Capitolo 3 - PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA

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1 1raccolta provinciale degli usi :10 Pagina 75 Capitolo 3 - PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA Sommario a) Legna da ardere Sezione I Usi generali Distinzione Art. 1 Qualità 2 Pezzatura 3 Stagionatura 4 Provenienza 5 Forma del contratto 6 Prezzo 7 Contrattazione per vagoni e per trasporto con automezzo 8 Svincolo della merce Reclami Spese e documenti di trasporto 9 Trasporto a mezzo ferrovia Accertamento del peso e calo naturale 10 Spese di pesatura e di trasporto 11 Legna impregnata di umidità 12 Trasporto con automezzo 13 Disposizioni circa il destinatario della spedizione Regolarità del carico 14 Spedizione a terzi 15 Pagamento 16 Caparra 17 Mediazione 18 Sezione II Vendita a domicilio su piazza Sistemi di vendita 19 Prezzo a domicilio 20 Orario di consegna 21 Luogo di consegna 22 Obbligo del compratore 23 Peso 24 Cessazione della responsabilità del venditore 25 b) Carbone vegetale (o carbone di legna) Sezione I Contratti all ingrosso Distinzioni 26 Qualità 27 Contrattazione e prezzo 28 Forma del contratto 29 Spedizioni a mezzo ferrovia od automezzi: obblighi delle parti 30 Luogo di consegna Verifica della qualità e del peso 31 Pesatura e pagamento 32 Vizi della merce e conseguenze 33 75

2 1raccolta provinciale degli usi :10 Pagina 76 Sezione II Contratti fra grossisti e sostrai (venditori al minuto) Contrattazione Art. 34 Luogo di consegna e riconoscimento del peso e della qualità 35 Rispedizione fuori piazza 36 Pagamento 37 Mediazione 38 c) Legname rozzo Sezione I Usi generali Distinzione 39 Forma del contratto e prezzo 40 Pagamento 41 Sezione II Piante e boschi d alto fusto Oggetto della compravendita 42 Contenuto del contratto 43 Obblighi del compratore 44 Mediazione 45 d) Sughero, ecc.* e) Legname per paleria Definizione 46 Tipologie di vendita 47 Prezzo 48 Tolleranza 49 f) Legname grezzo in tronchi Definizione 50 Tipologie 51 * effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l esistenza di usi consolidati. 76

3 1raccolta provinciale degli usi :10 Pagina 77 Capitolo 3 - PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA a) Legna da ardere Sezione I Usi generali Art. 1 - Distinzione. La legna da ardere si distingue a seconda della qualità, della pezzatura, della stagionatura e della provenienza. Art. 2 - Qualità. La legna, secondo la qualità, si distingue in legna forte e legna dolce. E legna forte quella di specie dura, cioè dotata di maggior potere calorifico, quale il leccio, il sughero scortecciato, la rovere, il cerro, la farnia, il faggio, il carpino, l olivo, l olmo, il frassino, la betulla, la robinia, il ciliegio selvatico, ecc. E legna dolce quella di specie resinosa o da latifoglia tenera, quali il pino, l abete, il pioppo, l ontano, il salice, il tiglio, il castagno, ecc. Art. 3 - Pezzatura. Secondo la pezzatura commerciale la legna da ardere si distingue in: a) stanga, con diametro da 30 cm. a 35 cm. misurato a metà lunghezza, con una lunghezza che va da 1 m. a 2,5 m.; b) tagliata e spaccata per stufe o camini, con lunghezza da cm. 25 a cm. 45 e sezione da 6 a 15 cm. Nella stanga è ammessa una tolleranza di diametro inferiore di 10 cm. del 25 %. Nel commercio della legna di olivo, il diametro normale della pezzatura può raggiungere i cm., ed in ciascuna partita è tollerato il 30 % di ceppo pulito. Art. 4 -Stagionatura. Secondo la stagionatura si distingue in legna verde e stagionata. S intende per legna stagionata quella che è stata conservata, in posizione adatta all essiccazione, per almeno 6 mesi dall epoca del taglio o dello spacco, esclusa quella subbollita e fermentata. Art. 5 - Provenienza. Qualora interessi al compratore una determinata provenienza della legna, la stessa deve essere espressamente pattuita. Art. 6 - Forma del contratto. Il contratto può essere scritto o verbale. 77

4 1raccolta provinciale degli usi :10 Pagina 78 Quando il contratto viene stipulato a mezzo rappresentante salvo accettazione della casa venditrice, l accettazione o meno deve seguire a stretto giro di posta o via fax. Art. 7 - Prezzo. Il prezzo è determinato a peso o a volume. Art. 8 - Contrattazione per vagoni e per trasporto con automezzo. Nelle contrattazioni a numero di vagoni ferroviari, senza indicazione del quantitativo di merce, s intende un quantitativo non inferiore a 15 tonnellate per ogni vagone. In ogni caso, quando è pattuito il trasporto per ferrovia, il venditore, anche quando trattasi di vendita franco stazione partenza, deve caricare su ogni vagone un minimo di 15 tonnellate, al fine dell applicazione della tariffa ridotta ed ha l obbligo di cospargere la parte superiore del carico con latte di calce. In caso di trasporto con automezzi, il carico deve essere completo, con riferimento alla portata collaudata del veicolo. Art. 9 - Svincolo della merce - Reclami - Spese e documenti di trasporto. Il destinatario deve procedere al regolare svincolo della merce e provvedere presso le FF.SS. e ferrovie estere ai reclami che si rendano necessari nell interesse del venditore, anche quando la merce è venduta franco stazione di arrivo. Le spese di trasporto, anche per la merce venduta franco stazione di arrivo, sono pagate dal destinatario, ma devono essere dedotte dall importo della fattura. Per la merce venduta franco arrivo, il compratore deve, al più presto, rimettere od esibire i documenti di trasporto da cui risultino le spese anticipate. Art Trasporto a mezzo ferrovia - Accertamento del peso e calo naturale. In caso di spedizione ferroviaria, il compratore deve riconoscere al venditore, come peso della merce, quello accertato dalle ferrovie alla stazione di partenza. In mancanza di accertamento alla stazione di partenza o in altra stazione intermedia, vale il peso accertato dalle ferrovie alla stazione di arrivo. Se manca anche questo accertamento, s intende che il compratore accetta senz altro il peso dichiarato dal mittente all atto della spedizione. Sul peso della merce in arrivo è tollerato un calo naturale non superiore al 2 %. Art Spese di pesatura e di trasporto. Quando la merce sia venduta franco stazione partenza, le spese di pesatura e di trasporto gravano sul compratore. 78

5 1raccolta provinciale degli usi :10 Pagina 79 Quando la merce sia venduta franco stazione arrivo, le spese di pesatura in partenza e di trasporto gravano sul venditore. Art Legna impregnata di umidità. Il venditore non è obbligato a coprire i vagoni per difendere la legna dalle intemperie. Accadendo però che la legna giunga impregnata di umidità, si deve stabilire se questa deriva da pioggia o da neve caduta alla stazione di partenza o durante il viaggio o se, invece, già in precedenza era in tale stato. Nel primo caso il compratore non può reclamare indennizzo; nel secondo può, invece, richiedere solo una congrua riduzione del prezzo, da determinarsi, in mancanza di accordo, da un esperto. Art Trasporto con automezzo. Nei casi di merce spedita con automezzo, la consegna ha luogo al magazzino dell acquirente, dove se ne verificano la qualità ed il peso con la sua pesa o con quella pubblica più vicina. Art Disposizioni circa il destinatario della spedizione - Regolarità del carico. Il compratore deve tempestivamente dare disposizioni esatte al venditore per la spedizione della merce a terzi, suoi compratori, quando ciò non sia specificato in contratto. Mancando tale specificazione o tempestiva indicazione, si intende che la merce deve essere spedita al compratore ed alla stazione più vicina al luogo ove egli ha la sede principale della sua azienda. Il venditore risponde della regolarità del carico e della spedizione dei vagoni e, quando la merce lo consente, deve curare che questi ultimi siano caricati al completo, per usufruire della tariffa più bassa. Art Spedizione a terzi. Quando la merce è spedita a terzi secondo le disposizioni del compratore, il venditore deve inviare, al più presto, al compratore, l avviso di spedizione, con gli estremi della stessa (numero del vagone e peso). Il compratore è, anche in tal caso, responsabile verso il venditore del regolare ritiro della merce. Art Pagamento. In mancanza di pattuizioni contrattuali, il pagamento della legna s intende per pronti contanti all arrivo della merce. Art Caparra. All atto del contratto tra negozianti e produttori - per la legna prodotta in provincia - è uso che il compratore versi al venditore una caparra. Art Mediazione. La provvigione d uso per la compravendita della legna da ardere è del 2 %, da pagarsi da parte del solo venditore. 79

6 1raccolta provinciale degli usi :10 Pagina 80 Sezione II Vendita a domicilio su piazza Art Sistemi di vendita. La vendita di legna da ardere a domicilio può essere effettuata a peso o, per quella tagliata e spaccata, anche a ceste, contenitori di plastica delle dimensioni medie di 40 x 42 cm., altezza 40 cm.. Art Prezzo a domicilio. Il prezzo a domicilio è comprensivo di tutte le spese di trasporto e facchinaggio ; questo prezzo vale per le consegne cosiddette normali, ossia in luoghi di facile e non faticoso accesso. Per le consegne in luoghi di accesso difficile e faticoso, il venditore ha diritto di richiedere un congruo compenso per le maggiori spese di facchinaggio, anche se ciò non è previsto in contratto. Art Orario di consegna. Le consegne sono fatte nelle ore normali di lavoro, tenuto conto delle disposizioni governative e municipali, riguardanti la viabilità. Art Luogo di consegna. Ove non sia diversamente specificato, il luogo di consegna è unico, e non può il compratore far deviare il mezzo di trasporto e richiedere consegne ripartite in luoghi diversi. Art Obbligo del compratore. Il compratore deve tenere apprestato e sgomberato da inciampi il luogo ove la legna deve essere depositata dal personale del venditore, affinché la consegna si svolga nel minor tempo possibile. Art Peso. Il peso o volume contrattuale è quello dichiarato dal venditore sulla bolletta di consegna, salvo il diritto del compratore di controllarli prima che sia iniziato lo scarico della legna. Nel caso di vendita a peso il controllo sarà effettuato alla pesa pubblica più vicina al luogo di consegna, con spese a carico del compratore. Art Cessazione della responsabilità del venditore. La responsabilità del venditore per la qualità, condizione, pezzatura e peso, cessa non appena è avvenuta la consegna a domicilio e la merce è a disposizione del compratore. 80

7 1raccolta provinciale degli usi :10 Pagina 81 b) Carbone vegetale (o carbone di legna) Sezione I Contratti all ingrosso Art Distinzioni. Il carbone di legna si distingue in carbone di bosco e carbone distillato. Il carbone di bosco è quello fatto col sistema delle vecchie carbonaie; il carbone distillato è quello proveniente dalla distillazione del legno. Il carbone si distingue inoltre in cannello e spacco. Il cannello è quello fatto con legna proveniente da bosco ceduo, con un diametro medio di 5 cm. Lo spacco è quello ottenuto con legna tratta da fusto o ramaglia di grosse piante. Art Qualità. E di qualità forte il carbone che proviene da piante di essenza forte, come il faggio, la rovere, il leccio, il cerro, il carpino, il frassino; è di qualità dolce quello che proviene da piante di essenza dolce, come il pino, l abete, il castagno, il nocciolo, ecc. Art Contrattazione e prezzo. Il carbone di legna si contratta in base alla qualità ed alla provenienza. Il prezzo si stabilisce per 100 kg. Si contrattano anche a numero partite di carbone già confezionate in sacchetti di carta; in tal caso la tolleranza di differenza peso può variare sino al massimo del 5 % in più o in meno. Art Forma del contratto. La contrattazione si fa tanto per iscritto che verbalmente. Art Spedizioni a mezzo ferrovia od automezzi: obblighi delle parti. Nelle spedizioni a mezzo ferrovia, il venditore ha l obbligo di cospargere la parte superiore del carico con latte di calce e di caricare i vagoni in modo tale da consentire l applicazione della tariffa ridotta. Il carbone è caricato alla rinfusa. Se è spedito in sacchi di dichiarata proprietà del venditore, il compratore ha l obbligo di restituirglieli franchi di porto, alla stazione di partenza della merce, entro 8 giorni dall arrivo. Se la spedizione avviene a mezzo autocarri o carri, la merce deve essere insaccata. Art Luogo di consegna - Verifica della qualità e del peso. Nelle spedizioni a mezzo carri o autocarri la consegna ha luogo al 81

8 1raccolta provinciale degli usi :10 Pagina 82 magazzino del compratore, dove se ne verifica la qualità e il peso, con la pesa del compratore o con quella pubblica più vicina. Art Pesatura e pagamento. Circa la determinazione del peso e le modalità della pesatura e del pagamento, si seguono gli stessi usi vigenti per la legna da ardere. Art Vizi della merce e conseguenze. Il compratore può chiedere un equa riduzione del prezzo e, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto per colpa del venditore: a) se la carbonizzazione non è completa; b) se il carbone è eccessivamente sminuzzato; c) se il carbone è stato caricato bagnato. Sezione II Contratti fra grossisti e sostrai (venditori al minuto) Art Contrattazione. I contratti fra grossisti e sostrai si fanno in seguito a visita della merce in stazione, sul vagone, o al magazzino del venditore. Art Luogo di consegna e riconoscimento del peso e della qualità. In stazione o in magazzino ha luogo la consegna della merce ed il riconoscimento del peso e della qualità. La pesa adoperata è quella pubblica o quella del venditore. Nella vendita di vagoni completi in stazione, si usa trattare secondo il peso riconosciuto o dichiarato nella stazione di partenza (origine). Art Rispedizione fuori piazza. Se la merce deve essere spedita fuori piazza a mezzo della ferrovia, il peso base è quello della stazione di partenza (origine) ed è inteso che la merce viaggia per conto dell acquirente. Art Pagamento. Le modalità di pagamento della merce venduta a sostraio della piazza si convengono caso per caso. In mancanza di ciò, il pagamento si intende per contanti alla consegna. Art Mediazione. La provvigione d uso per la compravendita del carbone di legna è del 2 % ed è dovuta dal solo venditore. 82

9 1raccolta provinciale degli usi :10 Pagina 83 c) Legname rozzo Sezione I Usi generali Art Distinzione. I boschi secondo la forma di governo si distinguono in boschi cedui e boschi di alto fusto (fustaie); secondo la natura del legname in boschi di essenza dolce, boschi di essenza forte e boschi misti. Art Forma del contratto e prezzo. Il contratto di compravendita per piante e boschi in piedi, cedui o d alto fusto, si conclude di solito in forma scritta; il prezzo viene commisurato a corpo per lotto completo o a misura di superficie. Art Pagamento. Alla stipulazione del contratto il compratore versa al venditore un anticipo a titolo di caparra ed esegue poi il pagamento del residuo prezzo prima di iniziare l abbattimento o il taglio delle piante. Per lotti importanti o in seguito ad accordi particolari, il pagamento può essere eseguito ratealmente nel corso dell abbattimento, in rapporto all entità dell abbattimento effettuato. Nel caso di trattative con Enti Pubblici esistono clausole specifiche nel capitolato per indicare le modalità di pagamento. Sezione II Piante e boschi d alto fusto Art Oggetto della compravendita. Formano oggetto di compravendita le piante di ripa o dei boschi di alto fusto, sia di essenza forte che di essenza dolce che vengono vendute in piedi a lotti. Se le piante contrattate sono di ripa si usa contrassegnarle con un segno particolare. Nei contratti riguardanti le piante in piedi al compratore spetta tutta la pianta, ramaglia di diametro non inferiore a 6 cm. compresa. Art Contenuto del contratto. Per la vendita delle piante e dei boschi di alto fusto il venditore provvede ad indicare la precisa ubicazione e l entità del lotto, nonché il numero e l essenza delle piante che intende mettere in vendita. Il compratore visita preventivamente le piante oggetto del contratto. Art Obblighi del compratore. Il compratore deve a sue spese provvedere, salvo diverso accordo, all atterramento delle piante entro il periodo di tempo stabilito. 83

10 1raccolta provinciale degli usi :10 Pagina 84 Entro tale periodo il compratore deve provvedere allo sgombero dal bosco dei tronchi e della legna; il fasciname, salvo diversa pattuizione, deve essere accatastato negli spazi liberi tra le ceppaie. Lo sgombero deve essere effettuato in modo da arrecare il minor danno possibile alle varie colture dei campi. Il venditore concede gratuitamente il passaggio sulle strade esistenti nel fondo. In caso di danno arrecato a strade o ad altri manufatti il compratore è tenuto a risarcirlo. Art Mediazione. La provvigione d uso per la compravendita dei boschi in piedi e della legna da ardere è del 2 % ed è dovuta dal solo venditore. d) Sughero, ecc.* e) Legname per paleria Art Definizione. Il legno per paleria è normalmente delle essenze di castagno, larice, robinia. Ha dimensioni variabili da 6 a 30 cm. di diametro, misurato a mezza lunghezza. Art. 47 Tipologie di vendita. Il legno per paleria può essere venduto grezzo o scortecciato. L unità di misura in uso è il metro lineare. Art. 48 Prezzo. Normalmente il prezzo è definito a metro lineare salvo casi particolari. Art Tolleranza. È ammessa una tolleranza, in più o in meno, sul diametro misurato a mezza lunghezza pari a 1 cm.. f) Legname grezzo in tronchi Art Definizione. Trattasi di legname di varie specie con diametro minimo di 22 cm. offerto in vendita senza residui di rami sporgenti, intestato, di lunghezza non inferiore a 2,5 m.. * effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l esistenza di usi consolidati. 84

11 1raccolta provinciale degli usi :10 Pagina 85 Art. 51 Tipologie. Le imprese forestali locali forniscono legname grezzo in tronchi con riferimento particolare alle seguenti specie: abete rosso, abete bianco, larice, pino silvestre, cedro, pino strobo, castagno, frassino, ciliegio selvatico, olmo, noce, robinia, rovere, pioppo e similari. Capitolo 4 - PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA* * effettuate le ricerche del caso non è stata accertata l esistenza di usi consolidati. 85

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