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1 Giunta Regionale Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità Milano, lì Protocollo: Q EC/MF Ai Dirigenti dei Servizi Ambiente delle Amministrazioni Provinciali di: - BERGAMO Fax 035/ BRESCIA Fax 030/ COMO Fax 031/ CREMONA Fax 0372/ LECCO Fax 0341/ LODI Fax 0371/ MANTOVA Fax 0376/ MILANO Fax 02/ PAVIA Fax 0382/ SONDRIO Fax 0342/ VARESE Fax 0332/ Alla U.P.L. Via Vivaio, MILANO Alla ANCI LOMBARDIA P.zza Duomo, MILANO Alla CONFINDUSTRIA LOMBARDIA Via Pantano, MILANO Alla CONFSERVIZI LOMBARDIA Via Brembo, MILANO Alla A.R.P.A. Lombardia Via Restelli, 3/ MILANO Fax 02/ OGGETTO: Determinazioni in merito alla prima applicazione del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti. Rif. Prot del 04/05/06. Premesso che l art. 16 della l.r. 26/03 attribuisce alle Province specifiche funzioni amministrative in materia di approvazione di progetti ed autorizzazione alla realizzazione di impianti ed all esercizio di alcune operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti, che permangono valide anche a seguito dell emanazione del d.lgs. 152/06, come già precisato con nota indicata in oggetto, al fine di fornire linee di indirizzo comuni a tutte le Province, con la presente si forniscono precisazioni in merito all applicazione della parte quarta del d.lgs. 152/06. Il Direttore Generale Via Pola, 12/ Milano - Tel. 02/ Fax 02/
2 Tali precisazioni tengono conto delle problematiche discusse in sede del Tavolo di lavoro permanente per il coordinamento dell esercizio delle attività attribuite alle Province in materia di recupero e smaltimento di rifiuti ex art. 17, comma 1, lettera e), della l.r. 26/03. In particolare, con riferimento ai singoli articoli, si ritiene necessario precisare quanto segue: Art. 182 comma 1 la valutazione dell impossibilità tecnica ed economica di recuperare il rifiuto preventiva allo smaltimento dello stesso, norma di principio al momento non attuabile, deve basarsi su determinazioni circa la ricuperabilità di tali rifiuti. Pertanto nell autorizzare lo smaltimento di tali rifiuti, i C.E.R. devono essere autorizzati ponendo la prescrizione: limitatamente ai rifiuti non diversamente recuperabili ; Art. 183 comma 1 - lettera h): considerato che ai sensi della l.r. 26/03, la funzione autorizzatoria è attribuita alle Province e che, in precedenza, delegando la medesima funzione ai sensi della l.r. 1/00, con d.g.r. 7851/02 erano state individuate le operazioni di cernita dei rifiuti come l insieme delle operazioni di recupero (R13, R3, R4, R5) e di smaltimento (D15, D13, D14), vista la definizione di recupero, le autorizzazioni relative alle operazioni di cernita attualmente individuate quali D13 e D14, devono essere rivisitate in fase di rinnovo o di nuove istanze di modifica ridefinendo le stesse operazioni quali R3 e/o R4 e/o R5 limitatamente alla selezione e cernita finalizzata al recupero. Qualora l attività di cernita comporti l esercizio dell operazione di recupero R5 di rifiuti pericolosi con potenzialità superiore a 10 t/die si conferma l assoggettamento ad A.I.A.. Le operazioni di stoccaggio dei rifiuti decadenti da tali cernite dovranno essere individuate esclusivamente quale R14, qualora non vengano rispettate le condizioni stabilite dall art. 183, comma 1, lettera m); - lettera m): le operazioni di deposito temporaneo presso il produttore, con condizioni diverse dovranno essere autorizzate esclusivamente quale R14 applicando in tal caso i parametri di garanzia finanziaria previsti per lo stoccaggio; Art. 193 comma 8 pur permanendo l obbligo della scheda di accompagnamento prevista dal d.lgs. 99/92, per le attività di recupero mediante spandimento fanghi in agricoltura non necessita l utilizzo del formulario di identificazione. Art. 208 comma 1 si conferma quale progetto definitivo il progetto definitivo previsto dalla d.g.r. n /02 integrato dai contenuti della d.g.r /02 relativa a linee guida per l esame paesistico dei progetti. Il Comune si esprime sulla valutazione degli aspetti urbanistici del progetto; per quanto attiene gli aspetti del progetto inerenti la salute e l igiene pubblica (limitatamente agli aspetti attualmente inerenti al nullaosta inizio attività) deve essere acquisito il parere della ASL competente per territorio esclusivamente in sede di conferenza; pertanto, una copia del progetto deve essere inviata da parte del soggetto istante anche alla ASL; quanto sopra dovrà essere valutato in fase di revisione della modulistica prevista dalla d.g.r. n /02; 2
3 comma 7 per quanto attiene agli aspetti vincolistici la valutazione di quanto previsto dai criteri generali deducibili dall applicazione della d.g.r. 220/05 deve essere fatta caso per caso; comma 11: - lettera b): la conformità dell impianto al progetto autorizzato deve essere rilasciata una volta che l impianto è stato costruito; pertanto, nell atto, è necessario indicare espressamente che il progetto dovrà essere realizzato conformemente al progetto approvato ed esercito solo dopo nulla-osta rilasciato dalla Provincia (si conferma la prescrizione tipo già adottata). Pur se non esplicitamente previsto dovrà essere fornita la dichiarazione sostitutiva di certificazioni ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 28/12/00, n. 445 riportata in allegato alla d.g.r. n /02. Per quanto attiene ai contenuti dell autorizzazione e, in particolare, ai: requisiti tecnici con particolare riferimento ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti, e considerando la definizione di potenzialità massima dell impianto, così come definita dal d.lgs. 59/05, si precisa che l autorizzazione deve essere rilasciata sempre alla massima potenzialità tecnica dell impianto. Ciò anche ai fini dell assoggettabilità alle procedure di V.I.A. ed A.I.A. Per quanto attiene agli impianti già in essere, alla prima richiesta di modifica della potenzialità dovrà valutarsi obbligatoriamente la potenzialità massima tecnica dell impianto. Verranno successivamente individuate le procedure da attuare negli altri casi di modifica in analogia con le procedure di variante di A.I.A.; - lettera g) nell atto dovrà essere prescritto che la fidejussione deve essere prestata contestualmente alla richiesta di nulla-osta all esercizio ; l accettazione della fideiussione dovrà essere effettuata contestualmente al rilascio del nulla-osta all esercizio; in tal senso è in corso di revisione la d.g.r. n /04; per quanto attiene la disponibilità dell area sulla base di contratti di durata inferiore ai dieci anni, la validità dell autorizzazione è subordinata alla presentazione, almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto, della documentazione circa la rinnovata disponibilità dell area per tutto il rimanente periodo, pena decadenza dell atto; anche in caso di rinnovo dovrà essere dimostrata la disponibilità dell area; si riconferma che la costruzione dell impianto deve iniziare entro un anno dal rilascio dell autorizzazione e concludersi entro i successivi 3 anni in analogia con quanto previsto dall art. 15 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 in materia di permesso a costruire; comma 13 si precisa che qualora, a seguito di controlli, risulti che gli impianti autorizzati non sono conformi all autorizzazione oppure che non sono soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione, il soggetto che rilascia l autorizzazione deve adottare specifici atti, separati e successivi tra loro, di diffida, di sospensione e di revoca. Si rammenta che, in ogni caso, deve essere dato l avviso di avvio del procedimento antecedentemente al compimento del nuovo atto. Per l emanazione del provvedimento di revoca deve esservi il mancato adempimento di quanto disposto nell atto di diffida, inteso quale rispetto delle prescrizioni contenute nella diffida, entro i termini di validità della sospensiva; comma 15 la cernita e la selezione in impianti fissi sono operazioni di recupero da identificarsi tra le operazioni R dell allegato C al d.lgs. 152/06 e da autorizzare espressamente (vedi anche definizione di recupero riportata nell art. 183). La separazione delle frazioni estranee negli impianti mobili di adeguamento volumetrico di materiale da demolizione non deve considerarsi attività di cernita, compresa la vagliatura in linea. Si precisa che l utilizzo sulle macerie da demolizione di un impianto mobile di riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, non comporta automaticamente la trasformazione a MPS dei rifiuti ma, a tal fine, deve esserne verificata la granulometria nonché la conformità dell eluato a quanto previsto dall allegato 3 al d.m. 5 febbraio 1998 e s.m.i.; comma 16 negli impianti per i quali è stato emesso il decreto di giudizio di compatibilità ambientale prima dell entrata in vigore del d.lgs. 152/06, non possono essere effettuate modifiche al progetto valutato in sede di V.I.A. né possono essere date prescrizioni in attuazione 3
4 dello stesso d.lgs.. L eventuale rinuncia al procedimento in corso mediante presentazione di nuova istanza ex art. 208 rende inapplicabile lo stesso comma 16. L autorizzazione ha comunque una validità di 10 anni; comma 17 il soggetto diverso dal produttore che gestisce il deposito temporaneo deve essere iscritto all Albo quale gestore impianti conto terzi; commi 18 e 19 si rammenta che l obbligo di comunicazione dell autorizzazione, delle varianti quali quantitative, di operazioni effettuate, il nulla-osta all esercizio, le sospensioni, le revoche, le variazioni di ragione sociale o sede legale si applica da subito con trasmissione all Albo Nazionale, sezione speciale, c/o Ministero dell Ambiente, Via Cristoforo Colombo 44 Roma; comma 20 si applica l art. 208, con espletamento di Conferenza di Servizio, per le varianti impiantistiche (che modificano l impianto) che vogliono essere applicate in fase di costruzione dell impianto o in una successiva fase di esercizio. Art. 209 comma 7 nel caso di rinnovo di autorizzazione di impresa in possesso di certificazione ambientale, l amministrazione che rilascia abitualmente l autorizzazione (regione o provincia a seconda delle competenze stabilite dalla l.r. 26/03) deve inviare all Albo comunicazione di avvenuto ricevimento dell autocertificazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 dell articolo in questione (EMAS o UNI/EN ISO 14001), provvedendo contestualmente a trasmettere, all Albo medesimo, copia di tale documentazione. Art. 210 comma 1 l applicazione dell art. 210 è relativa a tutti gli impianti che non hanno ancora ottenuto l autorizzazione; le istanze di rinnovo presentate ai sensi dell art. 28 dell ex d.lgs. 22/97 devono essere riconvertite d ufficio quali istanze ai sensi dell art. 210 del d.lgs. 152/06. I rinnovi dell autorizzazione e le relative istanze devono essere presentate ai sensi dell art. 210 del d.lgs. 152/06; nel caso di impianti soggetti ad A.I.A. si ritiene opportuno procedere a proroga dell autorizzazione per un periodo massimo di 5 anni e comunque con validità non oltre la data di assunzione dell A.I.A.. Qualora l amministrazione intendesse procedere comunque al rinnovo ai sensi dell art. 210 la durata dell autorizzazione è pari a 10 anni e comunque con validità non oltre la data di assunzione dell A.I.A; comma 3 in osservanza della specifica norma dettata dal d.lgs. 152/06, le garanzie finanziarie relative ad impianti di titolarità di imprese certificate ISO sono ridotte da subito del 40 %; in tal senso si precisa che è già in corso la revisione della d.g.r. n /04 con riferimento anche a questo specifico punto; Art. 216 comma 1 le procedure relative alle richieste di iscrizione degli impianti nuovi e delle modifiche agli impianti esistenti, presentate entro il 28/04/06, permangono attualmente in capo alle Province mentre spettano alla Sezione Regionale dell Albo le nuove iscrizioni ed i rinnovi di iscrizione. Sino all emanazione di nuova modulistica da parte dell Albo, si ritengono valide quelle approvate dalla Regione Lombardia con d.d.g. tutela ambientale n del 08/07/98, relativamente ai rifiuti non pericolosi, e d.d.u.o. gestione rifiuti n del 24/06/03, relativamente ai rifiuti pericolosi, confermando, in particolare, i contenuti della relazione tecnica ivi prevista; comma 4 si conferma la competenza della Provincia ad emanare provvedimenti amministrativi di conformazione dell attività o di prosecuzione attività senza preventiva proposta della 4
5 Sezione Regionale dell Albo, in quanto funzione specifica attribuita dal d.lgs. 152/06, quando, a seguito di attività di controllo (Provincia, A.R.P.A., Organi di Polizia Giudiziaria), venga accertato il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nelle norme tecniche e di quanto contenuto nella comunicazione all esercizio dell attività; comma 15 per quanto attiene alle varianti alle procedure semplificate, si precisa che competono alla Sezione Regionale dell Albo le sole modifiche sostanziali delle operazioni di recupero fatto salvo che il soggetto istante ritenga di configurare la variante come nuova istanza. Da ultimo si coglie l occasione per puntualizzare che: 1. l adeguamento volumetrico a mezzo pressa non comportando modifica nella natura e nello stato fisico dei rifiuti non è da individuarsi quale operazione specifica e rientra nelle operazioni R13 o D15. Resta inteso che nell autorizzare tali operazioni, deve essere chiaramente indicata nel provvedimento la presenza dello specifico macchinario; 2. Ad integrazione e parziale modifica di quanto già evidenziato con precedente nota 11/04/06, prot. Q , si precisa che relativamente agli impianti di smaltimento e/o recupero rifiuti soggetti ad A.I.A. (punto 5 allegato I al d.lgs. 59/05) i nulla osta per le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, le volturazioni nonché le variazioni di sede legale o ragione sociale, continuano ad essere rilasciati dalla Provincia fino alla data di rilascio dell A.I.A. purché ne venga data comunicazione allo Sportello IPPC; 3. con riferimento all art. 1, punto 3, lettera c), del d.m. 5 aprile 2006, n. 186, si precisa che il valore totale di messa in riserva pari al 70 % è da intendersi cumulativo per le varie tipologie di rifiuto e di attività; 4. a fronte dei limiti quantitativi introdotti dal d.m. 186/06, i soggetti che operano in procedura semplificata e che intendono mantenere tale status autorizzativo attraverso la riduzione dei quantitativi di rifiuto trattati, devono presentare apposita comunicazione alle Province che ne prendono formalmente atto. Tale variante non è da considerarsi modifica sostanziale ex art. 216, comma 5, del d.lgs. 152/06 purché tale limitazione sia oggettiva e comporti l impossibilità impiantistica di superare i limiti quantitativi. Distinti saluti. Il Direttore Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità (Raffaele Tiscar) 5
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