Radiazione della sig.ra Emily Battistello dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

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1 Delibera n Radiazione della sig.ra Emily Battistello dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF); VISTO il regolamento adottato con propria delibera n del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni; VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; VISTA la propria delibera n del 18 ottobre 1993, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'albo unico dei promotori finanziari della sig.ra Emily Battistello, nata a Sinoia (Zimbabwe) il 2 febbraio 1958 e [ omissis ]; VISTA la propria delibera n del 12 marzo 2014, notificata all interessata il 20 marzo 2014, adottata sulla base dei fatti che qui si intendono integralmente richiamati, con cui la sig.ra Emily Battistello è stata sospesa dall esercizio dell attività di promotore finanziario per un periodo di sessanta giorni, avendo accertato la sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza previsti dall art. 55, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998; VISTA la delibera dell Organismo per la tenuta dell Albo dei Promotori Finanziari n. 587 del 29 maggio 2014, con la quale la medesima sig.ra Emily Battistello è stata cancellata a domanda dall Albo; VISTA la nota del 27 marzo 2013, con la quale Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A. ha segnalato di avere provveduto al recesso immediato e per giusta causa dal rapporto d agenzia in essere con la sig.ra Emily Battistello, a seguito delle dichiarazioni spontanee del promotore medesimo rese alla Banca in data 11 marzo L interruzione del rapporto d agenzia ha avuto luogo a decorrere dal 20 marzo 2013; VISTA la nota del 27 agosto 2013, con la quale Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A. ha fornito documentazione e notizie per l accertamento delle irregolarità emerse in merito all operato del promotore finanziario, facendo seguito alla richiesta di dati e notizie formulata dalla Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete, Promotori e Consulenti Finanziari con nota dell 8 agosto 2013; VISTA la nota del 30 gennaio 2014, con la quale Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A. ha fornito informazioni integrative ed ulteriore documentazione; RILEVATO che, in particolare, dall esame delle suddette note, nonché della documentazione allegata alle medesime, è emerso che la sig.ra Emily Battistello avrebbe indotto la cliente sig.ra [ omissis ]ad emettere assegni circolari per euro ,00 aventi quale beneficiaria la cliente sig.ra [ omissis ], persona che la sig.ra [ omissis ] ha dichiarato di non conoscere. Di seguito gli estremi identificativi degli assegni circolari sopra menzionati. 1

2 Banca Emittente N. Assegno Data Emissione Importo in euro Beneficiario Banca Sella 30/06/ ,00 Totale ,00 La sig.ra Emily Battistello avrebbe, inoltre, indotto la cliente sig.ra [ omissis ] a trasferire quote di fondi comuni di investimento dal proprio deposito-titoli [ omissis ] (deposito n. [ omissis ]) al deposito-titoli [ omissis ]delle sigg.re [ omissis ]/[ omissis ] (deposito n. [ omissis ]). Di seguito gli estremi identificativi delle relative disposizioni di trasferimento delle quote dei fondi comuni di investimento. Comparto Data Quote 22/07/ ,000 22/07/ ,167 22/07/ ,565 Le circostanze sopra rappresentate sono state confermate dalla sig.ra Emily Battistello nel corso dell incontro tenutosi a Torino l 11 marzo 2013 con gli esponenti aziendali di Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A.Nel corso di tale incontro la sig.ra Emily Battistello ha, inoltre, ammesso di aver rilasciato false rendicontazioni ai clienti sigg. [ omissis ], [ omissis ], [ omissis ], [ omissis ], [ omissis ], [ omissis ], [ omissis ], [ omissis ], [ omissis ], [ omissis ], [ omissis ], [ omissis ], [ omissis ], [ omissis ], [ omissis ] e [ omissis ]. La sig.ra Emily Battistello nel corso dell incontro dell 11 marzo 2013 ha, infine, affermato di aver indotto la sig.ra [ omissis ] a sottoscrivere alcune disposizioni di vendita di titoli dal portafoglio personale di questa, facendone accreditare il relativo importo sul conto cointestato con [ omissis ]. In proposito, la sig.ra Emily Battistello ha falsamente rappresentato alla cliente sig.ra [ omissis ] che gli importi sarebbero stati destinati ad altri investimenti ed alla sig.ra [ omissis ] che tali somme rappresentavano i profitti derivanti da precedenti investimenti; VISTA la nota del 19 maggio 2014, notificata all interessata in data 23 maggio 2014, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete, Promotori e Consulenti Finanziari, in relazione alle medesime circostanze poste a fondamento della suddetta delibera di sospensione cautelare, ha contestato alla sig.ra Emily Battistello la violazione dell art 107, comma 1, del regolamento adottato con delibera Consob n del 29 ottobre 2007 per avere: - acquisito, anche mediante distrazione, somme di pertinenza della cliente sig.ra [ omissis ]; - comunicato ai clienti informazioni non rispondenti al vero; 2

3 - perfezionato operazioni non autorizzate dai clienti; CONSIDERATO che, con la stessa nota del 19 maggio 2014, la sig.ra Emily Battistello è stata resa edotta della facoltà di presentare deduzioni difensive entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa e di chiedere altresì di essere sentita personalmente; VISTA la nota dell 11 giugno 2014, acquisita al protocollo il 17 giugno 2014, con cui la sig.ra Emily Battistello ha formulato deduzioni difensive, con le quali ha dichiarato, tra l altro, che per quanto attiene alle contestazioni che mi sono state mosse la realtà dei fatti non si è svolta così come la Banca Patrimoni Gruppo Sella ha indicato ; ESAMINATA la Relazione per la Commissione del17 novembre 2014, con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e tenuto conto delle deduzioni difensive, ha espresso considerazioni conclusive in merito alle risultanze istruttorie del presente procedimento; VISTE le note del 30 aprile 2015 e del 9 giugno 2015 con le quali è stata tramessa copia della Relazione con cui l Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza della violazione contestata e alla specifica determinazione della sanzione; VISTA la delibera Consob n del 29 maggio 2015, recante le Modifiche al regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 130 dell 8 giugno 2015 ed entrata in vigore il successivo 9 giugno 2015; VISTO, in particolare, l art. 2, comma 2, della citata delibera n del 29 maggio2015, il quale prevede che, per i procedimenti sanzionatori per i quali la fase istruttoria si è conclusa prima della entrata in vigore della medesima delibera, sono confermate le determinazioni assunte dalla Commissione al fine di consentire ai destinatari delle lettere di contestazione la conoscenza della relazione finale dell'ufficio Sanzioni Amministrative, comprensiva della parte relativa alla determinazione della sanzione, e l'esercizio delle connesse facoltà difensive; RILEVATO che la sig.ra Emily Battistello non si è avvalsa della facoltà di presentare controdeduzioni scritte; RITENUTI sussistenti i presupposti, di fatto e di diritto, per procedere all applicazione di sanzioni a carico del predetto promotore, atteso che in esito all istruttoria svolta emergono plurimi e circostanziati elementi che confermano le condotte illecite poste in essere dal promotore, talché le contestazioni formulate a suo carico si considerano tutte pienamente accertate. Induce a tale conclusiva valutazione l insieme dei fatti emersi e, in tale contesto, assumono particolare rilievo gli elementi documentali ed informativi complessivamente acquisiti, che attestano con evidenza le violazioni commesse dalla sig.ra Emily Battistello. Lo stesso promotore, d altronde - secondo quanto risulta dal verbale del citato incontro dell 11 marzo 2013 con funzionari dell Intermediario, sottoscritto dalla medesima sig.ra Battistello ha reso dichiarazioni con cui, tra l altro, ha, in sostanza, ammesso di avere acquisito, mediante distrazione, somme di pertinenza della citata cliente, comunicato ai clienti informazioni non rispondenti al vero e perfezionato operazioni non autorizzate. 3

4 Il carattere generico delle considerazioni difensive svolte dal promotore nell ambito del presente procedimento con la citata nota dell 11 giugno 2014 non consente di revocare in dubbio tali dichiarazioni ammissive rese dinanzi all Intermediario. In particolare: - vi è evidenza dell emissione, da parte della sig.ra [ omissis ], degli assegni citati in favore della sig.ra [ omissis ]; - vi è evidenza delle citate disposizioni di trasferimento di quote di fondi comuni d investimenti dal conto-deposito della sig.ra [ omissis ] in favore del conto-deposito cointestato alla sig.ra [ omissis ]ed alla sig.ra [ omissis ]; - al riguardo, la sig.ra [ omissis ] ha dichiarato di non conoscere le predette sigg.re [ omissis ] e [ omissis ] e di non aver avuto in passato rapporti di debito con le medesime; - vi è evidenza di rendicontazioni non rispondenti al vero rilasciate dal promotore ai clienti; - vi è altresì evidenza di disposizioni di disinvestimento quote fondi a valere sul conto della sig.ra [ omissis ], per il periodo maggio 2010 marzo 2013, recanti tutte quale benestare di firma il codice attribuito al promotore e sottoscrizione della cliente, con accredito della liquidità conseguente alle operazioni sul predetto conto cointestato alle sigg.re [ omissis ] [ omissis ]. Ciò costituisce riscontro di quanto risulta dal citato verbale dell incontro tenutosi tra la sig.ra Emily Battistello e funzionari dell Intermediario, laddove si specifica, tra l altro, che il promotore si risolveva a indurre la sig.ra [ omissis ] a sottoscrivere alcune disposizioni di vendita di titoli dal portafoglio personale di quest ultima, accreditandone il relativo profitto sul conto cointestato con la sig.ra [ omissis ] e che tali disposizioni furono sottoscritte dalla sig.ra [ omissis ] nella falsa convinzione, indottale dal promotore, che con tali fondi si sarebbe provveduto ad un nuovo investimento. A fronte di ciò, le deduzioni difensive del promotore risultano generiche e prive di riscontro, limitandosi, sostanzialmente, a negare la realtà dei fatti indicati dall Intermediario, e non possono ritenersi idonee ad indurre ad una differente qualificazione dei fatti emersi; CONSIDERATO che, in ordine alla quantificazione della sanzione: - ai sensi dell art. 110, comma 1, del regolamento Consob n /2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), del d.lgs. n. 58/1998, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob; - ai sensi dell art. 110, comma 2, lett. a), n. 4, n. 5 e n. 7, del regolamento Consob n /2007, la Consob dispone la radiazione dall Albo unico dei promotori finanziari in caso di acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza del cliente o del potenziale cliente (anche quando tale condotta si sia concretizzata in distrazione di somme di denaro di pertinenza dei clienti), di comunicazione o trasmissione al cliente o al potenziale cliente di informazioni o documenti non rispondenti al vero e di perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente o dal potenziale cliente, a valere sui rapporti di pertinenza di quest ultimo, o comunque al medesimo collegati; 4

5 - l entità delle disponibilità liquide distratte, la reiterazione delle condotte, la pluralità delle condotte illecite accertate, nonché le modalità con cui le stesse sono state poste in essere costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l affidabilità del promotore di cui trattasi nei confronti della clientela, nonché dei potenziali investitori; D E L I B E R A: La sig.ra Emily Battistello, nata a Sinoia (Zimbabwe) il 2 febbraio 1958 e [ omissis ], è radiata dall Albo unico dei promotori finanziari. La presente delibera è notificata all interessata e pubblicata nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 TUF alla Corte d Appello competente per territorio nel termine di 30 giorni dalla data di notifica. 26 agosto 2015 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas 5

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