TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE NONA CIVILE. Giurisprudenza della Sezione IX civile del Tribunale di Milano RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA M A S S I M A R I O

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1 TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE NONA CIVILE M A S S I M A R I O Giurisprudenza della Sezione IX civile del Tribunale di Milano RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI FAMIGLIA E MINORI maggio 2013 novembre 2013 A cura di: GLORIA SERVETTI, LAURA COSMAI - GIUSEPPE BUFFONE ELENCO DELLE PRONUNCE: PAG. 003 PRONUNCE MASSIMATE: PAG

2 PRESENTAZIONE E ormai consolidata l opinione circa una efficacia più cogente del precedente giurisprudenziale in quanto il «diritto condiviso», contribuendo alla prevedibilità delle decisioni, tutela l interesse pubblico alla deflazione del contenzioso civile. In presenza di più possibili interpretazioni, va privilegiata quella che assicura la più ragionevole soluzione della controversia fino che non se ne rinvenga un'altra più ragionevole: certo, la uniformità e la prevedibilità non devono essere considerate una sorta di "gabbia della ragione" (CANZIO, in Giornata Europea della Giustizia Civile, 22 ottobre 2012, Milano, Report), ma nemmeno è tollerabile che, nell ambito di medesimi uffici giudiziari, le risposte giudiziali siano eccessivamente diversificate o, addirittura, contrapposte: quanto non risulta «conforme ad un economico funzionamento del sistema giudiziario». All interno della sezione, nell ambito della rivista interna (Giornale sez. IX), il massimario della giurisprudenza persegue l obiettivo di garantire, nel rispetto dell autonomia di ciascun magistrato, l esigenza di pervenire a soluzioni condivise che possano «orientare» il singolo interprete nella decisione, evitando, in questo modo, che su specifiche questioni analoghe, si registrino contrasti interni di giurisprudenza. Le decisioni possono, inoltre, essere utilizzate anche ai fini della cd. decisione semplificata (art. 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69). GLORIA SERVETTI Presidente della Sezione IX Civile, Tribunale di Milano 2

3 ELENCO DELLE PRONUNCE MASSIMATE, IN ORDINE CRONOLOGICO Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 17 maggio 2013 PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI OMESSA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI ABBANDONO DELLE DOMANDE E DELLE ECCEZIONI SUSSISTE- DOMANDA DI ADDEBITO APPLICABILITÀ SUSSISTE (art. 189 c.p.c.) Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 17 maggio 2013 CONDOTTE DEL MARITO VERSO IL FIGLIO DELLA MOGLIE, AVUTO DA PRECEDENTE RELAZIONE TRATTAMENTO DISCRIMINATORIO RILEVANZA NEL GIUDIZIO DI ADDEBITO - SUSSISTE (art. 151 c.c.) Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 17 maggio 2013 CONDOTTA PROCESSUALE DELLA PARTE CHE INSISTA SU DOMANDE PALESEMENTE INFONDATE RESPONSABILITÀ PROCESSUALE AGGRAVATA ART. 96 COMMA III C.P.C. - SUSSISTE (art. 96 c.p.c.) Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 21 maggio 2013 SEPARAZIONE CONSENSUALE DIVORZIO CONGIUNTO TRASFERIMENTI IMMOBILIARI INSERIMENTO DI CLAUSOLE AD EFFICACIA REALE CON EFFETTO TRASLATIVO AMMISSIBILITÀ ESCLUSIONE JUS SUPERVENIENS (artt. 711 c.p.c., 19 comma IV l. 122/2010) Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 22 maggio 2013 INTERESSE AD AGIRE AZIONI DI ACCERTAMENTO PRESUPPOSTI AZIONE PER L ACCERTAMENTO DELLA INTERVENUTA RICONCILIAZIONE DEI CONIUGI SEPARATI AMMISSIBILITÀ SUSSISTE (artt. 100 c.p.c.) Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 22 maggio 2013 SEPARAZIONE RICONCILIAZIONE - CARATTERISTICHE (artt. 154 c.p.c.) Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 23 maggio 2013 ART. 183 COMMA VI C.P.C. SECONDA MEMORIA CD. ISTRUTTORIA DEDUZIONI ED ALLEGAZIONI LIMITI VIOLAZIONE INAMMISSIBILITÀ - SUSSISTE (art. 183 c.p.c.) Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 28 maggio 2013 ART. 156 C.C. CONDANNA DEL TERZO DATORE DI LAVORO DELL ONERATO A VERSARE DIRETTAMENTE ALL AVENTE DIRITTO IL CREDITO ALIMENTARE PROCEDIMENTO SCAMBIO DELLE DIFESE SCRITTE SENZA UDIENZA AMMISSIBILITÀ - SUSSISTE (art. 156 c.c.) Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 28 maggio 2013 DIRITTO DEL MINORE A FREQUENTARE IL GENITORE NON COLLOCATARIO DOVERE DEL GENITORE NON COLLOCATARIO AFFINCHÉ IL PESO DELLA FAMIGLIA DISGREGATA NON GRAVI ESCLUSIVAMENTE SULL ALTRO GENITORE GENITORE NON COLLOCATARIO CHE OMETTE DI FREQUENTARE LA PROLE MONETIZZAZIONE DELL ASSENZA PER SOSTENERE IL COSTO DI UNA BABY-SITTER - SUSSISTE (art. 155 c.c.) 3

4 Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 13 giugno 2013 ORDINANZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE DI MODIFICA DEI PROVVEDIMENTI PRESIDENZIALI PRONUNCIATI EX ART. 708 C.P.C. RECLAMABILITÀ - ESCLUSIONE (Artt. 708, 709 c.p.c.) Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 13 giugno 2013 AFFIDAMENTO DEI MINORI ALTERNANZA DEI GENITORI NELLA CASA FAMILIARE AMMISSIBILITÀ SUSSISTE CONDIZIONI INTERESSE PRIMARIO DEI MINORI Artt. 155 c.c.) DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ COMPETENZA TERRITORIALE FORO DEL CONVENUTO - SUSSISTE (art. 269 c.c.) ART. 185-BIS C.P.C., INTRODOTTO DAL DECRETO LEGGE 21 GIUGNO 2013 N. 69 PROPOSTA CONCILIATIVA DEL GIUDICE APPLICABILITÀ AI PROCESSI PENDENTI SUSSISTE TEMPUS REGIT ACTUM (art. 185-bis c.p.c.) ART. 185-BIS C.P.C., INTRODOTTO DAL DECRETO LEGGE 21 GIUGNO 2013 N. 69 PROPOSTA CONCILIATIVA DEL GIUDICE APPLICABILITÀ NEI PROCEDIMENTI CIVILI DIVERSI DA QUELLI SOGGETTI AL RITO ORDINARIO SUSSISTE (art. 185-bis c.p.c.) PROPOSTA CONCILIATIVA DEL GIUDICE RIFIUTO DELLA PARTE CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO CONTENUTO DELLA DECISIONE CHE CORRISPONDE INTEGRALMENTE ALLA PROPOSTA DEL GIUDICE CONDANNA DELLA PARTE ALLE SPESE DI LITE SUSSISTE CONDANNA DELLA PARTE PER RESPONSABILITÀ PROCESSUALE AGGRAVATA - SUSSISTE (artt. 91, 96 c.p.c.) FONDO PATRIMONIALE ALIENAZIONE DEI BENI DEL FONDO CONSENSO DI ENTRAMBI I CONIUGI NECESSITÀ - SUSSISTE (art. 169 c.c.) Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 5 luglio 2013 PROCEDIMENTO EX ART. 317-BIS C.C. PENDENTE RICORSO EX ART. 342-BIS C.C. DINANZI AL GIUDICE ADITO EX ART. 317-BIS C.C. NECESSITÀ - SUSSISTE (Artt. 317-bis, 342-bis c.c.) Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 17 luglio 2013 RAPPORTI DEGLI INVESTIGATORI PRIVATI EFFICACIA PROBATORIA UTILIZZABILITÀ NEL PROCESSO MEDIANTE ESCUSSIONE DELL INVESTIGATORE PRIVATO, A CONFERMA DEL RAPPORTO AMMISSIBILITÀ SUSSISTE (artt. 101, 244, 257-bis c.p.c.) Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 17 luglio 2013 ANIMALI COLLOCAZIONE CONCETTUALE NEL CODICE CIVILE COSE MOBILI INTERPRETAZIONE EVOLUTIVA SUSSISTE ESSERI SENZIENTI Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 17 luglio 2013 ( MANTENIMENTO DEL FIGLIO MAGGIORENNE VERSAMENTO DIRETTO DEL MANTENIMENTO DISCREZIONALITÀ - SUSSISTE (art. 155-quinquies c.c.) Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 17 luglio 2013 MANTENIMENTO DEL FIGLIO MAGGIORENNE OBBLIGO DEL MANTENIMENTO INDIRETTO 4

5 ANCHE NEL TEMPO IN CUI IL FIGLIO E PRESSO IL GENITORE NON COLLOCATARIO - SUSSISTE (artt. 155, 155-quinquies c.c.) Trib. Milano, sez. I civ., decreto 16 settembre 2013 CONTROVERSIE GENITORIALI COMPETENZA TERRITORIALE RESIDENZA ABITUALE DEL MINORE SUSSISTE TRASFERIMENTO ILLECITO RILEVANZA ESCLUSIONE (artt. 155, 317-bis c.c.) Trib. Milano, sez. I civ., decreto 1 ottobre 2013 AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO COMPETENZA TERRITORIALE REVISIONE DELLA GEOGRAFIA GIUDIZIARIA SOPPRESSIONE DELLE SEDI DISTACCATE EFFETI SUI FASCICOLO AVENTI AD OGGETTO MISURE DI PROTEZIONE COMPETENZA DEL FORO DI PROSSIMITÀ - SUSSISTE (C.C. ART. 404) Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 2 ottobre 2013 SEPARAZIONE/DIVORZIO OBBLIGO DI MANTENIMENTO STABILITO NELLA DECISIONE SEPARATIVA/DIVORZILE SUCCESSIVO IMPOVERIMENTO DELL ONERATO RIDUZIONE DEL MANTENIMENTO RILEVANZA DEL TENORE DI VITA GODUTO DAGLI AVENTI DIRITTO (IN PARTICOLARE: GODIMENTO DI UNA ABITAZIONE DI LUSSO) - ESCLUSIONE (artt. 155 c.c., 4, 8 legge 898/1970) Trib. Milano, sez. I civ., decreto 3 ottobre 2013 LEGGE 219/2012 NUOVO ART. 38 DISP. ATT. C.C. NUOVA COMPETENZA CD. PER ATTRAZIONE PRESUPPOSTI PRECEDENTE PENDENZA DI PROCEDIMENTO CD. ORDINARIO AZIONE AUTONOMA EX ART. 317-BIS C.C., PENDENTE DINANZI AL T.M. GIUDIZIO EX ART. 330 C.C. INCOMPETENZA SUSSISTE (artt. 317-bis c.c., 38 disp. att. c.c.). Trib. Milano, sez. I civ., decreto 3 ottobre 2013 ANNOTAZIONE IN CALCE AD ISTANZA DELLA PARTE ASSENZA DEI REQUISITI MINIMI PREVISTI DALLA LEGGE DECLARATORIA DI INCOMPETENZA ESCLUSIONE (artt. 131, 38 c.p.c.) Trib. Milano, sez. I civ., decreto 11 ottobre 2013 LEGGE 219/2012 NUOVO ART. 38 DISP. ATT. C.C. NUOVA COMPETENZA DEL TO SULLE CONTROVERSIE EX ART. 317-BIS C.C. PRESUPPOSTI RICHIESTA DI MODIFICA DI PRECEDENTE PROVVEDIMENTO EX ART. 330 C.C. ASSUNTO DAL TM INCOMPETENZA SUSSISTE (artt. 317-bis c.c., 38 disp. att. c.c.). 5

6 PRONUNCE MASSIMATE ORDINATE IN ORDINE CRONOLOGICO Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 17 maggio 2013 PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI OMESSA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI ABBANDONO DELLE DOMANDE E DELLE ECCEZIONI SUSSISTE- DOMANDA DI ADDEBITO APPLICABILITÀ SUSSISTE (art. 189 c.p.c.) La mancata riproposizione della domanda (o eccezione) nella precisazione delle conclusioni comporta l'abbandono della stessa, assumendo rilievo solo la volontà espressa della parte, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile (Cass. Civ., sez. III, sentenza 29 gennaio 2013 n. 2093). In particolare, è da ritenersi abbandonata la domanda di addebito se la parte non la ripropone precisando le conclusioni Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 17 maggio 2013 CONDOTTE DEL MARITO VERSO IL FIGLIO DELLA MOGLIE, AVUTO DA PRECEDENTE RELAZIONE TRATTAMENTO DISCRIMINATORIO RILEVANZA NEL GIUDIZIO DI ADDEBITO - SUSSISTE (art. 151 c.c.) La condotta rilevante in termini di addebito della separazione è quella tenuta in contrasto con l interesse della famiglia ( ar. 143 II comma c.c.) e scriminare il figlio di altro genitore nella specie di altro padre - convivente all interno della famiglia è condotta gravemente lesiva non solo della dignità del figlio ( costantemente posto in una percepita condizione di mera sopportazione e\o tolleranza da parte del marito della madre) ma anche della stessa madre costretta spesso a subire gli atteggiamenti arroganti e prevaricatori del marito per un malinteso senso di gratitudine per averla accolta unitamente al figlio naturale. Ne consegue che non è rispondente all interesse del nucleo familiare ( per le riprovevoli storture nelle relazioni che ne derivano) assumere atteggiamenti discriminatori, arroganti, violenti, prevaricatori nei confronti del figlio che il coniuge ha avuto prima del matrimonio da altro partner e che tali atteggiamenti assumono rilevanza in sede di declaratoria di addebito, tanto quanto quelli posti in essere nei confronti dei figli nati dalla coppia unita in matrimonio. Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 17 maggio 2013 CONDOTTA PROCESSUALE DELLA PARTE CHE INSISTA SU DOMANDE PALESEMENTE INFONDATE RESPONSABILITÀ PROCESSUALE AGGRAVATA ART. 96 COMMA III C.P.C. - SUSSISTE (art. 96 c.p.c.) Devono ritenersi sussistenti i presupposti per la condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c dove la parte abbia insistito nonostante la disponibilità della controparte a pervenire ad una soluzione concordata della separazione giudiziale - in domande palesemente infondate per malafede e\o colpa grave. Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 21 maggio 2013 SEPARAZIONE CONSENSUALE DIVORZIO CONGIUNTO TRASFERIMENTI IMMOBILIARI INSERIMENTO DI CLAUSOLE AD EFFICACIA REALE CON EFFETTO TRASLATIVO AMMISSIBILITÀ ESCLUSIONE JUS SUPERVENIENS (artt. 711 c.p.c., 19 comma IV l. 122/2010) 6

7 Le parti, per effetto della loro autonomia contrattuale e della conseguente interpretazione dell art. 711 c.p.c. e 4, comma 16, legge div., possono sì integrare le clausole consuete di separazione e divorzio (figli, assegni, casa coniugale) con clausole che si prefiggono di trasferire tra i coniugi o in favore di figli diritti reali immobiliari o di costituire iura in re aliena su immobili tuttavia, debbono ricorrere alla tecnica obbligatoria e non a quella reale, pena la possibile vanificazione dello strumento di tutela prescelto. Tale tecnica obbligatoria, peraltro, consente pacificamente l applicazione dell art c.c. e, quindi, di porre rimedio ad eventuali inadempimenti successivi alla pattuizione. Si tratta di una interpretazione oggi confermata dai più recenti interventi normativi del Legislatore: l art. 19 comma IV della legge 30 luglio 2010 n. 122, di conversione del d.l. 21 maggio 2010 n. 78 ha, infatti, manipolato l art. 29 della legge 27 febbraio 1985 n. 52, inserendo il comma 1-bis in cui si demanda in modo espresso al «notaio» e non ad altri operatori, il compito della individuazione e della verifica catastale, nella fase di stesura degli atti traslativi così concentrando, nell alveo naturale del rogito notarile, il controllo indiretto statale a presidio degli interessi pubblici coinvolti. Ne consegue, quale corollario fisiologico, che il controllo del notaio non può certo essere sostituito da quello del giudice, ostandovi l evidente quanto pacifica diversità di ruolo e funzioni. Soprattutto, comunque, si versa in un ambito governato dal principio di tassatività e legalità in cui la figura professionale scelta dal legisaltore (notaio) è insuscettibile di interpretazione analogica. Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 22 maggio 2013 INTERESSE AD AGIRE AZIONI DI ACCERTAMENTO PRESUPPOSTI AZIONE PER L ACCERTAMENTO DELLA INTERVENUTA RICONCILIAZIONE DEI CONIUGI SEPARATI AMMISSIBILITÀ SUSSISTE (artt. 100 c.p.c.) L interesse ad agire si sostanzia nell esigenza della parte di provocare l intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica che altrimenti non potrebbe conseguire e l accertamento di tale condizione dell azione deve effettuarsi con riguardo all utilità del provvedimento richiesto rispetto alla lesione denunciata prescindendo da ogni indagine in merito alla sua fondatezza (Cass. Sez. III n ). Con riferimento poi in particolare alle azioni di accertamento, l'interesse ad agire con un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto o una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione di tale incertezza un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se con l'intervento del giudice (Cass. Sez. II n ). Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 22 maggio 2013 SEPARAZIONE RICONCILIAZIONE - CARATTERISTICHE (artt. 154 c.p.c.) La riconciliazione tra i coniugi va intesa quale ricostituzione di un affectio coniugalis piena e profonda, quale ripristino del consorzio familiare attraverso la restaurazione della comunione materiale e spirituale dei coniugi (Cass. Sez. I n , Cass. Sez. I n ). Non è elemento sufficiente il fatto che i coniugi, dopo la separazione, per un certo periodo, abbiano scelto di tornare a coabitare Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 23 maggio 2013 ART. 183 COMMA VI C.P.C. SECONDA MEMORIA CD. ISTRUTTORIA DEDUZIONI ED ALLEGAZIONI LIMITI VIOLAZIONE INAMMISSIBILITÀ - SUSSISTE (art. 183 c.p.c.) Il processo è governato, per esigenze di certezza e ragionevole durata, da scansioni temporali, il cui mancato rispetto va assoggettato alla sanzione della decadenza dal compimento di determinate 7

8 attività (v. Corte costituzionale ordinanza 29 aprile 2010 n. 163). Ecco perché il vigente modello processuale configura un processo che si articola in fasi successive e non ammette deroghe (salvo il caso eccezionale previsto dall art. 153 c.p.c.: v. Cass. civ., Sez. Unite, sent. 23 giugno 2010, n ). Il mancato rispetto dei termini fissati dal giudice, determina, consequenzialmente, la decadenza, rilevabile d'ufficio, della facoltà «assertorie» ed istruttorie delle parti. Ai sensi dell art. 183 comma VI c.p.c., il giudice concede: 1) un termine di trenta giorni (30) per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte; 2) un termine di ulteriori trenta giorni (30) per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali; 3) un termine di ulteriori venti giorni (20) per le sole indicazioni di prova contraria. Ciò vuol dire che le attività assertive della parte devono trovare la loro sede naturale e fisiologica nella memoria ex art. 183, VI, c.p.c. «primo termine» e, quanto alla seconda memoria, sono giustificate unicamente se si traducano in una «replica» alle deduzioni della controparte o in una «risposta» processuale alle medesime; restando altrimenti la suddetta appendice riservata alla richiesta di prova. Ciò vuol anche dire che dove la parte non depositi la memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., primo termine, la controparte non ha diritto ad alcuna attività assertiva, non avendo alcun argomento a cui replicare o contraddire: principio di recente rimarcato dalla Suprema Corte, in tema di controprova (v. Cass. Civ., sez. III, sentenza 17 maggio 2013 n Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 28 maggio 2013 ART. 156 C.C. CONDANNA DEL TERZO DATORE DI LAVORO DELL ONERATO A VERSARE DIRETTAMENTE ALL AVENTE DIRITTO IL CREDITO ALIMENTARE PROCEDIMENTO SCAMBIO DELLE DIFESE SCRITTE SENZA UDIENZA AMMISSIBILITÀ - SUSSISTE (art. 156 c.c.) La domanda ex art. 156 comma VI c.c. può essere proposta, concluso il giudizio di merito, con ricorso utilizzando il rito della camera di consiglio. Quanto al rito, nei procedimenti ex art. 156 comma 6 c.c, dovendosi applicare il procedimento di cui all'art. 737 c.p.c ed in mancanza di una diversa previsione espressa per tale singola fattispecie, il diritto di difesa delle parti è adeguatamente garantito attraverso l'instaurazione del contraddittorio tra le parti, assicurata dalla notifica del ricorso al convenuto e dalla possibilità per il convenuto di contraddire con una propria memoria difensiva, tanto più che nel caso di specie la decisione giudiziale non risolve una controversia sulla esistenza del diritto del coniuge all'assegno, diritto che ne costituisce un presupposto, ma piuttosto attiene alle modalità di attuazione del diritto stesso (Cass. Civ. Sez. I sentenza 22 aprile 2013 n. 9671). Infatti, in tali procedimenti il Tribunale è chiamato unicamente a verificare, data l'obbligazione posta da un provvedimento giudiziale a carico di uno dei coniugi/genitori, la sussistenza dell'inadempimento quale presupposto previsto dall'art. 156 comma 6 c.c., essendo onere del convenuto obbligato fornire la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, secondo i principi generali in tema di onere della prova in punto di adempimento/inadempimento delle obbligazioni (Cass. Sez. I n ). Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 28 maggio 2013 DIRITTO DEL MINORE A FREQUENTARE IL GENITORE NON COLLOCATARIO DOVERE DEL GENITORE NON COLLOCATARIO AFFINCHÉ IL PESO DELLA FAMIGLIA DISGREGATA NON GRAVI ESCLUSIVAMENTE SULL ALTRO GENITORE GENITORE NON COLLOCATARIO CHE OMETTE DI FREQUENTARE LA PROLE MONETIZZAZIONE DELL ASSENZA PER SOSTENERE IL COSTO DI UNA BABY-SITTER - SUSSISTE (art. 155 c.c.) Nell ipotesi in cui il genitore non collocatario venga meno al diritto di visita nei confronti della prole che è invero dovere da parte del padre è ammesso l aumento automatico del mantenimento 8

9 per rendere fruibile e gestibile l assenza del riferimento genitoriale altro, nel senso di consentire al genitore collocatario di profittare, ad esempio, di una baby-sitter. Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 13 giugno 2013 ORDINANZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE DI MODIFICA DEI PROVVEDIMENTI PRESIDENZIALI PRONUNCIATI EX ART. 708 C.P.C. RECLAMABILITÀ - ESCLUSIONE (Artt. 708, 709 c.p.c.) Le ordinanze del giudice istruttore in materia di revoca o modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti emessi dal presidente del tribunale nell interesse della prole e dei coniugi ai sensi dell art. 708, 3 comma, c.p.c. non sono reclamabili Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 13 giugno 2013 AFFIDAMENTO DEI MINORI ALTERNANZA DEI GENITORI NELLA CASA FAMILIARE AMMISSIBILITÀ SUSSISTE CONDIZIONI INTERESSE PRIMARIO DEI MINORI Artt. 155 c.c.) Il diritto di visita dei minori con collocamento invariato della prole, ed alternanza dei genitori nella casa familiare, secondo turni prestabiliti, è già stato accolto da certa giurisprudenza di merito (v. Trib. Varese, decr. n. 158/2013) e pure da questo Tribunale in fase di separazione consensuale. Esso può trovare consenso se non appare in contrasto con l'interesse dei minori DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ COMPETENZA TERRITORIALE FORO DEL CONVENUTO - SUSSISTE (art. 269 c.c.) In materia di azione ex art. 269 c.c., la competenza si radica nel luogo di residenza del convenuto (Cass. Civ. 1373/1992, Sez. Un.; Cass. Civ., 11021/1997: precedenti che si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c.), non rintracciandosi, peraltro, nel codice di rito, un foro del concepimento e nemmeno potendosi ritenere prevalente la tutela del minore, in quanto la causa ha ad oggetto la paternità biologica che, se accertata, legittima le domande nell interesse della prole, per le quali, sì, opera il foro di residenza del minore (es. 317-bis c.c., 38 disp. att. c.p.c.). ART. 185-BIS C.P.C., INTRODOTTO DAL DECRETO LEGGE 21 GIUGNO 2013 N. 69 PROPOSTA CONCILIATIVA DEL GIUDICE APPLICABILITÀ AI PROCESSI PENDENTI SUSSISTE TEMPUS REGIT ACTUM (art. 185-bis c.p.c.) L art. 185-bis c.p.c. che prevede il potere del giudice di rivolgere alle parti proposte conciliative è norma applicabile ai processi pendenti, vista l immediata entrata in vigore, ex art. 86 del d.l. 69/2013, e in applicazione del principio tempus regit actum ART. 185-BIS C.P.C., INTRODOTTO DAL DECRETO LEGGE 21 GIUGNO 2013 N. 69 PROPOSTA CONCILIATIVA DEL GIUDICE APPLICABILITÀ NEI PROCEDIMENTI CIVILI DIVERSI DA QUELLI SOGGETTI AL RITO ORDINARIO SUSSISTE (art. 185-bis c.p.c.) L art. 185-bis c.p.c. che prevede il potere del giudice di rivolgere alle parti proposte conciliative pur non espressamente richiamato nel rito famiglia, costituisce l espressione di un principio generale (e infatti si rinviene anche nell art. 420 c.p.c.), anche per il fatto di distinguere espressamente tra proposta transattiva e conciliativa e per la difficoltà di ammettere settori o comparti divisi dell ordinamento in cui il giudice possa o non possa aiutare i litiganti a pervenire ad un assetto condiviso per la soluzione pacifica della causa 9

10 PROPOSTA CONCILIATIVA DEL GIUDICE RIFIUTO DELLA PARTE CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO CONTENUTO DELLA DECISIONE CHE CORRISPONDE INTEGRALMENTE ALLA PROPOSTA DEL GIUDICE CONDANNA DELLA PARTE ALLE SPESE DI LITE SUSSISTE CONDANNA DELLA PARTE PER RESPONSABILITÀ PROCESSUALE AGGRAVATA - SUSSISTE (artt. 91, 96 c.p.c.) Il momento deliberativo conclusivo del processo non è più solo giudizio sull oggetto del procedimento, ma anche giudizio sul comportamento dei litiganti: in particolare, il Tribunale deve valutare quale sia stata la condotta delle parti al cospetto di una proposta del giudice e condannare alle spese del processo la parte che quella proposta abbia ingiustamente rifiutato, se il suo contenuto sia stato recepito nella decisione. In aggiunta, il rifiuto della proposta del giudice, può anche esporre la parte alla condanna per responsabilità processuale aggravata, ex officio, ai sensi dell art. 96, comma III, c.p.c., dove il litigante, con la dovuta prudenza e diligenza del caso, ben poteva e doveva accorgersi che il procedimento necessariamente non poteva che concludersi in quel modo FONDO PATRIMONIALE ALIENAZIONE DEI BENI DEL FONDO CONSENSO DI ENTRAMBI I CONIUGI NECESSITÀ - SUSSISTE (art. 169 c.c.) Se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi: ne consegue che il ricorso proposto da uno solo dei coniugi, per la vendita di beni del fondo, in difetto di consenso dell altro coniuge, è inammissibile Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 5 luglio 2013 PROCEDIMENTO EX ART. 317-BIS C.C. PENDENTE RICORSO EX ART. 342-BIS C.C. DINANZI AL GIUDICE ADITO EX ART. 317-BIS C.C. NECESSITÀ - SUSSISTE (Artt. 317-bis, 342-bis c.c.) Dove sia già pendente procedimento ex art. 317-bis c.c., è in quella sede che, sussistendone le ragioni e i presupposti, la parte interessata deve rivolgere le eventuali istanze ex art. 342-bis c.c. Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 17 luglio 2013 RAPPORTI DEGLI INVESTIGATORI PRIVATI EFFICACIA PROBATORIA UTILIZZABILITÀ NEL PROCESSO MEDIANTE ESCUSSIONE DELL INVESTIGATORE PRIVATO, A CONFERMA DEL RAPPORTO AMMISSIBILITÀ SUSSISTE (artt. 101, 244, 257-bis c.p.c.) I rapporti degli investigatori privati possono avere accesso nel processo, come prova, mediante escussione del soggetto che abbia percepito direttamente i fatti, confermandoli in sede di escussione testimoniale. Va, dunque, ribadita la necessità che i fatti e le circostanze poste a fondamento della decisione siano acquisite al processo civile nel rispetto del principio dell'oralità e del contraddittorio. Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 17 luglio 2013 ANIMALI COLLOCAZIONE CONCETTUALE NEL CODICE CIVILE COSE MOBILI INTERPRETAZIONE EVOLUTIVA SUSSISTE ESSERI SENZIENTI Nel procedimento di separazione giudiziale diversamente da quanto avviene nei procedimenti di separazione consensuale - il Tribunale non può regolare l affidamento dell animale domestico, posto che i poteri del Giudice in ordine ai provvedimenti accessori sono determinati in modo puntuale dalle norme di cui agli art. 155 e 156 c.c che non contemplano statuizioni relative agli 10

11 animali di proprietà del nucleo familiare e al loro mantenimento. Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 17 luglio 2013 ( MANTENIMENTO DEL FIGLIO MAGGIORENNE VERSAMENTO DIRETTO DEL MANTENIMENTO DISCREZIONALITÀ - SUSSISTE (art. 155-quinquies c.c.) L art. 155quinquies c.c, se pure propende per il versamento del mantenimento direttamente al figlio maggiorenne, è pur sempre derogabile dal Giudice sulla base di motivate ragioni Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 17 luglio 2013 MANTENIMENTO DEL FIGLIO MAGGIORENNE OBBLIGO DEL MANTENIMENTO INDIRETTO ANCHE NEL TEMPO IN CUI IL FIGLIO E PRESSO IL GENITORE NON COLLOCATARIO - SUSSISTE (artt. 155, 155-quinquies c.c.) Il contributo al mantenimento dei figli, minori o maggiorenni e non economicamente indipendenti, determinato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario o con il quale convivano, non costituisce il mero rimborso delle spese sostenute dal suddetto genitore nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno; ne consegue che il genitore obbligato non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli si trovino presso di lui ed egli provveda pertanto, in modo diretto, al loro mantenimento (Cass. Sez. I n. 566, Cass. Sez. I n ). Trib. Milano, sez. I civ., decreto 16 settembre 2013 CONTROVERSIE GENITORIALI COMPETENZA TERRITORIALE RESIDENZA ABITUALE DEL MINORE SUSSISTE TRASFERIMENTO ILLECITO RILEVANZA ESCLUSIONE (artt. 155, 317-bis c.c.) La competenza a conoscere delle questioni relative all affidamento dei minori e alla potestà genitoriale degli stessi (quali le azioni previste agli artt. 155, 317 bis e 333 c.c.) si radica di fronte all autorità giudiziaria del luogo in cui si trova la residenza abituale dei minori. Non può invece radicarsi nel luogo in cui uno dei genitori, unilateralmente e senza consenso dell altro genitore, abbia condotto i minori per sua scelta esclusiva, al fine di tutelare l interesse superiore del minore, evitando che lo spostamento del medesimo da parte di un genitore si riveli arbitrario, assunto unilateralmente e comunque in modo strumentale al raggiungimento di una decisione favorevole nei suoi confronti. Trib. Milano, sez. I civ., decreto 1 ottobre 2013 AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO COMPETENZA TERRITORIALE REVISIONE DELLA GEOGRAFIA GIUDIZIARIA SOPPRESSIONE DELLE SEDI DISTACCATE EFFETI SUI FASCICOLO AVENTI AD OGGETTO MISURE DI PROTEZIONE COMPETENZA DEL FORO DI PROSSIMITÀ - SUSSISTE (C.C. ART. 404) All indomani dell entrata in vigore del nuovo assetto delle circoscrizioni gudiziarie, le procedure pendenti, alla data del 13 settembre 2013, presso le soppresse Sezioni distaccate non possono trasferite presso la sede centrale di appartenenza a quella data, senza alcuna considerazione del domicilio del tutore, del curatore o del beneficiario dell amministrazione di sostegno che le riconduce a diverso circondario; infatti, il principio di diritto che regola la materia è quello per cui «il giudice competente ad assumere i provvedimenti inerenti all amministrazione di sostegno è quello del circondario in cui il beneficiario dimora stabilmente» per la necessità di garantire una 11

12 effettiva protezione giuridica all adulto incapace; necessità che prende corpo nella stretta vicinanza geografica tra disabile e giudicante. Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 2 ottobre 2013 SEPARAZIONE/DIVORZIO OBBLIGO DI MANTENIMENTO STABILITO NELLA DECISIONE SEPARATIVA/DIVORZILE SUCCESSIVO IMPOVERIMENTO DELL ONERATO RIDUZIONE DEL MANTENIMENTO RILEVANZA DEL TENORE DI VITA GODUTO DAGLI AVENTI DIRITTO (IN PARTICOLARE: GODIMENTO DI UNA ABITAZIONE DI LUSSO) - ESCLUSIONE (artt. 155 c.c., 4, 8 legge 898/1970) L impoverimento del soggetto che somministra le sostanze alimentari al nucleo familiare determina necessariamente e conseguentemente l impoverimento dello stesso nucleo familiare che non può vantare un diritto a mantenere un determinato tipo di vita ed un determinato standard di benessere sociale ed economico; diritto che ben può essere iscritto nel catalogo dei cd. diritti immaginari che non trovano tutela nell ordinamento giuridico non esistendo un «diritto ad essere felici». Ciò vuol dire che, allegata e provata la sopravvenienza che muta le possibilità economiche dell onerato, questi vanta un diritto alla modifica o revisione delle condizioni di separazione e divorzio a prescindere dall incidenza che la suddetta modifica può avere sulle capacità dell avente diritto a continuare a far fronte alle spese sostenute per l abitazione occupata: dove la nuova misura alimentare non sia più sufficiente per il mantenimento di un determinato habitat domestico, il genitore avente diritto, responsabilmente e nell interesse dei figli, può pervenire a soluzioni abitative differenti Trib. Milano, sez. I civ., decreto 3 ottobre 2013 LEGGE 219/2012 NUOVO ART. 38 DISP. ATT. C.C. NUOVA COMPETENZA CD. PER ATTRAZIONE PRESUPPOSTI PRECEDENTE PENDENZA DI PROCEDIMENTO CD. ORDINARIO AZIONE AUTONOMA EX ART. 317-BIS C.C., PENDENTE DINANZI AL T.M. GIUDIZIO EX ART. 330 C.C. INCOMPETENZA SUSSISTE (artt. 317-bis c.c., 38 disp. att. c.c.). Con la legge 219/2012, il legislatore riformulato l art. 38 disp. att. c.c. ha previsto una nuova competenza del T.O. per c.d. attrazione allorquando innanzi al giudice ordinario siano in corso, e cioè pendenti, varie tipologie di procedimenti. Pertanto, l innovativo criterio della competenza funzionale per attrazione opera (o può operare) nel senso di ricondurre al giudice ordinario la cognizione anche dei profili inerenti alla limitazione e/o ablazione della responsabilità genitoriale, che in via generale sono attribuiti alla competenza del Tribunale minorile, solo in presenza di una precedente pendenza di un procedimento c.d. ordinario; ne consegue che non può innanzi al giudice ordinario essere in via autonoma instaurato un giudizio riconducibile al quadro normativo dell art. 317 bis c.c. quando sia ancora pendente innanzi al T.M. un procedimento ex art. 330 c.c., la cui naturale estensione applicativa e potenzialità decisoria sono tali da ricomprendere anche l oggetto della domanda che al giudice ordinario viene (posteriormente) proposta. Trib. Milano, sez. I civ., decreto 3 ottobre 2013 ANNOTAZIONE IN CALCE AD ISTANZA DELLA PARTE ASSENZA DEI REQUISITI MINIMI PREVISTI DALLA LEGGE DECLARATORIA DI INCOMPETENZA ESCLUSIONE (artt. 131, 38 c.p.c.) Il contenuto di una annotazione generica in calce ad una istanza (nel caso di specie: Visto, agli atti, trattandosi di istanza non più di competenza di questo Tribunale. Si comunichi ) non può essere ricondotto alla natura di provvedimento giurisdizionale, difettandone gli essenziali e tipici requisiti 12

13 formali, di guisa che il giudice eventualmente successivamente adito non può valutarla come decisione afferente l incompetenza funzionale. Trib. Milano, sez. I civ., decreto 11 ottobre 2013 LEGGE 219/2012 NUOVO ART. 38 DISP. ATT. C.C. NUOVA COMPETENZA DEL TO SULLE CONTROVERSIE EX ART. 317-BIS C.C. PRESUPPOSTI RICHIESTA DI MODIFICA DI PRECEDENTE PROVVEDIMENTO EX ART. 330 C.C. ASSUNTO DAL TM INCOMPETENZA SUSSISTE (artt. 317-bis c.c., 38 disp. att. c.c.). Con la legge 219/2012, il legislatore riformulato l art. 38 disp. att. c.c. ha previsto una nuova competenza del T.O. per le controversie insorte tra genitori di figli non matrimoniali. Tale competenza non sussiste, tuttavia, dove la domanda sia intesa ad ottenere la modifica di un provvedimento pronunciato dal tribunale per i Minorenni ex art. 330 c.c.: in tal caso non si verte in tema di mero affidamento di minore nato da coppia non coniugata la cui relazione sia cessata, quanto a dire di un caso riconducibile al disposto normativo di cui all art. 317 bis c.c., che presuppone l esercizio integro della potestà genitoriale, bensì di ipotesi in cui si contesta la quantomeno persistente sussistenza di elementi che hanno già condotto all adozione di un provvedimento limitativo della potestà 13

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