Per separazione s intende la conclusione della convivenza tra due coniugi che hanno una relazione stabile e duratura.

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1 Che cosa è la separazione? Per separazione s intende la conclusione della convivenza tra due coniugi che hanno una relazione stabile e duratura. La separazione può essere chiesta da uno o entrambi gli interessati, quando accadono, anche indipendentemente dalla loro volontà, fatti o situazioni che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o che recano un pregiudizio all educazione dei figli. L intollerabilità è rilevante anche se riguarda uno solo dei coniugi. Con la separazione viene meno l obbligo reciproco, assunto con il matrimonio, della coabitazione e si attenuano anche altri doveri coniugali, ma non vengono meno gli obblighi - di natura patrimoniale - di assistenza materiale né quello di reciproco rispetto. La separazione può essere: 1) consensuale, quando i coniugi sono d accordo sia sulla decisione di separarsi sia sulle condizioni che andranno a regolare i loro rapporti patrimoniali e nei confronti dei figli; 2) giudiziale, quando non esiste accordo dei coniugi riguardo alla decisione e/o alle condizioni della separazione. In tale ipotesi può essere chiesto da un coniuge a carico dell altro che sia pronunciato l addebito della separazione. Il coniuge nei cui confronti sia dichiarato l addebito (cioè la responsabilità del fallimento del matrimonio) perde il diritto al mantenimento e la qualità di erede. La separazione, consensuale o giudiziale che sia non sancisce di per sé lo scioglimento di un matrimonio, cosa che avviene solo con il divorzio. Che cosa fare per separarsi? Fatto salvo che per i coniugi è sempre possibile interrompere la convivenza senza nessun altra azione (separazione di fatto, che non ha alcun effetto giuridico e non determina la sospensione degli obblighi matrimoniali), per attivare una separazione che determini il cambiamento dello stato civile della coppia, i coniugi hanno a disposizione più possibilità: la gestione autonoma, la richiesta all Ufficiale di Stato Civile, l assistenza dei legali, il ricorso al tribunale. La scelta del modo, oltre ad essere personale, dipende dal tipo di separazione (consensuale o giudiziale) e dalla presenza o meno di figli minori o non autosufficienti. Negli ultimi anni si sono succedute varie modifiche all iter della separazione, a seguito di riforme o nuove leggi introdotte. Le novità più importanti che sono state introdotte riguardano soprattutto la separazione consensuale. Le modalità di separazione differiscono in base alla presenza o assenza di figli nella coppia.

2 Separazione consensuale di coniugi che non hanno figli a carico o i cui figli sono maggiorenni e autosufficienti (non solo da un punto di vista economico ma che non sono stati dichiarati incapaci e non portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n ) I coniugi che concordano sulla decisione di separarsi in questo caso hanno due possibilità: A) - discutere tra loro e stilare la richiesta di separazione consensuale - con tali richiesta si presentano dal Sindaco, quale Ufficiale dello Stato Civile, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui e' iscritto o trascritto l'atto di matrimonio - l' Ufficiale dello Stato Civile deve acquisire da ciascuno dei coniugi adeguata dichiarazione circa l'assenza di figli a carico - l'ufficiale dello Stato Civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate - l'accordo contenuto nella dichiarazione non può contenere patti di trasferimento patrimoniale - è inoltre esclusa dall'accordo qualunque clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale, come - ad esempio - l'uso della casa coniugale, l'assegno di mantenimento o qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti - l'attività di assistenza (facoltativa) resa dall'avvocato deve essere descritta nell'atto redatto dall'ufficiale di stato civile; essa non può essere qualificata in termini di rappresentanza, con la conseguenza che il legale non può sostituire la parte assistita dinanzi al predetto ufficiale. - l'atto contenente l'accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dall Ufficiale dello Stato Civile dopo il ricevimento delle dichiarazioni - l'ufficiale dello Stato Civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell'accordo (la mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo) 1 Legge n. 104/92, Art. 3. Soggetti aventi diritto 1. É persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che é causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. 2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. 4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

3 B) - il termine di 30 giorni è pensato per garantire il diritto di ripensamento dei coniugi che abbiano effettuato la dichiarazione di volere divorziare o separarsi, diritto che resta escluso solo per le dichiarazioni di modifica delle condizioni di separazione e divorzio. - Nel caso in cui sia trascorsa la data assegnata ed i coniugi - o uno di essi - non abbiano confermato l'accordo, è opportuno che l'ufficiale iscriva comunque l'atto già redatto nei registri dello stato civile, dando conto della mancata conferma da parte degli interessati. - la conferma dell accordo determina la separazione e la successiva trascrizione da parte dell'ufficiale dello Stato Civile nella scheda anagrafica individuale degli interessati contenuta negli archivi informatici dell Ufficio di Stato Civile; - gli accordi raggiunti verranno annotati anche negli atti di nascita e negli atti di matrimonio - Ai fini della richiesta di divorzio, i tre anni di separazione legale decorrono dalla data dell'atto contenente l'accordo concluso dinanzi all'ufficiale di stato civile; essa dovrà essere riportata nelle annotazioni ed indicata nella scheda anagrafica individuale degli interessati - uno dei due coniugi avvia una convenzione di negoziazione assistita, cioè un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati (almeno un avvocato per parte) - in pratica il coniuge tramite il proprio legale invita l altro coniuge a discutere tra loro assistiti dai legali e stilare gli accordi di separazione - l altro coniuge entro 30 giorni può rifiutare, non aderire (anche attraverso la mancata risposta in tempo utile) o aderire all invito - il rifiuto o la non adesione può essere considerata dal giudice (a cui poi passa la pratica) ai fini delle responsabilità delle parti per le spese e per i danni processuali - se aderisce, si ha l incontro con l altro coniuge alla presenza dei rispettivi legali per redigere l accordo di separazione - nell'accordo si da' atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti, le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori - l'accordo può contenere patti di trasferimento patrimoniale, quindi non riguarda solo la gestione dei figli, ma anche l utilizzo della casa coniugale, l assegno di mantenimento, gli eventuali beni comuni - l accordo viene certificato dai legali (gli avvocati certificano l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico) e viene trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, entro 10 giorni - se il Pubblico Ministero non evidenzia irregolarità, comunica il suo nulla osta - i tre anni di separazione legale necessari per richiedere una sentenza di divorzio decorrono dalla data certificata nell accordo

4 - l'avvocato della parte che ha avviato la convenzione è obbligato a trasmettere entro 10 giorni, all'ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto, la copia autenticata del nulla osta e dell'accordo redatto e certificato. Separazione consensuale di coniugi che hanno figli a carico minorenni o maggiorenni e non autosufficienti (non solo da un punto di vista economico ma che sono stati dichiarati incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104). I coniugi che concordano sulla decisione di separarsi in questo caso possono avviare una convenzione di negoziazione assistita, cioè un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati - in pratica un coniuge tramite il proprio legale invita l altro coniuge a discutere tra loro assistiti dai legali e stilare gli accordi di separazione - l altro coniuge entro 30 giorni può rifiutare, non aderire (anche attraverso la mancata risposta in tempo utile) o aderire all invito - il rifiuto o la non adesione può essere considerata dal giudice (a cui poi passa la pratica) ai fini delle responsabilità delle parti per le spese e per i danni processuali - se aderisce, si ha l incontro con l altro coniuge alla presenza dei rispettivi legali per redigere l accordo di separazione - nell'accordo si da' atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti, le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori - l'accordo può contenere patti di trasferimento patrimoniale, quindi non riguarda solo la gestione dei figli, ma anche l utilizzo della casa coniugale, l assegno di mantenimento, gli eventuali beni comuni - l accordo viene certificato dai legali (gli avvocati certificano l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico) e viene trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, entro 10 giorni - se il Pubblico Ministero ritiene che - autorizza l accordo l accordo risponda all interesse dei figli, - l'avvocato della parte che ha avviato la convenzione è obbligato a trasmettere entro 10 giorni, all'ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto, la copia autenticata del nulla osta e dell'accordo redatto e certificato. - i tre anni di separazione legale necessari per richiedere una sentenza di divorzio decorrono dalla data certificata nell accordo l accordo non risponda all interesse dei figli, - non autorizza l accordo - provvede, entro 5 giorni, a trasmettere il fascicolo al Presidente del Tribunale - il Presidente del Tribunale fissa l udienza di comparizione delle parti - audizione individuale e audizione congiunta delle parti avanti al Presidente, alla presenza dei loro avvocati per la definizione di accordi più rispondenti alle esigenze dei figli - dopo circa un mese dall ultima udienza presidenziale, il Tribunale emette un decreto che omologa la separazione

5 Le procedure appena descritte si applicano oltre che alle soluzioni consensuali di separazione personale, anche a quelle di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Per completezza si riportano anche i due iter processuali quello della separazione consensuale (sostituito e disincentivato dalle revisioni descritte in precedenza, ma comunque ancora in essere) e quello della separazione giudiziale, tutt ora in vigore. Iter processuale della separazione consensuale - Conflitto di coppia tale da rendere intollerabile la convivenza - Eventuale ricorso ad uno o a due legali (uno per ogni genitore) - Fase preparatoria nella quale si discutono e si stilano gli accordi o clausole relativi all affidamento dei figli, all utilizzo della casa coniugale, all assegno di mantenimento, agli eventuali beni comuni. - Formalizzazione degli accordi (si scrivono e sottoscrivono) - Il ricorso contenente le concordate condizioni di separazione viene depositato personalmente o (se i coniugi lo ritengono opportuno) tramite legali delegati dai genitori, alla cancelleria del Tribunale competente - Fissazione, da parte della Cancelleria del Tribunale, di apposita udienza avanti il Presidente del tribunale stesso (Udienza Presidenziale) - Audizione individuale e audizione congiunta delle parti avanti al Presidente, alla presenza dei loro avvocati ove incaricati, e conferma degli accordi - Dall udienza presidenziale scattano i 3 anni necessari al divorzio tra i coniugi - Dopo circa un mese, il Tribunale emette un decreto che omologa la separazione alle condizioni richieste dalle parti. Iter processuale della separazione giudiziale o Causa di separazione - Conflitto di coppia tale da rendere intollerabile la convivenza, senza possibilità di trovare accordo su tutte le condizioni della separazione e nemmeno sulla volontà di separarsi (uno dei coniugi lo vuole e l altro no) - Decisione del coniuge che vuole ottenere la separazione di rivolgersi ad un legale, che viene delegato (sulla base della sottoscrizione di una procura) a gestire l iter della separazione. - Stesura da parte del legale di un atto contenente tutte le richieste del coniuge relative alle condizioni di separazione ed anche all eventuale richiesta di addebito (cioè che si addebiti la rottura del matrimonio all altro che non ha ottemperato/ha disatteso i doveri del matrimonio) - Deposito, da parte del legale, del ricorso presso la Cancelleria del tribunale competente. - Fissazione, da parte della Cancelleria del Tribunale, di apposita udienza avanti il Presidente del tribunale stesso (Udienza Presidenziale) - Il legale del coniuge ricorrente notifica all altro coniuge il ricorso e del decreto che fissa l udienza (a quest udienza il coniuge convocato può decidere di comparire o no e di munirsi di legale oppure no).

6 - Audizione individuale (un coniuge per volta senza avvocati) e audizione congiunta delle parti (entrambi i coniugi e i loro avvocati) avanti al Presidente (udienza presidenziale) che tenta una riconciliazione o una consensualizzazione della separazione. Se ciò non riesce adotta i provvedimenti provvisori relativi a: autorizzazione ai coniugi a vivere separati affidamento dei figli utilizzo della casa coniugale assegno di mantenimento (mantenimento figli e coniuge) - Rinvio avanti ad un Giudice Istruttore con fissazione d udienza (dopo qualche mese da quella presidenziale) e inizio di una vera e propria causa caratterizzata da audizione di testi, acquisizione di prove ed eventuali perizie. - Nel caso di richiesta di addebito il Giudice a questo punto può riconoscere la colpa della rottura ad uno o all altro dei coniugi o anche a tutti e due (per farlo si basa su atti, documenti, prove) - Conseguenze dell addebito => economiche: chi viene riconosciuto la causa della separazione perde il diritto all eredità, all assegno di mantenimento (ha solo gli alimenti, cioè lo stretto indispensabile alla sopravvivenza) - Si giunge alla sentenza che dirime le questioni su tutti gli aspetti - Anche nella separazione giudiziale il termine dei 3 anni per richiedere il divorzio decorre dall udienza presidenziale, salvo che nel frattempo ci sia stata una sentenza, anche parziale, passata in giudicato

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