COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE PROVINCIA DI COSENZA

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1 COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE PROVINCIA DI COSENZA REGOLAMENTO COMUNALE PER L INSEDIAMENTO E L ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE E RADIOTELEVISIVI. APPROVATO CON DEL. CONS. N. 8 del 20/03/2002 1

2 ARTICOLO 1 OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO In una fase di enorme sviluppo della tecnologia cellulare, accompagnata da un regime normativo e legislativo farraginoso, contraddittorio e in continua evoluzione, in attesa di una legge regionale che colmi le lacune oggi esistenti, a fronte del progressivo diffondersi di pali, tralicci, antenne ed altre apparecchiature per l insediamento di stazioni radio base, il Comune di Spezzano Albanese adotta il presente regolamento nell intento di tutelare massimamente la salute dei cittadini residenti nonché i caratteri ambientali e paesaggistici del territorio locale, in particolare per quanto riguarda l installazione di impianti e/o sistemi fissi per emittenti radiofoniche,emittenti televisive, telefonia mobile, impianti per radioamatori. Non costituiscono oggetto del presente regolamento, le installazioni e le stazioni militari, della Protezione civile, della rete radio A.I.B. (avvistamento incendi boschivi) e quelle necessarie per le attività di soccorso e di vigilanza. ARTICOLO 2 PRINCIPIO FONDAMENTALE Il principio fondamentale cui è informato il presente regolamento, è definito principio di cautela e di minimizzazione dell esposizione dallo stesso art. 4 del D.M. 381/98 (legge quadro nazionale in materia). Secondo tale concetto la progettazione e la realizzazione degli impianti, deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più basso possibile, prevedendo persino l eventuale introduzione di misure che portino a ridurre l esposizione della popolazione anche se risultino rispettati i limiti di esposizione e le misure di cautela. ARTICOLO 3 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO Il quadro normativo di riferimento, entro cui la presente regolamentazione si inserisce, risulta quella di seguito elencato: - D.P.C.M. 23/04/92 - D.P.C.M. 28/09/95 - D.L.gs.12/11/96 n. 615 e D.M. 18/05/99 2

3 - L. 01/07/97 n L. 31/07/97 n D.M. 10/09/98 n L. 22/02/01 N. 36 ARTICOLO 4 REGIME AUTORIZZATORIO Per l installazione di nuovi impianti e/o sistemi fissi, per telecomunicazione e radiotelevisivi di cui all art. 1, nel territorio di questo Comune è necessario il rilascio di Concessione Edilizia,previo parere obbligatorio dell ufficio tecnico comunale per i profili edilizi ed urbanistici, della ASL e dell ISPESL competente per territorio per gli aspetti sanitari e di sicurezza, dell ARPACAL e della Soprintendenza dei Beni Culturali per i nulla osta relativi all impatto ambientale ed alla tutela paesaggistica e monumentale, nonché al parere della Giunta Municipale. Per la categoria di opere oggetto del presente regolamento, non può essere applicata alcuna forma di asseverazione, autocertificazione o denuncia di inizio attività. ARTICOLO 5 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AL RILASCIO DELLA CONCESSIONE La documentazione necessaria per il rilascio della concessione edilizia comprende: a) istanza in duplice copia, di cui una in bollo, sottoscritta dall avente titolo. b) Copia del titolo di proprietà ovvero di altro titolo idoneo, con indicazione dei dati catastali e dell ubicazione e con l assenso del proprietario o di altro titolare al rispetto delle prescrizioni eventualmente fissate dall ASL quanto alle distanze di sicurezza e all inibizione, a tutela della salute pubblica, dell uso dello spazio occupato dall installazione. c) Progetto delle opere a farsi in triplice copia, asseverato in un'unica tavola da tecnico abilitato, e costituito da relazione ed elaborati grafici di rilievi in scala 1:10.000; relazione ed elaborato grafico di progetto recante la struttura dell impianto; prospetti e pianta; documentazione fotografica. 3

4 d) Dichiarazione di conformità agli strumenti urbanistici approvati e al regolamento edilizio. e) Certificazione delle caratteristiche tecniche dell impianto, riportante: bande di frequenza nella quale opererà l impianto; numero di celle e di trasmettitori per ognuna di esse, potenza nominale in uscita, espressa in Watt, per singolo trasmettitore; potenza nominale espressa in ERP, irradiata per singola portante radio nella direzione di massima radiazione; diagrammi di irradiazione espressi in db, rispetto al piano orizzontale e verticale; direzione di irradiazione rispetto al nord geografico; dimensione degli elementi radianti, eventuale inclinazione complessiva, elettrica e meccanica. f) Nulla osta dell organo competente per gli impianti situati in luoghi sottoposti a vincolo. g) Relazione geologica/geotecnica quanto al sito, a firma di professionista abilitato. h) Indicazione delle misure necessarie per rendere inaccessibile l impianto a non addetti ai lavori. i) Parere favorevole dell ASL, sulla scorta di dichiarazioni di responsabilità a firma di tecnico abilitato quanto al rispetto dei valori limite di cui al D.M. n 381/98, dalla quale risulti: - l intensità del campo elettromagnetico preesistente all installazione dell impianto oggetto della richiesta misurata in quattro fascie orarie ricomprese nell intervallo tra le h.10 e le h, 12 e tra le h. 18 e le h Che la previsione di campo, in condizione di massima operatività dell impianto, siano contenute entro i limiti di cui all art. 3 del citato D.M. 381/98 e siano state calcolate in punti significativi ed accessibili, evidenziati in grafici e foto. - Che nelle aree circostanti, con esclusione di quelle inibite ad ogni uso e per ogni tipo di utilizzo, le previsioni di campo rispettino i limiti di cui all art. 3 del D.M.381/98, in ogni caso con l indicazione della esposizione della popolazione al campo elettromagnetico totale risultante. - Rispetto dei limiti di inquinamento acustico per le emissioni di rumore eventualmente causato dall impianto. - Stima complessiva delle condizioni ambientali nell area prevista per l installazione dell impianto, con riferimento all insieme dei fattori di 4

5 rischio noti, a tutela del benessere e della qualità della vita della popolazione interessata. j) Dichiarazione unilaterale, sottoscritta dal richiedente, di obbligarsi alla rimozione dell impianto e di tutte le sue pertinenze nonché al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese nel termine di gg. 90 dalla data di scadenza della concessione ministeriale, qualora questa non sia rinnovata e l impianto non sia oggetto di trasferimento ad altro concessionario subentrante. Tale obbligo dovrà anche comprendere il caso in cui il richiedente, indipendentemente dalla validità della concessione ministeriale, decida autonomamente di disattivare l impianto ricetrasmittente. A garanzia di tale obbligo, il richiedente dovrà presentare fideiussione bancaria o assicurativa per un importo corrispondente alle spese preventivate di dismissione dell impianto alla scadenza della concessione. Il medesimo obbligo viene esteso agli impianti insediati su aree di proprietà privata, onde scongiurare l abbandono di manufatti di forte impatto paesaggistico una volta scadute le concessioni ministeriali e/o le convenzioni con i privati. k) E garantita in qualsiasi fase dell istruttoria il diritto all informazione e all accesso agli atti da parte della popolazione residente, impegnando altresì l Amministrazione comunale a rendere pubbliche le richieste di installazione avanzate dalle imprese. ARTICOLO 6 ATTESTAZIONE DI CONFORMITA Contestualmente alla comunicazione dell avvenuta fine dei lavori, dovrà essere prodotta da professionista abilitato, diverso da quello che ha sottoscritto la valutazione delle condizioni di sicurezza allegata all istanza per l ottenimento del titolo edilizio, una attestazione giurata in cui si certifichi che l impianto così come realizzato, verificato in condizioni di esercizio, rispetti i limiti previsti dalla normativa vigente, nonché le caratteristiche previste dal Comune, fermo restando che in assenza di suddetta certificazione, l impianto non potrà essere attivato. 5

6 ARTICOLO 7 LIMITI E DIVIETI Gli impianti installati entro i confini comunali, devono preferibilmente essere collocati al di fuori dei limiti del centro abitato, così come perimetrato ai sensi del D.lg. 285/92, D.P.R. 495/92 e successive modificazioni. Nessun impianto può essere localizzato a meno di 500 metri da edifici ed aree in cui risiedono, operino professionalmente o permangano persone per almeno 4 ore al giorno o dai confini del territorio comunale. Al di fuori della fascia di 500 m determinata come sopra il valore del campo elettromagnetico dovrà rimanere il più vicino possibile ai valori di fondo e comunque non dovrà superare mai il valore di 0,5 V/m inteso come valore limite massimo di esposizione complessiva e come valore di picco. La potenza complessiva di ogni impianto, al connettore di antenna (in ingresso in antenna), non deve essere superiore a 50 Watt. Per potenza complessiva si intende la somma della potenza dei singoli canali di ogni singolo impianto. Qualora nello stesso sito fossero presenti più impianti, sia ospitati sullo stesso traliccio che su tralicci separati, la somma delle potenze complessive dei singoli impianti non può essere superiore a 50 Watt. Solo eccezionalmente ed in caso di effettiva e comprovata necessità operativa possono essere usati impianti o gruppi di impianti gravitanti sullo stesso sito di potenza fino a 100 Watt intendendo quest'ultimo come massimo limite. Ciò in considerazione che la potenza debba comunque essere quella effettivamente necessaria con esclusione, quindi, di qualsiasi esubero, allo scopo di evitare le "esposizioni indebite ed ai fini del conseguimento della minimizzazione dell'esposizione e del rischio, della popolazione. Particolare attenzione dovrà essere posta altresì alla distanza dalle aree di potenziale sviluppo insediativo dello strumento urbanistico comunale. Sono di preferenza da considerarsi siti idonei alla collocazione di impianti le aree agricole, boschive o comunque verdi non abitative e non attrezzate, con vincoli e prescrizioni per l impatto ambientale e paesaggistico e le aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, ecc.). Nessun impianto, qualora posto su un edificio, potrà eccedere l altezza di metri 3 (tre) dal piano di copertura dell edificio stesso. È esclusa tassativamente la possibilità di consentire l installazione di impianti sopra edifici ad uso della popolazione in età pediatrica (0-14 anni), sopra gli ospedali, le case di cura, le scuole di ogni ordine e grado, gli oratori, i centri sportivi e di aggregazione, parchi gioco ed analogamente per una fascia di rispetto di 500 metri dal perimetro degli stessi. 6

7 ARTICOLO 8 OBBLIGHI E COMPATIBILITA GENERALE Tutte le installazioni dovranno risultare compatibili con le esigenze della circolazione stradale, della tutela paesaggistica e monumentale e con le vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia edilizia. Dovrà quindi essere preventivamente acquisito il nulla- osta degli enti preposti alla tutela degli eventuali vincoli esterni esistenti. Dovrà, in generale, essere massimamente mitigato, per quanto possibile, l impatto visivo e dovrà comunque essere assicurata, in sede di localizzazione e progettazione, la salvaguardia della godibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio, con riferimento anche ai correlati effetti prospettici, paesistici e architettonici. In particolare, saranno prescritte, all interno del provvedimento autorizzativo, piantumazioni di essenze arboree od altre forme di cortina, atte a mascherare quanto più possibile gli impianti. L autorizzazione alla collocazione di microcelle sul territorio comunale compete all Amministrazione Comunale in quanto responsabile della gestione del territorio e della salute dei cittadini, e, in caso di valutazione positiva, tale collocazione è consentita solo nelle zone che, in seguito a rilevamenti e controlli effettuati da tecnici incaricati dal comune, risultano non coperte dal servizio di telefonia cellulare o la dove la loro collocazione in sostituzione di altri impianti di emissione già esistenti può servire a ridurre l esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. ARTICOLO 9 ONERE STRAORDINARIO In considerazione degli oneri che l amministrazione comunale deve sostenere per lo svolgimento delle necessarie attività volte a garantire la prevenzione, il monitoraggio ambientale e l informazione ai cittadini, a ciascuna concessione richiesta, oltre al pagamento dei diritti di segreteria nella misura massima, è applicato una contribuzione straordinaria di all atto del rilascio della concessione edilizia ed una partecipazione annue, da corrispondersi entro il 31 gennaio dell anno di riferimento. 7

8 ARTICOLO 10 AREA COMUNALE SPECIFICATAMENTE DESTINATA AD IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE In ottemperanza e coerentemente con quanto imposto dai precedenti articoli, il Comune di Spezzano Albanese, in occasione della prossima redazione della variante generale al P.R.G., indicherà un area specifica, ritenuta idonea e compatibile sotto i profili urbanistico, edilizio, sanitario e di sicurezza, nella quale potrà essere installato un traliccio attrezzato per poter ospitare le apparecchiature dei diversi competitori che ne fanno richiesta a questa Amministrazione. Su tale traliccio verranno indirizzati tutti i competitori che desiderassero posizionare impianti per la telefonia mobile, dietro approvazione di apposita istanza e sottoscrizione di specifica convenzione contenente le modalità di gestione del rapporto contrattuale. Verranno incentivate il più possibile le operazioni di sinergico accordo tra i diversi competitori al fine di promuovere il roaming degli impianti tra ditte diverse e concorrenti. ARTICOLO 11 PIANI TERRITORIALI Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sarà predisposta a cura dell Ufficio Tecnico Comunale, un catasto delle emissioni elettromagnetiche. A tal fine, sarà redatta una planimetria in scala 1:10.000, in cui saranno evidenziate le localizzazioni degli impianti per ripetitori radiotelevisivi e per telefonia cellulare e le relative distanze di rispetto corredate dalla documentazione dei singoli impianti. ARTICOLO 12 PIANI DI ADEGUAMENTO Per gli impianti già esistenti alla data di approvazione del presente regolamento, il Responsabile dell Ufficio Tecnico Comunale, richiede ai concessionari del servizio di telefonia mobile ed ai titolari di impianti di trasmissione radiofoniche, televisive o per altri servizi similari, l eventuale integrazione della documentazione di cui agli artt. 5 e 6 che precedono, entro 15 giorni dall approvazione del presente regolamento, oltre agli oneri straordinari di cui 8

9 all art.9. I concessionari del servizio di telefonia mobile e i titolari di impianti di trasmissione radiofonica, televisiva, o per altri servizi similari, sono obbligati a far pervenire il parere favorevole degli enti preposti di cui all art. 4 che precede, entro 180 giorni dall approvazione del presente regolamento. In caso di inadempienza, il Responsabile dell ufficio tecnico comunale, procederà previa diffida ad adempiere entro un termine di 30 giorni ad ordinare la disattivazione dell impianto e la successiva rimozione dello stesso a carico del concessionario del servizio, previa dichiarazione di decadenza del titolo autorizzativo a suo tempo rilasciato per l impianto. Trascorsi 60 gg. senza che il concessionario abbia eseguito l ordine di disattivazione e di rimozione, provvederà l Amministrazione in danno al concessionario. Il Dirigente dell ufficio tecnico comunale, inoltre, può proporre al Sindaco i provvedimenti eventualmente da adottare ai sensi dell art. 54 del T.U.E.L. n. 267/00. Tale normativa si applica altresì, agli impianti per la telefonia mobile, per le trasmissioni radiofoniche e televisive e di ogni altro tipo di impianto ricetrasmittente per servizi similari in corso di installazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e per quelli che alla stessa data abbiano ottenuto l autorizzazione edilizia ma per i quali i lavori di installazione non siano ancora stati avviati. ARTICOLO 13 CONTROLLO Tutti gli impianti dovranno essere muniti di un dispositivo automatico di controllo della potenza che in caso dei superamenti dei valori massimi autorizzati la riduca automaticamente o disattivi l impianto stesso. Tecnici incaricati dal Comune, che dovranno avere una chiave di accesso al dispositivo, potranno effettuare controlli per verificare la funzionalità del dispositivo stesso. Il Dirigente dell ufficio tecnico comunale ed il Sindaco vigilano sul rispetto dei limiti fissati dal D.M.381/98 e dal presente regolamento e possono autonomamente, in qualsiasi momento procedere a verifica degli impianti a mezzo dell ASL del PMP, dell ARPACAL e dell ISPESL. Ogni sei mesi la ditta concessionaria è tenuta a produrre una relazione a firma di professionisti abilitati, sulla sussistenza dei requisiti a base della concessione. 9

10 ARTICOLO 14 DISPOSIZIONI FINALI, ENTRATA IN VIGORE Per le sanzioni e per quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia. Qualsiasi istanza che non rispetti appieno i disposti del presente regolamento, sarà rigettata dall autorità comunale preposta al rilascio dei provvedimenti autorizzativi. Il presente regolamento viene pubblicato all Albo Pretorio Comunale per 30 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo al termine di pubblicazione. 10

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