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1 PARLAMENTO EUROPEO Commissione per i problemi economici e monetari 2008/0153(COD) ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (COM(2008)0458 C6-0287/ /0153(COD)) Commissione per i problemi economici e monetari Relatore: Wolf Klinz PR\ doc PE v01-00

2 PR_COD_1am Significato dei simboli utilizzati * Procedura di consultazione maggioranza dei voti espressi **I Procedura di cooperazione (prima lettura) maggioranza dei voti espressi **II Procedura di cooperazione (seconda lettura) maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune *** Parere conforme maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE ***I Procedura di codecisione (prima lettura) maggioranza dei voti espressi ***II Procedura di codecisione (seconda lettura) maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune ***III Procedura di codecisione (terza lettura) maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune (La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.) Emendamenti a un testo legislativo Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione [ ]. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati. PE v /64 PR\ doc

3 INDICE Pagina PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO...5 MOTIVAZIONE...61 PR\ doc 3/64 PE v01-00

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5 PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (COM(2008)0458 C6-0287/ /0153(COD)) (Procedura di codecisione: prima lettura) Il Parlamento europeo, vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0458), visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 47, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0287/2008), visto l'articolo 51 del suo regolamento, vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0000/2008), 1. approva la proposta della Commissione quale emendata; 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. 1 Considerando 9 (9) Grazie al principio della vigilanza dello Stato membro di origine, le società di gestione autorizzate nel loro Stato membro di origine devono poter esercitare le attività oggetto della loro autorizzazione in tutta la Comunità, costituendo succursali o in regime di libera prestazione di servizi. L'approvazione del regolamento di un fondo comune di investimento è di competenza dello Stato membro di origine (9) Grazie al principio della vigilanza dello Stato membro di origine, le società di gestione autorizzate nel loro Stato membro di origine devono poter esercitare le attività oggetto della loro autorizzazione in tutta la Comunità, costituendo succursali o in regime di libera prestazione di servizi. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'oicvm devono approvare la scelta della società di PR\ doc 5/64 PE v01-00

6 della società di gestione. gestione. Le autorità competenti non dovrebbero esigere condizioni aggiuntive per quanto riguarda la scelta della società di gestione, né pretendere che la società di gestione abbia la sua sede legale nello Stato membro di origine dell'oicvm. La società di gestione non dovrebbe essere tenuta a svolgere attività amministrative nello Stato membro di origine dell'oicvm. L'approvazione del regolamento di un fondo comune di investimento è di competenza dello Stato membro di origine dell'oicvm. Un vero mercato comune significa che i servizi di gestione dei fondi possono essere trasferiti in tutta l'unione europea. L articolo 49 del trattato che istituisce la Comunità europea definisce questa libertà di prestazione di servizi transfrontalieri. 2 Considerando 9 bis (nuovo) (9 bis) La società di gestione deve conformarsi alle norme dello Stato membro di origine della società di gestione che si riferiscono all'organizzazione della società stessa. Essa deve inoltre conformarsi alle norme dello Stato membro di origine dell'oicvm che si riferiscono alla costituzione e al funzionamento dell'oicvm. La legislazione applicabile all'organizzazione della società di gestione, compresi gli accordi PE v /64 PR\ doc

7 di delega, le procedure di gestione dei rischi, le norme prudenziali e la vigilanza, le norme di comportamento e gli obblighi d'informazione della società di gestione, dovrebbe essere quella vigente nello Stato membro d'origine della società di gestione. La legislazione applicabile al funzionamento e alla costituzione dell'oicvm che la società di gestione amministra dovrebbe essere quella vigente nella sede del fondo. 3 Considerando 11 (11) Il principio della vigilanza da parte dello Stato membro di origine esige che le autorità competenti non rilascino o revochino l'autorizzazione qualora elementi determinanti, come il contenuto del programma di attività, la distribuzione geografica o le attività effettivamente svolte indichino in modo evidente che una società di gestione ha scelto il sistema giuridico di uno Stato membro al fine di sottrarsi ai criteri più rigidi in vigore in un altro Stato membro sul cui territorio intenda svolgere o svolga la maggior parte delle sue attività. Ai fini della presente direttiva, una società di gestione dovrebbe essere autorizzata nello Stato membro in cui si trova la sua sede legale. Secondo il principio della vigilanza da parte dello Stato membro di origine, solo lo Stato membro in cui si trova la sede legale della società di gestione può essere considerato competente ad approvare il regolamento dei fondi comuni di investimento istituiti dalla società e la scelta del depositario. Per prevenire la scelta speculativa dei sistemi di vigilanza e promuovere la fiducia nell'efficienza della vigilanza esercitata dalle autorità dello Stato membro di origine, per l'autorizzazione dell'oicvm una delle condizioni dovrebbe essere che la commercializzazione delle relative quote non sia vietata da alcuna disposizione giuridica nello Stato membro di origine (11) Il principio della vigilanza da parte dello Stato membro di origine esige che le autorità competenti non rilascino o revochino l'autorizzazione qualora elementi determinanti, come il contenuto del programma di attività, la distribuzione geografica o le attività effettivamente svolte indichino in modo evidente che una società di gestione ha scelto il sistema giuridico di uno Stato membro al fine di sottrarsi ai criteri più rigidi in vigore in un altro Stato membro sul cui territorio intenda svolgere o svolga la maggior parte delle sue attività. Ai fini della presente direttiva, una società di gestione dovrebbe essere autorizzata nello Stato membro in cui si trova la sua sede legale. Per prevenire la scelta speculativa dei sistemi di vigilanza e promuovere la fiducia nell'efficienza della vigilanza esercitata dalle autorità dello Stato membro di origine, per l'autorizzazione dell'oicvm una delle condizioni dovrebbe essere che la commercializzazione delle relative quote non sia vietata da alcuna disposizione giuridica nello Stato membro di origine stesso. Tale condizione non pregiudica la facoltà dell'oicvm di scegliere, una volta ottenuta l'autorizzazione, lo Stato o gli Stati membri in cui si devono commercializzare le quote a norma della presente direttiva. PR\ doc 7/64 PE v01-00

8 stesso. Tale condizione non pregiudica la facoltà dell'oicvm di scegliere, una volta ottenuta l'autorizzazione, lo Stato o gli Stati membri in cui si devono commercializzare le quote a norma della presente direttiva. Un vero mercato comune significa che i servizi di gestione dei fondi possono essere trasferiti in tutta l'unione europea. L articolo 49 del trattato che istituisce la Comunità europea definisce questa libertà di prestazione di servizi transfrontalieri. 4 Considerando 22 bis (nuovo) (22 bis) Entro la fine del 2010 e per predisporre un quadro vincolante di neutralità fiscale, la Commissione dovrebbe proporre una direttiva sulla tassazione delle fusioni di fondi sulla base del principio della neutralità fiscale stabilito nella direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati Membri diversi nonché al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri 1 e nella direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali 2. Nel frattempo, è opportuno affrontare le difficoltà esistenti con una comunicazione della Commissione e accordi bilaterali tra gli Stati membri. 1 GU L 225 del , pag GU L 310 del , pag. 1. PE v /64 PR\ doc

9 La mancanza di disposizioni a livello UE intese a garantire la neutralità fiscale delle fusioni transfrontaliere di fondi rappresenta un grosso ostacolo alla realizzazione delle economie di scala previste dal nuovo quadro normativo per le fusioni. Nel suo Libro bianco del 2006, la Commissione si era impegnata a presentare una comunicazione sul trattamento fiscale delle fusioni transfrontaliere di fondi, che non è stata ancora pubblicata. È essenziale continuare a lavorare sulla questione per creare un autentico mercato comune; occorre inoltre stabilire un chiaro quadro temporale. 5 Considerando 41 (41) Per consentire all'oicvm feeder di agire nel migliore interesse dei detentori delle sue quote ed in particolare porlo in condizione di ottenere dall'oicvm master tutte le informazioni e i documenti necessari per adempiere ai propri obblighi, l'oicvm feeder e l'oicvm master devono sottoscrivere un accordo vincolante e giuridicamente obbligatorio. Analogamente, l accordo sullo scambio di informazioni tra i depositari o, rispettivamente, i revisori dell'oicvm feeder e dell'oicvm master deve garantire il flusso di informazioni e documenti necessario affinché il depositario o il revisore dell OICVM feeder possa svolgere le proprie funzioni. (41) Per consentire all'oicvm feeder di agire nel migliore interesse dei detentori delle sue quote ed in particolare porlo in condizione di ottenere dall'oicvm master tutte le informazioni e i documenti necessari per adempiere ai propri obblighi, l organo di gestione o amministrativo dell'oicvm feeder e l organo di gestione o amministrativo dell'oicvm master devono sottoscrivere un accordo vincolante e giuridicamente obbligatorio. Analogamente, l accordo sullo scambio di informazioni tra i depositari o, rispettivamente, i revisori dell'oicvm feeder e dell'oicvm master deve garantire il flusso di informazioni e documenti necessario affinché il depositario o il revisore dell OICVM feeder possa svolgere le proprie funzioni. È necessario chiarire la formulazione, in quanto il testo attuale non tiene esplicitamente conto della natura dei fondi contrattuali. I fondi contrattuali non possono a loro volta entrare in accordi, ma devono passare attraverso il rispettivo organo di gestione o amministrativo. PR\ doc 9/64 PE v01-00

10 La formulazione è coerente con l'articolo 37, paragrafo 1 della presente direttiva. 6 Considerando 46 (46) Le informazioni essenziali per gli investitori devono essere fornite agli investitori, in una fase precontrattuale, per aiutarli ad adottare decisioni informate in materia di investimenti. Esse devono contenere solo gli elementi essenziali per adottare tali decisioni. Occorre armonizzare il più possibile la natura delle informazioni da includere tra le informazioni essenziali per gli investitori al fine di garantire una tutela degli investitori e una comparabilità adeguate. Le informazioni essenziali per gli investitori devono essere presentate in un formato breve. Un documento unico di lunghezza limitata che presenta le informazioni in un ordine specifico è il modo più appropriato per ottenere la chiarezza e semplicità di presentazione richieste dagli investitori al dettaglio, e deve consentire raffronti utili. (46) Le informazioni essenziali per gli investitori devono essere fornite gratuitamente agli investitori, in una fase precontrattuale, per aiutarli ad adottare decisioni informate in materia di investimenti. Esse devono contenere solo gli elementi essenziali per adottare tali decisioni. Occorre armonizzare il più possibile la natura delle informazioni da includere tra le informazioni essenziali per gli investitori al fine di garantire una tutela degli investitori e una comparabilità adeguate. Le informazioni essenziali per gli investitori devono essere presentate in un formato breve. Un documento unico di lunghezza limitata che presenta le informazioni in un ordine specifico è il modo più appropriato per ottenere la chiarezza e semplicità di presentazione richieste dagli investitori al dettaglio, e deve consentire raffronti utili. Così come il prospetto semplificato, le informazioni essenziali per gli investitori dovrebbero essere fornite a questi ultimi gratuitamente. PE v /64 PR\ doc

11 7 Considerando 47 (47) Le informazioni essenziali per gli investitori devono essere presentate per tutti gli OICVM. Le società di gestione o, laddove applicabile, le società di investimento devono fornire le informazioni essenziali per gli investitori alle entità rilevanti, a seconda del metodo di commercializzazione utilizzato (vendite dirette o tramite intermediario). L uso delle informazioni essenziali per gli investitori da parte degli intermediari presso il punto vendita deve essere disciplinato dalla legislazione rilevante relativa a tali intermediari, ad esempio dalla direttiva 2004/39/CE. (Non concerne la versione italiana) Non concerne la versione italiana. 8 Considerando 48 (48) Il diritto degli OICVM di vendere le proprie quote in altri Stati membri deve essere soggetto ad una procedura di notifica basata sul miglioramento della comunicazione tra le autorità competenti degli Stati membri. Dopo la trasmissione di un fascicolo di notifica completo da parte delle autorità competenti dello Stato membro di origine dell OICVM, lo Stato membro ospitante dell OICVM non deve avere la possibilità di rifiutare l accesso al (48) Il diritto degli OICVM di vendere le proprie quote in altri Stati membri deve essere soggetto ad una procedura di notifica basata sul miglioramento della comunicazione tra le autorità competenti degli Stati membri. Dopo la trasmissione di un fascicolo di notifica completo da parte delle autorità competenti dello Stato membro di origine dell OICVM, lo Stato membro ospitante dell OICVM non deve avere la possibilità di rifiutare l accesso al PR\ doc 11/64 PE v01-00

12 suo mercato ad un OICVM stabilito in un altro Stato membro o di contestare l autorizzazione rilasciata da tale Stato membro. suo mercato ad un OICVM stabilito in un altro Stato membro o di contestare l autorizzazione rilasciata da tale Stato membro. Non deve essere richiesta alcuna autorizzazione anteriore alla commercializzazione nello Stato membro ospitante dell'oicvm. Alla competente autorità nello Stato membro ospitante dell'oicvm non deve essere data la possibilità di istituire meccanismi che comportino, di fatto, una seconda autorizzazione. 9 Considerando 50 (50) Per ragioni di certezza del diritto occorre garantire che un OICVM che commercializza le proprie quote su base transfrontaliera possa accedere agevolmente, in forma elettronica, ad informazioni esaurienti sulle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili nello Stato membro ospitante dell OICVM e relative alla commercializzazione di OICVM. (50) Per ragioni di certezza del diritto occorre garantire che un OICVM che commercializza le proprie quote su base transfrontaliera possa accedere agevolmente, in forma elettronica e in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale, ad informazioni esaurienti sulle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili nello Stato membro ospitante dell OICVM e relative alla commercializzazione di OICVM. In conformità dell'articolo 86, paragrafo 3, le informazioni dovrebbero essere disponibili anche in inglese. PE v /64 PR\ doc

13 10 Considerando 51 bis (nuovo) (51 bis) Gli obblighi di traduzione dovrebbero riferirsi a semplici traduzioni. Non dovrebbe essere necessario fornire traduzioni giurate. le traduzioni non dovrebbero essere certificate. 11 Considerando 51 ter (nuovo) (51 ter) È opportuno che gli Stati membri impongano alle proprie autorità competenti di rendere trasparenti le loro spese di notifica, che dovrebbero essere equivalenti ai costi sostenuti e non essere eccessive. Le spese di notifica variano tra i singoli Stati membri. È quindi opportuno garantire che le spese siano rese pubbliche e che riflettano i costi sostenuti, senza essere eccessive. PR\ doc 13/64 PE v01-00

14 12 Considerando 53 bis (nuovo) (53 bis) Ai fini della prestazione transfrontaliera di servizi è opportuno attribuire competenze chiare alle rispettive autorità competenti. Le responsabilità e gli obblighi delle autorità competenti dovrebbero essere chiaramente definiti per eliminare eventuali lacune o sovrapposizioni. Tali responsabilità e obblighi dovrebbero essere compatibili con la legislazione applicabile. Le nuove disposizioni in materia di vigilanza di cui al capo XII coprono già molti degli aspetti necessari per consentire una cooperazione adeguata in caso di gestione di un portafoglio transfrontaliero da parte di una società di gestione remota. È necessario trattare esplicitamente le questioni ancora irrisolte e sulle quali il CESR sta lavorando e garantire che siano eliminate le lacune, attribuite le responsabilità e che non si instauri una duplice vigilanza. 13 Considerando 64 bis (nuovo) (64 bis) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione 1. GU L 184 del , pag. 23. PE v /64 PR\ doc

15 Occorre garantire che la formulazione sia coerente con la direttiva 2004/39/CE. L'ulteriore armonizzazione agevolerà l'applicazione del passaporto della società di gestione. 14 Considerando 65 (65) La Commissione deve avere la facoltà di adottare le misure necessarie per l esecuzione della presente direttiva. Per quanto riguarda le fusioni, tali misure sono volte a specificare nel dettaglio il contenuto e le modalità di presentazione delle informazioni da fornire ai detentori di quote. Per quanto riguarda le strutture master-feeder, tali misure sono volte a specificare i dettagli da includere nell accordo tra OICVM master e OICVM feeder, i loro depositari e i loro revisori, la definizione di misure appropriate per prevenire i rischi di late trading, l impatto della fusione dell'oicvm master sull'autorizzazione dell'oicvm feeder, il tipo di irregolarità provenienti dall'oicvm master da comunicare all'oicvm feeder, il modo e il formato delle informazioni da fornire ai detentori di quote in caso di conversione da un OICVM ad un OICVM feeder, la procedura per effettuare una valutazione ed una revisione contabile del trasferimento delle attività da un OICVM feeder ad un OICVM master e il ruolo del depositario dell'oicvm feeder in questo processo. Per quanto riguarda le disposizioni sull informativa, tali misure sono intese ad indicare le condizioni specifiche che devono essere soddisfatte quando il prospetto viene fornito su un supporto durevole diverso dalla carta e tramite un sito Web che non costituisce un supporto durevole, il contenuto dettagliato, (65) La Commissione deve avere in particolare la facoltà di adottare le misure necessarie per l esecuzione della presente direttiva. Per quanto riguarda le società di gestione, tali misure sono intese a specificare i dettagli concernenti i requisiti organizzativi, la gestione del rischio, i conflitti d'interesse e l'esercizio dell'attività. Per quanto riguarda i depositari, tali misure sono intese a specificare i doveri dei depositari stabiliti nella presente direttiva. Le misure dovrebbero facilitare l'applicazione uniforme degli obblighi delle società di gestione e dei depositari stabiliti nella presente direttiva. Per quanto riguarda le fusioni, tali misure sono volte a specificare nel dettaglio il contenuto e le modalità di presentazione delle informazioni da fornire ai detentori di quote. Per quanto riguarda le strutture master-feeder, tali misure sono volte a specificare i dettagli da includere nell accordo tra OICVM master e OICVM feeder, i loro depositari e i loro revisori, la definizione di misure appropriate per prevenire i rischi di late trading, l impatto della fusione dell'oicvm master sull'autorizzazione dell'oicvm feeder, il tipo di irregolarità provenienti dall'oicvm master da comunicare all'oicvm feeder, il modo e il formato delle informazioni da fornire ai detentori di quote in caso di conversione da un OICVM ad un OICVM feeder, la procedura per effettuare una PR\ doc 15/64 PE v01-00

16 la forma e la presentazione delle informazioni essenziali per gli investitori tenuto conto della natura o dei componenti diversi dell OICVM interessato, e le condizioni specifiche per la presentazione delle informazioni essenziali per gli investitori su un supporto durevole diverso dalla carta e tramite un sito Web che non costituisce un supporto durevole. Per quanto riguarda la notifica tali misure sono intese a specificare il formato e la portata delle informazioni sulle regole locali applicabili che devono essere pubblicate dalle autorità ospitanti, l'applicazione della procedura di notifica alla commercializzazione dei comparti di OICVM e nuove categorie di azioni, e i dettagli tecnici sull'accesso da parte delle autorità ospitanti ai documenti aggiornati inerenti ai fondi conservati dalle autorità dello Stato membro di origine. Tali misure sono altresì intese a chiarire le definizioni e ad allineare la terminologia e riformulare le definizioni in funzione degli atti successivi riguardanti gli OICVM e le materie connesse. Poiché tali misure sono di portata generale e sono intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5bis della decisione 1999/468/CE. Le competenze che non rientrano nella suddetta categoria devono essere soggette alla procedura di regolamentazione di cui all articolo 5 della predetta decisione. Tali misure sono volte a specificare la forma e il contenuto della lettera di notifica standardizzata, del modello di attestato standard e della procedura per lo scambio di informazioni e l uso di comunicazioni elettroniche durante il processo di notifica. Esse sono inoltre intese a specificare le procedure per quanto riguarda le verifiche in loco e le indagini nonché lo scambio di informazioni tra le valutazione ed una revisione contabile del trasferimento delle attività da un OICVM feeder ad un OICVM master e il ruolo del depositario dell'oicvm feeder in questo processo. Per quanto riguarda le disposizioni sull informativa, tali misure sono intese ad indicare le condizioni specifiche che devono essere soddisfatte quando il prospetto viene fornito su un supporto durevole diverso dalla carta e tramite un sito Web che non costituisce un supporto durevole, il contenuto dettagliato, la forma e la presentazione delle informazioni essenziali per gli investitori tenuto conto della natura o dei componenti diversi dell OICVM interessato, e le condizioni specifiche per la presentazione delle informazioni essenziali per gli investitori su un supporto durevole diverso dalla carta e tramite un sito Web che non costituisce un supporto durevole. Per quanto riguarda la notifica tali misure sono intese a specificare il formato e la portata delle informazioni sulle regole locali applicabili che devono essere pubblicate dalle autorità ospitanti, l'applicazione della procedura di notifica alla commercializzazione dei comparti di OICVM e nuove categorie di azioni, e i dettagli tecnici sull'accesso da parte delle autorità ospitanti ai documenti aggiornati inerenti ai fondi conservati dalle autorità dello Stato membro di origine. Tali misure sono altresì intese a chiarire le definizioni e ad allineare la terminologia e riformulare le definizioni in funzione degli atti successivi riguardanti gli OICVM e le materie connesse. Poiché tali misure sono di portata generale e sono intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5bis della decisione 1999/468/CE. PE v /64 PR\ doc

17 autorità competenti. Occorre garantire che la formulazione sia coerente con la direttiva 2004/39/CE. L'ulteriore armonizzazione agevolerà l'applicazione del passaporto della società di gestione. 15 Considerando 65 bis (nuovo) (65a) La Commissione deve avere inoltre la facoltà di adottare misure intese a specificare la forma e il contenuto dell'accordo tipo tra il depositario e la società di gestione, se la società di gestione dell'oicvm ha la sede in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine dell'oicvm, la forma e il contenuto della lettera di notifica standardizzata, il modello di attestato standard, la procedura per lo scambio di informazioni e l uso di comunicazioni elettroniche durante il processo di notifica. Nel contesto delle fusioni di OICVM, la Commissione dovrebbe altresì adottare misure che definiscano quali condizioni specifiche costituiscono un impatto sostanziale sui detentori di quote dell OICVM ricevente. Ulteriori misure dovrebbero inoltre specificare le procedure per quanto riguarda le verifiche in loco e le indagini nonché lo scambio di informazioni tra le autorità competenti. Tali misure dovrebbero essere adottate in conformità della procedura di regolamentazione, di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE. PR\ doc 17/64 PE v01-00

18 Occorre garantire che la formulazione sia coerente con la direttiva 2004/39/CE. L'ulteriore armonizzazione agevolerà l'applicazione del passaporto della società di gestione. 16 Articolo 2 paragrafo 1 lettera e (e) Stato membro di origine di un OICVM : lo Stato membro nel quale l OICVM è autorizzato conformemente all articolo 5; (e) Stato membro di origine di un OICVM : lo Stato membro nel quale la società di investimento o la società di gestione ha chiesto l'autorizzazione per l OICVM. Questa definizione del domicilio dell'oicvm è indispensabile, in quanto occorre garantire che la legislazione applicabile al fondo comune o alla società d'investimento è quella dello Stato membro nel quale l'oicvm è autorizzato. 17 Articolo 2 paragrafo 1 lettera p bis (nuova) (p bis) "agente collegato": l'agente definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 25, della direttiva 2004/39/CE. La funzione di "agente collegato" non è definita nella presente direttiva; occorre quindi inserire un riferimento alla definizione contenuta nella direttiva 2004/39/CE. PE v /64 PR\ doc

19 18 Articolo 4 Per l'applicazione della presente direttiva un OICVM si considera stabilito nello Stato membro in cui si trova la sede legale della società di gestione del fondo comune d'investimento o quella della società d'investimento. Gli Stati membri esigono che l'amministrazione centrale sia situata nello Stato membro della sede legale. Per l'applicazione della presente direttiva un OICVM si considera stabilito nello Stato membro in cui la società di gestione o la società d'investimento ha chiesto l'autorizzazione per l'oicvm. Lo Stato membro in cui si trova la sede legale della società di gestione del fondo comune d'investimento o quella della società d'investimento esige che l'amministrazione centrale sia situata nello Stato membro della sede legale. Un vero mercato comune implica che i servizi di gestione dei fondi possono essere trasferiti in tutta l'unione europea. L articolo 49 del trattato che istituisce la Comunità europea definisce questa libertà di prestazione di servizi transfrontalieri. Ciò significa che una società di gestione può avere la sua sede legale in uno Stato membro diverso da quello del domicilio del fondo. 19 Articolo 5 paragrafo 1 comma 1 1. Per esercitare la propria attività, un OICVM deve essere autorizzato dalle autorità competenti dello Stato membro in cui l'oicvm è stabilito. 1. Per esercitare la propria attività, un OICVM deve essere autorizzato dalle autorità competenti del suo Stato membro d'origine. Un vero mercato comune significa che i servizi di gestione dei fondi possono essere trasferiti PR\ doc 19/64 PE v01-00

20 in tutta l'unione europea. L articolo 49 del trattato che istituisce la Comunità europea definisce questa libertà di prestazione di servizi transfrontalieri. Non dovrebbe essere consentita nessuna discriminazione sulla base della nazionalità di una società di gestione, né dovrebbero essere possibili ritardi protezionistici nell approvazione. 20 Articolo 5 paragrafo 2 2. Un fondo comune d'investimento è autorizzato soltanto se le autorità competenti approvano, da un lato la società di gestione, dall'altro lato il regolamento del fondo e infine la scelta del depositario. Una società d'investimento è autorizzata soltanto se le autorità competenti approvano da un lato i suoi atti costitutivi e dall'altro lato la scelta del depositario. 2. Un fondo comune d'investimento è autorizzato soltanto se le autorità competenti del suo Stato membro d'origine approvano il regolamento del fondo e la scelta della società di gestione e del depositario. Una società d'investimento è autorizzata soltanto se le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'oicvm approvano da un lato i suoi atti costitutivi e dall'altro lato la scelta del depositario. Un vero mercato comune significa che i servizi di gestione dei fondi possono essere trasferiti in tutta l'unione europea. L articolo 49 del trattato che istituisce la Comunità europea definisce questa libertà di prestazione di servizi transfrontalieri. Non dovrebbe essere consentita nessuna discriminazione sulla base della nazionalità di una società di gestione, né dovrebbero essere possibili ritardi protezionistici nell approvazione. 21 Articolo 5, paragrafo 2 bis (nuovo) 2 bis. Il fatto che l'oicvm sia gestito da una società di gestione avente la sua sede legale nello Stato membro d'origine dell'oicvm non è considerato una PE v /64 PR\ doc

21 condizione per l'autorizzazione. Un vero mercato comune significa che i servizi di gestione dei fondi possono essere trasferiti in tutta l'unione europea. L articolo 49 del trattato che istituisce la Comunità europea definisce questa libertà di prestazione di servizi transfrontalieri. Non dovrebbe essere consentita nessuna discriminazione sulla base della nazionalità di una società di gestione, né dovrebbero essere possibili ritardi protezionistici nell approvazione. 22 Articolo 5 paragrafo 3 comma 1 3. Le autorità competenti non possono autorizzare un OICVM se la società di gestione o la società di investimento non soddisfa i presupposti stabiliti rispettivamente nei capi III e V. 3. Le autorità competenti non possono autorizzare un OICVM se: (a) esse constatano che la società di investimento non soddisfa i presupposti stabiliti nel capo V; o (b) le autorità competenti dello Stato membro d'origine della società di gestione constatano che la società di gestione non soddisfa i presupposti stabiliti nel capo III. Un vero mercato comune significa che i servizi di gestione dei fondi possono essere trasferiti in tutta l'unione europea. L articolo 49 del trattato che istituisce la Comunità europea definisce questa libertà di prestazione di servizi transfrontalieri. Non dovrebbe essere consentita nessuna discriminazione sulla base della nazionalità di una società di gestione, né dovrebbero essere possibili ritardi protezionistici nell approvazione. PR\ doc 21/64 PE v01-00

22 23 Articolo 5 paragrafo 3 comma 2 Inoltre, le autorità competenti non possono autorizzare un OICVM se i responsabili dell'amministrazione del depositario non possiedono il requisito dell'onorabilità o non hanno sufficiente esperienza in merito al tipo di OICVM che deve essere gestito. A tal fine, l'identità dei responsabili dell'amministrazione del depositario, nonché di qualsiasi persona che li sostituisca nella loro carica, è immediatamente notificata alle autorità competenti. Inoltre, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'oicvm non possono autorizzare un OICVM se i responsabili dell'amministrazione del depositario non possiedono il requisito dell'onorabilità o non hanno sufficiente esperienza in merito al tipo di OICVM che deve essere gestito. A tal fine, l'identità dei responsabili dell'amministrazione del depositario, nonché di qualsiasi persona che li sostituisca nella loro carica, è immediatamente notificata alle autorità competenti. Un vero mercato comune significa che i servizi di gestione dei fondi possono essere trasferiti in tutta l'unione europea. L articolo 49 del trattato che istituisce la Comunità europea definisce questa libertà di prestazione di servizi transfrontalieri. Non dovrebbe essere consentita nessuna discriminazione sulla base della nazionalità di una società di gestione, né dovrebbero essere possibili ritardi protezionistici nell approvazione. 24 Articolo 5 paragrafo 4 4. Le autorità competenti negano l'autorizzazione se l'oicvm è soggetto a divieto giuridico (stabilito ad esempio dal regolamento del fondo o dagli atti costitutivi) di commercializzare le proprie quote nello Stato membro di origine. 4. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'oicvm negano l'autorizzazione se l'oicvm è soggetto a divieto giuridico (stabilito ad esempio dal regolamento del fondo o dagli atti costitutivi) di commercializzare le proprie quote nello Stato membro di origine. PE v /64 PR\ doc

23 Un vero mercato comune significa che i servizi di gestione dei fondi possono essere trasferiti in tutta l'unione europea. L articolo 49 del trattato che istituisce la Comunità europea definisce questa libertà di prestazione di servizi transfrontalieri. Non dovrebbe essere consentita nessuna discriminazione sulla base della nazionalità di una società di gestione, né dovrebbero essere possibili ritardi protezionistici nell approvazione. 25 Articolo 5 paragrafo 4 bis (nuovo) 4 bis. La società di gestione riceve, entro un mese dalla presentazione della domanda completa, comunicazione del rilascio o del rifiuto dell'autorizzazione. Le autorità competenti devono motivare il rifiuto. Un vero mercato comune significa che i servizi di gestione dei fondi possono essere trasferiti in tutta l'unione europea. L articolo 49 del trattato che istituisce la Comunità europea definisce questa libertà di prestazione di servizi transfrontalieri. Non dovrebbe essere consentita nessuna discriminazione sulla base della nazionalità di una società di gestione, né dovrebbero essere possibili ritardi protezionistici nell approvazione. 26 Articolo 5 paragrafo 5 comma 1 5. Qualunque sostituzione della società di gestione o del depositario, nonché qualunque modifica del regolamento del fondo o degli atti costitutivi della società d'investimento sono subordinate 5. Qualunque sostituzione della società di gestione o del depositario, nonché qualunque modifica del regolamento del fondo o degli atti costitutivi della società d'investimento sono subordinate PR\ doc 23/64 PE v01-00

24 all'approvazione delle autorità competenti. all'approvazione delle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'oicvm. Un vero mercato comune significa che i servizi di gestione dei fondi possono essere trasferiti in tutta l'unione europea. L articolo 49 del trattato che istituisce la Comunità europea definisce questa libertà di prestazione di servizi transfrontalieri. Non dovrebbe essere consentita nessuna discriminazione sulla base della nazionalità di una società di gestione, né dovrebbero essere possibili ritardi protezionistici nell approvazione. 27 Articolo 5 paragrafo 5 comma 1 bis (nuovo) Le autorità competenti indicano i motivi ogni qualvolta sia rifiutata una sostituzione. Un vero mercato comune significa che i servizi di gestione dei fondi possono essere trasferiti in tutta l'unione europea. L articolo 49 del trattato che istituisce la Comunità europea definisce questa libertà di prestazione di servizi transfrontalieri. Non dovrebbe essere consentita nessuna discriminazione sulla base della nazionalità di una società di gestione, né dovrebbero essere possibili ritardi protezionistici nell approvazione. 28 Articolo 6 paragrafo 1 1. L'accesso all'attività delle società di gestione è subordinato alla previa autorizzazione delle autorità competenti 1. L'accesso all'attività delle società di gestione è subordinato alla previa autorizzazione delle autorità competenti PE v /64 PR\ doc

25 dello Stato membro di origine dell OICVM. L'autorizzazione rilasciata ad una società di gestione ai sensi della presente direttiva è valida in tutti gli Stati membri. dello Stato membro di origine della società di gestione. L'autorizzazione rilasciata ad una società di gestione ai sensi della presente direttiva è valida in tutti gli Stati membri. Un vero mercato comune significa che i servizi di gestione dei fondi possono essere trasferiti in tutta l'unione europea. L articolo 49 del trattato che istituisce la Comunità europea definisce questa libertà di prestazione di servizi transfrontalieri. Le autorità competenti della società di gestione dello Stato membro di origine sono responsabili per l'autorizzazione della società. Ciò è in linea con l'articolo 4, paragrafo 1, punto 20 della direttiva 2004/39/CE. 29 Articolo 12, paragrafo 2 bis (nuovo) 2 bis. La Commissione può adottare misure di esecuzione che precisano l organizzazione, i meccanismi e le procedure di cui al paragrafo 1, lettera a) nonché le strutture e i requisiti organizzativi volti ad evitare conflitti d interessi di cui al paragrafo 1, lettera b). Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola con nuovi elementi, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 107, paragrafo 2; Per sviluppare un quadro adeguato nelle attuali circostanze, l'ulteriore armonizzazione faciliterà l'attuazione di un passaporto della società di gestione. PR\ doc 25/64 PE v01-00

26 30 Articolo 13 paragrafo 1 alinea 1. Se gli Stati membri consentono alle società di gestione di delegare a terzi, ai fini di una conduzione più efficiente della loro attività, l'esercizio per loro conto di una o più delle loro funzioni, devono essere soddisfatti tutti i presupposti seguenti: 1. Se lo Stato membro di origine della società di gestione consente alle società di gestione di delegare a terzi, ai fini di una conduzione più efficiente della loro attività, l'esercizio per loro conto di una o più delle loro funzioni, devono essere soddisfatti tutti i presupposti seguenti: Un vero mercato comune significa che i servizi di gestione dei fondi possono essere trasferiti in tutta l'unione europea. L articolo 49 del trattato che istituisce la Comunità europea definisce questa libertà di prestazione di servizi transfrontalieri. 31 Articolo 13 paragrafo 1 lettera a) (a) le autorità competenti devono essere opportunamente informate; (a) le autorità competenti dello Stato membro di origine sia della società di gestione che dell OICVM devono essere opportunamente informate. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione notificano le informazioni alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell OICVM. Un vero mercato comune significa che i servizi di gestione dei fondi possono essere trasferiti in tutta l'unione europea. L articolo 49 del trattato che istituisce la Comunità europea PE v /64 PR\ doc

27 definisce questa libertà di prestazione di servizi transfrontalieri. 32 Articolo 14 comma unico bis (nuovo) La Commissione può adottare misure di esecuzione per garantire che la società di gestione ottemperi agli obblighi di cui al paragrafo 1. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola con nuovi elementi, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 107, paragrafo 2; Il CESR esprimerà il proprio parere entro il 1 novembre 2008, per cui alcune delle disposizioni precise sono al momento ancora aperte. Per sviluppare un quadro adeguato di livello 1 nelle attuali circostanze, le misure di esecuzione faciliteranno il funzionamento del passaporto della società di gestione. 33 Articolo 15 paragrafo 1 comma 1 bis (nuovo) Se una tale società di gestione propone di commercializzare quote di OICVM che essa gestisce, come previsto nell'allegato II, in un altro Stato membro, senza proporre di effettuare altre attività o servizi, tale commercializzazione è soggetta esclusivamente ai requisiti di cui all'articolo 88. PR\ doc 27/64 PE v01-00

28 Occorre indicare esplicitamente che si applica solo l ordinario processo di notifica, anche in caso di una società di gestione remota. Il CESR esprimerà il proprio parere entro il 1 novembre 2008, per cui alcune delle disposizioni precise sono al momento ancora aperte. Per sviluppare un quadro adeguato di livello 1 nelle attuali circostanze, le misure di esecuzione affrontano per il momento preoccupazioni irrisolte. 34 Articolo 15 paragrafo 2 bis (nuovo) 2 bis. La Commissione può adottare misure di esecuzione che specificano la procedura applicabile all'utilizzo dei paragrafi 1 e 2. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola con nuovi elementi, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 107, paragrafo 2. Occorre indicare esplicitamente che si applica solo l ordinario processo di notifica, anche in caso di una società di gestione remota. Il CESR esprimerà il proprio parere entro il 1 novembre 2008, per cui alcune delle disposizioni precise sono al momento ancora aperte. Per sviluppare un quadro adeguato di livello 1 nelle attuali circostanze, le misure di esecuzione affrontano per il momento preoccupazioni irrisolte. 35 Articolo 16 paragrafo 3 comma 1 bis (nuovo) Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di PE v /64 PR\ doc

29 gestione accludono alla documentazione un attestato dal quale risulti che la società di gestione è stata autorizzata alle condizioni imposte dalla presente direttiva. Un vero mercato comune significa che i servizi di gestione dei fondi possono essere trasferiti in tutta l'unione europea. L articolo 49 del trattato che istituisce la Comunità europea definisce questa libertà di prestazione di servizi transfrontalieri. 36 Articolo 17 paragrafo 2 comma 1 2. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione notificano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione, le informazioni di cui al paragrafo 1, entro un mese dal ricevimento di queste ultime. 2. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione notificano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione, le informazioni di cui al paragrafo 1, entro un mese dal ricevimento di queste ultime e trasmettono un attestato dal quale risulti che la società di gestione è stata autorizzata alle condizioni imposte dalla presente direttiva. Un vero mercato comune significa che i servizi di gestione dei fondi possono essere trasferiti in tutta l'unione europea. L articolo 49 del trattato che istituisce la Comunità europea definisce questa libertà di prestazione di servizi transfrontalieri. PR\ doc 29/64 PE v01-00

30 37 Articolo 17 paragrafo 5 bis (nuovo) 5 bis. La Commissione può adottare misure di esecuzione che specificano la procedura di notifica e i requisiti organizzativi applicabili all'utilizzo dei paragrafi 2, 3, 4 e 5. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola con nuovi elementi, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 107, paragrafo 2. Il CESR esprimerà il proprio parere entro il 1 novembre 2008, per cui alcune delle disposizioni precise sono al momento ancora aperte. Per sviluppare un quadro adeguato di livello 1 nelle attuali circostanze, le misure di esecuzione faciliteranno il funzionamento del passaporto della società di gestione. 38 Articolo 19 paragrafo 3 bis (nuovo) 3 bis. La Commissione può adottare misure di esecuzione per garantire che il depositario ottemperi agli obblighi di cui al paragrafo 3. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola con nuovi elementi, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 107, paragrafo 2. PE v /64 PR\ doc

31 Il CESR esprimerà il proprio parere entro il 1 novembre 2008, per cui alcune delle disposizioni precise sono al momento ancora aperte. Per sviluppare un quadro adeguato di livello 1 nelle attuali circostanze, le misure di esecuzione faciliteranno il funzionamento del passaporto della società di gestione. 39 Articolo 20 paragrafo 1 1. Il depositario ha la propria sede legale nello Stato membro in cui la società di gestione ha la sua sede legale oppure vi è stabilito se la sua sede legale si trova in un altro Stato membro. 1. Il depositario ha la propria sede legale nello Stato membro di origine dell OICVM oppure vi è stabilito se la sua sede legale si trova in un altro Stato membro. Un vero mercato comune significa che i servizi di gestione dei fondi possono essere trasferiti in tutta l'unione europea. L articolo 49 del trattato che istituisce la Comunità europea definisce questa libertà di prestazione di servizi transfrontalieri. E un importante garanzia il fatto che il depositario rimanga nello stesso Stato membro di domicilio del fondo, al fine di consentirgli di ottemperare ai propri obblighi. 40 Articolo 20 paragrafo 3 bis (nuovo) 3 bis. Se la società di gestione designata di un OICVM è situata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine dell OICVM, il depositario firma un accordo scritto con la società di gestione che disciplina il flusso di informazioni ritenute necessarie per consentirgli di PR\ doc 31/64 PE v01-00

32 espletare le funzioni di cui agli articoli 19 e 29. Per sviluppare un quadro adeguato di livello 1 nelle attuali circostanze, le misure di esecuzione faciliteranno il funzionamento del passaporto della società di gestione. 41 Articolo 20 paragrafo 3 ter (nuovo) 3 ter. La Commissione può adottare misure di esecuzione che specificano forma e contenuto dell'accordo tipo di cui al paragrafo 3 bis. Le misure sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 107, paragrafo 3. Per sviluppare un quadro adeguato di livello 1, le misure di esecuzione faciliteranno il funzionamento del passaporto della società di gestione. 42 Articolo 29 paragrafo 6 bis (nuovo) 6 bis. La Commissione può adottare misure di esecuzione per garantire che il depositario ottemperi agli obblighi di cui al paragrafo 3. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola con nuovi elementi, sono adottate secondo la PE v /64 PR\ doc

33 procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 107, paragrafo 2. Per sviluppare un quadro adeguato di livello 1, le misure di esecuzione faciliteranno il funzionamento del passaporto della società di gestione. 43 Articolo 30 paragrafo 1 1. Il depositario ha la propria sede legale nello Stato membro in cui la società di investimento ha la sua sede legale oppure vi è stabilito se la sua sede legale si trova in un altro Stato membro. 1. Il depositario ha la propria sede legale nello Stato membro di origine dell OICVM oppure vi è stabilito se la sua sede legale si trova in un altro Stato membro. Un vero mercato comune significa che i servizi di gestione dei fondi possono essere trasferiti in tutta l'unione europea. L articolo 49 del trattato che istituisce la Comunità europea definisce questa libertà di prestazione di servizi transfrontalieri. E un importante garanzia il fatto che il depositario rimanga nello stesso Stato membro di domicilio del fondo, al fine di consentirgli di ottemperare ai propri obblighi. 44 Articolo 30 paragrafo 3 bis (nuovo) 3a. Se l OICVM designa una società di gestione situata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine dell OICVM, il depositario firma un PR\ doc 33/64 PE v01-00

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