TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4577/2013 tra
|
|
- Teodora Contini
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 N. R.G. 4577/2013 C.V. TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4577/2013 tra e AUTOSAB SERVICE SRL IN LIQUIDAZIONE AUTOBRAND SERVUCE SRL SEMPLIFICATA PARTE ATTRICE PARTE CONVENUTA TERZO CHIAMATO Oggi 7 ottobre 2014, ad ore 13,30 innanzi al dott. Marilena Rizzo, sono comparsi: Per C.V. l avv. BOMBACCI LORENZO., oggi sostituito dall avv. Nicolò Calzolari INTERVENUTO Per AUTOSAB SERVICE SRL IN LIQUIDAZIONE l avv. SANSOBRINO VINCENZO GERARDO SALVATORE (SNSVCN69H01G942X) VIA FRANCESCO BARACCA FIRENZE;, Per AUTOBRAND SERVUCE SRL SEMPLIFICATA l avv. SANSOBRINO VINCENZO GERARDO SALVATORE (SNSVCN69H01G942X) VIA FRANCESCO BARACCA FIRENZE;, Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi. L avv. Calzolari, nel riportarsi alle note difensive e al ricorso, replica alle note difensive avversarie eccependo preliminarmente la tardività dell eccezione di giudicato sollevata da parte convenuta per la prima volta solo in sede di note scritte difensive, e nel merito comunque rileva che l ordinanza di inammissibilità del giudizio azionato con rito Fornero non ha riguardato nel merito la domanda azionata, ma si è pronunciata solo in rito e quindi l oggetto della decisione è insuscettibile di passaggio in giudicato. L avv. Sansobrino, nel riportarsi alle note e alla memoria di costituzione, precisa che le parti convenute non hanno formalmente sollevato un eccezione di cosa giudicata, ma hanno argomentato le loro ragioni anche riprendendo l argomentazione logica seguita dal giudice investito del ricorso c.d. Fornero. pagina 1 di 6
2 Il Giudice decide la causa come da separata sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. dandone lettura. Il Giudice dott. Marilena Rizzo pagina 2 di 6
3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marilena Rizzo ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4577/2013 promossa da: C.V. (C.F. ), con il patrocinio dell avv. BOMBACCI LORENZO, elettivamente domiciliato in VIA CIRO MENOTTI 6 FIRENZE presso il difensore avv. BOMBACCI LORENZO PARTE ATTRICE contro AUTOSAB SERVICE SRL IN LIQUIDAZIONE (C.F. ), con il patrocinio dell avv. VOCE ANTONIO e dell avv. SANSOBRINO VINCENZO GERARDO SALVATORE (SNSVCN69H01G942X) VIA FRANCESCO BARACCA FIRENZE;, elettivamente domiciliato in VIA FRANCESCO BARACCA FIRENZE presso il difensore avv. VOCE ANTONIO AUTOBRAND SERVUCE SRL SEMPLIFICATA (C.F. ), con il patrocinio dell avv. VOCE ANTONIO e dell avv. SANSOBRINO VINCENZO GERARDO SALVATORE (SNSVCN69H01G942X) VIA FRANCESCO BARACCA FIRENZE;, elettivamente domiciliato in VIA FRANCESCO BARACCA FIRENZE presso il difensore avv. VOCE ANTONIO PARTE CONVENUTA %%%% La signora C.V. in un precedente giudizio, introdotto con ricorso ex art. 1 co. 48 L. 92/2012, ( che costituisce antefatto del processo oggi deciso) ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Firenze Autosab Service Srl in liquidazione e Autobrand Service Società a responsabilità limitata semplificata, assumendo di: a) essere stata assunta dalla società Autosab Service srl nel 1988 con mansioni di impiegata, inquadramento nel III livello CCNL Commercio ed essere successivamente passata nel 1990 alle dipendenze della Autosab Service Srl con le medesime mansioni; b) essere stata licenziata per ragioni oggettive ( fittizie) e precisamente per cessazione dell attività da parte di Autosab, mentre in realtà il licenziamento era stato causato da cessione di azienda; c) aver con lettera 27/9/2012 impugnato il licenziamento intimatole mettendo a disposizione le proprie energie lavorative. In tale giudizio ha quindi chiesto che il Giudice, dichiarata la nullità e/o illegittimità del recesso del 31/7/2012 poiché intimato in violazione dell art c.c. e comunque ingiustificato, condannasse in solido le società convenute a risarcirle il danno subito ed a riammetterla in servizio. Autosab e Autobrand si sono costituite ritualmente in giudizio eccependo preliminarmente pagina 3 di 6
4 l inammissibilità del ricorso poiché avente per oggetto domande non riconducibili a quanto previsto dall art. 1 L. n. 92/2012 e nel merito contestando le richieste della signora V. per infondatezza in fatto ed in diritto. Il Giudice, in accoglimento dell eccezione di rito sollevata dalle convenute, con ordinanza 17/6/2013, senza entrare nel merito della domanda, ha dichiarato inammissibile il ricorso. La ricorrente ha quindi agito nuovamente in giudizio con il ricorso introdotto con rito lavoro ordinario che ha avviato il presente procedimento, ove ha impugnato il licenziamento del 31/7/2012 poiché intimato in violazione dell art c.c. e comunque ingiustificato, ed ha chiesto la condanna in solido delle società convenute a risarcirle il danno subito ed a riammetterla in servizio. Le società convenute si sono costituite ritualmente in giudizio questa volta chiedendo in via preliminare l inammissibilità del ricorso per decadenza ex art. 6 L. 604/1966 e nel merito la reiezione delle domande attrici per infondatezza in fatto ed in diritto. Preliminarmente all esame del merito della controversia, ritiene il Tribunale che non possa accogliersi l eccezione preliminare di inammissibilità per tardività del ricorso sollevata dalle convenute, in quanto la signora V. risulta avere rispettato i termini previsti dall art. 6 L. 604/1966, così come riformato dalla L. 183/2010 e dalla L. 92/2012, in caso di impugnativa del licenziamento. Infatti il recesso è stato intimato il 31/7/2012 con effetto dal 3/8/2012 (doc. 1) e la ricorrente ha provveduto ad impugnarlo in via stragiudiziale, prima con telegramma il 10/8/2012 (doc. 2) e poi con lettera 27/9/2012 (doc. 3). Successivamente, e precisamente il 6/2/2013 ( e quindi nei 180 giorni previsti dalla legge) la signora V. ha depositato il ricorso introduttivo del giudizio ex art. 1 co 48 L. 92/2012 rispettando i termini di cui all art. 6 L. 604/1966. Non ha nessuna rilevanza, rispetto ai termini decadenziali previsti in caso di impugnativa del recesso, la circostanza che il Tribunale di Firenze ( in persona di altro giudice della sezione) abbia ritenuto non applicabile al caso di licenziamento illegittimo, poiché in violazione dell art c.c., il rito Fornero, atteso che la parte attrice si è attivata tempestivamente nell introdurre il giudizio volto ad impugnare il licenziamento, così impedendo, una volta per tutte, la decadenza. Infatti l interpretazione della norma data dalle società secondo cui i termini previsti per impugnare il licenziamento decorrerebbero anche in caso di sbagliata scelta del rito ( ipotesi quest ultima peraltro non infrequente nel primo periodo di applicazione della L. 92/2012, la quale, per la sua lacunosità, si è prestata e tuttora si presta a varie e diversificate interpretazioni, non solo in dottrina, ma anche nella frastagliata e contrastante giurisprudenza di merito) è in evidente contrasto con i principi del giusto processo e dell effettività della tutela giurisdizionale costituzionalmente garantiti, non essendo imputabile ad inerzia o grave negligenza dell attore la pronuncia di inammissibilità conseguente alla ritenuta ( ma discutibile) errata scelta del rito, ma piuttosto ad una oscurità della legge, che non può poi ritorcersi ulteriormente contro le ragioni di chi adisce il giudice per chiedere la tutela di un proprio diritto, togliendo ogni valore ( anche ai fini dell impedimento della decadenza) all iniziativa giudiziaria comunque esperita. Diversamente ragionando si arriverebbe alla conclusione che la L. 92/2012, nella parte in cui disciplina il rito speciale di impugnativa dei licenziamenti, sarebbe incostituzionale per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, atteso che per la sua oscurità e macchinosità, non si paleserebbe come uno strumento di tutela ( come ogni istituto processuale per sua natura deve essere), ma come un mezzo volto ad ostacolare i diritti di difesa dei più deboli ( tanti e tali sono i trabocchetti processuali in cui può incorrere il lavoratore) e tale da rendere addirittura possibile una perenzione del diritto di azione, stante l esistenza della decadenza prevista dal collegato lavoro, resa ancora più esacerbata dai ristretti termini previsti dalla legge. Nel merito il ricorso è fondato. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione si configura un trasferimento d azienda ai sensi dell art c.c. tutte le volte in cui si verifica un mutamento della persona fisica o giuridica pagina 4 di 6
5 responsabile dell esercizio dell impresa indipendentemente dallo strumento giuridico all uopo usato, e ad organizzazione invariata del complesso dei beni destinati all esercizio dell attività economica. Nel caso di specie è pacifico tra le parti la circostanza che tra Autosab Service srl e Autobrand Service srl si sia verificato un trasferimento di azienda ( lo affermano le stesse convenute a pag. 9 delle rispettive memorie di costituzione), mentre è in contestazione il fatto che il licenziamento intimato alla signora V. sia stato in realtà motivato dalla cessione di azienda, a dispetto della motivazione formale del provvedimento, che indica la causa del recesso nella cessazione di attività lavorativa e nella liquidazione della società ad agosto dello stesso anno, dovute alla crisi e all impossibilità di proseguire altrimenti l impresa. Ritiene il Tribunale che esistano agli atti indizi gravi, precisi e concordanti ( e tali da costituire all uopo prova presuntiva) del fatto che la motivazione apposta alla lettera di licenziamento sia fittizia, avendo la Autosab Service srl receduto dal rapporto di lavoro intrattenuto con la signora V. in quanto era già stata maturata la decisione di trasferire l azienda ad Autobrand Service srl, società appositamente creata per proseguire l attività della cedente. Dalle visure camerali in atti risulta infatti quanto segue: 1- Autosab Service srl è stata sciolta con atto del 11/9/2012, iscritto il 19/9/2012 e liquidatore è stato nominato Agostini Luciano ( i cui dati anagrafici rendono verosimile il fatto che egli sia il padre di Agostini Marco, legale rappresentante della Autobrand Service, società cessionaria); 2- Autosab Service ( cedente) cessa l attività il 26/9/2012; 3- Autobrand Service ( cessionaria) è stata costituita il 11/9/2012 ( stesso giorno in cui Autosab è stata sciolta) ed è stata iscritta nel registro delle imprese il 27/9/2012 ( il giorno dopo della cessazione di attività di Autosab Service), 4- Il 8/10/2012 è stato stipulato il contratto di affitto di azienda, e quindi si è avuto un trasferimento di azienda ai sensi dell art c.c. ( fatto pacifico). E pacifico tra le parti che Autobrand Service abbia operato negli stessi locali, con gli stessi beni strumentali della cedente e abbia riassunto alcuni degli ex dipendenti di Autosab, tutti licenziati tra il 31/7 e il 8/8/2012 ( nello specifico Bertini Maurizio, Vignolini Andrea, Pagliai Giuliano e Ciambellotti David). Ritiene il giudicante che la concatenazione cronologica degli avvenimenti come sopra indicati, ed in particolare l assenza di soluzione di continuità tra la cessazione di attività della cedente ( documentata in atti nella data del 26/9/2012) e l inizio dell attività della cessionaria ( il 27/9/2012), la quale opera ed ha la sede legale allo stesso indirizzo della cedente ( Firenze, viale Etruria n. 20- cfr. il contratto di affitto di azienda in atti), oltre che la stipula del contratto di affitto di ramo di azienda tra la prima e la seconda ( avvenuta il 8/10/2012) dopo poco più di una settimana dalla cessazione di attività della Autosab siano indizi gravi, precisi e concordanti del fatto che tutti i licenziamenti dei lavoratori, ivi compresa la ricorrente, non abbiano trovato la loro causa nella cessazione di attività dell impresa datrice di lavoro ( che in effetti è proseguita fino alla fine di settembre 2012 e poi è continuata ad opera della società cessionaria), ma siano stati motivati dalla cessione del ramo di azienda, che evidentemente le parti volevano porre in essere aggirando il disposto e le tutele di cui all art c.c.. Il licenziamento della signora V., trovando le sue ragioni di essere nel sopra illustrato trasferimento di azienda, ai sensi dell art cc è nullo/inefficace, non essendo idoneo ad interrompere validamente il rapporto di lavoro inter partes, che giuridicamente deve intendersi proseguito con la società cessionaria. Quanto sopra ritenuto non si pone in contraddizione con il disposto del quarto comma dell art c.c. ( secondo cui è fatta salva la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti), atteso che il licenziamento è stato solo formalmente intimato per giustificato motivo oggettivo, ma nella realtà è stato adottato a causa della programmata cessione di azienda. pagina 5 di 6
6 Con riferimento alle conseguenze derivanti dall accertamento della nullità/inefficacia del licenziamento intimato alla ricorrente, ritiene il Tribunale che trovino applicazione nel caso di specie il primo e il secondo comma dell art. 18 L. 300/70, così come modificati dalla L. 92/2012, secondo i quali il licenziamento << riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge>> ( quale è quello di cui all art c.c., che, se pure non espressamente indicato nel primo comma dell art. 18 citato, deve ivi ritenersi compreso in conseguenza della disposizione di chiusura in questione), << indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro>> comporta la sanzione della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, con condanna della parte datoriale al risarcimento del danno, pari alla indennità commisurata all ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell effettiva reintegrazione, oltre che al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali ed assistenziali, ed oltre interessi e rivalutazione monetaria ISTAT dalle singole scadenze, ai sensi dell art. 429 c.p.c.. Nel caso di specie le convenute non hanno contestato l importo della retribuzione mensile della ricorrente, indicata dalla stessa in ,00, e pertanto l indennità pari alle retribuzioni mediotempore maturate dovrà essere calcolata prendendo come ultima retribuzione globale di fatto quella di ,00. Non può accogliersi la domanda( peraltro rassegnata in subordine) volta ad ottenere la condanna delle convenute, in solido tra loro, alla corresponsione del TFR, atteso che tale credito diviene esigibile al momento della cessazione del rapporto che, invece, in questo caso, stante la dichiarazione di nullità del licenziamento intimato, deve ritenersi ancora in essere tra le parti. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in base al DM 55/2014 secondo i valori medi previsti per le cause di lavoro di valore indeterminato, seguono la soccombenza e vengono poste a carico delle società convenute, in solido tra loro. P.Q.M. Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e quale giudice del lavoro di primo grado, definitivamente pronunciando, dichiara la nullità del licenziamento intimato in data 31/7/2012 e per l effetto condanna la Autobrand Service srl a reintegrare la signora V. nel suo posto di lavoro, con condanna al pagamento di un indennizzo commisurato alla retribuzione globale di fatto ( pari ad ,00) dal 1/8/2012 fino alla effettiva riammissione in servizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria ISTAT dalle singole scadenze, e oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. Condanna altresì le parti convenute, in solido tra loro, a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in ,65 per compenso legale, oltre 15 % per spese generali e i.v.a.,e c.p.a. come per legge. Firenze, 7 ottobre 2014 Il Giudice dott. Marilena Rizzo pagina 6 di 6
Accoglimento totale n. cronol /2016 del 08/04/2016 RG n /2015
N. R.G. 2015/13702 Nella causa civile iscritta promossa da TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO AMEL BEJAOUI (C.F./P.IVA BJEMLA67A61Z352B), con l avv.to ELISABETTA ZACCARIA RICORRENTE contro SMERALDO
DettagliTRIBUNALE DI PRATO Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.n 1003/09 Ruolo Generale Lavoro. Sentenza n /2010 Depositata il 9.04.2010 con redazione contestuale della motivazione TRIBUNALE DI PRATO Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO
N. R.G. 9731/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Scarzella ha pronunciato la seguente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca La Russa ha pronunziato la seguente S E N T
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO, SEZIONE LAVORO
N. R. G. 2754 / 2012 All esito della camera di consiglio il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l esposizione delle ragioni di
DettagliAtto notificato a persona giuridica: illegittima l'emissione della C.A.N. (M. Cuomo).
L'attore agisce in giudizio al fine di ottenere la restituzione della somma di euro 2,80, illegittimamente richiesta dalla spa POSTE ITALIANE, per la emissione della C.A.N., a seguito di notifica di atto
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE SENTENZA
ALLEGATO n. 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE composta dai Signori: - Presidente - Consigliere rel. - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliTribunale di Udine. - sezione civile -
Tribunale di Udine - sezione civile - Verbale d udienza Successivamente oggi, 29.10.2013, alle ore 11.00, davanti al giudice istruttore dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n 2147/12 R.A.C.C.,
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 21476 Anno 2015 Presidente: ROSELLI FEDERICO Relatore: GHINOY PAOLA Data pubblicazione: 21/10/2015 SENTENZA sul ricorso 267-2013 proposto da: LABORATORIES DOLISOS ITALIA S.R.L.
DettagliCessazione di efficacia del precetto Contratti obbligazioni Solidali Esecuzione Forzata
Cessazione di efficacia del precetto Contratti obbligazioni Solidali Esecuzione Forzata Cessazione di efficacia del precetto Contratti obbligazioni Solidali Esecuzione Forzata Cassazione Civile, Sezione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Interessi relativi a prestazioni previdenziali o assistenziali: competenza del Giudice di Pace. Prescrizione L'art. 7 c.p.c., come novellato dalla legge 69/2009, prevede la competenza del Giudice di Pace
DettagliGiudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015
1 Giudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015 N. 13423/14 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma in persona del dott. Alessandro Coco,
DettagliJOBS ACT E L. 92/2012 DISCIPLINE A CONFRONTO
JOBS ACT E L. 92/2012 DISCIPLINE A CONFRONTO Via Porta Est 35-30020 Marcon (Ve)Tel e fax: 0413096433 Mail: federica.russo@alice.it; Pec: federica.russo@venezia.pecavvocati.it; Legge Fornero vs Jobs Act
DettagliSentenza n /2014 pubbl. il 18/12/2014 RG n /2013 Repert. n /2014 del 18/12/2014
N. R.G. 57663/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei
DettagliCass.11615/2015. Riduzione dei compensi professionali: deve essere motivata.
Con la sentenza che segue la Corte di Cassazione ha ritenuto che, in tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sent. / REPUBBLICA ITALIANA Cont. / Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Rep. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE SENTENZA
ALLEGATO n. 3 1) INTESTAZIONE, PARTI PROCESSUALI E OGGETTO DEL GIUDIZIO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE Composta dai magistrati: - Presidente - Consigliere
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 365 Anno 2017 Presidente: MANNA FELICE Relatore: D'ASCOLA PASQUALE Data pubblicazione: 10/01/2017 ORDINANZA sul ricorso 8014-2014 proposto da: MAZZA ANNA MARIA, elettivamente domiciliata
DettagliContestazione disciplinare tardiva: i chiarimenti delle Sezioni Unite
Contestazione disciplinare tardiva: i chiarimenti delle Sezioni Unite Le Sezioni Unite hanno fatto il punto sulla contestazione disciplinare tardiva seguita dal licenziamento e sul diritto del lavoratore
DettagliTribunale di Bologna Sezione Lavoro civile Sentenza , n. 43. Integrale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA
Tribunale di Bologna Sezione Lavoro civile Sentenza 07.02.2006, n. 43 Integrale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DEL LAVORO Il Giudice Dott.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO terminata la discussione orale, pronunzia, mediante lettura in udienza pubblica, la presente S E
DettagliOpposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto
Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA
N. R.G. 4630/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
DettagliSentenza n. 685/2017 pubbl. il 17/07/2017 RG n. 75/2015
N. R.G. 75/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Tommaso Paone ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA QUARTA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
N. R.G. 13947/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA QUARTA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale
DettagliL Appuntamento con l Esperto
L Appuntamento con l Esperto Alberto Bosco JOBS ACT: IL NUOVO CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI Alberto Bosco PREMESSA Facendo seguito alla L. 10 dicembre 2014, n. 183 il Governo ha presentato
DettagliCASSAZIONE CIVILE, sezione lavoro, ordinanza n del [competenza del giudice falliment
CASSAZIONE CIVILE, sezione lavoro, ordinanza n. 2411 del 02.02.2010 [competenza del giudice falliment Nota a sentenza dell' Avv. Francesco Saverio Del Buono Tale ordinanza, emessa dalla sezione lavoro
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, seconda sezione civile, composta dai seguenti Magistrati: dott. Bruno Castagnoli PRESIDENTE rel. dott. Stefano Formiconi CONSIGLIERE
DettagliIL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SENTENZA. sul ricorso n 933/95 proposto da Baldassarre Bilello, rappresentato e
REPUBBLICA ITALIANA Sent. N.729/2002 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ric. N. 933/1995 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n 933/95 proposto da Baldassarre
DettagliTRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di MONZA Seconda Sezione CIVILE. Verbale della causa n. r.g... / 2017
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA Seconda Sezione CIVILE Verbale della causa n. r.g..... / 2017 Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g..../ 2017 promossa da XY con il patrocinio dell Avv. AB WZ con
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE SENTENZA
N. R.G. 42674/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ludovica
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai Signori: Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore Dott. Angela Scalise - Consigliere
DettagliCass. 9276/ Art. 149 D.Lgs. 209/2005: ma il responsabile civile va citato in giudizio?
Nella ordinanza che segue, la Corte di Cassazione sfiora ma non tocca e, quindi, non risolve il problema relativo alla necessità di evocare o meno in giudizio anche il responsabile del danno, nel caso
DettagliInteresse a ricorrere ad una procedura pubblica
Interesse a ricorrere ad una procedura pubblica Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative L'esclusione, debitamente motivata costituisce di per sé lesione indipendentemente dall'esito della gara
Dettaglicontro nei confronti di e con l'intervento di
N. 00963/2011 REG.PROV.COLL. N. 00810/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE I CIVILE TRIBUNALE DELLE IMPRESE SENTENZA.
N. R.G. 27423/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE I CIVILE TRIBUNALE DELLE IMPRESE Composta da: Dottor Umberto Scotti Presidente Dott.ssa Gabriella
DettagliSentenza n. 2487/2017 pubbl. il 28/02/2017 RG n /2014
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Elena Riva
DettagliRICORSO PER CASSAZIONE ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE. Sezione lavoro. Ricorso per cassazione. della sentenza n. R.G. n. resa dalla Corte di Appello di
RICORSO PER CASSAZIONE ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE Sezione lavoro Ricorso per cassazione della sentenza n. R.G. n. resa dalla Corte di Appello di, Sezione lavoro, depositata in data, notificata in data,
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 3 composta dai signori magistrati: dott. Adelaide AMENDOLA dott. Lina RUBINO
26608/17 Ptk ft LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 3 composta dai signori magistrati: dott. Adelaide AMENDOLA Presidente dott. Lina RUBINO dott. Francesco Maria CIRILLO dott. Marco DELL'UTRI
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 292/2015 tra
N. R.G. 292/2015 CLAUDIO FALCIONI SERGIO DI VIRGILIO GIORGIA BUCCIOL EURO BIANCHI ALESSANDRA ZAPPAVIGNA BRUNO GIARRIZZO SERGIO TARSI MARIA OMBRETTA POZZI TITO ITALO FIGALLO RINALDO MASSIMILIANO PAPI GIANLUCA
DettagliSentenza n /2014 pubbl. il 10/11/2014 RG n /2012 Repert. n /2014 del 10/11/2014
N. R.G. 78043/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione Specializzata in materia di impresa Sezione A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO
N. R.G. 14037/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Vittorio Serra ha pronunciato la seguente
DettagliN. R.G. 2942/2015. all esito dell udienza del 12/01/2016 nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 2942/2015 promosso da:
N. R.G. 2942/2015 Pagina 1 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Tribunale delle Imprese CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Patrizia Pompei dott. Anna
DettagliCass /2018. Casella piena: la notifica PEC è valida. Scritto da Francesco Annunziata Mercoledì 23 Maggio :54
Il titolare dell' "account" di posta elettronica certificata ha il dovere di assicurarsi il corretto funzionamento della propria casella postale e di utilizzare dispositivi di vigilanza e di controllo,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI LAVORO riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: 1. DOTT. FABIO MAIONE
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE LAVORO
Il giudice, all esito della discussione, pronunzia la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. (come modificato dall art. 53 del decreto legge 25.6.2008 n. 112 convertito in legge 6.8.2008 n. 133). REPUBBLICA
DettagliOggi 4 luglio 2018 ad ore innanzi al dott. Cesare Marziali, sono comparsi: Per COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO l avv. GIUGNI MICHELANGELO
N. R.G. 1499/2017 TRIBUNALE DI FERMO Affari Civili Contenziosi CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1499/2017 tra COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO MARCO GIOVANNI TOMASSONI e APPELLANTE Appellato Oggi 4 luglio
DettagliSOFTLAB - LABORATORI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL SOFTWARE - SOCIETA PER AZIONI
N. R.G. 65896/2014 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO UNDICESIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 65896/2014 tra SOFTLAB - LABORATORI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL SOFTWARE - SOCIETA PER AZIONI I.O. S.R.L.
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 01213/2013 REG.PROV.COLL. N. 01282/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO D~pos.-- Sezione Lavoro - R.G. 3oY6 1'7 In persona del Giudice dott.
REPUBBLICA ITALIANA - 9 APR, 2008 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Spedir. 46.02.08 IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO D~pos.-- Sezione Lavoro - R.G. 3oY6 1'7 In persona del Giudice dott.ssa ha pronunciato la
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -2. Dott. FELICE MANNA - Presidente - Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere - ORDINANZA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -2 5 ti 7 6 I i Composta dagli 111.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FELICE MANNA - Presidente - Oggetto *LAVORO AUTONOMO Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO -
DettagliSentenza n. 604/2018 pubbl. il 13/12/2018 RG n. 4468/2015
N. R.G. 4468/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Grazia Roca, ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliSENTENZA CONTRO CONCLUSIONI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Elena Riva
DettagliSentenza n. 4575/2017 pubbl. il 02/10/2017 RG n /2015
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa civile Nrg. 31405/2015
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE
Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 05.02.2015 n. 50; Materia: pensione privilegiata REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta
DettagliSENTENZA 73/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA SENTENZA
SENTENZA 73/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA Il Giudice Unico Consigliere Maria Riolo ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliTRIBUNALE DI ROVERETO. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha
TRIBUNALE DI ROVERETO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha pronunciato la seguente sentenza nella causa promossa con
DettagliSuccessivamente oggi, , alle ore 12.30, nella causa. contro. - la (C) S.n.c. di (D) & C. e il sig. (D) personalmente, con l avvocato,
Successivamente oggi, 24.11.2015, alle ore 12.30, nella causa iscritta al, promossa da - i sig.ri (A) e (B), con gli avvocati contro - la (C) S.n.c. di (D) & C. e il sig. (D) personalmente, con l avvocato,
DettagliCorte di Cassazione, I Sezione civile, sentenza 25 maggio 2016, n
Corte di Cassazione, I Sezione civile, sentenza 25 maggio 2016, n. 10821 SENTENZA sul ricorso 26471-2012 proposto da: (OMISSIS), (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l avvocato
DettagliSentenza n. 2501/2015 pubbl. il 25/02/2015 RG n /2012 Repert. n. 2079/2015 del 25/02/2015
N.R.G. 10965/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO. - Sezione I-quater - Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO N. Reg. Sent. Anno 2008 N. 7048 Reg. Ric. Anno 2005 ha pronunciato la seguente - Sezione I-quater - Sentenza
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra
N. R.G. 8107/2014 M.B. TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra e BANCA POPOLARE DI VERONA S.GEMINIANO E SAN PROSPERO SPA ATTORE CONVENUTO Oggi
DettagliIl nuovo regime delle decadenze introdotto dal Collegato Lavoro. Avv. Nicoletta Pagni Studio Legale prof. avv. Mariella Magnani
Il nuovo regime delle decadenze introdotto dal Collegato Lavoro Avv. Nicoletta Pagni Studio Legale prof. avv. Mariella Magnani La decadenza Mentre il fondamento della prescrizione è l inerzia del titolare,
DettagliLa riforma del diritto del lavoro: aspetti giuslavoristici e risvolti operativi
La riforma del diritto del lavoro: aspetti giuslavoristici e risvolti operativi Dottor Pietro Martello Avv. Sergio Barozzi Avv. Emiliano Nitti Avv. Andrea Stanchi IL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. n. R.G. 6821/07 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio composto dai signori magistrati: - Sezione Seconda Bis - Dott. Francesco Corsaro
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 00055/2013 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 14480
DettagliReintegra del lavoratore ammissibile anche se l azienda è fallita
Reintegra del lavoratore ammissibile anche se l azienda è fallita Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 03/02/2017 n 2975 Una nota di Giuseppina Mattiello in caso di fallimento dell impresa datrice
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE. In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott. Giuliano Berardi, ha pronunciato la presente SENTENZA nella
Dettagli* * * * * REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI PERUGIA SENTENZA
Abstract. Il Tribunale di Perugia in persona del G.O.T., ritenendo, contrariamente all orientamento attualmente dominante (affermatosi con la nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
DettagliTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA. Sezione III Civile Il Giudice Dott. Massimo Vaccari ORDINANZA
N. OMISSIS R.G.A.C.C. TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Sezione III Civile Il Giudice Dott. Massimo Vaccari Ha emesso la seguente ORDINANZA ai sensi dell art. 702 ter c.p.c. nella causa civile di primo
Dettagli- ricorrente - C O N T R O
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro, Paola Marino ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile iscritta al n 208/2012 R.G.L., promossa D A MANCINI MARINA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De
DettagliSentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.
N. 02623/2012 REG.PROV.COLL. N. 00111/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna.
TAR Emilia Romagna, Sez. II, 27.11.2014, n. 1179 Materia: sanzione disciplinare richiamo R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA
N. R.G. 3902/2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, dott. ssa Elisabetta Palumbo, all udienza
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 00499/2013 REG.PROV.COLL. N. 00408/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliCass /2010. Violazione art. 126 bis del CdS: competenza per territorio
E' territorialmente competente a decidere l'opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione dell'art. 126 bis, secondo comma, del codice della strada - sanzionante il comportamento del
DettagliIl punto su... Il contratto a tutele crescenti in 10 domande e risposte
4 Ida Il punto su... Bonifati Il contratto a tutele crescenti in 10 domande e risposte Con il primo dei decreti attuativi della legge delega 10 dicembre 2014 n.183 è stata introdotta una nuova disciplina
Dettagli/2017 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI SEZIONE LAVORO VERBALE DELLA CAUSA N. /2017 R.G. tra G. L. RICORRENTE E A. L. P. DI F. E C. C.
/2017 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI SEZIONE LAVORO VERBALE DELLA CAUSA N. /2017 R.G. tra G. L. E A. L. P. DI F. E C. C. SNC RICORRENTE RESISTENTE Oggi 28/06/2018, alle ore 10.00, innanzi al Giudice
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 6 Num. 8961 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: SCALISI ANTONINO Data pubblicazione: 05/05/2016 SENTENZA sul ricorso 22273-2014 proposto da: VALLE FILIPPO, elettivamente domiciliato
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 27011 Anno 2017 Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: ARIENZO ROSA Data pubblicazione: 15/11/2017 ORDINANZA sul ricorso 11300-2016 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
DettagliCass. SS.UU /2009: Termini processuali. Appello. sentenza pubblicata nel periodo feriale
Il termine per la proposizione dell'impugnazione - e, quindi, anche del ricorso per cassazione - stabilito a pena di decadenza dall'art. 327 cod. proc. civ. si computa, in considerazione della sospensione
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA
Pagina 1 di 7 N. 03699/2012REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliSentenza n. 1443/2016 pubbl. il 16/12/2016 RG n. 3975/2013
N. R.G. 3975/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI S2 CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmen Giraldi ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliAccoglimento totale del 18/05/2018 RG n. 1956/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Nrg 1956/2018 Il giudice dr. Ludovico Sburlati, sciogliendo la riserva assunta nella causa in intestazione, ha pronunciato la presente ORDINANZA Le domande
DettagliOmnibus Italia Servizi Assicurativi Assicurazione obbligatoria Divieto di frazionamento di un credito unitario.
Omnibus Italia Servizi Assicurativi www.omnibusitalua.com Assicurazione obbligatoria Divieto di frazionamento di un credito unitario. E' contrario alla regola generale di correttezza e buona fede in relazione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA
N. R.G. 1058/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO in composizione monocratica, Il Giudice unico dott. Antonio
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 00049/2014 REG.PROV.COLL. N. 01759/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha
DettagliTRIBUNALE DI PRATO. - sezione lavoro. sentenza n. del. n. r.g.c. cron. n. avv. Micaela Venturi, in qualità di Consigliera di Parità della Provincia di
TRIBUNALE DI PRATO - sezione lavoro sentenza n. del n. r.g.c. cron. n. All udienza del 10.9.2010, avanti il giudice dott. Vittorio Serra, nella causa promossa da F. F. avv. Micaela Venturi, in qualità
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
N. 00056/2016 REG.PROV.COLL. N. 02457/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
DettagliTRIBUNALE DI ROVERETO. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha
TRIBUNALE DI ROVERETO Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa promossa con ricorso ex art. 1 comma 48 e segg. L. 92/2012 depositato
DettagliIl regime sanzionatorio del licenziamento invalido. Diritto d'impresa: politiche e gestione del rapporto di lavoro
Il regime sanzionatorio del licenziamento invalido Le tutele Le tutele Fatta salva l area del recesso ad nutum, per il licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo erano previsti regimi
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 20606 Anno 2016 Presidente: MANNA FELICE Relatore: D'ASCOLA PASQUALE Data pubblicazione: 12/10/2016 ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza 26356-2014 proposto da: IMBRIANI
DettagliTribunale di Udine. - sezione civile -
Tribunale di Udine - sezione civile - Verbale d udienza Successivamente oggi, 28.5.2013, alle ore 10.30, davanti al giudice istruttore dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n 5309/11 R.A.C.C.,
DettagliSentenza n. 263/2017 pubbl. il 24/05/2017 RG n. 2294/2015
N. R.G. 2294/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea De Sabbata ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliRepubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2015, composto dai Sig.ri
DettagliTRIBUNALE DI VENEZIA
N. R.G. 3585/2016 TRIBUNALE DI VENEZIA VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3585/2016 promossa da ONLY ITALIA TECH AND TRADE CONSORZIO COOPERATIVE PESCATORI DEL POLESINE O.P. SOC. COOP. A R.L. SGAMBARO S.P.A. ACQUAVITE
Dettagli