Comune di Foggia REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELL IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) Legge 27 dicembre 2013, n.147, art. 1, commi da 639 a 704 e 731,

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1 Comune di Foggia REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELL IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) Legge 27 dicembre 2013, n.147, art. 1, commi da 639 a 704 e 731, Approvato con emendamenti con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 196 del 08 settembre

2 INDICE TITOLO I Art. 1: Istituzione dell Imposta Unica Comunale pag. 5 Art. 2: Contenuto del regolamento pag. 5 TITOLO II Imposta Municipale Propria (IMU) Art. 3: definizione pag. 6 Art. 4: presupposto pag. 7 Art. 5: definizioni di abitazione principale, fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli pag. 7 Art. 6: fabbricati rurali pag. 9 Art. 7: soggetti passivi pag. 10 Art. 8: soggetto attivo pag. 10 Art. 9: base imponibile pag. 10 Art. 10: riduzioni per terreni agricoli pag. 13 Art. 11: determinazione dell aliquota e dell imposta pag. 15 Art. 12: detrazione per l abitazione principale pag. 16 Art. 13: esenzioni pag. 16 Art. 14: esclusioni pag. 17 Art. 15: esenzioni per gli enti non commerciali pag. 18 Art. 16: quota riservata allo Stato pag. 20 Art. 17: versamenti pag. 21 Art. 18: dichiarazione pag. 22 TITOLO III Tassa sui rifiuti (TARI) Art. 19: servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati pag. 23 Art. 20: presupposto pag. 23 2

3 Art. 21: soggetto attivo pag. 24 Art. 22: limite territoriale di applicazione del tributo pag. 24 Art. 23: soggetto passivo pag. 25 Art. 24: superficie tassabile pag. 25 Art. 25: esclusioni pag. 26 Art. 26: esclusione per produzione di rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico pag. 27 Art. 27: riduzione della quota variabile per produzione di rifiuti assimilati agli urbani pag. 29 Art. 28: periodicità del tributo e decorrenza pag. 29 Art. 29: riduzioni tariffarie per particolare uso pag. 30 Art. 30: riduzione per residenti all estero pag. 30 Art. 31: riduzione per raccolta differenziata utenze domestiche pag. 31 Art. 32: ulteriori riduzioni pag. 31 Art. 33: divieto del cumulo di riduzioni ed agevolazioni pag. 32 Art. 34: disservizio pag. 32 Art. 35: tributo provinciale pag. 32 Art. 36: tariffa giornaliera pag. 32 Art. 37: dichiarazione pag. 33 Art. 38: commisurazione della tariffa pag. 34 Art. 39: articolazione della tariffa pag. 35 Art. 40: utenze domestiche pag. 36 Art. 41: utenze non domestiche pag. 37 Art. 42: versamento pag. 38 TITOLO IV Tributo per i servizi indivisibili (TASI) Art. 43: presupposto pag. 39 Art. 44: servizi indivisibili pag. 40 Art. 45: definizione degli immobili soggetti al tributo pag. 40 Art. 46: soggetto passivo pag. 41 3

4 Art. 47: soggetto attivo pag. 42 Art. 48: esenzioni pag. 42 Art. 49: base imponibile pag. 42 Art. 50: aliquote pag. 42 Art. 51: riduzione per residenti all estero pag. 43 Art. 52: riduzioni per particolare uso pag. 44 Art. 53: dichiarazione pag. 44 Art. 54: versamento pag. 44 TITOLO V Disposizioni comuni Art. 55: riscossione pag. 45 Art. 56: funzionario responsabile pag. 45 Art. 57: accertamento, riscossione, rimborso, contenzioso pag. 46 Art. 58: sanzioni pag. 47 Art. 59: interessi pag. 48 TITOLO VI Disposizioni finali e transitorie Art. 60: disposizioni per il versamento della TARI per l anno 2014 pag. 48 Art. 61: disposizioni per il versamento della TASI per l anno 2014 pag. 49 Art. 62: norma di salvaguardia adeguamento e rinvio pag. 49 Art. 63: entrata in vigore pag. 49 Art. 64: abrogazioni pag. 50 Art. 65: trattamento dei dati personali pag. 50 ALLEGATO 1: Tassa sui rifiuti TARI: Categorie di utenza pag. 51 4

5 TITOLO I Art. 1 (istituzione dell imposta unica comunale) In attuazione delle disposizioni di cui all art.1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., a decorrere dal 1 gennaio 2014, è istituita nel Comune di Foggia l imposta unica comunale (I.U.C.) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l altro collegato all erogazione ed alla fruizione di servizi comunali. L imposta unica comunale si compone dell Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell utilizzatore dell immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziarie i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell utilizzatore. Art. 2 (contenuto del regolamento) Il presente regolamento, adottato nell ambito della potestà regolamentare prevista dell art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, determina la disciplina per l applicazione della IUC, concernente tra l altro: per l IMU: a) La disciplina per l'applicazione nel Comune di Foggia dell'imposta municipale propria, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.. per la TARI: a) I criteri di determinazione delle tariffe; b) La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; c) La disciplina delle riduzioni tariffarie; 5

6 d) La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l applicazione dell ISEE; e) L individuazione di categorie di attività produttive i rifiuti speciali alle quali applicare, nell obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all intera superficie su cui l attività viene svolta; Per la TASI: a) La disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l applicazione dell ISEE; b) L individuazione dei servizi indivisibili al cui finanziamento la TASI è diretta. TITOLO II Imposta Municipale Propria (IMU) Art. 3 (definizione) L Imposta Municipale Propria (IMU), ai sensi dell art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è la componente di natura patrimoniale dell imposta unica comunale (IUC), il cui presupposto è costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore. Il presente titolo regolamenta e disciplina l applicazione dell imposta municipale propria (IMU) in base alle disposizioni recate dall art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23. La disciplina dell IMU è integrata dalle disposizioni del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, laddove espressamente richiamate, nonché del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, dal D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla Legge 8 ottobre 2013, n. 124 e dall art. 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili. 6

7 Art. 4 (presupposto) Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di beni immobili e dei terreni incolti siti nel territorio del Comune di Foggia, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, fatte salve le ipotesi di esenzione previste dalla legge e dal presente regolamento. Dal 2014, l imposta non si applica alle abitazioni principali e relative pertinenze, fatta eccezione per quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze regolate dalle disposizioni di cui all art. 12 del presente regolamento. Art. 5 (definizioni di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili) Ai fini dell Imposta Municipale Propria (IMU): a) per abitazione principale si intende l immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile; b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; 7

8 d) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. La nozione di edificabilità è completata dall art. 36, comma 2 del D.L. n. 223/2006 in base al quale un area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio secondo le determinazioni assunte nello strumento urbanistico generale anche se soltanto adottato dal comune, anche a prescindere dall approvazione da parte della regione o di strumenti attuativi dello stesso. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari; e) per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell art del codice civile. A partire dall anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all Anagrafe degli italiani residenti all estero (AIRE), già pensionati nel loro Paese di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d uso. 8

9 Art. 6 (fabbricati rurali) Ai fabbricati rurali a destinazione abitativa l IMU si calcola facendo riferimento alle regole di determinazione della base imponibile di cui all articolo 9 del presente regolamento con l applicazione delle aliquote stabilite nell apposita delibera. Qualora i fabbricati rurali a destinazione abitativa siano adibiti ad abitazione principale si applicheranno le misure previste per tale tipologia di immobile. Ai fini della definizione di fabbricati rurali strumentali si fa riferimento al disposto dell art. 9, comma 3-bis del D.L. n. 557/1993, il quale prevede che si riconosce carattere di ruralità ai fini IMU alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell attività agricola di cui all art del codice civile e in particolare destinate: alla protezione delle piante; alla conservazione dei prodotti agricoli; alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l allevamento; all allevamento e al ricovero degli animali; all agriturismo; ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento; alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228; all esercizio dell attività agricola in maso chiuso. Dal 2014, sono esenti dall imposta tutti i fabbricati rurali strumentali. 9

10 Art. 7 (soggetti passivi) Soggetti passivi dell'imposta sono: a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa; b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi; c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali; d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione. Art. 8 (soggetto attivo) Soggetto attivo dell imposta è il Comune di Foggia relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio. Art. 9 (base imponibile) La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 10

11 b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5; d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1 gennaio 2013; e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenuti variazioni permanenti, la base imponibile è il valore determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti in catasto. Per i terreni agricoli e per i terreni incolti, purché non identificabili con quelli di cui al comma 6 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 11

12 all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Il Comune di Foggia con apposita deliberazione di Giunta comunale n. 33 del 19 aprile 2010 ha determinato, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree edificabili. La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l anno precedente. Il valore delle aree edificabili deve essere proposto alla Giunta dal Dirigente-Responsabile del Servizio Urbanistica. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o 12

13 ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente; ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche: - strutture orizzontali, solai e tetto compresi lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose e persone, con potenziale rischio di crollo; - strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale; - edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino; non è consentito effettuare il cumulo delle agevolazioni inerenti i fabbricati di interesse storico-artistico con quella di inagibilità-inabitabilità. Art. 10 (riduzioni per i terreni agricoli) I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro e con le seguenti riduzioni: 13

14 a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro e fino a euro ; b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro e fino a euro ; c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro e fino a euro Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. Se il terreno agricolo è posseduto e condotto da tutti i soggetti passivi, il beneficio fiscale spetta ad ognuno di essi proporzionalmente alla relativa quota di proprietà dell immobile. Se i soggetti passivi non sono tutti conduttori del fondo, l agevolazione si applica soltanto a coloro che possiedono i requisiti richiesti dalla norma e l agevolazione deve essere ripartita proporzionalmente alle quote di proprietà dei singoli soggetti passivi che coltivano il terreno, così come laddove il comproprietario che coltiva il fondo fosse uno soltanto di essi, a lui spetterebbe per intero l agevolazione in questione. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. 14

15 Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all allevamento di animali. Se il terreno è posseduto da due soggetti ma è condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l agevolazione in discorso si applica a tutti i comproprietari. Art. 11 (determinazione dell aliquota e dell imposta) Ai sensi del comma 12 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, le aliquote e le detrazioni IMU stabilite dalla legge possono essere variate, nei limiti previsti, con deliberazione del Consiglio Comunale ed hanno ha effetto dal 1 gennaio di ogni anno di riferimento. Ai sensi del comma 13 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, le delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell economia e delle finanze sezione del Portale del federalismo fiscale di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni e i suoi effetti retroagiscono al 1 gennaio dell'anno di pubblicazione. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, é eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 é eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune é tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. 15

16 Art. 12 (detrazione per l abitazione principale) All'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta. Se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. Art. 13 (esenzioni) Sono esenti dall'imposta: a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9; c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni; d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze; 16

17 e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810; f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222; h) gli immobili delle ONULUS ai sensi dell art. 21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n i) a decorrere dal 1 gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; j) a decorrere dal 1 gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili destinati alla ricerca scientifica; Art. 14 (esclusioni) Dal 2014 l imposta municipale propria non si applica alle seguenti fattispecie: a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; d) all unità immobiliare con le relative pertinenze, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 17

18 come unica unità immobiliare, posseduta e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; e) all unità immobiliare con le relative pertinenze nella misura massima di un unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione dell imposta municipale propria relativa all anno interessato. Art. 15 (esenzione per gli enti non commerciali) L esenzione di cui all art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 504/1992, si applica a condizione che le attività indicate dalla norma stessa non abbiano esclusivamente natura commerciale. Qualora l unità immobiliare abbia un utilizzazione mista (commerciale e non), l esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l individuazione degli immobili o delle porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni di cui all art. 2, commi 41, 42 e 43, del D.L. n. 262/2006, che prevedono l obbligo di revisione della qualificazione e quindi della rendita catastale mediante dichiarazione da parte dei contribuenti o, in mancanza, attribuzione da parte dell Agenzia del Territorio. Le rendite catastali dichiarate o attribuite con tali modalità producono effetto fiscale a partire dal 1 gennaio

19 Nel caso in cui non sia possibile procedere nel modo di cui al periodo precedente, l esenzione si applica in proporzione all utilizzazione non commerciale dell immobile quale risultante da apposita dichiarazione dei contribuenti. Ai fini dell individuazione del rapporto proporzionale gli elementi rilevanti sono stati stabiliti nel D.M. 19 novembre 2012, n Detto provvedimento individua i requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali vale a dire divieto di distribuire gli utili e gli avanzi di gestione, obbligo di reinvestirli nelle medesime attività, obbligo di devolvere il patrimonio ad altri enti che svolgano attività analoghe. Oltre ai requisiti indicati ve ne sono altri connessi alla tipologia di attività svolta. Per tutte le attività è prescritto che debbano essere svolte a titolo gratuito o dietro versamento di rette di importo simbolico o comunque tale da non integrare il requisito del carattere economico dell attività, come definito dal diritto dell Unione europea, tenuto anche conto dell assenza di relazione con il costo effettivo del servizio o (per le attività assistenziali e sanitarie) della differenza rispetto ai corrispettivi medi previsti per attività analoghe svolte con modalità concorrenziale nello stesso ambito territoriale. Per le attività didattiche, oltre ai requisiti visti, è anche necessario il carattere paritario rispetto a quelle pubbliche, sancito da un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni e l osservanza degli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, di applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza delle strutture agli standard previsti, di pubblicità del bilancio. Per le attività ricettive è prevista l accessibilità limitata ai destinatari propri delle attività istituzionali e la discontinuità nell apertura; nonché relativamente alla ricettività sociale se è diretta a garantire l esigenza di sistemazioni abitative anche temporanee per bisogni speciali o rivolta alle fasce deboli. 19

20 Ai fini dell individuazione del rapporto proporzionale relativo agli immobili ad uso promiscuo, questo deve essere determinato con riferimento allo spazio, al numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità commerciali ovvero non commerciali. Le percentuali si applicano alla rendita catastale dell immobile in modo da ottenere la base imponibile da utilizzare ai fini della determinazione dell IMU dovuta. Ai fini del riconoscimento dell esenzione gli enti non commerciali devono presentare un apposita dichiarazione nella quale occorre indicare distintamente gli immobili per i quali è dovuta l IMU, nonché quelli per i quali l esenzione dall IMU si applica in proporzione all utilizzazione non commerciale degli stessi. Gli enti commerciali entro il 31 dicembre 2012 devono aver adeguato, il proprio atto costitutivo o il proprio statuto alla nuova disciplina, recependovi i requisiti cui è subordinato il riconoscimento del carattere non commerciale delle attività svolte e quindi l esenzione, totale o parziale, dall IMU. Le disposizioni relative al rapporto proporzionale degli immobili promiscui si applicano solo a partire dal 1 gennaio 2014, con la conseguenza che per, tali immobili, l IMU per gli anni 2012 e 2013 è dovuta per intero. Art. 16 (quota riservata allo Stato) Ai sensi dell articolo 13, del Decreto Legge n. 201 del 2011, è riservata allo Stato il gettito dell imposta municipale propria, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, previsto dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13. Il comune può aumentare sino a 0,3 punti percentuali l aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto- legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. 20

21 Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 11 del presente regolamento. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune o dal concessionario al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Art. 17 (versamenti) L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno. Per gli immobili degli enti non commerciali aventi un uso promiscuo, l imposta è versata con le modalità di cui all art. 1, comma 721 della Legge n. 147/2013. A decorrere dall anno d imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell imposta è effettuato dall amministratore, che è autorizzato a prelevare l importo necessario dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale. 21

22 Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo, ovvero con l'apposito bollettino di c/c postale. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Non devono essere eseguiti versamenti per importi uguali o inferiori ad euro 10,00 (dieci/00). Il limite previsto deve intendersi riferito all ammontare complessivo del debito tributario per l intero anno. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n Art. 18 (dichiarazione) I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello messo a disposizione dal comune. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Nel caso in cui più soggetti siano tenuti al pagamento dell imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta. 22

23 Gli enti non commerciali presentano un apposita dichiarazione ai fini della precisa delimitazione dell esenzione di cui all art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 504/1992, secondo le modalità previste dal comma 719 della Legge 147/2013. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'imu. TITOLO III Tassa sui Rifiuti (TARI) Art. 19 (servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati) Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti urbani assimilati è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (T.U. Ambiente) e dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per l igiene del suolo del Comune di Foggia, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 18 settembre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni. A tali atti si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell applicazione della tassa comprendenti, tra l altro, la nozione e la classificazione dei rifiuti, la distinzione tra rifiuti urbani e rifiuti speciali, rifiuti assimilati agli urbani, rifiuti non compresi nel servizio, collocazione dei contenitori, frequenza della raccolta, etc. Art. 20 (presupposto) Presupposto per l applicazione della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cu all art del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. 23

24 Art. 21 (soggetto attivo) Soggetto attivo della TARI è il Comune di Foggia nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo. Art. 22 (limite territoriale di applicazione del tributo) L applicazione della TARI, nella misura ordinaria, è limitata alle zone del territorio comunale per il quale si intende quello compreso nel perimetro urbano tracciato dalla nuova circumvallazione costituita da una parte dalla S.S. 16 che collega l incrocio di via Bari a quello di via San Severo e da questo al raccordo autostradale di via Manfredonia, dall altra parte dalla sopraelevata (nuova tangente meridionale) che va dall incrocio di via Bari al raccordo autostradale di via Manfredonia, comprendente tutti i nuclei di qualsiasi complesso edilizio costituiti nell interno di essi, oltre le borgate di Segezia, Cervaro, Incoronata, Arpinova, Tavernola, Mezzanone e Rignano Scalo. Tenuto conto del disposto dell art. 192 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, che vieta l abbandono dei rifiuti nell ambiente, gli utenti di locali e aree siti oltre il perimetro urbano di raccolta, così come individuato dal comma precedente, sono comunque tenuti al conferimento dei rifiuti presso il contenitore più vicino. In tal caso la TARI è dovuta: a) in misura pari al 40% della tariffa se la distanza dell immobile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata, o di fatto servita, dista meno di 500 metri; b) in misura pari al 30% della tariffa se la distanza dell immobile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata, o di fatto servita, dista più di 500 metri; La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di inizio occupazione di cui all articolo 37 del presente regolamento ovvero, successivamente a mezzo apposita istanza, e viene meno a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di attivazione ordinaria del servizio di raccolta. 24

25 Art. 23 (soggetto passivo) La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all adempimento dell unica obbligazione tributaria. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI e' dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti del rapporto tributario riguardante i locali ed aree ad uso esclusivo. Art. 24 (superficie tassabile) Fino all attuazione delle disposizioni di cui all art. 1, comma 647, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore. Ai fini di prima applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al D.Lgs. 13 novembre 1993, n. 507, in vigore fino al , o del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all art. 14, del D.L 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazione dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, in vigore dal al A compimento dell attivazione delle procedure di interscambio tra l Agenzia delle Entrate ed il Comune di Foggia dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, così come stabilite, in applicazione dell art. 14, comma 9, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. dal Provvedimento del Direttore dell Agenzia dell Entrate, la superficie assoggettabile al tributo delle unità 25

26 immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano (cat. A, B, C), è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n L utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1 gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate che attesta l avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente. Al termine delle procedure di cui ai commi precedenti, il Comune di Foggia comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n Per le altre unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile. Art. 25 (esclusioni) Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo: - le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete; - le superfici destinate al solo esercizio di attività sportive nell ambito di immobili appartenenti alle categorie catastali C/4 e D/6, ferma restando l'imponibilità delle superfici di annessi locali destinati ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e simili; - la superficie dei fabbricati destinati all esercizio pubblico dei culti, appartenenti pertanto alla categoria catastale E/7, ferma restando l imponibilità delle superfici di annessi locali destinati ad uso diverso da quello del culto in senso stretto; - i locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili; - le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione; - per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su 26

27 cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. Le cause di esclusione di cui al presente articolo devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili da idonea documentazione; La TARI dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinata dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31). Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto al costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti. Sono altresì escluse dal pagamento della TARI le piccole e medie imprese, nonché quelle artigianali che non derivino dalla cessazione/ trasformazione/confluenza di preesistenti imprese, per un periodo di un anno dall inizio dell attività così come risultante dagli atti della Camera di Commercio. Art. 26 (esclusione per produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio) Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori ed a condizione che ne dimostrino l avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti individuate dall'articolo 185 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Non sono in particolare, soggette alla TARI: - le superfici adibite all'allevamento di animali; - le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili, depositi agricoli; - le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, 27

28 laboratori di radiologia, di radioterapia e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Non sono altresì soggette a tariffa magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all esercizio di dette attività produttive. Per fruire dell'esclusione prevista dal presente articolo, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione l attività esercitata, la superficie complessiva, le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti), distinti per codice CER, avendo cura di produrre annualmente la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate che, in mancanza, potrà essere richiesta anche dal Comune. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento indicata nel seguente elenco. A T T I V I TA RIDUZIONE % Falegnameria 35 Autocarrozzerie % 35 Autofficine per riparazione veicoli 35 Gommisti 35 Autofficine di elettrauto 35 Lavanderie 35 Studi dentistici ed odontotecnici 35 Tipografie 35 Attività residuali con produzione di rifiuti speciali 25 % La riduzione prevista dal comma precedente viene riconosciuta su richiesta di parte ed a condizione che l interessato dimostri, allegando la prevista documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate, l osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con l ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all art. 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n

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$57,&2/2 2**(772 $57,&2/2 35( '(//,03267$ $57,&2/2 (6&/86,21, $57,&2/2 (6(1=,21, 1 2 di natura patrimoniale dell imposta comunale unica (IUC), istituita dall articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato

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