Fiscal Approfondimento Il Focus di qualità
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- Renzo Alfieri
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1 Fiscal Approfondimento Il Focus di qualità N Le vendite sottocosto per i dettaglianti Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 Categoria: Contribuenti Sottocategoria: Varie La vendita sottocosto è disciplinata dal D.P.R. n. 218 del 6 aprile 2001 che la definisce come vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell imposta del valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contributi riconducibili al prodotto medesimo purché documentati. Le vendite sottocosto possono essere fatte da negozi che, da soli o congiuntamente a quelli del gruppo di cui fanno parte, non detengono una quota superiore al cinquanta per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove hanno sede i negozi, con riferimento al settore merceologico di appartenenza. Le vendite sottocosto devono essere comunicate al Comune 10 giorni prima della data di inizio e possono essere fatte solo tre volte nel corso dell anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a 10 giorni ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta. Per poter effettuare un altra vendita sottocosto dello stesso prodotto è necessario che siano decorsi almeno 20 giorni dalla fine della vendita sottocosto precedente, fatta eccezione per la prima vendita sottocosto dell anno. Premessa Le vendite sottocosto sono disciplinate dal D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218, il cui articolo 1, comma 1 riporta la definizione della vendita sottocosto già recata dall art. 15, comma 7, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ai sensi del quale per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di 1
2 acquisto maggiorato dell imposta del valore aggiunto o di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati ( ). Le vendite sottocosto, pertanto, rientrano nella categoria delle vendite straordinarie, le quali, ai sensi dell art. 15, comma 1, del Decreto Legislativo n. 114 del 1998 sono quelle con cui l esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti. VENDITE SOTTOCOSTO (D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218) RIENTRANO NELLA CATEGORIA VENDITE STRAORDINARIE L ESERCENTE DETTAGLIANTE OFFRE CONDIZIONI FAVOREVOLI, REALI ED EFFETTIVE, DI ACQUISTO DEI PROPRI PRODOTTI. Le disposizioni del decreto si applicano esclusivamente nel caso di utilizzo delle modalità di vendita sottocosto nella effettuazione di vendite promozionali e quindi non si applicano nel caso di liquidazione o di vendite di fine stagione di cui all art. 15 del Decreto n Evidenzia inoltre che non si possono applicare: nel caso di vendite disposte dall autorità giudiziaria nell ambito di procedimenti di esecuzione forzata; nel corso di procedure concorsuali. Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile Supplemento Ordinario n. 80 Art. 15. Vendite straordinarie 1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti. 2
3 D.P.R. n. 218 del 6 aprile 2001 Sulla Gazzetta Ufficiale del 12/6/2001, è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001 n. 218 recante il regolamento per la disciplina delle vendite sottocosto approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 Febbraio Vediamo i punti principali del provvedimento: è vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al 50% della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza; per gruppo si intende una pluralità di imprese controllate da una società o collegate ai sensi dell articolo 2359 del Codice civile, ovvero all interno della quale vi sia comunque la possibilità di stabilire politiche comuni di prezzo; obbligo di comunicazione al Comune dove è ubicato l esercizio almeno dieci giorni prima dell inizio della vendita tranne nel caso di vendite sottocosto rientranti tra le deroghe; la vendita sottocosto può essere effettuata solo tre volte nel corso dell anno, non può avere una durata superiore a dieci giorni ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta; non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a venti giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto dell anno; fatta salva l applicazione del D.Lgs.n.74/1992, indipendentemente dalla effettiva esecuzione della vendita sottocosto, sono vietati gli annunci e i messaggi pubblicitari relativi ad operazioni non consentite; è comunque consentito effettuare la vendita sottocosto di alcune tipologie di prodotti quali: alimentari freschi e deperibili, alimentari qualora manchino meno di tre giorni alla data di scadenza o meno di quindici giorni alla data del termine minimo di conservazione, prodotti tipici delle festività tradizionali trascorsa la ricorrenza, prodotti il cui valore sia diminuito a causa di innovazioni tecnologiche o di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione, prodotti non alimentari difettati o usati per dimostrazioni fiere o prove; 3
4 è altresì consentito effettuare la vendita sottocosto nel caso di ricorrenza dell apertura dell esercizio o della partecipazione al gruppo di cui l esercizio fa parte, con cadenza almeno quinquennale, di apertura di un nuovo esercizio commerciale, di avvenuta ristrutturazione totale dei locali, di modifica e integrazione dell insegna tali da incidere sul carattere individuante della stessa; le vendite sottocosto non vietate sono effettuate nel rispetto di alcuni obblighi di informazione del consumatore quali la specifica comunicazione recante l indicazione dei prodotti, del quantitativo disponibile per ciascuna referenza e del periodo temporale della vendita, le relative circostanze nel caso di vendita sottocosto di prodotti obsoleti o difettati nonché l inequivocabile identificazione dei prodotti in vendita sottocosto all interno dell esercizio commerciale; in caso di impossibilità a rispettare, per l intero periodo preannunciato, le condizioni indicate nella comunicazione al consumatore, è resa pubblica la fine anticipata dell offerta con i medesimi mezzi di comunicazione; sono considerate ingannevoli le comunicazioni nel caso di vendita non effettivamente effettuata sottocosto; ai sensi dell articolo 22, comma 3, del D.Lgs. 114/98, le violazioni delle disposizioni del regolamento sono punite dal sindaco con la sanzione amministrativa pecuniaria da a ; ai sensi del predetto articolo 22, comma 2, in caso di particolare gravità o di recidiva può essere disposta la sospensione dell attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno nel medesimo punto di vendita, anche se si è proceduto al pagamento in forma ridotta. La circolare ministeriale n. 3528/C del 24 ottobre 2001 Va comunque evidenziato che per espressa previsione dell art. 1, comma 8, del citato D.P.R. n. 218, le vendite sottocosto sono soggette alle limitazioni e alle prescrizioni del medesimo esclusivamente nel caso di vendite promozionali. Il comma 8, infatti, come evidenziato in premessa, sottolinea che le disposizioni del decreto si applicano: esclusivamente all utilizzo della modalità di vendita sottocosto; nella effettuazione di vendite promozionali; e quindi non si applicano: 4
5 nel caso di vendite di liquidazione; nel caso di vendite di fine stagione di cui all art. 15 del Decreto 114. Oltre a dette esplicite esclusioni il dettato normativo consente di evidenziare ulteriori specifiche indicazioni in merito all ambito di applicazione che si riportano di seguito. La circolare ministeriale n. 3528/C del 24 ottobre 2001, in particolare: al punto 1.1, precisa che dall espresso richiamo operato dall art. 15, comma 1, del Decreto Legislativo n. 114, all esercente dettagliante consegue che la disciplina sulla vendita sottocosto, contenuta del Decreto n. 218, si applica alla tipologia dell attività al dettaglio quale definita all art. 4, comma 1, lettera b) del Decreto n. 114, ossia l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale. LA DISCIPLINA SOTTOCOSTO SI APPLICA ALL ATTIVITÀ AL DETTAGLIO RIVENDITA MERCI DIRETTAMENTE AL CONSUMATORE FINALE Di conseguenza, come anche evidenziato al punto 1.2 della sopra citata circolare, la disciplina delle vendite sottocosto del Decreto n. 218 non si applica agli esercenti il commercio all ingrosso. Quest ultimo è una tipologia di attività distinta da quella al dettaglio ed è espressamente definita dall art. 4, comma 1, lettera a) del Decreto n. 114, quale l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione. LA DISCIPLINA SOTTOCOSTO NON SI APPLICA SE ATTIVITÀ ALL INGROSSO RIVENDITA MERCI AD ALTRI COMMERCIANTI O AD ALTRI UTILIZZATORI PROFESSIONALI O UTILIZZATORI IN GRANDE Al punto 1.3, poi, la circolare precisa ulteriormente che per espressa previsione dovuta alla formulazione della definizione delle vendite sottocosto recata dall art. 15, comma 7 del Decreto n. 114, nonché dall art. 1, comma 1, del Decreto n. 218, la disciplina sul sottocosto si 5
6 applica agli esercenti che effettuano la vendita al pubblico, ossia a chiunque ne faccia richiesta. Non si applica pertanto agli esercenti la forma sociale di vendita di cui all art. 16 del Decreto n. 114, così come modificato e integrato dall art. 66 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i., ossia la vendita effettuata negli spacci interni e definita come La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi ( ). IL SOTTOCOSTO SI APPLICA ALLA VENDITA AL PUBBLICO O A CHIUNQUE NE FACCIA RICHIESTA NON SI APPLICA AGLI ESERCENTI LA FORMA SOCIALE DI CUI ALL ART. 16 DEL DECRETO n. 114 Inoltre, come chiarito al punto 1.4 della circolare, la disciplina sulla vendita sottocosto non si applica alle forme speciali di vendita di cui agli artt. 17,18 e 19 del Decreto n. 114, così come modificati ed integrati rispettivamente dagli artt. 67, 68 e 69 del Decreto Legislativo n. 59 del 2010 e s.m.i. Trattasi delle vendite al dettaglio di prodotti per mezzo di apparecchi automatici, per corrispondenza o tramite televisione o altri mezzi di comunicazione, ivi compreso il commercio elettronico e presso il domicilio dei consumatori, nelle quali non esiste un locale di vendita al quale correlare il parametro della superficie richiesto dall art. 1, comma 2, del Decreto n LA DISCIPLINA SOTTOCOSTO NON SI APPLICA ALLE FORME SPECIALI DI VENDITA VENDITE PER MEZZO DI APPARECCHI AUTOMATICI, PER CORRISPONDENZA, COMMERCIO ELETTRONICO Infine, come chiarisce il punto 1.5 della circolare, la disciplina delle vendite sottocosto, per espressa previsione dell art. 9, comma 1, del Decreto n. 218, non si applica agli esercenti il commercio sulle aree pubbliche. LA DISCIPLINA SOTTOCOSTO NON SI APPLICA AGLI ESERCENTI IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 6
7 Vendita sottocosto online Pertanto in tutti i casi espressamente elencati nella circolare ministeriale n. 3528/C del 24 ottobre 2001 come esclusi dall applicazione della disciplina del Decreto n. 218, tra i quali è compreso il commercio elettronico di cui all articolo 68 del Decreto Legislativo n. 59 del 2010 e s.m.i. la modalità di vendita sottocosto è sempre consentita. Di conseguenza, ove la vendita sottocosto venga effettuata on-line, i limiti e le modalità dettagliatamente indicate nel citato D.P.R. n. 218 non possono essere applicate e ciò non può significare il divieto di svolgimento di tali modalità di offerta vantaggiosa. Alle vendite sottocosto on-line, quindi, non si applicano le limitazioni elencate dalla S.V. nella richiesta di parere, ossia quelle dal n. 1 al n. 12, peraltro in gran parte riferibili alla circostanza che siano effettuate in un locale di vendita. Disposizioni in materia di pratiche commerciali Resta impregiudicata l applicazione, invece, delle disposizioni in materia di pratiche commerciali scorrette di cui agli artt. 20 e seguenti del Codice del consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni) che potrebbero comunque rendere necessarie comunicazioni al pubblico analoghe a quelle di cui al punto 11 per evitare di incorrere in informazioni ed omissioni. Per l aspetto commerciale vi sono due prescrizioni che si applicano alle vendite sottocosto online desumibili non dalle disposizioni del D.P.R. 218, ma da quelle dell art. 15 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114 e dal Dl n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazioni, nella Legge 4 agosto 2006, n La prima prescrizione applicabile è sostenuta nel parere del Ministero dello Sviluppo Economico 5 agosto 2003 n , nel quale, ribadito che per effetto del disposto di cui all art. 1, comma 8, del D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218, le vendite sottocosto rappresentano una particolare modalità di effettuazione delle vendite promozionali, le quali si caratterizzano per il fatto di essere offerte al pubblico ad un prezzo inferiore di quello di acquisto, si sostiene che in conseguenza di quanto sopra, quindi, alle vendite sottocosto non può non applicarsi il disposto di cui al citato articolo 15, comma 5, che richiede l'obbligo da parte dell'esercente dettagliante che intenda effettuare una qualunque tipologia di vendita straordinaria di indicare anche la percentuale di sconto applicata. 7
8 MISE (PARERE N DEL 5 AGOSTO 2003) VENDITE SOTTOCOSTO = PARTICOLARE MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE VENDITE PROMOZIONALI OBBLIGO DA PARTE DELL'ESERCENTE DETTAGLIANTE DI INDICARE ANCHE LA PERCENTUALE DI SCONTO APPLICATA 2. L altra prescrizione applicabile è sostenuta nel parere 10 gennaio 2012, n. 3517, con il quale il Ministero, richiamata la circolare ministeriale n che al punto 1 ha evidenziato che per effetto del disposto di cui all art. 1, comma 8, del D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218 ( ) detta modalità di offerta rientra nella categoria delle vendite promozionali ha sostenuto che ( ) si applica attualmente la previsione di cui all art. 3 del Decreto Legge 223 del 4 luglio 2006, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248 le attività commerciali, come individuate dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni( ) f) l ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all interno degli esercizi commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti. Ciò significa che anche nei casi di non applicazione del regolamento n. 218 le vendite sottocosto non possono essere effettuate nei periodi immediatamente precedenti i saldi (che nella quasi totalità dei casi sono stati individuati con norma regionale). MISE (PARERE N DEL 10 GENNAIO 2012) LA VENDITA A SOTTOCOSTO RIENTRA NELLA CATEGORIA DELLE VENDITE PROMOZIONALI NON POSSONO ESSERE EFFETTUATE NEI PERIODI IMMEDIATAMENTE PRECEDENTI I SALDI 8
9 La domanda al Comune Le vendite sottocosto devono essere comunicate al Comune 10 giorni prima della data di inizio e possono essere fatte solo tre volte nel corso dell anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a 10 giorni ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta. Per poter effettuare un altra vendita sottocosto dello stesso prodotto è necessario che siano decorsi almeno 20 giorni dalla fine della vendita sottocosto precedente, fatta eccezione per la prima vendita sottocosto dell anno. Le comunicazioni che riguardano le vendite sottocosto devono essere predisposte su modelli scaricabili nella sezione modulistica del Comune e presentate allo stesso almeno 10 giorni prima dell'inizio del sottocosto. La presentazione deve avvenire, esclusivamente, in modalità on-line dalla PEC della ditta (o da quella del professionista incaricato - in questo caso dovrà essere allegata anche la procura speciale per l'invio). Sono sempre consentite, senza necessità di preventiva comunicazione al Comune, le vendite sottocosto relative a: a) prodotti alimentari freschi e deperibili; b) prodotti alimentari qualora manchino meno di 3 giorni alla data di scadenza o meno di 15 giorni alla data del termine minimo di conservazione; c) prodotti tipici delle festività tradizionali, qualora sia trascorsa la ricorrenza o la data della loro celebrazione; d) prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, ovvero a causa dell introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione; e) prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile e a terzi, o ad agenti naturali o a fatti accidentali nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita. 9
10 Le vendite sottocosto sono sempre consentite, senza necessità di preventiva comunicazione al Comune, anche: 1 in caso di ricorrenza dell apertura del negozio o della partecipazione al gruppo del quale il negozio fa parte, con cadenza almeno quinquennale; 2 In caso di apertura di un nuovo negozio; 3 In caso di ristrutturazione totale dei locali, anche qualora si sia proceduto prima della ristrutturazione alla vendita di liquidazione; 4 In caso di modifica e integrazione dell insegna tali da incidere sul carattere individuante della stessa. Rimane obbligo del titolare del negozio, nel caso intenda inviare messaggi pubblicitari all esterno o all interno del locale, indicare in modo chiaro i prodotti venduti sottocosto, il numero minimo dell unità di prodotti disponibili per ciascuna referenza ed il periodo temporale della vendita, nonché le relative circostanze nel caso di: o prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, ovvero a causa dell introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione; o prodotti non alimentari difettati dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o fatti accidentali nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che comunque siano stai concretamente utilizzati prima della vendita. Il titolare deve inoltre provvedere ad indicare in modo inequivocabile i prodotti sottocosto all interno del negozio. 10
11 OBBLIGO DEL TITOLARE DEL NEGOZIO Indicare in modo chiaro i prodotti venduti sottocosto, il numero minimo dell unità di prodotti disponibili per ciascuna referenza ed il periodo temporale della vendita È necessario anche indicare le circostanze relative a: 1) Prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito; 2) Prodotti alimentari difettati. - Riproduzione riservata - 11
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D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218 (1). Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'articolo 15, comma 8, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (2). (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 giugno
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