Separazione e accordi disciplinanti i rapporti patrimoniali

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1 Separazione e accordi disciplinanti i rapporti patrimoniali In sede di separazione consensuale, i coniugi Sempronio e Sempronia, predisponevano un complesso accordo con il quale stabilivano che l obbligo di mantenimento a carico di Sempronio nei confronti della moglie e dei figli sarebbe stato assolto, anziché con la corresponsione di una somma mensile, attraverso il passaggio di proprietà di alcuni beni immobili. Sempronio, però, non solo si rendeva inadempiente non eseguendo l accordo, ma poneva anche in essere atti intimidatori nei confronti della moglie e dei figli, per costringerli a recedere dall esecuzione degli accordi, per i quali veniva condannato penalmente. 75

2 Sempronia, allora, si rivolgeva ad un legale chiedendo la validità dell accordo stipulato in sede di separazione e la modalità per farlo eseguire da Sempronio. Il candidato, assunte le vesti del legale di Sempronia, rediga parere motivato. Istituti rilevanti Provvedimenti riguardo ai figli (art. 155 c.c.) Separazione consensuale (art. 158 c.c.) Parere motivato La separazione personale dei coniugi è una situazione temporanea che non scioglie il vincolo coniugale, ma comporta la sospensione dei doveri reciproci dei coniugi. Essa può essere consensuale o giudiziale, a seconda che sussista o meno 76

3 tra i coniugi un accordo non solo sul fatto di porre fine alla loro unione, ma anche su termini e modalità della separazione; non si può comunque prescindere dall intervento del giudice. La separazione consensuale è la separazione che ha titolo nell accordo dei coniugi omologato dal tribunale (BIANCA). È disciplinata dagli artt. 158 c.c. e 711 c.p.c. e, al pari della separazione giudiziale, rappresenta un «tipo» di separazione legale (art. 150 c.c.). La separazione consensuale presenta indubbi vantaggi rispetto a quella giudiziale: è più veloce e meno costosa; è meno traumatica per i coniugi e per i figli; consente alle parti di predisporre un autonomo regolamento di interessi, anche di carattere patrimoniale, conforme alle loro esigenze concrete. 77

4 La separazione consensuale si fonda sull accordo dei coniugi, ovvero su un negozio giuridico bilaterale, omologato dal tribunale con decreto. Tale accordo non è un contratto, in quanto ha ad oggetto la sospensione del rapporto coniugale, che non è un rapporto giuridico patrimoniale (art c.c.). Esso può essere considerato un atto di autonomia privata che però non ha effetto senza l omologazione del giudice in quanto la materia della separazione non è rimessa alla disponibilità delle parti. La separazione consensuale non ha effetto senza l omologazione del tribunale (artt. 158, co. 2, c.c. e 711, co. 4, c.p.c.). Ciò significa che la separazione non omologata non modifica lo status coniugale: tutt al più, l accordo dei coniugi non omologato comporta il sorgere di uno stato legittimo di non convivenza, ossia una separazio- 78

5 ne di fatto fondata sul consenso dei coniugi (art. 150 c.c.) (Sala). Ai fini della separazione consensuale non è richiesta, a differenza della separazione giudiziale, l intollerabilità della convivenza. All accordo di separazione si applicano i principi generali sulla capacità di agire e sui vizi del consenso previsti in ambito negoziale (artt ss. c.c.). Pertanto, l interdetto giudiziale non può separarsi consensualmente, mentre il minore emancipato e l inabilitato non possono concludere l accordo senza l intervento del curatore, a meno che l accordo comporti solamente il compimento di atti di ordinaria amministrazione. Poiché il negozio di separazione è un atto personalissimo, non può essere stipulato da un rappresentante del coniuge. Inoltre, al negozio di separazione non possono essere apposte condizioni o termini. 79

6 Nell accordo di separazione consensuale si distingue, tradizionalmente, tra un contenuto necessario (accordo a vivere separati e condizioni relative all affidamento, al mantenimento e all educazione dei figli minori) e un contenuto eventuale, comprendente tutte le altre pattuizioni (ad es., rinuncia all azione di nullità del matrimonio o all azione di disconoscimento di paternità, pagamenti, divisioni di beni comuni ecc.). In quest ambito si è posto il problema dell ammissibilità dell accordo che preveda la corresponsione del contributo al mantenimento dei figli con un trasferimento immobiliare una tantum anziché con un assegno periodico. Tale accordo è stato considerato, dopo qualche esitazione giurisprudenziale (Trib. Catania ), pienamente lecito e ammissibile (App. Milano ). Anche la Cassazione (2887/1984, 2887/1988, 9034/1997) ha ritenuto che le pattuizioni interve- 80

7 nute tra i coniugi, in corso di separazione consensuale, con cui gli stessi si obbligano a trasferire determinati beni facenti parte della comunione legale, non configurano una convenzione matrimoniale ex art. 162 c.c., né una donazione, ma un diverso contratto atipico, con presupposti e finalità propri. Tale accordo è destinato ad avere efficacia giuridica solo in seguito all omologazione della separazione, nella cui sede si ha la verifica della conformità di tali patti agli interessi superiori della famiglia. Anche l obbligo di mantenimento dei figli può essere adempiuto mediante un accordo di questo tipo, in base al quale ad es. anziché prevedere una corresponsione periodica di denaro si attribuisce ai figli la proprietà di beni mobili o immobili, in conformità con il principio di autonomia contrattuale di cui all art c.c. 81

8 Secondo Cass /2003 l accordo implica il definitivo passaggio nel patrimonio dei figli della proprietà. Stante tutto quanto sinora affermato, si può concludere con cass , n che le pattuizioni tra i coniugi che abbiano in corso una separazione consensuale, con cui si obblighino a trasferire determinati beni facenti parte della comunione legale costituiscono un contratto atipico, con il quale può adempiersi l obbligo di mantenimento dei figli; tale accordo può essere fatto coattivamente rispettare con una sentenza costitutiva ex art c.c. 82

9 Riferimenti normativi e giurisprudenziali (V. amplius SIMONE, Codice Civile Commentato - C1, ed. 2013) In relazione alla separazione personale: art. 150 c.c. In relazione ai provvedimenti riguardo ai figli: art. 155 c.c. 83

10 Sottrazione di merci trasportate e responsabilità penale Marco Marchezzi è un autotrasportatore, dipendente di una ditta rinomata, appassionato di motociclismo e con trascorsi agonistici giovanili non tradottisi in attività professionale a causa di vari incidenti. Un giorno viene inviato presso il fan club di un noto pilota varesino, Valentino Bossi, dal quale la sua ditta ha ricevuto l incarico di trasportare un grosso quantitativo di gadget del campione sportivo nelle varie sedi dell associazione, sparse per l Italia. Il camionista accetta con entusiasmo, ma una volta effettuato il carico lo sottrae indebitamente allo scopo di rivenderlo ad altri appassionati come lui. Resosi, tuttavia, conto dell illiceità del suo gesto, si rivolge ad un 259

11 avvocato per avere lumi in merito alla sua condotta. Il candidato, assunte le vesti del legale del trasportatore, rediga parere motivato. Istituti rilevanti L appropriazione indebita: elementi strutturali della fattispecie Profili disciplinari oggettivi e soggettivi del delitto di furto (cenni) Rapporti fra le due fattispecie rilevanti nella soluzione del caso prospettato Parere motivato La richiesta formulazione di un motivato parere concernente i profili di responsabilità penale emergenti dal caso oggetto del nostro esame presuppone l esigenza di delinearne le relative basi teorico-interpretative, attraverso una analisi della 260

12 struttura oggettiva e soggettiva dei delitti che, in astratto, potrebbero configurarsi: l appropriazione indebita ed il furto. Quanto alla prima delle suddette fattispecie, essa è prevista dall art. 646 c.p., ai sensi del quale risponde penalmente chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. Presupposto del delitto in esame è il possesso da parte dell agente del danaro o della cosa mobile altrui, possesso che può essere «a qualsiasi titolo». La dottrina dominante e la giurisprudenza concordemente ritengono che il possesso «a qualsiasi titolo» previsto dall art. 646 non si identifica con quello esercitato sulla cosa con i poteri inerenti al diritto di proprietà o ad altro diritto reale (animo rem sibi habendi) ai sensi del codice civile, bensì 261

13 con un autonomo potere di fatto sulla cosa; è, dunque, sufficiente ad attribuire al soggetto la qualità di possessore, ai fini dell articolo in esame, la facoltà concessa dal dominus di disporre della cosa al di fuori della sua sfera di sorveglianza (cd. disponibilità giuridica). Cosa mobile, per dottrina e giurisprudenza prevalenti, è anche la cosa che, originariamente immobile, sia stata resa mobile mediante separazione dal complesso di cui faceva parte: è il caso, ad esempio, dell asportazione da parte del locatore di tubi o di rubinetti dall immobile locatogli (in senso contrario, però, si è talvolta espressa parte della giurisprudenza). L azione esecutiva del reato consiste nell appropriarsi della cosa mobile altrui. Appropriarsi della cosa non significa, naturalmente, «diventarne proprietario», in quanto proprietario rimane sempre la vittima. 262

14 Piuttosto, occorre precisare che l appropriazione consiste non solo nel fare atti di disposizione sulla cosa uti dominus, ma si manifesta altresì sia col dare alla cosa una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che giustificano il possesso, sia mediante il rifiuto ingiustificato della restituzione, che sono indici, l uno e l altro, della volontà di affermazione del dominio sulla cosa posseduta. L elemento soggettivo del reato in esame è il dolo specifico; infatti, occorre la coscienza e volontà dell appropriarsi della cosa mobile altrui accompagnata dallo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Ciò detto in merito al delitto di appropriazione indebita, è possibile, a questo punto, procedere ad una sintetica analisi del delitto di furto. Ai sensi, in particolare, dell art. 624 c.p. risponde penalmente chiunque s impossessa della cosa 263

15 mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. Quanto al momento consumativo del reato, l elemento oggettivo del furto, come visto, consiste nell impossessamento della cosa mobile altrui mediante sottrazione al possessore o detentore. Sottrazione significa privazione dell altrui possesso, cioè spossessamento; da ciò si deduce che presupposto del furto è la mancanza di possesso da parte dell agente. Impossessamento, invece, significa acquisto di un potere autonomo sulla cosa. Quanto all elemento soggettivo, il delitto è una ipotesi di scuola di dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà della condotta tipica compiuta al fine di trarre profitto dalla cosa per sé o per altri. Alla luce delle suddette premesse teoriche, è possibile, a questo punto, formulare il richiesto parere in merito alla condotta posta in essere dal camionista. 264

16 Questi sottrae indebitamente materiale affidatogli, allo scopo di rivenderlo ad appassionati di motociclismo. Trattasi di condotta soggettivamente ed oggettivamente al confine tra furto ed appropriazione indebita. Sussiste, infatti, un fine di profitto (come visto, comune ad entrambe le fattispecie, da leggersi nell intento di rivendere il materiale sottratto) e sussiste, altresì (altro elemento comune), una condotta sottrattiva. È, dunque, possibile individuare il cardine discriminante, sul piano interpretativo, nella sussistenza o meno di un autonomo potere di fatto sulla merce di cui dispone il camionista, per cui ci si dovrà chiedere se questi possa dirsi o meno possessore della merce sottratta. Orbene, chiamata ad esprimersi in più occasioni sul tema, la Cassazione ha uniformemente sostenuto che il dipendente di una ditta di trasporti che sottragga la merce a lui affidata commette il 265

17 reato di furto e non già quello di appropriazione indebita, atteso che le operazioni materiali di cui è incaricato (trasporto, deposito, conservazione e consegna) non gli conferiscono sui beni affidatigli quell effettivo potere di autonoma disponibilità che è invece presupposto necessario ai fini dell integrazione del reato di appropriazione indebita (in tal senso, fra le altre, Cass , n ). Deve, dunque, concludersi per la sussistenza di penale responsabilità, a carico del trasportatore, a titolo di furto. Riferimenti normativi e giurisprudenziali (V. amplius SIMONE, Codice Penale Commentato - C3, ed. 2013) art. 624 c.p.: Elemento oggettivo; Nozione di cosa mobile; Nozione di altruità; Elemen- 266

18 to soggettivo; Consumazione e tentativo; Rapporti con altri reati art. 646 c.p.: Elemento oggettivo; Possesso preesistente; Concetto di altruità; Elemento soggettivo; Rapporti con altri reati: furto 267

19 Impossibilità dell onere Mevia decide di agire in giudizio nei confronti di Lucrezia, erede del defunto Sempronio, nonché nei confronti di Tizio, esecutore testamentario, onde chiedere che venga eseguito il testamento di Sempronio che le aveva devoluto l intera quota disponibile a fronte dell onere di accudire, per tutta la vita, Sempronio e Lucrezia. Quest ultima però si rifiutava, nonostante ripetuti solleciti anche da parte di Tizio, di ricevere assistenza e quindi di dare esecuzione al modus, il cui adempimento essa riteneva impossibile. Il candidato, assunte le vesti del legale di Mevia, rediga il relativo atto di citazione. 28

20 Suggerimenti Relativamente all atto di citazione e alla procura alle liti v. pag. 7. Il modo (o modus, cioè limite, misura) è un elemento accessorio che può essere apposto ai negozi a titolo gratuito (donazione, testamento ecc.) e comporta, a carico del beneficiario (donatario, erede ecc.), un obbligo che limita l attribuzione gratuita. Ad es:, «ti dono il terreno con l obbligo di costruirci un ospedale». L art. 794 c.c. prevede che il modo illecito o impossibile comporta la nullità della donazione, se ha costituito il motivo determinante dell attribuzione. L impossibilità può essere originaria (se esiste al momento della stipulazione della donazione) o sopravvenuta. Il modo può essere impossibile (ad es., «ti dono un appartamento ma entro una settimana devi far 29

21 costruire un ospedale») o illecito (ad es., «ti dono un appartamento ma devi corrompere un dipendente pubblico»). In tali ipotesi, il modo si considera non apposto, a meno che sia stato l unico motivo che ha determinato il testatore o il donante a disporre (artt. 647, co. 3, e 794 c.c.). La disciplina prevista per il modo illecito o impossibile è, quindi, identica a quella prevista per il motivo illecito nel testamento e nella donazione (artt. 626 e 799 c.c.) nonché per la condizione illecita nel testamento. Atto TRIBUNALE DI ATTO DI CITAZIONE Mevia, residente in, via, n., c.f., elettivamente domiciliata in, via 30

22 , n., presso lo studio dell avv., c.f., il quale la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del presente atto e dichiara di voler ricevere le comunicazioni al n. di fax o all indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al proprio ordine, espone quanto segue. PREMESSA 1) Sempronio, con testamento olografo del., depositato presso il notaio.., le aveva devoluto l intera quota disponibile, imponendole l onere di assistere e curare per tutta la vita lo stesso Sempronio e sua moglie Lucrezia. 2) Esecutore testamentario era stato nominato Tizio, il quale aveva anche il compito di controllare l esecuzione dell onere. 31

23 3) Tuttavia, qualche mese dopo l apertura del testamento, Lucrezia le comunicava di non voler più ricevere assistenza, mettendola così in condizione di non poter più adempiere l onere, il quale di conseguenza doveva essere dichiarato nullo per impossibilità di adempimento. DIRITTO In presenza di un legato condizionato, l efficacia della disposizione testamentaria in caso di inadempimento del modus deve tenere conto delle norme che disciplinano la mancata esecuzione delle obbligazioni, in particolare si applica il principio per cui l obbligazione si estingue quando per causa non imputabile al debitore la prestazione diventa impossibile (v. artt ss. 32

24 c.c.) (Cass. 5124/1997, 2487/1999). Ne consegue l applicazione della regola generale per cui la prova della non imputabilità dell inadempimento spetta al debitore (Cass. 1921/1974). Non rileva, a tal fine, la distinzione tra impossibilità originaria e impossibilità sopravvenuta che, sia nel caso dell art. 794 c.c. (onere illecito o impossibile) che nel caso dell art. 647 c.c. (onere), riguarda il momento genetico del negozio e non quello successivo del suo funzionamento, per cui una disposizione non può diventare nulla in un secondo momento (Cass. 4560/1993, 3741/1954). Nel caso del testamento di Sempronio, l attribuzione patrimoniale in favore di Mevia era stata determinata subito, sin dall aper- 33

25 tura del documento, e da quel momento era valida ed efficace. Infatti, in presenza di un legato modale, l adempimento dell onere non si atteggia come una condizione sospensiva dell efficacia della disposizione testamentaria. Ne consegue che, l impossibilità dell onere che, ai sensi dell art. 647 c.c., rende nullo il legato a cui questo sia stato apposto (in caso di unico motivo determinante), è soltanto l impossibilità originaria, ossia quella già esistente al momento dell apertura della successione e non quella sopravvenuta (Cass /2013). Tutto ciò premesso, Mevia, rappresentata e difesa come in atti, 34

26 CITA Lucrezia, residente in, via, n., c.f., e Tizio, residente in, alla via, n., c.f., a comparire davanti al tribunale di all udienza del, ore di rito, con l invito a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall art. 166 c.p.c., ovvero di 10 giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell udienza indicata, davanti al giudice designato ai sensi dell art. 168bis c.p.c., con l avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., per sentire accogliere le seguenti 35

27 CONCLUSIONI Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare aperta la successione di Sempronio e devolvere a favore di essa attrice la quota disponibile in conformità a quanto nello stesso testamento disposto. Con vittoria di spese e compensi del giudizio ex D.M. 140/2012. In via istruttoria, si chiede fin d ora ammettersi consulenza tecnica d ufficio per Si chiede, inoltre, ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli e per i testi sotto indicati: «vero che» - «vero che» - 36

28 Si allegano: istanza di conciliazione e verbale di mancato accordo; ; Ai sensi dell art. 14, co. 2, D.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore del processo è di euro, lì Avv. Formula della procura V. pag. 24. Riferimenti normativi e giurisprudenziali (V. amplius, SIMONE, Codice Civile Commentato C1, ed. 2013) Sull adempimento dell onere: art. 648 c.c.: Legittimazione ad agire. 37

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