TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4577/2013 tra

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1 N. R.G. 4577/2013 C.V. TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4577/2013 tra e AUTOSAB SERVICE SRL IN LIQUIDAZIONE AUTOBRAND SERVUCE SRL SEMPLIFICATA PARTE ATTRICE PARTE CONVENUTA TERZO CHIAMATO Oggi 7 ottobre 2014, ad ore 13,30 innanzi al dott. Marilena Rizzo, sono comparsi: Per C.V. l avv. BOMBACCI LORENZO., oggi sostituito dall avv. Nicolò Calzolari INTERVENUTO Per AUTOSAB SERVICE SRL IN LIQUIDAZIONE l avv. SANSOBRINO VINCENZO GERARDO SALVATORE (SNSVCN69H01G942X) VIA FRANCESCO BARACCA FIRENZE;, Per AUTOBRAND SERVUCE SRL SEMPLIFICATA l avv. SANSOBRINO VINCENZO GERARDO SALVATORE (SNSVCN69H01G942X) VIA FRANCESCO BARACCA FIRENZE;, Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi. L avv. Calzolari, nel riportarsi alle note difensive e al ricorso, replica alle note difensive avversarie eccependo preliminarmente la tardività dell eccezione di giudicato sollevata da parte convenuta per la prima volta solo in sede di note scritte difensive, e nel merito comunque rileva che l ordinanza di inammissibilità del giudizio azionato con rito Fornero non ha riguardato nel merito la domanda azionata, ma si è pronunciata solo in rito e quindi l oggetto della decisione è insuscettibile di passaggio in giudicato. L avv. Sansobrino, nel riportarsi alle note e alla memoria di costituzione, precisa che le parti convenute non hanno formalmente sollevato un eccezione di cosa giudicata, ma hanno argomentato le loro ragioni anche riprendendo l argomentazione logica seguita dal giudice investito del ricorso c.d. Fornero. pagina 1 di 6

2 Il Giudice decide la causa come da separata sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. dandone lettura. Il Giudice dott. Marilena Rizzo pagina 2 di 6

3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marilena Rizzo ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4577/2013 promossa da: C.V. (C.F. ), con il patrocinio dell avv. BOMBACCI LORENZO, elettivamente domiciliato in VIA CIRO MENOTTI 6 FIRENZE presso il difensore avv. BOMBACCI LORENZO PARTE ATTRICE contro AUTOSAB SERVICE SRL IN LIQUIDAZIONE (C.F. ), con il patrocinio dell avv. VOCE ANTONIO e dell avv. SANSOBRINO VINCENZO GERARDO SALVATORE (SNSVCN69H01G942X) VIA FRANCESCO BARACCA FIRENZE;, elettivamente domiciliato in VIA FRANCESCO BARACCA FIRENZE presso il difensore avv. VOCE ANTONIO AUTOBRAND SERVUCE SRL SEMPLIFICATA (C.F. ), con il patrocinio dell avv. VOCE ANTONIO e dell avv. SANSOBRINO VINCENZO GERARDO SALVATORE (SNSVCN69H01G942X) VIA FRANCESCO BARACCA FIRENZE;, elettivamente domiciliato in VIA FRANCESCO BARACCA FIRENZE presso il difensore avv. VOCE ANTONIO PARTE CONVENUTA %%%% La signora C.V. in un precedente giudizio, introdotto con ricorso ex art. 1 co. 48 L. 92/2012, ( che costituisce antefatto del processo oggi deciso) ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Firenze Autosab Service Srl in liquidazione e Autobrand Service Società a responsabilità limitata semplificata, assumendo di: a) essere stata assunta dalla società Autosab Service srl nel 1988 con mansioni di impiegata, inquadramento nel III livello CCNL Commercio ed essere successivamente passata nel 1990 alle dipendenze della Autosab Service Srl con le medesime mansioni; b) essere stata licenziata per ragioni oggettive ( fittizie) e precisamente per cessazione dell attività da parte di Autosab, mentre in realtà il licenziamento era stato causato da cessione di azienda; c) aver con lettera 27/9/2012 impugnato il licenziamento intimatole mettendo a disposizione le proprie energie lavorative. In tale giudizio ha quindi chiesto che il Giudice, dichiarata la nullità e/o illegittimità del recesso del 31/7/2012 poiché intimato in violazione dell art c.c. e comunque ingiustificato, condannasse in solido le società convenute a risarcirle il danno subito ed a riammetterla in servizio. Autosab e Autobrand si sono costituite ritualmente in giudizio eccependo preliminarmente pagina 3 di 6

4 l inammissibilità del ricorso poiché avente per oggetto domande non riconducibili a quanto previsto dall art. 1 L. n. 92/2012 e nel merito contestando le richieste della signora V. per infondatezza in fatto ed in diritto. Il Giudice, in accoglimento dell eccezione di rito sollevata dalle convenute, con ordinanza 17/6/2013, senza entrare nel merito della domanda, ha dichiarato inammissibile il ricorso. La ricorrente ha quindi agito nuovamente in giudizio con il ricorso introdotto con rito lavoro ordinario che ha avviato il presente procedimento, ove ha impugnato il licenziamento del 31/7/2012 poiché intimato in violazione dell art c.c. e comunque ingiustificato, ed ha chiesto la condanna in solido delle società convenute a risarcirle il danno subito ed a riammetterla in servizio. Le società convenute si sono costituite ritualmente in giudizio questa volta chiedendo in via preliminare l inammissibilità del ricorso per decadenza ex art. 6 L. 604/1966 e nel merito la reiezione delle domande attrici per infondatezza in fatto ed in diritto. Preliminarmente all esame del merito della controversia, ritiene il Tribunale che non possa accogliersi l eccezione preliminare di inammissibilità per tardività del ricorso sollevata dalle convenute, in quanto la signora V. risulta avere rispettato i termini previsti dall art. 6 L. 604/1966, così come riformato dalla L. 183/2010 e dalla L. 92/2012, in caso di impugnativa del licenziamento. Infatti il recesso è stato intimato il 31/7/2012 con effetto dal 3/8/2012 (doc. 1) e la ricorrente ha provveduto ad impugnarlo in via stragiudiziale, prima con telegramma il 10/8/2012 (doc. 2) e poi con lettera 27/9/2012 (doc. 3). Successivamente, e precisamente il 6/2/2013 ( e quindi nei 180 giorni previsti dalla legge) la signora V. ha depositato il ricorso introduttivo del giudizio ex art. 1 co 48 L. 92/2012 rispettando i termini di cui all art. 6 L. 604/1966. Non ha nessuna rilevanza, rispetto ai termini decadenziali previsti in caso di impugnativa del recesso, la circostanza che il Tribunale di Firenze ( in persona di altro giudice della sezione) abbia ritenuto non applicabile al caso di licenziamento illegittimo, poiché in violazione dell art c.c., il rito Fornero, atteso che la parte attrice si è attivata tempestivamente nell introdurre il giudizio volto ad impugnare il licenziamento, così impedendo, una volta per tutte, la decadenza. Infatti l interpretazione della norma data dalle società secondo cui i termini previsti per impugnare il licenziamento decorrerebbero anche in caso di sbagliata scelta del rito ( ipotesi quest ultima peraltro non infrequente nel primo periodo di applicazione della L. 92/2012, la quale, per la sua lacunosità, si è prestata e tuttora si presta a varie e diversificate interpretazioni, non solo in dottrina, ma anche nella frastagliata e contrastante giurisprudenza di merito) è in evidente contrasto con i principi del giusto processo e dell effettività della tutela giurisdizionale costituzionalmente garantiti, non essendo imputabile ad inerzia o grave negligenza dell attore la pronuncia di inammissibilità conseguente alla ritenuta ( ma discutibile) errata scelta del rito, ma piuttosto ad una oscurità della legge, che non può poi ritorcersi ulteriormente contro le ragioni di chi adisce il giudice per chiedere la tutela di un proprio diritto, togliendo ogni valore ( anche ai fini dell impedimento della decadenza) all iniziativa giudiziaria comunque esperita. Diversamente ragionando si arriverebbe alla conclusione che la L. 92/2012, nella parte in cui disciplina il rito speciale di impugnativa dei licenziamenti, sarebbe incostituzionale per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, atteso che per la sua oscurità e macchinosità, non si paleserebbe come uno strumento di tutela ( come ogni istituto processuale per sua natura deve essere), ma come un mezzo volto ad ostacolare i diritti di difesa dei più deboli ( tanti e tali sono i trabocchetti processuali in cui può incorrere il lavoratore) e tale da rendere addirittura possibile una perenzione del diritto di azione, stante l esistenza della decadenza prevista dal collegato lavoro, resa ancora più esacerbata dai ristretti termini previsti dalla legge. Nel merito il ricorso è fondato. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione si configura un trasferimento d azienda ai sensi dell art c.c. tutte le volte in cui si verifica un mutamento della persona fisica o giuridica pagina 4 di 6

5 responsabile dell esercizio dell impresa indipendentemente dallo strumento giuridico all uopo usato, e ad organizzazione invariata del complesso dei beni destinati all esercizio dell attività economica. Nel caso di specie è pacifico tra le parti la circostanza che tra Autosab Service srl e Autobrand Service srl si sia verificato un trasferimento di azienda ( lo affermano le stesse convenute a pag. 9 delle rispettive memorie di costituzione), mentre è in contestazione il fatto che il licenziamento intimato alla signora V. sia stato in realtà motivato dalla cessione di azienda, a dispetto della motivazione formale del provvedimento, che indica la causa del recesso nella cessazione di attività lavorativa e nella liquidazione della società ad agosto dello stesso anno, dovute alla crisi e all impossibilità di proseguire altrimenti l impresa. Ritiene il Tribunale che esistano agli atti indizi gravi, precisi e concordanti ( e tali da costituire all uopo prova presuntiva) del fatto che la motivazione apposta alla lettera di licenziamento sia fittizia, avendo la Autosab Service srl receduto dal rapporto di lavoro intrattenuto con la signora V. in quanto era già stata maturata la decisione di trasferire l azienda ad Autobrand Service srl, società appositamente creata per proseguire l attività della cedente. Dalle visure camerali in atti risulta infatti quanto segue: 1- Autosab Service srl è stata sciolta con atto del 11/9/2012, iscritto il 19/9/2012 e liquidatore è stato nominato Agostini Luciano ( i cui dati anagrafici rendono verosimile il fatto che egli sia il padre di Agostini Marco, legale rappresentante della Autobrand Service, società cessionaria); 2- Autosab Service ( cedente) cessa l attività il 26/9/2012; 3- Autobrand Service ( cessionaria) è stata costituita il 11/9/2012 ( stesso giorno in cui Autosab è stata sciolta) ed è stata iscritta nel registro delle imprese il 27/9/2012 ( il giorno dopo della cessazione di attività di Autosab Service), 4- Il 8/10/2012 è stato stipulato il contratto di affitto di azienda, e quindi si è avuto un trasferimento di azienda ai sensi dell art c.c. ( fatto pacifico). E pacifico tra le parti che Autobrand Service abbia operato negli stessi locali, con gli stessi beni strumentali della cedente e abbia riassunto alcuni degli ex dipendenti di Autosab, tutti licenziati tra il 31/7 e il 8/8/2012 ( nello specifico Bertini Maurizio, Vignolini Andrea, Pagliai Giuliano e Ciambellotti David). Ritiene il giudicante che la concatenazione cronologica degli avvenimenti come sopra indicati, ed in particolare l assenza di soluzione di continuità tra la cessazione di attività della cedente ( documentata in atti nella data del 26/9/2012) e l inizio dell attività della cessionaria ( il 27/9/2012), la quale opera ed ha la sede legale allo stesso indirizzo della cedente ( Firenze, viale Etruria n. 20- cfr. il contratto di affitto di azienda in atti), oltre che la stipula del contratto di affitto di ramo di azienda tra la prima e la seconda ( avvenuta il 8/10/2012) dopo poco più di una settimana dalla cessazione di attività della Autosab siano indizi gravi, precisi e concordanti del fatto che tutti i licenziamenti dei lavoratori, ivi compresa la ricorrente, non abbiano trovato la loro causa nella cessazione di attività dell impresa datrice di lavoro ( che in effetti è proseguita fino alla fine di settembre 2012 e poi è continuata ad opera della società cessionaria), ma siano stati motivati dalla cessione del ramo di azienda, che evidentemente le parti volevano porre in essere aggirando il disposto e le tutele di cui all art c.c.. Il licenziamento della signora V., trovando le sue ragioni di essere nel sopra illustrato trasferimento di azienda, ai sensi dell art cc è nullo/inefficace, non essendo idoneo ad interrompere validamente il rapporto di lavoro inter partes, che giuridicamente deve intendersi proseguito con la società cessionaria. Quanto sopra ritenuto non si pone in contraddizione con il disposto del quarto comma dell art c.c. ( secondo cui è fatta salva la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti), atteso che il licenziamento è stato solo formalmente intimato per giustificato motivo oggettivo, ma nella realtà è stato adottato a causa della programmata cessione di azienda. pagina 5 di 6

6 Con riferimento alle conseguenze derivanti dall accertamento della nullità/inefficacia del licenziamento intimato alla ricorrente, ritiene il Tribunale che trovino applicazione nel caso di specie il primo e il secondo comma dell art. 18 L. 300/70, così come modificati dalla L. 92/2012, secondo i quali il licenziamento << riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge>> ( quale è quello di cui all art c.c., che, se pure non espressamente indicato nel primo comma dell art. 18 citato, deve ivi ritenersi compreso in conseguenza della disposizione di chiusura in questione), << indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro>> comporta la sanzione della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, con condanna della parte datoriale al risarcimento del danno, pari alla indennità commisurata all ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell effettiva reintegrazione, oltre che al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali ed assistenziali, ed oltre interessi e rivalutazione monetaria ISTAT dalle singole scadenze, ai sensi dell art. 429 c.p.c.. Nel caso di specie le convenute non hanno contestato l importo della retribuzione mensile della ricorrente, indicata dalla stessa in ,00, e pertanto l indennità pari alle retribuzioni mediotempore maturate dovrà essere calcolata prendendo come ultima retribuzione globale di fatto quella di ,00. Non può accogliersi la domanda( peraltro rassegnata in subordine) volta ad ottenere la condanna delle convenute, in solido tra loro, alla corresponsione del TFR, atteso che tale credito diviene esigibile al momento della cessazione del rapporto che, invece, in questo caso, stante la dichiarazione di nullità del licenziamento intimato, deve ritenersi ancora in essere tra le parti. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in base al DM 55/2014 secondo i valori medi previsti per le cause di lavoro di valore indeterminato, seguono la soccombenza e vengono poste a carico delle società convenute, in solido tra loro. P.Q.M. Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e quale giudice del lavoro di primo grado, definitivamente pronunciando, dichiara la nullità del licenziamento intimato in data 31/7/2012 e per l effetto condanna la Autobrand Service srl a reintegrare la signora V. nel suo posto di lavoro, con condanna al pagamento di un indennizzo commisurato alla retribuzione globale di fatto ( pari ad ,00) dal 1/8/2012 fino alla effettiva riammissione in servizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria ISTAT dalle singole scadenze, e oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. Condanna altresì le parti convenute, in solido tra loro, a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in ,65 per compenso legale, oltre 15 % per spese generali e i.v.a.,e c.p.a. come per legge. Firenze, 7 ottobre 2014 Il Giudice dott. Marilena Rizzo pagina 6 di 6

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