REPUBBLICA ITALIANA SOMMARIO

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1 ANCONA ANNO XLV N. 50 REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE SOMMARIO ATTI DELLA REGIONE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE REGOLAMENTI REGIONALI Regolamento regionale 20 maggio 2014, n. 2 Attuazione del capo II della legge regionale 23 luglio 2012, n. 23 (integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella regione. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione e alla legge regionale 11 novembre 2008, n. 32 Interventi contro la violenza sulle donne ) pag Regolamento regionale 20 maggio 2014 n. 3 Disciplina delle modalità d uso degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) sovvenzionata e dell autogestione dei servizi e degli impianti comuni, in attuazione dell articolo 20 sexies della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (riordino del sistema regionale delle politiche abitative) pag Deliberazione n. 549 del 12/05/2014 Art. 25 comma 2 della l.r. 50/ Iscrizione nel Bilancio di Previsione per l'anno 2014 di entrate derivanti da assegnazione di fondi da parte dello Stato e della UE vincolati a scopi specifici e delle relative spese - Importo Euro , pag Deliberazione n. 550 del 12/05/2014 Art. 2 comma 2 - lettera a) - della l.r. 23 dicembre 2013 n Variazione compensativa al Programma Operativo Annuale 2014 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n del 27 dicembre 2013 e sue successive modificazioni ed integrazioni - spese di personale - Importo Euro , pag Deliberazione n. 551 del 12/05/2014 Art. 2 comma 1 - lettera a) - della l.r. 23 dicembre 2013, n Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l'anno 2014 di economie accertate relative a stanziamenti aventi specifica destinazione - Euro ,20. Art. 22 della Il Bollettino della Regione Marche si pubblica in Ancona e di norma esce una volta alla settimana, il giovedì. La Direzione e la Redazione sono presso la Regione Marche Segreteria della Giunta regionale - Via Gentile da Fabriano - Ancona - Tel. (071) 8061 POSTE ITALIANE S.p.A. SPEDIZIONE IN A.P. 70% DCB POTENZA

2 LR 11/12/2001, n. 31 Variazione compensativa di cassa al Programma Operativo Annuale 2014 approvato con DGR n. 1734/2013 e s.m.i. - Prelevamento dal Fondo di Riserva di Cassa - Euro , pag Deliberazione n. 552 del 12/05/2014 Art. 29, comma 2, della L.R. n. 31 dell'11 dicembre Variazione compensativa al Programma Operativo Annuale 2014 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n del 27 dicembre 2013 e sue successive modificazioni ed integrazioni - Euro ,00. Modifica al P.O.A DGR n del 27 Dicembre 2013 e s.m.i. pag Deliberazione n. 553 del 12/05/2014 Articoli 22 e 29, comma 4 bis, della l.r. 11/12/2001, n Variazione di CASSA al Programma Operativo Annuale 2014 approvato con DGR n. 1734/2013 e s.m.i. - Euro , pag Deliberazione n. 554 del 12/05/2014 Attuazione l.r. 17 febbraio 2014, n. 1 "Disciplina in materia di ordinamento della polizia locale" pag Deliberazione n. 558 del 12/05/2014 Art. 2 comma 1 lettera a) della L.R. 23 dicembre 2013, n Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l'anno 2014 di economie accertate relative a stanziamenti aventi specifica destinazione - euro , pag Deliberazione n. 559 del 12/05/2014 Art 22 della l.r. 11/12/2001, n Prelevamento dal fondo di riserva di cassa - Euro , pag Deliberazione n. 560 del 12/05/2014 Art. 25 della l.r. 50/ Iscrizione nel Bilancio di Previsione per l'anno 2014 di entrate derivanti da assegnazione di fondi da parte della UE vincolati a scopi specifici e delle relative spese - Importo Euro , pag Deliberazione n. 598 del 19/05/2014 Art. 29, comma 2, della L.R. n. 31 dell'11 dicembre Variazione compensativa al Programma Operativo Annuale 2014 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n del 27 dicembre 2013 e sue successive modificazioni ed integrazioni - Euro ,21. Modifica al P.O.A DGR n del 27 Dicembre 2013 e s.m.i. pag Deliberazione n. 599 del 19/05/2014 Articoli 22 e 29, comma 4 bis della l.r. 11/12/2001, n Variazione compensativa di cassa al Programma Operativo Annuale approvato con deliberazione della Giunta Regionale n del 27 dicembre 2013 e sue successive modificazioni ed integrazioni - Euro , pag Deliberazione n. 600 del 19/05/2014 Art 20, comma 3 della l.r. 11/12/2001, n Prelevamento dal Fondo di Riserva per le Spese Obbligatorie per l'integrazione dello stanziamento di capitoli compresi nell'elenco n. 1 "Spese Obbligatorie" del Bilancio Euro , pag Deliberazione n. 604 del 19/05/2014 L.R. n. 39/97 art. 3, comma 4 - Piano annuale degli interventi a favore degli emigrati marchigiani per l'anno pag DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Decreto n. 103 del 16/05/2014 L. n /12/ D.M. n /08/ Art Consiglio della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino - Sostituzione rappresentante del settore Servizi alle Imprese pag Decreto n. 104 del 16/05/2014. L.R. 21 dicembre 2006 n Art. 4 - Consiglio di Indirizzo e Verifica dell INRCA di Ancona: nomina del rappresentante di designazione della Regione Calabria pag

3 Decreto n. 105 del 20/05/2014 Commissione Tributaria Provinciale di Ancona. Contenzioso in materia tributaria: tassa automobilistica. Costituzione in giudizio della Regione Marche. Affidamento incarico all Avv. Lucilla Di Ianni pag Decreto n. 106 del 20/05/2014 Commissione Tributaria Provinciale di Ancona. Contenzioso in materia tributaria: tassa automobilistica. Costituzione in giudizio della Regione Marche. Affidamento incarico all Avv. Lucilla Di Ianni pag Decreto n. 107 del 20/05/2014 Commissione Tributaria Provinciale di Ancona. Contenzioso in materia tributaria: tassa automobilistica. Costituzione in giudizio della Regione Marche. Affidamento incarico all Avv. Lucilla Di Ianni pag Decreto n. 108 del 20/05/2014 Commissione Tributaria Provinciale di Ancona. Contenzioso in materia tributaria: tassa automobilistica. Costituzione in giudizio della Regione Marche. Affidamento incarico all Avv. Lucilla Di Ianni pag Decreto n. 109 del 20/05/2014 Commissione Tributaria Provinciale di Ancona. Contenzioso in materia tributaria: tassa automobilistica. Costituzione in giudizio della Regione Marche. Affidamento incarico all Avv. Lucilla Di Ianni pag Decreto n. 110 del 20/05/2014 Commissione Tributaria Provinciale di Ancona. Contenzioso in materia tributaria: tassa automobilistica. Costituzione in giudizio della Regione Marche. Affidamento incarico all Avv. Lucilla Di Ianni pag Decreto n. 111 del 20/05/2014 Commissione Tributaria Provinciale di Ancona. Contenzioso in materia tributaria: tassa automobilistica. Costituzione in giudizio della Regione Marche. Affidamento incarico all Avv. Lucilla Di Ianni pag Decreto n. 112 del 20/05/2014 Commissione Tributaria Provinciale di Ancona. Contenzioso in materia tributaria: tassa automobilistica. Costituzione in giudizio della Regione Marche. Affidamento incarico all Avv. Lucilla Di Ianni pag Decreto n. 113 del 20/05/2014 Giudice di Pace di Fabriano. Atto di citazione per risarcimento danni causati da fauna selvatica - Prot. unico reg.le n del 29/04/2044. Costituzione in giudizio. Incarico Avv. Alessandro Brandoni pag Decreto n. 114 del 20/05/2014 Tribunale di Urbino. Atto di citazione pervenuto in data 13/03/ Prot. reg.le n Richiesta di risarcimento danni causati da fauna selvatica. Costituzione in giudizio. Incarico Avv. Daniela Renzetti. pag Decreto n. 115 del 20/05/2014 Giudice di Pace di Ancona. Atto di citazione per chiamata in causa di terzo nella causa civile R.G. n. 544/ Risarcimento danni causati da fauna selvatica. Costituzione in giudizio. Incarico Avv. Alessandro Brandoni pag DECRETI DEI DIRIGENTI REGIONALI SERVIZIO ATTIVITA PRODUTTIVE, LAVORO, TURISMO, CULTUR E INTERNAZIONALIZZAZIONE Decreto del Dirigente della P.F. Turismo Commercio e Tutela sei Consumatori n. 291 del 21/05/2014 L.R. n. 27/09 DGR n. 433/2014, DGR n. 536/ Interventi finanziari per il commercio-bandi anno 2014-cap UPB per Euro ,00-cap UPB per Euro ,00-cap UPB per Euro ,00-TOT , pag SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA, Decreto del Dirigente della P.F. Aree Protette, Rete Escursionistica Regionale ed Educazione Ambientale n. 26 del 16/05/2014. D.G.R. 502/2014 Programma 10039

4 In.F.E.A Bando di assegnazione contributi ai progetti di rete di CEA presentati dai Labter per attività In.F.E.A. Euro ,00. Cap / pag Decreto del Dirigente della P.F. Competitività e Sviluppo dell Impresa Agricola, Struttura Decentrata di Ancona e Irrigazione n. 167 del 16/05/2014. L.R. 2/2006 art DGR 341/ Individuazione e approvazione delle modalità di attuazione dei Progetti di Comunicazione ed Educazione Alimentare presentati dalle Province pag Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Competitività e Sviluppo dell Impresa Agricola, Struttura Decentrata di Ancona e Irrigazione n. 168 del 16/05/2014. Reg. (UE) n. 1308/2013 e Reg. (CE) n. 555/2008 e smi - DM n / DGR Marche n. 62/ Istruzioni Operative AGEA n. 14/ PNS - Misura Ristrutturazione e riconversione vigneti - Termini istruttori - Campagna 2013/ pag Decreto del Dirigente del della Posizione di Funzione Competitività e Sviluppo dell Impresa Agricola, Struttura decentrata di Ancona e irrigazione n. 172 del 21/05/2014. Reg. CE n. 1698/05 - PSR Marche Asse 1 Bando misura Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali DDS 454/AFP/2012 e ss.mm.e ii-modifiche alla II graduatoria DDPF n. 386/CSI/ pag Decreto del Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura n. 432 del 19/05/2014. Atti conseguenti al Decreto n. 102/Pres. del 14/05/2014. Expo Milano pag Decreto del Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura n. 440 del 21/05/2014. Reg. CE n. 1698/05 - DA n. 90/ PSR Marche 2007/ Asse III - DDS 550/AFP/ bando Misura Sottomisura b) - Azione d) Energia da fonti rinnovabili - Sospensione istruttoria e determinazione termine ultimo..... pag SERVIZIO INFRASTRUTTURE, TRASPORTO ED ENERGIA Decreto del Dirigente della P.F. Edilizia - EDI n. 1 del 22/01/2014. Modifica e sostituzione dell allegato E del decreto n. 73/EDI del 25/10/ Saldi cassa non più necessari alla realizzazione degli interventi pag Decreto del Dirigente della P.F. Edilizia n. 2 del 28/01/2014. Piano Nazionale Edilizia Abitativa - DPCM 16/07/ Comune di Ascoli Piceno PIPERRU Borgo Solestà - Progetto esecutivo opere urbanizzazione - Variante non sostanziale area verde attrezzato pag Decreto del Dirigente della P.F. Edilizia n. 3 del 04/02/2014. Progr. Sperimentale alloggi in affitto - Decreto n.16/edi del 5/4/ Ammissione a finanziamento e determinazione contributo - Intervento in Porto Sant Elpidio - Capitolo bilancio Importo Euro , pag Decreto del Dirigente della P.F. Edilizia ed Espropriazione - EDI n. 4 del 13/02/2014 DACR 168/05 - DDPF/EPR09 n. 20/ DDPF/EPR n. 54/ completamento interventi in corso - Serra San Quirico, Borgo Domo - capitolo / liquidazione ed erogazione fondi per Euro , pag Decreto del Dirigente della P.F. Edilizia ed espropriazione n. 5 del 13/02/2014. DACR 25/2006-DGR 1084/2006- Art.4, C.3, L.R. 17/ Finanziamento Integrativo Programma Riqualificazione Urbana Contratti di Quartiere II. Comune Grottammare. Liquidazione Euro ,11. Cap /2014 (Ex /2007) pag

5 Decreto del Dirigente della P.F. Edilizia ed Espropriazione n. 6 del 18/02/2014. Progr alloggi in affitto - Decreto n.16/edi del 5/4/ DGR 1721/ Ammissione a finanziamento, determinazione contributo - Intervento Comune di Falconara M.ma - Capitolo bilancio Importo Euro , pag Decreto del Dirigente della P.F. Edilizia ed Espropriazione n. 7 del 26/02/2014. L.R. 36/2005, art. 20 quater, comma 1, lett. D) - aggiornamento limite di reddito per l accesso all edilizia residenziale pubblica - anno pag Decreto del Dirigente della P.F. Edilizia ed Espropriazione - EDI n. 8 del 26/02/2014. DACR 168/05 - DDPF/EPR09 n. 20/ progetti parzialmente finanziati - Cossignano, Via Cimicone - capitolo / liquidazione ed erogazione fondi per Euro , pag Decreto del Dirigente del P.F. Edilizia ed Espropriazione - EDI n. 9 del 28/02/2014. D.G.R. N. 156/2014: Edilizia Scolastica - Risorse di Bilancio Importo Euro ,68 - Ripartizione tra i Territori Provinciali. Modalità Aggiornamento Programmi Provinciali pag Decreto del Dirigente della P.F. Edilizia ed Espropriazioni n. 10 del 03/03/2014 L.R. n. 20/2010, art. 6: programma reg/le efficienza energetica scuole con fotovoltaico - accertamento economie provincia Pesaro Urbino Euro ,00 - cap bilancio 2013/R pag Decreto del Dirigente della P.F. Edilizia ed Espropriazioni n. 11 del 03/03/2014. L.R. n.20/2010, artt.3 e 6 - linea A : Comune di Pedaso scuola per l infanzia Via Repubblica - Comune di Monte San Pietrangeli scuola elementare Murri - definanziamento interventi pag Decreto del Dirigente della P.F. Edilizia ed Espropriazione n. 12 del 03/03/2014. DACR 25/ DGR 1084/ Finanziamento Integrativo Programma di Riqualificazione Urbana Contratti di Quartiere II. Comune di Montegranaro. Liquidazione Quota Parte Saldo Euro ,59. Cap Bil pag Decreto del Dirigente della P.F. Edilizia ed Espropriazione n. 13 del 03/03/2014. Piano nazionale di edilizia abitativa - DGR 656 del Intesa attuativa del tra Regione Marche, Comune di Senigallia e altri per intervento denominato PIPERRU-Orti del Vescovo - Proroga termini pag Decreto del Dirigente della P.F. Edilizia ed Espropriazione n. 15 del 25/03/2014. PAR FSC Progetto : riqualificazione area urbana al centro città di Ancona. Rideterminazione finanziamento provincia di Ancona - richiesta restituzione Euro 53, pag Decreto del Dirigente della P.F. Edilizia ed Espropriazione n. 16 del 25/03/2014. Modifica decreto n. 45/EDI/2012 e ss.mm.ii. - L.179/92 e L.104/92: svincolo risorse finanziarie presso la Cassa DD.PP. per Euro ,62 - L.457/78, L.67/88 e L.179/92: saldi cassa ERAP non più necessari per Euro , pag Decreto del Dirigente del P.F. Edilizia Scolastica ed Espropriazione n. 17 del 01/04/2014. D.G.R. 991/2013 e D.G.R. 156/2014: Programma Operativo annuale edilizia scolastica - Provincia di Fermo - assegnazione contributo Euro ,28 - CAP e bilancio pag Decreto del Dirigente della P.F. Edilizia ed Espropriazione n. 18 del 04/04/2014. DM Finanziamento premiale - Programma riqualificazione urbana alloggi a canone soste

6 nibile. Comune Monte Roberto- Assegnazione finanziamento-liquidazione 40% Euro ,36. Cap /2014 r.2012, / pag Decreto del Dirigente del P.F. Edilizia Scolastica ed Espropriazione - EDI n. 19/EDI del 07/04/2014. D.G.R. 991/2013 e D.G.R. 156/2014: programma operativo annuale edilizia scolastica - Provincia Macerata - assegnazione contributo Euro ,91 - cap e bilancio pag Decreto del Dirigente del P.F. Edilizia ed Espropriazioni - EDI n. 20 del 09/04/2014. L.R. n. 20/2010, artt. 3 e 6: programma integrato adeguamento, messa in sicurezza, efficentamento energetico edifici scolastici - Comune di Trecastelli - scuola elementare Secchiaroli - proroga termine approvazione progetto esecutivo... pag Decreto del Dirigente del P.F. Edilizia Scolastica ed Espropriazione - EDII n. 21 del 09/04/2014. D.G.R. 991/2013 e D.G.R. 156/2014: Programma Operativo annuale edilizia scolastica - Provincia di Ancona - assegnazione contributo Euro ,98 - CAP e bilancio pag Decreto del Dirigente della P.F. Edilizia ed espropriazione n. 22 del 07/05/2014 Legge n.13/ eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati - determinazione fabbisogno regionale pag Decreto del Dirigente della P.F. Edilizia ed espropriazione n. 23 del 09/05/2014 L.R. n. 20/2010, artt. 3 e 6 - LINEA A : Provincia di Ascoli Piceno - Polo scolastico Ascoli Piceno II Pennile di Sotto Ascoli Piceno - Revoca finanziamento ed accertamento economia di spesa pag Decreto del Dirigente della P.F. Edilizia ed espropriazione n. 24 del 16/05/2014 DACR 168/05 - DDPF/EPR09 n. 20/ DDPF/EPR n. 54/ completamento interventi in corso - Serra San Quirico, Borgo Domo - capitolo / liquidazione ed erogazione fondi per Euro , pag Decreto del Dirigente del P.F. Edilizia Scolastica ed Espropriazione n. 25 del 16/05/2014 D.G.R. 991/2013 e D.G.R. 156/2014: programma operativo annuale edilizia scolastica - provincia Pesaro Urbino - assegnazione contributo Euro ,09 - cap e bilancio pag Decreto del Dirigente della P.F. Edilizia ed espropriazione n. 26 del 19/05/2014 DACR 304/ DDSEP 381/ art. 15 l.r. n.32/ revoca finanziamento all ERSU di Urbino di Euro ,48 - accertamento economie e svincolo fondi c/c cassa DD.PP. Per Euro , pag Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali n. 52 del 16/05/2014. D.Lgs. 152/06 art 20 LR 3/12 art 8 Verifica assoggettabilità VIA. Progetto: Realizzazione laghetto collinare recupero acque piovane in Corazzano di Sopra Cagli. Proponente: Azienda Agricola Barona. Esclusione con prescrizioni pag SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT Decreti dal n. 35 del 11/04/2014 al n. 52 del 29/04/2014 della Posizione di Funzione Disagio Sociale e Albi Sociali pag ATTI DI ENTI LOCALI E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI Provincia di Ancona Deliberazione del Commissario Straordinario n. 124 del 12/05/2014 "Oggetto: Approvazio

7 ne Avviso pubblico per la presentazione e gestione di iniziative formative libere - Corsi di qualifica, di specializzazione, abilitanti e di aggiornamento - da autorizzare ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 16/ anno call" pag Provincia di Pesaro e Urbino Deliberazione n. 86/ Presa D'atto della Determina Area Vasta 1 per la sostituzione del Direttore Tecnico - Professionale della "Farmacia del Corso s.n.c. di Mariani L. & Ermini E. di Fossombrone" (PU).. pag Provincia di Pesaro e Urbino Pubblicazione sul BUR della Determinazione Dirigenziale del Servizio 12 n. 717 del 18/04/2014 "Rettifica della precedente Determinazione Dirigenziale n. 1361/2006 avente ad oggetto: Ditta Primaco srl procedura verifica di cui all'art. 6 della l.r. 7/2004 progetto: realizzazione attrezzatura a servizio del turismo di transito e pista per noleggio mini GO-KART" loc. Torrette di Fano Comune di Fano" pag Provincia di Pesaro e Urbino Determinazione n. 768 del 06/05/ autorizzazione alla società La Galvanina Spa - di Apecchio, per ampliamento locali pag Provincia di Pesaro e Urbino Determinazione n. 862 del 20/05/ Distretto Culturale Evoluto - Progetto Creatività - Bando per l'assegnazione di borse lavoro per esperienze lavorative pag Comune di Filottrano Modifica dello Statuto del Comune di Filottrano - Adeguamento normativo pag Comune di Grottazzolina Deliberazione della Giunta Comunale n 47 del 15/05/2014: piano per insediamenti produttivi in località Fermana-Girola. Controdeduzioni alle osservazioni ed approvazione variante pag Comune di Osimo Variante ATS-01 in località Apio Terme per la ridefinizione dell ambito di intervento. Approvazione in adeguamento ai rilievi provinciali.. pag Comune di Osimo Approvazione variante al P.R.G. vigente per l attuazione di sub-comparti attuativi all interno dell A.T.O. C2-1 in Via Abbadia pag Comune di Osimo Approvazione variante non sostanziale al P.R.G. di un area in Via G. Parini Frazione San Biagio pag Comune di Osimo Varianti puntuali al P.R.G. finalizzate alla trasformazione urbanistica di alcune aree da edificabili ad agricole e di una zona da B1-1 a B2-4 - approvazione in ordine ai rilievi Provinciali pag Comune di San Costanzo Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 69/181 del 8/5/ Declassificazione e sdemanializzazione amministrativa di una porzione della strada Via Montegrappa pag Comune di San Severino Marche Delibera di Consiglio Comunale n. 11 dell 11/04/2014, procedura S.U.A.P. per la realizzazione di un campo per il tiro con l arco, a servizio dell azienda agrituristica della ditta Su Casaru, in loc. Agello, in variante parziale al vigente P.R.G. comunale ed alla adottata variante generale di P.R.G. approvazione definitiva Art. 8, C. 2, D.P.R. 160/2010 e s.m.i. - l.r. 34/92 e s.m..i.. - Ratifica di Consiglio Comunale pag Comune di San Severino Marche Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 13/06/2013, l.r. 34/92 e s.m.i.. Variante parziale al vigente P.R.G. Comunale ex Art. 15, C.5, l.r. 34/92 e s.m.i. per riperimetrazione del vincolo di rispetto cimiteriale (San Michele) e deroga distanza limite di zona, in conformità alla variante generale, per la realizzazione di una nuova palazzina residenziale. Approvazione definitiva.. pag Comune di San Severino Marche Delibera di Consiglio Comunale n. 12 dell 11/04/2014, procedura S.U.A.P. per la realizzazione di opere di ristrutturazione dell insediamento produttivo della ditta Choncimer, in loc. Rocchetta, in variante 10043

8 parziale al vigente P.R.G. comunale ed all adottata variante generale - approvazione definitiva. Art. 8, c. 2, D.P.R. 160/2010 e s.m.i. - l.r. 34/92 e s.m..i.. Ratifica di Consiglio Comunale pag Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Tronto Decreto del Segretario Generale n. 8 del 13/05/2014 ad oggetto: Piano stralcio di bacino per l Assetto Idrogeologico del Fiume Tronto (PAI) - Deliberazione amministrativa dell Assemblea legislativa regionale delle Marche n 81 del 29/01/ Istanza ai sensi dell Art. 17 N.T.A. (Modifica alle aree) - sig. Brunetti Amedeo ed altri: riclassificazione dell area in dissesto gravitativo (codice n. 1010) ubicata in località Villa Curti del comune di Venarotta (AP) - Accoglimento pag Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Tronto Decreto del Segretario Generale n. 9 del ad oggetto: Piano stralcio di bacino per l Assetto Idrogeologico del Fiume Tronto (PAI) - Deliberazione amministrativa dell Assemblea legislativa regionale delle Marche n 81 del 29/01/ Istanza ai sensi dell Art. 17 N.T.A. (Modifica alle aree) - sig. Brunetti Vincenzo: riclassificazione dell area in dissesto gravitativo (codice n. 1027) ubicata in località Villa Curti del comune di Venarotta (AP) - Accoglimento pag COMUNICAZIONI DI AVVIO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI Giunta Regionale - Servizio Infrastrutture, Trasporti ed energia - P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali Legge 31 luglio 2002, n. 179, articolo 21, Autorizzazione per gli interventi di ripascimento della fascia costiera. Progetto: Intervento di Difesa della Costa Località Lido delle Nazioni. Proponente: Comune di Porto Recanati. Comunicazione di avvio del procedimento, artt. 7 e 8, L. n. 241/ pag Giunta Regionale - Servizio Infrastrutture, Trasporti ed energia - P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali D.Lgs. 152/2006; L.R. 3/ Ditta: Profilglass S.p.A., Comune di Fano (PU) Istanza di avvio del procedimento integrato di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale e di modifica sostanziale dell autorizzazione integrata ambientale. Comunicazione di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità e sospensione procedimento AIA..... pag Giunta Regionale - Servizio Infrastrutture, Trasporti ed energia - P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali L. n. 241/90; D.Lgs. n. 152/2006, art. 20; L.R. n. 3/2012, artt. 8 e 21, c. 2; D.P.R. 357/97 Procedura di verifica di assoggettabilità interregionale e di Valutazione di Incidenza (VI). Progetto: Impianto di cogenerazione ad alto rendimento (C.A.R.) da biomassa legnosa 50Kwe in un impresa agroenergetica. Società: Corradini Manuel. Comunicazione di avvio del procedimento pag Provincia di Macerata Rilascio concessione pluriennale di derivazione d acqua, direttamente dal corso d acqua Fiume Esino, per mezzo scorrimento, in loc. Le Conce - Vallato Belardini del Comune di Matelica, per uso idroelettrico pag Provincia di Macerata Rilascio concessione pluriennale di derivazione d acqua, direttamente dal corso d acqua Fiume Esino, per mezzo scorrimento, in loc. Cavalieri del Comune di Matelica, per uso idroelettrico pag BANDI E AVVISI DI GARA Giunta Regione Marche - P.F. Sistemi Informativi e Telematici Avviso di indagine di mercato finalizzata all acquisizione di servizi software per la gestione delle elezioni regionali del In sostituzione dell Avviso pubblicato sul BUR n. 49 del 22/05/ pag

9 AVVISI D ASTA Comune di Tolentino Asta pubblica per vendita immobile di proprietà comunale pag BANDI DI CONCORSO Provincia di Pesaro e Urbino Selezione pubblica, per titoli, relativa all'assegnazione di nuove autorizzazioni provinciali all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui all'art. 6, comma 1, del regolamento provinciale pag Soc. Demolizioni Metauro srl - Urbania Integrare l attuale attività di recupero rifiuti non pericolosi svolta dalla ditta in procedura semplificata con il recupero di metalli nobili dalla sbicciatura di cavi e fili, recupero metalli tramite l autodemolizione di tutti i tipi di veicoli e motori, dalla vendita di pezzi generati dalla demolizione è localizzato via Porta Nuova, sn - Urbania pag Ditta Moretti snc di Moretti Michele & C. - Macerata Rinnovo iscrizione n. 115 registro provinciale attività di recupero rifiuti non pericolosi. La ditta Moretti s.n.c. svolge l attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata nel proprio insediamento di Macerata pag ASUR - Area Vasta n. 4 - Fermo Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere cat. D) c/o l Asur Marche - Area Vasta n. 4 di Fermo pag AVVISI Comune di Cupramontana Delibera consiliare n. 16 del 29/04/2014 avente ad oggetto: Approvazione variante al Piano regolatore generale mediante variazione destinazione d uso e zonizzazione urbanistica ex scuola elementare frazione Poggio Cupro in conformità al parere del Commissario Straordinario della Provincia di Ancona pag Ascoli Servizi Comunali Ascoli Piceno Avviso per la realizzazione della Sesta Vasca presso la Discarica comprensoriale di Relluce (AP)..... pag ASSAM - Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche - Ancona Presentazione delle domande di partecipazione al seminario di orientamento per formatori, l avviso di proroga pag

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11 ATTI DELLA REGIONE REGOLAMENTI REGIONALI Regolamento regionale 20 maggio 2014, n. 2 concernente: Attuazione del capo II della legge regionale 23 luglio 2012, n. 23 (integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella regione. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione e alla legge regionale 11 novembre 2008, n. 32 Interventi contro la violenza sulle donne ). IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l articolo 121, comma 4, della Costituzione; Visto l articolo 35, commi 2 e 5, dello Statuto della Regione; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 584 del 19 maggio 2014; emana il seguente regolamento: Attuazione del Capo II della legge regionale 23 luglio 2012, n. 23 (Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione e alla legge regionale 11 novembre 2008, n. 32 Interventi contro la violenza sulle donne ) Art. 1 (Oggetto) 1. Il presente regolamento, in attuazione del Capo II della legge regionale 23 luglio 2012, n. 23 (Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione. Modifiche alla Legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione e alla Legge regionale 11 novembre 2008, n. 32 Interventi contro la violenza sulle donne ), disciplina: a) i casi di esclusione dall obbligo relativo alla presentazione di candidature, previsto dall articolo 5, comma 1 bis, della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione); b) i contenuti essenziali dei modelli di presentazione delle candidature. Art. 2 (Casi di esclusione dall obbligo di cui all art. 5, comma 1 bis, della l.r. 34/1996) 1. L obbligo di presentare, per ogni singolo organismo, la candidatura di una donna e di un uomo, non sussiste nei casi in cui: a) la normativa istitutiva stabilisce che l organismo stesso o i componenti dei relativi organismi sono di un solo genere; b) per mancanza di candidature o quando queste risultano in tutto o in parte inidonee, è necessario provvedere alla presentazione della candidatura ai sensi dell articolo 6, commi 5 e 6, della l.r. 34/1996. Art. 3 (Presentazione delle candidature) 1. Al fine della presentazione delle candidature di cui all articolo 5, comma 2, della l.r. 34/1996, il proponente, oltre alle proprie generalità, dichiara: a) la propria qualità ai sensi dell articolo 5, comma 1, della I.r. 34/1996; b) il nominativo del candidato; c) l organismo per il quale si propone la candidatura. 2. Fatte salve le dichiarazioni comunque previste dalla normativa vigente, il candidato, oltre a quanto previsto all articolo 5, comma 2, della l.r. 34/1996, dichiara: a) la residenza, il codice fiscale e i recapiti, compreso l indirizzo di posta elettronica certificata (PEC); b) gli incarichi ricoperti e non ancora scaduti alla data di accettazione della candidatura; c) gli eventuali mandati ricoperti per l incarico di cui si accetta la candidatura, corredati delle relative informazioni; d) in caso di nomina o designazione, di impegnarsi, se nominato o designato, a comunicare tempestivamente all organo regionale che ha proceduto alla nomina o designazione, le eventuali cause di inconferibilità o incompatibilità che sono sopravvenute successivamente alla data di sottoscrizione della dichiarazione di accettazione della candidatura o nel corso del mandato. 3. La competente struttura della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, approva i modelli di presentazione delle candidature contenenti le dichiarazioni di cui ai commi 1 e

12 4. I modelli di presentazione delle candidature di cui al comma 3 sono pubblicati nei siti istituzionali della Regione e contengono le informative di legge necessarie. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Marche. Ancona, 20 maggio 2014 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Gian Mario Spacca organi competenti e, per le nomine di competenza la stessa Commissione consiliare, individuano nuove candidature nel rispetto dei requisiti previsti e/o predeterminati, fermo restando l obbligo di documentazione di cui all art. 5, commi 2 e Il Presidente del Consiglio regionale nell ipotesi di cui al comma 5, procede alla nomina o designazione in via surrogatoria, dopo aver acquisito sui nuovi nominativi il parere della Commissione consiliare competente. Tale parere è espresso nel termine di quindici giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali il Presidente può procedere alla nomina o designazione. Omissis AI SENSI DELL ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 17/2003, IN APPENDICE AL REGOLAMENTO REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTI- ZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FOR- MAZIONE. IN APPENDICE AL REGOLAMENTO REGIO- NALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PRO- CEDIMENTO DI FORMAZIONE. NOTE Nota all art. 1, comma 1 Il testo del comma 1 bis dell articolo 5 della l.r. 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione), è il seguente: Art. 5 (Candidature) - Omissis 1 bis. Ciascun soggetto di cui al comma 1 è tenuto a presentare, per ogni singolo organismo, almeno la candidatura di una donna e di un uomo. Omissis Nota all art. 2, comma 1, lett. b) Il testo dei commi 5 e 6 dell articolo 6 della l.r. 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione), è il seguente: Art. 6 (Deliberazione) - Omissis 5. Ove manchino candidature, ovvero le candidature esistenti risultino in tutto o in parte inidonee, gli Nota all art. 3, commi 1 e 2 Il testo del comma 2 dell articolo 5 della l.r. 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione), è il seguente: Art. 5 (Candidature) - Omissis 2. Alla proposta di candidatura sono allegati: a) la dichiarazione, sottoscritta dal candidato, relativa alla data ed al luogo di nascita, al titolo di studio, all eventuale esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con una pubblica amministrazione, all accettazione della candidatura, all inesistenza di cause di ineleggibilità e di non candidabilità, anche con riferimento a quanto previsto dall articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, all esistenza di eventuali cause di incompatibilità; b) il curriculum professionale, sottoscritto dal candidato, contenente anche l indicazione degli eventuali incarichi ricoperti in Enti pubblici o in società a partecipazione pubblica; Nota all art. 3, comma 1, lett. a) Il testo del comma 1 dell articolo 5 della l.r. 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione), è il seguente: Art. 5 (Candidature) - 1. Fino a trenta giorni prima del termine previsto per ciascuna nomina o designazione possono essere proposte rispettivamente, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, candidature da parte dei consiglieri e dei gruppi consiliari e da parte di ordini professionali, enti e associazioni operanti nei settori interessati. Omissis 10048

13 NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE: Deliberazione della Giunta regionale del 16 settembre 2013, n. 1304; Parere della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna del 17 gennaio 2014; Parere della I Commissione assembleare permanente del 3 febbraio 2014, n.181/13; Deliberazione della Giunta regionale del 19 maggio 2014, n Regolamento regionale 20 maggio 2014 n. 3 concernente: Disciplina delle modalità d uso degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) sovvenzionata e dell autogestione dei servizi e degli impianti comuni, in attuazione dell articolo 20 sexies della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (riordino del sistema regionale delle politiche abitative). IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l articolo 121, comma 4, della Costituzione; Visto l articolo 35, commi 2 e 5, dello Statuto della Regione; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 585 del 19 maggio 2014; emana il seguente regolamento: Disciplina delle modalità d uso degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) sovvenzionata e dell autogestione dei servizi e degli impianti comuni, in attuazione dell articolo 20 sexies della legge regionale 16 dicembre 2005, n.36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) Art. 1 (Oggetto) 1. Il presente regolamento, in attuazione dell articolo 20 sexies della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), di seguito denominata legge regionale, disciplina: a) le modalità d uso degli alloggi e delle parti comuni degli immobili di edilizia residenziale pubblica (ERP) sovvenzionata; b) il funzionamento in autogestione dei servizi e degli impianti comuni da parte degli assegnatari degli alloggi; c) la ripartizione degli oneri connessi alla manutenzione degli alloggi e all uso delle parti comuni tra l ente gestore, di seguito denominato Ente, e gli assegnatari. 2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le norme del Codice civile. Capo I Modalità d uso degli alloggi e delle parti comuni Art. 2 (Consegna dell alloggio) 1. La consegna dell alloggio avviene dopo la stipulazione del contratto di locazione. 2. L Ente convoca l assegnatario per la stipulazione del contratto e la consegna dell alloggio tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata. 3. La mancata presentazione dell assegnatario entro il termine massimo di quindici giorni dalla data di ricevimento dell avviso di convocazione per la stipulazione del contratto, equivale a rinuncia dell alloggio, fatta salva la comunicazione di gravi e documentati motivi che vengono valutati dall Ente e trasmessi al Comune che decide sull eventuale perdita del diritto all assegnazione. 4. L Ente redige il verbale di consegna dell alloggio, dal quale risultano lo stato e le condizioni generali dell unità immobiliare, le pertinenze e il numero delle chiavi consegnate. Il verbale è sottoscritto dalle parti e una copia dello stesso è consegnata all assegnatario. 5. L assegnatario può formulare osservazioni e rilievi circa le condizioni dell alloggio. Tali osservazioni e rilievi sono trascritti nel verbale di consegna. 6. In assenza di osservazioni e rilievi, l alloggio si intende consegnato in buono stato manutentivo e conservativo, fatta salva la possibilità da parte dell assegnatario di far valere eventuali vizi, non riconoscibili immediatamente, entro otto giorni dalla loro scoperta e non oltre due anni dalla stessa

14 7. E cura dell assegnatario stipulare i contratti di utenza che devono essere intestati all assegnatario o a un componente del suo nucleo familiare. Dopo la stipula, l Ente procede al controllo della funzionalità degli impianti. 8. L alloggio deve essere occupato dall assegnatario entro trenta giorni dalla consegna, come stabilito dall articolo 20 decies, comma 1, lettera a), della legge regionale. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle ipotesi di mobilità. Nel caso di cambio consensuale degli alloggi non si applica quanto stabilito nei commi 4, 5 e 6. Art. 3 (Uso degli alloggi e delle parti comuni del fabbricato) 1. Gli assegnatari degli alloggi sono tenuti a: a) utilizzare l alloggio e gli altri locali assegnati conformemente alla loro specifica destinazione urbanistica. L utilizzo difforme costituisce grave contravvenzione alle modalità d uso degli alloggi e dà luogo alla decadenza dall assegnazione ai sensi dell articolo 20 decies della legge regionale; b) custodire l alloggio con cura e diligenza, eseguendo le manutenzioni a proprio carico indicate nel presente regolamento; c) curare le aree destinate a verde, a uso esclusivo; d) curare le aree di pertinenza del fabbricato o dell alloggio, in modo da assicurare un aspetto gradevole e rispondente agli scopi di estetica, decoro e pulizia, in conformità alle decisioni dei competenti organi dell autogestione o del condominio; e) segnalare tempestivamente all Ente, anche tramite il rappresentante degli assegnatari o l amministratore del condominio, le situazioni di pericolo conosciute, anche relative alla presenza di materiale in fibrocemento o similari, dannoso per la salute, o di danno, evidente o temuto, per il fabbricato in genere o per l alloggio assegnato, al fine di consentire un pronto ed efficace intervento degli organi preposti, assumendo altresì eventuali misure temporanee volte ad impedire l accesso o l uso di determinati servizi, locali o impianti; f) utilizzare e fruire degli spazi e dei servizi comuni secondo le modalità decise dall assemblea degli assegnatari o dall assemblea dei condomini e nel rispetto dei regolamenti emanati dagli enti locali in materia di sanità, nettezza urbana, gestione dei servizi collettivi, ecc.; g) occupare stabilmente l alloggio, con l obbligo di comunicare all Ente l eventuale mancato utilizzo per periodi superiori a tre mesi; h) provvedere a una regolare e idonea pulizia delle scale, dei pianerottoli e dei cortili, in conformità alle decisioni dei competenti organi dell autogestione o del condominio; i) partecipare, personalmente o mediante un proprio delegato, alle riunioni dell assemblea degli assegnatari o dei condomini. 2. Sono comunque a carico dell Ente tutte le spese per il controllo e l eventuale adozione di azioni di tutela, anche se anticipate dagli assegnatari o dall autogestione. 3. Ai fini dell applicazione del presente articolo l Ente adotta specifiche disposizioni regolamentari. Art. 4 (Uso degli impianti) 1. L impianto termico e l impianto elettrico sono utilizzati nel rispetto delle leggi vigenti in materia. Ogni intervento di manutenzione o di riparazione deve essere eseguito da una ditta in possesso dei requisiti previsti dalla legge. 2. Negli edifici con impianto termico centralizzato compete all assemblea degli assegnatari o dei condomini la nomina del terzo responsabile dell impianto. 3. Se l appartamento è dotato di impianto termico singolo, l assegnatario, per il periodo di durata dei contratto e comunque durante l utilizzo dell alloggio, adempie agli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia di esercizio e manutenzione degli impianti tecnici e relativi controlli. 4. Eventuali malfunzionamenti, preventivamente rilevati dalla ditta alla quale l assegnatario ha affidato la manutenzione periodica dell impianto, devono essere segnalati all Ente fornendo la relativa documentazione di verifica, fermo restando l obbligo per l assegnatario di non utilizzare l impianto in caso di pericolo. 5. L impianto elettrico deve essere utilizzato nel rispetto delle caratteristiche tecniche di realizzazione, con particolare riferimento alle dotazioni di sicurezza e alla potenza elettrica degli utilizzatori da allacciare alle prese. 6. L assegnatario provvede con cadenza almeno annuale, alla verifica della funzionalità dell impianto elettrico, con particolare riferimento agli interruttori differenziale e magnetotermico. L assegnatario è tenuto, inoltre, a segnalare prontamente all Ente eventuali malfunzionamenti, fermo restando il divieto di utilizzare l impianto in caso di pericolo

15 Art. 5 (Garage singoli e posti auto) 1. I garage singoli e i posti auto nei garage comuni di ogni singola scala o fabbricato sono assegnati dall Ente in modo da assicurare il migliore utilizzo degli stessi. 2. Nei garage comuni ogni assegnatario può usufruire di un solo posto macchina. 3. I garage e i posti macchina sono utilizzabili dal nucleo familiare dell assegnatario e dai soggetti autorizzati conviventi per il ricovero delle auto, dei motocicli e dei veicoli non motorizzati, in modo da non limitare l uso delle parti comuni agli altri assegnatari. E vietato depositare mobilio, masserizie e quant altro non compatibile con la destinazione d uso sopra indicata, ivi compreso l esercizio di attività anche di natura non commerciale. 4. La cessione a terzi dell utilizzo dei garage e dei posti macchina costituisce grave violazione alle modalità d uso degli alloggi e dà luogo alla decadenza dall assegnazione dell alloggio ai sensi dell articolo 20 decies della legge regionale. Art. 6 (Ospitalità temporanea e convivenza per motivi di lavoro) 1. In base a quanto previsto dall articolo 20 septies, comma 6, della l.r. 36/2005, l ospitalità temporanea a favore della medesima persona, estranea al nucleo familiare dell assegnatario, non può superare i sei mesi nell arco del medesimo anno solare, detratti eventuali periodi di interruzione, a pena di decadenza dall assegnazione. L assegnatario è tenuto a comunicare all ente il nominativo dell ospite temporaneo qualora ospitalità di protragga oltre i trenta giorni, secondo le modalità e le procedure stabilite dall Ente. 2. L Ente può autorizzare l ospitalità temporanea oltre il termine di cui al comma 1 esclusivamente a favore di persone legate all assegnatario da vincolo di parentela per esigenze di assistenza sanitaria certificata da strutture pubbliche. Tale esigenza viene verificata con periodicità annuale dall Ente, che dispone la revoca dell autorizzazione al venir meno delle cause che l hanno generata. 3. I soggetti ospitati temporaneamente o i soggetti conviventi per motivi di lavoro non acquisiscono il diritto al subentro nell assegnazione, né sono presi in considerazione ai fini della determinazione del canone locativo. 4. I soggetti di cui al comma 3 sono tenuti al rispetto delle presenti norme regolamentari. 5. Resta a carico dell assegnatario l assolvimento degli adempimenti connessi alle comunicazioni all Autorità locale di pubblica sicurezza secondo le norme vigenti, incluse quelle in materia di permanenza di cittadini stranieri in Italia. 6. L Ente procede all annullamento dell autorizzazione all ospitalità temporanea di cui al comma 2 qualora la stessa sia stata ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o documenti risultati falsi e in tutti i casi in cui, successivamente al rilascio della stessa, sia stata accertata la mancanza delle condizioni richieste dalla legge regionale di riferimento o dal presente regolamento. Capo II Autogestione e condominio Art. 7 (Autogestione ) 1. Gli assegnatari degli alloggi attivano l autogestione assumendo la gestione diretta dei servizi e degli impianti comuni del fabbricato secondo le modalità stabilite dal presente regolamento. 2. L autogestione ha autonomia amministrativa ed è responsabile degli obblighi fiscali inerenti ai servizi comuni effettivamente gestiti. 3. L autogestione diventa operante con la nomina degli organi di cui all articolo L Ente promuove l attivazione e il funzionamento dell autogestione assicurando il proprio sostegno alla formazione dei rappresentanti degli assegnatari, anche in collaborazione con le organizzazioni sindacali. In caso di particolari esigenze o difficoltà l Ente può rinviare l attivazione dell autogestione o sospenderne la prosecuzione per i tempi strettamente necessari a rimuovere le cause ostative. 5. Nel caso in cui gli organi dell autogestione di cui all articolo 8 risultino inadempienti, l Ente può provvedere a sua cura, con successiva rivalsa delle spese a carico degli assegnatari. Art. 8 (Organi dell autogestione) 1. Sono organi dell autogestione: a) l assemblea degli assegnatari; b) il rappresentante degli assegnatari. Art. 9 (Assemblea degli assegnatari) 1. Per la costituzione dell assemblea degli assegnatari e la validità delle deliberazioni si applica 10051

16 quanto stabilito dall articolo 1136 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento. 2. L assemblea degli assegnatari si pronuncia su qualsiasi questione di interesse comune e delibera in ordine a ogni attività riguardante il funzionamento dell autogestione e, in particolare: a) elegge il rappresentante degli assegnatari; b) approva il bilancio preventivo e il rendiconto annuale su proposta del rappresentante degli assegnatari; c) stabilisce i criteri di ripartizione delle spese non espressamente contemplate nelle tabelle millesimali di riparto consegnate dall Ente; d) approvai contratti per la fornitura dei servizi e le relative modalità di erogazione; e) delibera su tutte le spese di amministrazione e sulla costituzione dei relativi fondi, nonché sugli altri adempimenti previsti dal presente regolamento; f) stabilisce il compenso per il rappresentante degli assegnatari. 3. L assemblea degli assegnatari si riunisce in via ordinaria almeno una volta l anno, entro e non oltre novanta giorni dalla chiusura dell esercizio finanziario, per l esame e l approvazione del rendiconto nonché del bilancio preventivo ed annesso progetto di ripartizione. Tale documentazione deve essere spedita agli assegnatari almeno dieci giorni prima della data fissata per l assemblea. L assemblea, inoltre, si riunisce tutte le volte che il rappresentante lo reputi necessario o quando lo stesso ne abbia avuto richiesta da almeno un quarto degli assegnatari. 4. L assemblea è convocata a cura del rappresentante, almeno dieci giorni prima della data fissata, con una delle seguenti modalità: avviso individuale; lettera a mano con ritiro di dichiarazione di ricevuta comunicazione; lettera raccomandata; posta elettronica certificata; fax. 5. Della convocazione deve essere data comunicazione all ente gestore, che ha la facoltà di intervenire all assemblea con un proprio rappresentante senza diritto di voto. L avviso deve contenere l indicazione del luogo, del giorno e dell ora della riunione, delle materie da sottoporre alla deliberazione dell assemblea e la data e ora dell adunanza in seconda convocazione. Art. 10 (Rappresentante degli assegnatan) 1. L assemblea degli assegnatari, nella prima riunione, convocata dall Ente, procede alla nomina del rappresentante degli assegnatari. Il rappresentante è nominato con il voto favorevole di almeno il cinquanta per cento degli assegnatari medesimi che rappresentino almeno il cinquanta per cento del valore dell edificio. 2. In caso di mancata nomina, trascorsi sessanta giorni dalla data della riunione di cui al comma 1, il rappresentante degli assegnatari è nominato d ufficio dall Ente. 3. li rappresentante degli assegnatari dura in carica un anno, con possibilità di conferma. 4. L assemblea può, in qualunque momento, con deliberazione adottata con la maggioranza di cui al comma 1, revocare l incarico al rappresentante e provvedere alla sua sostituzione. 5. Il rappresentante degli assegnatari: a) ha la rappresentanza legale dell autogestione; b) ove mancante, acquisisce presso l Agenzia delle Entrate il codice fiscale del fabbricato ai fini dell intestazione all autogestione delle fatture relative alle spese comuni e manutenzioni ordinarie di competenza; c) convoca l assemblea degli assegnatari; d) esegue le deliberazioni dell assemblea, opera per l osservanza delle norme regolamentari e mantiene i rapporti con l Ente per tutti i problemi connessi all autogestione; e) tiene l elenco delle generalità degli assegnatari e il registro dei verbali dell assemblea; f) prende in consegna gli impianti comuni, concordando con l Ente le eventuali riparazioni o sostituzioni e provvedendo alla loro manutenzione; g) segnala all Ente i casi di morosità relativi alle quote dell autogestione; h) propone all assemblea le modalità per l erogazione dei servizi; i) cura la gestione contabile, gli adempimenti amministrativi relativi alla conduzione degli impianti e dei servizi comuni e la tenuta del registro di contabilità per l entrata e l uscita; l) provvede, all inizio di ciascun esercizio, alla predisposizione del bilancio preventivo, contenente le spese e gli accantonamenti previsti, le quote annue a carico di ciascun assegnatario e la loro ripartizione in rate periodiche; m) redige alla fine di ciascun esercizio il rendiconto, contenente le spese effettivamente sostenute, la suddivisione degli oneri a carico di ciascun assegnatario, l ammontare dei versamenti effettuati dai singoli, i relativi conguagli attivi e passivi, nonché l entità residua dei fondi accantonati. 6. Il bilancio preventivo e il rendiconto sono sottoposti all approvazione dell assemblea degli asse

17 gnatari entro novanta giorni dalla chiusura dell esercizio finanziario. 7. Nel caso in cui il rappresentante degli assegnatari risulti assente senza giustificato motivo a una riunione dell assemblea, questa, nel rispetto delle maggioranze specificate ai comma 1, provvede a nominare un sostituto per lo svolgimento della medesima riunione. 8. In caso di assenza del rappresentante a più di tre riunioni dell assemblea senza giustificato motivo l Ente ha facoltà di revocare l incarico di rappresentante degli assegnatari e di nominare un nuovo rappresentante, che svolge le relative funzioni per l esercizio finanziario in corso e comunque fino a nuova nomina da parte dell assemblea degli assegnatari. 9. In caso di dimissioni volontarie il rappresentante degli assegnatari assolve il suo mandato con poteri limitati all ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo rappresentante, e provvede a convocare l assemblea per la nomina dello stesso entro trenta giorni dalla data delle dimissioni medesime. 10. È facoltà dell Ente richiedere al rappresentante degli assegnatari ogni documentazione necessaria per l esercizio della vigilanza sugli impianti comuni. Art. 11 (Condominio) 1. Agli alloggi ubicati in fabbricati ove è costituito il condominio si applicano le relative norme del codice civile. 2. Gli assegnatari di tali alloggi hanno diritto di voto, in luogo dell Ente, nelle deliberazioni che riguardano i servizi la cui spesa e gestione sono a carico e di competenza degli assegnatari stessi. Art. 12 (Inadempienze) 1. Nel caso in cui l assegnatario risulti in stato di morosità nei confronti dell autogestione o del condominio, l Ente: a) attiva le procedure di risoluzione del contratto con conseguente decadenza dall assegnazione, così come stabilito dall articolo 20 undecies della legge regionale, promuovendo le azioni per ii recupero coattivo del credito e dell alloggio, previa acquisizione della documentazione contabile ed amministrativa idonea fornita dal rappresentante degli assegnatari; b) provvede all irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall articolo 20 terdecies della legge regionale. 2. L esazione delle quote dovute dagli assegnatari all autogestione resta a carico di quest ultima, fatta salva la comunicazione all Ente degli assegnatari inadempienti. Capo III Conservazione degli edifici Art. 13 (Lavora da eseguire prima della consegna dell alloggio) 1. Prima della consegna dell alloggio l Ente provvede alla sua tinteggiatura e all esecuzione dei lavori necessari al corretto funzionamento degli impianti, fermo restando quanto previsto all articolo 2, comma 7. Art. 14 (Interventi di manutenzione) 1. Le opere di manutenzione degli stabili comprendono i lavori necessari o utili alla buona conservazione degli edifici, degli impianti e delle pertinenze. 2. Gli interventi di cui al comma 1 si distinguono in: a) piccola manutenzione o piccola riparazione, eseguita a esclusiva cura e spese dell assegnatario ai sensi degli articoli 1576 e 1609 del codice civile; b) manutenzione ordinaria, così come definita dall articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), a carico dell Ente, salvo quanto previsto nel comma 4 del presente articolo e nell allegato A al presente regolamento; c) manutenzione straordinaria, così come definita dall articolo 3 del D.P.R. 380/2001, a carico dell Ente ovvero dell Ente proprietario, se diverso, ai sensi della convenzione con esso stipulata. 3. L Ente provvede alla manutenzione degli immobili su richiesta degli assegnatari o d ufficio. Le richieste sono effettuate secondo le modalità stabilite dall Ente, il quale valuta l opportunità e la necessità dei lavori e stabilisce le priorità degli interventi in relazione all urgenza, alla pericolosità e alle disponibilità di bilancio. 4. In caso di sostituzione del generatore di calore l Ente stabilisce le modalità di erogazione all assegnatario di un contributo pari ad almeno il cinquanta per cento della spesa da questi sostenuta, fermo restando un limite massimo stabilito dall Ente medesimo. Il contributo è concedibile solo 10053

18 nel caso in cui la sostituzione del generatore di calore viene effettuata a seguito di prescrizione della ditta manutentrice dell impianto di riscaldamento. Art. 15 (Riparazioni urgenti) 1. Per riparazioni urgenti si intendono quelle di ripristino della funzionalità dell impianto elettrico, di scarico, idrico e di riscaldamento. 2. Fermo restando quanto previsto all articolo 20, l Ente provvede alla verifica dei guasti entro il primo giorno lavorativo successivo alla segnalazione da parte dell assegnatario e all avvio tempestivo dei lavori. Trascorso inutilmente tale termine, l assegnatario può rivolgersi a una ditta di propria fiducia. In tal caso restano a carico dell Ente le sole spese di riparazione del guasto, entro i limiti del prezzario di manutenzione dell Ente o, in mancanza, del prezzario regionale. Art. 16 (Opere di miglioramento) 1. Costituiscono opere di miglioramento, ai fini di quanto previsto dall articolo 17, i lavori che producono un aumento di valore o un miglior uso dell alloggio, dell edificio o delle relative pertinenze, ovvero che possono determinare il passaggio dell immobile a categorie catastali superiori. 2. Sono considerate opere di miglioramento, in particolare: a) l installazione e le modifiche di impianti di riscaldamento a termosifone, compresa la trasformazione degli impianti centralizzati in impianti singoli o viceversa; b) l installazione di canne fumarie di riscaldamento e di esalazione, la realizzazione di caminetti e l installazione delle relative canne fumarie; c) la realizzazione di attrezzature su aree di uso comune, interne o esterne; d) il completamento di impianti e l installazione di nuovi apparecchi e servizi, di pavimenti e rivestimenti; e) la realizzazione di nuovi infissi, la modifica degli stessi e l apertura di nuove luci. Art. 17 (Richieste di autorizzazione e modalità di esecuzione dei lavori da parte degli assegnatan) 1. Per l esecuzione dei lavori di cui all articolo 16 l assegnatario o ii rappresentante degli assegnatari richiede la preventiva autorizzazione all Ente, secondo modalità da questo stabilite. In difetto, l Ente può ordinare la ricostituzione in pristino dell immobile. 2. Per il rilascio dell autorizzazione l Ente può richiedere la presentazione del progetto, nonché la costituzione di garanzie atte ad assicurare la regolare esecuzione dei lavori e la loro conformità all autorizzazione concessa. 3. I lavori sono eseguiti a cura e spese dell assegnatario alle condizioni poste dall Ente, salva la partecipazione dell Ente alle spese ai sensi dell articolo 19. Nel caso in cui i lavori non siano eseguiti secondo le regole dell arte l Ente può ordinarne il rifacimento. 4. Le modifiche interne degli alloggi o delle parti comuni, qualora autorizzate dall Ente, sono eseguite dall assegnatario sotto la sua responsabilità, nel rispetto delle norme urbanistiche e dei regolamenti comunali. Sono a carico dell assegnatario gli oneri per l espletamento delle pratiche amministrative, comprese le eventuali variazioni catastali, le tasse, le imposte e i tributi di ogni genere conseguenti all autorizzazione concessa. 5. Per la modifica dei prospetti dell edificio dovuta all installazione di tende parasole, doppie finestre o altri infissi, l assemblea degli assegnatari decide sulle relative tipologie e caratteristiche assicurando l uniformità degli interventi. 6. Le modifiche alle parti comuni degli edifici ove è costituita l autogestione possono essere autorizzate solo dopo l approvazione da parte dell assemblea degli assegnatari con le maggioranze necessarie. Qualora le modifiche interessino un solo gruppo di alloggi o un solo vano scala, le stesse possono essere autorizzate dall Ente solo dopo l approvazione da parte degli assegnatari degli alloggi e del vano scala direttamente interessati. Capo IV Ripartizione delle spese Art. 18 (Ripartizione delle spese) 1. La ripartizione delle spese accessorie e degli oneri relativi ai servizi a carico dei singoli assegnatari e dell autogestione è riportata nell allegato A. 2. Nelle more di assegnazione di tutti gli alloggi dello stabile, l Ente partecipa alle spese relative ai servizi comuni del fabbricato per la quota di essi che non è stata assegnata

19 Art 19 (Partecipazione dell Ente alle spese di miglioramento) 1. L Ente persegue la valorizzazione dei proprio patrimonio immobiliare e incentiva l esecuzione delle opere di miglioramento di cui all articolo 16 con particolare riferimento all installazione di impianti di riscaldamento a termosifone, ove mancanti, il miglior utilizzo degli alloggi da parte delle persone diversamente abili e al miglioramento degli infissi. 2. A tal fine l Ente determina, con apposito regolamento, i criteri e le modalità di partecipazione alle spese sostenute dagli assegnatari ai fini di cui al comma 1. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Marche. Ancona, 20 maggio 2014 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Gian Mario Spacca Art. 20 (Addebito dei danni recati agli immobili) 1. Le spese sostenute dall Ente, comprese quelle per sopralluoghi e perizie, per riparare danni, guasti o deterioramenti degli immobili, causati dagli assegnatari per colpa, negligenza, incuria, cattivo uso, ovvero per mancata esecuzione di lavori manutentivi di loro competenza, sono recuperate dall Ente medesimo mediante addebito da effettuarsi unitamente al canone di locazione. 2. Prima di procedere all esecuzione dei lavori in danno, l Ente diffida gli assegnatari responsabili a eseguire i lavori necessari per la riparazione dei danni, assegnando un congruo termine comunque non inferiore a dieci giorni. 3. Gli assegnatari rispondono altresì dei danni causati dai loro familiari, dai loro ospiti nonché dai soggetti conviventi per motivi di lavoro. 4. Nel caso in cui i danni causati dai soggetti di cui al comma 3 siano contemplati nella polizza di assicurazione stipulata dall Ente per i fabbricati o gli alloggi in gestione, la somma dovuta dall assegnatario è pari alla differenza tra il costo di riparazione del danno e l indennizzo corrisposto dall assicurazione. Art. 21 (Norme transitorie e finali) 1. Per gli alloggi di nuova costruzione o oggetto di recupero edilizio, l autogestione è prevista nel contratto di locazione. 2. Per gli alloggi già assegnati, l autogestione deve essere attivata entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3. Le situazioni in corso di ospitalità temporanea di cui all articolo 6 si adeguano alle presenti prescrizioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questo regolamento

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