Tribunale Salerno, 04 luglio 2006, sez. I TRIBUNALE DI SALERNO I SEZIONE CIVILE. Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, riunito in camera di

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Tribunale Salerno, 04 luglio 2006, sez. I TRIBUNALE DI SALERNO I SEZIONE CIVILE. Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, riunito in camera di"

Transcript

1

2 Tribunale Salerno, 04 luglio 2006, sez. I TRIBUNALE DI SALERNO I SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori Dott. Antonio Valitutti Presidente Dott. Maria Assunta Niccoli Giudice Dott. Antonio Scarpa Giudice relatore visto il reclamo proposto da M. M. ex art bis c.c. nei confronti dell'agenzia del Territorio - Servizio Pubblicità Immobiliare - di Salerno avverso la nota di trascrizione con riserva iscritta in data 6 aprile 2006 al n del registro generale, relativa all'accordo raggiunto dai genitori della ricorrente in sede di separazione consensuale (omologata dal tribunale di Salerno il 25 febbraio 2002) circa la donazione da parte del padre L. M. alla figlia M. m. di immobile gravato di usufrutto a favore dell'ex coniuge K. B., madre dell'attuale reclamante; sentite le parti in camera di consiglio; considerato come, in tema di pubblicità dei registri immobiliari e di responsabilità dei conservatori, l'art bis c.c. non si limita a conferire al conservatore un sindacato e un controllo meramente formale ed estrinseco dei titoli che gli vengono sottoposti, cosa già prevista dall'art c.c., ma gli attribuisce un vero e proprio potere - dovere di sindacare l'intrinseca trascrivibilità di un atto, non potendo, peraltro, i dubbi che danno luogo alla trascrizione con riserva, riguardare vizi di validità del titolo; rilevato come il procedimento sul reclamo proposto avverso la trascrizione o l'iscrizione con riserva al fine di conservare gli effetti della formalità, a norma dell'art bis c.c. e 113 ter disp. att. stesso codice, abbia natura "lato sensu" cautelare, a contraddittorio non pieno, nel quale le parti interessate, ai sensi del cit. art. 113 ter, vengono semplicemente sentite, diretto a far sì che, nel caso in cui sorgano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità o iscrivibilità di un determinato atto, l'interessato possa ottenere, in via provvisoria, l'attuazione della pubblicità immobiliare, ed il cui oggetto è il solo accertamento della gravità e fondatezza dei dubbi in questione, rimanendo comunque la definitiva pronuncia sulla sussistenza del diritto e sull'effettuazione della pubblicità rimessa ad un eventuale giudizio contenzioso (Cassazione civile, sez. II, 30 marzo 2005, n. 6675; Cassazione civile, sez. II, 1

3 23 agosto 1997, n. 7940; Cassazione civile, sez. II, 7 febbraio 1992, n. 1405); premesso come - avendosi qui riguardo alla trascrivibilità di una donazione di immobile dal padre alla figlia, operata nel verbale di una separazione consensuale - l'accordo di separazione ha, in realtà, un contenuto essenziale - ovvero il consenso reciproco a vivere separati - ma anche un contenuto eventuale, costituito dalle pattuizioni necessarie ed opportune, in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata, a seconda della situazione familiare (affidamento dei figli; assegni di mantenimento; statuizioni economiche connesse); sicché rientra in tale contenuto eventuale ogni statuizione finalizzata a regolare l'assetto economico dei rapporti tra i coniugi in conseguenza della separazione, comprese quelle attinenti al godimento ed alla proprietà dei beni, la cui nuova sistemazione sia ritenuta dai coniugi stessi necessaria in relazione all'accordo di separazione e che il tribunale - con l'omologazione - non abbia considerato in contrasto con interessi familiari prevalenti rispetto a quelli disponibili di ciascuno di essi; evidenziato come peraltro gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell'uno nei confronti dell'altro o dei figli e concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della "donazione", e rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di "separazione consensuale", il quale, sfuggendo - in quanto tale - da un lato alle connotazioni classiche dell'atto di "donazione " vero e proprio, e dall'altro a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l'assenza di un prezzo corrisposto), svela, di norma, una sua "tipicità" propria (arg. da Cassazione civile, sez. I, 23 marzo 2004, n. 5741); ricordata l'opinione secondo cui l'accordo di separazione con cui venga pattuito il trasferimento di un diritto reale al figlio per provvedere "una tantum" al suo mantenimento, dovrebbe configurarsi, piuttosto, o come un contratto a favore di terzi ex art c.c. a titolo di liberalità, ovvero come donazione indiretta a favore della prole, pertanto non soggetto alla forma prevista dall'art. 782 c.c. (si veda anche Cassazione civile, sez. II, 21 dicembre 1987, n. 9500); considerato tuttavia come la clausola dell'accordo di separazione che attribuisca ad un figlio la proprietà esclusiva di beni immobili, al fine evidentemente di assicurarne il mantenimento, in quanto inserita nel verbale d'udienza (redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, giacché disciplinato, in via esclusiva, dalla normativa speciale dell'art. 126 c.p.c.), assume comunque forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art c.c., e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce perciò, dopo l'omologazione che lo rende 2

4 efficace, titolo per la trascrizione a norma dell'art c.c. (cfr. Cassazione civile, sez. I, 15 maggio 1997, n. 4306; contra, invece, Cassazione civile, sez. I, 8 marzo 1995, n. 2700); P.Q.M. Il Tribunale pronunciando sul reclamo proposto da M. M. ex art bis c.c. nei confronti dell'agenzia del Territorio - Servizio Pubblicità Immobiliare - di Salerno avverso la nota di trascrizione con riserva iscritta in data 6 aprile 2006 al n del registro generale, accoglie il reclamo ed ordina all'agenzia del Territorio di Salerno di procedere alla trascrizione dell'accordo raggiunto dai genitori della ricorrente in sede di separazione consensuale (omologata dal tribunale di Salerno il 25 febbraio 2002) circa la donazione da parte di L. M. in favore di M. M. di appezzamento di terreno con entrostante fabbricato rurale, immobile a lui pervenuto per atto del 19 gennaio 1990 e meglio descritto nel verbale di separazione. Salerno, 4 luglio 2006 Il Presidente Dott. Antonio Valitutti Il Giudice relatore Dott. Antonio Scarpa 3

5 - Accordi patrimoniali: 1) Il Sig. B.M. trasferisce gli immobili indicato ai punti a),b) e c) del presente atto, con questo verbale, alla moglie V.S., la quale accetta, in adempimento all'obbligo di mantenimento dei figli minori: a) casa di civile abitazione posta in Comune di via., composta da.. confinante con In catasto (dati catastali) Agli effetti dell'art. 40,2 comma della Legge 28/2/1985 n. 47 e sue modificazioni, la parte cedente dichiara che il fabbricato è stato edificato in conformità a licenza edilizia n. 80/1970 rilasciata dal Comune di Cadelbosco Sopra (Re) con certificazione di abitabilità del 4/06/1999, prot e che successivamente non sono state apportate alla stessa modifiche soggette a concessione edilizia o altro provvedimento autorizzativo; Ulteriore dichiarazione che oggi dovrebbe essere resa ai sensi dellart.29 L.52/1985 come modificato dall art. 19 comma 14 DL n.78/2010: La parte cedente dichiara che i dati di identificazione catastale sopra riportati riguardano l unità immobiliare raffigurata nella planimetria depositata in catasto in data prot., che si allega, che i dati catastali e la planimetria sono conformi allo stato di fatto e che non sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale e dare luogo all obbligo di presentazione della relativa variazione catastale ai sensi della vigente normativa. b) appezzamento di terreno sito in esteso circa,avente la destinazione urbanistica di cui all'allegato certificato, confinante con. Detto terreno risulta censito nel Catasto terreni (dati catastali) c) Terreno agricolo senza fabbricati sito in. della superficie catastale complessiva di confinante con, (dati catastali) avente la destinazione urbanistica di cui all'allegato certificato; 2) che i presenti trasferimenti vengono fatti ed accettati a corpo con tutti i diritti,ragioni,azioni,accessioni,dipendenze e pertinenze,usi,servitù inerenti a quanto costituito,nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e così come è 1

6 stato pacificamente posseduto dal sig. B.M., ad esso pervenuto per (indicazione titoli di provenienza) 3) che il Sig. B.M. per quanto occorrer possa, garantisce la piena proprietà di quanto oggi assegnato e la sua libertà alla data odierna da pesi,vincoli,privilegi, anche di natura fiscale,sequestri,pignoramenti e/o da oneri comunque pregiudizievoli,ad eccezione della ipoteca iscritta dalla Banca (con formalità eseguita presso la conservatoria dei Registri Immobiliari di in data ai nn.) a carico degli immobili sopra indicati a garanzia del mutuo ipotecario stipulato da entrambi i coniugi che rimane a carico esclusivo della Sig.ra V.S. già dalla sottoscrizione del presente atto sino all'estinzione dello stesso, in data 12/11/1999; 4) Il predetto mutuo gravante sull'immobile sopra descritto viene immediatamente assunto da V.S. che fin d'ora libera il coniuge da ogni inerente e conseguente obbligazione dando atto di rimanere la solo obbligata all'estinzione del mutuo e alla conseguente cancellazione di ipoteca ed impegnandosi a notificare il presente accollo all'istituto mutuante cui seguirà la notifica del presente verbale che recepirà l'intervenuto accollo; - che il Sig. B.M., per quanto occorrer possa, presta le più ampie garanzie di legge per il caso di evizione e/o di molestie; - Il Sig. B.M. dichiara, per quanto occorrer possa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art c.c., di rinunciare alla ipoteca legale di cui all'art comma 1 n. 1 c.c.; 1) che gli effetti utili ed onerosi del presente trasferimento decorreranno dalla data del presente verbale; 2) che le parti chiedono che agli effetti fiscali i predetti trasferimenti di quota di proprietà dei predetti immobili vengano dichiarati esenti da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 L. n.74/1987 (Corte Cost. N. 154/99); 3) ai sensi e per gli effetti di cui all'art ter c.c. la sig.ra V.S. si obbliga ad impiegare i frutti degli immobili indicati alla condizione n.1 punti a), b) 2

7 e c) per il pagamento del mutuo ipotecario di cui sopra e, una volta estinto detto mutuo, ad impiegare i frutti degli immobili per il mantenimento della prole sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del più giovane dei figli; 4) ai sensi e per gli effetti di cui all'art ter c.c. la sig.ra V.S. si impegna, altresì, a non alienare gli immobili indicati alla condizione n.1 punti a), b), c) e d) sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del più giovane dei figli; 5) I canoni di locazione percepiti per l'immobile indicato al punto n. a) spetteranno per intero alla Sig.ra V.S.; 7) Le parti dichiarano reciprocamente di nulla più pretendere per qualunque titolo o ragione,fatta eccezione degli adempimenti indicati nelle premesse del presente atto; 3

8 Cassazione civile, sez. trib., 30 maggio 2005, n LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ugo RIGGIO - Presidente Michele D'ALONZO - Consigliere Eugenia MARIGLIANO - Consigliere Ettore FERRARA - Consigliere Achille MELONCELLI - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso rgn 17396/2001, proposto dal Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro in carica, e dall'agenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentati e difesi dall'avvocatura generale dello Stato, presso cui sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12; - ricorrenti - contro i signori P. O. e S.G. rappresentati e difesi dall'avvocato Fabio Ercolini e presso di lui elettivamente domiciliati in Livorno, Via Borgia 26; - intimati e controricorrenti - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Firenze 24 gennaio 2001, n. 29/28/01, depositata il 21 marzo 2001 e notificata il 26 aprile 2001; udita la relazione sulla causa svolta nell'udienza pubblica del 2 marzo 2005 dal Cons. Achille Meloncelli; udito l'avv. Fabio Ercolini per i controricorrenti; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Vincenzo Gambardella, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione; Fatto 1. Il 25 giugno 2001 è notificato ai signori sopra intimati un ricorso del Ministero delle finanze e dell'agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto l'appello incidentale dei contribuenti contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Livorno n. 323/01/99, che aveva accolto il loro ricorso contro il silenzio rifiuto dell'ufficio del registro di Livorno sulla richiesta di rimborso di imposte catastali e ipotecarie e di INVIM. 2. I fatti di causa sono i seguenti: a) il 18 maggio 1998 il signor P.G. cede a titolo gratuito alle figlie O. e S. la 1

9 propria quota di proprietà della casa di abitazione in ottemperanza ad una obbligazione assunta in sede di separazione consensuale; b) nell'atto le parti chiedono l'applicazione dell'imposta fissa di registro, trattandosi di trasferimento in adempimento degli obblighi contenuti nei patti della separazione e, in ogni caso, chiedono l'applicazione delle agevolazioni tributarie sulla prima casa con riduzione del 4% dell'imposta di registro e a tassa fissa delle imposte ipotecarie e catastali e la riduzione al 50% dell'invim; c) l'ufficio del registro di Livorno applica la tassazione prevista per i contratti a titolo gratuito, richiedendo l'imposta di registro nella misura fissa come richiesto dai contribuenti, e le imposte ipotecarie e catastali nella misura normale, non risultando applicabili al caso in esame, consistente in una donazione, le agevolazioni per la prima casa; d) il 24 ottobre 1998 il signor P.G. ritenendo, invece, di poter usufruire di tali agevolazioni tributarie, domanda il rimborso delle imposte ipotecarie e catastali e del 50% dell'invim; e) il 5 novembre 1998 la medesima domanda è presentata anche dalle signore O. e S.G. f) il silenzio rifiuto della domanda, mantenuto dall'ufficio, è impugnato dai contribuenti dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Livorno, che ne accoglie il ricorso, ritenendo che non sia applicabile la presunzione di liberalità e, comunque, che l'atto sia esentato da qualsiasi tipo di imposta in quanto connesso al momento procedurale della separazione dei coniugi, in base alla sentenza della Corte costituzionale 10 maggio 1999, n. 154; g) si appella in via principale l'ufficio, che eccepisce la disapplicazione della presunzione di liberalità ex art. 26 DPR 26 aprile 1986, n. 131, e l'estensione dell'esenzione agli atti stipulati in ottemperanza di accordi presi tra i coniugi producenti effetti giuridici nei confronti di altri soggetti quali, nel caso specifico, le figlie; h) i contribuenti, dal canto loro, presentano appello incidentale, chiedendo il rimborso totale dell'invim in base alla sentenza della Corte costituzionale 10 maggio 1999, n. 154; j) la Commissione tributaria regionale, con la sentenza ora impugnata per cassazione, rigetta l'appello principale dell'ufficio e accoglie l'appello incidentale dei contribuenti. 3. La sentenza d'appello, oggetto del ricorso per cassazione, è così motivata: a) la portata della sentenza della Corte costituzionale 25 febbraio 1999, n. 41, è chiara, volendo consentire di superare la presunzione di liberalità nelle cessioni di immobili tra parenti in linea retta; b) le obbligazioni che essi assumono all'atto della regolazione dei rapporti patrimoniali all'interno della famiglia, nel momento in cui intervenga una separazione o un divorzio, comportano la necessità di provvedere a dei trasferimenti di proprietà che non ubbidiscono ad un animus donandi, ma alla volontà di definire i propri rapporti, considerando che spesso le cessioni 2

10 patrimoniali sostituiscono, almeno in parte, l'esborso di assegni di mantenimento; b) tale direzione dell'ordinamento, che tiene conto del mutato quadro sociale, è vieppiù confermata dalla sentenza della Corte costituzionale 10 maggio 1999, n. 154, da cui discende la giustezza della richiesta operata con l'appello incidentale. 4. Il ricorso per cassazione delle amministrazioni finanziarie è sostenuto con tre motivi d'impugnazione e si conclude con la richiesta che il ricorso sia accolto e che sia annullata la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione, vinte le spese e gli onorari. 5. I contribuenti intimati resistono con controricorso, notificato il 25 luglio 2001, a conclusione del quale essi chiedono il rigetto del ricorso e l'attribuzione degli interessi legali dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso al saldo effettivo, già dedotta in primo e secondo grado. Diritto 6.1. Con il primo motivo d'impugnazione le ricorrenti amministrazioni finanziarie denunciano la violazione e l'errata applicazione: dell' art. 26 DPR 26 aprile 1986, n. 131; della L. 10 maggio 1976, n. 260; del DPR 26 ottobre 1972, n. 643, e del DLgs 31 ottobre 1990, n Esse sostengono, al riguardo, che l'atto di trasferimento sarebbe incontestabilmente avvenuto a titolo gratuito e non potrebbe essere considerato diversamente, perché le stesse parti hanno dichiarato, nell'atto di cessione, che esso "avviene senza corrispettivo" e, pertanto, come tale dovrebbe essere considerato. Assumerebbe rilievo, non l'esistenza di un animus donandi, ma la sola circostanza, che sarebbe indiscusso, nel caso di specie, che il trasferimento di un bene dal padre a due figlie sarebbe avvenuto senza corrispettivo. Ne deriverebbe l'applicabilità del regime tributario della donazione, che, per quel che riguarda le imposte ipotecarie e catastali e l'invim, sarebbe disciplinata dal DPR 31 ottobre 1990, n. 347, e dal DPR 26 ottobre 1972, n Con la seconda censura si denuncia la violazione e l'errata applicazione dell'art. 19 L. 6 marzo 1987, n. 74, oltre che omessa od insufficiente motivazione Le ricorrenti sostengono, in proposito, che l'atto non potrebbe ritenersi esente da imposta, in quanto l'esenzione prevista dall'art. 19 L. 6 marzo 1987, n. 74, riguarderebbe tutti gli atti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione tra i coniugi, mentre l'atto in questione coinvolgerebbe altri soggetti, quali le figlie, e, pertanto, non potrebbe rientrare nella citata disposizione normativa. La Commissione tributaria regionale, senza motivazione, avrebbe applicato estensivamente la norma, senza che ciò trovi fondamento nella lettera o nella ratio della legge, che sarebbe volta a disciplinare il trattamento fiscale dei rapporti tra i coniugi separati. 3

11 8.1. I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro connessione oggettiva. Infatti, con la prima censura si mira a sostenere che dovrebbe applicarsi al caso di specie la disciplina generale dell'imposizione sugli atti di trasferimento di beni immobili, mentre con la seconda censura si tende a sostenere l'inapplicabilità della disciplina speciale prevista per le imposte dirette su atti di trasferimento di beni in adempimento di obbligazioni assunte in sede di separazione personale Entrambi i motivi sono infondati, perché al fatto di specie ultima oggetto di questo giudizio non è applicabile la norma generale desumibile dall' art. 26 DPR 26 aprile 1986, n. 131, che, dopo la sentenza della Corte costituzionale 25 febbraio 1999, n. 41, contiene, non più una presunzione assoluta di gratuità degli atti di trasferimento immobiliare tra coniugi o tra parenti in linea retta, ma solo una presunzione relativa. È, invece, la norma speciale contenuta nell'art. 19 L. 6 marzo 1987, n. 74, che, in base alla sentenza 10 maggio 1999, n. 154, della Corte costituzionale, estensiva dell'orientamento da essa già assunto con la sentenza 15 aprile 1992, n. 176, dev'essere interpretato nel senso che l'esenzione «dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa» di «tutti gli atti, documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti del matrimonio» si estende «a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi», in modo da garantire l'adempimento delle obbligazioni che i coniugi separati hanno assunto per conferire un nuovo assetto ai loro interessi economici (Corte costituzionale 25 febbraio 1999, n. 41), anche con atti i cui effetti siano favorevoli ai figli (in questo senso già si era pronunciata la Corte costituzionale con sentenza 15 aprile 1992, n. 176, ma ancor più chiaramente e decisamente il principio è enunciato dalla sentenza della Corte costituzionale 11 giugno 2003, n. 202). Nel deriva l'infondatezza del primo motivo d'impugnazione, perché esso sostiene erroneamente la sussumibilità del caso di specie ultima oggetto di controversia nella normativa generale sugli atti di trasferimento di beni immobili tra coniugi o tra parenti in linea retta, anziché nella normativa speciale sugli atti esecutivi di atti di separazione personale tra coniugi. È, poi, infondato anche il secondo motivo d'impugnazione, perché l'interpretazione della citata giurisprudenza costituzionale impone un'applicazione dell'esenzione tributaria anche agli atti di esecuzione della separazione personale, i cui effetti siano favorevoli ai figli Con il terzo motivo d'impugnazione si denuncia la violazione e l'errata applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cpc e del DPR 26 ottobre 1972, n Secondo le ricorrenti amministrazioni finanziarie l'oggetto del contendere sarebbe il silenzio rifiuto delle istanze di rimborso presentate dai contribuenti il 24 ottobre e il 5 novembre 1998 e l'imposta contestata sarebbe costituita dal 50% dell'invim e dalla differenza fra le imposte ipotecarie e catastali in misura normale e in misura fissa. Se il contribuente ritiene di aver diritto al 4

12 rimborso anche dell'ulteriore 50% dell'invim e delle tasse fisse di registro, ipotecaria e catastale, dovrebbe presentare un'ulteriore istanza di rimborso, con la conseguenza che la sentenza d'appello, che dichiara non dovuta alcuna imposta, esulerebbe dall'oggetto del contendere, violando palesemente l'art. 112 cpc Il motivo è fondato per le ragioni e nei limiti qui di seguito esposti. La controversia è caratterizzata dalla successione di varie domande dei contribuenti, amministrative prima e processuali poi, e di decisioni autoritative, prima amministrative e poi giurisdizionali, che, con riguardo all'invim, che è l'oggetto della terza censura, possono così sintetizzarsi: in sede di registrazione il contribuente alienante ha chiesto la riduzione dell'invim nella misura del 50%, che è stata espressamente negata dall'ufficio tributario; è seguita l'istanza di rimborso della riduzione non concessa, su cui l'ufficio ha mantenuto il silenzio rifiuto, impugnato dinanzi al giudice di tributario con esito positivo, cioè con il riconoscimento della riduzione del 50% dell'invim chiesta e negata in sede amministrativa; intervenuta nel corso del giudizio di primo grado la sentenza della Corte costituzionale 10 maggio 1999, n. 154, il ricorrente ha proposto appello incidentale al fine di ottenere la riduzione integrale dell'invim, che è stata concessa dal giudice d'appello. Tuttavia, il riconoscimento dell'esenzione totale dall'invim, anziché del diritto alla sola riduzione del 50%, era precluso al giudice d'appello dal fatto che con il ricorso introduttivo il contribuente aveva avanzato soltanto la domanda di riduzione e che l'oggetto del giudizio è restato fissato, per entrambe le parti e anche per il giudice, anche di primo grado, dall'atto di incoazione del processo, cosicché il rapporto giuridico controverso era da considerarsi esaurito per metà dell'invim e ad esso non poteva estendersi l'efficacia della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale 10 maggio 1999, n Le considerazioni che precedono portano a rigettare i primi due motivi di ricorso e ad accoglierne il terzo, in relazione al quale soltanto dev'essere cassata la sentenza impugnata, con conseguente rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana, che disporrà anche sulle spese processuali relative al giudizio di cassazione. P.Q.M la Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, di cui rigetta i primi due, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana, che disporrà anche sulle spese processuali relative al giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 marzo DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 30 MAG

13 Cassazione civile, sez. II, 21 febbraio 2006, n REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente - Dott. ODDO Massimo - rel. Consigliere - Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere - Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere - Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto il 18 dicembre 2002 da: G.P. - rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso dall'avv. Di Brina Leonardo, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, al largo del Teatro Valle, n. 6; - ricorrente - contro F.M. - elettivamente domiciliato in Trento, alla via Mantova, n. 3, presso l'avv. Ceola Vanni; - intimato - avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento n. 358 del 5 luglio 2002; Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza del 12 dicembre 2005 dal Consigliere, Dott. Oddo Massimo; udito per la ricorrente l'avv. Di Brina Francesco; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Finocchi Ghersi Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto M.F. con atto notificato il 7 marzo 1995, premesso che tra le condizioni concordate dai genitori nella sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio era previsto l'obbligo del padre di trasferirgli la proprietà di un appartamento in Comune di Villazzano al compimento del suo 25 anno di età e che prima di tale evento il padre era deceduto, convenne la coerede G.P., seconda moglie del defunto, davanti al Tribunale di Trento e domandò, previo accertamento della di lei successione nell'obbligo assunto dal padre, di ordinare alla convenuta di trasferigli alla data stabilita la proprietà della metà indivisa dell'immobile di cui era divenuta titolare jure ereditatis. L.G., eccepita la competenza per territorio del Tribunale di Milano, quale giudice del luogo in cui si era aperta la successione, chiese il rigetto della 1

14 domanda, deducendo la nullità dell'obbligo assunto dal de cuius per l'incompatibilità tra l'obbligazione di donare e la causa liberale del contratto di donazione ed il difetto di interesse ad agire del F., non essendo stato egli dispensato dalla collazione del bene, e, in via riconvenzionale, domandò la divisione dell'immobile. Il Tribunale, disattesa l'eccezione d'incompetenza, con sentenza del 7 agosto 2001 accolse la domanda del F. e dichiarò l'obbligo della G. di trasferirgli alla data del compimento dei suoi 25 anni la metà della proprietà indivisa dell'appartamento di cui era divenuta titolare. La decisione, gravata dalla G., venne confermata il 5 luglio 2002 dalla Corte di Appello di Trento, la quale, ribadita l'infondatezza dell'eccezione d'incompetenza, non controvertendosi sulla qualità di erede o su diritti successori, osservò che l'obbligazione di trasferire l'immobile, recepito nella sentenza pronunciata su istanza congiunta dei coniugi, trovava la sua fonte in un contratto preliminare dei genitori in favore del figlio, che era trasmissibile all'erede, avendo contenuto patrimoniale e non inerendo a diritti personalissimi, e che l'attribuzione andava esclusa dalla collazione, non essendo ravvisabile nel contratto una donazione, e l'immobile non era soggetto a divisione, non partecipando alla comunione ereditaria. La G. è ricorsa con tre motivi per la cassazione della sentenza, l'intimato F. non ha resistito in giudizio e la ricorrente ha depositato memoria. Diritto Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 22 c.p.c., nonchè l'omessa, insufficiente e con-traddittoria motivazione, e, riproponendo l'eccezione d'incompetenza territoriale del giudice adito in primo grado, censura la sentenza impugnata per non avere considerato che "tra le articolazioni del petitum e della causa petendi vi erano anche profili squisitamente attinenti alla successione, quali la collazione e la divisione dell'eredità, la cui cognizione era rimessa in via esclusiva al giudice del luogo di apertura della successione. H motivo è infondato. La causa per il riconoscimento del diritto dell'attore verso il defunto esulava dalle previsioni dell'art. 22 c.p.c., nn. 1 e 3, perchè non era collegata alla sua qualità di erede e proposta dopo il decorso di un biennio dall'apertura della successione, e la formulazione da parte della convenuta di questioni attinenti alla collazione dell'immobile, di una quota della proprietà del quale era controverso l'obbligo di trasferimento, e di una domanda di scioglimento della comunione ereditaria su di esso non erano idonee a modificare la competenza radicatasi con la domanda dell'attore. Tale efficacia, infatti, non può essere riconosciuta alle eccezioni e l'impossibilità di una interpretazione analogica dell'art. 36 c.p.c., esclude che la cognizione del giudice della causa principale possa subire deroghe quando la causa riconvenzionale, separatamente considerata, rientri nella sfera della competenza territoriale inderogabile di altro giudice, (cfr.: Cass. civ., sez. 1^:, sent. 6 giugno 2000, n. 7572; cass. 2

15 civ., sez. 1^, sent. 24 giugno 1994, n. 6103; cass. civ., sez. 1^, sent. 11 luglio 1992, n. 8466). Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art c.c. e segg. e art c.c. e segg., e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente lamenta che la decisione non avrebbe potuto affermare l'esistenza di un suo dovere di trasferire l'immobile in ragione della sola individuazione della fonte dell'obbligazione in un contratto preliminare dei genitori in favore del figlio, ma avrebbe dovuto qualificare la causa del detto contratto e rilevare che la medesima, se gratuita, avrebbe reso nullo l'accordo per la non corrispondenza della forma a quella richiesta per le donazioni e l'incompatibilità tra l'assunzione di un obbligo di donare e lo spirito di liberalità della donazione, e, se onerosa, avrebbe manifestato una volontà del padre di provvedere al mantenimento del figlio anche dopo il raggiungimento della sua maggiore età, della quale non vi era alcuna prova, e determinato un obbligo strettamente personale intrasmissibile mortis causa. Il motivo è infondato. Questa Corte ha reiteratamente affermato che l'obbligo di mantenimento dei figli minori, o maggiorenni non autosufficienti, può essere adempiuto dai genitori in sede di separazione personale o divorzio (id est: di cessazione degli effetti civili del matrimonio) mediante un accordo - formalmente rientrante nelle previsioni, rispettivamente, degli art. 155 c.c., comma 7, art. 158 c.c., comma 2, e dell'art. 711 c.c., comma 3, e della L. n. 898 del 1970, artt. 4, comma 8, e art. 6, comma 9 - il quale, anzichè attraverso una prestazione patrimoniale periodica, od in concorso con essa, attribuisca o li impegni ad attribuire ai figli la proprietà di beni mobili od immobili, e che tale accordo non realizza una donazione, in quanto assolve ad una funzione solutoria - compensativa dell'obbligazione di mantenimento, ma costituisce applicazione del principio, stabilito dall'art c.c., della libertà dei soggetti di perseguire con lo strumento contrattuale interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico (cfr.: Cass. Civ., sez. 1^, sent. 2 febbraio 2005, n. 2088; cass. civ., sez. 2^, sent. 17 giugno 2004, n ; cass. civ., sez. 2^, sent. 21 dicembre 1987, n. 9500). L'accordo, recepito e condizionato dal provvedimento di separazione o di divorzio, non si limita in tale caso a determinare le concrete modalità della prestazione periodica di mantenimento, ma comporta l'immediata e definitiva acquisizione al patrimonio dei figli della proprietà dei beni che i genitori, od il genitore, abbiano loro attribuito o si siano impegnati ad attribuire e, in questo secondo caso, il correlativo obbligo, sanzionato in forma specifica dall'art c.c., è trasmissibile agli eredi del promittente, giacchè trova il suo titolo non già nella prestazione di mantenimento, che, nei limiti costituiti dal valore dei beni attribuiti o da attribuire, è convenzionalmente liquidata e sostituita dall'impegno negoziale, ma nell'accordo che l'ha estinta (cfr.: Cass. civ., sez. 1^, sent. 5 settembre 2003, n ). Correttamente, dunque, la sentenza impugnata ha escluso l'invalidità o l'inefficacia dell'accordo per la sopravvenuta morte dell'obbligato anteriormente al termine fissato per 3

16 l'adempimento del trasferimento ed ha ritenuto che ad esso fosse tenuta l'erede in ragione della natura patrimoniale e non personalissima dell'obbligazione, nè è condivisibile la censura formulata in ordine alla carenza o contraddittorietà della motivazione quanto all'accertamento ed alla valutazione della non liberalità dell'obbligazione assunta. Dal riferimento al principio, enunciato nella decisione di questa Corte n. 9500/87, cit., della desumibilità della natura dell'obbligazione del genitore dall'inserimento dell'impegno nel contesto della sentenza di separazione personale o divorzio (o di cessazione degli effetti civile del matrimonio) ed alle argomentazioni della sentenza di primo grado, la quale aveva posto in rilievo la modestia dell'assegno periodico stabilito per il mantenimento del figlio, appaiono evidenti, infatti, sia il criterio adottato che gli elementi costituenti la ratio decidendi della sentenza impugnata, e sia l'adeguatezza dell'apprezzamento che la sorregge in ordine all'intento perseguito dai genitori di assicurare al figlio, anche dopo il conseguimento della sua maggiore età, la possibilità di continuare a fruire dell'immobile nel quale già abitava per effetto del suo affidamento alla madre che ne era stata assegnatane. Con il terzo motivo, lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., art. 769 c.c. e segg., e art c.c., e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente deduce che la sentenza non avrebbe potuto esulare dallo specifico petitum "della natura gratuita del negozio di trasferimento relativo all'obbligazione assunta" dal padre dell'attore ed escludere, immotivatamente ed in contrasto con le risultanze processuali, l'obbligo di collazione e la soggezione dell'immobile a divisione. Anche tale motivo è infondato. La gratuità del trasferimento era stata addotta dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio per escludere che l'obbligo di trasferimento dell'immobile, recepito nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, fosse subordinato al versamento di un corrispettivo ed era stata sostenuta dall'argomento che l'impegno assunto dal padre trovava la sua giustificazione nella doverosa regolamentazione degli interessi dei figli in occasione dei mutamenti o dell'estinzione del rapporto coniugale e nel loro affidamento ad uno solo dei genitori. La condivisione di tale ratio da parte del giudice di merito esclude che sia ravvisabile il lamentato vizio di extrapetizione; e il disconoscimento all'attribuzione dell'immobile della natura di donazione, oggetto di eccezione della convenuta, costituisce ragione sufficiente e necessaria per negare la soggezione a collazione della quota di proprietà oggetto della controversia e, in generale, l'ipotizzabilità sull'appartamento di cui era stata promessa la cessione di una comunione tra gli eredi e la conseguente proponibilità rispetto ad esso di una domanda di divisione. All'infondatezza dei motivi segue il rigetto del ricorso. P.Q.M 4

17 Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 dicembre Depositato in Cancelleria il 21 febbraio

18 1) LS 6 marzo 1987 n. 74 art. 19 L. Il trasferimento di beni immobili a seguito dello scioglimento di comunione tra coniugi, avvenuto con verbale di conciliazione nel corso della procedura di separazione o divorzio, è esente da in.v.im. Cassazione civile, sez. trib., 17 febbraio 2001, n ) In tema di separazione personale tra coniugi, l'obbligo di mantenimento dei figli minori (ovvero maggiorenni non autosufficienti) può essere legittimamente adempiuto dai genitori mediante un accordo che, in sede di separazione personale o di divorzio, attribuisca direttamente - o impegni il promittente ad attribuire - la proprietà di beni mobili o immobili ai figli, senza che tale accordo (formalmente rientrante nelle previsioni, rispettivamente, degli art. 155, 158, 711 c.c. e 4 e 6 l. n. 898 del 1970, e sostanzialmente costituente applicazione della "regula iuris" di cui all'art c.c., attesa la indiscutibile meritevolezza di tutela degli interessi perseguiti) integri gli estremi della liberalità donativa, ma assolvendo esso, di converso, ad una funzione solutorio-compensativa dell'obbligo di mantenimento. Esso, comporta l'immediata e definitiva acquisizione al patrimonio dei figli della proprietà dei beni che i genitori abbiano loro attribuito o si siano impegnati ad attribuire, di talché, in questa seconda ipotesi, il correlativo obbligo, suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art c.c., è senz'altro trasmissibile agli eredi del promittente, trovando titolo non già nella prestazione di mantenimento - che, nei limiti costituiti dal valore dei beni attribuiti o da attribuire, risulta ormai convenzionalmente liquidata in via definitiva, - ma nell'accordo che l'ha estinta. Cassazione civile, sez. II, 21 febbraio 2006, n ) Risponde ad una ottimale, anche perché incondizionata ed integrale, tutela della prole, e va perciò consentito il trasferimento, con atto formale, da un coniuge all'altro, a modifica del regime di separazione personale (o di divorzio) precedentemente instaurato, di taluni beni immobili con il vincolo "erga omnes" di cui all'art ter c.c., allo scopo di garantire ai figli minori un adeguato e sicuro mantenimento. Tribunale Reggio Emilia, 26 marzo ) Sono pienamente valide le clausole dell'accordo di separazione che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi al fine di assicurarne il mantenimento. Il suddetto accordo di separazione, in quanto inserito nel verbale d'udienza (redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato), assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art c.c., e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo l'omologazione che lo rende efficace, titolo per la trascrizione a norma dell'art c.c., senza che 1

19 la validità dei trasferimenti siffatti sia esclusa dal fatto che i relativi beni ricadono nella comunione legale tra coniugi. Cassazione civile, sez. I, 15 maggio 1997, n ) Viene omologato il verbale della separazione personale consensuale fra coniugi tra le cui condizioni sia previsto anche che uno dei coniugi istituisca un "trust" (che preveda come "trustee" lo stesso disponente) un immobile di sua proprietà al fine di adibirlo ad abitazione della figlia e dell'altro coniuge, con previsione dell'obbligo di trasferimento dello stesso immobile alla figlia al compimento dei trent'anni di quest'ultima (Nella specie il verbale omologato viene anche trascritto (come atto giudiziario) nella Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano).Tribunale Milano, 23 febbraio ) REVOCATORIA ORDINARIA (Azione) Il trasferimento di quota di beni immobili di pertinenza di uno dei coniugi a favore dell'altro realizzato in sede di separazione consensuale non può essere di per sè solo considerato a titolo gratuito. La suddetta operazione infatti, nella fattispecie, lungi dal costituire un atto di mera liberalità, ha piuttosto rappresentato l'attuazione di uno specifico programma atto a definire sia posizioni pregresse sia obblighi direttamente scaturenti dalla separazione coniugale, la cui liquidazione - "una tantum" - è specificatamente prevista dal legislatore. Deve, pertanto, escludersi nella fattispecie la natura gratuita del dedotto trasferimento ai sensi dell'art comma 1 n. 2 c.c. Il "consilium fraudis" non può ritenersi sussistere, in assenza di ulteriori riscontri, solo in virtù dello "status" di coniuge. In verità, al vincolo suddetto non può associarsi alcuna presunzione di conoscenza a carico di un coniuge circa le altrui vicende economiche soprattutto se afferenti l'attività strettamente professionale e non quella familiare. Tribunale Milano, 20 ottobre ) La pattuizione, intervenuta in sede di separazione consensuale, contenente l'impegno di uno dei coniugi, al fine di concorrere al mantenimento del figlio minore, di trasferire, in favore di quest'ultimo, la piena proprietà di un bene immobile, non è soggetta nè alla risoluzione per inadempimento, a norma dell'art c.c., nè all'eccezione d'inadempimento, ai sensi dell'art c.c., non essendo ravvisabile, in un siffatto accordo solutorio sul mantenimento della prole, quel rapporto di sinallagmaticità tra prestazioni che è fondamento dell'una e dell'altra, atteso che il mantenimento della prole costituisce obbligo ineludibile di ciascun genitore, imposto dal legislatore e non derivante, con vincolo di corrispettività, dall'accordo di separazione tra i coniugi, tale accordo potendo, al più, regolare le concrete modalità 2

20 di adempimento di quell'obbligo (nella specie il padre, che aveva assunto tale impegno di trasferimento, convenuto in giudizio per l'esecuzione specifica ai sensi dell'art c.c., aveva chiesto la risoluzione della pattuizione deducendo l'inadempimento della madre all'obbligazione, da costei assunta nel medesimo accordo di separazione tra coniugi, di consentire che la figlia vedesse e frequentasse esso genitore). Cassazione civile, sez. II, 17 giugno 2004, n ) L'accordo, recepito nella pronunzia di divorzio, prevedente l'obbligo, a carico di un coniuge, di trasferire all'altro la proprietà di un immobile a titolo di assegno una tantum di divorzio, entro e non oltre un certo termine dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio congiunto, costituisce un negozio di natura transattiva e aleatoria rispetto al quale è irrilevante la morte del coniuge beneficiario (purché successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio) con la conseguenza che gli eredi di quest'ultimo possono agire in giudizio per ottenere il trasferimento della proprietà dell'immobile in loro favore. Cassazione civile, sez. I, 05 settembre 2003, n ) La scrittura privata indirizzata a regolare i reciproci rapporti patrimoniali fra i coniugi consensualmente separati, avente ad oggetto, fra gli altri, anche il trasferimento della proprietà di beni immobili, può configurarsi come transazione ed ha piena validità ed efficacia. La transazione, infatti, può intervenire tra i coniugi per disciplinare il rapporto patrimoniale oggetto di possibile od attuale controversia, beninteso senza che essa possa avere ad oggetto diritti indisponibili dei contraenti. La libertà negoziale riconosciuta dalla legge ai coniugi contraenti è funzionale alla autonoma scelta della migliore soluzione delle controversie sorte in relazione alla separazione, ed in questo senso non merita censure pur in considerazione di una nozione alquanto ampia di "legittimo accordo patrimoniale". Cassazione civile, sez. I, 09 luglio 2003, n ) Al fine di fruire delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa previste dall'art. 2 d.l. 7 febbraio 1985 n. 12, conv. con modificazioni in l. 5 aprile 1985 n. 118, le formalità ivi prescritte - vale a dire la dichiarazione del compratore di non possedere altro fabbricato destinato ad abitazione nel comune dove è situato l'immobile acquistato, di volerlo adibire a propria abitazione, e di non aver già usufruito delle agevolazioni previste dalla disposizione - devono essere adempiute, a pena di decadenza, nell'atto di acquisto avente ad oggetto tale abitazione. Ciò comporta che nel caso di trasferimento di un'unità abitativa ad un coniuge disposto nel verbale di separazione consensuale, la richiesta delle agevolazioni e la contestuale 3

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Giurisprudenza

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Giurisprudenza Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Intitolazione: ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - Agevolazioni ex art. 19 legge

Dettagli

Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir.

Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir. RISOLUZIONE N. 153/E Roma, 11 giugno 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015 RISOLUZIONE N. 49/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 11 maggio 2015 OGGETTO: Permanenza dell agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto nell anno anche

Dettagli

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014 RISOLUZIONE N. 20/E Direzione Centrale Normativa Roma, 14 febbraio 2014 OGGETTO: Tassazione applicabile agli atti di risoluzione per mutuo consenso di un precedente atto di donazione articolo 28 del DPR

Dettagli

Suprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 5 maggio 2014, n. 9582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Suprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 5 maggio 2014, n. 9582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 5 maggio 2014, n. 9582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dettagli

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 by www.finanzaefisco.it OGGETTO: Trattamento tributario degli atti di costituzione del fondo patrimoniale. L argomento oggetto

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 1 Num. 15131 Anno 2015 Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA Relatore: CAMPANILE PIETRO Data pubblicazione: 20/07/2015 sul ricorso proposto da: AGENZIA DEL TERRITORIO SENTENZA Rappresentata

Dettagli

FONDO PATRIMONIALE (artt. 167-171 C.C.)

FONDO PATRIMONIALE (artt. 167-171 C.C.) FONDO PATRIMONIALE (artt. 167-171 C.C.) COSTITUZIONE AMMINISTRAZIONE EFFICACIA OPPONIBILITA REVOCATORIA CESSAZIONE REGIME FISCALE DOTT.SSA ALESSANDRA DE LEONARDIS OBIETTIVI DEL FONDO CONCETTO DI FAMIGLIA

Dettagli

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione

Dettagli

Art. 54 decreto legge

Art. 54 decreto legge Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo

Dettagli

OGGETTO: Istanza d interpello - Imposta di registro Decadenza dell agevolazione c.d. prima casa per trasferimento nel quinquennio.

OGGETTO: Istanza d interpello - Imposta di registro Decadenza dell agevolazione c.d. prima casa per trasferimento nel quinquennio. RISOLUZIONE N. 192/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 6 ottobre 2003 OGGETTO: Istanza d interpello - Imposta di registro Decadenza dell agevolazione c.d. prima casa per trasferimento nel

Dettagli

RISOLUZIONE 25/E. OGGETTO: Istanza di interpello - Imposta di registro - Ampliamento della c.d. prima casa. Agevolazioni.

RISOLUZIONE 25/E. OGGETTO: Istanza di interpello - Imposta di registro - Ampliamento della c.d. prima casa. Agevolazioni. RISOLUZIONE 25/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 25 febbraio 2005 OGGETTO: Istanza di interpello - Imposta di registro - Ampliamento della c.d. prima casa. Agevolazioni. Con l istanza di

Dettagli

FONDO, TRUST, VINCOLO DI DESTINAZIONE NOTAIO EMANUELE DE MICHELI

FONDO, TRUST, VINCOLO DI DESTINAZIONE NOTAIO EMANUELE DE MICHELI TUTELA PATRIMONIALE FONDO, TRUST, VINCOLO DI DESTINAZIONE NOTAIO EMANUELE DE MICHELI Fonti normative FONDO PATRIMONIALE: artt. 167 ss. cod. civ. Fonti normative FONDO PATRIMONIALE: artt. 167 ss. cod. civ.

Dettagli

Risoluzione n.125/e. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.P.R. n. 131 del 1986, è stato esposto il seguente

Risoluzione n.125/e. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.P.R. n. 131 del 1986, è stato esposto il seguente Risoluzione n.125/e Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 aprile 2008 OGGETTO: Istanza di interpello - riacquisto di prima casa a titolo gratuito Decadenza dai benefici di cui alla nota II-bis

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 03 02 2014 N 2261

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 03 02 2014 N 2261 CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 03 02 2014 N 2261 Imposta di registro acquisto prima casa acquisto avvenuto a seguito di sentenza sostitutiva di contratto non concluso ex art. 2932 C.C. agevolazioni richiesta

Dettagli

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE ALTRE AGEVOLAZIONI DI INTERESSE NOTARILE. Onlus ed enti non commerciali.

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE ALTRE AGEVOLAZIONI DI INTERESSE NOTARILE. Onlus ed enti non commerciali. CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE ALTRE AGEVOLAZIONI DI INTERESSE NOTARILE Onlus ed enti non commerciali Domande Frequenti Sommario 1. Ai fini IRES cosa si intende per ente non commerciale?

Dettagli

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA Bergamo, 13 Novembre 2015 Gian Paolo Valcavi 2 I punti centrali delle novità introdotte Art. 3, 2 comma sul punto dal D.lgs. 23/2015 «Esclusivamente

Dettagli

Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo

Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cataldi.it Il giudice del lavoro adito con impugnativa

Dettagli

Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale

Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Non è più soggetta ad autorizzazione la installazione del singolo impianto che produce emissione in atmosfera,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 25/E. Con istanza di interpello, concernente la corretta tassazione di rinunzia al diritto di usufrutto è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 25/E. Con istanza di interpello, concernente la corretta tassazione di rinunzia al diritto di usufrutto è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 25/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 16 febbraio 2007 OGGETTO: Istanza di Interpello. Atto di rinunzia abdicativa. art. 13 della legge n. 383 del 2001 come modificato dall

Dettagli

Roma, 30 ottobre 2008

Roma, 30 ottobre 2008 RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione

Dettagli

Si segnalano di seguito alcune questioni di specifico interesse rinviando, per gli altri contenuti della circolare, al relativo testo.

Si segnalano di seguito alcune questioni di specifico interesse rinviando, per gli altri contenuti della circolare, al relativo testo. Segnalazione novità prassi interpretative DALL AGENZIA DELLE ENTRATE ALCUNI CHIARIMENTI SULLA DETRAZIONE DEGLI INTERESSI PER MUTUI E SULLA DETRAZIONE D IMPOSTA DEL 36% PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE

Dettagli

RISOLUZIONE N. 26/E. Roma, 6 marzo 2015

RISOLUZIONE N. 26/E. Roma, 6 marzo 2015 RISOLUZIONE N. 26/E Direzione Centrale Normativa Roma, 6 marzo 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica applicabilità delle agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina alle pertinenze dei terreni

Dettagli

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015 CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri

Dettagli

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI DONAZIONE DI TITOLI DI STATO 1. SINTESI 2. LEX 3. STUDIO CNN 4. PRASSI 5. GIURISPRUDENZA 6.

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI DONAZIONE DI TITOLI DI STATO 1. SINTESI 2. LEX 3. STUDIO CNN 4. PRASSI 5. GIURISPRUDENZA 6. IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI DONAZIONE DI TITOLI DI STATO 1. SINTESI 2. LEX 3. STUDIO CNN 4. PRASSI 5. GIURISPRUDENZA 6. ABROGAZIONI 1 1. SINTESI Con la re-istituzione dell imposta sulle successioni

Dettagli

Emilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese. Il nuovo procedimento di separazione e divorzio

Emilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese. Il nuovo procedimento di separazione e divorzio Emilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese Il nuovo procedimento di separazione e divorzio Testo vigente Testo in vigore dal 1 marzo 2006 Art. 706. Forma della domanda. La domanda di separazione

Dettagli

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi... CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi

Dettagli

FISCO E CASA: SUCCESSIONI E DONAZIONI

FISCO E CASA: SUCCESSIONI E DONAZIONI FISCO E CASA: SUCCESSIONI E DONAZIONI Gli aggiornamenti più recenti dichiarazione di successione imposte ipotecaria e catastale aggiornamento gennaio 2015 ALIQUOTE FRANCHIGIA MODELLO 4 PRIMA CASA IMPOSTA

Dettagli

IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON

IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON PROPRIETARIA?Cassazione, sez. II, 18 settembre 2012, n. 15644 commento e testo Diritto e processo.com

Dettagli

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,

Dettagli

«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it

«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it «IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it SPECIFICITA DELL APPELLO. Il D. LGS. 546/1992 disciplina le impugnazioni al Capo 3, la cui sezione seconda al suo

Dettagli

La fiscalità dei trust di interesse familiare: casi particolari e confronto con strumenti alternativi

La fiscalità dei trust di interesse familiare: casi particolari e confronto con strumenti alternativi La fiscalità dei trust di interesse familiare: casi particolari e confronto con strumenti alternativi Avv. Massimo Antonini 11 marzo 2011 massimo.antonini@chiomenti.net Patti di famiglia Caratteristiche

Dettagli

IL COSTO DI UN ATTO NOTARILE (Fonte: Consiglio Nazionale del Notariato)

IL COSTO DI UN ATTO NOTARILE (Fonte: Consiglio Nazionale del Notariato) IL COSTO DI UN ATTO NOTARILE (Fonte: Consiglio Nazionale del Notariato) Acquistare la casa: quanto costa il notaio? Le tabelle qui pubblicate riportano di massima i compensi dovuti al notaio per gli atti

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. L Num. 16757 Anno 2015 Presidente: VIDIRI GUIDO Relatore: MAISANO GIULIO Data pubblicazione: 12/08/2015 SENTENZA sul ricorso 11235-2014 proposto da: CALVANI MARZIA C.F. CLVMRZ273D68H901V,

Dettagli

SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI

SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI Interruzione effettiva e stabile della convivenza coniugale a seguito di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della vita coniugale o rechino pregiudizio alla

Dettagli

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.

Dettagli

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA AGEVOLAZIONI PRIMA CASA (Norme a aliquote nel tempo) 1) NORMATIVA IN VIGORE: 1A) Trasferimenti a titolo oneroso 1B) Trasferimenti a titolo gratuito 2) TRASFERIMENTI A TITOLO ONEROSO EVOLUZIONE NORMATIVA

Dettagli

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI CAPO I - NORME GENERALI ART. 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano le entrate

Dettagli

Trasferimenti in sede di separazione e divorzio. Domande Frequenti

Trasferimenti in sede di separazione e divorzio. Domande Frequenti CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE ALTRE AGEVOLAZIONI DI INTERESSE NOTARILE Trasferimenti in sede di separazione e divorzio Domande Frequenti Sommario 1. Prima dell introduzione dell

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

Modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio La modifica decorre dal momento della proposizione della domanda

Modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio La modifica decorre dal momento della proposizione della domanda Modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio La modifica decorre dal momento della proposizione della domanda Cassazione Sentenza n. 3922/2012 commento e testo Studio legale law In materia

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

Agenzia delle Entrate, circolare 7 maggio 2001, n. 44/E, Imposta sulle successioni e sulle donazioni - Legge 21 novembre 2000, n. 342, articolo 69.

Agenzia delle Entrate, circolare 7 maggio 2001, n. 44/E, Imposta sulle successioni e sulle donazioni - Legge 21 novembre 2000, n. 342, articolo 69. Agenzia delle Entrate, circolare 7 maggio 2001, n. 44/E, Imposta sulle successioni e sulle donazioni - Legge 21 novembre 2000, n. 342, articolo 69. Premessa L'articolo 69 della legge 21 novembre 2000,

Dettagli

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO Al fine di garantire la posizione del cittadinocontribuente, il legislatore ha mutuato, nel processo tributario, un istituto tipico di quello amministrativo

Dettagli

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA + PROCURA SPECIALE

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA + PROCURA SPECIALE FAC-SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA + PROCURA SPECIALE Il sottoscritto, CF, nato a il residente in, documento d identità n., rilasciato da, il scadenza, in qualità di proprietario usufruttuario titolare

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 18573 Anno 2014 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: D'ASCOLA PASQUALE Data pubblicazione: 03/09/2014 ORDINANZA sul ricorso 14690-2012 proposto da: NAPOLITANO PAOLO NPLPLA78L04L259I,

Dettagli

LA NUOVA IMPOSTA DI REGISTRO PER I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI DAL 2014

LA NUOVA IMPOSTA DI REGISTRO PER I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI DAL 2014 INFORMATIVA N. 229 18 SETTEMBRE 2013 IMPOSTE INDIRETTE LA NUOVA IMPOSTA DI REGISTRO PER I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI DAL 2014 Art. 10, D.Lgs. n. 23/2011 Art. 26, DL n. 104/2013 Nell ambito del Decreto c.d.

Dettagli

Legge 8 febbraio 2006, n. 54

Legge 8 febbraio 2006, n. 54 Legge 8 febbraio 2006, n. 54 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 2006 Art. 1. (Modifiche al codice

Dettagli

Copertura delle perdite

Copertura delle perdite Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle

Dettagli

====================== TRIBUNALE PER I MINORENNI DI NAPOLI In nome del popolo italiano

====================== TRIBUNALE PER I MINORENNI DI NAPOLI In nome del popolo italiano /RUGLQDQ]DVHQWHQ]DODSULPDGHO7ULEXQDOHSHULPLQRUHQQLGL1DSROLFKHDIIURQWDLOSUREOHPDGHOOD FRPSHQ]D GHO JLXGLFH PLQRULOH LQ WHPD GL DIILGR FRQGLYLVR q VWDWD UHGDWWD GDO 3UHVLGHQWH 9LFDULR GU 6HUHQD %DWWLPHOOLHG

Dettagli

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO RISOLUZIONE N. 105/E Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n.212. Art. 19 bis 1,

Dettagli

Roma, 28 gennaio 2009

Roma, 28 gennaio 2009 RISOLUZIONE N. 23/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 gennaio 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 plusvalenza da cessione di immobile allo stato

Dettagli

RISOLUZIONE N. 212/E. Roma,11 agosto 2009. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 212/E. Roma,11 agosto 2009. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 212/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: interpello art. 11 legge 212/2000 - contratto per persona da nominare art. 1401 c.c. - presupposti applicabilità

Dettagli

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI. RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI. RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 proposto dal sig. (riportare dati identificativi, domicilio fiscale, P. IVA), nato a il, C.F., rappresentato

Dettagli

RISOLUZIONE N. 1/2008

RISOLUZIONE N. 1/2008 PROT. n. 29463 ENTE EMITTENTE: OGGETTO: DESTINATARI: RISOLUZIONE N. 1/2008 Direzione dell Agenzia Mutui posti in essere da Enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti

Dettagli

RISOLUZIONE N. 158/E

RISOLUZIONE N. 158/E RISOLUZIONE N. 158/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 aprile 2008 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n.212. Cessione di partecipazioni rideterminate da parte dell

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 5 Num. 16952 Anno 2015 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Data pubblicazione: 19/08/2015 SENTENZA sul ricorso n. 16812/09 proposto da: La Dolce Arte S.n.c.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 105/E

RISOLUZIONE N. 105/E RISOLUZIONE N. 105/E Roma, 31 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Agevolazioni prima casa - Revoca dell' agevolazione Con l interpello

Dettagli

RISOLUZIONE N. 157/E

RISOLUZIONE N. 157/E RISOLUZIONE N. 157/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 aprile 2008 OGGETTO: Interpello - art. 11 legge 27 luglio 2000, n. 212. Società in nome collettivo, eredi del socio - Applicazione

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA N. 05193/2015REG.PROV.COLL. N. 07885/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente

Dettagli

GLI ACCORDI DEI CONIUGI IN SEDE DI SEPARAZIONE E

GLI ACCORDI DEI CONIUGI IN SEDE DI SEPARAZIONE E GLI ACCORDI DEI CONIUGI IN SEDE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO E LE CONSEGUENZE SUL PIANO FISCALE. A CURA DELL AVV. RAFFAELLA DE VICO Premessa Diverse sono le questioni di rilevanza fiscale che possono sorgere

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA N. 01763/2010 REG.SEN. N. 00879/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

Dettagli

RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA

RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA 16 maggio 2014 Avv. Marcello Giustiniani www.beplex.com Il trasferimento d azienda e di ramo d azienda A) La nozione di trasferimento d azienda (art. 2112,

Dettagli

Fiscal News N. 111. Cartelle. Eredi obbligati solidali. La circolare di aggiornamento professionale 14.04.2014

Fiscal News N. 111. Cartelle. Eredi obbligati solidali. La circolare di aggiornamento professionale 14.04.2014 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 111 14.04.2014 Cartelle. Eredi obbligati solidali La notifica è valida ed efficace anche se rivolta a uno soltanto degli eredi Categoria: Accertamento

Dettagli

RISOLUZIONE N. 215/E. OGGETTO: Istanza d interpello imposta di registro, ipotecaria e catastale art. 32 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601.

RISOLUZIONE N. 215/E. OGGETTO: Istanza d interpello imposta di registro, ipotecaria e catastale art. 32 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601. RISOLUZIONE N. 215/E Roma, 09 agosto 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza d interpello imposta di registro, ipotecaria e catastale art. 32 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601.

Dettagli

presso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;

presso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4; R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE SECONDA Registro Sentenze:430/2007 Registro Generale: 566/2006 composto

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra

TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015 CHESSA S.R.L tra GAIAS GIUSEPPE AUTOTRASPORTI e ATTORE CONVENUTO Oggi 18 febbraio 2016 innanzi al dott. Cinzia Caleffi,

Dettagli

OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta QUESITO

OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta QUESITO RISOLUZIONE N. 71/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 febbraio 2008 OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta Con l istanza di interpello di cui all oggetto, concernente

Dettagli

Orientamenti di merito Quando l'imposta sulle donazioni si applica al trust

Orientamenti di merito Quando l'imposta sulle donazioni si applica al trust Orientamenti di merito Quando l'imposta sulle donazioni si applica al trust In due recenti sentenze della giurisprudenza di merito viene chiarito che l imposta sulle donazioni e successioni si applica

Dettagli

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA 11 02 2014 N 3068

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA 11 02 2014 N 3068 CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA 11 02 2014 N 3068 Immobili classa mento atto di classamento motivazione caratteristiche Immobili classa mento atto di classamento comproprietari litisconsorzio necessario

Dettagli

TRIBUNALE DI... Ricorso per la modificazione delle condizioni di separazione ex. art. 155ter c.c.

TRIBUNALE DI... Ricorso per la modificazione delle condizioni di separazione ex. art. 155ter c.c. TRIBUNALE DI... Ricorso per la modificazione delle condizioni di separazione ex art. 155ter c.c. Il sig.... nato a... il... e residente in... Via... n.... è rappresentato e difeso per mandato a margine

Dettagli

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA SE LA PRECEDENTE DIVENTA UFFICIO Cass. Possibilità di usufruire delle agevolazioni della prima casa nell'acquisto di un nuovo

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA SE LA PRECEDENTE DIVENTA UFFICIO Cass. Possibilità di usufruire delle agevolazioni della prima casa nell'acquisto di un nuovo AGEVOLAZIONI PRIMA CASA SE LA PRECEDENTE DIVENTA UFFICIO Cass. 23064/2012 commento e testo Andrea Belotti P&D.IT Possibilità di usufruire delle agevolazioni della prima casa nell'acquisto di un nuovo appartamento

Dettagli

C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere.

C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere. MUTUI FONDIARI: Risoluzione del contratto. C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere. Premessa. L anatocismo viene praticato oltre che sui conti correnti anche sui

Dettagli

RISOLUZIONE N. 119 /E

RISOLUZIONE N. 119 /E RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

PER PROCEDERE ALLA TRASCRIZIONE TACITA DELL EREDITA occorre esibire:

PER PROCEDERE ALLA TRASCRIZIONE TACITA DELL EREDITA occorre esibire: I DOCUMENTI NECESSARI PER IL TRASFERIMENTO DEGLI IMMOBILI A) FABBRICATI Il venditore deve, una volta perfezionato l accordo col futuro acquirente, consegnare allo stesso tutti i documenti attestanti i

Dettagli

RISOLUZIONE N. 328/E

RISOLUZIONE N. 328/E RISOLUZIONE N. 328/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 14 novembre 2007 OGGETTO: Istanza di Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212; interpretazione dell art. 15, comma 1, lett.

Dettagli

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 12 03 2014 N 5691

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 12 03 2014 N 5691 CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 12 03 2014 N 5691 Agevolazioni fiscali benefici per l acquisto della prima casa abitazione non di lusso secondo i parametri di cui al D.M. 2/8/1969 disposizione dell art. 10

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5628/2009 Reg. Dec. N. Reg. Ric. 3179 ANNO 2009 DECISIONE (resa

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Avv. Bruno De Carolis Presidente Avv. Massimiliano Silvetti Membro designato dalla Banca d'italia Dott. Com. Girolamo Fabio Porta Membro designato dalla Banca

Dettagli

INDICE. Prefazione...p.

INDICE. Prefazione...p. INDICE Prefazione...p. XIII I REGIME PATRIMONIALE DEI CONIUGI Introduzione... 3 1 La scelta del regime patrimoniale... 7 Atto di matrimonio avanti all ufficiale di stato civile con scelta di separazione

Dettagli

LEGGE 6 MAGGIO 2015 N. 55. Divorzio. breve

LEGGE 6 MAGGIO 2015 N. 55. Divorzio. breve LEGGE 6 MAGGIO 2015 N. 55 Divorzio breve ENTRATA IN VIGORE: 26 MAGGIO 2015 Legge 55 del 2015 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione

Dettagli

Circolare N. 79 del 27 Maggio 2015

Circolare N. 79 del 27 Maggio 2015 Circolare N. 79 del 27 Maggio 2015 Bonus prima casa: i chiarimenti sul riacquisto Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che l Agenzia delle Entrate, con la circolare n.17/e del 24.04.2015,

Dettagli

Fiscalità degli immobili estranei al regime di impresa, arti e professioni Dott. Giovanni Picchi Dott. Domenico Ballor 1 I redditi diversi immobiliari L art. 67, comma 1, del TUIR prevede alcune fattispecie

Dettagli

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974 Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI

Dettagli

Nota di approfondimento

Nota di approfondimento Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con

Dettagli

RISOLUZIONE N. 102/E

RISOLUZIONE N. 102/E RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale

Dettagli

PER L IMPRENDITORE E ORA POSSIBILE ANCHE CEDERE L AZIENDA CON IL NUOVO PATTO DI FAMIGLIA

PER L IMPRENDITORE E ORA POSSIBILE ANCHE CEDERE L AZIENDA CON IL NUOVO PATTO DI FAMIGLIA PER L IMPRENDITORE E ORA POSSIBILE ANCHE CEDERE L AZIENDA CON IL NUOVO PATTO DI FAMIGLIA di Vincenzo D Andò PREMESSA La Legge 14.2.2006, n. 55 (pubblicata sulla G.U. n. 50 del 1.3.2006) ha introdotto nel

Dettagli

OGGETTO: RICORSO AVVERSO AVVISO DI LIQUIDAZIONE IMPOSTA EMESSO. DALL'AGENZIA ENTRATE NAPOLI. IL del NOTIFICATO

OGGETTO: RICORSO AVVERSO AVVISO DI LIQUIDAZIONE IMPOSTA EMESSO. DALL'AGENZIA ENTRATE NAPOLI. IL del NOTIFICATO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI NAPOLI. OGGETTO: RICORSO AVVERSO AVVISO DI LIQUIDAZIONE IMPOSTA EMESSO DALL'AGENZIA ENTRATE NAPOLI. IL del NOTIFICATO

Dettagli

RISOLUZIONE N. 341/E

RISOLUZIONE N. 341/E RISOLUZIONE N. 341/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 23 novembre 2007 OGGETTO: Istanza di interpello - Donazione di azienda e continuazione dell attività d impresa in forma societaria

Dettagli

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004 Risoluzione n. 78/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 maggio 2004 Oggetto: Richiesta di consulenza generica - deducibilità contributi versati al FASI da parte di contribuenti in pensione

Dettagli

TABELLA ALIQUOTE IN VIGORE... 8 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE... 9

TABELLA ALIQUOTE IN VIGORE... 8 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE... 9 MAGGIO 2007 RTRABACE IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI EVOLUZIONE - TABELLE - TERMINI EVOLUZIONE NORMATIVA... 1 TABELLA ALIQUOTE (A)... 3 TABELLA ALIQUOTE (B)... 5 TABELLA ALIQUOTE (C)... 7 TABELLA

Dettagli

La Tassazione separata

La Tassazione separata La Tassazione separata Sui redditi di lavoro 1 È una modalità particolare di determinazione dell'irpef dovuta NON è un'imposta sostitutiva NON comporta una diversa determinazione del reddito 2 Per alcune

Dettagli

OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate

OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate Informativa per la clientela di studio N. 83 del 13.07.2011 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate Gentile cliente, con la stesura del presente documento informativo

Dettagli

RISOLUZIONE N. 195/E

RISOLUZIONE N. 195/E RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

CORTE D APPELLO DI MILANO. Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia. Dott.ssa Anna Maria Paganoni

CORTE D APPELLO DI MILANO. Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia. Dott.ssa Anna Maria Paganoni N. 826/07R. R. Vol. G. CORTE D APPELLO DI MILANO Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori Dott.ssa Anna Maria Paganoni Dott.

Dettagli