L assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
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1 Degna di fiducia Edizione 2012 Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie Regolamento Art. I. In generale Contenuto 1 Base 2 Forme particolari d assicurazione 3 II. III. IV. Rapporto assicurativo Persone assicurate, obbligo d assicurazione 4 Proposta d assicurazione 5 Inizio dell assicurazione 6 Fine dell assicurazione 7 Disdetta e cambiamento d assicuratore 8 Prestazioni Entità delle prestazioni 9 Infortunio 10 Prestazioni all estero 11 Obbligo di notifica 12 Comportamento in caso di malattia e infortunio 13 Limitazioni delle prestazioni 14 Prestazioni di terzi 15 Prestazioni anticipate 16 Compensazione, obbligo di rimborso 17 Cessione e pignoramento 18 Pagamento di prestazioni 19 Premi Pagamento dei premi 20 Tariffa dei premi 21 V. Partecipazione ai costi A. In generale Riscossione della partecipazione ai costi 22 Eccezioni dalla partecipazione ai costi 23 Importo massimo 24 Riserva per speciali partecipazioni ai costi 25 Rimborso 26 B. Franchigia ordinaria Ammontare 27 C. Franchigia opzionale Principio 28 Adesione ed uscita 29 I. In generale 1 Contenuto L assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume nella misura delle disposizioni del dirit to federale i costi delle prestazioni atte a diagnosti care o a curare una malattia, la maternità o un infortunio ed i relativi postumi, se l infortunio non è escluso dalla copertura. 2 Base 2.1 Formano la base di questa assicurazione le disposizioni della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA), della legge federale sull assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal) e le relative norme esecutive come pure il presente regolamento ed eventuali regolamenti complementari. 2.2 Con l entrata in vigore dell accordo di libero passaggio tra la Svizzera e la Comunità Europea (CE) devono pure essere considerate delle disposizioni divergenti che riguardano particolarmente la cerchia delle persone assicurate, i loro diritti e doveri, il rapporto assicurativo, le prestazioni come pure i premi e la partecipazione ai costi. 3 Forme particolari d assicurazione 3.1 Come forme particolari d assicurazione la CONCORDIA Assicurazione svizzera malattie e infortuni SA, in seguito denominata CONCORDIA, offre l assicurazione obbligatoria delle cure medico- sanitarie con scelta limitata dei fornitori di prestazioni, con franchigia opzionale e come assicurazione con bonus. L assicurazione con bonus e l assicurazione con franchigia opzionale non possono essere combinate tra di loro. 3.2 Per le forme particolari d assicurazione esistono regolamenti complementari oltre al presente regolamento. Disposizioni divergenti contenute nei regolamenti complementari prevalgono sulle disposizioni di questo regolamento. VI. Disposizioni varie Mora 30 Obbligo del segreto 31 Contenzioso 32 Applicazione di questo regolamento 33 Comunicazioni 34 Entrata in vigore 35 II. Rapporto assicurativo 4 Persone assicurate, obbligo d assicurazione 4.1 La CONCORDIA assicura le persone naturali con domicilio di diritto civile nel raggio d attività della CONCORDIA.
2 4.2 La cerchia delle persone soggette all obbligo d assicurazione si regola secondo le disposizioni legali. 4.3 L obbligo d assicurazione viene sospeso per le persone che sottostanno per più di 60 giorni consecutivi alla legge federale sull assicurazione militare (LAM). La procedura per la sospensione dell assicurazione e i relativi obblighi di informazione e di annuncio si basano sulle disposizioni d esecuzione della legge federale sull assicurazione malattie (LAMal). 4.4 Le richieste di rimborso dei premi per la durata della sospensione devono essere inoltrate alla CONCORDIA presentando una prova della durata effettiva della subordinazione all assicurazione militare. 5 Proposta d assicurazione 5.1 La proposta d assicurazione dev essere presentata per iscritto dal richiedente sull apposito formula - rio della CONCORDIA. Devono essere fornite alla CONCORDIA tutte le informazioni e ogni documento necessari all affiliazione. 5.2 Per una persona che non esercita i diritti civili, la proposta d assicurazione dev essere presentata dal suo rappresentante legale. 6 Inizio dell assicurazione 6.1 La protezione assicurativa presso la CONCORDIA inizia dalla nascita o dall acquisizione del domicilio in Svizzera se i termini legali per l affiliazione sono stati osservati. La proposta d assicurazione dev essere presentata alla CONCORDIA per iscritto entro tre mesi dall acquisizione del domicilio o dalla nascita. 6.2 In caso d affiliazione tardiva, la protezione assicurativa inizia dal giorno dell affiliazione. Se il ritardo non è giustificabile, la CONCORDIA esige un supplemento di premio secondo le disposizioni legali. 6.3 Non viene accordata nessuna prestazione assicurativa per il periodo di ritardo. 7 Fine dell assicurazione L assicurazione si estingue in seguito a: 7.1 abbandono del domicilio di diritto civile nel raggio d attività della CONCORDIA, per frontalieri alla cessazione dell attività lucrativa in Svizzera; 7.2 fine dell obbligo legale d assicurazione; 7.3 disdetta; 7.4 decesso dell assicurato; 7.5 comunicazione scritta in caso di mora degli assicurati, sui quali non è applicabile la legislazione svizzera in materia d assistenza sociale, se la procedura esecutiva rimane infruttuosa. 8 Disdetta e cambiamento d assicuratore 8.1 La disdetta può essere dichiarata dall assicurato per la data del 30 giugno o del 31 dicembre con preavviso di tre mesi. 8.2 Nel caso di nuovi premi approvati dall ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), l assicurato può cambiare assicuratore con preavviso di un mese a partire dalla notifica per la fine del mese che precede la validità dei nuovi premi. 8.3 La disdetta e il cambiamento d assicuratore sono validi solo se inoltrati per iscritto, osservando termini e date prescritti. 8.4 Disposizioni divergenti nelle forme particolari d assicurazione (p.es. franchigia opzionale, HMO, mydoc) rimangono riservate. III. Prestazioni 9 Entità delle prestazioni Le prestazioni dell assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie si regolano secondo la legge federale sull assicurazione malattie (LAMal) e le relative norme esecutive come pure il presente regolamento ed eventuali regolamenti complementari. 10 Infortunio 10.1 Se il rischio d infortunio è compreso nell assicurazio ne, in caso d infortunio vengono versate le stesse prestazioni come per malattia Gli assicurati possono sospendere la copertura infortunio fintanto che sono interamente coperti per questo rischio, a titolo obbligatorio, giusta la legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF). La CONCORDIA procede alla sospensio ne su richiesta dell assicurato, il quale deve provare di essere interamente assicurato ai sensi della LAINF. La sospensione inizia al più presto il primo giorno del mese seguente la richiesta La procedura alla fine della sospensione e il rispettivo obbligo d informazione e di notifica si regolano secondo le disposizioni legali. 11 Prestazioni all estero 11.1 La CONCORDIA assume nel quadro delle disposizioni legali i costi dei trattamenti effettuati all estero in caso d urgenza. Esiste urgenza se l assicurato che soggiorna temporaneamente all estero necessita di un trattamento medico e se il rientro in Svizzera è inappropriato. Le prestazioni vengono accordate solo fino al momento nel quale un ritorno a casa o un trasferimento in un ospedale svizzero può essere preteso dal punto di vista medico Se l assicurato risp. l assicurata si reca all estero per terapie, cure o parto, non vengono accordate alcune prestazioni. Rimangono riservate le eccezioni previste e regolamentate dalla legge. 12 Obbligo di notifica 12.1 Se l assicurato si ammala, è tenuto a informarne la CONCORDIA In caso d infortunio l assicurato deve presentare senza indugio un avviso d infortunio che fornisce
3 informazioni riguardanti: l ora, il luogo, le circostanze e le conseguenze dell infortunio; il medico curante o l ospedale; eventuali responsabili e assicurazioni interessati L assicurato deve fornire gratuitamente alla CONCORDIA tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative. Ne fa parte anche la presentazione di eventuali decisioni d altri assicuratori sociali e di documenti d eventuali assicuratori privati L assicurato deve autorizzare tutte le persone ed i servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medici e gli ospedali, le assicurazioni come pure gli organi ufficiali a fornire tutte le informazioni che sono necessarie per accertare il diritto a prestazioni L assicurato deve informare la CONCORDIA sul tipo e l entità di tutte le prestazioni che potrà richiedere o che gli verranno versate in caso di malattia o infortunio da terzi obbligati al pagamento per atto illecito, contratto o legge L assicurato deve informare la CONCORDIA senza indugio di ogni modifica della sua situazione personale riguardo al rapporto assicurativo (p.es. cambiamento di domicilio) o, se egli è un avente diritto, delle condizioni determinanti per l erogazione delle sue prestazioni Pregiudizi che risultano dall inosservanza dell obbligo di notifica sono a carico dell assicurato. 13 Comportamento in caso di malattia e infortunio 13.1 In caso di malattia e infortunio l assicurato è tenuto a fare tutto ciò che favorisce la guarigione e a tralasciare tutto quello che la ritarda. Deve seguire le disposizioni del medico curante La CONCORDIA ha il diritto di controllare l osservanza delle disposizioni mediche. 14 Limitazioni delle prestazioni 14.1 Non vengono accordate prestazioni assicurative: in caso di rivendicazioni illegittime alla CONCORDIA o in caso di tentativo o di rispettiva complicità; in caso di partenza per l estero per diagnosi, terapia, cura o parto ai sensi dell art. 11.2; in caso di rifiuto di sottoporsi alla visita di un medi co di fiducia; per il periodo di ritardo in caso d affiliazione tardiva; durante il periodo di sospensione delle prestazioni in caso di mora dell assicurato Per gli infortuni o le loro conseguenze, causati intenzionalmente dall assicurato, le prestazioni assicurative vengono ridotte e, in casi particolarmente gravi, rifiutate. 15 Prestazioni di terzi 15.1 Se l assicurato ha diritto a prestazioni dell assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e con temporaneamente a prestazioni equivalenti d altre assicurazioni sociali, l obbligo di prestazione della CONCORDIA si regola secondo le disposizioni legali Rispetto a terzi responsabili dell evento assicurato, la CONCORDIA subentra al momento del verificarsi dell evento ai diritti dell assicurato nella misura delle prestazioni legali. I particolari concernenti il diritto di regresso si regolano secondo le disposizioni del diritto federale L assicurato è obbligato a rivendicare i suoi diritti presso gli altri assicuratori ed i terzi tenuti a prestazioni. Non può rinunciare né interamente né parzialmente alle loro prestazioni senza accordo esplicito della CONCORDIA Se un altro assicuratore malattie, infortunio o sociale riduce le sue prestazioni per ragioni che secondo l art. 14 autorizzano anche la CONCORDIA a una riduzione delle prestazioni, la CONCORDIA non sosti tuisce la perdita derivante dalla riduzione dell altro assicuratore. 16 Prestazioni anticipate Le prestazioni anticipate della CONCORDIA rispet to ad altri assicuratori sociali si regolano secondo la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). 17 Compensazione, obbligo di rimborso 17.1 L assicurato non ha nessun diritto di compensazione nei conforti della CONCORDIA Prestazioni percepite illegittimamente dall assicurato devono essere rimborsate alla CONCORDIA. 18 Cessione e pignoramento Crediti nei confronti della CONCORDIA non possono essere costituiti in pegno e possono essere ceduti esclusivamente al fornitore di prestazioni. 19 Pagamento di prestazioni 19.1 I pagamenti della CONCORDIA dopo esame del dirit to alle prestazioni sono effettuati esclusivamente in franchi svizzeri Se il pagamento delle prestazioni dev essere effettuato all assicurato, questo è obbligato a comunicare alla CONCORDIA un conto bancario o postale svizzero quale indirizzo di pagamento. Nel caso di mancata comunicazione, all assicurato verrà addebitato un contributo forfetario alle spese. IV. Premi 20 Pagamento dei premi 20.1 I premi scadono il primo di ogni mese e sono da pagare anticipatamente. L assicurato è obbligato a versare i suoi premi mensili sia quando è in buona salute, sia quando è malato.
4 20.2 È possibile un pagamento anticipato per due mesi, tre mesi, sei mesi o per un anno intero Se l assicurato dispone di più assicurazioni presso la CONCORDIA (inclusa l assicurazione facoltativa d indennità giornaliera e assicurazioni complementari), egli deve scegliere un modo di pagamento unitario Se l assicurazione inizia o finisce nel corso di un mese, sono dovuti gli interi premi mensili Oltre agli interessi di mora e alle spese d esecuzione, la CONCORDIA ha il diritto d esigere dai debitori morosi spese di elaborazione, in misura appropriata, in particolare spese di diffida nonché spese di amministrazione per l incasso Se in caso di pagamenti arretrati è stato stipulato il pagamento a rate, la CONCORDIA riscuote dall assicurato una tassa rateale per le spese amministrative supplementari. L importo della tassa dipende dal numero delle rate stipulate. 21 Tariffa dei premi 21.1 I premi sono fissati in una tariffa dei premi approvata dall autorità di sorveglianza Essi possono essere graduati secondo regioni e gruppi d età La CONCORDIA può prevedere nella tariffa dei premi per famiglie uno sconto supplementare per i bambini. V. Partecipazione ai costi A. In generale 22 Riscossione della partecipazione ai costi 22.1 Gli assicurati dell assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie devono participare ai costi delle prestazioni ottenute con: un importo fisso per anno civile (franchigia); un aliquota del 10 % dei costi di guarigione eccedenti la franchigia; un contributo giornaliero ai costi di degenza ospedaliera in base alle disposizioni di legge Per la riscossione della franchigia e dell aliquota percentuale è determinante la data del trattamento Oltre agli interessi di mora e alle spese d esecuzione, la CONCORDIA ha il diritto d esigere dai debitori morosi spese di elaborazione, in misura appropriata, in particolare spese di diffida nonché spese di amministrazione per l incasso Se in caso di pagamenti arretrati è stato stipulato il pagamento a rate, la CONCORDIA riscuote dall assicurato una tassa rateale per le spese amministrative supplementari. L importo della tassa dipende dal numero delle rate stipulate. 23 Eccezioni dalla partecipazione ai costi 23.1 Per gli assicurati fino ai 18 anni compiuti un importo fisso per anno civile è riscosso solo se una franchigia opzionale secondo l art. 28 è stata scelta Le eccezioni relative alla riscossione del contributo giornaliero ai costi di degenza ospedaliera sono regolate dalle disposizioni di legge Nessuna partecipazione ai costi viene richiesta sulle prestazioni per maternità. 24 Importo massimo 24.1 Nell assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie, l importo annuo massimo della partecipazione ai costi per assicurati dopo il 18 anno compiuto, ammonta a CHF 700 per l aliquota percentuale, più l importo della franchigia ordinaria (art. 27) ri spettivamente della franchigia scelta (art. 28). Il contributo giornaliero ai costi di degenza ospedaliera è dovuto in supplemento Per assicurati fino a 18 anni compiuti, l importo annuo massimo ammonta a CHF 350 per l aliquota percentuale, più l importo della franchigia scelta Se più componenti di una stessa famiglia sotto 18 anni compiuti sono assicurati presso la CONCORDIA, essi pagano complessivamente al massimo il doppio dell importo scelto per la franchigia (art. 28) e l aliquota percentuale (art. 24.2) Se in una famiglia sono state scelte franchigie differenti per persone fino al 18 anno d età, l importo massimo viene calcolato in base alla franchigia opzionale più alta. 25 Riserva per speciali partecipazioni ai costi 25.1 Rimangono riservate le divergenti partecipazioni ai costi prescritte dalla legge e dall ordinanza Qualora un ordinanza federale prevede un aliquota percentuale maggiore di quella prescritta nell art. 22.1, l importo eccedente il tasso stabilito nella legge viene computato solo per metà all importo annuo massimo secondo l art Rimborso Nel caso di pagamenti diretti ai fornitori di prestazioni, gli assicurati sono tenuti a rimborsare la partecipazione ai costi alla CONCORDIA entro 30 giorni dalla fatturazione. B. Franchigia ordinaria 27 Ammontare La franchigia ordinaria nell assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ammonta a CHF 300 per anno civile.
5 C. Franchigia opzionale 28 Principio 28.1 Dietro una riduzione dei premi, l assicurazione può essere stipulata con una delle franchigie opzionali offerte dalla CONCORDIA Tutti gli assicurati possono aderire all assicurazione con franchigie opzionali. 29 Adesione ed uscita 29.1 La scelta di una franchigia superiore è possibile solo per l inizio di un anno civile Il passaggio ad una franchigia inferiore o ad un altra forma d assicurazione, come pure il cambiamento dell assicuratore, sono possibili per la fine di un anno civile e con preavviso di tre mesi In caso di cambiamento dell assicuratore nel corso di un anno civile, la CONCORDIA prende in considerazione la franchigia e l aliquota percentuale già fatturate in questo stesso anno. VI. Disposizioni varie 30 Mora 30.1 Se l assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi scaduti, la CONCORDIA lo diffida. Se la diffida rimane senza effetto, una procedura esecutiva verrà promossa Rimangono riservate le conseguenze previste dal diritto federale in caso di mora dell assicurato (sospensione delle prestazioni nei casi previsti dalla legge o lo scioglimento del rapporto assicurativo se la legislazione svizzera in materia d assistenza sociale non è applicabile). 31 Obbligo del segreto Le collaboratrici ed i collaboratori della CONCORDIA sono pienamente sottoposti all obbligo legale del segreto. 32 Contenzioso 32.1 Se un assicurato non accetta una risoluzione della CONCORDIA, può richiedere l emanazione entro 30 giorni di una decisione formale motivata per iscritto con l indicazione del rimedio giuridico La decisione formale della CONCORDIA può essere impugnata facendo opposizione per iscritto entro 30 giorni dalla notifica presso la Sede principale della CONCORDIA. L opposizione dev essere motivata La decisione su opposizione della CONCORDIA è impugnabile mediante ricorso di diritto amministrativo entro 30 giorni dalla notifica al tribunale cantonale delle assicurazioni. Ricorso può essere interposto anche se la CONCORDIA, malgrado la domanda dell interessato, non notifica alcuna decisione o decisione su opposizione Per il ricorso di diritto amministrativo è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l assicurato è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso. Se la persona assicurata è domiciliata all estero, è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone del suo ultimo domicilio in Svizzera o quello del Cantone di domicilio dell ultimo datore di lavoro svizzero; se ambedue questi domicili non possono essere accertati, è competente il tribunale amministrativo del Cantone di Lucerna Le decisioni formali o le decisioni su opposizione della CONCORDIA crescono in giudicato alla scadenza inutilizzata del termine di opposizione risp. di ricorso. 33 Applicazione di questo regolamento 33.1 Per tutti i punti non espressamente disciplinati in questo regolamento valgono le disposizioni della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), della legge federale sull assicurazione malattie (LAMal) come pure gli eventuali regola - menti complementari della CONCORDIA La forma maschile scelta in questo regolamento e in altre disposizioni è valida anche per le persone di sesso femminile. 34 Comunicazioni Le comunicazioni della CONCORDIA che riguardano il rapporto assicurativo vengono pubblicate in forma giuridicamente valida a mezzo di circolari o sulla rivista dei membri. 35 Entrata in vigore 35.1 Questo regolamento è stato deliberato dal Consiglio d amministrazione il 25 ottobre 1996 ed entra in vigore il 1 gennaio Le modifiche del 24 ottobre 1997 (art. 27, 29.2 e 29.3) entrano in vigore il 1 gennaio Le modifiche del 9 febbraio 2001 (art. 2, 4.3, 4.4, 8.2, 29 e 34) entrano in vigore il 1 marzo Le modifiche del 13 dicembre 2002 (art. 2.1, 12, 14, 16, 17.2, 18, 19.2, 26, 32.4, 33.1) entrano in vigore il 1 gennaio La modifica del 19 settembre 2003 dell art entra in vigore il 1 ottobre Le ulteriori modifiche del 19 settembre 2003 (art. 24.1, 24.2, 27, 29.2, 29.3 e 29.4) entrano in vigore il 1 gennaio Le modifiche del 17 settembre 2004 (art. 8.2, 8.4, 23.1, 24.1, 24.3, 28 e 29) entrano in vigore il 1 gennaio Le modifiche del 4 maggio 2007 (art. 3.1, 11.3, 21.3, 33.1, 34 e 35) entrano in vigore con effetto retroattivo il 1 gennaio Le modifiche del 10 dicembre 2010 (art. 20.5, 20.6, titolo dell art. 22, art. 22.1, 22.3, 22.4, 23.2 e 24.1) entrano in vigore il 1 gennaio Le modifiche del 2 dicembre 2011 (titolo dell art. 17, art e 30.2) entrano in vigore il 1 gennaio 2012.
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