COMUNE DI POLIGNANO A MARE VARIANTE URBANISTICA IN ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI PROGRAMMATICI DEL P.R.G. AI SENSI DELL ART. 59 U.C.
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2 COMUNE DI POLIGNANO A MARE VARIANTE URBANISTICA IN ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI PROGRAMMATICI DEL P.R.G. AI SENSI DELL ART. 59 U.C. DELLE NTA SCHEMA DI CONVENZIONE PER L ATTUAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE URBANISTICA EX ART. 59 DELLE NTA DEL PRG DENOMINATO PARCO DEI TRULLI E ANNESSO CAMPO DA GOLF IN LOCALITA FONTANELLE MONSIGNORE RIPAGNOLA L anno duemila. il giorno. del mese di.., nel Comune di Polignano a Mare presso l ufficio di Segreteria. Avanti a me., Segretario Comunale autorizzato a rogare i contratti del Comune in forma pubblica amministrativa, senza l assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattavi dalle parti col mio consenso, sono personalmente comparsi: 1) Il sig..., Dirigente dell U.T.C. del Comune di Polignano a Mare, il quale agisce nel presente atto non in proprio, ma in nome e per conto e nell esclusivo interesse dell ente che rappresenta, da un lato; 2) Il sig. LACARRA Giuseppe, il quale agisce nel presente atto non in proprio, ma in qualità di legale rappresentante della società proponente Gruppo Imprenditori Edili Meridionali s.r.l. (in sigla G.I.E.M. srl) chiamata semplicemente lottizzante o anche proponente. PREMESSO CHE la lottizzante è proprietaria dei suoli ubicati in Polignano a Mare censiti nel Catasto Terreni al foglio 2, particelle: n.10 di are 29.60; n.24 di ha ; n.88 di are 96.69; n. 160 di ha ; n. 44 di are 14.00; n.31 di are 42.40; n.l3 di are 16.40; n.53 di are 6.90; n.52 di are 9.00; n.91 di are 69.08; n.90 di are 15.53; n.26 di are 27.70; n. 217 di are 35.65; n. 28 di are 75.19; n.92 di are 5.93; n. 219 di are 6.45; n. 221 di are 9.28; n.38 di are 5.43; n. 39 di ha ; n. 112 di are 50.08; n. 216 di ha ; n.43 di are 7.70; n.9 di are 5.00; n.223 di ha ; n.45 di ha ; n.46 di are 82.10; n. 47 di are 0.50; n.168 di are 14.07; n.68 di are 5.60; n.71 di are 1.38; n.74 di are 0.23; n.70 di are 0.07; n.73 di are 22.52; n.5 di are 1.58; n.170 di ha ; n.69 di are 71.35; n.75 di are 6.70; n.72 di are 0.34; n. 6 di are 1.56; n.78 di are 35.50; n.79 di are 80.60; n. 166 di ha ; n.48 di are 73.55; n.50 di are 0.87; n.195 di are 25.81; n. 196 di are 20.37; n.54 di are 3.26; n.29 di ha ; n.27 di are 37.97; n. 164 di are 75.29; n. 197 di are 67.45; n. 198 di ca. 54; n.199 di are 95.62; n.96 di are 22.10; n.95 di 2
3 are 66.22; n. 94 di are 14.17; n. l4 di are 12.16; n. 200 di are 54.89; n. 201 di ca.9; n. 202 di ha Nel Catasto Terreni al foglio 4, particelle: n. 163 di ha ; n. 164 di ha ; n. 160 di ha ; n.2 di ca. 54; n. 133 di ha ; n. 142 di ha ; n.46 di are 12.15; n.140 di ha ; n. 154 di ha ; n.66 di ha ; n.158 di ha ; n.152 di ha ; n.64 di are 58.93; n. 146 di are 99.86; n.100 di ca. 28; n. 118 di are 4.95; n.33 di ca.12; n.120 di are 99.24; n.156 di ha ; n. 150 di ha ; n.148 di are 83.17; n.123 di ha ; n. 26 di are 3.30; n. 31 di are Nel Catasto Fabbricati al foglio 2, particelle: n. 220/1; n. 220/2; n. 222/1; n. 208/1; n.209/1; n. 210/1; n. 211/1; n. 211/2; n. 212/1; n. 213/1; n. 213/2; 214/1; n. 215/1; n. 224/1; n. 225/1; n Nel Catasto Fabbricati al foglio 4, particelle: n. 161/1; n. 162/1; n. 162/2; n.144/1; n. 144/2; n. 145/1; n. 141/1; n. 155/1; n. 155/2; n. 159/1; n. 153/1; n. 147/1; n. 147/2; n. 147/3; n. 157/1; n. 151/1; n. 151/2; n. 149/1; n. 149/2; per una estensione complessiva di MQ catastale; detti suoli ricadono in due nuclei del vigente PRG, rivenienti dalle previsioni del precedente strumento urbanistico generale (Maglie 3 4), tipizzati come zone per insediamenti turistici e alberghieri, campeggi e attrezzature collettive, Zone E2 e zone Fp (ubicate a valle della S.S. 16) e zone agricole E1 (ubicate a monte della S.S.16); la lottizzante ha presentato all Amministrazione Comunale, per l utilizzazione edilizia di detti suoli, la documentazione tecnica necessaria alla definizione della variante allo strumento urbanistico generale attraverso un progetto di lottizzazione urbanistica che si identifica con gli indirizzi programmatici, in ottemperanza peraltro a quanto richiesto dalla Soprintendenza per i BB.AA.AA. e SS. di Bari con nota n. 2388/99, esplicitati nell'ultimo paragrafo dell'art. 59 delle vigenti N.T.A. riguardante i "Nuclei di Attività Turistica" previsti sulla fascia costiera, per i quali si prevede il ricorso all'estensione del comparto alle aree a monte comprese tra la SS. 16 e la ferrovia, per la delocalizzazione dell attività edilizia; la realizzazione delle opere, comporta, in attuazione dei citati indirizzi, variante allo strumento urbanistico generale vigente sotto i seguenti profili: a) variante all ultimo comma dell art. 59 delle N.T.A. per delocalizzazione a monte di parte di zone del nucleo denominato Maglia 3 di proprietà dell istante b) variazione della destinazione d uso delle aree a valle della strada SS.16 da attività produttive turistico alberghiere TA2, agricole E2, campeggi C, zone di interesse 3
4 collettivo F, zone a parco urbano Fp e zone a parcheggio P a sistemazione: naturalistica-parco, naturalistica-balneazione, naturalistica-naturalizzazione e a naturalistica-golf. c) variazione delle destinazioni d uso delle aree a monte della strada SS.16 da attività produttive di tipo E1 a zona per attività turistico alberghiera, area turistico-residenziale (non alberghiero), aree attrezzate a verde-golf, parcheggi pubblici e privati, zone per attività private di interesse collettivo (localizzate all interno delle aree alberghiere e residenziali ). d) eliminazione della zona Fp parco urbano-regionale a ridosso dell area demaniale prevista dal P.R.G. con nuova previsione dell area a sistemazione naturalistica - golf e a sistemazione naturalistica - balneazione e) variazione dell altezza massima di P.R.G. prevista per le zone E1 e TA2 da m 7.50 a m 9.50 per alcuni servizi della volumetria alberghiera f) realizzazione sottopasso SS.16 di collegamento tra l area a valle e l area a monte del P.d.L. la lottizzante, depositando presso l Ufficio Comunale il titolo di proprietà, dichiara di volersi assumere tutti gli impegni derivanti dalla presente convenzione; - il piano di lottizzazione, previa adozione da parte del Consiglio Comunale è stato sottoposto a tutti i pareri di rito, ed è stato definitivamente approvato, essendosi favorevolmente concluso il procedimento previsto dal combinato disposto degli Art.16-21/27 della L.R. n. 56 del 31/05/1980, con deliberazione del Consiglio Comunale n... del, esecutiva ai sensi di legge; il progetto di lottizzazione nella sua formulazione esecutiva risulta vistato dai competenti organi regionali e comunali come appresso ed è composto dalla documentazione tecnico/relazionale facente parte integrante e sostanziale della delibera di C.C. n..del..di approvazione definitiva del piano, allegati alla presente, come di seguito riportati: (Nota bene : le seguenti tavole possono essere oggetto di modifica e /o integrazione) 1. Allegato A Relazione Tecnica di progetto e Norme Tecniche di Attuazione 2. Allegato B Relazione Tecnica Urbanizzazioni Primarie 3. Allegato C Relazione Finanziaria delle Urbanizzazioni 4
5 4. Allegato D Schema di Convenzione 5. Allegato E Titolo di proprietà 6. TAV. 1 - Inquadramento territoriale delle aree interessate dall intervento su base aerofotogrammetrica; 7. TAV. 2 - Inquadramento territoriale delle aree interessate dall intervento sulla base cartografica della variante generale al PRG del 21/6/2005; 8. TAV. 3 - Accordo di Programma approvato con Decreto di DG.R. n. 695/02; 9. TAV. 4 - Stato di fatto: planimetria aerofotogrammetrica con riporto perimetro delle aree dell intervento; 10. TAV. 5 - Planimetria aerofotogrammetria con ricognizioni vincolistiche e caratteristiche paesaggistiche delle aree di intervento; 11. TAV. 6 - Stralcio catastale elenco particelle interessate dall intervento e conteggio superficie area; 12. TAV. 7 - Progetto: Planimetria generale; 13. TAV. 8 - Progetto: Zonizzazione e dati tecnici; 14. TAV. 9 - Progetto: parcheggi, viabilità, urbanizzazioni secondarie e calcolo degli standards; 15. TAV. 10a - Progetto: tipologie edilizie turistico-alberghiere; 16. TAV. 10b - Progetto: tipologie edilizie turistico-residenziali; 17. TAV Progetto: schema reti urbanizzative; 18. TAV Documentazione fotografica Foto panoramiche zona a valle e a monte; 19. TAV Documentazione fotografica Foto a valle con vincolo paesistico (Legge1497/39), foto del paesaggio antropizzato. Relazione idrologica ed idrogeologica Relazione Allegati (leggi, norme, regolamenti, ecc.) Tav. Elaborato a Macro ambiti e micro ambiti paesaggistici e ambientali Tav. Elaborato b interventi per la trasformazione ecologica dell area sensibile naturale Tav. Elaborato c Planimetria dello stato finale Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e si stipula quanto appresso. Art. 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 5
6 Art. 2 L attuazione del piano di lottizzazione avverrà in conformità alle norme della presente convenzione e secondo le previsioni del progetto di lottizzazione, composto da n... tavole e n... allegati allegate a questo atto come sua parte integrante e sostanziale. Art. 3 La lottizzante, per sé e per i suoi aventi causa a qualunque titolo, si obbliga a cedere gratuitamente al Comune di Polignano a Mare le seguenti aree: di urbanizzazione primaria (S1): mq per parcheggi pubblici + superfici stradali di progetto di urbanizzazione secondaria (S2) + Fp: mq Per un totale di mq , il tutto come indicato nella documentazione di progetto Allegato A relazione tecnica di progetto Dette cessioni avverranno contestualmente alla stipula della presente convenzione. Art. 4 La lottizzante, per sé e per i suoi aventi causa a qualunque titolo, assume a suo carico gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria per un importo minimo pari a così come definiti nell allegato C Relazione Finanziaria, compresi gli eventuali adeguamenti economici derivanti dalla stesura della progettazione esecutiva. Le opere saranno realizzate dalla lottizzante a scomputo, secondo quanto previsto dall art. 32 lettera g) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e consisteranno: - Opere di urbanizzazione primarie: - tutti gli interventi di urbanizzazione primaria come definiti dall art. 16 comma 7 del D.P.R. 380/2001: Opere di urbanizzazione secondaria: - sistemazione delle aree pubbliche attrezzate a verde con ripristino degli elementi naturali di valorizzazione ambientale del territorio, posizionate a valle della statale n. 16 così come riportato nella tav. 11-9; Tutte le suddette opere dovranno essere conformi per dimensioni, caratteristiche strutturali e funzionali ai progetti esecutivi approvati dall Amministrazione Comunale. Esse dovranno essere eseguite come opere finite, senza la richiesta di eventuali conguagli ove il costo 6
7 complessivo delle opere dovesse superare l importo degli oneri di urbanizzazione calcolati secondo le tabelle parametriche comunali. E facoltà della lottizzante richiedere al Comune, per le aree (o parte di esse) di cui al precedente punto b) Opere di urbanizzazione secondaria (standard) la concessione del diritto di superficie cinquantennale rinnovabile e di gestione delle relative opere realizzate. La lottizzante si impegna, al momento del rilascio dei singoli Permessi di Costruire a versare la quota degli oneri di urbanizzazione primaria, secondo le tabelle parametriche approvate dal C.C., per quelle opere eventualmente già realizzate dall Amministrazione Comunale. Art. 5 La lottizzante, per sé e per i suoi aventi causa a qualunque titolo, si impegna entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione alla presentazione dei progetti esecutivi relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e contestualmente all avvenuta approvazione degli stessi, previo avviso da parte dell A.C., a presentare al Comune le polizze fideiussorie assicurative e/o bancarie a garanzia della corretta esecuzione delle opere come definite nel progetto esecutivo approvato. Art. 6 La lottizzante si impegna a versare il contributo sul costo di costruzione con le modalità in vigore al momento del rilascio del permesso di costruire. Art. 7 La lottizzante, per sé e per i suoi aventi causa a qualunque titolo, assume a suo carico tutti gli oneri relativi all allacciamento della zona ai pubblici servizi secondo la progettazione e le prescrizioni che saranno imposte dagli enti erogatori dei pubblici servizi stessi (TELECOM, ENEL, EAAP, ecc.). Art. 8 Le opere di urbanizzazione primarie e secondarie così come realizzate ( su aree già di proprietà comunale), saranno cedute gratuitamente al Comune di Polignano non oltre sei mesi dall approvazione degli atti di collaudo e comunque non oltre la data di ultimazione lavori della prima unità di intervento realizzata. Il Comune si riserva ampia facoltà di procedere alla nomina di apposita commissione di collaudo 7
8 delle opere in argomento. Sino a quando non saranno espletate le operazioni di collaudo e non sarà dato corso alla cessione delle opere in favore del Comune, la manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa sarà a carico esclusivo del lottizzante e/o suoi aventi causa. Art. 9 La lottizzante, per sé e per i suoi aventi causa a qualunque titolo, nei termini stabiliti dall art.5, assume a suo carico l obbligo di presentare al Comune garantito apposita Polizza fideiussoria dell importo totale relativo alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria nella misura minima di citata nell allegato C Relazione Finanziaria e comunque adeguate alla somma derivante dalla progettazione esecutiva, salvo adeguamenti e/o aggiornamenti di legge. Tale polizza dovrà essere stipulata richiamando la clausola SENZA DIRITTO DI ESCUSSIONE e potrà essere svincolata anche parzialmente a collaudo eseguito delle opere in parola o di parte delle stesse. Art. 10 I lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria dovranno essere avviati contestualmente all inizio dei lavori della prima unità di intervento e ultimati e/o collaudati entro i termini di ultimazione del primo permesso di costruire. Art. 11 La lottizzante, per sé e per i suoi aventi causa a qualunque titolo, si obbliga all ultimazione degli edifici nel termine di validità della presente convenzione. Art. 12 La lottizzante, per sé e per i suoi aventi causa a qualunque titolo, si impegna sia nel corso della realizzazione degli interventi, che nella gestione delle attività produttive ad impiegare imprese e/o personale con preferenza per quelle locali, ad eccezione delle figure di elevata qualificazione che potranno essere attinte anche fuori dal Comune di Polignano a Mare. 8
9 Art. 13 Qualora la lottizzante proceda all alienazione di aree lottizzate, dovrà trasmettere agli aventi causa gli oneri di cui alla presente convenzione. In caso diverso e/o di trasferimento parziale, la lottizzante ed i suoi aventi causa a qualunque titolo restano solidalmente obbligati verso il Comune di tutti gli oneri non trasferiti. Art. 14 Tutte le spese comunque dipendenti dalla presente convenzione saranno a totale carico del lottizzante, il quale in materia fiscale invoca tutti i benefici di legge. Art. 15 La presente convenzione ha validità di anni 10(dieci). Art. 16 Per quanto non espressamente convenuto si fa riferimento alle leggi e regolamenti in vigore alla data della stipula della presente convenzione, la quale resta subordinata alle approvazioni di legge per quanto riguarda il Comune, mentre risulta fin d ora impegnativa per il lottizzante. Art. 17 Con la sottoscrizione della presente convenzione la lottizzante rinuncia all attuazione dell Accordo di Programma approvato con D.G.R. n del Il Dirigente del U.T.C. del Comune di Polignano a Mare Il sig. Giuseppe Lacarra In nome e per conto della G.I.E.M. srl (Lottizzante) 9
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