Comune di Val della Torre Città Metropolitana di Torino
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- Valentino Ivo Martelli
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1 Comune di Val della Torre Città Metropolitana di Torino REGOLAMENTO SULL INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.) Approvato dal Consiglio Comunale in data con deliberazione n. 10 1
2 INDICE ART. OGGETTO PAGINA 1 OGGETTO E RIFERIMENTI 3 2 DESTINATARI 3 3 AMBITO DI APPLICAZIONE 3 4 FINALITA DI INTERVENTO 4 5 INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE 5 6 DICHIARAZIONE UNICA SOSTITUTIVA 5 7 NUCLEO FAMILIARE 7 8 INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE 7 9 INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 7 10 SCALA DI EQUIVALENZA 7 11 TIPOLOGIE DI ISEE 8 12 COMPETENZE 9 13 DEROGHE ALLA PRESENTAZIONE CONTROLLI TRATTAMENTO DATI NORME TRANSITORIE E FINALI 11 2
3 ART. 1 - OGGETTO E RIFERIMENTI 1. Il presente Regolamento è finalizzato all individuazione delle condizioni economiche richieste per l accesso alle prestazioni sociali agevolate di competenza comunale, ai sensi della Legge n. 214 del ed in attuazione del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)". 2. Il presente Regolamento è lo strumento per disciplinare l applicazione dell Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Val della Torre. 3. Il presente Regolamento integra ogni altra disciplina, espressa anche in forma regolamentare comunale, relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente, nell ambito di applicazione di cui all art. 3 del presente Regolamento. 4. Gli scaglioni I.S.E.E. cui collegare le agevolazioni ed i relativi parametri per i vari servizi sono definiti con deliberazione della Giunta Comunale, fatto salvo quanto di competenza di altri Enti. ART. 2 - DESTINATARI 1. Possono chiedere le prestazioni sociali agevolate coloro i quali siano iscritti all anagrafe della popolazione residente del Comune, che si trovino in particolari condizioni economiche e sociali. 2. Possono altresì richiedere prestazioni agevolate coloro i quali, pur non essendo iscritti all anagrafe della popolazione residente, rientrano nella normativa che prevede l accessibilità ai servizi richiesti, quali ad esempio gli stranieri non in possesso di permesso di soggiorno e tuttavia non espellibili (richiedenti asilo, rifugiati, donne in gravidanza, minori), apolidi, senza fissa dimora in grave povertà ecc.. ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai Servizi a domanda individuale, ai Servizi Sociali, ai Servizi assistenziali, ai Servizi soggetti a contribuzione, all erogazione di contributi, sussidi e provvidenze alla persona, indicati nei successivi punti. 2. L applicazione del Regolamento è comunque estesa dal Comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso Ente locale. 3
4 3. Per Prestazioni Sociali s intendono le seguenti prestazioni (se attivate sul territorio comunale): Contributo straordinario ad personam Asili nido e servizi educativi per l infanzia Mensa e trasporto scolastici Prestazioni scolastiche (libri scolastici, borse di studio, ecc., escluse quelle finanziate da Enti sovracomunali) Centro estivo per minori Contributo/agevolazione sui tributi locali Altre prestazioni economiche-assistenziali, o servizi sociali e assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, erogate dal Comune. 4. L applicazione del Regolamento è estesa a tutte le prestazioni sociali, socio-sanitarie ed educative agevolate, derivanti da disposizioni di legge, regolamenti, convenzioni o provvedimenti amministrativi, inerenti alle funzioni, svolte in materia, dagli uffici comunali, per le quali la misura dell agevolazione dipenda dalla condizione economica del richiedente. 5. Le prestazioni oggetto del presente atto verranno attivate compatibilmente con le risorse disponibili. Tale criterio è assunto al fine di garantire l effettiva possibilità di intervento, anche a tutela di chi richiede la prestazione, per evitare la creazione di aspettative che non possano essere soddisfatte. 6. La Giunta Comunale provvede annualmente, nella fase di determinazione del sistema tariffario o nel rispetto del regolamento e degli equilibri di bilancio, a determinare: a) il costo effettivo del servizio; b) le varie fasce I.S.E.E. c) le quote di contribuzione a carico del cittadino e le corrispondenti tariffe. 7. La contribuzione così definita deve in ogni caso garantire la sostenibilità degli oneri da parte del cittadino e della sua famiglia. ART. 4 - FINALITA DI INTERVENTO 1. Gli interventi individuati nel presente Regolamento hanno lo scopo di rafforzare il tessuto sociale del Comune di Val della Torre, secondo principi di solidarietà, attraverso forme di sostegno economico diretto o indiretto, rivolte alle situazioni maggiormente svantaggiate. 2. Nello specifico l Amministrazione Comunale intende perseguire i seguenti obiettivi: a) disciplinare l accesso ai Servizi a domanda individuale; b) attuare programmi integrati di natura sociale ed economica; c) graduare la misura della partecipazione del cittadino al costo del Servizio, tenendo conto della situazione globale socio-economica del nucleo familiare. 4
5 3. L Amministrazione applica, nell accesso ai servizi e alle prestazioni, i principi di gradualità, equità, imparzialità e solidarietà, mantenendo in essere l equilibrio tra gli oneri dei servizi a carico dell utenza e la fiscalità generale. 4. L Amministrazione Comunale, come previsto dalla normativa, individua nell'i.s.e.e. del nucleo familiare il parametro di riferimento per la determinazione e/o l accesso a prestazioni assistenziali e sociali agevolate, i benefici economici, le agevolazioni nell accesso ai servizi di pubblica utilità. e le selezioni o graduatorie per l'accesso a servizi o benefici, di cui alle normative vigenti. 5. Le agevolazioni previste nel Regolamento hanno carattere integrativo, e non sostitutivo, del reddito familiare, e non possono essere intese quale totale presa in carico delle situazioni svantaggiate da parte della Pubblica Amministrazione. ART. 5 - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE 1. L Indicatore della Situazione Economica Equivalente è calcolato come rapporto tra l Indicatore della Situazione Economica (ISE), definito sulla base dei redditi, delle spese e franchigie previste dalla normativa, combinato con il 20% dell Indicatore della Situazione Economica Patrimoniale (ISP), ed il parametro della scala di equivalenza, riferita al numero dei componenti del nucleo familiare: ISR + (ISP X 0,2) ISEE= P ISEE = Indicatore della scala di equivalenza P = Parametro della scala di equivalenza ISE = Indicatore della situazione economica ISR = Indicatore della situazione reddituale ISP= indicatore della situazione patrimoniale ART. 6 - DICHIARAZIONE UNICA SOSTITUTIVA 1. Ogni cittadino che intende avvalersi delle prestazioni indicate nell articolo 3 del presente regolamento, presenta un unica dichiarazione sostitutiva (DSU) concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'isee. 2. La dichiarazione ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell anno successivo. Decorso tale termine, non si potrà utilizzare la DSU scaduta per la richiesta di nuove prestazioni, ferma restando la validità della stessa per le prestazioni già richieste. 5
6 3. Ogni cittadino può presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione unica sostituiva, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti della condizione familiare e/o economica del proprio nucleo familiare. L'ente erogatore può richiedere una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) aggiornata in caso di accertamento delle variazioni del nucleo familiare. 4. In caso di presentazione di una nuova DSU di variazione, gli effetti del nuovo Indicatore decorrono a partire dal mese successivo in caso di agevolazione tariffaria, e dalla data di presentazione in caso di concessione di prestazioni e/o benefici. 5. Il Cittadino può presentare la dichiarazione unica sostitutiva presso i Centri di Assistenza Fiscale abilitati o direttamente all'inps, in via telematica. 6. Le informazioni contenute nella DSU sono in parte auto-dichiarate ed in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell'agenzia delle Entrate e dell'inps. 7. I soggetti incaricati della ricezione della DSU, trasmettono per via telematica entro i successivi quattro giorni lavorativi i dati in essa contenuti al sistema informativo dell ISEE gestito dall INPS e rilasciano al dichiarante esclusivamente la ricevuta attestante l avvenuta presentazione della DSU. 8. Entro 10 giorni lavorativi, sulla base ai dati auto-dichiarati e di quelli acquisiti dall Agenzia delle Entrate o presenti nei propri archivi l'inps rende disponibile l ISEE. Nel caso eccezionale in cui trascorrano 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU senza che il dichiarante abbia ancora ricevuto l attestazione, è possibile compilare l apposito modulo integrativo per auto-dichiarare i dati per il calcolo dell ISEE ed ottenere un attestazione provvisoria, valida fino al momento del rilascio dell attestazione precedentemente richiesta. 9. In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare al servizio comunale la relativa richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU. L Ente erogatore potrà acquisire successivamente l'attestazione relativa all'isee, fino a tale data la prestazione non potrà comunque essere erogata o concessa. 10. La DSU ha carattere modulare, in quanto non è rigida e identica per tutte le situazioni, e si compone di: a) un modello base relativo al nucleo familiare; b) fogli allegati relativi ai singoli componenti; c) moduli aggiuntivi, qualora si rilevino ai fini del computo dell ISEE le componenti aggiuntive, per prestazioni agevolate di natura socio sanitaria, prestazioni agevolate rivolte a minorenni, prestazioni per il diritto allo studio universitario; d) moduli sostitutivi, in caso di richiesta dell ISEE corrente; e) moduli integrativi, nel caso di integrazione e/o rettifica dei dati non auto-dichiarati, rilevati direttamente dall'agenzia delle Entrate e/o dall'inps, o della mancata ricezione, trascorsi 15 giorni, della attestazione riportante l'isee. 6
7 11. I moduli aggiuntivi, sostitutivi e integrativi possono essere compilati in via complementare successivamente alla presentazione della DSU. Nel caso in cui i dati auto-certificati non siano variati rispetto ad una eventuale DSU precedente, il richiedente può presentare una dichiarazione semplificata. 12. La DSU è conservata dagli uffici ai soli fini di eventuali controlli o contestazioni, nel rispetto delle disposizioni e dei limiti temporali di legge. ART. 7 - NUCLEO FAMILIARE 1. Il nucleo familiare è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, come indicato nell'art. 3 DPCM 159/ Ogni persona può appartenere ad un solo nucleo familiare. L'attestazione ISEE può essere utilizzata da qualunque componente il nucleo familiare per richiedere prestazioni sociali agevolate, nonché agevolazioni nell accesso ai servizi di pubblica utilità. ART. 8 - INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE 1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare come stabilito nell'art. 4 del DPCM 159/ Ogni componente del nucleo familiare dovrà autodichiarare i dati di cui all'art. 10, commi 7 e 8, del DPCM 159/2013, mentre le informazioni già presenti nell'anagrafe Tributaria sono direttamente trasmesse dall Agenzia delle entrate all'inps. ART. 9 - INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 1. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare e mobiliare, al netto delle franchigie come stabilito dall'art. 5 del DPCM 159/2013. L'indicatore della situazione patrimoniale così calcolato viene valorizzato al 20%. ART SCALA DI EQUIVALENZA 1. La scala di equivalenza è il parametro rappresentativo del nucleo familiare, a cui rapportare l'indicatore della situazione economica. 7
8 2. I parametri della scala di equivalenza, come stabilito dall'allegato 2 del DPCM 159/2013, corrispondenti al numero dei componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell articolo 3, del del DPCM 159/2013, sono i seguenti: Componenti Parametro 1 1,00 2 1,57 3 2,04 4 2,46 5 2,85 Alla tabella si applicano le maggiorazioni previste dalla normativa vigente. ART TIPOLOGIE DI ISEE 1. Nel caso di alcune prestazioni la normativa ha previsto specifiche modalità di calcolo dell'isee, dettagliate agli articoli 6, 7 e 8 del DPCM 159/2013. Le tipologie di ISEE di cui sopra sono relative a: a) richiesta di prestazioni agevolate di natura sociosanitaria - ISEE Sociosanitario; b) richiesta di prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi - ISEE Minorenni; c) richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario - ISEE Università d) diminuzioni di reddito a seguito di variazioni della situazione lavorativa - ISEE Corrente. Dettaglio delle diverse tipologie: a) ISEE Sociosanitario (art 6 DPCM 159/2013) Per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria rivolte a persone di maggiore età l ISEE è calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 6 del decreto 159/2013, mentre per quelle rivolte ai minori, l'isee è calcolato nelle modalità dell'art 7 dello stesso decreto. Per le sole prestazioni erogate in ambiente a ciclo continuativo si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio. b) ISEE Minorenni (art. 7 del decreto 159/2013) Per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente. In tal caso l'isee è integrato di una componente aggiuntiva, calcolato sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità dell'allegato 2 del decreto 159/
9 c) ISEE Università (art. 8 del decreto 159/2013) Per l accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario va identificato, ai sensi dell'art 8 del decreto 159/2013, il nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza. d) ISEE CORRENTE (art. 9 del decreto 159/2013) In presenza di un ISEE in corso di validità può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato rispetto alla data della richiesta della prestazione, quando si siano verificate diminuzioni di reddito a seguito di variazioni della situazione lavorativa, come stabilito dall'art. 9 del decreto 159/2013. In tal caso occorre presentare un modulo sostitutivo e l'isee corrente ha validità di due mesi dalla data della sua presentazione e mantiene la sua validità anche dopo il periodo di due mesi, sussistendo l invarianza delle condizioni, e comunque non oltre il periodo di mesi sei. Gli effetti dell'isee corrente decorrono a partire dal mese successivo alla data di presentazione in caso di agevolazione tariffaria. In caso di accesso a benefici, l'isee corrente è condizionato alla permanenza dei requisiti alla scadenza della validità. ART CONTROLLI 1. Ogni Ufficio esegue i controlli per ogni tipologia di prestazione concessa o erogata sulla base dell'isee, sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante, ai sensi dell articolo 10, commi 7 e 8, avvalendosi degli archivi in proprio possesso, nonché i controlli di cui all articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all INPS di eventuali dichiarazioni mendaci. 2. L Amministrazione Comunale indica le seguenti modalità e priorità nelle attività di controllo: a) ogni ufficio effettua i controlli sulle istanze inoltrate per ciascuna delle tipologie di prestazione; b) i controlli verranno effettuati almeno sul 5% del totale delle dichiarazioni ISEE presentate per accedere alle prestazioni e/o benefici; se il totale delle domande è pari o inferiore a n. 30, i controlli verranno effettuate su tutte le istanze; c) i controlli, sono volti a verificare i dati autodichiarati ai sensi dell articolo 10, commi 7 e 8, i dati anagrafici, mediante verifica nella banca dati comunale, i dati economici, finanziari e patrimoniali, mediante verifica nella banca dati tributaria (Punto Fisco), banca dati del catasto (Sister), banca dati INPS, Centro per l'impiego, Pubblico Registro Automobilistico, banca dati dei contributi e/sussidi percepiti da Regione, Provincia o Servizi Socio Assistenziali; 9
10 d) una verifica da parte della Polizia Municipale, qualora si individuino difformità ed inattendibilità che richiedono un controllo mirato e/o sul posto e l'acquisizione di ulteriori dati. 3. In fase di istruttoria e pertanto prima che sia erogata la prestazione o concesso il beneficio, l'amministrazione Comunale può offrire una consulenza preventiva e richiedere idonea documentazione al fine di evitare inesattezze o errori materiali. 4. In caso di riscontro di elementi di non veridicità e/o di incongruità sulle dichiarazioni rilasciate e sui dati autodichiarati sono previste le seguenti conseguenze: penali: in quanto ai sensi del comma 1 dell art. 76 del DPR 445/2000 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato DPR è punito ai sensi del codice penale e delle leggi in materia. Qualora emerga un fatto configurabile come reato sussiste pertanto l obbligo di denuncia alla Procura della Repubblica competente; amministrative: in quanto qualora si accertino elementi di non veridicità l Amministrazione è tenuta a: non concedere il beneficio se l accertamento è effettuato prima della concessione dello stesso ovvero a far decadere il beneficio dal momento di presentazione della richiesta nel caso in cui sia stato concesso. In tale caso è necessario avviare il procedimento per il recupero delle somme indebitamente ricevute o non versate. ART COMPETENZE 5. Le agevolazioni saranno concesse con l adozione dei necessari provvedimenti del Responsabile competente, previo accertamento, della sussistenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento e da quelli regolanti il servizio stesso. 2. Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il Responsabile del procedimento potrà richiedere al cittadino la documentazione necessaria, ad eccezione di quella già in possesso della Pubblica Amministrazione, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di autocertificazione. ART DEROGHE ALLA PRESENTAZIONE 1. Qualora la condizione economica dei richiedenti fosse tale da prevedere l impossibilità di erogare prestazioni, ovvero di esonerare dall obbligo di contribuzione al loro costo e tuttavia fossero presenti nel nucleo familiare condizioni di bisogno gravi e tali da rendere necessario attivare la prestazione, quest ultima o l esonero dalla contribuzione potranno essere erogati, in deroga alle condizioni economiche, con provvedimento motivato, sulla base di una relazione professionale prodotta dai Servizi sociali o sociosanitari. 10
11 2. I nuclei familiari che al momento della richiesta di prestazione agevolata siano beneficiari di interventi socio assistenziali continuativi di sostegno al reddito da parte del C.I.S.S.A. Pianezza, fruiranno della prestazione agevolata nella sua forma più favorevole. ART TRATTAMENTO DATI 2. Il trattamento dei dati è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di gestione e di utilizzo dei dati personali. Ai fini del controllo formale, l Amministrazione Comunale può effettuare l interconnessione ed i collegamenti con gli archivi delle Amministrazioni collegate. 3. L Amministrazione può effettuare elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio, in forma anonima. ART NORME TRANSITORIE E FINALI 1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia. 2. Tutte le disposizioni legislative, attuative e correttive emanate dopo l approvazione del presente Regolamento troveranno applicazione, previa modifica del presente Regolamento, in tutti i procedimenti che verranno attivati successivamente alla modifica stessa, facendo pertanto salvi i procedimenti in corso. 3. Per effetto del presente Regolamento vengono abrogate tutte le disposizioni precedenti relative ai criteri per la concessione di prestazioni agevolate nei settori in oggetto. 11
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