REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

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1 C.I.S.A. Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale Comuni di: Rivoli Rosta Villarbasse REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI Approvato dall'assemblea Consortile con deliberazione n 10 del 28/10/2004

2 I N D I C E REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI... 3 TITOLO I... 3 NORME GENERALI... 3 Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO... 3 Art. 2 COMPETENZE... 3 Art. 3 CONCORRENZIALITA ED ECONOMICITA... 3 TITOLO II... 3 AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE DI BENI E SERVIZI... 3 Art. 4 SISTEMI DI AFFIDAMENTO... 3 Art. 5 CAPITOLATI SPECIALI D APPALTO... 4 Art. 6 BANDO DI GARA E LETTERE DI INVITO... 4 CAPO I... 4 NORME SPECIFICHE RELATIVE ALLE PROCEDURE DI ASTA PUBBLICA,... 4 LICITAZIONE PRIVATA E APPALTO-CONCORSO... 4 ART. 7 COMMISSIONE DI GARA E AGGIUDICAZIONE... 4 ART. 8 OFFERTA ANORMALMENTE BASSA... 5 ART. 9 DECADENZA DALL AGGIUDICAZIONE... 5 CAPO II... 5 NORME SPECIFICHE RELATIVE ALLA TRATTATIVA PRIVATA... 5 ART. 10 AMMISSIBILITA DELLA TRATTATIVA PRIVATA... 5 ART. 11 PROCEDURA PER LA GARA UFFICIOSA... 6 ART. 12 MODALITA DI AGGIUDICAZIONE... 6 ART. 13 LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DI COMPLETAMENTO... 6 TITOLO III... 6 ESECUZIONE DEI CONTRATTI...6 ART. 14 FORMA CONTRATTUALE... 7 ART. 15 SPESE E STIPULAZIONE DEI CONTRATTI... 7 ART. 16 RESPONSABILITA DEL DIRETTORE E DEI FUNZIONARI... 7 TITOLO IV... 8 PRESTAZIONI D OPERA INTELLETTUALE... 8 ART. 17 INCARICHI PROFESSIONALI... 8 TITOLO V... 8 ATTI DI DISPOSIZIONE DEL PATRIMONIO... 8 ART. 18 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE... 8 ART MODALITA DI SCELTA DEL CONTRAENTE... 8 ART. 20 DONAZIONI... 8 ART. 21 CONCESSIONE IN USO DI BENI DEL CONSORZIO... 9 TITOLO VI... 9 NORME FINALI... 9 ART. 22 RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE... 9 ART. 23 PUBBLICITA DEL REGOLAMENTO... 9 ART. 24 ENTRATA IN VIGORE /9

3 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO TITOLO I - NORME GENERALI 1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della normativa comunitaria, della legislazione nazionale e regionale e dello Statuto consortile, l attività amministrativa volta all instaurazione e alla gestione di rapporti negoziali con soggetti terzi. 2. L attività amministrativa di cui al comma 1 è improntata ai criteri di economicità, efficacia e pubblicità, nonché al principio della libertà delle forme, salvi i casi nei quali la legge prescrive l uso di forme specifiche. Art. 2 COMPETENZE 1. Il Consiglio di Amministrazione, quale organo di indirizzo tecnico del Consorzio, esplica in materia contrattuale le proprie funzioni con provvedimenti deliberativi generali di indirizzo, che indicano gli obiettivi da raggiungere e i criteri generali cui devono attenersi il Direttore e i Responsabili delle Aree nell esercizio delle competenze gestionali loro attribuite. 2. Il Direttore, cui compete l attività di gestione del Consorzio, è l organo abilitato a emanare la determinazione a contrattare prevista dall art. 192 D. Lgs. 18/8/2000 n E altresì l organo deputato a stipulare i contratti, ma può delegare tale competenza, per singoli e specifici atti o per categorie di atti, a uno o più Responsabili di Area. 3. La competenza a rogare i contratti spetta al Responsabile dell Area Amministrativa. Art. 3 CONCORRENZIALITA ED ECONOMICITA 1. Per l individuazione del contraente con cui instaurare rapporti negoziali, salvo che ciò non sia impedito dalla particolare natura del rapporto stesso, il Consorzio utilizza sistemi che consentano di comparare una pluralità di offerte, al fine di ricercare le condizioni più convenienti e di garantire che i soggetti in possesso dei requisiti richiesti possano partecipare in posizione di parità alle fasi precontrattuali. 2. Ove il principio della concorrenzialità contrasti palesemente con il principio di economicità, e cioè pregiudichi l efficienza e l efficacia dell azione amministrativa ed il perseguimento degli obiettivi dell Ente, gli organi competenti, con provvedimento adeguatamente motivato, potranno avvalersi di sistemi e modalità differenti, garantendo comunque il rispetto della legislazione vigente e del presente regolamento TITOLO II- -AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE DI BENI E SERVIZI Art. 4 SISTEMI DI AFFIDAMENTO 1. Il Consorzio può affidare l esecuzione di lavori, le forniture di beni e le forniture di servizi con il sistema in economia, alle condizioni e modalità previste dal relativo Regolamento. 2. Ove non ricorrano le condizioni per l affidamento in economia o non si ritenga comunque opportuno utilizzare tale procedura, il Consorzio deve ricorrere a specifici contratti di appalto, previa individuazione del contraente mediante procedure di carattere concorsuale quali l asta pubblica, la licitazione privata, l appalto-concorso e la trattativa privata. 3/9

4 3. La scelta tra le varie procedure utilizzabili deve essere operata e motivata con prevalente riferimento al principio di economicità, di cui all articolo 3 comma 2 del presente Regolamento Art. 5 CAPITOLATI SPECIALI D APPALTO 1. Relativamente alle procedure, ai criteri, alle modalità di esecuzione, alle condizioni e alle clausole generali per l esecuzione di opere e lavori e per la fornitura di beni e servizi si farà riferimento, in quanto applicabili, alle norme sancite dalla Legge 11/2/1994 n. 109 e dal DPR 21/12/1999 n Resta salva in ogni caso la possibilità per il Consorzio di approvare, ad integrazione delle norme di legge, specifici Capitolati Speciali d Appalto in relazione ai singoli contratti. Art. 6 BANDO DI GARA E LETTERE DI INVITO 1. Il bando di gara e, per le procedure di licitazione privata e trattativa privata, l elenco delle imprese da invitare sono predisposti dal Servizio incaricato di espletare le procedure di gara, previa consultazione con il competente Responsabile di Area. Il bando e le lettere sono approvati dal Direttore con apposita determinazione. 2. Il bando di gara e le lettere di invito, oltre a quanto previsto dalla vigente legislazione in materia, devono contenere: - l elenco dei dati che le imprese partecipanti devono attestare mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante; - l elenco degli eventuali documenti da presentare unitamente alla domanda di partecipazione alla gara; - l elenco degli eventuali documenti che l impresa vincitrice dovrà presentare a pena di decadenza dall aggiudicazione entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento della comunicazione dell avvenuto affidamento; - l indicazione che la cauzione definitiva, nella misura stabilita nel capitolato speciale di gara,. dovrà essere versata nei modi di legge entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento della comunicazione dell avvenuto affidamento; - l indicazione che tutte le spese contrattuali sono a carico dell impresa aggiudicataria. CAPO I NORME SPECIFICHE RELATIVE ALLE PROCEDURE DI ASTA PUBBLICA, LICITAZIONE PRIVATA E APPALTO-CONCORSO ART. 7 COMMISSIONE DI GARA E AGGIUDICAZIONE 1. La Commissione di Gara è nominata con determinazione del Direttore ed è normalmente composta dallo stesso Direttore, che la presiede, da un Responsabile di Area, in qualità di membro esperto, e da un impiegato amministrativo, in qualità di soggetto verbalizzante. 4/9

5 2. In caso di appalto-concorso, ove la rilevanza e la complessità tecnica dell appalto siano tali da richiedere una diversa composizione della Commissione, questa può essere integrata con esperti anche esterni al Consorzio. 3. La Commissione di Gara redige il verbale di gara. Il Direttore con apposita determinazione approva il verbale e dispone l aggiudicazione in conformità alle conclusioni della Commissione, verificando comunque che tale affidamento garantisca un adeguata realizzazione dell opera, della fornitura o del servizio. 4. Il Direttore ha la facoltà di disporre l aggiudicazione in modo difforme dalle conclusioni della Commissione di Gara, dandone espressa e dettagliata motivazione. ART. 8 OFFERTA ANORMALMENTE BASSA 1. In sede di licitazione privata la Commissione di gara può, ove previsto nel bando e nelle lettere di invito, rilevare l anomalia del ribasso presentato da un offerta rispetto alle prestazioni poste a base della gara e richiedere all offerente le opportune giustificazioni,. Valutate queste ultime, la Commissione può motivatamente procedere all esclusione dell impresa dalla gara. 2. La procedura prevista dal primo comma del presente articolo deve comunque essere conclusa entro venti giorni dalla data di apertura dei plichi che contengono le offerte. 3. Sono comunque fatte salve eventuali ipotesi di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, espressamente previste dalla legge. Di tali ipotesi deve essere data notizia nel bando di gara e nelle lettere di invito. ART. 9 DECADENZA DALL AGGIUDICAZIONE 1. Ove ne ricorrano i presupposti, la decadenza dall aggiudicazione viene disposta con motivata determinazione del Direttore. 2. Con il medesimo atto, sentiti i competenti Responsabili di Area, può essere disposta l aggiudicazione in favore del concorrente che segue nella graduatoria. CAPO II - NORME SPECIFICHE RELATIVE ALLA TRATTATIVA PRIVATA ART. 10 AMMISSIBILITA DELLA TRATTATIVA PRIVATA 1. La trattativa privata è una procedura di aggiudicazione che può essere utilizzata: a) per gli appalti di forniture di beni di valore stimato pari o superiore a solo nei casi espressamente previsti dal D.Lgs. 24/7/1992 n. 358; b) per gli appalti di servizi di valore stimato pari o superiore a solo nei casi espressamente previsti dall art. 7 D. Lgs. 17/3/1995 n. 157; c) per gli appalti di lavori pubblici solo nei casi espressamente previsti dalla Legge 11/2/1994 n /9

6 2. Al di fuori dei casi indicati nel comma precedente, il Consorzio può ricorrere alla trattativa privata, previo espletamento di gara ufficiosa con invito ad almeno 5 Ditte, nei seguenti casi: a) qualora sia andata deserta una procedura concorsuale (asta pubblica, licitazione privata, appaltoconcorso) e purché non siano sostanzialmente modificate le condizioni iniziali dell appalto; b) qualora situazioni di urgenza, dovute a cause sopravvenute e non prevedibili e legate all esigenza di garantire l erogazione di servizi indispensabili ovvero di evitare gravi danni per il Consorzio, non consentano l espletamento di procedure concorsuali. 3. Al di fuori dei casi indicati nel comma 1, il Consorzio può ricorrere alla trattativa privata prescindendo dalla gara ufficiosa ove si tratti di acquistare beni o affidare lavori o servizi che, per le loro caratteristiche tecniche o artistiche o per ragioni di tutela dei diritti di privativa industriale e di esclusiva, devono essere affidati a produttori o imprenditori determinati ART. 11 PROCEDURA PER LA GARA UFFICIOSA Le modalità di svolgimento delle gare ufficiose, previste dall art. 10 comma 2 del presente Regolamento, sono le seguenti: a) spedizione di lettere ad almeno 5 Ditte con l invito a presentare in busta chiusa la propria offerta entro un determinato termine, non superiore a venti giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito; b) apertura delle buste presso il competente Ufficio alla presenza del Responsabile di Area interessato e del Responsabile dell Area Amministrativa; c) affidamento dei lavori, forniture e servizi con determinazione del Direttore. ART. 12 MODALITA DI AGGIUDICAZIONE 1. Per gli appalti di lavori, forniture e servizi per i quali si configura la possibilità di scelta tra più soluzioni tecniche risulterà aggiudicataria la Ditta che abbia presentato l offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di una pluralità di elementi, che dovranno essere espressamente indicati nella lettera di invito. 2. In tutti gli altri casi l aggiudicazione sarà disposta a favore della Ditta che ha offerto di fornire i beni o di eseguire i lavori o servizi al prezzo più basso. ART. 13 LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DI COMPLETAMENTO 1. Possono essere affidati a trattativa privata alla stessa impresa aggiudicataria dell appalto principale i lavori complementari e di completamento nonché le forniture e le prestazioni di servizio che sono necessari al perfezionamento dell opera o del servizio ed il cui valore complessivo non superi il 30% del valore del primo appalto. 2. L affidamento di cui al comma precedente deve essere disposto mediante determinazione del Direttore, contenente congrua motivazione della necessità di ricorrere a tali opere, forniture o servizi di completamento. TITOLO III ESECUZIONE DEI CONTRATTI 6/9

7 ART. 14 FORMA CONTRATTUALE 1. I contratti del Consorzio devono essere stipulati nelle forme previste dalla legge. 2. I contratti che seguono ad asta pubblica, licitazione privata, appalto-concorso, trattativa privata preceduta da gara informale sono sempre stipulati in forma pubblica amministrativa. Il funzionario incaricato della stipulazione è il Responsabile dell Area Amministrativa. 3. Salvo quanto previsto nei precedenti commi, i contratti del Consorzio possono essere stipulati anche in una delle seguenti forme: a) attraverso una scrittura privata firmata dall offerente e dal Direttore; b) attraverso uno scambio di lettere secondo l uso del commercio, quando sono conclusi con imprese private; c) attraverso strumenti informatici o per via telematica, mediante l uso della firma digitale, secondo quanto previsto dal Regolamento per l applicazione dell art. 15 comma 5 Legge 15/3/1997 n. 59. ART. 15 SPESE E STIPULAZIONE DEI CONTRATTI 1. Le spese per la stipulazione e l eventuale registrazione dei contratti devono essere versate presso la Tesoreria del Consorzio entro venti giorni dalla richiesta. 2. La stipulazione del contratto non può avvenire prima che siano espletati, ove previsti per legge, gli adempimenti della normativa antimafia. 3. La stipulazione del contratto deve avvenire entro il termine di trenta giorni dalla data di emanazione della determinazione a contrattare (art. 2 comma 2 del presente Regolamento) o della determinazione per l aggiudicazione dell appalto (art. 7 comma 3 del presente Regolamento). 4. Qualora l aggiudicatario non ottemperi all obbligo di stipulare il contratto entro il termine previsto nel precedente comma, il Direttore con propria determinazione può disporre l aggiudicazione in favore del concorrente che segue nella graduatoria oppure l espletamento di una nuova gara. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di disporre che siano espletate nei confronti del primo aggiudicatario le opportune azioni giudiziarie per il risarcimento del danno subito dal Consorzio. ART. 16 RESPONSABILITA DEL DIRETTORE E DEI FUNZIONARI 1 - Nell esercizio delle competenze attribuite dal presente Regolamento, il Direttore e i Responsabili di Area sono responsabili del buon andamento, dell imparzialità e della legittimità degli adempimenti loro affidati. 2 Sia nella fase di individuazione del contraente privato sia nella fase di stipulazione sia nella fase di esecuzione del contratto, il Direttore e i Responsabili di Area sono responsabili del rispetto degli indirizzi generali fissati dall Assemblea Consortile e del conseguimento degli obiettivi indicati dal Consiglio di Amministrazione. 7/9

8 3 Su richiesta del Consiglio di Amministrazione o del Direttore, il competente Responsabile di Area può essere chiamato a relazionare sull andamento dell esecuzione di lavori, forniture e servizi. TITOLO IV - PRESTAZIONI D OPERA INTELLETTUALE ART. 17 INCARICHI PROFESSIONALI 1. Gli incarichi professionali, le consulenze, le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità ed ogni altro incarico riconducibile alle prestazioni di opera intellettuale, vengono conferiti con determinazione del Direttore che, sentito il competente Responsabile di Area, provvede a disciplinare il rapporto in relazione alla specifica natura dell incarico. 2. L incarico professionale da conferire al dipendente di altra pubblica Amministrazione è subordinato al rilascio dell autorizzazione da parte dell Amministrazione di appartenenza. TITOLO V - ATTI DI DISPOSIZIONE DEL PATRIMONIO ART. 18 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE 1. I contratti che hanno ad oggetto atti di disposizione di beni mobili e immobili (quali la compravendita, la donazione, la locazione, il comodato) sono disposti dal Direttore con apposita determinazione, che deve contenere gli elementi tecnici necessari quali l esatta individuazione e la stima del bene. Tali contratti devono essere preventivamente approvati dall Assemblea Consortile. 2. I contratti di compravendita, permuta e transazione, aventi ad oggetto beni immobili, sono stipulati per atto pubblico. I contratti di locazione e di comodato sono stipulati con scrittura privata. ART MODALITA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 1. Di norma le alienazioni di beni del Consorzio sono precedute da asta pubblica. Qualora tuttavia l alienazione sia destinata a soddisfare un interesse pubblico qualificato e abbia ad oggetto beni di modesta entità, il cui valore di stima non superi 5.000, il contratto può essere concluso mediante trattativa privata con il soggetto interessato. 2. Le acquisizioni immobiliari di norma sono effettuate a trattativa privata e devono essere precedute da apposita determinazione a contrattare del Direttore, che deve illustrare le caratteristiche del bene da acquistare, la sua rispondenza alle finalità di pubblico interesse perseguite e la congruità del prezzo richiesto. 3. L acquisizione di mutui da parte del Consorzio deve essere preventivamente autorizzata dall Assemblea Consortile su proposta del Consiglio di Amministrazione. ART. 20 DONAZIONI 1. Gli atti di donazione in favore del Consorzio devono essere accettati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. L eventuale mancata accettazione deve essere congruamente motivata. 8/9

9 ART. 21 CONCESSIONE IN USO DI BENI DEL CONSORZIO 1. I rapporti contrattuali, aventi ad oggetto l utilizzazione da parte di terzi di beni di proprietà del Consorzio, hanno carattere di onerosità e temporaneità. 2. La cessione in comodato gratuito può essere disposta in via eccezionale con apposito provvedimento motivato. TITOLO VI - NORME FINALI ART. 22 RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento si fa rinvio alla legislazione vigente, allo Statuto ed agli altri Regolamenti del Consorzio. ART. 23 PUBBLICITA DEL REGOLAMENTO Copia del presente Regolamento, a norma dell art. 22 Legge 7/8/1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico presso la Segreteria del Consorzio, affinché ne possa prendere visione in ogni momento. ART. 24 ENTRATA IN VIGORE Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all Albo Pretorio. 9/9

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