Servizio Supporto Normativo Giuslavoristico Sito Web Centri per l Impiego di Torino 17 maggio 2016

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1 Servizio Supporto Normativo Giuslavoristico Sito Web Centri per l Impiego di Torino 17 maggio 2016

2 COLLABORAZIONI A PROGETTO Abrogazione del contratto a progetto che non puo essere stipulato alla data di entrata in vigore del decreto (25/6/2015). Rimangono in vigore i contratti in atto fino alla scadenza.

3 COLLABORAZIONI Si possono fare solo le collaborazioni coordinate e continuative: prestazioni coordinate, continuative e personali anche se non a carattere subordinato che non siano dirette e organizzate dal committente. senza vincolo d orario organizzati in modo autonomo svolgimento della prestazione in qualsiasi luogo

4 COLLABORAZIONI DAL 1 GENNAIO 2016 SI APPLICA IL LAVORO SUBORDINATO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE IN CASO DI: Prestazioni personali, continuative e organizzate dal committente. ECCEZIONI: -Collaborazioni normate dagli accordi collettivi; -Professioni intellettuali con iscrizione ad albo; -Attività in organi di amministrazione; -Collaborazioni per società sportive dilettantistiche.

5 COLLABORAZIONI - Le parti possono richiedere la certificazione dei rapporti di lavoro. Le disposizioni non valgono per la P.A. ma dal 1 gennaio 2017 è vietato stipulare contratti di collaborazione.

6 Dal 1 gennaio 2016 STABILIZZAZIONI CON ASSUNZIONI CON CONTRATTO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO DI PERSONE CON: -COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA; -CONTRATTO A PROGETTO -PARTITA IVA ESTINZIONE ILLECITI AMMINISTRATIVI, CONTRIBUTIVI, FISCALI -I lavoratori firmano atti di conciliazione; -Nei 12 mesi successivi alle assunzioni i datori di lavoro non cessino il rapporto (salvo giusta causa e giustificato motivo soggettivo)

7 MINI COLLABORAZIONI Con queste caratteristiche restano salve anche le mini co.co.co. rese fino a 30 giorni con un importo fino a euro con il medesimo committente.

8 MANSIONI Il lavoratore può essere assegnato a qualunque mansione del livello di inquadramento (non più solo mansioni equivalenti) In caso di modifica degli assetti organizzativi o per altre ipotesi previste dagli accordi collettivi (anche aziendali): il lavoratore puo essere assegnato a mansioni di livello inferiore: - di un solo livello purché stessa categoria (es. impiegato); -per iscritto; -anche senza trattativa sindacale; -ove necessario con aggiornamento formativo

9 MANSIONI Normalmente il livello di inquadramento e il trattamento retributivo sono conservati (no trattamenti accessori collegati alla precedente mansione: es. indennità di trasferta o di cassa)

10 MANSIONI In caso di accordo presso le sedi protette nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita: modifica delle mansioni, della categoria legale, dell inquadramento e della retribuzione Il lavoratore può farsi assistere dal sindacato, avvocato o consulente del lavoro.

11 MANSIONI Mansioni superiori: il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente (sempre) e l assegnazione diventa definitiva se: - le mansioni sono esercitate in maniera continuativa dopo il periodo fissato dagli accordi collettivi o in mancanza dopo 6 mesi. - l assegnazione non è avvenuta per sostituzione di altro lavoratore in servizio

12 PART-TIME Liberalizzazione: non ci sono più causali e limiti per clausole elastiche Le novità devono essere recepite dal CCNL

13 Che cosa son0 le clausole elastiche? Jobs Act PART-TIME - variazione in aumento (straordinario) della durata della prestazione lavorativa con maggior apporto di prestazione lavorativa (es. in un part time di base dalle 8.00 alle aumentare la prestazione di un ora dalle 8.00 alle 11.00); - Variazione della collocazione temporale (es. in un part time di base dalle 8.00 alle 10.00, modificare l orario dalle alle 14.00); Datore di lavoro e lavoratore devono concordare per iscritto e devono esserci due giorni lavorativi di preavviso e specifiche compensazioni economiche

14 PART-TIME (NOVITA ) CONGEDO PARENTALE Il lavoratore può chiedere una sola volta, al posto del congedo parentale, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per un periodo corrispondente con una riduzione d'orario non superiore al 50% (Sul punto si attende una circolare del Ministero e INPS). INFORMAZIONE: In caso di assunzione di personale part-time il datore di lavoro deve informare il personale già dipendente a tempo pieno e prendere in considerazioni le domande di trasformazione da tempo pieno a tempo part-time. Viene abrogato l obbligo di informazione alle RSA sull andamento annuale delle assunzioni a tempo parziale

15 PART-TIME News dal 1 gennaio 2006 Legge di Stabilità: part-time per i lavoratori vicini alla pensione di vecchiaia Per il settore privato i lavoratori con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che maturano entro la fine del 2018 il diritto alla pensione di vecchiaia vi è la possibilità di ridurre l'orario di lavoro tra il 40% e il 60%. E' necessario uno specifico accordo con l'azienda che dovrà essere comunicato all'inps e alla Direzione Territoriale del Lavoro. E' concessa la contribuzione figurativa per le ore non lavorate.

16 LAVORO INTERMITTENTE a chiamata o job on call è il contratto con il quale il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro. Può essere a tempo determinato o indeterminato. Si prevede lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente.

17 LAVORO INTERMITTENTE a chiamata o job on call Massimo di 400 giornate lavorative nell arco di 3 anni solari (per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro) ; superato questo limite, il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato (tale regola non vale per i settori del turismo, pubblici esercizi e dello spettacolo). Non si applica nella Pubblica Amministrazione.

18 1) CANALE OGGETTIVO: LAVORO INTERMITTENTE a chiamata o job on call Il contratto può essere concluso per le ipotesi individuate dai contratti collettivi nazionali o territoriali Per periodi predeterminati nell arco della settimana, del mese o dell anno (in mancanza di contratto collettivo Decreto del Ministero del Lavoro in attesa si continua ad applicare il R.D.2657/1923).

19 2) CANALE SOGGETTIVO: LAVORO INTERMITTENTE a chiamata o job on call Limiti di età: il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso indipendentemente dalle indicazioni dei contratti collettivi con soggetti che hanno - più di 55 anni di età (anche pensionati) - meno di 24 anni di età (le prestazioni devono essere svolte entro i 25 anni)

20 LAVORO INTERMITTENTE a chiamata o job on call Comunicazione amministrativa preventiva: per il datore di lavoro: - via all'indirizzo: intermittente@pec.lavoro.gov.it - SMS esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione. - In caso di malfunzionamento dei sistemi di trasmissione informatici, è possibile effettuare la comunicazione al numero fax della DTL competente.

21 LAVORO INTERMITTENTE a chiamata o job on call Comunicazione amministrativa preventiva: per il datore di lavoro: - cosa fare: comunicazione prima (anche nello stesso giorno purché antecedentemente l effettivo impiego) dell inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni comunicare: - i dati identificativi del lavoratore; - la durata della prestazione (il numero di giorni ma non delle ore). (la comunicazione potrà indicare la chiamata di più lavoratori e potrà essere modificata o annullata entro le 48 ore successive).

22 TIROCINIO Età minima 16 anni (anche stranieri regolari) I tirocini formativi e di orientamento durata non superiore a 6 mesi, per soggetti non occupati entro 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio (diploma di scuola secondaria di primo grado, qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale, diploma di istruzione secondaria superiore, laurea, master, dottorati). I tirocini di reinserimento/inserimento al lavoro durata non superiore a 6 mesi, proroghe comprese e sono rivolti a inoccupati, disoccupati (anche percettori di Aspi e mobilità), lavoratori sospesi in regime di CIG.

23 TIROCINIO CONVENZIONI: I tirocini sono regolati da apposite convenzioni, stipulate tra i soggetti promotori (CPI, Università, Associazioni di categoria, ecc ) ed i soggetti ospitanti (aziende) Deve essere redatto e allegato alla convenzione un progetto formativo e di orientamento per ogni tirocinio che dovrà essere sottoscritto anche dal tirocinante.

24 TIROCINIO INDENNITA DI PARTECIPAZIONE 300,00 lordi minimi per part time (20 ore settimanali) fino a 600,00 lordi minimi per un massimo di 40 ore settimanali. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi o comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di partecipazione non viene corrisposta (solo il rimborso delle spese sostenute per vitto (buoni pasto) e trasporto su mezzo pubblico.

25 TEMPO DETERMINATO Durata non superiore a 36 mesi (salvo contratti collettivi). Novità: non ci sono più le causali e nel calcolo dei 36 mesi rientrano mansioni di pari livello e categoria legale (operai, impiegati, quadri) non più solo mansioni equivalenti. Nel calcolo dei 36 mesi si tiene conto sia del contratto a tempo determinato sia dei periodi di somministrazione. In deroga al limite di 36 mesi è possibile stipulare un ulteriore contratto della durata massima di 12 mesi presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio. Se non si rispetta tale procedura e termine di 12 mesi il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di stipulazione

26 TEMPO DETERMINATO PROROGHE E RINNOVI Le proroghe sono ammesse fino a 5 volte (nei 36 mesi). Se si supera tale limite il contratto è considerato a tempo indeterminato dalla sesta proroga. Nel caso di riassunzione tra un primo e un secondo contratto deve passare l intervallo di: 10 giorni se il primo contratto durava fino a sei mesi e 20 giorni se durava più di sei mesi. Tali regole non si applicano per le attività stagionali, per le ipotesi individuate dai contratti collettivi e per le imprese start up innovative per i primi 4 anni dalla costituzione della società.

27 DIRITTO DI PRECEDENZA TEMPO DETERMINATO Il datore di lavoro deve informare i lavoratori a T.D. e le RSU sui posti vacanti nell impresa. Si applicano le seguenti regole (N.B. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi)

28 DIRITTO DI PRECEDENZA TEMPO DETERMINATO 1) Il lavoratore che, nell esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.

29 2) PER LE LAVORATRICI MADRI TEMPO DETERMINATO Jobs Act i In relazione al diritto di precedenza previsto a favore della lavoratrice a termine che abbia lavorato per più di 6 mesi, per le assunzioni a tempo indeterminato nella stessa azienda entro i successivi 12 mesi, il periodo di maternità (astensione obbligatoria) concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza. Alle medesime lavoratrici è inoltre riconosciuto il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi per le stesse mansioni.

30 TEMPO DETERMINATO Jobs Act i 3) Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.

31 TEMPO DETERMINATO Il datore di lavoro è tenuto ad informare il diritto di precedenza per iscritto. Il diritto di precedenza di cui sopra può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro 6 mesi nei casi 1 e 2 e 3 mesi in caso di lavoro stagionale dalla data di cessazione del rapporto stesso. Si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. i

32 SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO contratto a tempo determinato o indeterminato con cui un agenzia di somministrazione mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti che svolgono la loro attività sotto la direzione e il controllo dell utilizzatore.

33 SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO Novità: solo LIMITI QUANTITATIVI (no altri limiti di causale di impiego): la somministrazione a tempo indeterminato non può superare il 20% (salvo diversa previsione dei contratti collettivi) dei lavoratori a tempo indeterminato presso l utilizzatore La somministrazione a tempo determinato segue i limiti dei contratti collettivi applicati dall utilizzatore (no limiti per lavoratori in mobilità, disoccupati che percepiscono da almeno 6 mesi indennità di disoccupazione o ammortizzatori sociali o svantaggiati).

34 APPRENDISTATO E' un contratto di lavoro a tempo indeterminato per la formazione e l'occupazione dei giovani. Solo per le attività stagionali (elenco in DPR 1525 del 1963) è possibile prevedere contratti a tempo determinato. Le attività stagionali possono essere esercitate da aziende turistiche, con un periodo di inattività non inferiore a 70 giorni continuativi o a 120 giorni non continuativi.

35 APPRENDISTATO CARATTERISTICHE GENERALI a) forma scritta del contratto ai fini della prova. Il contratto deve contenere il piano formativo individuale; b) durata minima 6 mesi (salvo attività stagionali); c) vale la normativa vigente sul licenziamento ingiustificato (tutele crescenti). Per l'apprendistato tipo a) costituisce giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi; d) possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

36 APPRENDISTATO e) divieto di retribuzione a cottimo f) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del CCNL, ovvero, in alternativa, una riduzione della retribuzione in misura percentuale e graduata in relazione alla anzianità di servizio; g) presenza di un tutore o referente aziendale; h) possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali con i fondi paritetici interprofessionali anche attraverso accordi con le Regioni; i) riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi

37 APPRENDISTATO l) registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino; m) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni; n) possibilità di forme e modalità per la conferma in servizio al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato.

38 APPRENDISTATO I livello: apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore -per lavoratori dai 15 a 25 anni da compiere anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione. - durata del contratto massimo 3 anni, 4 in caso di diploma quadriennale regionale.

39 APPRENDISTATO I Livello: Novità: - contratti di apprendistato di durata non superiore a 4 anni a giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore - contratti di durata non superiore a due anni per i giovani che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l esame di Stato.

40 APPRENDISTATO I Livello: il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l istituzione formativa a cui lo studente è iscritto secondo uno schema che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore. La formazione esterna nell'istituzione formativa cui è iscritto lo studente non può essere superiore al 60% dell'orario dell'ordinamento per il secondo anno e del 50% per il terzo e quarto anno. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, per le ore di formazione esterna il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione nell azienda è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta diversa previsione dei contratti collettivi

41 APPRENDISTATO II livello Apprendistato professionalizzante lavoratori dai 18 e i 29 anni (17 se già in possesso della qualifica professionale) Anni del contratto massimo: 3 ( 5 per i profili professionali caratterizzanti la figura dell artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento (settore artigiano e commercio CCNL terziario, turismo, pubblici esercizi, aziende di panificazione). La Regione deve comunicare entro 45 giorni le modalità per la formazione pubblica (sedi e calendario delle attività). La durata della formazione è non superiore a 120 ore per il triennio ed è finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali.

42 APPRENDISTATO III livello APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA - per lavoratori tra i 18 e i 29 anni che hanno già un diploma di scuola secondaria superiore o di un diploma professionale, per il conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi di istituti tecnici superiori e per il praticantato per l accesso alle professioni ordinistiche. Protocollo con l istituzione formativa a cui lo studente è iscritto secondo uno schema definito con decreto del Ministro del lavoro che stabilisce l'entità e le modalità della formazione a carico del datore. Il protocollo stabilisce anche il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore.

43 APPRENDISTATO III livello APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA FORMAZIONE Jobs Act La formazione esterna nell'istituzione formativa cui è iscritto lo studente non può essere superiore al 60% dell'orario dell'ordinamento (nei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore). Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, per le ore di formazione esterna il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione nell azienda è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta diversa previsione dei contratti collettivi

44 AGEVOLAZIONI APPRENDISTATO: Per i contratti di apprendistato stipulati dal 1 gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2016 : l'azzeramento, per i primi 3 anni, dei contributi a carico dei datore di lavoro fino a nove dipendenti (10% dal quarto anno) 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i datori di lavoro con più di nove dipendenti INCENTIVI: (ART. 32 Decreto legislativo 150/2015 Jobs Act). Dal 24/9/2015 fino al 31/12/2016 per il 1 e 3 livello si applicano i seguenti benefici: - non trova applicazione il contributo di licenziamento - 10% diventa 5% - sgravio totale contributi per i datori compreso finanziamento ASPI PER I LAVORATORI IN MOBILITA O PERCETTORI DISOCCUPAZIONE Possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante i lavoratori in mobilità o percettori di disoccupazione ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, senza limiti di età.

45 PREGRESSA ESPERIENZA LAVORATIVA Di regola non è ammesso l apprendistato per il lavoratore che abbia avuto precedenti esperienze lavorative attinenti alla stessa professionalità che dovrebbe conseguire con il contratto di apprendistato a meno che la durata del precedente rapporto di lavoro, non sia inferiore alla metà di quella prevista dalla contrattazione collettiva. In questo caso dal nuovo contratto di apprendistato viene scalato il periodo già svolto con il primo contratto. Relativamente alla formazione, la durata della formazione può essere ridotta per gli apprendisti che hanno già completato percorsi coerenti con la normativa vigente, o parte di essi (moduli),in precedenti rapporti di apprendistato stipulati a partire dal 1 gennaio La riduzione della durata del percorso coincide con la durata dei moduli già completati (Provvedimento attuativo della D.G.R. n del 28/07/ Allegato alla Deliberazione Giunta Provinciale n del 16/12/2014)

46 LAVORO ACCESSORIO Attività lavorative di natura subordinata o autonoma che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi fino a euro netti nel corso dell'anno civile (1 gennaio - 31 dicembre) non più anno solare. Se committente imprenditore o professionista limite: euro netti. Il limite complessivo con riferimento alla totalità dei committenti rimane euro. Per i percettori di sostegno al reddito in tutti i settori produttivi (anche pubblico) nel limite economico di euro netti nel corso di un anno civile.

47 LAVORO ACCESSORIO N.B. è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale e quindi è escluso che un impresa possa reclutare lavoratori per prestazioni a favore di terzi come nel caso dell appalto.

48 LAVORO ACCESSORIO In agricoltura il limite dei euro si applica: a) attività agricole di carattere stagionale per pensionati e da giovani con meno di 25 anni se regolarmente iscritti a un ciclo di studi; b)piccoli produttori agricoli con volume d'affari annuo non superiore a euro Per la specialità del settore agricolo non trova applicazione il limite dei mila euro previsto nei confronti di imprenditori e professionisti.

49 LAVORO ACCESSORIO NON SI FIRMA UN CONTRATTO ma si usano i VOUCHER I committenti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche (presso Inps, Tabaccai convenzionati, internet Banking Intesa Sanpaolo, Banche Popolari abilitate) uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati. Jobs Act: per eliminare gli usi impropri ed illegali saranno resi pienamente tracciabili: le imprese che li utilizzeranno dovranno comunicare preventivamente, in modalità telematica, il nominativo ed il codice fiscale del lavoratore data luogo e durata della prestazione lavorativa.

50 LAVORO ACCESSORIO I voucher devono essere orari, numerati, progressivamente datati. Un voucher è di valore di 10 Euro vale per 1 ora. Tale importo è decurtato dei contributi per fini previdenziali all INPS, gestione separata, INAIL, rimborso spese. Di conseguenza il lavoratore ottiene 7,50 euro netti. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

51 LAVORO AUTONOMO PARTITA IVA Definizione: tutte le persone che intraprendono l esercizio di un impresa, arte o professione autonoma ex art.2222 c.c. Agenzia Entrate: partita iva Jobs Act dei lavoratori autonomi: è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il Ddl sul lavoro autonomo per la tutela del welfare: maternità, malattia, infortuni;

52 LAVORO AUTONOMO PARTITA IVA novità per lo smart working o lavoro agile: nel caso di lavoro svolto fuori dai locali aziendali, sono previste diverse tutele, trattamento economico e normativo, non inferiore a quello dei colleghi che svolgono le medesime funzioni Lo smart working non è una forma evoluta di telelavoro: la prestazione dell'attività lavorativa da remoto è fatta con piena libertà di scelta su sede, strumenti e connettività Non ci sono postazioni fisse, né orari rigidi o prefissati. Contano i risultati che si ottengono, non la presenza sul luogo di lavoro, che sia in ufficio o da remoto

53 LAVORO AUTONOMO PARTITA IVA INDENNITA DI MATERNITA L indennità di maternità anche se si continua a lavorare. Fino al terzo anno di vita del bambino, congedi parentali della durata di 6 mesi. Il rapporto di lavoro sospeso in gravidanza per un periodo massimo di 150 giorni. TUTELE PER MALATTIA E INFORTUNI Il rapporto di impiego sospeso massimo fino a 150 giorni.

54 CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI NUOVO CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DAL 7 marzo Per tutti i nuovi assunti 2. Per chi trasforma un contratto da tempo determinato o apprendistato 3. Per chi cambia datore di lavoro

55 CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI Rito «Fornero» nel caso di Licenziamento illegittimo (già assunti fino al 7 marzo 2015) 1. Discriminatorio o orale: nullo: reintegra più risarcimento danno 2. Disciplinare oppure per giustificato motivo soggettivo oppure giusta causa: risarcimento da 12 a 24 mensilità. Se infondato: reintegra 3. Economico ovvero per giustificato motivo oggettivo: indennità economica. Se manifestamente infondato: reintegra

56 CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI Rito «Poletti» per licenziamento illegittimo (assunti dal 7 marzo 2015) 1. Discriminatorio o orale: nullo: reintegra più risarcimento danno (min.5 mensilità) oppure se il lavoratore decide di non rientrare 15 mensilità 2. Disciplinare o giustificato motivo soggettivo oppure giusta causa 3. Economico o per giustificato motivo oggettivo Punti 2. e 3. risarcimento da 2 a 24 mensilità (minimo 4, in relazione all anzianità, misura certa no discrezionalità del giudice). N.B. Calcolo dell anzianità: nel caso di cambio di appalti si computa tutto il periodo in cui il lavoratore ha svolto l attività appaltata.

57 CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI N.B La reintegra è ammessa solo per licenziamento disciplinare o giustificato motivo soggettivo oppure giusta causa (punto 2) oltre risarcimento del danno (max 12 mensilità) Quando?: solo se il fatto non è esistito; se invece il fatto è avvenuto a prescindere dalla gravità è ammesso solo il risarcimento del danno. difetto di giustificazione per motivi di inidoneità fisica e psichica del lavoratore (anche disabile)

58 CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI Jobs Act OFFERTA DI CONCILIZIAZIONE (entro 60 gg) in sede stragiudiziale (enti bilaterali, DTL, sindacati, università, fondazioni consulenti del lavoro, commissioni di certificazione) da 2 a 18 mensilità (importo decontribuito e non imponibile ai fini fiscali). Oltre alla comunicazione ordinaria vi è l obbligo di un ulteriore comunicazione telematica entro 65 gg dalla cessazione del rapporto in cui indicare l esito della conciliazione.

59 Nota Bene! Per le aziende con più di 15 dipendenti: coesistenza tra due riti di licenziamento dei lavoratori in base alla data di assunzione. Per le aziende che raggiungono i 15 dipendenti dopo l entrata in vigore del decreto si applica il rito poletti nel caso di licenziamento dei lavoratori assunti anche prima di tale data. Per le aziende sotto i 15 dipendenti il rito da applicare sarà sempre quello nuovo «Poletti» per tutti i lavoratori a prescindere dalla data di assunzione del lavoratore: indennità sono dimezzate e non possono superare le 6 mensilità. Il nuovo regime si applica anche per i datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione, di religione e culto.

60 ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE NUOVE ASSUNZIONI DAL 1/1/2016 al 31/12/2016 CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO MISURA DELL ESONERO: CONDIZIONI: Durata della decontribuzione: 24 mesi Esonero: 40% dei contributi previdenziali a carico del datore (escluso premi e contributi Inail) Limite massimo dell esonero: euro annui nei 6 mesi precedenti l assunzione il lavoratore non sia stato occupato presso qualsiasi datore di lavoro con contratto a tempo indeterminato (sì incentivo in caso di trasformazione) esclusione per i lavoratori che hanno avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato negli ultimi 3 mesi del 2015 anche con società controllate o collegate all'azienda che vuole usufruire dell'incentivo esclusione dell esonero per quei lavoratori per i quali il beneficio sia nel 2015 che nel 2016 sia già stato usufruito

61 DATORI DI LAVORO AMMESSI: Imprenditori Jobs Act Non imprenditori (es. studi professionali, associazioni) Datori agricoli NO P.A. RAPPORTI DI LAVORO: scopo della norma è l espansione di rapporti di lavoro stabili NO apprendistato NO lavoro domestico NO lavoro intermittente o a chiamata anche se stipulato a tempo indeterminato SI part time SI lavoro ripartito (job sharing) SI assunzione dirigenti SI somministrazione a tempo indeterminato SI soci cooperative a tempo indeterminato

62 CUMULABILITA CON ALTRI INCENTIVI: NON CUMULABILE CON: Incentivo over 50 disoccupati da più di 12 mesi Incentivo donne prive di impiego regolarmente retribuito da 24 mesi o prive di impiego da 6 mesi in particolari aree territoriali. CUMULABILE CON: Incentivo disabili Incentivo per assunzione giovani genitori Beneficiari NASPI e mobilità per il 50% dell indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento. Incentivo del Programma Garanzia Giovani Incentivo giovani lavoratori agricoli operai

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