AL COMUNE DI CIAMPINO (RM)

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1 Roma, 25/06/2004 Prot. N AL COMUNE DI CIAMPINO (RM) OGGETTO: Legge 25 agosto 1991, n. 287, "somministrazione di alimenti e bevande". Corretta attivazione esercizio autorizzato ai sensi dell'art.5, comma 1, lett. c) - Violazione degli articoli 3, 5 e 10 della Legge 287/91 - Quesito Si fa riferimento alla richiesta di parere formulata da codesto Comune inerente il verbale di illecito amministrativo, emesso dalla Polizia municipale locale a carico di un soggetto titolare di autorizzazione di tipologia c) per violazione degli artt. 3, 5 e 10 della legge 287/91. Nello specifico, l'organo di "vigilanza contesta la possibilità per l'esercente titolare di un'autorizzazione di tipologia c), di cui all'art. 5, comma 1 della predetta legge, di attivare nel medesimo locale sia l'attività di somministrazione di alimenti e bevande., sia quella relativa alla sala giochi, se quest'ultima si concretizza nella sola collocazione, sulla superficie destinata all'intrattenimento e svago, di tre videopockers, un televisore ed alcuni tavoli. Al riguardo, si precisa in via preliminare che al fine dell'individuazione delle due distinte attività, occorre che la superficie riservata all'intrattenimento e svago sia chiaramente dedicata ed inequivocabilmente identificabile quale zona predisposta allo svolgimento di detta attività, così come le attrezzature ad essa adibite. Ciò significa che, se l'attività di intrattenimento e svago si esplicita soltanto mediante l'utilizzo di tre videopockers ed un televisore, i tavoli presenti. in quest'area non potranno essere considerati dedicati all'attività ricreativa, ma saranno utilizzati esclusivamente per la somministrazione degli alimenti e bevande somministrati nel locale. Ove, invece, le predette strutture siano utilizzate come tavoli da gioco (e quindi forniti di giochi quali dama, scacchi, carte ed i cosiddetti giochi di soci.età), pur sussistendo nel contempo l'opportunità di usufruire del servizio della consumazione, la superficie da essi occupata può, a parere della scrivente, essere considerata destinata e correttamente attivata per lo svolgimento dell'intrattenimento e svago. Si aggiunge, inoltre, che l'intrattenimento e svago può riguardare anche proposte culturali ma in tale contesto, non può assolutamente essere svolta alcuna attività di vendita. Per completezza di informazione, si segnala poi la nota n del 5/6/2002, redatta dalla scrivente Amministrazione e consultabile sul sito Internet della stessa ( concernente la possibilità di prevedere dei punti I nternet negli esercizi di tipologia c). 1

2 Roma, 31/05/2004 Prot. N AL COMUNE DI CAMPOSANPIERO (PD) OGGETTO: D.P.R. del 4 aprile 2001, n. 235, "Semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati", art.2, comma 2, lett.e) Con la nota a margine indicata, la Direzione per l Armonizzazione del Mercato e la tutela dei Consumatori ha inviato, per competenza, la richiesta di parere formulata da codesto Comune in merito alle novità normative introdotte dall articolo 2, comma 2, lettera e) del decreto in oggetto. Il D.P.R. n. 235/01 reca, infatti, disposizioni circa la semplificazione del procedimento per il rilascio dell autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande per i circoli privati. Con riferimento alle disposizioni del predetto articolo codesto Comune chiede se sia possibile predisporre uno snellime nto procedurale riguardante anche la prassi amministrativa per le questioni igienico-sanitarie relative alla somministrazione di alimenti e bevande. Nello specifico domanda, se sia possibile attraverso l autocertificazione, sostituire anche l autorizzazione sanitaria e così anche le altre autorizzazioni collegate ( ) attuando il tutto mediante un accordo di programma tra Comune e Azienda Sanitaria Locale che porterebbe alla realizzazione di schede di autocertificazione indicanti gli adempimenti e le procedure che l utente deve seguire per attivare l esercizio della somministrazione; in generale, ciò produrrebbe un comportamento omogeneo da parte degli agenti accertatori ( ). Quanto sopra considerato, come codesto Comune sostiene, che la vera semplificazione, consentita dalla denuncia di inizio di attività, si avrebbe solo se riuscisse a raggiungere tutti i livelli del procedimento, ossia con l introduzione dell asseverazione, attraverso la quale, quindi, un tecnico abilitato possa attestare la conformità dei locali anche sotto il profilo igienico-sanitario. Al riguardo, la scrivente concorda con il procedimento indicato nel quesito, previo, appunto, uno schema di accordo da redigere e stipulare con le parti interessate, in quanto ciò sicuramente eviterebbe aggravi procedurali, semplificando la prassi burocratica e avrebbe risultati positivi in termini di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa a beneficio dell'utente finale. Resta fermo, comunque, che per gli aspetti non rientranti nella materia del commercio, quali quelli inerenti le questioni igienico-sanitarie, codesto Comune non può non acquisire, ai fini dell'avvio della procedura di semplificazione proposta, anche il parere favorevole degli enti territoriali e locali competenti nel merito. 2

3 Roma, 24/05/2004 Prot. N ALLA REGIONE VENETO VENEZIA OGGETTO: Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n Attuale vigenza o intervenuta a brogazione dell'art.16, comma 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 Codesta Direzione, con la nota a margine indicata, ha sottoposto alla scrivente un quesito inerente l'abrogazione dell'art. 16, comma 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 114/98. Detto articolo stabilisce che per i comuni montani con meno di abitanti e per i centri abitati con meno di 500 abitanti "...gli orari di apertura e chiusura, le chiusure domenicali e festive, nonché le tabelle merceologiche sono definite con apposito regolamento approvato dal consiglio comunale... ", Al riguardo, si precisa che le disposizioni nazionali in materia di orario di apertura e chiusura degli esercizi commerciali sono dettate dal decreto legislativo n. 114 del 31 marzo Nel dettaglio, il predetto decreto disciplina anche le fasce di apertura giornaliere, le chiusure domenicali e festive, prevedendo inoltre i casi di deroga. Conseguentemente, ad avviso della scrivente, deve ritenersi implicitamente abrogato l'art. 16, comma 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e sostituito dalle norme di cui al TITOLO IV - Orari di vendita - del citato decreto. Del resto, sarebbe poco comprensibile il permanere, solo per i comuni montani ed i centri abitati di cui all'oggetto, di una disposizione che risulta molto più restrittiva di quanto preveda la disciplina nazionale per gli altri comuni, considerato inoltre lo spirito riformista del decreto 114/98, soprattutto in tema di liberalizzazione commerciale e semplificazione amministrativa. 3

4 Roma, 8/4/2004 Prot. N AL COMUNE DI FRAGAGNANO (TA) OGGETTO: Legge 25 agosto 1991, n.287, "somministrazione di alimenti e bevande" - Obbligatorietà di possesso di autorizzazioni di tipologia A) e B) per il rilascio di una congiunta di tipo C) Quesito Codesto Comune, con la nota a margine indicata, ha chiesto di conoscere se i pubblici esercizi che effettuano la somministrazione (di alimenti e bevande congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago debbano essere titolari anche delle altre autorizzazioni di tipologia a) e b), oppure se sia sufficiente possedere la c), in quanto comprensiva di una delle altre due. Al riguardo, si precisa quanto segue. La legge 25 agosto 1991, n. 287 stabilisce la normativa da osservare per gli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande. In premessa, si richiama l'attenzione su quanto sancisce la disciplina di autorizzazione, secondo cui la stessa è rilasciata in conformità a parametri numerici stabiliti per l'intero territorio comunale o per zone del medesimo e con riferimento a quattro tipologie di esercizi, elencati alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 5, comma 1, della legge n. 287/91. Trattasi nello specifico dei seguenti esercizi: a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari); c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione. Da quanto sopra consegue che l'autorizzazione, di cui alla lettera c), dell'art. 5, comma 1 della legge n.287/91, è soggetta a parametri ed include già la a) o la b), ovvero entrambe. Ciò significa che nel caso in cui un soggetto intenda svolgere l'attività di ristorante e/o bar congiuntamente all'attività di intrattenimento, la disciplina prevede il rilascio di una specifica 4

5 autorizzazione denominata di tipologia c). Agli esercenti titolari di autorizzazione di tipologia a) o b), infatti, è preclusa ogni possibilità di utilizzo, per l'attività di intrattenimento e svago, della superficie autorizzata, in quanto la medesima deve essere destinata esclusivamente all'attività di somministrazione. Roma, 20/02/2004 Prot. N AL COMUNE DI VILLASANTA (MI) OGGETTO: Legge 25 agosto 1991, n.287, "somministrazione di alimenti e bevande". Autorizzazione di tipologia A) - Limitata all'attività di pizzeria, da svolgersi nello spazio a portico adiacente al locale già esistente adibito a pizzeria da asporto Quesito Con la nota suindicata codesto Comune ha chiesto il parere della scrivente in merito alla domanda presentata da una società in accomandita semplice per il rilascio di un autorizzazione di tipo a), di cui all'art. 5, c. 1 della legge 25 agosto 1991, n. 287, limitatamente, però, alla somministrazione dei soli prodotti alimentari indicati nell autorizzazione sanitaria in possesso, da svolgersi nello spazio a portico adiacente al locale adibito a pizzeria da asporto, il cui titolare è anche rappresentante legale della suddetta società. Chiede inoltre se la stessa autorizzazione debba essere considerata una stagionale in considerazione del fatto che la superficie destinata allo svolgimento dell'attività di somministrazione è all'aperto, come sopra specificato. Al riguardo, si fa presente quanto segue. Ai sensi della legge n. 287/91 "l esercizio dell'attività (..) è subordinato all'iscrizione del titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante della società, ovvero di un suo delegato, nel registro degli esercenti il commercio ( ) e al rilascio dell autorizzazione di cui all art, 3, comma 1 della presente legge (çfr. art. 2, comma 1 della l. 287/91). Stante quanto sopra e rispondendo al primo punto del quesito, si osserva che la disciplina vigente in materia di somministrazione di alimenti e bevande non prevede disposizioni inerenti al rilascio di "autorizzazioni limitate nelle diverse tipologie esistenti. Ciò significa che le autorizzazioni rilasciabili sono quelle elencate all art.5, comma 1, lettere a), b), c), e d). In aggiunta, nel caso di specie, si afferma che l'autorizzazione non concedibile poiché manca il locale nel quale la stessa possa essere attivata. Nella suddetta normativa sussiste, infatti, un connubio inscindibile tra autorizzazione e locale, verificabile agli articoli l, comma 1 e 3, comma 2. Per quanto concerne, invece, l'eventualità di rilascio di autorizzazioni stagionali, si ribadisce, in via generale e non ovviamente, visto quanto già 5

6 precisato con riferimento al caso specifico, che sulla base della normativa vigente, la quale definisce sia il rilascio dell autorizzazione per le attività di somministrazione di alimenti e bevande che la revoca della stessa, è possibile concedere, mediante apposito provvedimento da parte di codesto Comune, autorizzazioni stagionali nelle diverse tipologie. Anche in quest'ultima fattispecie, le valutazioni finora espresse restano valide, semprechè sussistano tutti i requisiti previsti dalla L. n. 287/91 per il rilascio di un'autorizzazione di cui all'art. 5, comma 1. Roma, 10/02/2004 Prot. N AL COMUNE DI GIUSSANO OGGETTO: Legge 25 agosto 1991, n Obbligatorietà circa la presenza fisica del delegato del legale rappresentante o della persona fisica titolare di più autorizzazioni Quesito Con la nota a margine indicata codesto Comune, chiede di conoscere se sia obbligatoria la presenza nel locale di somministrazione della persona fisica delegata dal legale rappresentante di una società alla gestione del pubblico esercizio..., nonché...quali siano gli obblighi di presenza della persona fisica titolare di più autorizzazioni... ". Al riguardo, si precisa quanto segue. La legge 25 agosto 1991, n. 287, reca la disciplina concernente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, prevedendo all'art. 2 i requisiti professionali e di onorabilità essenziali per l'esercizio de lla stessa. L'esercizio dell'attività suddetta, ai sensi dell'art. 2, comma 1, "è subordinato all'iscrizione del titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante della società ovvero di un suo delegato ne registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 1, della legge 11 giugno 1971, n.426 e successive modificazioni e integrazioni, e al rilascio dell autorizzazione di cui all art. 3, comma l, della (..) legge". 6

7 La norma su esplicitata, né altre della legge n. 287/91, stabiliscono prescrizioni in relazione all obbligo di presenza fisica nell'esercizio commerciale nel caso del delegato o del rappresentante legale di una società o nel caso del titolare di più autorizzazioni per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Resta il fatto, comunque, che la disciplina, nel prevedere, quale requisiti per l'avvio dell'attività, la necessaria iscrizione al REC ai fini della dimostrazione del possesso di specifica qualificazione professionale, ad avviso della scrivente, implicitamente inte nde assicurare che la gestione di un esercizio di somministrazione risulti affidata ad un soggetto specializzato ed in grado di garantire una valida prestazione nei confronti dei potenziali fruitori del servizio specializzato ed in grado di garantire una valida prestazione nei confronti dei potenziali fruitori del servizio. Ciò significa che potrebbe ritenersi sostenibile, nella sostanza, la tesi secondo cui la ratio della disciplina è tale da presumere la necessità di un soggetto in grado di svolgere detta funzione in ogni esercizio. A conferma di quanto sopra, si fa presente che lo schema del regolamento di esecuzione della legge n. 287/91, predisposto dalla scrivente Amministrazione (di cui, per effetto della modifica del Titolo V della Costituzione, non si è avuto compimento) e sul quale il Consiglio di Stato nell'adunanza generale del giorno 25/7/1996 ha espresso il proprio parere favorevole (n. 123/96/S.G.), prevedeva all'art. 11, comma 9, che ".-.se il titolare dell 'autorizzazione non sovrintende personalmente alla direzione dell'esercizio, è tenuto ad inviare, entro dieci giorni dal conferimento dell'incarico, apposita comunicazione al sindaco contenente le complete generalità della persona alla quale ha conferito le predette funzioni anche se privo di poteri institori" ed all'art. 2, comma 7, che...sono tenuti all'iscrizione nel REC per la somministrazione di alimenti e bevande, a cura del titolare dell'attività anche l'institore di cui agli articoli 2203 e seguenti del codice civile nonché la pe rsona, anche se priva di poteri institori, cui è affidata la direzione dell'esercizio ". Roma,22/01/2004 Prot. N AL COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO (RM) 7

8 OGGETTO: Decreto legislativo 24 aprile 2001, n Quesito rivendite esclusive di giornali quotidiani e periodici. Estensione vendita prodotti alimentari (solo pastigliaggi) Codesto comune, a seguito di una mozione presentata al Consiglio comunale, ha chiesto di chiarire alcuni dubbi inerenti la possibilità di commercializzazione da parte dei punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici dei prodotti alimentari classificati come pastigliaggi. Nello specifico codesto comune richiama la risoluzione n del 30 novembre 2000, nella quale con riferimento alle rivendite di generi di monopolio, con annessa tabella speciale tabaccai, la scrivente ha precisato che, ai fini dell avvio della vendita dei prodotti appartenenti alla tabella speciale nella quale sono compresi i pastigliaggi confezionati, non è necessario il possesso del requisito previsto dall art. 5, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n Con riferimento a quanto sopra chiede di conoscere se sia possibile, vista l analo gia dei prodotti in discorso, estendere la facoltà di vendita dei predetti pastigliaggi anche nel caso dei punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici senza il possesso del requisito professionale previsto dall art. 5, comma 5, del citato decreto n Al riguardo, si fa presente quanto segue: Preliminarmente si richiama l art. 5, comma 1, del decreto n. 114, che dispone L attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare. Ciò significa che la disciplina riduce ai soli suddetti due ambiti merceologici la facoltà di esercizio dell attività commerciale. Premesso quanto sopra, si precisa che, appartenendo i pastigliaggi al settore merceologico alimentare, il titolare di un punto di vendita di quotidiani e periodici ai fini della commercializzazione, di tali prodotti, deve presentare l apposita comunicazione prevista dall art. 7 del citato decreto n. 114 e risultare in possesso del requisito di carattere professionale di cui al predetto art. 5, comma 5. Non si ritiene, infatti, sostenibile l estensione anche ai titolari di autorizzazione per la vendita di quotidiani e periodici della possibilità di vendere i pastigliaggi in assenza del requisito professionale e della comunicazione al comune competente per territorio, in quanto trattasi di fattispecie diverse. Nel caso delle rivendite di generi di monopolio, infatti, i pastigliaggi appartengono alla tabella speciale e sono espressamente elencati nell allegato 9 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, come modificato dall allegato 1 al decreto ministeriale 17 settembre 1996, n Detta tabella, a seguito dell emanazione del citato decreto n. 114, non ha subito modifiche per effetto dell art. 26, comma 6 del medesimo. In considerazione, pertanto, della circostanza che, in vigenza della precedente disciplina (legge 11 giugno 1971, n. 426 e decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375), il rilascio della tabella speciale tabaccai non era subordinato al possesso del requisito richiesto per la vendita dei prodotti appartenenti ai gruppi merceologici alimentari, oltre alla marginalità dei prodotti in discorso rispetto al contenuto dell intera tabella speciale, la scrivente ha ritenuto di sostenere la non obbligatorietà del requis ito professionale anche dopo l emanazione del decreto n

9 Roma, 22/01/2004 Prot. N AL COMUNE DI IRIANO IRPINO (AV) OGGETTO: Legge 25 agosto 1991, n. 287, "somministrazione di alimenti e bevande". Autorizzazione di tipologia c), non contingentata, riguardante l attività di intrattenimento e svago prevalente rispetto alla somministrazione. Natura giuridica della "prevalenza" Con la nota suindicata codesto comune chiede di conoscere se alcune attività, indicate nel quesito, possano essere svolte negli esercizi pubblici di tipologia c) della legge n. 287/1991. Chiede inoltre elementi informativi circa la natura giuridica della prevalenza, per effetto della quale, come sostenuto nel quesito in parola, per prassi amministrativa consolidata richiede che i due terzi della superficie siano dedicati all intrattenimento e svago, mentre il restante terzo alla somministrazione di alimenti e bevande. Al riguardo, si precisa quanto segue. In risposta al primo punto del quesito, si osserva che l intrattenimento e svago, può riguardare differenti proposte culturali, ma in tale contesto, non può assolutamente essere svolta alcuna attività di vendita. Ciò significa che l attività deve limitarsi, in relazione alle fattispecie elencate da codesto comune, alla consultazione, alla divulgazione o all approfondimento culturale. Inoltre, per completezza di informazione, si segnala la nota n del , redatta dalla scrivente amministrazione e consultabile sul sito Internet della stessa ( riguardante la possibilità di prevedere dei punti Internet negli esercizi di tipologia c). Per ciò che attiene al secondo punto del quesito, si evidenzia, preliminarmente, quanto stabilisce la disciplina di autorizzazione, secondo cui la stessa è rilasciata in conformità a parametri numerici stabiliti per l intero territorio comunale o per zone del medesimo e con riferimento a quattro tipologie di esercizi, elencati alle lettere a), b), c) e d) dell art. 5, comma 1, della legge n. 287/1991. Si sottolinea pertanto che gli esercizi su elencati sono legittimati ad effettuare la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, ossia a chiunque ne faccia richiesta. L art. 3, comma 6 della legge in argomento, indica, invece, le tipologie di attività di somministrazione riservate ad una cerchia determinata di soggetti, prevedendo anche il caso dell attività congiunta (cfr. lett. d)). Ne deriva, pertanto, che la legge n. 287/ 1991 individua due tipologie di esercizi nelle quali l attività di somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente all attività di trattenimento e svago: 1. quella di cui all art. 5, comma 1, lett. c), nella quale è pre valente l attività di somministrazione; 2. quella di cui all art. 3, comma 6, lett. d), nella quale è prevalente, invece, l attività di trattenimento e svago. La disciplina nazionale vigente in materia di esercizio dell attività di somministrazione di alimenti e bevande richiama soltanto genericamente il concetto di prevalenza ; non contiene alcuna specifica 9

10 disposizione che la renda identificabile in un ipotesi di rapporto tra la superficie destinata all attività di somministrazione e quella destinata all intrattenimento. Ad avviso della scrivente, quindi, rientra nella potestà del comune stabilire, nelle tipologie di attività congiunta di intrattenimento e svago, i limiti di superficie per l individuazione dell attività prevalente. Al riguardo sarebbe opportuno, per chiarezza amministrativa ed equità di trattamento sul territorio, che il comune con apposito provvedimento stabilisse il rapporto numerico da rispettare tra le due superfici nelle tipologie congiunte della legge n. 287/1991, di cui sopra. Roma, 22/1/2004 Prot. N AL COMUNE DI ARLUNO (MI) OGGETTO: Articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n Reati ostativi Codesto comune ha proposto alla scrivente un quesito in merito all applicazione della normativa indicata in oggetto con specifico riferimento ai requisiti di onorabilità previsti dall articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n Si chiede di conoscere se sia possibile che un soggetto, già condannato per uno dei reati previsti dall articolo 5, comma 2, lettere b), c), d), e), non potendo esercitare l attività di commercio al minuto in prima persona, diventi socio accomandante, ovvero socio di solo capitale in una s.r.l. o una s.p.a., che proponga domanda per il rilascio di autorizzazione per una media struttura di vendita ovvero comunichi al comune l apertura di un esercizio di vicinato. Al riguardo, la scrivente precisa preliminarmente che devono considerarsi ancora valide le indicazioni già fornite con la nota n del 4 agosto 2000, con la quale si ravvisa la necessità di verificare in caso di società il possesso dei requisiti di onorabilità di tutti i soggetti che detengano all interno della medesima la responsabilità della gestione dell impresa. Tale orientamento peraltro risulta confermato dal fatto che nella modulistica relativa alle comunicazioni e alle autorizzazioni del decreto n. 114, adottata con deliberazione 12 ottobre 2000 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, si fa 10

11 riferimento ai soggetti per i quali è previsto l accertamento antimafia a norma dell articolo 2 del d.p.r. 3 giugno 1998, n La norma in questione prevede che "Quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, la documentazione prevista (...) deve riferirsi, oltre che all interessato": a) alle società; b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell articolo 2615 ter del codice civile, (...) al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati...; c) per i consorzi di cui all articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; d) per le società in nome collettivo, a tutti i soci; e) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari; f) per le società di cui all articolo 2506 del codice civile, a coloro che rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato. Stante quanto sopra, appare chiaro che il legislatore ha voluto con tale normativa, procedere all individuazione precisa di tutti i soggetti che, in ambito societario, possano rivestire cariche che consentano agli stessi di avere un ruolo attivo nella gestione dell impresa, indicando rispettivamente il legale rappresentante e agli altri componenti l organo di amministrazione, nel caso di società di capitale e i soci accomandatari, nel caso di società in nome collettivo. Pertanto, eventuali accertamenti e conseguenti provvedimenti possono essere adottati dalle amministrazioni preposte solo in capo ai soggetti espressamente indicati dalla norma sopra richiamata. Roma, 22/01/2004 Prot. N AL COMUNE DI NOCERA INFERIORE (SA) OGGETTO: Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, art. 5, commi 2 e 4. Requisiti di onorabilità Codesto comune ha proposto alla scrivente un quesito in merito all applicazione della normativa indicata in oggetto con specifico riferimento ai reati considerati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come ostativi all esercizio dell attività commerciale. In particolare si chiede di conoscere quale comportamento si debba adottare nei confronti di un soggetto, già titolare di bar e generi di monopolio che, avendo proposto richiesta di autorizzazione per la vendita di giornali e riviste, risulta essere stato condannato a 4 mesi di reclusione, con la sospensione condizionale della 11

12 pena, per un reato previsto come ostativo dall articolo 5, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 114/1998. Al riguardo si precisa che con la circolare n. 3518/C del 27 giugno 2001, che si allega alla presente, la scrivente direzione generale, dopo aver richiesto specifico parere al Ministero della giustizia, ha chiarito numerose problematiche relative ai requisiti di onorabilità previsti ai commi 2 e 4 dell articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n 114. Per quanto concerne lo specifico quesito proposto, si richiama l attenzione sul punto in cui, per quanto concerne la sospensione condizionale della pena (cfr. pag. 4 della circolare), sostiene che: In relazione alla necessità del provvedimento di riabilitazione nel caso del soggetto condannato per un reato ostativo che abbia goduto del beneficio della sospensione condizionale della pena, (...) non fanno eccezione al regime innanzi descritto le sentenze che abbiano concesso il beneficio in questione. Ciò significa (...) che varrà anche in tali casi il decorso del termine quinquennale di cui all art. 5 comma 4, salvo, ovviamente che per il caso diverso dies ad quem ivi previsto (ossia dal giorno del passato in giudicato della sentenza). Per completezza di informazione si invia altresì, la nota n del 28 novembre 2002, con la quale la scrivente ha fornito ulteriori chiarimenti in merito ai requisiti di onorabilità, alla luce delle disposizioni della legge 25 giugno 1999, n. 205 e del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n Roma, 15/12/2003 Prot. N AL COMUNE DI TRUGGIO (MI) OGGETTO: Legge n. 287 del 25 agosto Eventuale somministrazione in un pubblico esercizio con autorizzazione di tipologia b) di prodotti ittici (da poter annoverare tra i prodotti di gastronomia). Attività di un "Sushi Bar" Con la nota suindicata, codesto comando di polizia intende conoscere il parere dello scrivente ufficio relativamente alla possibilità per un soggetto,... titolare di un Sushi Bar, intestatario di autorizzazione di tipologia b), di poter somministrare sushi e sashimi (tranci di filetto di prodotti ittici crudi) e cioè se detti alimenti rientrano nella declaratoria generica di prodotti di gastronomia 12

13 inerente alla tipologia b). Al riguardo, la scrivente direzione generale non può che ribadire la possibilità per gli esercizi di tipologia b), di cui all art. 5, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287, di somministrare esclusivamente i prodotti elencati nelle precedenti risoluzioni ministeriali emanate e confermati nella decisione del Consiglio di Stato, n. 499 del 24 febbraio 1998 (...). Roma, 15/12/2003 Prot. N AL COMUNE DI CAMPOSAMPIERO (PD) OGGETTO: Legge 25 agosto 1991, n. 287, "somministrazione di alimenti e bevande". Applicazione disciplina degli orari per gli esercizi di cui art. 3, comma 6 quesito. Codesto Comune, con la nota a margine indicata, intende sapere se "..un esercizio, autorizzato ai sensi dell'art. 3, comma 6, lettera c) della legge n.287/91 è obbligato a seguire l'orario di funzionamento della stazione ferroviaria o se invece, avendo anche accesso diretto dalla pubblica via, è tenuto ad osservare il normale orario previsto dalla ordinanza sindacale in vigore." Al riguardo, si richiama, preliminarmente, quanto stabilito dal comma 6 dell'art. 3 della legge n. 287 secondo cui "i limiti numerici (..) non si applicano per il rilascio delle autorizzazioni concernenti la somministrazione di alimenti-bevande (..) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime (..) ". Stante quanto sopra, nel caso di specie trattasi di un esercizio sito in una stazione ferroviaria, collocata su una linea secondaria, transitata principalmente da treni locali, l'ultimo dei quali è alle ore Ciò significa che al predetto esercizio, in materia di orari, si applica quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 8 della legge n. 287, in virtù del quale "Le disposizioni di cui al commi 1,2 e 3 non si applicano agli esercizi di cui all'art. 3, comma 6...". Quanto sopra stante la peculiarità di tale tipologia di esercizio, la cui attività di somministrazione è strettamente correlata a quella di servizio, in tal caso, della stazione ferroviaria. A giudizio dello scrivente, pertanto, l'esercizio dovrà osservare un orario funzionale ed adeguato 13

14 alle necessità della clientela viaggiante. Quanto sopra in considerazione della specifica funzione attribuita dalla disciplina applicata, nel caso specifico, all'esercizio in questione, nonostante sia attivato in un locale con accesso diretto anche dalla pubblica via. Roma, 23/11/2003 Prot. N AL COMUNE DI VENEZIA OGGETTO: Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, art. 5, comma 5. Requisiti ai fini dell accesso all attività per il settore merceologico alimentare Codesto comune ha chiesto se un lavoratore dipendente che ha prestato la propria opera, per due anni negli ultimi cinque, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita (commesso) presso una società cooperativa a responsabilità limitata esercente l attività di vendita al minuto di vini sebbene di produzione esclusiva della società (...), ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, possa essere ritenuto in possesso di requisito valido al fine dell esercizio del commercio al minuto di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare. Al riguardo, si fa presente quanto segue. L art. 5, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dispone che L esercizio, per qualsiasi forma, di un attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è un possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: a) aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e Bolzano; b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell ultimo quinquennio, l attività di vendita all ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o aver prestato la propria opera per almeno due anni nell ultimo quinquennio presso imprese esercenti l attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all amministrazione, o, se trattasi di coniuge o parente, o affine, entro il terzo grado dell imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall iscrizione Inps; c) essere stato iscritto nell ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 14

15 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n Come risulta evidente, la disposizione contenuta nell art. 5, comma 5, su riportata, prevede esclusivamente tre tipologie di requisiti ammissibili ai fini dell avvio dell attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare. Il tenore della disposizione, nonché la specifica elencazione dei requisiti, non consente alla scrivente la potestà di riconoscere altre modalità di accesso al settore. Nel caso di specie, altresì, va osservato che effettivamente la legge 9 febbraio 1963, n. 59, visto il combinato disposto degli artt. 1 e 3, consentiva la possibilità di ottenere l autorizzazione per effettuare la vendita. Detta autorizzazione, però, era limitata ai soli prodotti ottenuti per coltura o allevamento. Conseguentemente, come peraltro questa direzione ha già avuto modo di chiarire in ordine ad attività per le quali non è sostenibile l acquisizione di una esperienza riferibile ai prodotti appartenenti al settore alimentare in quanto trattasi di qualificazione limitata ad una singola tipologia di prodotti, anche nel caso di specie la qualificazione ottenuta quale addetto alla vendita di soli vini non si ritiene possa consentire il riconoscimento del possesso della qualificazione professionale richiamata all art. 5, comma 5, lettera b), del predetto decreto n Roma, 23/11/2003 Prot. N AL COMUNE DI PIETRAMELARA (CASERTA) OGGETTO: Esercizio autorizzato ai sensi della legge 25 agosto 1991, n Attività di somministrazione di alimenti e bevande congiunta ad attività di trattenimento e svago Codesto comune chiede se nel caso di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di tipo C (...) collegato ad attività prevalente di sala giochi, sia consentito esporre all esterno dell esercizio insegna o alcun tipo di oggetto che evidenzi l attività di somministrazione effettuata all interno del locale, ivi compresi tavoli, sedie, cartelli espositori di gelati e quanto altro all interno messo in vendita. Tanto al fine di corrispondere a segnalazioni di ricevute e atteso i dubbi e le incertezze procurate dall evoluzione normativa che ha subito la materia del commercio (evoluzione che infine è sfociata nel decreto legislativo , n. 114 comportante una relativa liberalizzazione dell attività commerciale). Al riguardo occorre precisare preliminarmente che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell articolo 4, comma 15

16 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, disciplina l attività di vendita e non quella di somministrazione di alimenti e bevande, per la cui attività rimane pienamente vigente la legge 25 agosto 1991, n Premesso quanto sopra, l esercizio dell attività di somministrazione di alimenti e bevande per espressa previsione della citata legge n. 287 è subordinato alla iscrizione del titolare dell impresa individuale o del legale rappresentate della società ovvero di un suo delegato, nel registro degli esercenti il commercio di cui all art. 1, della legge 11 giugno 1971, n. 426 e successive modificazioni e integrazioni, e al rilascio dell autorizzazione (cfr. art. 2, comma 1). Ove la somministrazione sia rivolta al pubblico, ossia a chiunque ne faccia richiesta, l autorizzazione è rilasciata con riferimento alle tipologie di esercizio elencate alle lettere a), b), c) e d) dell art. 5, comma 1, della legge, sulla base di parametri numerici stabiliti per l intero territorio comunale o per zone del medesimo, mediante la procedura fissata dalla legge 5 gennaio 1996, n. 25. Trattasi nello specifico dei seguenti esercizi: a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffé, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari); c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. Oltre a dette tipologie la legge n. 287 prevede una serie di esercizi legittimati a somministrare alimenti e bevande non al pubblico ma ad una determinata cerchia di utenti, espressamente individuati, che sono elencati nelle lettere dalla a) alla h) dell art. 3, comma 6: a) al domicilio del consumatore; b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati; c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e all interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime; d) negli esercizi di cui all art. 5, comma 1, lettera c), nei quali sia prevalente l attività congiunta di intrattenimento e svago; e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell interno; f) esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche; g) in scuole; in ospedali; in comunità religiose; in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; h) nei mezzi di trasporto pubblico. In conseguenza di quanto sopra, l esercizio dell attività di somministrazione di alimenti e bevande congiunta ad attività di trattenimento e svago, deve collocarsi in una delle seguenti tipologie: 1. quella di cui all articolo 5, comma 1, lettera c), nella quale è prevalente l attività di somministrazione; 2. quella di cui all articolo 3, comma 6, lettera d), nella quale è prevalente, invece, l attività di trattenimento e svago. Ove, pertanto, trattasi, come sembra risultare dalle indicazioni desumibili dal quesito di codesto comune, di un esercizio nel quale sia prevalente l attività di trattenimento e svago, la tipologia di appartenenza risulterebbe non quella prevista dalla lettera c) dell articolo 5, comma 1, bensì quella individuata dalla lettera d) dell articolo 3, comma 6, della legge n

17 Stante quanto sopra, si ritiene che in ambedue le predette tipologie di esercizi di somministrazione con attività congiunta di trattenimento e svago sia consentito esporre insegne o altre forme pubblicitarie che evidenzino l attività effettuata all interno, fermo restando, ovviamente, il rispetto delle normative vigenti nella materia di specie. Diverso sarebbe il caso in cui l attività in argomento fosse quella di un circolo privato. In tal caso, infatti, si tratterebbe della ulteriore tipologia di esercizi di somministrazione, individuata dall articolo 3, comma 6, lettera e), della legge n Per detta tipologia, disciplinata peraltro dal D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235, si applica la disposizione di cui al decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564, modificato dal decreto ministeriale 5 agosto 1994, n. 534, la quale prevede che I locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti e bevande devono essere ubicati all interno della struttura adibita a sede del circolo o dell ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all interno (cfr. articolo 4). Roma, 23/11/2003 Prot. N AL COMUNE DI SINALUNGA (SI) OGGETTO: Legge 25 agosto 1991, n Attività di somministrazione all interno di una stazione ferroviaria. Si fa riferimento alla nota con la quale codesto comune chiede di conoscere il parere di questa direzione generale in merito all interpretazione della legge riportata in oggetto. 1) Si chiede preliminarmente se l attività di somministrazione all interno delle stazioni ferroviarie (articolo 3, comma 6, lettera c), legge 287/1991), come tale riservata ad una cerchia determinata di persone, (...) possa essere ammessa in locali per i quali sia già presente altra autorizzazione alla somministrazione del tipo al pubblico cioè rilasciata ai sensi e per gli effetti dell art. 5, comma 1, lett. b) l. 287/1991 ; Al riguardo si precisa quanto segue: Non si comprende il motivo per il quale, in un locale già provvisto di autorizzazione di tipo b) (esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, 17

18 nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia bar, caffé, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari), debba essere rilasciata una autorizzazione identica nei contenuti. Infatti, il titolare dell autorizzazione di tipo b) non ha bisogno di una ulteriore autorizzazione, essendo già legittimato alla somministrazione di tutti i prodotti relativi a tale tipologia anche nel caso in cui l esercizio sia collocato all interno di una stazione ferroviaria e pertanto di agevole fruizione da parte degli utenti il servizio ferroviario. 2) Si chiede poi di conoscere, con riferimento all articolo 3, comma 6, lett. c), della legge 287, l esatta interpretazione delle parole... esercizi posti... all interno delle stazioni ferroviarie. In particolare si chiede di conoscere se vengono rispettati i requisiti di legge nel caso di esercizio posto all interno dell immobile di proprietà delle ferrovie, immobile dotato di var ie stanze adiacenti, tra loro non comunicanti, una delle quali adibita a ricevimento utenti... e l altra, avente due aperture delle quali una sulla piazza adibita a pubblico utilizzo, già adibita a bar e da adibirsi, eventualmente, anche alla somministrazione di pasti riservata agli utenti della ferrovia. Per quanto concerne il secondo quesito si precisa che l articolo 3, comma 6 della legge 287 individua alcune tipologie particolari di esercizi commerciali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande, per i quali non devono essere applicati i limiti numerici per il rilascio della relativa autorizzazione, indicando alla lettera c) gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime. Pertanto, nel caso prospettato da codesto comune, avendo il locale due aperture di cui una nella piazza antistante la stazione ferroviaria e quindi adibita a pubblico utilizzo, l attività svolta nel medesimo non si potrebbe ricomprendere nella tipologia di cui all articolo 3, comma 6, lettera c), in quanto, in tal caso, l attività di somministrazione non si caratterizzerebbe per il fatto di essere di esclusiva fruizione degli utenti della stazione ferroviaria. Il locale medesimo potrebbe invece rispettare il requisito di legge di cui all articolo 3, comma 6, lettera c) allorquando il medesimo venisse adibito esclusivamente al servizio degli utenti della stazione ferroviaria, con conseguente eliminazione dell apertura antistante la piazza adibita a pubblico utilizzo. Roma, 14/10/2003 Prot. N AL COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC) OGGETTO: Esercizio commerciale di ottica non abilitato all'arte ausiliaria delle professioni sanitarie - Effettuazione del montaggio di lenti per occhiali correttivi dei difetti visivi presso una ditta esterna regolarmente abilitata Quesito 18

19 Codesto ufficio ha chiesto, con la nota a margine indicata, un parere in merito alla possibilità per un esercizio commerciale di ottica, non abilitato all arte ausiliaria delle professioni sanitarie, di effettuare, su prescrizione medica presentata dal cliente, il montaggio di lenti per occhiali correttivi dei difetti visivi, presso una ditta esterna regolarmente abilitata. Relativamente a quanto sopra richiesto, è necessario fare una premessa, precisando che l esercizio dell attività di ottico è disciplinato da una speciale normativa di settore diversa, invece dalla disciplina generale del commercio, dettata dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n Pertanto, nell ipotesi in cui un soggetto voglia intraprendere insieme alla professione di ottico anche l attività di vendita di articoli ottici dovrà munirsi altresì dei requisiti richiesti dalla normativa per i commercio dei prodotti non alimentari, previsti dall art.5 del decreto legislativo 114/98. Tale commercializzazione avrà, quindi, fra i prodotti di ottica, soltanto quelli per i quali non è richiesta una professionalità specifica e cioè occhiali da sole non graduati, binocoli, macchine fotografiche ecc.. In merito, quindi, a quanto segnalato da codesto Servizio di polizia municipale, circa l attività descritta in premessa, di un esercizio commerciale di ottica, non abilitato alla professione sanitaria, si osserva che la stessa non sembra, ad avviso della scrivente, possa essere svolta per diverse motivazioni riportate nel prosieguo. Al riguardo, degno di rilievo normativo è il D.M. 23 luglio 1998 del Ministero della salute, recante disposizioni relative al commercio degli occhiali, in attuazione dell art. 20 del d.lgs n. 46 del 24/2/1997, il quale articolo prevede che con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell industria, del commercio e dell artig ianato, possono essere, anche per singole tipologie di dispositivi, individuati i soggetti autorizzati ala vendita nonché stabilite le prescrizioni che devono essere osservate per assicurare che la conservazione e la distribuzione dei dispositivi stessi siano conformi agli interessi sanitari. Pertanto, in esecuzione di quanto sopra stabilito il D.M. 23/7/98, modificato poi dal decreto 21 dicembre 1999, ha disposto all art.1 che.la vendita diretta al pubblico di occhiali e lenti su misura, protettive e correttive dei difetti visivi, è, per motivi di interesse sanitario e di tutela della salute, riservata agli esercenti l arte sanitaria ausiliaria di ottico. In sintesi, i succitati provvedimenti hanno riservatola vendita di occhiali con lenti ad azione correttiva (che sono dispositivi medici) agli ottici, ad eccezione degli occhiali premortati con produzione di tipo industriale, per la correzione del difetto semplice della presbiopia, limitatamente a quelli aventi entrambe le lenti con lo stesso identico potere diottrico, comunque non superiore a 3 gradi, per i quali la vendita può avvenire, oltre che negli esercizi commerciali di ottica, anche nelle farmacie e negli esercizi autorizzati alla vendita di articoli sanitari. Da ultimo si accenna al decreto interministeriale Salute/Attività produttive del 3 febbraio 2003, recante la Guida al corretto utilizzo delle lenti a contatto, avvertenze, precauzioni e rischi collegati all uso che ha disciplinato, inoltre, la vendita di lenti a contatto, correttive dei difetti visivi. Inoltre, gli articoli 2 e 3 del predetto D.M. 23/7/98 forniscono ulteriori elementi di risposta al quesito in oggetto, sancendo rispettivamente che La vendita deve essere effettuata dall esercente l arte sanitaria ausiliaria di ottico, direttamente o sotto il suo diretto controllo L esercente l attività di ottico, unitamente agli occhiali e lenti, deve consegnare all utente un attestato sui materiali utilizzati e le loro caratteristiche nonché le istruzioni per l uso. Di conseguenza, ad avviso dello scrivente, gli occhiali da vista, effettuati in base a prescrizione medica, devono essere consegnati al cliente dall ottico che li ha realizzati, o comunque da altra persona in presenza di un ottico, abilitato, quindi, all esercizio della professione sanitaria e non quindi da una ditta esterna, anche se regolarmente abilitata, a cui sia stata affidata la commessa del montaggio di lenti graduate su occhiali correttivi di difetti visivi, come prospettato nella fattispecie da codesto Servizio di polizia municipale. Appare chiaro, infatti, che oggetto della transazione commerciale è un dispositivo medico il quale, ad avviso dello scrivente, al momento della consegna, deve poter essere provato dal cliente ed eventualmente rettificato in ba se alle necessità. 19

20 Quanto sopra, in osservanza e nel rispetto, altresì, della finalità da perseguire della tutela della salute pubblica e del consumatore. La presente è inviata, per conoscenza, al Ministero della salute per le osservazioni e le eventuali determinazioni che il medesimo intenda assumere al riguardo, con preghiera di voler cortesemente informare anche lo scrivente Ufficio. Roma,11 agosto 2003 Al COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE Prot. N OGGETTO: D.P.R. n. 218 del 6 aprile COMMINAZIONE DI SANZIONE PER AVER PUBBLIC IZZATO SU DEPLIANT PRODOTTI SOTTOPOSTI A VENDITA SOTTOCOSTO SENZA LA RELATIVA OBBLIGATORIA INDICAZIONE DELLA PERCENTUALE DI SCONTO QUESITO. Codesto Comune ha chiesto, con la nota a margine indicata, un parere in merito alla sanzione irrogata ad un direttore di un ipermercato dal locale Comando di polizia Municipale per aver sottoposto a vendita sottocosto alcuni prodotti, pubblicizzati tramite depliant, senza la relativa indicazione della percentuale di sconto, secondo quanto stabilito dall art. 15, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo1998, n In detto comma, infatti, è stabilito che Nelle vendite disciplinate dal presente articolo (trattasi delle seguenti tipologie di vendite straordinarie: di liquidazione, di fine stagione e promozionali) lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto. Al riguardo, si fa presente quanto segue. 20

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