REGOLAMENTO PERLA APPLICAZIONEDELLA TASSAPER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

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1 COMUNEDI RIVA DI SOLTO PROVINCIA DI BERGAMO Via Papa Giovanni XXIII,22 Tel.035/ Fax.035/ REGOLAMENTO PERLA APPLICAZIONEDELLA TASSAPER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 1

2 SOMMARIO TITOLO I ISTITUZIONEEDELEMENTIDELLATASSA Art.1-Istituzione dellatassa Art.2-Zonedieffettuazionedel servizio ed applicazionedellatassa Art.3-Presuppostodellatassaedesclusioni Art.4- Soggettipassivi Art. 5- Funzionario responsabile Art.6-Inizio ecessazionedell occupazioneodetenzione TITOLO II TARIFFEEDETERMINAZIONEDELLATASSA Art.7-Terminiapprovazionetariffe Art.8-Classificazionedeilocalied aree Art.9-Locali ed areetassabili Computodellesuperfici Art.10 -Denunce Art.11 -Riduzioni Art.12 -Tariffe perparticolaricondizionid uso Art.13 -Tassagiornaliera Art.14 -Riscossioni Art.15 -Arrotondamenti Art.16 -Gettito dellatassaecoperturadel servizio TITOLO III ACCERTAMENTI Art.17 -Accertamenti Art Poterideicomuni Art.19 -Limitedi esenzioneperversamentierimborsiderivantidall attivitàdicontrollo Art.20 -Riscossionecoattiva Art.21 - Sanzionied interessi Art.22 - Contenzioso TITOLO IV RIMBORSI Art.-23 Rimborsi TITOLOV DISPOSIZIONIFINALI Art.-24 Interscambio delleinformazioni Art.-25 Pubblicitàdel regolamento edegli atti Art.-26 Entratain vigore 2

3 TITOLOI ISTITUZIONEEDELEMENTIDELLATASSA Art.1 Istituzione della tassa 1. Ai sensi eper gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo n. 507, esuccessive modificazioni ed integrazioni, il Comune di Riva di Solto istituisce apposita tassa annuale in base a tariffa per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territoriocomunalecon insediamenti sparsi. 2.Lasuaapplicazioneèdisciplinatadalpresenteregolamento. Art.2 Zone dieffettuazionedelservizioedapplicazione della tassa 1. Nel Regolamento del servizio di nettezza urbana, da adottare ai sensi dell art. 8 del D.P.R n. 915, sono stabiliti ilimiti delle zone di raccolta obbligatoria edell eventuale estensione del servizio azone con insediamenti sparsi, la forma organizzativa ele modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, con indicazione, aseconda dei singoli ambiti o zone, delle relative distanze massime di collocazione dei contenitori odei criteri per determinarle nonché delle relativa capacità minime da assicurare in relazione all entità etipologia dei rifiuti da smaltire. 2. La tassa ècomunque applicataper intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui èistituito ilserviziodiraccoltaquando,difatto,detto servizioèattuato. 3. Tenuto conto del disposto dell art. 9del D.P.R. del 10 settembre 1982, n. 915 gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparatineipuntidi raccoltaoneicontenitoriviciniori. 4. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero oriduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno opericolo alle persone oall'ambiente secondo le norme eprescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere aproprie spese con diritto allo sgravio orestituzione, in base adomandadocumentata, di unaquota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il dispostodelquintocommadelpresentearticolo. Art.3 Presupposto della tassa edesclusioni 1.Latassaèdovutaperl occupazioneodetenzionedi localied aree scoperte, aqualsiasiuso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde,_esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento edal regolamento di nettezzaurbana. Per l abitazionecolonicaegli altri fabbricati con area scopertadipertinenza,latassaè dovutaanchequando nellazonanellaqualeèattivatala raccoltadei rifiuti èsituatasoltanto lastradadi accesso all abitazioneeal fabbricato. 2. Le aree scoperte soggette all applicazione della tassa rifiuti sono quelle operative delle attività commerciali,artigianali,industriali. 3. Non sono soggetti alla tassa ilocaliele aree che non possono produrre rifiuti oper loro natura oper il particolare uso cui sono stabilmente destinati operché risultino in obiettive condizioni di non 3

4 utilizzabilità nel corso dell anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria odi variazione edebitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili oad idonea documentazione.presentano in ognicaso talicaratteristiche: a. centrali termiche elocali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione estagionatura (senza lavorazione), silosesimili,ovenon siabbia,di regola,presenzaumana; b. soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie esimili, limitatamente alla parte del locale con altezza uguale o inferiore a metri 1.50 nel quale non sia possibile la permanenza; c. parti comuni del condominio di cui ai numeri 1e3dell art 1117 del Codice Civile con l eccezionedelleareedestinateacortilenon alberato,agiardino oaparco; d. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impiantisianoubicatiin areescopertechein locali; e. unitàimmobiliariprivedi mobiliesuppellettiliediutenze(gas,luce,acqua); f. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermatadaidoneadocumentazione. 4. Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifichecaratteristichestrutturali eperdestinazione si formano,di regola,rifiuti speciali, tossicio nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti aprovvedere aproprie spese iproduttori stessi in base allenormevigenti. 5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un attività economica e professionale, la tassa èdovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed ècommisurata allasuperficieatal fineutilizzata. 6. Sono esclusi dalla tassa ilocali ele aree scoperte per iquali non sussiste l obbligo dell ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardantiorganidi Statoesteri. Art.4 Soggettipassivi 1. La tassa èdovuta da coloro che occupano odetengono ilocali ed aree scoperte di cui all art. 3del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra icomponenti del nucleo familiare otra coloro che usano in comuneilocaliolearee stesse. 2. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all art 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell art. 3del presente regolamento; resta ferma l obbligazione dicoloro cheoccupano odetengono particomuniin viaesclusiva. 3. Nei casi di locali in multiproprietà edi centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce iservizi comuni èresponsabile del pagamento della tassa dovuta per ilocali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singolioccupanti odetentori, fermo restando nei confronti diquesti ultimi glialtri obblighiodirittiderivantidalrapporto tributario riguardanteilocalieleareein uso esclusivo. 4.L amministratore del condominio ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente,sono obbligati apresentareall UfficioTributidel Comuneentro il20 gennaiodi ogni anno,l elenco degli occupanti odetentori dei locali ed aree del condominio edel centro commerciale integrato. 5.Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente, la tassa è dovuta dal proprietario. 4

5 Art.5 Funzionario responsabile 1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione eipoteri per l'esercizio di ogni attivitàorganizzativaegestionale relativaallatassaperlo smaltimento dei rifiuti solidiurbani interni;il predetto funzionario sottoscrivele richieste,gliavvisi,iprovvedimenti relativiedisponeirimborsi. 2. Il Comune ètenuto acomunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanzeilnominativodelfunzionario responsabile entro sessantagiornidallanomina. Art.6 Inizio ecessazionedell occupazioneodetenzione 1. La tassa ècorrisposta in base atariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un autonoma obbligazionetributaria. 2. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo aquello in cui ha inizio l utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa èdovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione odi disponibilitàesclusivaed èversatadall amministratorecon lemodalitàdicuiall art.4,comma3. 3. La cessazione, nel corso dell anno, dell occupazione odetenzione di locali ed aree, dà diritto all abbuono della tassa adecorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo aquello in cui è statapresentataladenunciadellacessazionedebitamenteaccertata. 4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostra di non aver continuato l occupazione ola detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa èstata assolta dall utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d ufficio. TITOLOII TARIFFE EDETERMINAZIONEDELLATASSA Art.7 Termini diapprovazione delle tariffe 1. Ai sensi dell art. 1, comma 169 della Legge 269/2006 il Comune delibera la tariffa della tassa raccoltarifiuti entro ladatafissatadanormestataliperladeliberazionedelbilancio diprevisione.detta deliberazione, anche se approvata successivamente all inizio dell esercizio purché entro il termine sopraindicato,haeffetto dal1 gennaio dell anno di riferimento.in caso di mancataapprovazioneentro il termine suddetto, la tariffa si intende prorogatadi anno in anno. Pur tuttavia èfacoltà del Comune di Riva di Solto adottare atti di valore confermativo di tariffe vigenti qualora tale adempimento possa garantiremaggioretrasparenzaepubblicitàallepolitichetariffarieedi bilanciodelcomune. 5

6 Art.8 Classificazionedeilocaliedaree 1. Ai fini della determinazione della tassa di cui al presente Regolamento si applicano iseguenti parametri: Cat A Case,appartamenti elocaliad uso abitazione Indice1 Cat B Localidestinati ad uffici pubblici (banca) Indice 2.5 Cat C Localidestinati anegozi ebotteghe,bareristoranti Indice2.5 Cat D Localidestinati ateatri ecinematografi,stabilimentibalneari,circoli Indice1.7 Cat E Alberghi,LocandeeConvittieCampeggi Indice1.7 Cat F Istitutipubblicidiricovero Indice1.7 Cat G OspedalieIstitutidiCura Indice1.7 Cat H Casecoloniche Indice1 Cat I Uffici privatied ambulatori Indice1.7 Cat L Box Indice1 Art.9 Localiedareetassabili Computo dellesuperfici 1.Ai fini delladeterminazionedell areatassabilesi considerano tutti ivanioareeovepossanoprodursi rifiuti solidi urbani interni comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa osemplicemente posata al suolo, qualunque ne sia la destinazione ol uso. Sono pertantodaconsiderarsi tassabililesuperfici utilidi: a. tutti ivani all interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc. )e cosìpure quellidelledipendenze anche seseparateod interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed ifienili ad uso agricolo ele serreaterra; b. tutti ivani principali, secondari ed accessori adibiti astudi professionali, legali, tecnici, sanitari,di ragioneria, fotografici oabotteghe,alaboratoridi artigiani; c. tuttiivaniprincipalied accessori adibiti ad esercizidi alberghi(compresiquellidiurnied i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto oalloggio, caserme, case di pena, osterie, bar caffè, pasticcerie, nonché negozi elocali comunque a disposizionediaziendecommercialicompreseedicole,chioschistabilioposteggi. d. tutti ivani principali ed accessori adibiti acircoli da ballo odivertimento, asale da gioco odaballo oad altrisimili esercizipubblici sottopostiavigilanzadi pubblicasicurezza; e. tutti ivaniuffici, sale scolastiche,biblioteche, anticamere, sale d aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, rispostigli, dispense,bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche edelle collettività in genere, scuoledi ogniordineegrado; f. tutti ivani, accessori epertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva ericreativa acarattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Aziende Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali eper la loro destinazione, danno luogo di regola arifiuti 6

7 speciali di cui al n. 2 4comma dell art. 2del D.P.R. n. 915/1982), delle caserme, stazioni,ecc.; g. tutti ivani accessori epertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali edi servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, esposizioni, magazziniecc.). h. le aree adibite acampeggi, asale daballo all aperto, abanchi di vendita, aparchi gioco, e alle rispettive attività eservizi connessi, in ogni caso qualsiasi area sulla quale si svolga un attività privataidoneaallaproduzionedi rifiuti solidi urbani interni; 2.Lasuperficietassabileèmisurata:perilocali al netto dei muri,perle areesul perimetro interno delle stesse alnetto di eventualicostruzioni in essecomprese.le frazionidi superficiecomplessivarisultanti pariosuperiorialmetroquadrato siarrotondano almetro quadratosuperiore. Art.10 Denunce 1. Isoggetti di cui all art. 4del presente regolamento presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all inizio dell occupazione odetenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e precisamente: - Allegato A (personefisiche) - Allegato B (personegiuridiche) 2.Ladenunciahaeffetto ancheper gli annisuccessivi,qualorale condizionidi tassabilitàsiano rimaste invariate. In caso contrario l utente ètenuto adenunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie edestinazione che comporti un maggior ammontare della tassa ocomunque influisca sull applicazione eriscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nelladenuncia. 3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare odella convivenza, che occupano o detengono l immobile di residenza o l abitazione principale ovvero dimorano nell immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione erelativo scopo sociale oistituzionale dell ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale oeffettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanzael amministrazione,dell ubicazione, superficie edestinazione dei singoli locali ed aree denunciati edelle loro ripartizioni interne,nonché delladatadi inizio dell occupazioneodetenzione.a decorrere dal 1 gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata adestinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all 80percento dellasuperficiecatastale determinatasecondo icriteri stabilitidal regolamento dicuial D.P.R , n. 138; per gli immobili già denunciati il Comune di Riva di Solto modifica d ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale aseguito dei di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell Agenziadel territorio secondo lemodalitàvigentitempo pertempo. 4. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, isoggetti privati catastali provvedono, arichiesta del Comune di Riva di Solto, a presentare all ufficio provinciale dell Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al D.M , n. 701 del Ministro delle finanze, per l eventuale conseguente modifica, presso il Comune, della consistenza di riferimento. 5.Ladenunciaèsottoscrittaepresentatadauno deicoobligatiodalrappresentatelegaleonegoziale. 7

8 6. Il Comune rilascia ricevuta della presentazione della denuncia che, nel caso di spedizione, si considerapresentatanel giorno indicatocon iltimbropostale. 7. Fermo restando l obbligo di denuncia di cui al comma 1, in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti ilocali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l utente aprovvedereallapresentazione delladenuncianelterminestabilito. Art.11 Riduzioni 1.Latariffaunitariaèridotta: a. del 25%neiconfronti degli agricoltori occupanti laparte abitativadellecostruzioni rurali; 2.Le riduzioni tariffarie dicui al presente articolo 11 sono applicatesullabasedi specificarichiestadel contribuente attraverso la presentazione della denuncia originaria, integrativa odi variazione, con effetto dall anno successivo enon sono cumulabili. Irequisiti per l applicazione delle riduzioni vanno debitamentedocumentati. 3. Il contribuente ètenuto acomunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l attribuzione dell agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo adecorrere dall anno successivo aquello di denuncia della circostanza che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazionedellesanzioniprevisteperl omessadenunciadellevariazioni. Art.12 Tariffe per particolaricondizioni d uso 1.Nel rispetto di quanto stabilito dall art.67 del D.Lgs.507/1993 il Comunedi Rivadi Solto,oltre ai casiespressamenteprevistiperlegge,istituisceleseguentiagevolazioni: Esenzioni: a. ilocali ele aree utilizzati per l esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei localiannessiad uso abitativooadusidiversidaquellodelculto in senso stretto; b. ilocali ele aree detenuti od occupati dal Comune di Riva di Solto oin ogni caso adibiti a serviziperiqualiilcomunesiatenuto asostenerelespesedi funzionamento. Riduzioni: a. del 30%perabitazioniutilizzatedapersonedi etàsuperiore a65 anni, sole,quando le stesse dichiarino di possedere unicamente un reddito pari oinferiore al reddito definito minimo vitale,escluse le pensioni ele indennità di accompagnamento degli invalidi civili, edi non possederealcunaunitàimmobiliarealdi fuoridell abitazioneinoggetto. 2. Il contribuente è tenuto acomunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l attribuzione dell agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo adecorrere dall anno successivo aquello di denuncia della circostanza che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazionedellesanzioniprevisteperl omessadenunciadellevariazioni. 4. Le esenzioni ele riduzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa ela relativacopertura èassicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all esercizio cui si riferiscel iscrizionepredetta. Art.13 Tassa giornaliera 1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni oequiparati prodotti dagli utenti che occupano odetengono temporaneamente, con osenza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico,oaree gravate daservitù di pubblico passaggio,èistituitalatassadi smaltimento daapplicare 8

9 in base atariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l uso inferiore a183 giorni di un anno solare, anchesericorrente. 2. La misura tariffaria èdeterminata in base alla tariffa, rapportata agiorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata diun importo percentualenonsuperioreal 50 percento. 3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativaaprodurrerifiuti solidiurbani. 4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo èassolto aseguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'articolo 50 del D.Lgs. n. 507/1993 o, in mancanzadi autorizzazione,medianteversamento direttosenzalacompilazionedel suddetto modulo. 5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva,è recuperataunitamenteallasanzione,interessi ed accessori. 6. Per l'accertamento in rettifica od'ufficio, il contenzioso ele sanzioni si applicano le norme stabilite dal Titolo III del presente regolamento per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni,salvelediversedisposizionicontenutenel presentearticolo. 7. Sullascortadiquantodisposto dall art.1,comma 168 dellalegge 296/2006,il presente regolamento stabilisce che i versamenti relativi alla tassa giornaliera non devono essere eseguiti qualora l ammontaredovuto non superi l importo fissato in 1,00 (eurouno).lapredettadisposizionesiapplica ancheai rapportidiimpostapendenti al (datadientratain vigoredellalegge296/2006). Art.14 Riscossioni 1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori edelle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente,delledenuncepresentateedegli accertamenti notificati nei terminidicui altitolo III del presente regolamento, è iscritto acura del funzionario responsabile in ruoli ordinari (ex principali) ovvero, con scadenze successive, nei ruoli ordinari (ex suppletivi) da formare econsegnare al concessionario della riscossione, apena di decadenza, entro l'anno successivo aquello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base adenuncia tardiva oad accertamento, entro l'anno successivo aquello nel corso del quale èprodotta la predetta denunciaovvero l'avviso di accertamento ènotificato. 2.Nei ruoliordinari ex suplettivi sono,di regola,iscritti gli importi oimaggiori importi derivanti dagli accertamenti nonchéquellidellepartitecomunquenon iscritteneiruoliprincipaliexordinari. 3.L importo minimo iscrivibile aruolo titolo di tassaraccolta rifiuti annuaèdeterminato sullascortadi quanto sancito dall art. 12 bis del D.P.R. n. 602/1973 esuccessivi regolamenti di aggiornamento. Tale importo,alladatadi approvazionedelpresenteregolamento,èdeterminato in 16,53. Art.15 Arrotondamenti 1.Il versamento dellatassadeveessereeffettuato con arrotondamento all euro perdifetto se lafrazione èinferiorea49,ovveropereccesso sesuperioreadetto importo. 2. La predetta disposizione si applica anche ai rapporti di imposta pendenti al (data di entratain vigoredellalegge296/2006). 9

10 Art.16 Gettito della tassa ecopertura delservizio 1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento rifiutisolidiurbaniinterni,nèpuò essereinferiore: a. al 70% del costo di esercizio del servizio per gli enti in situazioni strutturalmente deficitarie dicuiall art.243 deld.lgs.267/2000; b. al50%delcostodiesercizio delservizioperglialtricomuni. 2. Il costo di esercizio del servizio èdeterminato dalle spese inerenti al servizio eagli oneri diretti e indiretti, nonché lequote di ammortamento dei mutui per lacostituzione di consorziperlo smaltimento dei rifiuti. Per le quote di ammortamento degli impianti edelle attrezzature si applicano icoefficienti stabiliti dalle vigenti disposizioni fiscali contemplate dal T.U. delle imposte sui redditi D.P.R , n Dal costo determinato in base al disposto del comma 2sono dedotte per quota percentuale, corrispondente al rapporto tra il costo di smaltimento dei rifiuti interni equello relativo allo smaltimento dei rifiuti di cui all art. 2, comma 3, numero 3), del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, le entrate derivanti dal recupero ericiclo dei rifiuti sotto forma di energia omaterie prime secondarie diminuitediun importo pari allariduzioneditassaeventualmente riconosciutaneiconfrontidelsingolo utente ai sensi dell art. 67, comma 2del D.Lgs. 507/1993.Ai fini della determinazione del costo complessivodiesercizio concorrel intero costo perlospazzamentodeirifiutisolidi urbani. TITOLOIII ATTIVITA DIACCERTAMENTO Art.17 Accertamenti 1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete oinfedeli odei parziali oritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni odegli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche amezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica ed'ufficio devono essere notificati, a penadi decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo aquello in cui ladichiarazione oil versamento sono stati oavrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate oirrogate le sanzioni amministrative tributarie, anorma degli articoli 16 e17 del D.Lgs. 18 dicembre1997,n.472,esuccessivemodificazioni. 2.Gli avvisidi accertamento in rettificaed'ufficio devono essere motivati in relazioneaipresuppostidi fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale èpossibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato,del responsabiledelprocedimento,dell'organo odell'autorità amministrativa presso iquali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termineedell'organo giurisdizionalecui èpossibile ricorrere,nonché il terminedi sessantagiorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente localeperlagestionedeltributo. 3. Le predette disposizioni si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti al (data di entratain vigoredellalegge296/2006). 4.Ai fini del potenziamento dell azionedi accertamento ilcomune,ovenon siain grado diprovvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati opubbliciperl individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l indicazione dei criteri edelle modalità di rilevazione della materia imponibilenonché dei requisiti di capacitàed affidabilitàdelpersonaleimpiegato dalcontraente. 10

11 Art.18 PoterideiComuni 1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce oacquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura edestinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all art. 17, comma 4 del presente regolamento, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire otrasmettere atti edocumenti, comprese le planimetrie dei locali edelle aree scoperte, ed arispondere aquestionari, relativi adati enotizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici odi enti pubblici anche economici, in esenzione da spese ediritti, dati e notizierilevantineiconfronti deisingolicontribuenti. 2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al precedente comma nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o idipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'articolo 17, comma 4 del presente regolamento muniti di autorizzazione del Sindaco eprevio avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione edella misura delle superfici, salvi icasi di immunità odi segreto militare,in cui l'accesso èsostituitodadichiarazionidel responsabiledel relativoorganismo. 3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo2729 delcodicecivile. 4. L'ufficio comunale può richiedere, ai sensi del comma 1, all'amministratore del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'articolo 4, comma 3del presente regolamento, la presentazione dell'elenco degli occupanti odetentori dei locali ed areedei partecipantial condominio ed alcentro commercialeintegrato. Art.19 Limite diesenzioneperversamenti erimborsiderivanti dall attività dicontrollo 1. Sullascortadiquanto disposto dall art.1, comma 168 dellalegge296/2006,il presenteregolamento stabilisce che non si fa luogo alla riscossione ed alla restituzione di somme relative alla TA.R.S.U., comprensive di eventuali sanzioni od interessi, qualora l ammontare dovuto per ciascun debito o credito derivante dall attività di controllo, con riferimento ad ogni periodo d imposta, non superi l importo così come determinato dall art. 12 bis del D.P.R. n. 602/1973 esuccessivi regolamenti di aggiornamento. Tale importo, alla data di approvazione del presente regolamento, èdeterminato in 16, Le predette disposizioni si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti al (data di entratain vigoredellalegge296/2006). Art.20 Riscossionecoattiva 1.Le somme liquidatedal Comune come imposta,sanzioni ed interessi,se non versate, con le modalità indicate nei precedenti articoli, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell avviso di accertamento in rettifica od ufficio, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione,coattivamente mediante ruolo secondo ledisposizioni dicui al D.P.R.28 gennaio 1988,n. 43 esuccessivemodificazioni. 2. Sulla scorta di quanto sancito dall art. 1, comma 163 della Legge 296/2006, la riscossione coattiva prevedeche ilrelativo titolo esecutivodeveessere notificato al contribuente,apenadidecadenza,entro il 31 dicembredel terzo anno successivo aquello in cuil accertamento èdivenuto definitivo. 11

12 3. Le predette disposizioni si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti al (data di entratain vigoredellalegge296/2006). Art.21 Sanzioni edinteressi 1. Per l omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200%deltributo dovuto,conun minimo di 51,00 (eurocinquantuno). 2. Se ladichiarazione èinfedele si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100%della maggiore impostadovuta. 3. Se l omissione ol errore attengono aelementi non incidenti sull ammontare della tassa si applica la sanzione amministrativa da 51,00 (eurocinquantuno) a 258,00 (euroduecentocinquantotto). La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione otrasmissione di atti o documenti, di cui all art. 18 del presente regolamento ovvero per la mancata restituzione dei questionarinei sessantagiornidallarichiestaoperlaloro mancatacompilazioneincompletaoinfedele. 4. Le sanzioni indicate nei precedenti commi 1e2sono ridotte aun quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, sedovuto,edellasanzione. 5. La contestazione della violazione non collegata all ammontare del tributo deve avvenire, apena di decadenza,entro il31dicembredelquinto anno successivo aquello in cui ècommessalaviolazione. 6. Sulle somme dovute dal contribuente sono calcolati gli interessi adecorrere dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili, secondo le disposizioni contenute nel comma successivo. 7. Nel rispetto diquanto previsto dall art.1, comma165 dellalegge296/2006,il Comunedi Rivadi Solto determina la misura annua degli interessi applicando una variazione di zero punti percentuali al tasso legale d interesse vigente tempo per tempo. Alla data del (data di entrata in vigore del presente regolamento) il tasso d interesse da applicarsi all attività di verifica e di controllo ai fini della TA.R.S.U.èparial 2,5%.Taliinteressisono calcolati con maturazionegiorno pergiorno. 8. Le disposizioni di cui ai commi 6e7del presente articolo si applicano anche ai rapporti pendenti al (datadientratain vigoredellalegge296/2006). Art.22 Contenzioso 1. Avverso gli atti impugnabili ai sensi dell articolo 19 del D.Lgs. n. 546/1992 può essere proposto ricorso secondo ledisposizionicontenutenelpredettodecreto legislativo. TITOLOIV RIMBORSI Art.23 Rimborsi 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui èstato accertato il diritto alla restituzione. 2.L istanzadi rimborso deveessereinoltrataall UfficioTributiin cartasemplice. 3. Il Comune provvede ad effettuare irimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell istanza. 4. Sullascortadiquanto disposto dall art.1, comma 168 dellalegge296/2006,il presenteregolamento stabilisce che non si fa luogo al rimborso quando l importo, relativo all imposta ecomprensivo di eventuali interessi,non risultasuperiore all importo cosìcomedeterminatodall art. 12 bisdeld.p.r.n. 12

13 602/1973 esuccessivi regolamenti di aggiornamento. Tale importo, alla data di approvazione del presenteregolamento,èdeterminato in 16, Sulle somme dovute al contribuente arimborso si applicano gli interessi adecorrere dalla data dell eseguitoversamento,secondo ledisposizionicontenutenelcommasuccessivo. 6. Nel rispetto di quanto previsto dall art. 1, comma 165 della Legge 296/2006, il Comune di Riva di Solto determina la misura annua degli interessi applicando una variazione di zero punti percentuali al tasso legale d interesse vigente tempo pertempo.alladatadel (datadientratain vigoredel presente regolamento) il tasso d interesse da applicarsi ai rimborsi èpari al 2,5%. Tali interessi sono calcolaticon maturazionegiornopergiorno. 7. Le predette disposizioni si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti al (data di entratain vigoredellalegge296/2006). TITOLOV DISPOSIZIONI FINALI Art.24 Interscambio delleinformazioni 1. In analogiaallecorrentiprescrizioni normativeil Comunedi Riva di Solto per il tramite dell Ufficio Tributi garantisce: a. la comunicazione annuale telematica all Agenzia delle Entrate, relativamente agli immobili insistenti sul territorio comunaleperiqualiilservizio dismaltimentodei rifiuti solidiurbani èistituito,afferente idati acquisitinell ambitodell attivitàdi gestioneche abbiano rilevanza ai finedelleimposte sui redditi; b. la comunicazione al Ministero dell economia edelle finanze, con modalità etermini dallo stesso definiti,dei dati relativi alla riscossione della tassa smaltimento rifiuti; c. ognialtroqualsiasiadempimento stabilitodallegislatorecentrale. Art.25 Pubblicità delregolamento edegliatti 1. Il presente regolamento verrà trasmesso entro trenta giorni alla Direzione Centrale per la Fiscalità Localee,anormadell art.22 dellalegge7agosto 1990 n.241,sarà tenuto adisposizionedelpubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento; verrà pubblicato inoltre sul sito internet comunale,nonchésulsito internetdell Istituto perlafinanzalocaleosimilari. Art.26 Entrata invigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2012, sulla scorta di quanto sancito dall art. 52 del D.Lgs 446/1997 edall art. 53, comma 16, della Legge 388/2000 esuccessive modifiche. Dalla medesimadatasiintenderevocato ilprevigente regolamento approvato condeliberazionedel Consiglio Comunalen.33del esuccessivemodificheed integrazioni. 2. Per quanto non disciplinato dal presente atto si applicano le disposizioni previste dal Regolamento perladisciplinageneraledelleentrateedalleleggivigentiin materia. 13

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