La valutazione dei crediti: aspetti civilistici ed economici

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1 La valutazione dei crediti: aspetti civilistici ed economici Le norme del codice civile L art. 2426, n. 8, dispone che i crediti devono essere iscritti in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale del valore presumibile di realizzazione. È da notare che per i crediti a breve scadenza, come sono di norma quelli di natura commerciale, il criterio del costo ammortizzato non trova applicazione, in quanto sostanzialmente riservato, per gli effetti che comporta, ai crediti con scadenza medio-lunga. Lo stesso codice civile stabilisce, all art. 2426, comma 1, n.1, che il criterio del costo ammortizzato venga utilizzato, ove applicabile, per la rilevazione dei titoli iscritti tra le immobilizzazioni, che rappresentano, sostanzialmente, crediti di finanziamento a medio-lungo termine. In sintesi, il criterio del costo ammortizzato è disciplinato dai principi contabili internazionali e, più in particolare dallo IAS 39. In base a tale principio, il valore di iscrizione di un credito in base al criterio del costo ammortizzato è dato da: valore iniziale (-) rimborsi di capitale (incassi parziali) +/- ammortamento (quota maturata in base al tasso di interesse effetti vo) della differenza tra valore iniziale e valore di rimborso (-) eventuali perdite di valore (svalutazioni) In pratica, laddove si evidenzino differenze tra il valore del credito alla scadenza e il valore iniziale dello stesso credito, tale scarto, per la quota maturata nell esercizio, andrà progressivamente a modificare il valore iniziale del credito fino ad arrivare, alla data di scadenza, all importo da incassare. Come accennato in precedenza, per i crediti a breve termine il criterio del costo ammortizzato non trova applicazione e i crediti vengono iscritti in bilancio tenendo conto del valore di presumibile realizzo; in questi casi, pertanto, il valore nominale dei crediti deve essere opportunamente ridotto per tenere conto di eventuali insolvenze dei debitori.

2 540 Capitolo XVI Il codice civile non dà alcuna indicazione sulle modalità da adottare per la determinazione del valore di realizzo dei crediti, per cui occorre fare riferimento ai principi contabili nazionali. Definizione e iscrizione in bilancio Le regole relative all iscrizione e alla valutazione dei crediti sono contenute nell OIC Tale principio definisce i crediti come il diritto ad esigere, ad una data scadenza, determinati ammontari di liquidità da clienti o altri soggetti.. I crediti possono essere classificati in base alla loro origine (crediti da ricavi tipici, crediti sorti per prestiti, crediti sorti per altre ragioni), alla natura del debitore (crediti verso clienti, verso consociate, verso altri) e alla loro scadenza (crediti a breve e a mediolungo termine). I crediti da ricavi tipici (crediti verso clienti) sono iscrivibili in bilancio se risultano maturati i relativi ricavi. Secondo i principi contabili nazionali il riconoscimento dei ricavi è subordinato al verificarsi delle due seguenti condizioni: 1) il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato; 2) lo scambio è avvenuto. Per quanto riguarda le transazioni aventi ad oggetto beni si fa riferimento al passaggio sostanziale, e non solo formale, del titolo di proprietà. Per i beni immobili tale passaggio si verifica con la stipulazione del rogito notarile, mentre per i beni mobili si deve fare riferimento, a seconda delle clausole contrattuali, al momento della spedizione o della consegna. Per quanto riguarda i servizi, invece, lo scambio si considera avvenuto quando il servizio è reso. Per i crediti sorti per prestiti o, comunque, per ragioni diverse dagli scambi commerciali, l iscrizione in bilancio avviene al sorgere del relativo diritto. I principi contabili nazionali stabiliscono che il valore nominale dei crediti deve essere ridotto per tenere conto delle perdite di inesigibilità, dei resi, delle rettifiche di fatturazione, di sconti, abbuoni e altre deduzioni. 1 Si veda: ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, Principi contabili, OIC 15, Crediti, 2014.

3 Le imposte sul reddito 541 La rettifica al valore nominale dei crediti viene effettuata attraverso la costituzione di un fondo svalutazione, da portare in diretta detrazione dai crediti, il cui scopo è quello di coprire le perdite per situazioni di inesigibilità già manifestatesi, nonché quelle temute o latenti che si possono ragionevolmente prevedere. Le modalità di determinazione delle svalutazioni dei crediti Lo stanziamento al fondo svalutazione crediti può essere determinato attraverso l applicazione di due procedimenti: - procedimento analitico; - procedimento forfettario. Il procedimento analitico si basa sull analisi delle singole posizioni creditorie per stimare in modo puntuale le perdite presunte in relazione a situazioni di inesigibilità già manifestatesi o che potranno manifestarsi in seguito. In pratica occorre considerare la capacità di ogni singolo debitore di poter pagare i propri debiti, considerando la loro situazione economico-finanziaria, la correttezza commerciale, l esistenza di controversie o contestazioni, nonché altri elementi utili alla valutazione delle prospettive di incasso dei crediti. Tale modalità di valutazione, fondata sull analisi dei singoli crediti, risulta piuttosto complessa e onerosa, soprattutto in presenza di un elevato frazionamento dei crediti, molti dei quali possono risultare di importo modesto. La valutazione analitica dei crediti presuppone, infatti, la raccolta e l elaborazione di informazioni di carattere economico e commerciale che richiede l impiego di personale in possesso di competenze specifiche e di altre risorse. È del tutto evidente che un tale procedimento, che cerca di valutare la solvibilità dei debitori nel modo più accurato e puntuale possibile, si giustifica soltanto se i crediti oggetto di valutazione sono di importo significativo. Infatti, per crediti di modesto importo, la procedura di valutazione analitica potrebbe portare al sostenimento di costi sproporzionati rispetto all entità delle somme da incassare, rendendo non conveniente l applicazione della metodologia in oggetto. Perciò, tale valutazione potrà essere riservata alle posizioni creditorie più rilevanti in termini di rischio e di importo.

4 542 Capitolo XVI Il procedimento forfettario può essere utilizzato per i crediti non valutati analiticamente, stimando le possibili perdite per inesigibilità, ad esempio come percentuale calcolata sul valore nominale dei crediti, sulla base delle esperienze maturate nei precedenti esercizi e tenendo conto dell evoluzione della congiuntura economica (situazione economica generale e di settore). Il procedimento forfettario di valutazione, che si affianca alla valutazione analitica, riservata, come già osservato, alle posizioni creditorie più rilevanti, deve essere attentamente vagliato per valutarne la validità. Da un punto di vista operativo, per effettuare una valutazione che contemperi l esigenza di utilizzare una metodologia più razionale e accurata possibile con quella di contenere i costi della procedura, i crediti esistenti alla data di chiusura del bilancio possono essere suddivisi in classi omogenee che tengano conto del diverso livello di rischiosità degli stessi. Ad esempio, i crediti potrebbero essere suddivisi nelle seguenti tre classi 2 : 1) crediti relativi ad imprese per le quali si è già manifestata una situazione di inesigibilità (ad esempio fallimento o assoggettamento del debitore ad altre procedure concorsuali); 2) crediti che ancora non sono scaduti; 3) crediti scaduti e non incassati. Per i crediti di cui al punto 1), se di importo significativo, sarebbe opportuno eseguire una valutazione analitica per stabilire se almeno una parte del credito potrà essere incassata. Per i crediti sub 2), quelli potenzialmente meno rischiosi, ci si potrà limitare ad eseguire una svalutazione forfettaria, di solito di entità modesta, tenendo conto dell esperienza passata. I crediti sub 3), infine, potranno essere ulteriormente suddivisi per classi di scaduto, cioè in categorie omogenee che tengano conto del tempo trascorso dalla data di scadenza alla data di chiusura dell esercizio. Così, ad esempio, si potrebbero distinguere i crediti scaduti da meno di 30 giorni, i crediti scaduti da più di 30 giorni ma meno di 60, ecc. A ciascuna categoria potrà essere applicata una percentuale crescente di svalutazione determinata, anche in questo caso, tenendo conto 2 Cfr. P. PISONI, F. BAVA, D. BUSSO, A. DEVALLE, La valutazione dei crediti verso clienti in bilancio, in Contabilità Finanza e Controllo, n. 2, 2012, p. 93.

5 Le imposte sul reddito 543 dell esperienza passata e delle prospettive economiche generali e di settore. Oltre alle situazioni di inesigibilità, il principio contabile nazionale OIC 15 prende in considerazione altre ipotesi di rettifica del valore nominale dei crediti. Si tratta dei resi di merci e prodotti da parte dei clienti effettuati dopo la chiusura dell esercizio e di rettifiche quali sconti e abbuoni concessi ai clienti al momento dell incasso dei crediti. Anche per queste rettifiche il principio contabile prevede la necessità di eseguire adeguati stanziamenti in bilancio. Il fondo svalutazione ottenuto attraverso la valutazione dei crediti, verrà utilizzato per coprire le perdite derivanti dai crediti stralciati per inesigibilità. Al termine di ciascun esercizio si dovrà provvedere all eventuale a- deguamento del fondo svalutazione per tenere conto delle inesigibilità presunte relative ai crediti esistenti a fine periodo. L attualizzazione dei crediti Un aspetto particolare trattato dal principio contabile nazionale OIC 15 riguarda l opportunità di eseguire l attualizzazione dei crediti 3. Tale procedura, che in pratica rappresenta un applicazione del criterio del costo ammortizzato, è riservata ai crediti commerciali con termini di incasso lunghi e non usuali nella prassi commerciale, che non prevedono un interesse esplicito o lo prevedono ad un tasso irragionevolmente inferiore a quello appropriato. In base alle disposizioni del codice civile, che prevedono l utilizzo del criterio del costo ammortizzato, l attualizzazione dei crediti comporta: 1) lo scorporo degli interessi (calcolati a tasso di mercato) da portare in riduzione dai ricavi e dal correlato credito; 2) il calcolo degli interessi maturati da rilevare in contropartita del credito. 3 Sulla procedura di attualizzazione dei crediti si vedano: F. GIUNTE, M. PISANI, Il bilancio, seconda edizione, Apogeo, 2008, pp ; E. SANTESSO, U. SÒSTERO, I principi contabili per il bilancio di esercizio. Analisi e interpretazione delle norme civilistiche, Il Sole 24 Ore, 2006, pp

6 544 Capitolo XVI Ad esempio, considerando un credito commerciale a lunga scadenza di correlato alla vendita di merci, avente interessi impliciti determinati attraverso attualizzazione pari a 100, di cui 30 maturati nell esercizio, occorre operare nel modo seguente. L importo di rappresenta il valore del credito alla sua scadenza, mentre il valore del credito al momento della vendita è rappresentato dal suo valore attuale. In pratica, l importo del ricavo di vendita della merce comprende anche una componente finanziaria (interessi), che deve essere scorporata e attribuita, mano a mano che matura, per competenza economica lungo la durata del credito. Le rilevazioni contabili relative al primo esercizio sono le seguenti: Rilevazione vendita../.. Clienti 1.000,00 Merci c/vendite 1.000,00 Ns. fatt. n. per vendita merci Scorporo interessi (riduzione ricavo di vendita e credito correlato) 31/12 Merci c/vendite 100,00 Clienti 100,00 Scorporati interessi attivi impliciti Con tale rilevazione si procede a rettificare della componente finanziaria i ricavi di vendita, il cui saldo ( = 900) rappresenta il valore a pronti della merce venduta, e il credito, il cui saldo ( = 900) esprime il valore iniziale dello stesso credito (valore attuale), in coerenza con l applicazione del procedimento del costo ammortizzato.

7 Le imposte sul reddito 545 Rilevazione interessi maturati nell esercizio 31/12 Clienti 30,00 Interessi attivi 30,00 Rilevato risconto passivo Con questa rilevazione contabile, il valore iniziale del credito (valore attuale) viene aumentato, secondo l applicazione del costo ammortizzato, per tenere conto della quota maturata di interessi (rappresentata dalla quota maturata dello scarto tra valore del credito alla scadenza e valore iniziale dello stesso credito). In tal modo, il valore di bilancio del credito aumenta progressivamente fino a raggiungere, alla scadenza, l importo da incassare (1.000) La valutazione dei crediti: aspetti fiscali La determinazione della svalutazione deducibile L art. 106 TUIR disciplina la svalutazione dei crediti dal punto di vista fiscale. In estrema sintesi, è ammessa in deduzione in ciascun esercizio, a titolo di svalutazione, una quota massima pari allo 0,50% del valore nominale dei crediti commerciali, cioè quei crediti che hanno come contropartita ricavi. Dalla base di calcolo sono escluse alcune tipologie di crediti, quali quelli cambiari portati allo sconto, quelli ceduti a factoring e quelli assicurati. Quando il fondo svalutazione crediti avente rilevanza fiscale, dato dalla somma degli accantonamenti e delle svalutazioni già operati, ha raggiunto il 5% del valore nominale dei crediti, non è più ammessa alcuna deduzione e l eventuale eccedenza concorre a formare il reddito imponibile In pratica, si possono verificare tre differenti situazioni: 1) il fondo svalutazione crediti fiscale esistente prima di effettuare la svalutazione annua risulta minore del 5% dei crediti commerciali e anche dopo la svalutazione dello 0,50% non supera tale limite;

8 546 Capitolo XVI 2) il fondo svalutazione crediti fiscale esistente prima di effettuare la svalutazione annua risulta minore del 5% dei crediti commerciali e dopo la svalutazione dello 0,50% supera tale limite; 3) il fondo svalutazione crediti fiscale esistente prima di effettuare la svalutazione annua risulta superiore al 5% dei crediti commerciali. Si analizzano ora i tre casi sopra riportati. Caso 1) fondo svalutazione crediti fiscale esistente minore del 5% dei crediti commerciali anche dopo la svalutazione dello 0,50% Si considerino i seguenti dati: a) Totale crediti commerciali b) Limite max fondo svalutazione crediti fiscale (5% di a) 50 c) Fondo svalutazione crediti esistente prima della svalutazione 30 d) Svalutazione potenzialmente deducibile (0,50% di a) 5 e) Svalutazione deducibile 5 In questo caso la svalutazione crediti risulta interamente deducibile, in quanto dopo lo stanziamento il fondo svalutazione crediti fiscale risulta pari a 35 e non supera quindi il limite massimo (50). Caso 2) fondo svalutazione crediti fiscale esistente minore del 5% dei crediti commerciali che eccede tale limite dopo la svalutazione dello 0,50% Si considerino i seguenti dati: a) Totale crediti commerciali b) Limite max fondo svalutazione crediti fiscale (5% di a) 50 c) Fondo svalutazione crediti esistente prima della svalutazione 48 d) Svalutazione potenzialmente deducibile (0,50% di a) 5 e) Svalutazione deducibile 2 La svalutazione crediti risulta deducibile solo per 2, in quanto con tale incremento il fondo svalutazione crediti fiscale raggiunge il suo limite massimo (50). Considerando, infatti, l intera svalutazione di 5 il

9 Le imposte sul reddito 547 fondo svalutazione fiscale avrebbe un importo di 53, superiore al limite massimo consentito dal TUIR. Caso 3) fondo svalutazione crediti fiscale esistente maggiore del 5% dei crediti commerciali Si considerino i seguenti dati: a) Totale crediti commerciali b) Limite max fondo svalutazione crediti fiscale (5% di a) 50 c) Fondo svalutazione crediti esistente prima della svalutazione 62 d) Svalutazione potenzialmente deducibile (0,50% di a) 5 e) Svalutazione deducibile 0 f) Variazione in aumento (c b) 12 In questo caso non risulta possibile dedurre alcuna svalutazione crediti, in quanto il fondo svalutazione crediti fiscale esistente supera già il limite massimo (50). In sede di dichiarazione dei redditi si renderà necessario operare una variazione in aumento pari alla differenza tra l ammontare del fondo svalutazione crediti fiscale esistente ed il suo limite massimo, in quanto, ai sensi dell art. 106, comma 5, del TUIR tale eccedenza concorre alla formazione del reddito imponibile. Le percentuali indicate dal TUIR hanno soltanto lo scopo di individuare dei limiti oggettivi alla deducibilità delle svalutazioni. È evidente che da un punto di vista civilistico il redattore del bilancio dovrà effettuare la valutazione dei crediti sulla base di considerazioni di carattere economico e non basandosi sulla pedissequa applicazione dei criteri fiscali che si fondano su determinazioni forfettarie prive di fondamento economico-aziendale. Il vincolo della deducibilità fiscale della svalutazione crediti emergerà in sede di determinazione delle imposte, momento in cui occorrerà confrontare la svalutazione dei crediti operata in bilancio con quella deducibile dal reddito imponibile. Se la svalutazione operata in bilancio secondo criteri economici risulta non superiore al limite massimo deducibile (0,50% dei crediti commerciali), la stessa verrà interamente riconosciuta nella determinazione del reddito imponibile ed in sede di dichiarazione non si eseguirà alcuna variazione. Se, invece, la svalutazione crediti risultante in bilancio è

10 548 Capitolo XVI superiore al limite deducibile, si renderà necessario operare una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi. Si tratta di una variazione fiscale temporanea che, al verificarsi delle condizioni che verranno indicate nella parte relative alle imposte sul reddito, darà luogo alla contabilizzazione di IRES anticipata. Ai fini IRAP le svalutazioni dei crediti non rilevano e pertanto non vengono considerate nella determinazione della base imponibile. La deducibilità delle perdite su crediti In caso di perdite su crediti, va utilizzato in ogni caso il fondo svalutazione crediti e soltanto l eventuale eccedenza non coperta dal fondo è deducibile. Ai sensi dell art. 101 TUIR, le perdite su crediti sono deducibili ai fini IRES se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso quando il debitore è assoggettato a procedure concorsuali (ad esempio fallimento). Gli elementi certi e precisi sono collegati alla dimostrazione di aver espletato tutte le azioni necessarie per cercare di recuperare il credito (ad esempio, azioni legali che hanno dato esito negativo, pignoramenti infruttuosi, ecc.). In ogni caso, sono ammesse in deduzione le perdite relative allo stralcio di crediti di modesta entità ( per imprese con volume d affari 100 milioni; per altre imprese) scaduti da almeno 6 mesi. Al pari delle svalutazioni anche le perdite su crediti non risultano deducibili ai fini IRAP e non vengono inserite nella determinazione della base imponibile La valutazione dei crediti: il caso S.I.B. Spa Nel presente paragrafo è proposto un caso applicativo per illustrare operativamente gli aspetti di rilevazione e valutazione in bilancio dei crediti commerciali delineati in questa sezione del lavoro. Il 31/12/n il responsabile amministrativo della S.I.B. S.p.a. sta esaminando i crediti commerciali per poterli valutare ai fini della redazione

11 Le imposte sul reddito 549 del bilancio d esercizio. La situazione contabile prima degli assestamenti di fine periodo, presenta, tra gli altri, i seguenti saldi: Conti Dare Avere Clienti ,00 Cambiali attive ,00 Fatture da emettere ,00 Fondo svalutazione crediti 4.080,00 Per valutare i crediti in base al loro valore di presumibile realizzazione, ha a disposizione le informazioni seguenti: - in data 23/11/n la società ha ricevuto la comunicazione del fallimento di un cliente (Giglio S.p.a.) il cui debito di 5.808,00 è ritenuto interamente inesigibile; - all interno del conto Cambiali attive, tutte di natura commerciale, ne è compresa una insoluta del valore nominale di 7.000,00, emessa dal Cliente Rizzi S.r.l. La stessa si ritiene esigibile solamente per il 60%. - per i restanti crediti si stima un rischio generico di insolvenza nella misura del 4% del loro valore nominale, in base all esperienza passata e all attuale congiuntura economica. Si procede alla valutazione dei crediti al 31/12/n e si verifica la deducibilità fiscale dell eventuale svalutazione crediti, tenendo conto che il fondo svalutazione esistente di 4.080,00 è rilevante anche ai fini fiscali. Svolgimento Innanzitutto, si procede allo stralcio del credito ritenuto totalmente inesigibile a causa del fallimento del cliente. Il fondo svalutazione crediti esistente ( 4.080,00) essendo inferiore al credito da stralciare ( 5.808,00) non consente di compensare tutto il valore nominale del credito e quindi si deve necessariamente rilevare una perdita su crediti per la differenza 4. La scrittura contabile è la seguente: 4 Per maggiori chiarimenti sullo stralcio di un credito si veda il paragrafo 5.6. di questo lavoro.

12 550 Capitolo XVI 31/12 Fondo svalutazione crediti 4.080,00 Perdita su crediti ,00 Clienti 5.808,00 Rilevato stralcio del credito Giglio S.p.a. per totale inesigibilità A questo punto si procede con la quantificazione dello stanziamento al fondo svalutazione crediti per rettificare il valore nominale dei crediti esistenti ed esprimere così il loro valore di presunto realizzo. Questa valutazione prevede la fase del procedimento analitico con cui si valuta la specifica realizzabilità di singoli crediti, a cui segue un procedimento forfettario con cui si valutano complessivamente i restanti crediti. 1) Svalutazione analitica Analiticamente si deve svalutare la cambiale emessa dal cliente Rizzi S.r.l. poiché dalle analisi svolte risulta esigibile solo per il 60%. Di conseguenza sarà necessario svalutarla per la differenza che è pari al 40%. I calcoli da eseguire sono i seguenti: Svalutazione della cambiale: 7.000,00 40% = 2.800,00 2) Svalutazione forfettaria Con procedimento forfettario si procede quindi alla svalutazione dei crediti residui. Per ottenere il valore dei crediti residui si sottrae dal valore nominale di tutti i crediti il valore nominale dei crediti stralciati e svalutati analiticamente. In calcoli sono i seguenti: Clienti ,00 Cambiali attive ,00 Fatture da emettere ,00 Cliente Giglio S.p.a ,00 Cambiale attiva Rizzi S.r.l ,00 Totale crediti residui ,00 5 Nella redazione del bilancio d esercizio, il conto perdita su crediti dovrà essere epilogato nel conto economico nella voce B14 Oneri diversi di gestione.

13 Le imposte sul reddito 551 Svalutazione crediti residui: ,00 4% = ,68 Ora sommando la svalutazione analitica con quella forfetaria è possibile determinare il totale della svalutazione crediti che sarà quindi rilevata in contabilità generale e iscritta nel bilancio d esercizio. Svalutazione analitica: 2.800,00 Svalutazione forfetaria: ,68 Totale svalutazione: ,68 La scrittura contabile sarà: 31/12 Svalutazione crediti ,68 Fondo svalutazione crediti ,68 Rilevata svalutazione dei crediti commerciali Sul piano tributario, invece, la deducibilità fiscale della svalutazione crediti va verificata in sede di dichiarazione dei redditi tenendo conto dei limiti identificati dal legislatore tributario. Nel caso in esame, il fondo svalutazione crediti preesistente è stato utilizzato completamente per coprire la perdita dovuta allo stralciare del credito ritenuto del tutto inesigibile. Tale riduzione ha valenza anche fiscale poiché le perdite su crediti legate a procedure concorsuali sono deducibili. Di conseguenza, in questo caso, è sufficiente verificare il rispetto del limite dello 0,50% del totale dei crediti commerciali iscritto in bilancio al 31/12/n, che rappresenta l importo massimo deducibile fiscalmente 6. 6 Il fondo svalutazione fiscale esistente è pari a zero e quindi si può procedere direttamente con il calcolo della svalutazione deducibile fiscalmente. Se il fondo svalutazione crediti esistente, avente rilevanza fiscale, fosse stato diverso da zero, avremo dovuto verificare anche il limite del 5% del fondo stesso dato che, per poter dedurre la svalutazione crediti, è necessario non superare tale limite. Infatti, in caso contrario, la deduzione non può più essere ammessa.

14 552 Capitolo XVI I calcoli da fare saranno i seguenti: Crediti risultanti in bilancio al 31/12/n Importo Clienti ,00 Cambiali attive ,00 Fatture da emettere ,00 Cliente Giglio S.p.a ,00 Totale crediti residui ,00 Svalutazione deducibile: ,00 x 0,50% = 1.905,96 Poiché la svalutazione crediti deducibile (1.905,96 euro) risulta inferiore alla svalutazione crediti imputata a Conto Economico ( ,68 euro) in sede di dichiarazione dei redditi, sarà necessario e- seguire una variazione in aumento di carattere temporaneo pari alla differenza tra i due importi. Quindi si avrà: Svalutazione crediti civilistica ,68 Svalutazione crediti deducibile ,96 Variazione fiscale in aumento ,72 In sede di dichiarazione dei redditi la variazione temporanea in esame genererà imposte anticipate 7. 7 Con riferimento alla problematica riguardante le imposte anticipate, si rimanda al capitolo

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