Istituto Grandi Infrastrutture. APPALTI e CONCESSIONI. Europa e Regioni ALTA VELOCITA FERROVIARIA NEL MONDO

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1 ALTA VELOCITA FERROVIARIA NEL MONDO Il Bulletin Europeen du Moniteur riporta nel numero del 14 febbraio scorso una panoramica delle linee ferroviarie ad Alta velocità previste, in costruzione o realizzate recentemente nel mondo, constatando un crescente interesse per tali infrastrutture sia dei governi che delle imprese di costruzione. La panoramica evidenzia che, oltre ai paesi tradizionalmente attivi sul tema, altri si sono aggiunti di recente nell ambito dell Unione. Sono infatti impegnati su questo fronte, la Polonia (prevista la nuova linea Varsavia-Poznam-Wroclaw) e il Regno Unito (fermo all unica linea Manica-Londra, ma intenzionato a lanciare la High Speed 2, tra Londra ed il nord del Paese). La Russia ha in previsione per la Coppa del mondo di calcio del 2018 il collegamento Mosca-San Pietroburgo (660 km), mentre la Turchia sta ampliando la prima linea già in servizio tra Ankara ed Istanbul, prevedendo a 20 anni l interconnessione con la rete europea AV attraverso Grecia e Bulgaria. Sulla costa africana del Mediterraneo sta partendo la prima linea di 200 km in Marocco, tra Tangeri e Casablanca, mentre molti sono i Paesi che hanno in progetto linee AV. Negli Stati Uniti, il Presidente Obama ha fatto dell alta velocità uno dei pilastri del suo mandato, prevedendo uno sviluppo di migliaia di miglia. La prima tratta dovrebbe partire tra fine 2011 e inizio 2012 e riguardare i 1300 km della linea San Diego-Los Angeles-San Francisco, mentre entro il 2015 il collegamento tra Tampa ed Orlando sarà operativo. Infine, è allo studio il collegamento tra New York e Washington di 685 km, ritenuto redditizio anche se molto costoso nella costruzione. COMMISSIONE EUROPEA DECISIONE del 10 gennaio 2011 (GUCE del ) 4º elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria della regione biogeografica mediterranea Nell ambito della rete Natura 2000, la Commissione europea ha pubblicato, con Decisione del 10 gennaio 2011 (2011/85/UE), il quarto aggiornamento dell elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea, necessario per inserire gli ulteriori siti proposti a

2 decorrere dal 2008 dagli Stati membri come siti di importanza comunitaria ai sensi dell art. 1 della Direttiva 92/43/CEE. Gli obblighi risultati dall art. 4, (par. 4) e dall art. 6, (par. 1), della Direttiva 92/43/CEE devono essere soddisfatti il più rapidamente possibile e comunque entro un termine massimo di 6 anni dall adozione del quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea. CONCLUSIONI DELL AVVOCATO GENERALE SHARPSTON presentate il 16 dicembre 2010 a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Germania) in merito alla «Partecipazione del pubblico in taluni piani e programmi in materia ambientale Portata del diritto di proporre ricorso avverso decisioni che autorizzano progetti per i quali si prevede un impatto ambientale rilevante» FATTO La domanda di pronuncia pregiudiziale dell Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein- Westfalen (Corte d appello amministrativa del Land Nordrhein-Westfalen, Germania) riguarda un organizzazione non governativa ambientale (una «ONG ambientale») che ha presentato un ricorso mirante al controllo giurisdizionale di una decisione amministrativa per cui si prevede un impatto ambientale. Non si tratta di un azione collettiva (proposta, ad esempio, da un organizzazione raggruppante diversi residenti locali, che si ritengono potenzialmente interessati dagli effetti di un determinato progetto nella località in cui vivono). Piuttosto, la domanda di controllo giurisdizionale è diretta a contestare la decisione amministrativa impugnata, in quanto autorizza attività che si ritiene avranno un effetto negativo sull ambiente in quanto tale. In tal senso, si può dire che l ONG ambientale intende agire per conto dell ambiente stesso. 2

3 Ai sensi del diritto tedesco, una parte che intenda presentare una domanda di controllo giurisdizionale deve far valere la violazione di un diritto sostanziale individuale. Il giudice del rinvio chiede un interpretazione dell art. 10 bis della Direttiva 85/337/CEE («Direttiva VIA»), nella versione di cui alla Direttiva 2003/35/CE. In tale contesto, il giudice del rinvio chiede, di fatto, se la Direttiva VIA e la convenzione di Aarhus sull accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l accesso alla giustizia in materia ambientale (la «convenzione di Aarhus») conferiscano, o impongano agli Stati membri di conferire alle ONG ambientali il diritto di proporre ricorso dinanzi ai giudici nazionali, senza dimostrare o far valere la violazione di un diritto sostanziale individuale. DIRITTO In Germania, la regola generale che disciplina l ammissibilità nei procedimenti amministrativi si trova nell art. 42, n. 2, del VwGO. Tale disposizione ha per effetto che i ricorsi diretti all annullamento di atti amministrativi sono ammissibili solo qualora (a) siano fondati su una norma la cui finalità sia la tutela dei diritti dei singoli e (b) il singolo ricorrente rientri nell ambito di applicazione della tutela. Prima questione Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se l art. 10 bis della Direttiva VIA prescriva agli Stati membri di consentire alle ONG ambientali di accedere alla giustizia invocando la violazione di una norma in materia di ambiente rilevante ai fini dell approvazione di un progetto, comprese quelle disposizioni destinate a tutelare unicamente gli interessi generali e non anche i beni giuridici dei singoli. In altri termini, si pone la questione se esista un fondamento testuale nella Direttiva VIA che induca a ritenere che l accesso alla giustizia possa essere subordinato all esistenza di diritti sostanziali in capo ai singoli. La Commissione europea interveniente nel procedimento, sottolinea il nesso che la Direttiva VIA determina tra la tutela dell ambiente e la protezione dei diritti del singolo alla salute. L Avvocato generale però afferma che tale nesso deve essere inteso in termini generali. La legittimazione a contestare l asserita mancata corretta applicazione di particolari disposizioni in materia ambientale non deve essere subordinata alla dimostrazione di un particolare o specifico nesso con la salute umana. 3

4 Ciò in quanto, specifica l Avvocato Generale, in primo luogo, l art. 10 bis della Direttiva VIA non richiede specificamente la sussistenza di tale nesso. In secondo luogo, sia l art. 191 TFUE, sia la Direttiva 2003/35, considerano la tutela ambientale uno scopo in sé, separato dalla tutela della salute umana. Per tali ragioni, a mio avviso, interpretare le norme intese a tutelare l ambiente come inscindibilmente connesse alla salute umana limiterebbe l ambito di applicazione di tali disposizioni in maniera superflua e inammissibile. L Avvocato generale conclude affermando che, per quanto concerne il criterio previsto alla lett. a) del citato articolo, si ritiene che tutte le ONG ambientali vantino un interesse sufficiente per avere accesso ad una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale. Esse non devono fare nulla per dimostrare di vantare tale interesse, ma sono trattate come se, di fatto, lo avessero dimostrato. Esse sono, pertanto, legittimate a contestare la legittimità sostanziale o procedurale di tutte le decisioni, atti od omissioni che rientrano nell ambito di applicazione della Direttiva VIA. Ciò vale senz altro anche per quanto riguarda il criterio di cui alla lett. b). Infatti, prosegue l Avvocato generale, una ONG ambientale deve avere le stesse possibilità di libero accesso ad un procedimento di ricorso, indipendentemente dal criterio applicato da uno Stato membro. Se ciò non fosse, gli Stati membri che applicano il criterio di cui alla lett. b) avrebbero un margine più ampio per rifiutare la legittimazione ad agire alle ONG ambientali, rispetto agli Stati che applicano il criterio di cui alla lett. a), con conseguenti importanti differenze tra gli Stati membri sul piano dell accesso alla giustizia. L efficacia della direttiva VIA quale strumento per garantire l adeguato esame di progetti aventi un impatto potenziale rilevante sull ambiente sarebbe compromessa e le differenze potrebbero influire in modo rilevante sulla localizzazione dei progetti, in particolare nelle zone di frontiera. A mio parere conclude l Avvocato generale la corretta interpretazione è, pertanto, che in uno Stato membro che applica il criterio previsto alla lett. b) di cui all art. 10 bis, primo comma, il terzo comma di tale articolo significa che lo Stato membro deve garantire che le ONG ambientali possano «far valere la violazione di un diritto» e, pertanto che l ordinamento nazionale deve riconoscere che sono titolari di «un diritto» suscettibile di violazione, anche se tale diritto è fittizio in un ordinamento giuridico nazionale che, diversamente, riconoscerebbe unicamente la violazione di diritti sostanziali dei singoli. 4

5 Conclusione sulla prima questione dell Avvocato generale Alla luce delle considerazioni che precedono, concludo che l art. 10 bis della Direttiva VIA prescrive che le ONG ambientali che intendono proporre ricorso dinanzi ai giudici di uno Stato membro il cui diritto processuale amministrativo esige che si faccia valere la violazione di un diritto devono poter invocare la violazione di qualsiasi disposizione in materia di ambiente rilevante ai fini dell approvazione di un progetto, comprese le disposizioni finalizzate unicamente alla tutela degli interessi generali e non solo quelle dirette a tutelare, almeno in parte, i beni giuridici dei singoli. Terza questione Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede se la Direttiva VIA riconosca direttamente alle organizzazioni non governative ambientali un diritto di accedere alla giustizia, che va oltre quanto stabilito dalle disposizioni del diritto nazionale. In altre parole, qualora le norme di diritto processuale nazionale non consentano ad una ONG ambientale (come il BUND) di dimostrare la propria legittimazione a proporre un ricorso giurisdizionale, se essa possa far valere direttamente le disposizioni dell art. 10 bis. La Corte ha più volte precisato che, in tutti i casi in cui le disposizioni di una direttiva siano sufficientemente chiare, precise ed incondizionate, i singoli possono farle valere dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato che non abbia recepito tempestivamente la direttiva (o l abbia recepita in modo non corretto). La Corte ha definito una disposizione in una direttiva sufficientemente «precisa» «allorché sancisce un obbligo in termini non equivoci» L art. 10 bis della Direttiva VIA è certamente sufficientemente chiaro e preciso per avere effetto diretto. Si pone, tuttavia, la questione se sia sufficientemente incondizionato. Al riguardo, la Corte ha statuito che una disposizione in una direttiva è sufficientemente «incondizionata» se «sancisce un obbligo non soggetto ad alcuna condizione né subordinato, per quanto riguarda la sua osservanza o i suoi effetti, all emanazione di alcun atto da parte delle [istituzioni dell Unione europea] o degli Stati membri». Pertanto, conclude l Avvocato generale, In assenza di una trasposizione completa nel diritto nazionale, una ONG ambientale può far valere direttamente le disposizioni dell art. 10 bis della Direttiva 85/337/CEE, nella versione di cui alla Direttiva 2003/35/CE. 5

6 CONCLUSIONI DELL AVVOCATO GENERALE Paolo Mengozzi presentate il 17 novembre 2010 Causa C-275/09 Brussels Hoofdstedelijk Gewest ed altri «Valutazione di impatto ambientale Nozione di costruzione di aeroporti» Nella causa, che riguarda l aeroporto di Bruxelles, la Corte è chiamata a pronunciarsi sulla nozione di «costruzione» di un aeroporto. Dovrà essere chiarito, in particolare, se possa essere ricondotta ad essa anche la gestione di una struttura aeroportuale preesistente, senza alcuna modifica fisica della stessa. Chiare le conclusioni dell Avvocato generale: «Non ricade nell ambito applicativo della Direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, un autorizzazione alla gestione di un aeroporto che non comporti alcuna modifica fisica della struttura aeroportuale». 6

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