REGOLAMENTO DEL SERVIZIO MENSA E DEI BUONI PASTO

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1 REGOLAMENTO DEL SERVIZIO MENSA E DEI BUONI PASTO ART. 1 - PRINCIPI GENERALI La normativa contrattuale vigente in materia del servizio mensa e dei buoni pasto per i dipendenti è contenuta negli art. 45 e 46 del CCNL del 14 settembre 2000 del Comparto Regioni e Autonomie locali. La scelta di istituire all interno di un amministrazione locale il servizio mensa o di concedere buoni pasto sostitutivi è effettuata da ciascun ente in relazione al proprio assetto organizzativo compatibilmente con le risorse disponibili e con modalità d attuazione rimesse alle scelte discrezionali dell Ente. Il Comune di Ponderano, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale in servizio a tempo indeterminato e determinato sia a tempo pieno che a tempo parziale, compreso Dirigenti, Direttore Generale e Segretario Generale, avente diritto in base a quanto indicato nel presente disciplinare, il servizio sostitutivo di mensa aziendale erogato sotto forma di ticket restaurant (buono pasto) del valore nominale di 5,29 alle condizioni indicate dai successivi articoli. Il Comune di Ponderano assicura, inoltre, al personale educativo e ausiliario in servizio presso l asilo nido, il servizio di mensa, erogato presso la struttura di appartenenza tramite gestione diretta o gestione esterna affidata a ditta specializzata, con consumazione del pasto in sede al fine di assicurare, in tal modo, continuità didattica, vigilanza ed assistenza ai minori. Salvo casi particolari specificati nei successivi articoli, l erogazione giornaliera del buono pasto in sostituzione del servizio di mensa è regolata dalle seguenti condizioni: a) il lavoratore deve essere in servizio e deve effettuare le regolari timbrature della giornata;

2 b) deve prestare attività lavorativa al mattino, effettuare la pausa pranzo non inferiore a trenta minuti e non superiore a due ore nell ambito della fascia pausa pranzo e proseguire l attività lavorativa al pomeriggio per almeno altre due ore; c) deve prestare attività lavorativa nella giornata per oltre sei ore complessive, escluso il tempo della pausa pranzo; d) la consumazione del pasto deve avvenire al di fuori dell orario di lavoro, entro la fascia pausa pranzo stabilita tra le ore 12:00 e le ore 14:30; al di fuori di tale fascia oraria, pur nel rispetto tempo minimo/massimo della pausa pranzo, il buono pasto non potrà essere assegnato. E esclusa la possibilità di attribuzione di più di un buono pasto al giorno anche nel caso in cui l attività lavorativa si protragga in ore serali e notturne. Il diritto al servizio sostitutivo di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata dai sistemi di rilevazione. Il diritto al buono pasto non decade in caso di fruizione dei sottoindicati permessi ad ore in quanto tali periodi sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro: - riposi giornalieri (ex allattamento); - assemblea sindacale; - permessi sindacali (art. 11 CCNQ 98); - permessi RSU. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l intera giornata, comunque essa sia giustificata e nei giorni in cui non si effettua il rientro pomeridiano. ART. 2 - TIPOLOGIE BUONI PASTO Convenzionalmente i buoni pasto sono suddivisi in due tipologie: - buono pasto ordinario, attribuibile nelle giornate di lavoro ordinario articolato su mattino e pomeriggio; - buono pasto straordinario, attribuibile nelle giornate di lavoro ordinario antimeridiano con lavoro straordinario pomeridiano purchè debitamente autorizzato. ART. 3 - ASSEGNAZIONE DEL BUONO PASTO ORDINARIO

3 Il personale soggetto ad articolazione dell orario di lavoro su cinque/sei giorni settimanali con sabati alternati e con due rientri pomeridiani, può usufruire di un buono pasto per ogni giornata con rientro pomeridiano ordinario, nel rispetto di quanto indicato nelle lettere a), b), c) e d) del precedente art. 1. Per questa tipologia, la disponibilità per ciascun dipendente è stabilita nel numero massimo di 100 buoni pasto annui. Il personale soggetto ad articolazione dell orario di lavoro su sei giorni settimanali con cinque rientri pomeridiani, può usufruire di un buono pasto per ogni giornata con rientro pomeridiano ordinario, nel rispetto di quanto indicato nelle lettere a), b), c) e d) del precedente art. 1. Per questa tipologia, la disponibilità per ciascun dipendente è stabilita nel numero massimo di 250 buoni pasto annui. ART. 4 - ASSEGNAZIONE DEL BUONO PASTO STRAORDINARIO Il personale che per motivate esigenze di servizio è autorizzato ad effettuare lavoro straordinario di due o più ore in un giorno non previsto per il rientro pomeridiano, può usufruire di un buono pasto nel rispetto di quanto indicato nelle lettere a), b), c) e d) del precedente art. 1. In assenza della determina di autorizzazione a compiere lavoro straordinario comprensiva di copertura finanziaria per i costi da essa derivati e in presenza di casi di recupero debiti orari, il buono pasto non può essere attribuito. Per questa tipologia, la disponibilità per ciascun dipendente è stabilita nel numero massimo di 30 buoni pasto annui. ART ASSEGNAZIONE DEL BUONO PASTO STRAORDINARIO AL PERSONALE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E AL SEGRETARIO COMUNALE Il personale titolare di posizione organizzativa e il Segretario Comunale che per motivate esigenze di servizio effettua lavoro straordinario di due o più ore in un giorno non previsto per il rientro pomeridiano, può usufruire di un buono pasto nel rispetto di quanto indicato nelle lettere a), b), c) e d) del precedente art. 1. In presenza di casi di recupero debiti orari il buono pasto non può essere attribuito.

4 Per questa tipologia, la disponibilità per ciascun dipendente è stabilita nel numero massimo di 30 buoni pasto annui. ART. 5 MENSA AL PERSONALE EDUCATIVO E AUSILIARE DELL ASILO NIDO Il personale in servizio presso l asilo nido può usufruire della mensa fornita dall ente con consumazione del pasto in sede per la necessaria continuità didattica, vigilanza e assistenza ai minori. L intervallo relativo alla fruizione della mensa fornita dall ente con consumazione del pasto in sede è computato a tutti gli effetti come completamento dell orario di servizio; di conseguenza non è necessario registrare la pausa. Al suddetto personale, essendo vigente il servizio di mensa fornito dall ente, non è erogabile né il buono pasto ordinario né il buono pasto straordinario. ART. 6 - ATTRIBUZIONE DEL BUONO PASTO AL PERSONALE DI VIGILANZA DELLA POLIZIA MUNICIPALE Al fine di garantire il regolare svolgimento delle particolari attività di vigilanza e la conseguente continuità dell erogazione dei servizi, il personale appartenente al corpo di Polizia Municipale con articolazione dell orario in turni, in deroga a quanto stabilito all art. 1, lettere b) c) e d), potrà fruire della pausa pranzo collocata anche all inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. L attribuzione dei buoni pasto al personale della Polizia Municipale turnista avviene nei seguenti casi, specificando che nel caso in cui sia assente uno dei due operatori, non potendosi garantire la continuità del servizio (almeno 10 ore con alternanza antimeridianapomeridiana), il buono pasto non potrà essere erogato: 1) il personale turnista soggetto ad articolazione di lavoro su cinque/sei giorni settimanali con sabati alternati e con cinque turni antimeridiani-pomeridiani può usufruire di un buono pasto per ogni giornata di turno della durata minima superiore alle 6:00 ore. Per questa tipologia, la disponibilità per ciascun dipendente è stabilita nel numero massimo di 250 buoni pasto annui;

5 2) il personale turnista soggetto ad articolazione di lavoro su cinque giorni settimanali con cinque turni antimeridiani-pomeridiani può usufruire di un buono pasto per ogni giornata di turno della durata minima superiore alle 6:00 ore. Per questa tipologia, la disponibilità per ciascun dipendente è stabilita nel numero massimo di 250 buoni pasto annui; 3) il personale turnista soggetto ad articolazione di lavoro su sei giorni settimanali con sei turni antimeridiani-pomeridiani può usufruire di un buono pasto per ogni giornata di turno della durata minima di 5:50 ore. Per questa tipologia, la disponibilità per ciascun dipendente è stabilita nel numero massimo di 300 buoni pasto annui. Al personale appartenente al corpo di Polizia Municipale con articolazione oraria che non preveda turni si applicano le disposizioni di cui all art. 3 e all art. 4 del presente regolamento. Al personale della Polizia Municipale in servizio nei giorni festivi non si applica il limite di 30 buoni pasto straordinari previsti all articolo 4 e viene erogato un buono pasto per ogni giornata in deroga a quanto stabilito alle lettere b) e d) dell art. 1, purchè la durata del servizio sia superiore alle sei ore continuative. Per assicurare la continuità della vigilanza, l intervallo relativo alla consumazione del pasto è computato a tutti gli effetti come completamento dell orario di servizio; di conseguenza non è necessario registrare la pausa. E esclusa la possibilità di attribuzione di più di un buono pasto al giorno anche nel caso in cui l incarico si protragga in ore serali e notturne. ART. 7 - ATTRIBUZIONE DEL BUONO PASTO AL PERSONALE IN CASO DI CONSULTAZIONI ELETTORALI Al personale impegnato nelle attività di consultazioni elettorali svolto in regime di lavoro straordinario elettorale, soltanto per il periodo autorizzato, non si applica il limite di 30 buoni pasto previsti all articolo 4, fermo restando il rispetto di quanto indicato nelle lettere a), b), c) e d) dell art. 1 del presente disciplinare. E esclusa la possibilità di attribuzione di più di un buono pasto al giorno anche in caso che l attività di straordinario elettorale si protragga in ore serali e notturne. Per questa tipologia, la disponibilità per ciascun dipendente è stabilita nel numero massimo di 15 buoni pasto per ogni consultazione elettorale.

6 ART. 8 - ATTRIBUZIONE DEL BUONO PASTO AL PERSONALE IN CASO MISSIONI o CORSI DI FORMAZIONE FUORI SEDE DI DURATA INFERIORE AD OTTO ORE I dipendenti in missione o che partecipino a corsi di formazione fuori sede della durata inferiore alle 8:00 ore, possono usufruire di un buono pasto, in base alle seguenti condizioni: - Missione/corso di formazione effettuati nei giorni non previsti per il rientro pomeridiano. Spetta il buono pasto straordinario, fermo restando il quantitativo massimo annuo previsto all art. 4 ed in deroga a quanto previsto alle lettere b) e d) dell art. 1, purchè la durata della missione/corso di formazione siano superiore a 6:00 ore continuative, comprensive dell intervallo relativo alla pausa pranzo di almeno 30 minuti, attestata da timbrature o da apposita dichiarazione del dipendente vistata dal dirigente del settore di appartenenza. - Missione/corso di formazione effettuati nei giorni con il rientro pomeridiano. Spetta il buono pasto ordinario e si segue la procedura ordinaria prevista all art. 3 con pausa pranzo di almeno 30 minuti. Se la missione è effettuata con rientro in sede oltre le 14:30, può essere attribuito il buono pasto ordinario purchè l attività lavorativa complessivamente prestata risulti superiore a 6:00 ore comprensive dell intervallo pausa pranzo. L orario del servizio deve essere attestato attraverso le regolari timbrature oppure mediante dichiarazione del dipendente vistata dal dirigente del settore di appartenenza. ART. 9 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO La quantificazione dei buoni pasto spettanti ai dipendenti è effettuata in base al sistema di rilevazione delle presenze. I buoni pasto vengono distribuiti mensilmente ai dipendenti entro il giorno 15 del mese successivo alla maturazione del diritto alla loro ricezione. Il dipendente che entro tale data non abbia ricevuto i buoni pasto di competenza può recarsi direttamente all ufficio preposto per il loro ritiro. Con la consegna e la firma per ricevuta del dipendente, i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l utilizzo, compreso il furto o lo smarrimento, non danno diritto ad altra erogazione.

7 In caso di deterioramento dei buoni pasto, l ufficio preposto può procedere alla relativa sostituzione soltanto nel caso in cui il dipendente consegni i buoni deteriorati, ma in ogni caso interi, con la possibilità di leggere il codice a barre, il relativo numero di serie progressivo e comunque non scaduti. I buoni sono spendibili fino alla data di scadenza prevista su ciascun buono. I dipendenti hanno tempo fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza dei buoni per sostituirli con altri validi, restituendo all ufficio preposto i buoni scaduti. Dopo tale termine i buoni non possono essere sostituiti con altri validi. ART DISPOSIZIONI FINALI buoni pasto. Il presente disciplinare sostituisce le disposizioni adottate sino ad oggi in materia di

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