deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno
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1 Deliberazione n. 210/2012/PRSP REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO Nell adunanza del 14 marzo 2012 composta da: Dott.ssa Enrica DEL VICARIO Dott.ssa Diana CALACIURA TRAINA Dott. Aldo CARLESCHI Dott. Tiziano TESSARO Dott. Francesco MAFFEI Dott.ssa Francesca DIMITA Presidente Consigliere Consigliere, relatore Referendario Referendario Referendario VISTO l art. 100 della Costituzione; VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20; VISTO il Regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;
2 VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali; VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131; VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti; VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 2/SEZAUT/2011 del 29 aprile 2011, recante linee guida ed i criteri cui devono attenersi, ai sensi dell articolo 1, comma 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione dell esercizio 2011; ESAMINATA la relazione sul bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2011, redatta dall organo di revisione del Comune di Romano D Ezzelino (VI) sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata; VISTA la nota in data , prot. n. 8848, con la quale il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune, con riferimento alla spesa per il personale e all indebitamento; VISTE le deduzioni fatte pervenire dall Amministrazione comunale, con nota del , prot. n (acquisita al prot. C.d.c. n. 8970, del ); VISTA l ordinanza presidenziale n. 11/2012, che ha deferito la questione all esame collegiale della Sezione per la pronuncia di 2
3 cui all art. 1 comma 168 della citata legge n. 266/2005; UDITO il magistrato relatore, Cons. Aldo Carleschi FATTO Dall esame della relazione sul bilancio di previsione 2011, redatta, ai sensi dell art. 1, commi 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall organo di revisione del Comune di Romano D Ezzelino (VI) si rilevava: riguardo alla spesa per il personale, un aumento rispetto al 2010 dello 0,08%; riguardo all indebitamento, un deficit del 213%. Il Comune di Romano D Ezzelino, con nota 8970/2011 confermando l attendibilità dei dati, deduceva che: sulle spese per il personale: L andamento della spesa nell anno 2011, anche a seguito delle variazioni di bilancio intervenute, permette di affermare con assoluta certezza che il dato di rendiconto 2011 fornirà un totale di spesa del personale inferiore al dato dell anno Inoltre: Nel corso dell esercizio 2011 non si è provveduto a nuove assunzioni e nemmeno a proroghe di contratti a tempo determinato ; sull indebitamento: ha già intrapreso le opportune iniziative per la riduzione dei debiti di finanziamento: infatti, nell esercizio 2010, è stata effettuata unicamente la devoluzione ad altra opera di un mutuo già contratto in precedenza mentre nell esercizio 2011 non è prevista la contrazione di nessun mutuo. 3
4 DIRITTO L art. 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria per il 2006) ha introdotto con riferimento agli enti territoriali un peculiare controllo sulla regolarità finanziaria e contabile che mira a verificare l applicazione dei principi della sana gestione finanziaria e il rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno. L esame della relazione redatta ai sensi del citato art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dall organo di revisione del Comune di Romano D Ezzelino, in ordine alle risultanze del bilancio di previsione 2011 evidenzia che l ente non ha rispettato i limiti relativi a: spesa per il personale; indebitamento. 1. Spese per il personale Il limite di spesa di personale è imposto agli enti sottoposti al patto di stabilità dall art. 1, comma 557, della legge 296/2006 e ss.mm.ii. in forza del quale gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale (con riferimento all anno precedente, come da consolidato orientamento). Il Comune di Romano D Ezzelino, invece, non ha rispettato tale limitazione registrando nel 2011 una spesa superiore a quella del 2010 pari allo 0,08%. La accertata violazione dei limiti di cui trattasi, seppure limitata, 4
5 costituisce, quindi, un comportamento non coerente con i principi di sana gestione finanziaria. La Sezione osserva, infatti, come la riduzione della spesa di personale rappresenti uno specifico obiettivo di finanza pubblica al cui rispetto devono concorrere sia gli enti sottoposti al patto di stabilità che quelli esclusi, in guisa che l obiettivo di contenimento e riduzione della spesa di personale non sia più da considerare mera espressione di un principio di buona gestione al quale tendere, ma rappresenti un vero e proprio obiettivo vincolato dalla cui violazione discende, a titolo di sanzione, il divieto di assunzione. La norma che detto obiettivo pone è, dunque, norma di carattere imperativo, non derogabile (cfr. Sezione Controllo Lombardia, delibere nn. 881/PAR del e 882/PAR/2010 del ). Il Collegio, inoltre, ritiene che il mancato rispetto dei vincoli in materia di riduzione della spesa del personale posti dall articolo 1, comma 557, della Legge 296/2006, debba formare oggetto di apposita pronuncia, in quanto, come precisato dall art. 1, comma 676 della legge n. 296/2006, le disposizioni in materia finalizzate al rispetto del patto di stabilità sono dettate, ai fini di tutela dell unità economica della Repubblica, affinché gli enti locali concorrano alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e, ai sensi dell art. 77 bis del D.L. 112/2008 come convertito dalla legge 133/2008, dette disposizioni costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ex articoli 5
6 117 terzo comma, e 119 secondo comma della Costituzione. 2. Limite di indebitamento L aumentata presenza di uno stock complessivo di debito, seppure distante dai limiti critici, in relazione ai parametri per l individuazione dello stato di deficitarietà strutturale, può comportare delle conseguenze sul piano economico e finanziario. Tale circostanza, infatti, pur nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 204 T.U.E.L., potrebbe determinare una sensibile attenuazione della possibilità per l Ente di far fronte alle proprie obbligazioni. Alla luce di quanto evidenziato, si ritiene pertanto opportuno segnalare che, anche in relazione alla difficile situazione generale della finanza pubblica, ogni azione tesa alla limitazione del debito entro limiti fisiologici e al contenimento della relativa componente di parte corrente, rappresenta un modello di sana gestione finanziaria, la cui verifica e attuazione deve tenere del contesto generale in cui si opera. Nel caso di specie, l'ente locale, pur nella piena autonomia decisionale, non può non tener conto degli obblighi derivanti dall'ordinamento internazionale e nazionale che ha più volte e in ambiti diversi ravvisato la necessità di un generalizzato abbassamento del livello di indebitamento, a garanzia del più generale interesse di proteggere la finanza pubblica e la stabilità dei conti, nazionali e sovranazionali. L irregolarità derivante dallo sforamento di uno dei parametri di valutazione della deficitarietà appare, tuttavia, potenzialmente 6
7 foriera di futuri pregiudizi, atteso che nel caso in specie l entità rilevata (213%) ben potrebbe incidere in sede di mantenimento degli equilibri di bilancio del Comune e, più in generale, sulla sana gestione finanziaria, se lo stock complessivo del debito fosse confermato in sede di consuntivo e quindi si accertasse lo sforamento dello specifico parametro di deficitarietà. Ciò in relazione anche ai nuovi obblighi sanciti dall art. 6 del D.Lgs. 149/2011 che prevede che Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Al riguardo per prevenire potenziali pregiudizi, si richiama l attenzione degli organi tecnici (Responsabile dei servizi finanziari, organo di revisione, Segretario comunale, ognuno per 7
8 la parte di competenza) e degli organi politici sulla necessità di una verifica puntuale di tali equilibri che non si riduca a una burocratica approvazione della delibera che concerna tali verifiche. A tal fine si suggerisce un attento monitoraggio della situazione finanziaria dell ente, prevedendo ove lo si ritenga opportuno, cadenze infrannuali di verifica del mantenimento degli equilibri generali di bilancio di cui all art. 193, comma 2, del T.U.E.L., dal momento che la norma dell'art. 6 del D.Lgs. 149/2011 richiede una valutazione anche dei comportamenti (anche anteriori) che aggravando lo squilibrio possano condurre al dissesto, non escludendo altresì l utilizzo dell avanzo di amministrazione, per l estinzione anticipata di tali prestiti. P.Q.M. La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall organo di revisione del Comune di Romano D Ezzelino (VI) e della successiva istruttoria : 1. accerta la violazione del limite di spesa del personale, in base alle previsioni del comma 557 della legge 296/2006 e ss.mm.ii.; 2. invita, pertanto, l Amministrazione comunale anzidetta a prestare per il futuro adeguata attenzione ai limiti suddetti ed alle norme che li disciplinano; 3. invita l Amministrazione comunale di Romano D Ezzelino ad un attento monitoraggio del livello di indebitamento 8
9 tenendo in debita considerazione i nuovi limiti di cui all'art. 204 TUEL per il 2013 a seguito delle modifiche introdotte dall articolo 8, comma 1 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012 che ne prevede la riduzione per l'anno 2013 al 6% e per il 2014 al 4%), attivandosi al fine di rispettare tale specifico parametro; 4. dispone che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura del Direttore della segreteria, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco, nonché all organo di revisione dei conti del Comune di Romano D Ezzelino per quanto di rispettiva competenza. Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 14 marzo Il Magistrato relatore f.t Aldo Carleschi Il Presidente f.to Enrica Del Vicario Depositato in Segreteria il IL DIRETTORE DI SEGRETERIA (f.to Dott.ssa Raffaella Brandolese) 9
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