Corso di Laurea triennale/specialistica in (da specificare solo per il nuovo ordinamento)

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1 Dati dal 16/11/2000 al 31/12/2000. Corso di Laurea triennale/specialistica in (da specificare solo per il nuovo ordinamento) Corso di Laurea Magistrale in Metodologia e Organizzazione del Servizio Sociale Il modello di collaborazione tra servizi nell adozione internazionale in Provincia di Trento Relatrice: Prof. Annamaria Perino Laureanda: Stefania Bernini Anno Accademico 2009/2010

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3 ... Nonostante il difficile percorso riteniamo che l adozione sia un esperienza unica e fantastica che può regalare una marcia in più a qualsiasi famiglia; che il conoscere e apprezzare culture diverse e riuscire ad amalgamare tutte le componenti sia un traguardo possibile e che questi bambini meritino qualsiasi sforzo possibile. - Questionario di una famiglia adottiva - 3

4 Indice Introduzione pag. 6 Parte Prima - L adozione internazionale in Provincia di Trento pag. 9 Cap. 1 L adozione internazionale Par. 1.1 L adozione internazionale: caratteristiche ed elementi distintivi Par. 1.2 La normativa di riferimento Par. 1.3 Le adozioni internazionali in Italia: alcuni dati Par. 1.4 Conclusioni Cap. 2 L adozione internazionale in Provincia di Trento Par. 2.1 Gli attori istituzionali dell adozione internazionale Par. 2.2 Il percorso dell adozione internazionale in Provincia di Trento Par. 2.3 Gli Enti Privati Autorizzati Par. 2.4 Le adozioni internazionali in Provincia di Trento: alcuni dati Par. 2.5 Conclusioni Cap. 3 I protocolli operativi Par. 3.1 Lo strumento del protocollo operativo Par. 3.2 Il protocollo 2002 Par. 3.3 Il protocollo 2007 Par. 3.4 Il protocollo 2009 Par. 3.5 Conclusioni pag.10 pag.10 pag.13 pag.21 pag.27 pag.28 pag.28 pag.30 pag.34 pag.36 pag.41 pag.42 pag.42 pag.43 pag.45 pag.47 pag.48 4

5 Parte Seconda - La ricerca pag.51 Cap. 4 Il progetto di ricerca: metodologia e tecniche di rilevazione dei dati Par. 4.1 Gli obiettivi Par. 4.2 Il percorso della ricerca Par. 4.3 La metodologia e gli strumenti di indagine Par. 4.4 La raccolta dei dati e delle informazioni Par. 4.5 L elaborazione e l analisi dei dati Par. 4.6 Conclusioni Cap. 5 Valutazione dell implementazione dei protocolli Par. 5.1 Modalità di analisi Par. 5.2 Gli Enti Gestori Adozione Par. 5.3 Le Unità Operative di Psicologia Par. 5.4 Il Tribunale per i Minorenni Par. 5.5 Gli Enti Privati Autorizzati Par. 5.6 Il Servizio Sociale post-adozione Par. 5.7 La Provincia Autonoma di Trento Par 5.8 Conclusioni Cap. 6 La ricaduta dei protocolli sui percorsi adottivi Par. 6.1 Modalità di analisi Par. 6.2 Le famiglie rispondenti Par. 6.3 L informazione e la preparazione Par. 6.4 Il supporto nel percorso pre-adozione Par. 6.5 Il rapporto con gli Enti Privati Autorizzati Par. 6.6 Il supporto nel percorso post-adozione Par. 6.7 Il lavoro di rete Par. 6.8 Conclusioni Conclusioni Bibliografia Allegati pag.52 pag.52 pag.54 pag.56 pag.61 pag.65 pag.67 pag.69 pag.69 pag.70 pag.75 pag.78 pag.81 pag.86 pag.90 pag.93 pag.95 pag.95 pag.97 pag.104 pag.110 pag.116 pag.126 pag.135 pag.142 pag.144 pag.148 pag.151 5

6 Introduzione L adozione internazionale non è un affare semplice e lineare. É un istituto giuridico, un servizio ed un percorso complesso ed articolato, che non può identificarsi con un preciso servizio e che coinvolge una gamma differenziata di soggetti istituzionali: pubblici e privati; sociali, sanitari e legali; nazionali ed esteri. Nel procedimento, che si snoda temporalmente per alcuni anni, intervengono professionisti con formazione diversa; servizi e comparti con approcci, deontologie e mission dissimili tra loro, persino nazioni e culture differenti. Tutto questo si compone intorno ad una tematica tutt altro che banale, ma bensì delicata ed intricata, in cui si mescolano elementi psicologici, emotivi, sociali e giuridici. Ne risulta un istituto giuridico ed un servizio, l accompagnamento all adozione internazionale, ad elevata complessità organizzativa e di svolgimento. Da questa complessità intrinseca nasce l interesse personale che ha portato ad approfondire questa tematica, per esplorare un tema affascinante non a livello del vissuto personale di adottanti ed adottati, ma bensì dal punto di vista dei soggetti istituzionali intervenenti, per comprendere come, a livello organizzativo, tale complessità si possa comporre in organicità. Come può questa elevata articolazione sfuggire al caos e dare origine ad un prodotto concreto e di qualità? Come può una coppia di coniugi, per quanto preparata e motivata, destreggiarsi all interno di un tale groviglio di ruoli e compiti? In un servizio complesso e frastagliato come quello dell adozione internazionale, irriducibile ad un unico ente, tutto si gioca nella collaborazione tra soggetti istituzionali, nella capacità di coordinare i diversi interventi e di agire in maniera organica. Questa collaborazione, tuttavia, non può essere semplicemente auspicata o scaturire dall impegno di singoli professionisti, essa deve poter entrare a far parte del sistema stesso dell adozione internazionale. Da qui nasce l esigenza di dotarsi di strumenti che possano supportare e concretizzare questa collaborazione. A livello organizzativo uno strumento di questo tipo può essere individuato nei protocolli d intesa o protocolli operativi. 6

7 In Provincia di Trento sono stati stesi, negli ultimi otto anni, tre successivi protocolli sull adozione internazionale. Questi protocolli definiscono un preciso modello di collaborazione tra soggetti istituzionali per realizzare il servizio in questione, quello che potremmo definire un modello trentino di collaborazione nell adozione internazionale. Questa tesi si presenta quindi come un lavoro di analisi e di ricerca sui protocolli operativi stesi all interno del circuito dell adozione internazionale in Provincia di Trento e sulle loro concrete ricadute. L analisi operata su questi strumenti ruota intorno a due precise domande: I protocolli stesi hanno realmente realizzato il modello di collaborazione tra attori istituzionali in essi definito? Sono quindi applicati nella pratica concreta? La loro applicazione ha effettivamente reso più organico il complesso sistema dell adozione internazionale facendo percepire una migliore qualità ed un maggior supporto alle coppie di coniugi che sceglievano di affrontarla? Per dare risposta a tali quesiti è stato realizzato un progetto di ricerca all interno dei servizi che si occupano di adozione internazionale in Provincia di Trento. Tale progetto trova origine nella verifica di due ipotesi di partenza, ovvero che i protocolli operativi in analisi siano effettivamente applicati nel circuito dell adozione e che la loro introduzione abbia migliorato il servizio di accompagnamento all adozione rivolto alle famiglie adottive. Il lavoro di ricerca si è suddiviso in due distinte parti, la prima collegata al mondo degli attori istituzionali dell adozione, per verificare la prima ipotesi, la seconda dedicata alle famiglie adottive, per vagliare la seconda delle ipotesi esposte. Le pagine che seguono mirano a descrivere il lavoro di ricerca attuato ed i risultati conseguiti. Per introdurre la tematica verrà trattato, nella prima parte, il tema dell adozione internazionale, introducendo, nel capitolo primo, le sue caratteristiche, la normativa di riferimento e la dimensione statistica del fenomeno a livello nazionale. 7

8 Nel secondo capitolo sarà esposta la strutturazione del circuito dell adozione internazionale in Provincia di Trento, riferendosi sia al percorso di svolgimento definito dai protocolli operativi, sia agli attori istituzionali intervenenti. Nel terzo capitolo si analizzeranno i contenuti dei tre protocolli operativi stesi in Provincia di Trento, negli anni 2002, 2007 e 2009, rivolti rispettivamente al percorso pre-adozione, al percorso postadozione e alla collaborazione in rete e, con il Protocollo 2009, alla sistematizzazione del circuito collaborativo così creato. Questa prima parte mostrerà quindi la complessità intrinseca dell istituto giuridico dell adozione, in particolar modo della variante internazionale, e della corrispondente complessa strutturazione del servizio di accompagnamento all adozione. Nella seconda parte del lavoro si procederà all illustrazione della ricerca realizzata. Nel capitolo quarto saranno esposti il percorso seguito dalla ricerca, la metodologia utilizzata, le modalità di svolgimento dell indagine e le tecniche di raccolta delle informazioni. In seguito, nel capitolo quinto e sesto saranno esposti, rispettivamente, i risultati emersi dalla prima e seconda parte della ricerca, rivolte agli attori istituzionali dell adozione e alle famiglie adottive. Tali risultati, distinti ma tra loro intimamente collegati, sembrano evidenziare una reale applicazione dei protocolli operativi nelle prassi dei servizi e degli enti intervenenti; i risvolti positivi sono confermati dall indagine sulle famiglie adottive, che rilevano un miglioramento del servizio loro offerto nel corso degli anni. Emergono, inoltre, alcuni spunti di riflessione sulla rete dei servizi e sugli ambiti di possibile investimento e potenziamento del servizio. Le considerazioni sull adozione e sul servizio di accompagnamento ad essa, sia a livello organizzativo, sia rispetto al contenuto intrinseco di questo istituto giuridico, chiudono il lavoro che si sta introducendo, con il proposito di considerare l adozione internazione non solo uno strumento giuridico ed un servizio ad alta complessità istituzionale, ma anche una pratica in grado di modificare gli atteggiamenti culturali correnti, capace di oltrepassare le barriere nazionali e le convinzioni razziali, ma anche di trasformare il senso stesso dei legami parentali e affettivi. 8

9 Parte Prima L adozione internazionale in Provincia di Trento 9

10 Capitolo Primo L adozione internazionale Par. 1.1 L adozione internazionale: caratteristiche ed elementi distintivi L adozione è uno strumento giuridico complesso, un atto che, al termine di una procedura articolata, fa sorgere un vincolo giuridico di filiazione tra soggetti non uniti da una corrispondente relazione biologica 1. Tale strumento raccoglie quindi in sé un elemento di forte estraneità in quanto porta alla creazione di un legame famigliare e genitoriale senza che questo sia supportato da un legame di sangue. Tale atto, sebbene non nuovo nell esperienza storica e benché ampiamente diffuso, sconvolge il senso culturale comune per cui la filiazione e la genitorialità sono intimamente legate ad un rapporto biologico di sangue e costringe ad uno sforzo culturale per abbracciarne e comprenderne il significato. Nell adozione, infatti, sono il legame relazionale, l accudimento, l affetto e la disponibilità, più che la procreazione biologica, a creare il rapporto di filiazione e genitorialità. Mentre in una filiazione naturale si coniugano legame affettivo e biologico, nell adozione è esclusivamente il legame affettivo a creare il rapporto di genitorialità e filiazione. In entrambi i casi si crea, tuttavia, un legame giuridico. L adozione internazionale introduce un elemento di ulteriore estraneità in quanto individua il procedimento di adozione che si instaura fra adottanti e adottati che hanno cittadinanza diversa e che si trovano, risiedono, in nazioni distinte. L adozione internazionale è, infatti, uno strumento giuridico per dare una famiglia ad un bambino per il quale non sia stato possibile trovarne una idonea nel suo paese di origine. Essa permette l'incontro tra un bisogno ed un desiderio, quello di un bambino in stato di abbandono, che non può trovare, nel suo paese, una famiglia che lo accolga e si prenda cura di lui e che, senza il ricorso all adozione dall estero, sarebbe destinato a crescere in 1 Bisio A., Roagna I., L adozione internazionale di minori, normativa interna e giurisprudenza europea Giuffrè Editore S. p. a, Milano,

11 istituto o sulla strada; e quello di una coppia di coniugi che aspirano a diventare genitori e che sono disposti ad accogliere un figlio di etnia e nazionalità diverse. All interno di un rapporto di filiazione adottiva si inserisce quindi un elemento etnico, dato che il bambino che entra a far parte del nucleo familiare proviene da un Paese straniero ed è portatore di un etnia e una cultura differenti. Oltre a far fronte all accoglienza e all adozione di un bambino che è stato dato alla luce da altri, quindi, è necessario affrontare l accoglienza etnica. La famiglia che pone in atto un adozione internazionale diventa, per definizione, una famiglia multietnica. Con questo non si fa riferimento soltanto alla presenza di un membro che fisicamente e somaticamente presenta caratteristiche differenti, ma a molto di più. È infatti necessario tener presente che nel circuito dell adozione internazionale raramente si parla di bambini neonati o che hanno meno di un anno di vita, spesso i bambini sono più grandicelli, fino agli otto anni, e portano con sé un patrimonio già formato di cultura, modi di vivere, lingua, modalità relazionali, gusti alimentari e molto altro. Tutto ciò deve essere accolto e integrato nella famiglia accogliente. L adozione internazionale è, quindi, adozione di un figlio e, al tempo stesso, della sua cultura, che non può essere negata, ma deve essere riconosciuta e integrata con la nuova identità e cittadinanza del bambino. In questo senso l adozione internazionale si configura come uno strumento che è in grado di oltrepassare le barriere fra le culture e relativizzare il senso stesso di razza, portandolo in secondo piano e sottomettendolo al vincolo degli affetti. A questo punto è necessario mettere in luce che l adozione internazionale si configura non solo come un procedimento tra due Stati distinti, in cui adottanti e adottati hanno cittadinanza diversa e si trovano in nazioni diverse, ma, nella realtà dei fatti, come un adozione in cui la famiglia di accoglienza risiede in un Paese ricco e sviluppato mentre il bambino proviene da un Paese in via di sviluppo. Questo elemento porta necessariamente a prendere atto del fatto che l adozione internazionale è intimamente connessa all attuale suddivisione ineguale del mondo. Esistono nazioni ricche in cui le famiglie godono di alti standards di vita, in cui sono presenti servizi di supporto a tutti gli aspetti concernenti la famiglia e la genitorialità ed in cui ci sono disponibilità, mezzi e strumenti per attuare la tutela e la promozione 11

12 dell infanzia anche in stato di abbandono; in queste nazioni tuttavia la natalità è molto bassa mentre cresce, invece, l infertilità. Al contrario vi sono nazioni prive di tali strumenti e disponibilità nelle quali la natalità rimane molto alta e le condizioni delle popolazioni e dell infanzia sono al limite della condizione di umanità, influenzate da povertà, malattie, eventi storici come le guerre, o fattori socio-culturali 2. Per questo motivo, benché l adozione internazionale venga definita a livello internazionale come sussidiaria, ovvero debba venir attuata solo quando non ci siano altre possibilità di assicurare al bambino tutela e soddisfazione dei bisogni nel suo stesso Stato, molti Paesi in via di sviluppo non riescono a garantire questa tutela per la loro popolazione in età infantile e si aprono quindi alle adozioni internazionali. In questo senso l adozione internazionale diventa anche un atto di solidarietà internazionale. È, infatti, un fenomeno nuovo e non residuale il fatto che molte coppie e famiglie giungano all adozione internazionale avendo già figli biologici e non perché impossibilitate ad avere una filiazione naturale, ma perché desiderose di concretizzare un atto di solidarietà verso un bambino che vive una condizione di difficoltà in un Paese in via di sviluppo. Pur non sottovalutando la bontà di un iniziativa di questo genere, è necessario mettere in luce che questo tipo di solidarietà si configura più come un atto individuale, rivolto al singolo bambino che si adotterà, piuttosto che al miglioramento delle generali condizioni di vita del Paese in via di sviluppo e dell infanzia in esso. Infatti, va detto che i Paesi in via di sviluppo perdono, con l adozione internazionale, parte della loro popolazione in età infantile, al fine di garantire ad essa la possibilità di soddisfazione dei bisogni e di tutela. Perdono, quindi, coloro che rappresentano il futuro stesso del Paese, riuscendo però a tutelare i singoli minori. Questa perdita viene in parte bilanciata con i doveri di cooperazione internazionale allo sviluppo a cui sono tenuti, per tramite degli Enti Privati Autorizzati, gli Stati sviluppati che si rivolgono alle adozioni internazionali. La cooperazione allo sviluppo consiste in 2 Chicoine F., Germani P., Lemieux J., Genitori adottivi e figli nel mondo: i vari aspetti dell adozione internazionale Le monde est ailleurs, Montréal,

13 una serie di progetti di intervento a sostegno dell infanzia 3, per migliorarne le condizioni di vita e prevenire l abbandono, che gli Stati sviluppati debbono mettere in atto nei Paesi in via di sviluppo con cui entrano in contatto per le adozioni. Questo dovere di cooperazione permette, quindi, di configurare l adozione anche come effettivo strumento di solidarietà internazionale. In ogni caso l adozione internazionale è anche solidarietà internazionale verso un bambino che proviene da un Paese povero e che si trova in condizioni di disagio, un elemento che arricchisce l adozione internazionale di una prospettiva umanitaria ulteriore e che risponde pienamente al superiore interesse del minore per cui l adozione è creata. Un ultimo appunto riguarda il fatto che nella letteratura, specialmente in quella che si occupa di adozioni per esperienza diretta, si fa riferimento all espressione adottare un figlio anziché adottare un bambino. Questa sottile differenza, che pone l accento sul risultato finale del procedimento adottivo piuttosto che sul punto di partenza, aiuta a ricordare costantemente che tramite l adozione non entra in un famiglia un generico bambino, ma colui che è, per pieno diritto e senza alcuna limitazione o differenza, un figlio. Par. 1.2 La normativa di riferimento Per comprendere l adozione internazionale è necessario soffermarsi brevemente sulla normativa che disciplina questo procedimento e che influisce sulla strutturazione dei percorsi e delle esperienze adottive. Ci si riferisce, in questo caso, sia alla legislazione sull adozione in generale, sia, nello specifico, a quella dedicata all adozione internazionale. La legislazione italiana in materia è stata caratterizzata da una progressiva ed importante evoluzione negli ultimi cinquant anni, che ha seguito, a volte parallelamente a volte con ritardo, l evoluzione internazionale della normativa sulle adozioni. 3 Ne è un esempio il sostegno a distanza dei minori. 13

14 L evoluzione normativa ha conciso non solo con la trasformazione degli obblighi e dei dettami connessi all adozione, ma con un cambiamento del significato stesso di questo istituto a livello sociale. L evoluzione giuridica ha segnato, infatti, un passaggio da una concezione arcaica di adozione, ovvero come strumento per dare prole a chi ne fosse sprovvisto, richiamando una sorta di mercificazione di minori, a vero e proprio rapporto di filiazione, scevro di ogni altra finalità nascosta, il cui obiettivo è creare una famiglia per un bambino che ne è privo 4. Il minore, e non la famiglia che lo accoglierà, diviene fulcro dell intervento che è attuato nel suo interesse, in nome del suo diritto a crescere in una famiglia accogliente. Di adozione si inizia a parlare nel 2000 a.c. a Babilonia, nel Codice di Hammurabi; se ne trovano poi riferimenti nella Sacra Bibbia, ma il vero sviluppo avviene con la nascita e la diffusione del diritto romano. Questo prevedeva la possibilità e disciplinava i meccanismi di adoptio per creare una stirpe a chi ne fosse sprovvisto, evitando così l estinguersi della famiglia ed il disperdersi del patrimonio 5. Questa figura giuridica venne a scomparire durante il Medioevo, per poi ritornare, in tempi più recenti, all interno del Codice Napoleonico del Anche questo codice prevedeva la possibilità di adozione per creare una discendenza all adottante. Su influsso del Codice francese anche l Italia si dotò, nel 1865, di norme in materia di adozione. Il Codice Civile del Regno d Italia, promulgato da Vittorio Emanuele II, evidenziava la stessa finalità di perpetrazione di una stirpe e creazione di una discendenza, in quanto permetteva l adozione solamente dopo il compimento dei 18 anni dell adottato 6. Il nuovo Codice Civile del 1942 non mutò questo indirizzo: nella sua originale formulazione, infatti, prevedeva adottati maggiorenni e adottanti di età superiore a 50 anni. Nonostante la recente evoluzione della disciplina abbia radicalmente cambiato il senso dell adozione, l idea dell adozione come modalità di conservazione e trasmissione del patrimonio familiare non è del tutto scomparsa, infatti, l attuale Codice Civile continua a 4 Bisio A., Roagna I., L adozione internazionale di minori, normativa interna e giurisprudenza europea Giuffrè Editore S. p. a, Milano, Camiolo M., L adozione nella storia, in Famiglia oggi, n. 3, 8, Fadiga L., Ancora sul requisito dell età per l adozione, in Famiglia e diritto, n. 5, 427,

15 prevedere, accanto all adozione prevista nelle leggi speciali, la possibilità di adozione di maggiorenni (artt ) che ha, ovviamente, questo tipo di finalità 7. Il cambiamento nell orientamento rispetto all adozione avviene dapprima a livello internazionale, ed entra successivamente a far parte della normativa dei singoli Stati. Varie sono le fonti legislative internazionali che hanno avuto un influsso importante sulla legislazione in tema di adozione. Prima fra tutte è la Dichiarazione universale dei diritti dell uomo, siglata a New York nel 1948, la quale, benché non espressamente dedicata all infanzia, è uno dei testi fondanti rispetto alla tutela dei minori, in particolare nelle parti riferite ai diritti della madre e del bambino alla protezione sociale e all educazione. 8 In seguito, nel 1959, viene siglata la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, che rappresenta un ulteriore passo avanti nella protezione espressamente dedicata all infanzia. Essa tratteggia l inizio di un nuovo approccio nei confronti dei minori, individuando per loro precisi diritti e strumenti di tutela di questi ultimi. Vengono così definiti il diritto alla vita, alla salute, all identità, all istruzione, all educazione, alla libertà di pensiero, di espressione e di religione, nonché l innovativo diritto all ascolto. 9 Sulla scia di queste dichiarazioni di principi si installano due importanti atti che definiscono in maniera più precisa e concreta gli obblighi degli Stati nazionali in materia di adozione. A livello dell Unione Europea viene infatti siglata, nel 1967, la Convenzione europea sull adozione, recepita dall Italia nel Gli obiettivi di questa convenzione sono, innanzitutto, l armonizzazione e l aggiornamento delle norme dei diversi Stati europei, nonché l evitare conflitti normativi in un procedimento che richiede l intervento di nazioni diverse. Tale atto si sostanzia in una serie di linee guida e principi-quadro destinati agli Stati, i quali provvederanno poi ad implementarli nelle singole legislazioni nazionali. Questo atto rappresenta, quindi, il tentativo di coordinare le legislazioni 7 Bisio A., Roagna I., L adozione internazionale di minori, normativa interna e giurisprudenza europea Giuffrè Editore S. p. a, Milano, All art. 25 della Dichiarazione si legge: (...) La maternità e l infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini nati nel matrimonio e fuori di esso, devono godere della sua stessa protezione sociale. ; e all art. 26: Ogni individuo ha diritto all istruzione (...). 9 All art. 12 della Convenzione si legge: Gli Stati garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere la propria opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione (...). 15

16 nazionali in una materia che è, per definizione, internazionale ed implica quindi un raccordo tra nazioni diverse, evitando che nel passaggio tra Stati si possano creare delle falle legislative di discrezionalità dei singoli, a discapito dell interesse dei minori interessati. L impatto di questa convenzione rimane tuttavia limitato, in particolare a livello italiano, in quanto essa non introduce elementi di discontinuità con la legislazione vigente al momento della sua ratifica 10. A livello internazionale l atto legislativo più importante è rappresentato dalla Convenzione sulla protezione dei bambini e la cooperazione in materia di adozione internazionale, siglata all Aja nel Questa convenzione, espressamente dedicata all adozione internazionale, rappresenta uno degli elementi più rilevanti nel definire la stessa, anche grazie alla sua universale diffusione, con l adesione di ben 77 Stati. Essa non si pone come un nuovo atto di creazione di diritti dei bambini, ma bensì come strumento per garantire la qualità delle adozioni, prevenendo la sottrazione e il traffico di minori. Essa definisce l adozione internazionale come sussidiaria, ovvero come un opportunità di ultima istanza, quando si siano rivelati inefficaci tutti gli sforzi attuati per soddisfare i bisogni del bambino nel suo Stato di origine. Prevede, inoltre, il consenso del minore, o degli aventi diritto, all adozione, la valutazione dell idoneità degli aspiranti genitori da parte degli Stati di accoglienza e l istituzione di Autorità Centrali a livello nazionale che controllino i percorsi adottivi, le quali possono agire in via diretta o delegando questi compiti ai Tribunali e agli Enti Privati Autorizzati. Vengono stabiliti i requisiti che gli Enti Privati Autorizzati devono rispettare per essere intermediari dell adozione, l assenza di fini di lucro e la presenza di personale altamente specializzato e qualificato. Viene inoltre definita una procedura per l adozione, la quale ha lo scopo di tutelare il minore in ogni passaggio, individuando in ogni momento la magistratura competente per la sua tutela La convenzione stabilisce, tra i suoi principi centrali, l obbligo di realizzare un adozione legittimante o piena, ovvero l equiparazione totale del minore adottato al figlio legittimo, e la necessità di un consenso esplicito e ponderato della madre (o di entrambi i genitori se presenti) all apertura di procedimento di adottabilità per il neonato, entrambi principi già presenti nell ordinamento italiano. 11 Lorenzini S. Adozione internazionale: genitori e figli tra estraneità e familiarità Airplane S.r.l., Bologna,

17 Questa convenzione, di primaria importanza e forte impatto sulla legislazione per l adozione, è stata ratificata dall Italia con la legge 31 dicembre 1998 n La ratifica, preceduta da un ampio dibattito e da un lungo iter parlamentare, ha introdotto alcune modifiche all interno dell ordinamento vigente 12, ma ha soprattutto ribadito la centralità del superiore interesse del minore ed il rifiuto dell adozione internazionale come mezzo per procurare bambini per le desiderose famiglie italiane nei serbatoi dei paesi in via di sviluppo. La normativa interna italiana ha, quindi, seguito il medesimo sviluppo di quella internazionale, trasformandosi sulla scia e sull impulso di quest ultima. L anno di svolta è il 1967, in cui viene approvata la legge 5 giugno 1967 n. 431, che inserisce circa trenta articoli all interno del Codice Civile, trasformando completamente il senso corrente dell adozione. I principi ispiratori sono semplici e innovatori: il minore senza famiglia ha diritto ad averne una nuova; l adozione ha lo scopo di dare una famiglia al bambino in stato di abbandono e non di dare un figlio ad una coppia senza prole. Vengono inoltre inseriti alcuni requisiti, come lo stato civile di coniugi per gli adottanti e le condizioni in cui deve trovarsi il minore, di età inferiore agli 8 anni ed in stato di abbandono dichiarato dal Giudice minorile. La portata di questo atto, specialmente a livello culturale, è importantissima. Ciò nonostante la legge diviene rapidamente obsoleta, in quanto è emanata a ridosso delle trasformazioni economiche, culturali e sociali degli anni 60 e 70, le quali ridussero il tasso di natalità e di abbandoni nel paese, migliorarono le condizioni dell infanzia e svuotarono gli istituti per minori. L adozione prende quindi altre vie e diviene internazionale 13. L adozione internazionale è scarsamente regolata nell ordinamento italiano fino agli anni 80. É disciplinata solamente nelle disposizioni preliminari al Codice Civile, le Preleggi, che in realtà stabiliscono solamente quale legge nazionale applicare ai 12 Importante è l introduzione della non obbligatorietà per le adozioni internazionali dell affidamento preadottivo, che veniva previsto precedentemente per tutte le adozioni, ma era specificamente pensato per l adozione nazionale. 13 Bisio A., Roagna I., L adozione internazionale di minori, normativa interna e giurisprudenza europea Giuffrè Editore S. p. a, Milano,

18 rapporti tra adottante e adottato. La stessa legge 431/1967 non contiene norme sull adozione internazionale, ma stabilisce solamente che il minore straniero acquista, con l adozione, la cittadinanza degli adottanti (art. 5). L adozione avviene quindi, fino a questo momento storico, tramite pronuncia dell Autorità Straniera competente, ed è poi riconosciuta dall Autorità italiana attraverso un atto di delibazione. La procedura coinvolge diversi soggetti, in equilibrio precario tra loro, e che spesso agiscono l uno all insaputa dell altro. Questa situazione favorisce, fino agli anni ottanta, le cosiddette fughe all estero, in quanto porta a considerare l adozione internazionale come una procedura di facile realizzazione rispetto a quella nazionale; il controllo dei paesi d origine è meno rigoroso di quello presente in Italia, la scelta dei minori più ampia e sicura, il rischio di intoppi burocratici e lunghe attese minore. In tutto ciò l interesse primario del minore passa decisamente in secondo piano 14. A porre rimedio a questa situazione interviene la legge 4 maggio 1983 n. 184, Disciplina dell adozione e dell affidamento dei minori 15, applicabile anche, per espressa previsione, ai procedimenti internazionali, e il cui titolo III è espressamente dedicato all adozione internazionale. Questa legge ha l obiettivo di combattere la mercificazione dei bambini provenienti dai Paesi in via di sviluppo e di armonizzare le procedure dell adozione tra l Italia e i paesi stranieri. Vi è inoltre l intento di impedire che gli adottanti possano controllare e modellare la procedura adottiva, per evitare che essi la strutturino secondo i propri interessi e non secondo i diritti del minore. A questo scopo viene affidato ad un soggetto esterno, il Tribunale per i Minorenni, il controllo e la supervisione dell istituto. Tra i contenuti più rilevanti tale atto normativo introduce i requisiti e le caratteristiche dell adozione, sia nazionale che internazionale, tuttora in vigore. L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, senza che sia in atto o vi sia stata separazione personale o di fatto. L'età degli adottanti deve superare di 14 Verrecchia S., Di Capua L., Libri A.M., L'adozione internazionale. Normativa e prassi in Italia e nei Paesi di provenienza dei minori, FrancoAngeli, Milano, Attualmente il titolo della legge 184/83 è stato modificato in Diritto del minore ad una famiglia 18

19 almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando, con deroghe in situazioni particolari 16. Ai medesimi coniugi sono consentite più adozioni, anche con atti successivi. Tali coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare, a questo scopo è previsto un percorso di conoscenza e valutazione, operato dai servizi sociali e psicologici, per permettere al Tribunale per i Minorenni di dichiarare o meno l idoneità all adozione degli aspiranti genitori. L'adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità dal Tribunale per i Minorenni (per l adozione nazionale) o dalla competente Autorità Straniera (per l adozione internazionale). Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine. Questo atto stabilisce quindi una procedura precisa per l adozione internazionale, sottoposta a controlli formali e non più arbitraria o governata dagli aspiranti genitori. Sull importante apporto di tale legge vanno ad innestarsi, in seguito all anno 1998, le modificazioni introdotte dalla già citata Convenzione dell Aja, con la ratifica della legge 31 dicembre 1998 n Importante modificazione introdotta da questo atto di ratifica è l obbligatorietà, all interno della procedura di adozione internazionale, di affidare ad Enti Privati, autorizzati a livello nazionale secondo accurati controlli sui requisiti e l attività, il compito di fare da tramite tra la coppia italiana e l Autorità del Paese estero, garantendo il controllo della procedura e il suo orientamento secondo l interesse del minore. Viene inoltre istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione per le Adozioni Internazionali 17, l Autorità centrale per le adozioni per l Italia, che rappresenta un ulteriore organo di controllo della correttezza delle procedure e della rispondenza alle norme dell ordinamento giuridico italiano. 16 Ci riferisce alle situazioni in cui: i coniugi abbiano già un figlio minore, adottivo o biologico; i coniugi adottino più fratelli di cui uno almeno rientra nel limite d età; soltanto uno dei coniugi superi il limite massimo d età di non più di dieci anni. 17 La C.A.I. è l Autorità centrale per le adozioni per l Italia, come previsto dalla Convenzione dell Aja del

20 L entrata in vigore della legge 184/1983 e le successive modifiche della Convenzione de l Aja migliorano nettamente le procedure di adozione internazionale ed il loro controllo; rimangono tuttavia aperti alcuni aspetti legati a problematiche privatistiche internazionali in materia, che danno origine, nel corso degli anni novanta, a successivi interventi legislativi 18. Infine alcune modifiche agli istituti dell adozione e dell affidamento dei minori vengono introdotte con la Legge 28 marzo 2001, n. 149, "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell adozione e dell affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile". É con tale atto di modifica che la precedente legge 184/83 cambia titolo in Diritto del minore ad una famiglia, per sottolineare l ulteriore cambiamento culturale sotteso alla riforma. Questa legge non risulta particolarmente rilevante rispetto alle adozioni internazionali in quanto si riferisce principalmente alle procedure e ai principi da rispettare nell assistenza ai minori che si trovano in difficoltà sul territorio nazionale. Unico elemento rilevante per l adozione internazionale è l introduzione di una deroga al requisito dei tre anni di matrimonio per gli aspiranti genitori adottivi, infatti la legge stabilisce che il requisito temporale può essere sostituito dalla convivenza stabile e accertata prima del matrimonio. L attuale panorama di riferimento normativo a livello italiano è quindi rappresentato dalla legge 4 maggio 1983 n. 184, Diritto del minore ad una famiglia e successive modificazioni (L. 149/01), e dalla legge 31 dicembre 1998 n. 476, ovvero la ratifica della Convenzione dell Aja del Ci si riferisce alla legge di riforma del diritto internazionale privato n. 218 del 1995, la quale definì l autorità nazionale competente in ogni passaggio della procedura. Bisio A., Roagna I., L adozione internazionale di minori, normativa interna e giurisprudenza europea Giuffrè Editore S. p. a, Milano,

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