Radiazione del sig. Maurizio Rossi dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

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1 Delibera n Radiazione del sig. Maurizio Rossi dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche «TUF»); VISTO il regolamento adottato con propria delibera n del 29 ottobre 2007, e successive modificazioni (di seguito anche «Regolamento Intermediari»); VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; VISTA la propria delibera n del 27 febbraio 2001, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'albo nico dei promotori finanziari del sig. Maurizio Rossi, nato il 4 febbraio 1957 a Varese (VA) [ omissis ]; VISTA la delibera dell APF n. 617 del 13 novembre 2014 con la quale il sig. Rossi è stato cancellato a domanda dall Albo unico dei promotori finanziari; VISTA le note del 16 settembre 2013 e del 7 febbraio 2014, con cui Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito, anche solo «MPS»), nell ambito della corrispondenza intercorsa con la Divisione Intermediari in relazione all operato del promotore finanziario sig. [ omissis ], [ omissis ], ha fornito informazioni e documenti inerenti, per taluni profili, a condotte poste in essere tra il 2009 ed il 2012 dal sig. Maurizio Rossi, iscritto all Albo Unico dei promotori finanziari ma non titolare, al tempo dei fatti, di mandato da parte di alcun Intermediario; VISTA la richiesta di informazioni inoltrata dalla Divisione Intermediari il 20 febbraio 2014 e la nota di riscontro di MPS del 6 marzo 2014, con cui la Banca ha trasmesso ulteriori informazioni relative ai fatti emersi a carico del sig. Rossi; CONSIDERATO, in particolare, che dai documenti in atti risulta che: in data 29 dicembre 2009, il sig. [ omissis ] ha intestato al sig. Rossi l assegno bancario n. [ omissis ] di ,00 euro, tratto su MPS ed emesso quale provvista per la sottoscrizione di un investimento finanziario da effettuarsi per il tramite del promotore sig. [ omissis ], il quale avrebbe giustificato con il cliente tale anomala intestazione adducendo non meglio precisati «motivi contabili»; nel maggio 2010 il sig. [ omissis ] avrebbe ricevuto dal sig. [ omissis ] due assegni bancari tratti su MPS privi dell indicazione del beneficiario (n. [ omissis ] del 21 maggio 2010 e n. [ omissis ] del 25 maggio 2011, di ,00 euro ciascuno) che sarebbero stati successivamente completati con l indicazione quale beneficiario della sig.ra [ omissis ], che li ha alfine incassati; 1

2 in data 23 novembre 2011 il sig. [ omissis ] ha richiesto a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. l emissione di due assegni circolari (n. [ omissis ] di 5.500,00 euro e n. [ omissis ] di 3.000,00 euro) indicando quali beneficiari i sigg.ri Maurizio Rossi e [ omissis ]; in data 9 dicembre 2011 il sig. [ omissis ] avrebbe tratto su MPS l assegno bancario n. [ omissis ] di 5.000,00 euro privo dell indicazione del beneficiario, al fine di sottoscrivere un investimento finanziario il tramite del sig. [ omissis ], che sarebbe stato successivamente completato con l indicazione della sig.ra [ omissis ], quale beneficiario, che lo ha alfine incassato; al fine di restituire un prestito di ,00 euro erogato nel 2005 da una società appartenente al gruppo MPS, i coniugi sigg.ri [ omissis ] e [ omissis ], su suggerimento del promotore finanziario sig. [ omissis ], hanno aperto un conto corrente sul quale - mediante periodiche operazioni di disinvestimento poste in essere tramite il suddetto promotore - essi hanno fatto confluire la provvista necessaria al pagamento delle rate di restituzione del prestito. La raccolta degli ordini di disinvestimento sarebbe stata eseguita sino al 2008 direttamente dal sig. [ omissis ] e, successivamente a tale data, personalmente dal sig. Rossi presso il luogo di lavoro del cliente; i sigg. [ omissis ] e [ omissis ] in data 23 agosto 2010 avrebbero consegnato al sig. [ omissis ] l importo di ,00 euro a fini di investimento: nei mesi successivi il sig. [ omissis ], personalmente o tramite propri incaricati tra cui il sig. Rossi, avrebbe consegnato loro falsi rendiconti relativi a tale operazione di investimento, che, dalle informazioni ufficiali fornite in merito da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., non sarebbe mai stata effettuata; il sig. [ omissis ] nel periodo dal 16 al 28 febbraio 2012 avrebbe sottoscritto tramite il sig. [ omissis ] un investimento nell ambito delle proposte di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e, come richiesto dal predetto promotore finanziario, avrebbe fornito al sig. [ omissis ] complessivi ,00 euro tramite vaglia postali a lui intestati che sarebbero stati materialmente ritirati dal sig. Rossi, quale collaboratore e referente del medesimo sig. [ omissis ]; CONSIDERATO che assumono rilievo, ai fini dell accertamento di quanto ascritto al promotore, i documenti trasmessi dall Intermediario ed in particolare taluni atti di citazione redatti nell interesse dei clienti innanzi citati, nei quali si dà conto delle circostanze in precedenza riferite, e le copie degli assegni oggetto di illegittima appropriazione, anche mediante distrazione in favore di persona a lui collegata, da parte del sig. Rossi; VISTA la nota del 4 agosto 2014, notificata all interessato con effetto dal successivo 8 agosto 2014, con la quale la Divisione Intermediari - Ufficio Vigilanza Intermediari - Rete Promotori e Consulenti Finanziari ha contestato al sig. Rossi la violazione dell art. 107, comma 1, del Regolamento Intermediari, adottato con delibera n del 29 ottobre 2007, per aver: acquisito, anche tramite [ omissis ], disponibilità di pertinenza del sig. [ omissis ]; fornito informazioni non rispondenti al vero ai clienti [ omissis ] e [ omissis ]; agito in qualità di promotore finanziario in assenza del relativo mandato da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; VISTA la nota di deduzioni difensive del 24 agosto 2014, con cui il sig. Rossi ha dichiarato: 2

3 contrariamente «a quanto segnalato dalla Banca Monte Dei Paschi di Siena di non aver mai svolto attività di promotore finanziario in assenza di regolare mandato, né di aver mai fatto trattative ai clienti del sig. [ omissis ]. Le trattative, alle quali [egli non avrebbe partecipato], venivano fatte personalmente da lui direttamente a casa dei clienti o presso il suo ufficio di P.F.»; di avere «esclusivamente svolto, per tutto il tempo della permanenza, mansioni di segretario per le varie società del sig. [ omissis ] (per attività di P.F. solo ritiro e consegna documenti [ ] Le attività di queste Società erano state segnalate dal Sig. [ omissis ] alla Banca Monte dei Paschi di Siena e da Loro autorizzate»; i nominativi «indicati [dalla Consob nella sua lettera di contestazioni] erano clienti del Sig. [ omissis ], fidelizzati da oltre vent anni di attività di P.F. e seguiti personalmente [dallo stesso sig. [ omissis ]] (questo spiega perché consapevolmente si siano affidati e fidati di lui dandogli il denaro per investimenti che lui proponeva)»; il sig. Rossi [ omissis ], «proprio per la [sua] posizione di neutralità, [si sono] prestati esclusivamente e d intesa con il cliente stesso per il cambio degli assegni da girare poi al Sig. [ omissis ] per gli investimenti concordati tra le parti»; di «non aver mai percepito soldi in contanti»; VISTA la relazione per la Commissione del 26 gennaio 2015, con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative ha espresso considerazioni conclusive nei termini di seguito richiamati: A) relativamente alla qualificazione dei fatti, che: dall esame delle risultanze istruttorie e della posizione difensiva rappresentata dalla parte, emergono elementi idonei a far ritenere accertati tutti gli illeciti ascritti al sig. Maurizio Rossi, il quale, anche in accordo e/o concorso con il promotore finanziario sig. [ omissis ], ha, nei confronti di clienti allo stesso assegnati: acquisito, anche tramite [ omissis ], disponibilità di pertinenza del sig. [ omissis ]; fornito talune informazioni non rispondenti al vero ai sigg.ri [ omissis ] e [ omissis ]; agito in qualità di promotore finanziario in assenza del relativo mandato da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; assumono rilievo, in tal senso, i documenti trasmessi dall Intermediario e, in particolare, le copie degli assegni oggetto di illegittima appropriazione, che risultano incassati dal sig. Rossi e da persona a questi strettamente legata, nonché il complessivo quadro indiziario che emerge dagli atti di citazione predisposti nell interesse dei clienti coinvolti dalle condotte illecite; l argomentazione difensiva del sig. Rossi, secondo cui lui [ omissis ], con il consenso dai clienti, si sarebbero prestati al cambio degli assegni da loro emessi a fini di investimento per girare la relativa provvista al sig. [ omissis ] affinché procedesse all effettuazione degli investimenti concordati, è priva di ogni elemento a suo supporto, stride con quando dichiarato dagli interessati e con le evidenze documentali in atti e non persuade neppure sul piano logico, tenuto conto che, in quanto promotore finanziario, il sig. Rossi era certamente consapevole dell anomalia di un siffatto modo di operare e che simili comportamenti nell attività di raccolta degli ordini, vietati dalla 3

4 normativa vigente, si prestano ad essere adottati strumentalmente alla commissione di illeciti acquisitivi in danno della clientela piuttosto che all effettuazione di operazioni di investimento; a ciò, va aggiunto che quanto sostenuto dal promotore non fornisce elementi utili ad escludere la natura acquisitiva in suo diretto vantaggio delle predicate operazioni di «cambio assegni», atteso che non sussiste evidenza dell effettivo trasferimento al sig. [ omissis ] della provvista erogata dal cliente ed è, invece, comprovata la mancata effettuazione degli investimenti dallo stesso disposti; con riferimento agli altri illeciti ascritti al promotore, va rilevato che pur in difetto di elementi ulteriori rispetto alle dichiarazioni dei clienti danneggiati è da ritenersi che il sig. Rossi, verosimilmente in concorso con il sig. [ omissis ], titolare del mandato da parte di MPS, abbia agito come promotore finanziario in assenza del relativo mandato da parte di detta Banca presso i clienti di quest ultimo e abbia fornito ad alcuni di essi informazioni e/o documenti recanti informazioni difformi dal vero al fine di occultare la mancata destinazione a fini di investimento di somme da loro consegnate al sig. [ omissis ]; inducono a tale conclusione le univoche e concordanti dichiarazioni rese dai clienti nonché quanto sostenuto dal sig. Rossi in sede difensiva, laddove egli, nel mentre ha negato di aver svolto attività di promozione finanziaria per conto della Banca, ha tuttavia riconosciuto di aver curato - presso la clientela del suo collega sig. [ omissis ], per conto del quale egli ha asserito di aver operato con mansioni di segretario il ritiro e consegna di documenti correlati all attività di promozione finanziaria da quest ultimo svolta; sulla base di tali elementi, pertanto, si ritiene accertato che il sig. Rossi, anche in concorso con il sig. [ omissis ], abbia agito abusando della qualità di promotore finanziario in assenza del relativo mandato da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e abbia fornito a taluni clienti informazioni e/o documenti recanti informazioni difformi dal vero al fine di occultare la mancata destinazione a fini di investimento di somme dagli stessi erogate al sig. [ omissis ]; B) relativamente alla sanzione da applicare al caso di specie, il medesimo Ufficio ha proposto, nei confronti del sig. Maurizio Rossi, l adozione del provvedimento di radiazione dall Albo unico dei promotori finanziari di cui all art. 196, comma 1, lett. d), del TUF, posto che: - ai sensi ai sensi dell art. 110, comma 1, del regolamento n /2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d) del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob; - ai sensi dell art. 110, comma 2, lett. a), n. 4 e n. 5, del Regolamento n /2007, la Consob dispone la radiazione dall Albo unico dei promotori finanziari in caso di acquisizione e/o distrazione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza dell investitore, di comunicazione o trasmissione al cliente o al potenziale cliente o alla Consob di informazioni o documenti non rispondenti al vero; - le violazioni degli obblighi di correttezza, diligenza e trasparenza di cui all art. 107, comma 1, del Regolamento n /2007, conseguenti all aver agito in qualità di promotore finanziario in assenza di apposito mandato da parte di soggetto abilitato costituisce una condotta illecita non assoggettata ad una specifica sanzione, con l effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione della Consob, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto della sua gravità; 4

5 - nel caso di specie, anche tale condotta illecita costituisce grave violazione della normativa di riferimento stante la sua connessione e strumentalità con le altre violazioni accertate; - la significativa entità delle disponibilità sottratte, oltre alla modalità fraudolente con cui le condotte illecite sono state attuate, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l affidabilità del promotore di cui trattasi nei confronti della clientela nonché dei potenziali investitori; VISTE le note del 14 maggio 2015 e del 10 giugno 2015 con le quali è stata tramessa copia della Relazione con cui l Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza della violazione contestata e alla specifica determinazione della sanzione; VISTA la delibera Consob n del 29 maggio 2015, recante le Modifiche al regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 130 dell 8 giugno 2015 ed entrata in vigore il successivo 9 giugno 2015; VISTO, in particolare, l art. 2, comma 2, della citata delibera n del 29 maggio 2015, il quale prevede che, per i procedimenti sanzionatori per i quali la fase istruttoria si è conclusa prima della entrata in vigore della medesima delibera, sono confermate le determinazioni assunte dalla Commissione al fine di consentire ai destinatari delle lettere di contestazione la conoscenza della relazione finale dell'ufficio Sanzioni Amministrative, comprensiva della parte relativa alla determinazione della sanzione, e l'esercizio delle connesse facoltà difensive; RILEVATO che il Sig. Maurizio Rossi non si è avvalso della facoltà di presentare controdeduzioni scritte; RITENUTO, avuto riguardo a tutti gli elementi emersi nel corso dell istruttoria, di condividere quanto rappresentato dallo stesso Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla qualificazione dei fatti e alla sanzione da applicare nel caso di specie; D E L I B E R A: Il sig. Maurizio Rossi, nato il 4 febbraio 1957 a Varese (VA) ed [ omissis ], è radiato dall Albo unico dei promotori finanziari. La presente delibera è notificata all interessato e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso, ex art. 195 del TUF, ricorso alla Corte d Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. 30 luglio 2015 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas 5

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