Provincia di Matera PIANO PROVINCIALE DI ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI STRALCIO R.S.U.

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1 Provincia di Matera PIANO PROVINCIALE DI ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI STRALCIO R.S.U. 2002

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3 Provincia di Matera PIANO PROVINCIALE DI ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI STRALCIO R.S.U. Coordinamento Tecnico-scientifico: Dr. Prof. Nedo Biancani Contributi Tecnici: Dr. Massimo Barbaro Ing. Vittorio Giampietro Ing. Andrea Treu Project Management & Editing: Dr. Massimo Barbaro 3

4 Sommario 1 IL QUADRO DI RIFERIMENTO ISTITUZIONALE: LA NORMATIVA IN MATERIA DI RIFIUTI LA NORMATIVA COMUNITARIA LA NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA DI RIFIUTI IL DECRETO RONCHI LA PRIORITÀ NEL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI GLI OBIETTIVI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA I VINCOLI ALLO SMALTIMENTO I RIFIUTI RECUPERABILI L ATTUAZIONE DEL DECRETO RONCHI IL D.P.R. 158/99 E L INTRODUZIONE DELLA TARIFFA LE COMPETENZE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI COMPETENZE DELLE REGIONI COMPETENZE DELLE PROVINCE COMPETENZE DEI COMUNI LA LEGGE REGIONALE 2 FEBBRAIO 2001 N. 6 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO PIANO IL PIANO REGIONALE DI GESTIONE RIFIUTI DELLA BASILICATA I DATI DI PARTENZA GLI IMPIANTI ESISTENTI GLI OBIETTIVI DEL PIANO GLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 47 4

5 1.9.4 ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA IMPIANTISTICO 47 2 GLI INDIRIZZI PROGRAMMATICI DEL PIANO PROVINCIALE 50 3 I PRINCIPI ISPIRATORI DEL PIANO PROVINCIALE 53 4 RILEVAMENTO E DESCRIZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E DEGLI IMPIANTI ESISTENTI DI TRATTAMENTO, RECUPERO, DI RICICLO E DI INNOCUIZZAZIONE 55 5 STRUTTURA DEL SISTEMA INTEGRATO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 57 6 DETERMINAZIONE, DELLE QUANTITÀ DEI RIFIUTI DA RECUPERARE E DA SMALTIRE PRODUZIONE DEI RIFIUTI E PROBLEMATICHE DI CARATTERE AMBIENTALE LE PROBLEMATICHE DELLA QUANTIFICAZIONE DEI FLUSSI DEI RIFIUTI IL DATO STORICO LA PRODUZIONE DI RSU E LO SVILUPPO ECONOMICO E DEMOGRAFICO IL QUADRO NAZIONALE TREND DI SVILUPPO DEMOGRAFICO ED ECONOMICO DELLA PROVINCIA DI MT STIMA DELLA PRODUZIONE FUTURA DI RSU NELLA PROVINCIA PREVISIONE N PREVISIONE N PREVISIONE DI PIANO ASPETTI QUALITATIVI BACINI DI UTENZA BACINO MT BACINO MT LO SCENARIO DI PIANO SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ARTICOLAZIONE TEMPORALE DEL PIANO 89 5

6 7.2.1 PRIMA FASE (FINO AL 2003) SECONDA FASE ( ) L'EVOLUZIONE QUANTITATIVA PER I DUE BACINI ASSUNZIONI DI BASE PER L'ELABORAZIONE DELLO SCENARIO RACCOLTE DIFFERENZIATE IMPIANTI DI SELEZIONE MECCANICA DEL RIFIUTO URBANO RESIDUO IMPIANTI DI STABILIZZAZIONE DELLA FRAZIONE UMIDA DEI R.U. PROVENIENTE DA SELEZIONE MECCANICA IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI R.U. PROVENIENTE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA IMPIANTI DI PRODUZIONE DI CDR IMPIANTI DI VALORIZZAZIONE DELLE FRAZIONI SECCHE RECUPERABILI IMPIANTI DI DISCARICA CONTROLLATA FASE BACINO MT BACINO MT FASE BACINO MT BACINO MT IL FABBISOGNO DI TRATTAMENTO IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO IMPIANTI DI SELEZIONE E STABILIZZAZIONE IMPIANTI DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE SECCA RICICLABILE IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI CDR RECUPERO ENERGETICO SMALTIMENTO IN DISCARICA INDIVIDUAZIONE DELLE FRAZIONI DI RIFIUTO OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI E RELATIVE MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 112 6

7 9 INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI LE INDICAZIONI DI PARTENZA: IL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI E IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO LA METODOLOGIA PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI LA MACROLOCALIZZAZIONE LA MICROLOCALIZZAZIONE I CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FATTORI ESCLUDENTI E PENALIZZANTI Usi del suolo Caratteri fisici Protezione della popolazione dalle molestie Protezione delle risorse idriche Tutela da dissesti e calamità Protezione delle risorse naturali Protezione di altri beni Aspetti urbanistici DESCRIZIONE DEI FATTORI PREFERENZIALI CRITERI LOCALIZZATIVI DI PIANO: LA MAPPA DELLE AREE NON IDONEE ULTERIORI CRITERI LOCALIZZATIVI DI PIANO IPOTESI LOCALIZZATIVE ATTUAZIONE DEL PIANO ATTUAZIONE DEL D.LGS. 22/ RISPONDENZA ALLE INDICAZIONI STABILITE DALLA L.R. 6/ PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA MISURE PER LA MINIMIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI DA IMBALLAGGI INDIVIDUAZIONE DELL'AMBITO PROVINCIALE INDIVIDUAZIONE ALL INTERNO DELL ATO, DI AREE DI TRASFERIMENTO E/O PRETRATTAMENTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI 139 7

8 TIPOLOGIA E FABBISOGNO DEGLI IMPIANTI DEFINIZIONE DELLE AREE IDONEE E NON IDONEE INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DEI REGOLAMENTI TIPO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI IL FABBISOGNO DI DISCARICA CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE ED IL DIMENSIONAMENTO DELLE AREE DA ADIBIRE A CENTRI DI RACCOLTA DI VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI, NONCHÉ ALLA MODALITÀ DELLA LORO GESTIONE CRITERI LOCALIZZATIVI, DIMENSIONALI, PROGETTUALI E GESTIONALI VALUTAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI STAZIONI DI TRASFERENZA ISOLE ECOLOGICHE NUOVO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO SISTEMAZIONE POTENZIAMENTO DELL IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI MATERA IMPIANTO DI PRODUZIONE DI CDR IMPIANTO DI RECUPERO ENERGETICO IMPIANTO DI SELEZIONE E STABILIZZAZIONE DISCARICA TERMINI ENTRO I QUALI DEVONO ESSERE PRESENTATI I PROGETTI E REALIZZATI GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO O COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO APPENDICI ISOLE ECOLOGICHE SCHEMA DI CONVENZIONE CHE REGOLA I RAPPORTI TRA L AUTORITÀ D AMBITO ED I SOGGETTI CHE EFFETTUANO LA GESTIONE OPERATIVA DEI RSU 165 8

9 14.3 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 170 9

10 PIANO PROVINCIALE DI ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI STRALCIO R.S.U. SINTESI Il Piano Provinciale si basa su una stima decennale della produzione di rifiuti che si prevede abbia un trend di crescita con tassi di incremento percentuale decrescenti, ma sempre positivi che portano, a fine 2011 ad avere una produzione unitaria pari a 1,3 kg/ab al giorno. Il Piano considera come imprescindibili gli obblighi derivanti dalla normativa vigente; in particolare per quanto riguarda: il raggiungimento di una raccolta differenziata pari al 35% nel corso del 2003; lo smaltimento in discarica solamente di rifiuti ultimi. Il Piano suddivide il territorio provinciale in due Bacini (MT1 e MT2): Il Bacino MT1 comprende i seguenti Comuni: Calciano, Ferrandina, Garaguso, Grassano, Grottole, Irsina, Matera, Miglionico, Montescaglioso, Oliveto Lucano, Pomarico, Salandra,.Tricarico; Il Bacino MT2 comprende i seguenti Comuni: Accettura, Aliano, Bernalda, Cirigliano, Colobraro, Craco, Gorgoglione, Montalbano, Nova Siri, Pisticci, Policoro, Rotondella, S. Giorgio Lucano, S. Mauro Forte, Scansano Ionico, Stigliano, Tursi, Valsinni. L attuazione del Piano Provinciale potrà avvenire secondo il seguente scenario evolutivo: 10

11 Raccolta differenziata al 35%. Restante 65% (rifiuto residuo) a selezione meccanica. Frazione di sottovaglio (prevalentemente umida) a stabilizzazione aerobica. Il materiale stabilizzato viene poi utilizzato per la copertura giornaliera dei rifiuti. Frazione di sopravaglio (prevalentemente secca) all impianto di produzione di CDR. Sotto il profilo temporale l'attuazione del Piano è articolata in due fasi progressive: Prima fase (fino al 2003). Rappresenta il momento di introduzione del sistema integrato di raccolta differenziata dei rifiuti volto a raggiungere il 35% di raccolta differenziata. Si prevede la messa a discarica del rifiuto solamente a seguito di selezione meccanica e stabilizzazione per tener conto del divieto di conferimento della frazione indifferenziata in discarica a partire dal luglio Seconda fase ( ). Corrisponde al periodo di messa a regime del sistema integrato di trattamento-smaltimento dei rifiuti, che prevede il loro recupero energetico. Il Piano delinea i seguenti fabbisogni di trattamento: Impianti di compostaggio La necessità impiantistica a regime è pari a t/a, corrispondenti a 40 t/g. Impianti di selezione e stabilizzazione La necessità impiantistica a regime è pari a: t/a corrispondenti a 240 t/g per la sezione di selezione; t/a corrispondenti a 96 t/g per la sezione di stabilizzazione. La necessità impiantistica potrà essere soddisfatta mediante la realizzazione di tre impianti di selezione e stabilizzazione (uno nel Bacino MT1 e due nel Bacino MT2) di potenzialità complessiva di circa t/a pari a 240 t/g. Questi impianti potranno essere realizzati a bocca di discarica al fine di minimizzare gli spostamenti del rifiuto tra i due impianti. Impianti di selezione e valorizzazione della frazione secca riciclabile Il fabbisogno impiantistico, considerando un margine del 10%, è pari, a regime, a circa t/a, corrispondenti a circa 82 t/g. Tale fabbisogno potrà essere garantito attraverso le imprese private operanti nel settore del recupero. Impianti per la produzione di CDR Il fabbisogno impiantistico è pari a t/a, corrispondenti a 145 t/g. La necessità impiantistica potrà essere soddisfatta attraverso la realizzazione di due impianti di potenzialità pari a circa t/a, corrispondenti a circa 72,5 t/g complessivi. Gli impianti potranno essere realizzati in adiacenza a uno degli impianti di selezione e stabilizzazione al fine di minimizzare i costi di trasferimento dei rifiuti tra i due impianti. 11

12 Recupero energetico La fase di recupero energetico del CDR potrà avvenire presso impianti privati autorizzati, per una potenzialità pari a circa t/a, corrispondenti a 100 t/g; tale dimensionamento tiene conto dello scarto proveniente dagli impianti di produzione CDR, stimabili in circa il 25 %. Smaltimento in discarica I rifiuti ultimi, per i quali è necessario trovare uno sbocco finale in impianti di discarica, considerando un margine del 20%, sono pari a mc. Considerando una disponibilità in impianti esistenti pari a circa mc si ottiene un fabbisogno aggiuntivo di circa mc. 12

13 Localizzazione degli impianti: IMPIANTI BACINO MT1 BACINO MT2 Isole ecologiche intercomunali Ferrandina Matera (n. 2) Montescaglioso Pisticci Bernalda Garaguso Montalbano J. Policoro Stigliano Compostaggio Matera Colobraro Selezione e stabilizzazione Matera Colobraro Pisticci Selezione e valorizzazione della frazione secca Matera Colobraro riciclabile Produzione di CDR Matera Colobraro Recupero energetico Stazioni di trasferimento Valbasento: iniziative private (Contratti, Accordi ed Intese di programma) Stigliano Discarica Impianti di ricerca e sperimentazione Ferrandina (in via di esaurimento) Matera Pomarico (in via di esaurimento) Salandra (in via di esaurimento) Tricarico Colobraro Pisticci S. Mauro Forte Pisticci (Valbasento) Rotondella 13

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15 PIANO PROVINCIALE DI ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI 15

16 1 Il quadro di riferimento istituzionale: la normativa in materia di rifiuti Per tracciare l evoluzione della normativa in materia di rifiuti è necessario partire dalla considerazione che i legislatori, nazionali e non, hanno progressivamente recepito la convinzione, ormai sempre più diffusa, che gli ecosistemi sono in grado di generare e rigenerare risorse entro limiti che non è possibile oltrepassare, a meno di non produrre squilibri ecologici e depauperamento delle risorse naturali oltre limiti irreversibili. Tale consapevolezza è alla base della Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano di Stoccolma del 9 febbraio 1972, che adottava il "Piano di azione per l'ambiente". 1.1 La normativa Comunitaria All'inizio degli anni 70 la Comunità Europea ha adottato un primo programma in materia ambientale avente gli obiettivi di proteggere la salute umana contro gli inquinamenti, la salvaguardia dell'ambiente naturale ed il miglioramento la qualità di vita dell'uomo. La normativa europea imponeva agli Stati membri appropriate misure per la gestione dei rifiuti che, partendo dall esigenza di una riduzione della produzione e della loro pericolosità, passassero per lo sviluppo di tecnologie pulite finalizzate al recupero degli stessi. La prima Direttiva in materia di ambiente, concernente lo smaltimento dei rifiuti, è la Direttiva CEE 75/442 del 15/07/75. Tale Direttiva rappresentava una vera e propria 16

17 normativa quadro, a cui sono seguite altre direttive specifiche, come la Direttiva CEE 76/403 sullo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e la Direttiva 78/319 in materia di rifiuti tossico-nocivi. Queste direttive hanno costituito il supporto per la prima disciplina quadro in materia di razionale smaltimento dei rifiuti, il D.P.R. 915/82, emanato nel 1982 e reso attuativo con provvedimento del Tale sistema normativo rappresenterà il riferimento principale fino all'emanazione del cosiddetto Decreto Ronchi (il D. Ldgs. 22/97), operativo nei primi mesi del Successivamente, il gruppo di norme europee sopra citate ha subito un processo di evoluzione dovuto all emanazione della Direttiva CEE 91/156 del 18/03/91 e della Direttiva CEE 91/689 del 12/12/1991. Dopo la Conferenza di Rio de Janeiro del 1992 relativa alle politiche ambientali, che sfociò nel documento noto come "Agenda XXI", la normativa comunitaria è stata ulteriormente aggiornata con altre importanti Direttive, quali la n. 94/62/CE relativa agli imballaggi e rifiuti di imballaggio, ed altri particolari Direttive in materia di trasporto transfrontaliero, incenerimento e gestione di particolari categorie di rifiuti (oli esausti, fanghi, ecc..). Recentemente l'unione Europea ha emanato la Direttiva CE 99/31 del 26/04/99 del Consiglio relativa alle discariche dei rifiuti, che prevede rigidi requisiti operativi e tecnici, per i rifiuti da smaltire e per la gestione dell'intero ciclo di vita delle discariche, volti a minimizzarne le ripercussioni negative sull'ambiente, ed anche con lo scopo di attuare i requisiti tecnici e generali già introdotti dalla Direttiva CE 96/61. In ultimo, si segnala la Decisione del 03/05/2000 della Commissione Europea, che sostituisce la Decisione 94/3/CE e che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'art.1, lettera A della direttiva 75/442/CE del Consiglio relativa ai rifiuti, e la decisione 94/904/CE del Consiglio, che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'art.1, paragrafo 4 della direttiva 91/649/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi. Quest'ultima decisione specifica i criteri di classificazione come "pericolosi" di alcune categorie di rifiuti. 1.2 La normativa nazionale in materia di rifiuti 17

18 E possibile rintracciare una tutela ambientale, per così dire, ante litteram, nel Codice Civile e nel Codice Penale. Si tratta, ovviamente, di norme di carattere generale che non riguardano direttamente la materia della gestione dei rifiuti, ma che possono applicarsi e di fatto sono state storicamente applicate in carenza di specifiche norme di tutela ambientale. Le norme che contengono tali strumenti di tutela sono gli artt. 844, 912 e 2043 (per quest ultimo, nelle ipotesi di risarcimento di danni) del Codice Civile e l art. 659 Codice Penale. Una prima regolamentazione organica dei rifiuti è costituita dalla L. 366 del 20 marzo 1941 che, con i limiti del periodo storico in cui è stata emanata, tentava un primo approccio alla materia, fondamentalmente sotto il profilo della tutela igienico-sanitaria. La prima vera norma quadro in materia di smaltimento dei rifiuti è il D.P.R. n. 915 del 10 settembre 1982, attuativo delle Direttive CEE 75/442 relativa ai rifiuti, 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e 78/319 relativa ai rifiuti tossico-nocivi. Nell ottica della tutela ambientale, la novità era costituita dall affermazione dei principi della riduzione del danno (pericolo) per la salute pubblica e dei singoli, della garanzia del rispetto delle esigenze igienico sanitarie e della riduzione dei rischi di inquinamento delle risorse naturali e del paesaggio, oltre che del rispetto delle esigenze della pianificazione economica e territoriale. Un altra novità era rappresentata dalla previsione normativa che imponeva l'osservanza dei criteri di economicità e di efficienza per le varie fasi di smaltimento e recupero dei rifiuti, e la previsione dei primi sistemi per la limitazione della produzione dei rifiuti. L'attuazione tecnica del D.P.R. 915/82 venne definita con la deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 (che tuttora, per le parti non superate dalla normativa successivamente emanata, rappresenta un importante momento di riferimento). Il D.P.R. 915/82 definiva le varie competenze istituzionali e incentrava l'impostazione sulle modalità di smaltimento dei rifiuti, senza fornire indicazioni relative ad una vera e propria politica del recupero. Altri importanti provvedimenti legislativi, quali l art. 18 della L. 8 luglio 1986, n. 349 (istituzione del Ministero dell'ambiente), che introduce il concetto di "danno ambientale", il D.L. 31 agosto 1987, n. 361 convertito nella L. 29 ottobre 1987, n. 441, che affrontava i problemi connessi con i rifiuti urbani, il D.L. 9 settembre 1988, n. 397 convertito con la legge n. 475 del 9 novembre 1988, riguardante lo smaltimento dei 18

19 rifiuti industriali, provvedevano a delineare meglio la struttura del diritto ambientale italiano. La L. n. 441/87 prevedeva l'istituzione dell'albo Nazionale delle imprese di smaltimento, l'istituzione dei Piani regionali di bonifica delle aree inquinate e la regolamentazione del trasporto ferroviario e le spedizioni transfrontaliere. L istituzione dell'albo Smaltitori è poi avvenuta con D.M. del 21/6/91, n. 324, recentemente modificato ed integrato con il D.M. n. 406 del 28 aprile La legge n. 475/88 ha invece integrato la normativa esistente con riferimento: alla previsione di un programma triennale per la riduzione ed il recupero dei rifiuti urbani ed industriali; all'introduzione del concetto di materie prime secondarie; all'istituzione del "Catasto dei rifiuti"; alla concessione di finanziamenti per la realizzazione di impianti di iniziativa pubblica; alla previsione di programmi di emergenza; alla disciplina del trasporto marittimo dei rifiuti; alla modifica delle norme relative al trasporto transfrontaliero; alle procedure accelerate per la localizzazione e l'autorizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti industriali. Queste ultime norme, pur utili a fronteggiare situazioni specifiche, non hanno determinato un raccordo complessivo con la normativa di settore. Ad esse sono seguite la L. n. 45 del 10 febbraio 1989 (in materia di rifiuti ospedalieri) ed altri importanti decreti legislativi del 1992 in materia di smaltimento dei fanghi e oli esausti. Nel 1991 è stato emanato un importante D.M. recante oggetto: "Indirizzi generali per la regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi", che ha consentito di avviare le prime azioni sistematiche per il recupero delle frazioni riciclabili dei rifiuti. Nel 1992, con il D.Lgs. n. 508, sono state stabilite le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione degli agenti patogeni degli alimenti di origine animale o a base di pesce. Dal 1993 al 1997 il regime normativo dei rifiuti recuperabili è stato caratterizzato dalla emanazione - e reiterazione, con modifiche più o meno incisive - di una lunga serie di Decreti Legge, mai convertiti. 19

20 1.3 Il Decreto Ronchi Il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" rappresenta la legge quadro ed il principale riferimento normativo nazionale in materia di rifiuti. Il Decreto ha notevolmente modificato il precedente assetto normativo fondato sul D.P.R. 915/82, anch'esso emanato per recepire alcune direttive comunitarie degli anni 70. In precedenza, il legislatore si era preoccupato di normare solo le attività di smaltimento dei rifiuti, senza previsione alcuna di un recupero di materiali o energia. Il cosiddetto Decreto Ronchi introduce il criterio di classificazione dei rifiuti che, in base alla loro provenienza, vengono distinti in urbani e speciali ; a loro volta, in funzione delle loro composizione, sono ulteriormente ripartiti in pericolosi e non pericolosi. In estrema sintesi, sono urbani i rifiuti di provenienza domestica o ad essi assimilati e raccolti dal pubblico servizio; sono invece speciali tutti i rifiuti prodotti da attività economiche. Con l'articolo 6, comma 1, lettera a, è stata introdotta nel nostro ordinamento la definizione comunitaria di rifiuto di cui direttiva 91/156/CEE del Consiglio. In base a tale definizione per "rifiuto" deve intendersi qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A dello stesso Decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi. Si tratta di una definizione che non ha mancato di suscitare perplessità, soprattutto in relazione alla interpretazione del termine "disfarsi", la cui definizione meriterebbe ulteriori specificazioni e chiarimenti. Viene elencata di seguito la terminologia adottata dal Decreto Ronchi. 20

21 Bonifica Combustibile da rifiuti D.Lgs. 22/97 Definizioni Ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dall'area. Combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione e a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche. Compost da rifiuti Prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità. Deposito temporaneo Raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti. L'art. 6, comma 1 lettera m) indica le condizioni da rispettare nel deposito temporaneo. Produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene. Detentore Gestione dei rifiuti Raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura. Luogo di Uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro, produzione dei all'interno di un'area delimitata, in cui si svolgono le attività di produzione rifiuti dalle quali originano i rifiuti. Messa in sicurezza Ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti. Produttore Persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti. Raccolta Operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento di rifiuti per il loro trasporto. Raccolta Raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche differenziata omogenee. Recupero Operazioni previste nell'allegato C al D.Lgs. 22/97. Rifiuti pericolosi Rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D sulla base degli allegati G, H, I del D.Lgs. 22/1997 Rifiuti speciali Rifiuti da attività agricole e agro industriali Rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo Rifiuti da lavorazioni industriali Rifiuti da lavorazioni artigianali Rifiuti da attività commerciali Rifiuti da attività di servizio Rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione ed altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi Rifiuti derivanti da attività sanitarie I macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti Rifiuti urbani Rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione Rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli adibiti ad uso di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g del D.Lgs. 22/1997 Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade 21

22 D.Lgs. 22/97 Definizioni Rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale, diversi da quelli sopra indicati. Smaltimento Operazioni previste nell'allegato B al D.Lgs. 22/97. Stoccaggio Attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C. 22

23 Il Decreto ha subito una lunga serie di modifiche e integrazioni 1. Frutto anche della mutata sensibilità ambientale del periodo in cui è stato emanato, il Decreto favorisce le attività di recupero e riciclaggio dei rifiuti, al fine di ridurre al massimo la percentuale di rifiuti da inviare allo smaltimento finale. Tale principio è contenuto nell'art. 5, comma 2: "I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero"; la norma definisce "corretta gestione" quella che favorisce la minimizzazione dello smaltimento finale mediante: il reimpiego ed il riciclaggio; le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti; l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego di materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi; l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia. In linea con tali principi, ai fini dello smaltimento ed a partire da scadenze prestabilite, il Decreto ha disposto: che la realizzazione e gestione di nuovi impianti di incenerimento potranno essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione è accompagnato da recupero energetico; che i rifiuti urbani devono essere smaltiti nelle regioni ove sono prodotti, salvo particolari deroghe; 1 Le modifiche sono state apportate da: D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389 (cd. "Ronchi bis"); L.24 aprile 1998, n. 128 (Comunitaria '95-'97); L.9 dicembre 1998, n. 426 (cd. "Ronchi ter"); L.23 dicembre 1999, n. 488 (Finanziaria 2000); L.21 novembre 2000, n. 342 (Collegato Fiscale alla Finanziaria 2000); L.23 marzo 2001, n. 93 ("Disposizioni in campo ambientale"); D.L.16 luglio 2001, n. 286 (proroga discariche e POLIECO); D.L. 28 dicembre 2001, n. 452 (accise, gasolio per autotrazione, smaltimento di oli usati, giochi e scommesse, rimborsi IVA - disposizioni urgenti); L. 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002). 23

24 che è consentito smaltire in discarica solo i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da specifiche norme tecniche ed i rifiuti che residuano da particolari operazioni di recupero e di smaltimento La priorità nel trattamento dei rifiuti Il D.Lgs. 22/97 introduce specifici criteri per una gestione dei rifiuti finalizzata alla riduzione dello smaltimento finale attraverso: la prevenzione nella produzione di rifiuti, da ottenere mediante: lo sviluppo di tecnologie pulite; la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, ecoaudit; la messa a punto di prodotti concepiti in modo tale da contribuire il meno possibile ad incrementare la produzione di rifiuti; lo sviluppo di tecniche appropriate per l eliminazione delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti; la promozione di accordi di programma finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti; il reimpiego ed il riciclaggio; le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti; l adozione di misure economiche e di condizioni di appalto che prevedano l impiego dei materiali recuperati dai rifiuti; l utilizzazione dei rifiuti come combustibile. Una volta operato in questa direzione, e solo alla fine, ciò che non è più ulteriormente recuperabile potrà trovare in discarica la sua collocazione finale Gli obiettivi di raccolta differenziata 24

25 All interno di ogni Ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime: 15 % entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del Decreto (febbraio 99); 25 % entro 4 anni dalla data di entrata in vigore del Decreto (febbraio 2001); 35 % a partire dal sesto anno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto (febbraio 2003) I vincoli allo smaltimento Lo smaltimento dei rifiuti deve essere attuato mediante una rete integrata di impianti allo scopo di: conseguire l autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in Ambiti territoriali ottimali; consentire lo smaltimento dei rifiuti negli impianti appropriati, conseguendo la valorizzazione del riciclaggio e la massima riduzione del peso e del volume dei rifiuti conferiti in discarica. Il Decreto stabilisce inoltre alcuni vincoli allo smaltimento, volti a far evolvere il settore verso standard qualitativi più elevati. Tali vincoli sono: dal 1 gennaio 1999 la realizzazione e la gestione di inceneritori può essere autorizzata solo se il processo di combustione è accompagnato da recupero energetico; dal 1 gennaio 1999 è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti; 25

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