Il nuovo regolamento di prevenzione incendi del D.M

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1 Comando Provinciale Vigili del Fuoco Reggio Calabria Il nuovo regolamento di prevenzione incendi D.P.R. n 151 n del D.M a cura dell Ing. Andrea Gattuso

2 Le norme emanate: D.P.R. n 151 del Lettera Circolare prot. n 4865 del Lettera Circolare prot. n del : indirizzi applicativi Lettera Circolare prot. n del Lettera Circolare prot. n 5238 del Lettera Circolare prot. n del La normativa ed i modelli per le varie istanze si trovano nel sito 2

3 La normativa ed i modelli per le varie istanze si trovano nel sito Lettera Circolare prot. n 4999 del : Gallerie Lettera Circolare prot. n 5555 del : chiarimenti Lettera Circolare prot. n 7161 del Lettera Circolare prot. n 8660 del Legge n 134 del (art. 7) Decreto Ministeriale Lettera Circolare prot. n del : modulistica Lettera Circolare prot. n del : modulistica 3

4 Lettera Circolare prot. n del Lettera Circolare prot. n del : norme per asseverazione attività in cat. A Lettera Circolare prot. n del Circolare n 1 del : gallerie Lettera Circolare prot. n 4292 del : gallerie Lettera Circolare prot. n 4321 del : controlli a campione Lettera Circolare prot. n 4756 del Lettera Circolare prot. n 5307 del : bollo Legge n 98 del conversione D.L. 69/2013 art. 38 4

5 Decreto del Presidente della Repubblica n 151 del 1 agosto 2011 Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2011 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n Il Decreto è entrato in vigore il 7 ottobre

6 Le principali novità introdotte Il regolamento, recependo quanto previsto dalla legge 122 del , in materia di snellimento dell'attività amministrativa, individua le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi ed opera una sostanziale semplificazione. La nuova disciplina tiene conto anche di quanto previsto dal regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive (S.U.A.P.), di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n

7 Il regolamento attualizza l'elenco delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi : le attività rinumerate ed accorpate diventano 80 in luogo delle precedenti 97 e, secondo un principio di proporzionalità, correla le stesse a tre categorie, A, B e C, individuate in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità 7

8 La suddivisione delle attività nelle categorie A, B e C: categoria A: attività dotate di 'regola tecnica' di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell'attività, all'affollamento ed ai quantitativi di materiale presente; categoria B: attività presenti in A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria 'superiore'; categoria C: attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della regola tecnica. 8

9 Schema dell Allegato 1 DPR 151/2011

10 Sono state quindi aggiornate ed adattate le modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi, prevedendo il caso in cui l'attivazione avvenga attraverso lo Sportello Unico per le attività produttive l'eventualità che si proceda direttamente presso il Comando Vigilfuoco competente per territorio. 10

11 COSA E CAMBIATO per i titolari di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi La prevenzione incendi è cambiata radicalmente, anche se il nuovo regolamento appare essere simile alla procedura che era vigente in precedenza abrogati D.P.R. 37 del : precedente regolamento di prevenzione incendi DM : elenco delle 97 attività soggette ai controlli di prevenzione incendi 11

12 Come accennato in precedenza, la nuova classificazione delle attività soggette ai controlli è funzionale al tipo di domanda che il titolare deve presentare ai VVF. In base alla classe in cui ricadono (A, B o C), le attività pericolose per incendio o esplosione avranno iter diversi per l approvazione 12

13 I PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI I procedimenti previsti dal DPR 151/2011 sono : la valutazione dei progetti, i controlli di prevenzione incendi il rinnovo periodico di conformità antincendio la deroga il nulla osta di fattibilità le verifiche in corso d'opera 13

14 La valutazione dei progetti (art. 3) Gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, nel caso di aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. I progetti devono essere redatti in conformità al DM Tempi di conclusione del procedimento - trenta giorni per richiedere documentazione integrativa. - sessanta giorni per rilascio parere dalla data di presentazione della documentazione completa. 14

15 I controlli di prevenzione incendi (art. 4) Per tutte le categorie, a conclusione dei lavori e prima dell esercizio dell attività è obbligatorio presentare al Comando VVF la Segnalazione Certificata di Inizio Attività Il Comando VV.F., a seguito presentazione della S.C.I.A. effettua controlli, a campione per le attività in categoria A e B ed obbligatori per le C, mediante visite tecniche 15

16 Attività in categoria A Non è previsto il parere di conformità e sarà sufficiente presentare la segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.). I controlli successivi all avvio delle attività saranno effettuati a campione entro 60 giorni dalla presentazione S.C.I.A. Il Comando, a richiesta dell interessato, in caso di esito positivo del controllo, rilascia copia del verbale della visita tecnica. 16

17 Attività in categoria B E prevista la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio da parte dei Comando VV.F. nel termine massimo di 60 giorni. Per avviare l attività invece sarà sufficiente presentare la SCIA e i controlli successivi saranno effettuati a campione entro 60 giorni. Il Comando, a richiesta dell interessato, in caso di esito positivo del controllo, rilascia copia del verbale della visita tecnica. 17

18 Attività in categoria C E prevista la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio da parte dei Comandi VV.F. nel termine massimo di 60 giorni. Per avviare l attività sarà sufficiente presentare la SCIA e i controlli successivi saranno effettuati entro 60 giorni. In caso di esito positivo sarà rilasciato il Certificato di prevenzione incendi. N.B.: Il Comando verifica la completezza formale della SCIA, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta 18

19 Esito negativo della visita tecnica dei Vigili del Fuoco In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando: prescrive all interessato, ove possibile, di conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi l attività entro un termine di quarantacinque giorni; oppure adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti. 19

20 ATTIVITA ALLEGATO I CATEGORIA A CATEGORIA B CATEGORIA C VALUTAZIONE PROGETTO VALUTAZIONE PROGETTO EVENTUALE RICHIESTA INTEGRAZIONE ENTRO 30 GG SCIA SCIA SCIA CONCLUSIONE PROCEDIMENTO ENTRO 60 GG CONTROLLI A CAMPIONE CONTROLLI A CAMPIONE SOPRALLUOGO (VISITA TECNICA) ENTRO 60 GG 20

21 SCIA CONTROLLI A CAMPIONE CATEGORIE A B ENTRO 60 GG CONTROLLO CATEGORIE C (TUTTE) ENTRO 60 GG ESITO POSITIVO ESITO NEGATIVO ESITO POSITIVO ESITO NEGATIVO RILASCIO, A RICHIESTA, VERBALE VISITA ADEGUAMENTO ENTRO 45 GG O DIVIETO PROSECUZIONE ATTIVITA RILASCIO CPI ENTRO 15 GG 21

22 I NUOVI PROCEDIMENTI VOLONTARI NELLA PREVENZIONE INCENDI Il regolamento introduce due nuovi procedimenti volontari IL NULLA OSTA DI FATTIBILITA : si tratta di un parere per la fattibilità dei progetti di particolare complessità LE VERIFICHE IN CORSO D OPERA: si tratta di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell opera. 22

23 IL NULLA OSTA DI FATTIBILITA Nel caso di progetti particolarmente complessi, Per attività nelle categorie B e C si può richiedere preventivamente al Comando il rilascio di un nulla osta di fattibilità (N.O.F.). Il N.O.F. si sostanzia in un parere rilasciato con riguardo a uno o più aspetti rilevanti dal punto di vista della prevenzione incendi, elaborato sulla base della valutazione di un progetto di fattibilità dell'opera 23

24 Gli aspetti rilevanti dell'opera potranno riguardare: ubicazione; comunicazioni e separazioni; accesso all'area e accostamento dei mezzi di soccorso; caratteristiche costruttive e lay-out (distanziamenti, separazioni, isolamento); resistenza al fuoco; reazione al fuoco; compartimentazione; vie di esodo; sistema di controllo dei fumi naturale o meccanico; aree e impianti a rischio specifico; impianti elettrici di sicurezza; illuminazione di sicurezza; mezzi e impianti di estinzione degli incendi; impianti di rivelazione, segnalazione e allarme. 24

25 LE VERIFICHE IN CORSO D OPERA Si tratta di verifiche richieste al Comando VV.F. per valutare la rispondenza delle opere alle disposizioni di prevenzione incendi, anche durante la loro realizzazione. E quindi possibile, per le opere particolarmente complesse procedere alla verifica di alcuni aspetti rilevanti dal punto di vista antincendio durante la fase di costruzione. Al fine di non ostacolare il proseguimento della realizzazione dell'opera in attesa della visita tecnica da parte dei vigili del fuoco, è necessario che venga concordato con il locale Comando, in fase preliminare progettuale, un cronoprogramma delle visite, in modo da garantire la tempestività delle stesse. 25

26 Tempi di conclusione dei procedimenti volontari La richiesta di N.O.F. e la verifica in corso d'opera sono procedimenti facoltativi, ma dal momento della presentazione dell'istanza la stessa dovrà concludersi nel tempo massimo di 30 giorni. 26

27 Il ruolo dei professionisti Il DPR 151/2011 prevede che ogni istanza di SCIA venga accompagnata da una asseverazione redatta da un professionista iscritto all Ordine/collegio professionale. L ASSEVERAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO Attesta LA CONFORMITÀ DELLE OPERE ALLE PRESCRIZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI NONCHÉ LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI SICUREZZA ANTINCENDIO DI CUI AI PROGETTI EVENTUALMENTE APPROVATI E/O PRESENTATI 27

28 SI SOTTOLINEA CHE : L ASSEVERAZIONE ALLEGATA ALLA S.C.I.A. DEVE ESSERE REDATTA PER TUTTE LE ATTIVITA RIENTRANTI NELL ALLEGATO I AL DPR 151 E PER QUALSIASI CATEGORIA (A,B,C) PER IL PROFESSIONISTA CHE REDIGE L ASSEVERAZIONE NON E PREVISTO L OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL ALBO DEL MISTERO DELL INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO PREVISTO DAL D.LGS 139/206 (ALBO EX LEGGE 818/84 E DM ) 28

29 L OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL ALBO DEL MISTERO DELL INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO PREVISTO DAL D.LGS 139/206 E D.M (ALBO EX LEGGE 818/84) PERMANE INVECE PER I PROFESSIONISTI CHE REDIGONO LE CERTIFICAZIONI PREVISTE DAL D.M

30 EFFETTI DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA In sostanza la presentazione della S.C.I.A. corredata di : Elaborati progettuali (per le sole attività in categoria A in quanto per le B e C c è già un progetto approvato dai VV.F.); Asseverazione del tecnico; dichiarazioni e certificazioni previste dal DM ; munita di visto (ricevuta) del Comando Vigili del Fuoco consente, ai fini antincendio, l avvio l dell attivit attività. 30

31 L attività di controllo dei Vigili del Fuoco Riepilogando, tale attività riguarda essenzialmente: La valutazione dei progetti per le attività in categoria B e C Le visite a campione per le SCIA relative ad attività in categoria A e B e nelle situazioni di pericolo segnalate o rilevate Le visite per tutte le SCIA relative ad attività in categoria C. In caso di esito positivo del controllo è previsto il rilascio del Certificato di prevenzione incendi 31

32 Il rinnovo periodico Il titolare delle attività di cui all Allegato I è tenuto a richiedere il rinnovo periodico di conformità antincendio ogni cinque anni Deve pertanto produrre una dichiarazione attestante l assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata di asseverazione attestante l efficienza degli impianti anticendio redatta da professionista iscritto all albo del Ministero dell Interno di cui al DM (ex legge 818/1984). L asseverazione non deve essere redatta per gli estintori. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell avvenuta presentazione della dichiarazione. 32

33 Per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell Allegato I, la cadenza è elevata a dieci anni. Il rinnovo periodico è previsto anche per le attività esistenti in possesso di certificato di prevenzione incendi rilasciato ai sensi del DPR 37/1998 con validità UNA TANTUM. Termini: a) entro sei anni per le attività con CPI rilasciato prima del 1 gennaio 1988; b) entro otto anni per le attività con CPI rilasciato tra il 1 gennaio 1988 ed il 31 dicembre 1999; c) entro dieci anni per le attività con CPI rilasciato tra il 1 gennaio 2000 e la data di entrata in vigore del regolamento. 33

34 La Deroga Qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all Allegato I, presentino caratteristiche tali da non consentire l integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati, possono presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio. 34

35 Possono presentare istanza di deroga, anche i titolari di attività, disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate all Allegato I. Il Comando esamina l istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni alla Direzione regionale. Il Direttore, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell istanza, e ne dà contestuale comunicazione al Comando e al richiedente. 35

36 Obblighi connessi con l esercizio dell attività Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all Allegato I, non soggette alla disciplina del Dlgs 81/2008, hanno l obbligo di: mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all atto del rilascio della ricevuta della SCIA assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio. 36

37 I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l informazione devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando. 37

38 Le norme abrogate a) decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689, regolamento recante la determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fi ni della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco; b) decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 38

39 c) DPR 12 aprile 2006, n. 214, concernente regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi; d) DM 16 febbraio 1982, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi; e) articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, limitatamente a. f) articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n

40 LE NUOVE ATTIVITA SOTTOPOSTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI Rispetto al DM (abrogato), sono state: Accorpate attività; Definiti nuovi parametri di assoggettabilità Introdotte nuove attività; Esempi La nuova attività n 13 comprende tutte le tipologie di impianti di distribuzione carburanti: gasolio, benzina, gas gpl, gas metano e contenitori rimovibili in luogo delle attività n del precedente DM

41 Attività 75 Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a mq. Categoria A : Autorimesse fino a mq Categoria B : Autorimesse oltre m2 e fino a mq; ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 mq e fino a 1000 mq Categoria C: Autorimesse oltre 3000 mq; ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 mq; depositi di mezzi rotabili 41

42 Attività 78 Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a mq; metropolitane in tutto o in parte sotterranee. Categoria C Attività 79 Interporti con superficie superiore a mq. Categoria C Attività 80 Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m. Categoria A 42

43 Attività 55 Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a mq Categoria B : fino a mq Categoria C: oltre mq Attività 73 Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a mq, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità. Categoria B :fino a 500 unità ovvero fino a mq Categoria C : oltre 500 unità ovvero oltre mq 43

44 L ELENCO COMPLETO DELLE ATTIVITA SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI ALLEGATO I 44

45 dpr 151/ dm

46 dpr 151/ dm

47 dpr 151/ dm

48 dpr 151/ dm

49 dpr 151/ dm

50 dpr 151/ dm

51 dpr 151/ dm

52 dpr 151/ dm

53 dpr 151/ dm

54 dpr 151/ dm

55 dpr 151/ dm

56 dpr 151/ dm

57 dpr 151/ dm

58 dpr 151/ dm

59 59

60 La presenza di più attività in categoria diverse Nei procedimenti di prevenzione incendi potrà accadere che il progetto comprenda più attività dell'allegato I ricadenti in categorie diverse. Quando si riscontra la presenza contemporanea di attività di categoria A, B e C, il progetto, da sottopone a valutazione, dovrà riferirsi alle sole attività B e C. La presenza di attività di tipo A dovrà essere indicata negli elaborati e nella relazione tecnica unicamente per la valutazione di eventuali interferenze Successivamente all'atto della presentazione della SCIA (art.4), la documentazione da allegare deve riguardare tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione. 60

61 IL TRANSITORIO Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro TRE ANNI (rif. Legge 98/2013). Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all Allegato I, che alla data di entrata in vigore del regolamento hanno acquisito il parere di conformità previsto dal DPR 37 del , devono espletare gli adempimenti di cui all articolo 4 del regolamento (presentazione della SCIA) 61

62 SISTEMA TARIFFARIO NEL TRANSITORIO Nel nuovo regolamento si trova un secondo allegato che contiene una tabella di equiparazione tra le nuove attività e quelle precedentemente individuate nel DM , nonché una comparazione con le attività di nuova istituzione Rimane pertanto ferma l'onerosità dei servizi di prevenzione incendi, così come previsto dall'art 23 del Dlgs 139/06 62

63 Per ogni singola attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, ai fini del calcolo del versamento, è stabilito un impegno orario. Una volta determinato l'impegno orario totale, bisognerà moltiplicarlo per il valore orario individuato nel DM , e che risulta pari a euro 50,00 per la valutazione dei progetti e per I'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio e da euro 54,00 per i controlli di prevenzione incendi. 63

64 Qualora I'attività per la quale viene richiesto il servizio di prevenzione incendi comprenda più punti dell'allegato I, la tariffa che deve essere corrisposta è la somma delle tariffe rilevabili per le singole attività/categorie. Per la determinazione degli importi riferiti alle istanze di deroga e per i progetti presentati secondo le procedure previste dall'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, valgono le Disposizioni contenute rispettivamente nel DM e nel DM

65 Sempre nelle more dell'emanazione del nuovo decreto sulle tariffe, per la determinazione degli importi da corrispondere per i nuovi procedimenti facoltativi, ma resi a titolo oneroso, si dovrà fare riferimento: per le istanze inerenti il nulla osta di fattibilità, previsto, su base volontaria, solo per le attività delle categorie B e C, alla tariffa corrispondente alla valutazione dei progetti; per le verifiche in corso d'opera, alle tariffe previste per i controlli di prevenzione incendi 65

66 IL SISTEMA SANZIONATORIO Si sottolinea in premessa che rimane sempre valido il sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs 758/1994 per le violazioni commesse nei luoghi di lavoro. Ulteriori novità introdotte: Secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4 del DPR 151, la SCIA, in relazione a quanto indicato dall'art. 16 del D.lgs139/2006, produce gli stessi effetti giuridici dell'istanza per il rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPl). 66

67 Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229" Art. 16. Certificato di prevenzione incendi 1. Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n

68 Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 Art. 20. Sanzioni penali e sospensione dell'attività 1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 1. SI TRATTA DI UNA SANZIONE PENALE PER UNA OMISSIONE DEL TITOLARE DELL ATTIVITA 68

69 Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 Art. 20. Sanzioni penali e sospensione dell'attività 2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime. SI TRATTA DI UNA SANZIONE PENALE PER FALSE ATTESTAZIONI E/O FALSIFICAZIONI REDATTE DAL PROFESSIONISTA INCARICATO O DA ALTRI SOGGETTI (TITOLARE, IMPRESE INSTALLATRICI ETC.) 69

70 Pertanto le sanzioni penali previste per I'omessa richiesta del rilascio o rinnovo del CPI di cui all'articolo 20 del d.lgs. 139/06, trovano applicazione per tutte le attività individuate nell'allegato I in caso di mancata presentazione della SCIA. 70

71 La documentazione da presentare a CORREDO DELLE PRATICHE Nella Lettera Circolare prot. n del sono stati forniti i primi indirizzi applicativi del regolamento. In particolare sono state definite : le modalità di presentazione delle pratiche presso i Comandi VV.F. e la relativa modulistica. le modalità di gestione dei nuovi procedimenti volontari le modalità di gestione dei procedimenti nel periodo transitorio le modalità di gestione del sistema tariffario nel periodo transitorio

72 Successivamente è stato emanato il DM D.M. 7 agosto 2012 Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi ed alla documentazione da allegare ai sensi dell articolo 2, comma 7 del DPR 1 agosto 2011, n 151 E entrato in vigore il 27 novembre 2012 Ha abrogato il DM (fatti salvi gli aspetti legati al calcolo dei corrispettivi dovuti)

73 per i diversi procedimenti sono stati definiti: i contenuti minimi delle istanze da attivare; la documentazione individuata in dettaglio da allegare all istanza; eventuali integrazioni da effettuare alle istanze (ad esempio in merito all attuazione del SGSA Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio); le modalità e le documentazioni da produrre, a cura del tecnico abilitato e del professionista antincendio in relazione alla gestione di eventuali modifiche che dovessero insorgere alle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, sia nell ipotesi che le stesse comportino aggravio, sia che esse non comportino aggravio, ovvero di modifiche considerate non sostanziali ai sensi di quanto previsto all art. 4, comma 6 del DPR 151/2011.

74 La documentazione a corredo delle istanze Valutazione dei progetti Documenti da allegare: La modulistica è stata predisposta con decreto DCPST n 200 del ed è disponibile sul sito richiesta di valutazione del progetto su mod. PIN ; documentazione tecnica redatta da tecnico abilitato conforme a quanto specificato nell'allegato I (progetto); attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del DLgs. 139/06

75 Istanza valutazione progetto

76 Istanza valutazione progetto

77 Istanza valutazione progetto

78 Istanza valutazione progetto

79 Istanza valutazione progetto

80 Istanza valutazione progetto

81 Segnalazione Certificata di Inizio Attività Documenti da allegare: Segnalazione certificata di inizio attività su mod. PIN ; Asseverazione redatta da tecnico abilitato attestante la conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio su mod. PIN con allegati: Certificazioni e dichiarazioni conformi a quanto specificato nell'allegato II; Relazione tecnica ed elaborati grafici conformi all'allegato I per le sole attività in categoria A; attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del DLgs. 139/06

82 MODELLO S.C.I.A. dpr 151/ dm

83 MODELLO S.C.I.A. dpr 151/ dm

84 dpr 151/ dm MODELLO S.C.I.A.

85 MODELLO S.C.I.A. dpr 151/ dm

86 MODELLO S.C.I.A. dpr 151/ dm

87 MODELLO ASSEVERAZIONE dpr 151/ dm

88 MODELLO ASSEVERAZIONE dpr 151/ dm

89 MODELLO ASSEVERAZIONE dpr 151/ dm

90 dpr 151/ dm MODELLO ASSEVERAZIONE

91 MODELLO ASSEVERAZIONE dpr 151/ dm

92 Rinnovo periodico di conformità antincendio Documenti da allegare: richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio su mod. PIN ; asseverazione, a firma di professionista antincendio, attestante I'efficienza dei dispositivi, dei sistemi e degli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, su PIN L asseverazione deve riferirsi anche ai prodotti e sistemi per la protezione delle costruzioni ai fini della resistenza al fuoco; attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del DLgs. 139/06

93 Istanza di deroga Documenti da allegare: richiesta di deroga su mod. PIN ; Documentazione, a firma di professionista antincendio, conforme a quanto specificato nell'allegato I, integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare e dalle misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo; attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del DLgs. 139/06

94 Nulla osta di fattibilità Documenti da allegare: richiesta di nulla osta di fattibilità, per le sole attività di tipo B e C, su mod. PIN ; Documentazione conforme a quanto specificato nell'allegato I con particolare attenzione agli aspetti per i quali si intende ricevere il parere; attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del DLgs. 139/06

95 Verifiche in corso d'opera Documenti da allegare: richiesta di verifica in corso d 'opera, su mod. PIN ; documentazione tecnica illustrativa dell attività, a firma di tecnico abilitato, relativa agli aspetti di prevenzione incendi interessati; attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del DLgs. 139/06

96 Voltura Gli enti e i privati che succedono nella responsabilità delle attività soggette comunicano al Comando la relativa variazione mediante una dichiarazione resa come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. La dichiarazione (mod PIN ) deve contenere: a) generalità e domicilio del nuovo responsabile dell'attività soggetta; b) specificazione dell'attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, la loro ubicazione, nonché i riferimenti identificativi della documentazione agli atti del Comando; c) impegno a osservare gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività; d) l'indicazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto in precedenza segnalato al Comando

97 E importante sottolineare che il valore innovativo del Decreto è rintracciabile nei contenuti degli allegati: Allegato I Documentazione tecnica allegata all istanza di valutazione dei progetti Allegato II Certificazioni e dichiarazioni a corredo della segnalazione certificata di inizio attività Allegato III Tabella di sottoclassificazione delle attività di cui all Allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n 151 Allegato IV Modifiche ad attività esistenti

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