G. BALLARANI, Voce, Rappresentanza, nell Enc. Il diritto, vol. XII, il sole 24 ore, 2008, p. 640 ss.
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1 G. BALLARANI, Voce, Rappresentanza, nell Enc. Il diritto, vol. XII, il sole 24 ore, 2008, p. 640 ss. Rappresentanza PREMESSA Con il termine rappresentanza si indica il potere di un soggetto (il rappresentante) di agire e, dunque, di compiere atti giuridici per conto (rappresentanza indiretta o di interessi), o in nome e per conto (rappresentanza diretta), di un altro soggetto (il rappresentato). Nel primo caso il rappresentato non è, di regola, parte del contratto stipulato dal rappresentante indiretto, laddove, nel secondo caso, il rappresentato è parte sostanziale del rapporto contrattuale assumendone la titolarità ed il rappresentante è parte formale di esso: a norma dell art c.c., infatti, il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell interesse del rappresentato produce direttamente effetto nei confronti di quest ultimo. Peraltro, la figura del rappresentante va tenuta distinta da quella del nuncio: il primo esprimendo una propria volontà tendente alla formazione dell accordo; il secondo limitandosi a riferire la volontà altrui, attraverso una mera comunicazione. Considerando come la rappresentanza sia caratterizzata dall imputare l effetto di un atto a persona diversa dall autore, ancorché vi sia chi limita la disponibilità dell istituto ai soli negozi giuridici 1, essa può avere ad oggetto qualunque atto giuridico lecito, negoziale (contratti) e non negoziale (atti processuali, diffide, pagamenti) 2, potendo, altresì, essere passiva là dove consiste nella ricezione di atti o prestazioni in nome del rappresentato. È prevista, inoltre, la possibilità della rappresentanza ad incertam personam mediante lo strumento del contratto per conto di chi spetta, che è il contratto concluso da un soggetto nell interesse di un altro del quale al momento della stipulazione s ignora l identità (cfr., ad esempio, artt e 1690, II comma, c.c.); fattispecie, questa, da tener distinta rispetto al contratto per persona da nominare. RAPPRESENTANZA DIRETTA La rappresentanza diretta può trovare fonte in un atto privato (la procura: art c.c.), con cui si conferisce il potere di spendita del nome (rappresentanza negoziale o volontaria), ovvero nella legge (rappresentanza legale). La rappresentanza volontaria consente la sostituzione soggettiva nello svolgimento dell attività giuridica attiva (compimento di atti) o passiva (ricezione di atti), per motivi di opportunità o di necessità, ed è intesa come strumento che permette di ampliare la sfera dell agire di un soggetto. Per converso, la rappresentanza legale è prevista in situazioni dove di essa si necessita o per realizzare la disponibilità patrimoniale di un soggetto che altrimenti non ne avrebbe modo (incapace legale 3 ), ovvero per dare 1 Cass. 20 agosto 1996 n Cass. 16 agosto 1993 n Cass. 18 giugno 1987 n. 5371, in Riv. not., 1989, p ss.; Cass. 11 febbraio 1985 n
2 attuazione agli obblighi di contribuzione e di gestione dei rapporti di comunione (potere del coniuge di compiere atti vincolanti per l altro coniuge nel matrimonio e nella comunione legale). In entrambi i casi (rappresentanza volontaria e legale), il rappresentante può avere anche il potere di agire o di essere convenuto in giudizio in nome del rappresentato (rappresentanza sostanziale nel processo, da doversi distinguere rispetto alla rappresentanza processuale che ha ad oggetto il compimento o la ricezione degli atti processuali che la legge riserva al difensore: art. 84 c.p.c.). POTERE RAPPRESENTATIVO E PROCURA Il potere rappresentativo viene conferito mediante la procura, che è atto unilaterale negoziale autorizzativo a carattere fiduciario, avente secondo l interpretazione maggioritaria natura non recettizia, mediante il quale si autorizza il destinatario ad agire in nome dell autorizzante. La procura è, dunque, atto unilaterale non recettizio: e ciò in quanto si perfeziona con la sola manifestazione di volontà dell autore, prescindendo dal consenso del destinatario, ed inoltre la conoscenza dell atto non è funzionale all effetto. Dato il carattere fiduciario che giustifica il conferimento del potere rappresentativo, si tende, in via generale, a negare la facoltà di cedere il medesimo (delegatus delegare non potest), salvo quando la delega (o la cessione) siano previsti dal titolo, ovvero quando la natura del rapporto gestorio la rende necessaria (1717, I comma, c.c.). Mercé la sostituzione nel compimento di attività giuridica, l atto compiuto dal rappresentante è da intendersi come atto attraverso il quale si esprime pur sempre l autonomia negoziale del rappresentato, non venendo a configgere, pertanto, il potere rappresentativo con il tradizionale paradigma del negozio come atto di disposizione della propria sfera giuridica. Sebbene parte della dottrina e della giurisprudenza ravvisi nella procura un negozio a causa astratta 4, in quanto per la produzione dell effetto si prescinde dal rapporto tra rappresentante e rappresentato, altra dottrina individua la causa di essa nell interesse del dominus a farsi sostituire nel compimento di attività giuridiche, potendo, pertanto, prospettarsi una procura con causa illecita: ciò che determinerebbe la nullità dell atto, salvi i diritti acquisiti dai terzi che in buona fede abbiano fatto ragionevole affidamento su di essa. La procura si distingue in generale e speciale: con la procura generale si conferisce al rappresentante il potere di compiere tutti gli atti relativi alla gestione degli interessi patrimoniali del rappresentato o alla gestione di una data attività; essa non comprende, altresì, oltre alla rappresentanza in giudizio (da conferirsi espressamente per iscritto), gli atti di straordinaria amministrazione in essa non indicati e quelli che necessitano di specifica autorizzazione del rappresentato. Con la procura speciale si conferisce al rappresentante il potere di compiere singoli atti giuridici. Con riferimento alla forma della procura, essa deve seguire la forma imposta all atto che si è, attraverso di essa, autorizzati a compiere. Così, se la procura è generale, potendo essa comprendere, se indicati, anche atti di straordinaria amministrazione, quali ad es. compravendite immobiliari, essa sarà da farsi 4 Cass. 11 febbraio 1998 n
3 nella forma scritta. Se l atto da compiere in nome del rappresentato è a forma libera, la procura speciale sarà anch essa a forma libera, magari orale, ancorché ciò renda gravoso il compito di dare prova del potere rappresentativo, considerando come il terzo abbia facoltà di richiedere al rappresentante che si assume tale la dimostrazione del suo potere e i limiti di attribuzione di esso (potendo anche richiedere copia della procura firmata dal rappresentante). PROCURA E RAPPORTO GESTORIO RAPPRESENTANZA GESTORIA Di regola la procura si accompagna ad un rapporto gestorio attraverso il quale si costituisce l obbligo in capo al rappresentante di compiere un attività, appunto gestoria, per conto del rappresentato; il tipico atto di costituzione del suddetto rapporto gestorio è il contratto di mandato in base al quale, ai sensi dell art c.c., un soggetto (il mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di una altro soggetto (il mandante). Il mandato sarà con rappresentanza (costituendosi una ipotesi di rappresentanza diretta), se accompagnato da procura che autorizza la spendita del nome del mandante da parte del mandatario che agisce in nome e per conto altrui, ovvero senza rappresentanza se non è accompagnato da procura (integrando in questo caso la fattispecie gli estremi della c.d. rappresentanza indiretta), per il qual caso il mandatario agirà per conto altrui, ma in nome proprio. Con riferimento alla rappresentanza diretta, il negozio sarà, così, da considerarsi stipulato dal rappresentante nell esercizio del rispettivo potere gestorio se compiuto in nome del rappresentato essendo la c.d. contemplatio domini negotii (o, semplicemente, contemplatio domini, ossia la spendita del nome, l esternazione del potere rappresentativo) elemento qualificante l atto come rappresentativo, rilevando in tal senso che l atto appaia al terzo in termini di atto compiuto dal rappresentante nella sua qualità, ancorché in giurisprudenza discusso è se sia o meno richiesta l espressa dichiarazione della spendita del nome 5. SOGGETTI I soggetti del rapporto di rappresentanza sono il rappresentante, titolare del potere di rappresentare e il rappresentato, colui in nome e per conto del quale (rappresentanza diretta), ovvero solo per conto del quale (rappresentanza indiretta) il potere è esercitato. Ai fini del perfezionamento del negozio, la volontà costitutiva di esso è esclusivamente quella del rappresentante, pur esplicando, attraverso il compimento dell atto, il potere di autonomia negoziale del rappresentato: il negozio sarà, così, annullabile se la volontà del rappresentante risulti viziata per incapacità naturale, errore, violenza o dolo. In tal senso, infatti, nella rappresentanza volontaria, la legge richiede la capacità di agire del rappresentato (art. 1389, I comma, c.c.), dovendo questo controllare l operato del rappresentante; per converso, non è richiesta la capacità di agire del rappresentante, data l imputabilità dell effetto dell atto compiuto dal rappresentante al rappresentato, il quale necessita della sola capacità di intendere e di volere (salvo che il contenuto del contratto sia già predeterminato dal 5 Ne sostiene la necessità Cass. 14 febbraio 1980 n. 1117; contra, vd., ex multis, Cass. 20 febbraio 1982 n
4 rappresentato). Essendo il rappresentato parte sostanziale del rapporto, con riferimento alle incapacità speciali ed agli impedimenti soggettivi si deve aver riguardo alla persona di questo 6, mentre, con riferimento agli stati soggettivi di buona e mala fede, deve aversi riguardo alla figura del rappresentante, rientrando l atto nella sua sfera di decisione (salvo, ancora, che l atto sia predeterminato dal rappresentato). L ABUSO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA E IL CONFLITTO DI INTERESSI. Il potere rappresentativo deve essere esercitato in conformità all interesse del rappresentato: il titolare di un potere conferito nell interesse altrui deve, infatti, utilizzarlo in modo conforme all interesse per il quale è stato conferito; chiaro in tal senso il contenuto dell art c.c., secondo cui il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell interesse del rappresentato ha direttamente effetto nei confronti del rappresentato. Peraltro, l atto del rappresentante è efficace per il rappresentato anche se il primo non agisce nell interesse del secondo, potendo il rappresentato respingere l atto, non se esso è pregiudizievole, bensì se è compiuto dal rappresentante in conflitto con gli interessi del rappresentato medesimo e se il conflitto è conosciuto o riconoscibile da parte del terzo (ipotesi in cui l atto è meramente annullabile e non già inefficace: art c.c.) La dizione conflitto di interessi descrive una situazione, appunto, conflittuale tra l interesse del rappresentante e quello del rappresentato, che si verifica qualora questo sia portatore di un interesse incompatibile con quelli del rappresentante, non potendo, in detta situazione il rappresentante salvaguardare il proprio interesse (o di un terzo) senza sacrificare l interesse del rappresentato (il che giustifica l annullabilità dell atto anche senza una prova del danno che il rappresentato abbia concretamente sofferto 7 ). Tipici casi di conflitto di interesse si riscontrano quando il rappresentante è partecipe dell interesse del terzo contraente (posizione di socio) o del terzo beneficiario degli effetti dell atto (posizione del congiunto) e nel caso del c.d. contratto con sé stesso, in cui il rappresentante assume la posizione di parte sostanziale contrapposta al rappresentato ovvero stipula in rappresentanza delle parti contrapposte. La norma che prevede l annullabilità del contratto concluso con sé stesso fa salve l ipotesi di specifica autorizzazione a concluderlo purché con precisa indicazione dei termini della contrattazione a tutela del dominus 8, nonché quella in cui il contenuto del contratto sia stato predeterminato in maniera tale da escludere il conflitto in parola (art. 1395, I comma, c.c.), andandosi, per tal via, a tutelare le ragioni del rappresentato contro l eventuale pregiudizio che può derivargli da tale atto. Il pregiudizio, dunque, viene meno se il rappresentato valuta come inconsistente il pericolo dello stesso pregiudizio, quando la predeterminazione del contenuto dell atto esclude che il rappresentante possa operare a danno del rappresentato e quando si tratta di beni che il rappresentato vende usualmente a condizioni standard o a prezzi fissi, ovvero quando i beni hanno un prezzo imposto che la volontà delle parti non può 6 Cass. 13 gennaio 1984 n. 275, in Giust. civ., 1984, I, p ss. 7 Cass. 19 maggio 1976 n Cass. 22 aprile 1997 n
5 maggiorare. L azione per l annullamento spetta, secondo la regola generale, al rappresentato, ossia alla parte nel cui interesse l annullamento è previsto (art. 1441, I comma, c.c.) e ad essa si accompagna il risarcimento del danno. Il conflitto di interessi rientra nel novero del c.d. abuso del potere di rappresentanza; dizione con la quale si intende indicare le situazioni in cui il rappresentante utilizza in modo distorto il potere in parola attraverso azioni che trascurano o ledono l interesse del rappresentato (come nel caso di conflitto di interesse), ovvero non attenendosi alle istruzioni da questo ricevute. Nelle testé descritte situazioni di abuso, il tratto che le accomuna è che il rappresentante è investito del relativo potere (ciò che segna la distinzione tra l abuso e il c.d. difetto di potere rappresentativo, in cui il rappresentante appare solamente come tale, ma nella realtà opera senza alcun conferimento di potere gestorio o perché non lo abbia ab initio, ovvero perché ecceda i limiti della procura); l abuso del potere, integrando gli estremi della violazione dell obbligo di rispetto dell interesse del rappresentato, determina, quindi, esclusivamente la responsabilità per inadempimento del rappresentante e legittima il rappresentato alla relativa azione risarcitoria, mentre non avrà riverbero alcuno sull efficacia dell atto da esso compiuto, rimanendo esso valido nei confronti del terzo per il principio dell affidamento che esso fa sulla procura. In questi casi, secondo la giurisprudenza, la tutela risarcitoria è accordata anche a fronte della lesione (anche solo potenziale) di un interesse morale del rappresentato 9. Non ricorre, peraltro, abuso nel caso in cui il rappresentante concluda un affare non soddisfacente per inesperienza, imperizia o negligenza senza voler favorire sé stesso o i terzi 10. L ESTINZIONE DELLA RAPPRESENTANZA Il potere di rappresentanza si può estinguere, oltre che per revoca della procura (di cui a breve), per rinunzia da parte del rappresentante; per incapacità sopravvenuta del rappresentante o del rappresentato (morte, estinzione della persona giuridica, interdizione o inabilitazione (ma cfr. art. 1723, II comma, c.c.); per il fallimento del rappresentante o del rappresentato, salvo che la procura sia conferita nell interesse del rappresentante; per la scadenza del termine o per il verificarsi della condizione risolutiva; nonché per l estinzione del rapporto di gestione: cause queste, salvo la revoca, non opponibili ai terzi che in buona fede le abbiano ignorate (art. 1396, II comma, c.c.). La revoca della procura è l atto unilaterale di natura negoziale, espresso o tacito, non recettizio, con cui il rappresentato estingue o modifica (revoca parziale) il potere rappresentativo in capo al rappresentante (cfr. artt. 1396, I comma; 2196, II comma; 34, I comma, c.c.). L avvenuta revoca deve essere portata a conoscenza dei terzi dal rappresentato revocante con mezzi idonei, non potendo essa, altrimenti, esser opposta al terzo contraente (salva la prova della conoscenza). Seppur atto non recettizio, non disponendo la legge l obbligo di comunicazione al rappresentante, questi ha diritto, in caso di attività svolta nell ignoranza dell avvenuta revoca, ad essere tenuto indenne per le spese sostenute e a ricevere il 9 Cass. 19 settembre 1992 n , in Giust. civ., 1993, I, p ss. 10 Cass. 17 aprile 1996 n
6 compenso per l attività svolta. Sono, peraltro, da segnalare ipotesi di procura speciale irrevocabile (per applicazione analogica dei precetti in ordine al mandato irrevocabile: artt e 1726 c.c.) 11, come ad esempio qualora il potere rappresentativo sia conferito anche nell interesse del rappresentante o di terzi; quando l irrevocabilità è disposta per espressa volontà del rappresentato se la procura non è conferita nel suo esclusivo interesse; nonché nel caso di procura conferita da più persone per un affare comune, attraverso un unico atto: caso in cui non è ammessa la revoca effettuata da un solo rappresentato, salvo giusta causa. IL DIFETTO DI RAPPRESENTANZA. LA RATIFICA. LA RESPONSABILITÀ DEL FALSO RAPPRESENTANTE Il contratto stipulato dal c.d. falso rappresentante, ossia da colui che è in difetto di rappresentanza non avendone il potere od eccedendo i limiti della procura, è inidoneo alla produzione di effetti, tanto nei riguardi del rappresentato, quanto rispetto al rappresentante (salvo il caso richiesta risarcitoria da parte del terzo che in buona fede abbia fatto affidamento sull efficacia dell atto: art c.c.), quanto ancora nei confronti del terzo contraente, il quale, però, non ha diritto di recedere unilateralmente dall impegno volontariamente assunto (art. 1399, III comma, c.c.) ma ha diritto di assegnare al rappresentato un termine di decadenza per l esercizio della ratifica (art. 1399, IV comma, c.c.), essendo il contratto, sì inidoneo alla produzione dell effetto finale reale od obbligatorio, ma comunque vincolante, data la sua validità. Il contratto è, infatti, astrattamente valido, ma appunto inefficace 12 : ciò che determina la facoltà del rappresentato di dare efficacia nei propri confronti all accordo intercorso tra il rappresentante e il terzo mediante un successivo atto negoziale unilaterale autorizzativo la ratifica volto ad accettare l operato del falso rappresentante andando ad integrare il difetto di legittimazione del rappresentante. La ratifica, che è negozio di legittimazione successiva e che opera come procura a posteriori 13, è atto recettizio indirizzato al terzo contraente e non al falsus procurator 14, e deve esser fatta nella medesima forma prescritta per il contratto stipulato dal rappresentante (art. 1399, I comma, c.c.), ancorché, secondo parte della giurisprudenza, possa risultare anche da fatti concludenti 15, ed ha effetto retroattivo (art. 1399, I comma, c.c.) che però non può operare in pregiudizio dei terzi. Il falso rappresentante, come sopra accennato, è responsabile per il danno cagionato al terzo contraente che ha fatto affidamento, senza sua colpa, nell efficacia del atto (art c.c.). La responsabilità del falso rappresentante è da ricondursi alle fattispecie della responsabilità precontrattuale (alle quali si applica la disciplina della responsabilità extracontrattuale) 16, consistendo nella lesione della libertà contrattuale del terzo contraente e discendendo dal fatto dell essersi il falso rappresentante dolosamente o colposamente valso di una legittimazione inesistente, inducendo il terzo a concludere un contratto 11 Cass. 15 settembre 1999 n. 9837, in Giust. civ., 2000, I, p ss. 12 Cass. 16 febbraio 2000 n Cass. 9 marzo 1985 n Cass. 19 febbraio 1991 n Cass. 29 gennaio 1980 n. 688; Cass. 12 marzo 1980 n. 1660; contra, Cass. 5 luglio 1982 n Cass. 30 dicembre 1997 n
7 inefficace. Il risarcimento del danno cui sarà tenuto il falso rappresentante (qualora il terzo contraente fornisca la prova del danno medesimo e di aver confidato senza sua colpa nella legittimazione del rappresentante) avrà ad oggetto l interesse negativo, a non esser reso parte di un atto inefficace, e non quello positivo, ossia l eventuale utile che gli sarebbe derivato dal contratto medesimo se questo fosse stato efficace. IL RAPPRESENTANTE APPARENTE E L ATTO DI DISPOSIZIONE DEL SOGGETTO NON LEGITTIMATO La fattispecie della rappresentanza apparente ricorre qualora un soggetto mostri in modo univoco di avere un potere di rappresentanza di cui è privo nella realtà. Il contratto concluso dal rappresentante apparente non ha effetto nei confronti del rappresentato, non potendo egli subire l effetto di un atto a lui estraneo, salvo che lo stesso abbia dato causa all apparenza di legittimazione 17 ed il terzo abbia incolposamente confidato in ciò, dovendosi misurare il grado di apparenza creato col metro di valutazione di una persona di media diligenza. Il rischio della falsa rappresentanza è a carico, altresì, del terzo, il quale, peraltro, potrà agire contro il rappresentante apparente per vedersi risarcito il danno subìto per aver fatto affidamento senza colpa sulla efficacia del contratto. L atto di disposizione del soggetto non legittimato con cui si dispone in nome proprio di un diritto altrui, appunto, senza legittimazione, produce effetto esclusivamente nei confronti del disponente rimanendo estraneo al negozio il titolare del diritto. Il negozio, dunque, pur non trasferendo il diritto del terzo all acquirente, obbliga l alienante che dispone di detto diritto senza legittimazione del titolare a procurare all acquirente il diritto alienato. Il titolare del diritto del quale ha disposto senza autorizzazione il non legittimato, ha peraltro la facoltà di approvare l atto compiuto sul suo diritto attraverso un atto di autorizzazione successiva, con cui fa produrre ad esso negozio l effetto traslativo suo proprio. L approvazione si distingue rispetto alla ratifica in quando la prima ha ad oggetto l atto compiuto dal non legittimato in nome proprio, laddove la seconda ha ad oggetto l atto compiuto in nome altrui LA RAPPRESENTANZA INDIRETTA Si ha rappresentanza indiretta quando il rappresentante è legittimato ad agire nell interesse altrui, ma in nome proprio, come nel caso del mandato senza rappresentanza, ossia non accompagnato da procura. In questo caso l effetto del contratto concluso dal rappresentante (mandatario) per conto del rappresentato (mandante) produce l effetto suo proprio nei confronti del primo, dato che questi non spende il nome del mandante, il quale rimane terzo rispetto al medesimo contratto; in questo caso, infatti, il rapporto tra mandante e mandatario, in virtù del quale quest ultimo è dal primo autorizzato ad incidere sulla sua sfera giuridica ed ha ad un tempo il diritto e l obbligo di recepire gli effetti dell atto autorizzato, rimane esclusivamente interno e non manifestato all esterno. Il mandatario senza rappresentanza, dunque, 17 Cass. 29 aprile 1999 n. 4299; contra, Cass. 19 settembre 1995 n. 9902, in Giust. civ., 1996, I, p. 671 ss.
8 rimane obbligato in proprio con l altra parte contrattuale, risponde dell inadempimento, acquista i crediti derivanti dal contratto medesimo ed è legittimato all esercizio delle impugnazioni contrattuali. Peraltro, con riferimento alla produzione di effetto nei confronti del rappresentato, è necessario distinguere: in tal senso infatti, mentre i beni mobili ed i crediti acquisiti dal mandatario senza rappresentanza cadono automaticamente nella titolarità del rappresentato, la titolarità dei beni immobili e dei mobili registrati deve essere trasferita dal mandatario al mandante con un atto formale successivo. Nel primo caso, i beni acquisiti dal mandatario sfuggono all azione dei suoi creditori e il mandante può rivendicarli come propri, salvo l acquisto dei terzi di buona fede (art c.c.); nel secondo caso, sul mandatario cade l obbligo di trasferimento al mandante, il quale può, in caso di inadempimento, chiederne l esecuzione in forma specifica. RAPPRESENTANZA ORGANICA E GESTORIA La rappresentanza organica è il potere di compiere atti giuridici, in nome di un ente giuridico, che compete agli organi esterni di esso (detti appunto rappresentativi, come ad es., il soggetto che di volta in volta svolge la funzione di amministratore di una società 18, in contrapposizione a quelli interni le cui funzioni si svolgono all interno della società, come ad es., l assemblea dei soci) i quali agiscono come parte integrante dell ente e non si sostituiscono ad esso. Orbene, se gli effetti dell atto compiuto dall organo rappresentativo sono direttamente imputati all ente, è pur sempre la persona fisica ad esprimere la volontà dell organo, dovendosi, di tal ché, accertare se la persona fisica ha la qualifica organica e se l organo ha in effetti la competenza rappresentativa. Colui che svolge una funzione gestoria nell ambito di enti giuridici o di imprese ha un potere di rappresentanza che, sebbene normativamente previsto (essendo la rappresentanza effetto legale della funzione svolta nell ente), non è ascrivibile entro l alveo della c.d. rappresentanza legale in senso proprio, trovando la rappresentanza organica titolo comunque in un rapporto negoziale e non nella legge. Dato il carattere dispositivo delle norme sulla rappresentanza gestoria, i terzi possono presumere la conformità alla previsione normativa del potere rappresentativo, incombendo sul rappresentato l onere di portare a conoscenza dei terzi il differente contenuto del potere conferitogli. Peraltro, interessante notare è l ipotesi di inesistenza del rappresentato, situazione che di regola comporta la nullità del contratto per impossibilità di costituire il rapporto in capo a chi non esiste. Orbene, se l ente è in corso di formazione ovvero in attesa di riconoscimento esiste la possibilità del riferimento soggettivo dell atto: ciò che comporta, sì, una inefficacia attuale dell atto, ma la possibile ratifica, rimando da valutare se il rappresentante sia obbligato in proprio nei confronti dei terzi (art c.c.). Bibliografia: RAVÀ, Circolazione giuridica e rappresentanza indiretta, Milano, 1953, passim; MINERVINI, Il mandato, la commissione, la spedizione, in Trattato di diritto civile italiano, diretto da Vassalli, VIII, t. 18 Cass. 4 maggio 1991 n
9 1, Torino, 1957, passim; NEPPI, La rappresentanza, Milano, 1961, passim; PUGLIATTI, Studi sulla rappresentanza, Milano, 1965, passim; D AVANZO, voce Rappresentanza (diritto civile), in Noviss. dig. it., XIV, Torino, 1967, p. 800 ss.; BONELLI, Studi in tema di rappresentanza e di responsabilità dell imprenditore, Milano, 1978, passim; DE NOVA, La rappresentanza, in Trattato di diritto privato, diretto da Rescigno, X, t. 2, Torino, 1982, passim; LUMINOSO, Mandato, commissione, spedizione, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da Cicu e Messineo e continuato da Mengoni, XXXII, Milano, 1984, passim; PAPANTI PELLETIER, Rappresentanza e cooperazione rappresentativa, Milano, 1984, passim; NATOLI, voce Rappresentanza (dir. priv.), in Enc. dir., XXXVIII, Milano, 1987, p. 463 ss.; D AMICO, voce Rappresentanza (diritto civile), in Enc. giur., XXV, Roma,1991, passim; DI ROSA, Rappresentanza e gestione, Milano, 1997, passim; BIANCA, Diritto civile, 3, Il contratto, Milano, 1998, p. 72 ss.; DELLE MONACHE, La contemplatio domini. Contributo alla teoria della rappresentanza, Milano, 2001, passim.
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