ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
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- Sofia Serafini
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2 La Casa Facile è una porta che l Istituto Autonomo Case Popolari di Foggia apre ai propri utenti per introdurli nelle fi nalità, nelle procedure e nell organizzazione dell Ente. Come si ottiene un alloggio di edilizia popolare? Come si richiede un intervento di manutenzione? A quali uffi ci occorre rivolgersi e in quali orari? Quale documentazione va prodotta? A queste, come ad altre domande, il manualetto prova a fornire risposte semplici, chiare e dirette, offrendo al contempo una nitida fotografi a della struttura amministrativa e tecnica dell Istituto, il quadro essenziale della normativa di riferimento, un appendice completa e dedicata alla modulistica. L utente ha a sua disposizione uno strumento di agevole consultazione che lo rende più vicino all ente e consapevole dei suoi diritti e doveri. La Casa Facile non vuole essere solo una bussola per muoversi correttamente all interno dell ente, ma soprattutto un mezzo di costante dialogo, che consenta di migliorare l organizzazione e i servizi dell Istituto modellandoli sulle esigenze espresse dai suoi fruitori, chiamati a sentirsi parte dell amministrazione, la parte più importante, in un rinnovato rapporto di fi ducia e reciproca collaborazione. Per questo motivo l IACP di Foggia ha inteso rivisitare il proprio sito internet rendendolo fruibile e ricco d informazioni per quanti quotidianamente s interfacciano con l ente. L obiettivo, che si intende perseguire, è porre le basi di un patto tra utenti e Amministrazione con la convinzione che la nostra missione non può prescindere da un azione sinergica con le parti sociali, sindacali e con le istituzioni impegnate a garantire sul territorio il diritto alla casa, il rispetto della legalità e il perseguimento degli obiettivi sociali e di eguaglianza. Il Commissario Straordinario Vice Prefetto Dott. Donato Cafagna 1
3 L istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Foggia nell ambito della propria attività, è impegnato da tempo con determinazione e convinzione nel perseguimento di obiettivi finalizzati all innovazione ed al miglioramento dei servizi offerti alla propria utenza. La consapevolezza del fondamentale ruolo che la pubblica amministrazione riveste nello sviluppo del proprio territorio, e la certezza che un impegno sinergico tra le istituzioni può meglio garantire questo risultato, conduce lo IACP di Foggia ad intensificare i propri sforzi per un miglioramento globale della qualità dei servizi offerti. A tal fine è in corso nel nostro Ente un profondo processo di trasformazione atto ad allineare idealmente la nostra attività con le aspettative dell utenza. L innovazione non può prescindere dalla semplificazione delle attività amministrative, per il perseguimento della quale l IACP si è attivato da tempo nel rispetto di quanto statuito dalla legislazione vigente adattando i propri procedimenti e la modulistica. L elevato livello di informatizzazione raggiunto dall ente è un traguardo importante che nel contempo chiama ad una maggiore convergenza di tutti i nostri sforzi per poter offrire a coloro i quali si interfacciano con lo IACP risposte immediate ed esaustive. A questo proposito stiamo lavorando sul sito web istituzionale che vuole essere più di una vetrina della nostra organizzazione, una mappa puntuale in grado di orientare l utente e di offrire interattivamente risposte alle proprie istanze. Nel contempo ci impegniamo a rafforzare il servizio ricevimento pubblico che già offre una preziosa assistenza quantitativa e qualitativa, garantita tra l altro da personale professionalmente qualificato, pensando ad un ufficio relazioni con il pubblico che possa ancora più efficacemente offrire supporto alla nostra utenza. Tutti i nostri sforzi risulterebbero vani se non ossequiassimo un principio fondamentale della attività amministrativa e soprattutto dell azione di questo ente. Alla trasparenza delle nostre azioni dedichiamo particolare attenzione consentendo con la celerità che la legge ci attribuisce e sempre nel rispetto di essa i diritti di partecipazione e di accesso agli aventi diritto ai sensi della legge 241 del Proseguiamo con passione il nostro lavoro, consapevoli che la forte responsabilità che ci accompagna è mantenere sempre vivo il rapporto di fiducia che ci lega ai nostri utenti. Il Coordinatore Generale Ing. Antonio Raffaele di Stefano 2
4 COME RAGGIUNGERCI? L Istituto Autonomo Case Popolari è a Foggia in via Romolo Caggese, n. 2 nei pressi della Facoltà di Economia dell Università degli Studi e di fianco ai giardini della Villa Comunale. 3
5 COME CONTATTARE GLI UFFICI DELL ENTE? Chiamando al numero telefonico oppure scrivendo tramite: fax al numero o info@iacpfg.it Per comunicare con il Commissario : commissario@iacpfg.gov.it il Coordinatore: coordinatore@iacpfg.gov.it il Dirigente Tecnico: dirigentetecnico@iacpfg.gov.it il Dirigente Amministrativo dirigenteamministrativo@iacpfg.gov.it Casella di posta certificata: iacp@pec.iacpfg.it QUALI SONO GLI ORARI DI RICEVIMENTO PUBBLICO? Gli uffici dell Ente ricevono il pubblico: Lunedì 8,30-11,30 Martedì 16,00-17,30 Mercoledì 8,30-11,30 Giovedì 16,00-17,30 È sempre a disposizione degli utenti il sito internet istituzionale ricco di informazioni e della modulistica necessaria. 4
6 QUAL È LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO? Il quadro normativo di riferimento per le attività di competenza dell IACP è costituito da una serie di provvedimenti legislativi che si sono susseguiti nel tempo in considerazione anche dell evoluzione che ha caratterizzato l esistenza degli Istituti Autonomi Case popolari e la successiva delega dello Stato alle Regioni in materia di edilizia residenziale pubblica. La legge della Regione Puglia n. 54 del 20 dicembre 1984 costituisce l essenziale riferimento per ciò che riguarda l assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Si riportano i provvedimenti legislativi statali e regionali più significativi: Legge 30 dicembre 1960 n Norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli. Legge 14 febbraio 1963 n. 60 e successivo regolamento di attuazione Liquidazione del patrimonio edilizio della gestione INA CASA. Legge 22 ottobre 1971, n. 865 Programmi e coordinamento per l edilizia residenziale pubblica. D.P.R. 30 dicembre 1972 n Norme per l assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. D.P.R. 30 dicembre 1972, n Norme per la riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore della edilizia residenziale pubblica. Legge 8 agosto 1977 n. 513 Provvedimenti urgenti per l accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell edilizia residenziale pubblica. Legge 27 luglio 1978 n. 392 Disciplina delle locazioni di immobili urbani. Legge 5 agosto 1978 n. 457 Norme per l edilizia residenziale. Legge Regione Puglia 20 dicembre 1984 n. 54 Norme per l assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Legge 17 febbraio 1992, n. 179 Norme per l edilizia residenziale pubblica. Legge 24 dicembre 1993 n. 560 Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Legge Regione Puglia n. 3 del 23 gennaio 1996 Adeguamento canoni di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Legge Regione Puglia n. 15 del 13 luglio 1998 Disciplina canoni di locazione alloggi di edilizia residenziale pubblica. 5
7 Legge 431 del 9 dicembre 1998 art. 2 comma 3 Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo. Legge Regione Puglia n. 1 del 12 gennaio 2005 art. 60 Regolarizzazione rapporto locativo alloggi di ERP. Legge Regione Puglia n. 22 del 19 luglio 2006 CAPO III artt. 10 e 11 Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica. Legge Regione Puglia n. 40 del 31 dicembre 2007 artt. 20 e 21 Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica. Legge Regione Puglia n. 5 del 16 marzo 2009 Norme urgenti in materia di regolarizzazione del rapporto locativo e proroga delle commissioni per la formazione delle graduatorie e per la mobilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Palazzo delle Statue già I.A.C.P. - Foggia 6
8 QUALI SONO I DIRITTI DELL ASSEGNATARIO? Nel rispetto del regolamento generale approvato dalla Regione Puglia e delle disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica l assegnatario nell uso dell alloggio ha il diritto di: occupare l alloggio avuto in consegna e sottoscrivere il contratto di locazione con lo I.A.C.P. Abitare nell alloggio assegnato, con la garanzia che tale diritto sia esteso anche ai propri familiari conviventi, nel caso di decesso o di separazione da parte dell assegnatario. Pagare un canone proporzionato al reddito complessivo percepito dal nucleo familiare. Ottenere una modifica del canone attribuito, qualora muti il reddito percepito dal nucleo familiare. Ospitare nell abitazione assegnata, previa autorizzazione dell Ente, persone estranee al nucleo familiare, per un periodo non superiore ad un anno per obiettive esigenze di assistenza. Autogestire i servizi e gli spazi comuni assegnati all immobile. Gli inquilini, che occupano alloggi dove è stato costituito il condominio, hanno diritto di voto nelle decisioni che riguardano le spese e la gestione dei servizi. Usufruire degli interventi di manutenzione straordinaria, con esclusione di quelli di ordinaria manutenzione che restano a carico degli assegnatari. Richiedere e ricevere le informazioni relative al contratto, all importo dei canoni, e su tutte le altre attività che riguardano l assegnazione e la gestione degli alloggi di E.R.P. Accedere alla documentazione che lo riguarda direttamente e che è in possesso dell Istituto. L accesso agli atti dell assegnatario può avvenire anche da parte delle organizzazioni sindacali opportunamente delegate. Ricevere dai dipendenti dell ente disponibilità e cortesia. E I DOVERI? Osservare scrupolosamente tutte le norme contenute nel contratto di locazione stipulato con l Istituto e nel regolamento generale approvato dalla Regione Puglia nonché quelle riportate nel regolamento di autogestione del condominio. Rispettare le regole di convivenza civile e di buon vicinato con gli altri assegnatari. 7
9 Corrispondere regolarmente il canone di locazione. Presentare periodicamente la documentazione relativa al reddito complessivo del nucleo familiare per consentire l aggiornamento del canone di locazione. Abitare, stabilmente, l alloggio ottenuto in assegnazione in particolare: occuparlo entro il trentesimo giorno dell atto della stipula contrattuale; rappresentare con adeguata istanza al Comune e/o all Istituto, a seconda dei casi, le motivazioni dell eventuale rifiuto ad occupare l unità abitativa incorrendo in mancanza nella decadenza dall assegnazione; non cedere e non subaffittare l alloggio assegnato a terzi; non adibire l abitazione e/o le sue pertinenze ad usi diversi da quelli stabiliti. Mantenere l alloggio assegnato con la massima diligenza. L Istituto, all atto della stipula contrattuale, acquisisce una somma, pari a due mensilità del canone a titolo di deposito cauzionale, che sarà trattenuta dall Ente nel caso in cui l alloggio venisse riconsegnato in uno stato diverso da quello originario. Eseguire i lavori di manutenzione ordinaria necessari per il mantenimento dell efficienza dell alloggio. Acquisire, preventivamente, le autorizzazioni necessarie per eseguire lavori diversi dalla manutenzione che comportino modifiche strutturali o variazioni dello stato originario dell alloggio. Qualsiasi miglioria non dà diritto comunque ad alcuna indennità. Rispettare il regolamento condominiale, di autogestione ed il regolamento generale per la disciplina degli alloggi di ERP approvato dall Ente. Versare regolarmente all amministratore o al responsabile dell Autogestione le spese condominiali richieste. Edificio I.A.C.P. di via Frassati - Foggia 8
10 COME SI OTTIENE UN ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA? Ai sensi della legge della Regione Puglia n. 54 del 1984 all assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso indetto dal Comune in cui gli stessi sono ubicati. Il bando di concorso, finalizzato alla formazione delle graduatorie generali e permanenti, viene pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi, mediante affissione di manifesti, nell albo pretorio dei comuni interessati nonché nella sede dell Istituto Autonomo Case Popolari. La diffusione del bando è data inoltre dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni di categoria. Il bando di concorso viene, inoltre, inviato al Ministero Affari Esteri affinché venga curata l affissione presso le sedi consolari. L art. 2 della legge regionale n. 54 del 1984 stabilisce quali sono i requisiti per l assegnazione. Ogni aspirante assegnatario, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, può partecipare ad una sola assegnazione nell ambito regionale presentando, entro i termini fissati dal bando di concorso, la domanda redatta su apposito modulo fornito dal Comune. La stessa amministrazione comunale provvede all istruttoria delle pratiche ed alla formazione delle graduatorie provvisorie che vengono approvate definitivamente dalla Commissione Provinciale di assegnazione nominata dalla Giunta Regionale. Ufficio competente: settore amministrativo/u.o. contabilità inquilinato Edificio I.A.C.P. di via Bellucci - Foggia 9
11 COME AVVIENE L ASSEGNAZIONE DELL ALLOGGIO? L assegnazione degli alloggi agli aventi diritto, in base all ordine della graduatoria definitiva approvata dalla Commissione Provinciale di assegnazione, è effettuata dal Sindaco del Comune territorialmente competente che vi provvede con apposito decreto. Il Sindaco comunica l assegnazione agli aventi diritto fissando il giorno e il luogo per la scelta dell alloggio. La scelta degli alloggi è compiuta dagli assegnatari in base all ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria. L Istituto Autonomo Case Popolari non svolge alcuna funzione in ordine alla gestione delle graduatorie e all emanazione del provvedimento di assegnazione L ente partecipa alle operazioni di scelta degli alloggi da parte degli assegnatari nella giornata e nell ora concordata con il Comune interessato. Ufficio competente: settore amministrativo/u.o. contabilità inquilinato Edificio I.A.C.P. di via Lussemburgo - Foggia 10
12 COME SI DETERMINA IL CANONE DI LOCAZIONE? Il canone di locazione, determinato in base ai parametri oggettivi e modulato in relazione al reddito secondo percentuali previste dalla legge, decorre dal mese successivo alla consegna dell alloggio. La legge regionale n. 54 del 1984, definisce i criteri per la determinazione del canone oggettivo che viene determinato moltiplicando il costo base unitario di produzione per la superficie convenzionale ed è aggiornato sulla base dell indice ISTAT e dei vari coefficienti moltiplicativi simili a quelli previsti dalla legge dell equo canone (vetustà, stato di conservazione, livello, ubicazione, ecc ). Stabilito il canone oggettivo, si applica, in funzione dello stesso, il canone soggettivo, in relazione alla situazione reddituale complessiva del nucleo familiare. Il limite reddituale previsto dalla legge quale requisito per l assegnazione è pari a ,00. Il canone di locazione massimo, applicato agli inquilini con reddito superiore ai limiti di decadenza, non deve essere superiore al canone concordato, depositato nel Comune interessato, in base agli Accordi previsti dall art. 2, comma 3 legge n. 431 del 1998, ed in caso di mancato deposito nel Comune interessato, al canone concordato più basso presso un Comune confinante o a quello più vicino con canone concordato depositato. Il canone di locazione minimo dal 1 settembre 2006 è stato stabilito in 25,00. Ufficio competente: settore amministrativo/u.o. autogestione canone sociale Edificio I.A.C.P. di via Togliatti - Torremaggiore 11
13 COME SI DIVENTA INQUILINI DELL IACP? Successivamente al provvedimento di assegnazione acquisito dal Comune, l Istituto invia specifica convocazione all interessato con l indicazione della documentazione anagrafica e reddituale dell intero nucleo da esibire al fine della determinazione del canone soggettivo di locazione. Per la stipula del contratto occorre: un documento di riconoscimento in corso di validità; il codice fiscale. E necessario, inoltre, provvedere al pagamento delle seguenti spese: il deposito cauzionale pari a 2 (due) mensilità del canone di locazione; il canone di locazione del mese corrente; il 50% dell imposta annuale di registro del 2% calcolata sull ammontare annuo del canone di locazione; bolli e diritti di segreteria per la redazione del contratto di locazione. A tal fine vengono inviati all assegnatario tutti i bollettini necessari ai predetti versamenti. Il contratto di locazione viene sottoscritto in duplice copia, una per l assegnatario, e viene trasmesso telematicamente agli uffici competenti del Ministero delle Finanze per la registrazione. All atto della stipula viene consegnato il Regolamento generale di disciplina del rapporto di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. Successivamente viene effettuata la consegna dell alloggio da parte di un tecnico dell Istituto, che provvede a redigere apposito verbale. L assegnatario che, previa diffida dello I.A.C.P., non sottoscriva il contratto di locazione e non prenda in consegna l alloggio ovvero non lo occupi stabilmente entro 30 giorni (60 per gli emigranti) dalla consegna delle chiavi, è dichiarato decaduto dall Amministrazione Comunale competente, che lo esclude altresì dalla graduatoria. Ufficio competente: settore amministrativo/u.o. contabilità inquilinato 12
14 COME AVVIENE IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE? Il pagamento del canone di locazione è uno specifico obbligo dell assegnatario che deve provvedervi nel rispetto dei tempi e delle modalità definiti dal contratto. L Istituto invia bimestralmente un bollettino di pagamento prestampato che l inquilino è tenuto a pagare presso qualsiasi ufficio postale entro la prima decade del mese di riferimento, il pagamento effettuato oltre i termini comporta l applicazione di interessi moratori pari al tasso ufficiale di sconto. In caso di mancata ricezione del bollettino necessario per il pagamento, è possibile richiederlo direttamente presso gli uffici dell Istituto. Ufficio competente: settore amministrativo/u.o. autogestione canone sociale Edificio I.A.C.P. di via Perosi - Foggia 13
15 COSA COMPORTA IL MANCATO PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE? La legge regionale n. 54 del 1984 all art. 17 prevede che la morosità superiore ai due mesi nel pagamento del canone di locazione è causa di risoluzione del contratto con conseguente dichiarazione di decadenza dall assegnazione. La morosità può tuttavia essere sanata, per non più di una volta nel corso dell anno, qualora il pagamento della somma dovuta avvenga nel termine perentorio di trenta giorni dalla messa in mora. La morosità può essere sanata anche mediante rateizzazione secondo le modalità stabilite dall amministrazione. Le richieste di rateizzazione e riconoscimento di debito, devono essere sottoscritte in presenza di un funzionario dell Istituto previo versamento di un acconto. Il pagamento rateale comporta la corresponsione degli interessi pari al tasso ufficiale di sconto. Dopo l accoglimento della richiesta da parte dell ente, l inquilino assume l obbligo del pagamento delle rate. Il mancato pagamento di una sola rata determina la risoluzione dell accordo. In tal caso, l istituto agisce ai sensi di legge con aggravio di spese ed oneri vari. Ufficio competente: settore amministrativo/u.o. contabilità inquilinato Edificio I.A.C.P. Borgo Croci - Foggia 14
16 SONO PREVISTI AIUTI PER GLI INQUILINI IN DIFFICOLTÀ? Ai sensi dell art. 36 della legge regionale n.54 del 1984 l Istituto Autonomo Case Popolari istituisce un Fondo Sociale da utilizzarsi per la corresponsione di contributi a favore di assegnatari che non siano in grado di sostenere l onere per il pagamento del canone di locazione e per il rimborso dei servizi prestati dall Ente, nonché per i cambi di alloggio. La Commissione per la gestione del fondo sociale, operante presso la sede dello I.A.C.P., valuta le istanze pervenute verificando la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge e ammette al contributo, con apposito provvedimento amministrativo, i soggetti aventi titolo. Presso gli sportelli dell Istituto, i Comuni territorialmente competenti e le organizzazioni sindacali a tutela degli inquilini sono in distribuzione i modelli da compilare per l accesso al Fondo Sociale. Ufficio competente: settore amministrativo/u.o. autogestione canone sociale Edificio I.A.C.P. di via Bernini - Manfredonia 15
17 COME VIENE AGGIORNATA LA SITUAZIONE REDDITUALE DEL NUCLEO FAMILIARE? L Istituto biennalmente provvede ad aggiornare la situazione reddituale degli assegnatari, che ricevono, presso il proprio domicilio, la modulistica corredata dalle istruzioni per una corretta dichiarazione. L Istituto attraverso l Ufficio relazioni con il pubblico e le Organizzazioni Sindacali dell utenza fornisce le indicazioni utili per la corretta compilazione della scheda che va presentata, nel termine stabilito, direttamente all IACP o per il tramite dei sindacati dell utenza. Il canone di locazione ha effetto dal 1 gennaio dell anno successivo a quello per il quale è stata accertata la situazione reddituale. In caso di mancata presentazione della documentazione reddituale richiesta o di palese inattendibilità della stessa, agli assegnatari sarà applicato il canone concordato depositato presso il comune di ubicazione dell immobile. Per gli assegnatari che dovessero presentare la documentazione dopo il termine di scadenza, l eventuale cambiamento di fascia avverrà dal mese immediatamente successivo alla consegna stessa. L assegnatario ha in ogni caso diritto di essere collocato in una fascia di reddito inferiore qualora abbia subito nell anno precedente una diminuzione di reddito. La collocazione è disposta dall ente gestore, su apposita istanza dell interessato, con decorrenza dal mese successivo alla data dell istanza. L Istituto si attiverà nei controlli e nelle verifiche di quanto dichiarato ed in caso di dichiarazioni mendaci sarà avviato il procedimento legale previsto dalla vigente normativa. Ufficio competente: settore amministrativo/u.o. autogestione canone sociale Edificio I.A.C.P. di via IV Novembre - Candela 16
18 COSA ACCADE QUANDO VARIA IL NUCLEO FAMILIARE? L ampliamento stabile del nucleo familiare è consentito, qualora non comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza, previa verifica dell ente gestore, oltre che nei confronti di persone legate all assegnatario da vincolo di coniugio o di convivenza more uxorio, di parentela ed affinità, anche a persone estranee a condizione che siano riscontrabili le finalità di costituzione di una stabile e duratura convivenza caratterizzata da mutua solidarietà ed assistenza economica ed affettiva. Il soggetto che viene inserito stabilmente nel nucleo familiare dell assegnatario acquisisce il diritto al subentro con relativa applicazione della normativa di gestione. Su richiesta dell Ente, l assegnatario deve autocertificare la posizione reddituale complessiva dei soggetti per i quali avanza richiesta di ampliamento. E SE SI HA LA NECESSITÀ DI OSPITARE TEMPORANEAMENTE TERZE PERSONE? L alloggio di E.R.P. deve essere stabilmente occupato dall assegnatario e dai componenti del suo nucleo familiare così come risulta dalla certificazione anagrafica. E vietata, pertanto, qualsiasi forma di coabitazione con altri nuclei familiari. L ospitalità temporanea di terze persone è ammessa, previa autorizzazione dello I.A.C.P., per un periodo non superiore ad un anno a condizione che la richiesta scaturisca da obiettive esigenze di assistenza o da altro giustificato motivo. L istanza dell assegnatario deve contenere le motivazioni che determinano l ospitalità temporanea al fine di consentire all ente gestore la valutazione per la successiva autorizzazione. L ospitalità temporanea non ingenera nessun diritto al subentro e non comporta nessuna variazione di carattere gestionale. Ufficio competente: settore amministrativo/u.o. autogestione canone sociale 17
19 È POSSIBILE SUBENTRARE NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE? In caso di decesso dell assegnatario, il coniuge superstite e, in mancanza di quest ultimo, i restanti componenti del nucleo familiare aventi diritto nell ordine stabilito dalla legge possono subentrare nell assegnazione e nel contratto di locazione. In caso di separazione fra i coniugi, l Ente gestore (IACP) provvede al subentro uniformandosi alla decisione del giudice. Gli aventi diritto al subentro nell ordine sono i seguenti: coniuge, figli legittimi e naturali conviventi; convivente more-uxorio con almeno due anni di convivenza; ascendenti, discendenti, collaterali fino al 3 grado e gli affini fino al 2 grado con almeno 2 anni di convivenza. Il subentro va richiesto compilando il modulo fornito dall ente, Se sussistono i requisiti verrà volturato il contratto di locazione e, dal mese successivo alla richiesta, verrà ricalcolato il canone di locazione. In caso di morosità pregressa, se ne richiede l estinzione eventualmente anche ratealmente. Se non sussistono i requisiti occorre restituire l alloggio entro 30 (trenta) giorni dalla relativa comunicazione, in mancanza gli occupanti senza titolo saranno perseguiti ai sensi di legge ed il recupero dell alloggio avverrà per le vie legali. Ufficio competente: settore amministrativo/u.o. autogestione canone sociale Edificio I.A.C.P. di via Machiavelli - Foggia 18
20 COSA FARE SE CI SI ALLONTANA TEMPORANEAMENTE DALL ALLOGGIO? L assegnatario che, per ragioni straordinarie e gravi, debba assentarsi temporaneamente, insieme a tutto il nucleo familiare, deve chiederne l autorizzazione all Ente Gestore (IACP). La richiesta deve essere documentata. Se si tratta di allontanamento per cure mediche occorre allegare idonea documentazione medica, comprovante i problemi di salute. L assegnatario può trasferirsi temporaneamente, con tutto il nucleo familiare, dall alloggio dandone comunicazione scritta all istituto che può autorizzare o meno la richiesta. In caso contrario, l abbandono dell alloggio determina la perdita dei requisiti inerenti la permanenza duratura e stabile con conseguente decadenza dall assegnazione. L assegnatario deve presentare all Ente Gestore (IACP) la richiesta di autorizzazione, indicando le motivazioni per cui si trasferisce ed allegare idonea documentazione. Ufficio competente: settore amministrativo/u.o. autogestione canone sociale. Edificio I.A.C.P. di via L. da Vinci - Lucera 19
21 COME SONO GESTITI I CONDOMINI IACP? L Istituto promuove ed attiva l autogestione da parte degli assegnatari degli alloggi, dei servizi accessori e degli spazi comuni. Alle autogestioni costituite l Ente fornisce l assistenza tecnica, amministrativa e legale necessaria per il loro funzionamento. Gli assegnatari che nei confronti dell autogestione si rendono morosi nel pagamento delle quote relative ai servizi accessori, sono considerati a tutti gli effetti inadempienti agli obblighi derivanti dal contratto di locazione. L Ente versa all autogestione le quote insolute e procede nei confronti degli assegnatari morosi per il recupero delle somme versate. Per la costituzione ed il funzionamento dell autogestione, l Istituto fornisce un regolamento tipo. Nel caso in cui gli assegnatari degli stabili non costituiscono l autogestione, l Ente promuove gli atti preliminari per la costituzione del condominio e da quel momento cessa l obbligo da parte degli assegnatari di corrispondere all Ente gestore le spese generali di amministrazione. Nelle assemblee condominiali gli assegnatari hanno diritto al voto per le delibere relative alle spese e alla gestione di servizi a rimborso. Ufficio competente: settore amministrativo/u.o. autogestione canone sociale Edificio I.A.C.P. di via Parini - Foggia 20
22 NEL RAPPORTO LOCATIVO È POSSIBILE IL CAMBIO DI ALLOGGIO? Al fine di evitare situazioni di sovraffollamento degli alloggi e disagi abitativi di carattere sociale, il Comune d intesa con l Ente gestore, e sentite le organizzazioni sindacali degli inquilini, predispone programmi di mobilità dell utenza da effettuarsi sia mediante il cambio di alloggi già assegnati, sia riservando un aliquota non superiore al 10% da assegnare. Per il cambio degli alloggi, gli assegnatari che si trovino in condizioni particolari devono avanzare richiesta motivata al Comune; la Commissione valuterà le richieste e, in ordine di priorità, stilerà la graduatoria. Il cambio è comunicato agli interessati i quali nei trenta giorni successivi possono presentare opposizione alla commissione che decide entro i successivi trenta giorni. Per ciascuno assegnatario è ammesso un solo cambio nell arco di cinque anni salvo l insorgenza di situazioni gravi ed imprevedibili. Oltre alla mobilità programmata è previsto lo scambio consensuale tra assegnatari previa autorizzazione dell ente gestore che verifica l assenza di condizioni che ostino al mantenimento dell alloggio. Ufficio competente: settore amministrativo/u.o. contabilità inquilinato Edificio I.A.C.P. di via Borsellino - San Paolo di Civitate 21
23 È POSSIBILE ACQUISTARE UN ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA? La legge n. 560 del 1993 ha previsto per l assegnatario la possibilità dì acquisto dell alloggio condotto a locazione purché inserito nel piano di cessione autorizzato dalla Regione Puglia. Può comprare l alloggio, inserito nel piano di vendita, sia l assegnatario che un familiare con lui convivente da almeno cinque anni. Nel caso di acquisto da parte del familiare convivente è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell assegnatario. Ai fini dell acquisto è necessario che vi sia: - assenza di morosità nel pagamento dei canoni di locazione e di eventuali servizi; - possesso dei requisiti previsti per conservare la qualifica di assegnatario; - assenza di procedimenti amministrativi o giudiziari con riferimento agli obblighi inerenti la qualifica di assegnatario. II valore base necessario per calcolare il prezzo di vendita è quello catastale. Su tale valore si applica una decurtazione dell 1% riferita ad ogni anno di occupazione dell alloggio sino ad un massimo di venti anni ed una maggiorazione per lavori di manutenzione straordinaria eventualmente effettuati. Le alienazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità: - pagamento in unica soluzione con una riduzione pari al 10% del prezzo di cessione; - pagamento immediato di una quota pari al 30% del prezzo di cessione con dilazione della parte restante in non più di 15 anni con applicazione del tasso di interesse legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia dell ente del prezzo dilazionato. Gli alloggi acquistati non possono essere alienati né essere modificati nella destinazione d uso per un periodo di 10 anni dalla data di registrazione del contratto d acquisto. In caso di vendita lo IACP ha diritto di prelazione che il cessionario può estinguere con il pagamento di una somma pari al 10% del valore calcolato sulla base degli estimi catastali. Ufficio competente: settore amministrativo/u.o. cessione alloggi e patrimonio 22
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