Estintori portatili e carrellati costruiti ed eserciti in conformità alle direttive PED e nuova TPED
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- Norberto Fabiani
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1 Estintori portatili e carrellati costruiti ed eserciti in conformità alle direttive PED e nuova TPED Vincenzo Nastasi *, * Tecnologo INAIL, Settore Ricerca, Certificazione e Verifica Dipartimento Palermo Sommario La direttiva di prodotto 97/23/CE (cosiddetta direttiva PED) è valida per tutte le attrezzature a pressione non trasportabili funzionanti oltre 0,5 bar di pressione. Tra queste attrezzature a pressione rientrano gli estintori portatili. Sono considerati estintori portatili in forza della norma europea EN 3-1 : 1996, gli estintori trasportati ed utilizzati a mano, aventi ciascuno, pronto all uso una massa totale inferiore a 20 Kg. Le bombole a gas (di massa superiore a 20 Kg) sono classificati come attrezzature a pressione trasportabili (mobili denominati anche carrellati). Essi rientrano nel campo di applicazione della direttiva di prodotto 2010/35/UE (cosiddetta nuova direttiva TPED) entrata in vigore dal 1 luglio In considerazione di ciò gli estintori portatili rientrano nel campo di applicazione della direttiva PED e devono essere progettati e costruiti secondo i requisiti essenziali di sicurezza e salute di tale direttiva, nonché devono essere marcati CE. Per quanto riguarda l esercizio la normativa da seguire è il DM 329/04. Mentre gli estintori mobili detti anche carrellati, rientrano nel campo della direttiva europea di prodotto 2010/35/UE (nuova TPED) e devono essere progettati e realizzati secondo i requisiti essenziali di sicurezza e salute di tale direttiva e devono essere marcati. La direttiva 2010/35/UE, si applica sia per la costruzione che per l esercizio. Con la presente memoria si vuole affrontare in modo organico le norme che regolano la costruzione e l esercizio degli estintori per quanto riguarda il rischio pressione. 1. Introduzione 1.1. Estintori portatili Tenuto conto delle direttive di prodotto PED e TPED che da alcuni anni sono entrati in modo cogente nel nostro ordinamento, la presente memoria vuole dare alcune indicazioni fondamentali per gli operatori del settore antincendio nei riguardi degli estintori visti come attrezzature a pressione. Il rispetto delle norme comunitarie e nazionali sulla progettazione, costruzione ed esercizio, aiuta ad evitare i rischi determinati dalla pressione. Il decreto del Ministero dell Industria del (G.U. n 28 del ) ha aggiornato ai fini della prevenzione incendi le norme tecniche esistenti e le procedure relative alla classificazione ed omologazione di estintori d incendio portatili intendendo come tali gli estintori trasportabili ed utilizzati a mano, aventi ciascuno pronti all uso una massa totale inferiore a 20 Kg. Prima dell applicazione del DM , a questa specifica categoria di estintori si deve applicare - in quanto contenitori in pressione - le regole progettuali e costruttive dettate a livello comunitario dalla direttiva di prodotto che ha come finalità quella di cautelarsi dai rischi dovuti alla pressione. Tali regole a livello europeo sono regolate dalla direttiva di prodotto europea 97/23/CE detta anche direttiva PED Pressure Equipment Directive e recepita in Italia dal D.Lgs n 93 (S.O. n.62/l a GU n 91 del ). Tale normativa è valida per tutte le attrezzature a pressione non trasportabili funzionanti ad una pressione maggiore di 0,5 bar. Tra queste attrezzature a pressione rientrano in tema di estintori i portatili. Sono considerati estintori portatili in forza della norma europea EN 3-1:1996, gli estintori trasportati ed utilizzati a mano, aventi ciascuno, pronto all uso una massa totale inferiore a 20 Kg. La direttiva PED, fissa solo i criteri per la progettazione e costruzione per tali attrezzature a pressione compresi gli
2 estintori portatili e gli estintori fissi. Tali attrezzature a pressione devono essere marcati CE dal fabbricante. Mentre per la messa in servizio, la loro utilizzazione ed il loro controllo periodico per le attrezzature a pressioni di cui sopra, si devono seguire le norme nazionali emanate dal Ministero delle attività produttive con Decreto n 329 ( S.O. n 10/L a GU n 22 del 28/01/2005) che recepisce quanto disciplinato dall art. 19 del D.Lgs n Estintori portatili Gli estintori mobili (denominati anche carrellabili), sono gli estintori che vengono scollegati dai rispettivi accessori o rimossi da dove sono installati, per essere riempiti altrove. Gli estintori mobili o carrellati sono classificati come attrezzature a pressione trasportabili e debbono seguire la nuova direttiva di prodotto europea 2010/35/UE detta anche nuova TPED Trasportable Pressare Equipment Directive. Si evidenzia che dal 1 luglio 2011 è entrata in vigore la nuova direttiva TPED 2010/35/UE, che ai sensi dell art. 39 abroga una serie di direttive : la 76/767/CEE, la 84/525/CEE, la 84/526/CEE, la 84/527/CEE e la 1999/36/CE (nota come TPED). La nuova direttiva TPED, 2010/35/UE, deriva dalla necessità di tener conto che, con la direttiva 2008/68/CE del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose, è stata estesa l applicazione delle disposizioni di alcuni accordi internazionali ( ADR, RIN, ADN) ai trasporti nazionali, in modo da armonizzare in tutta l Unione Europea le condizioni delle merci pericolose su strada, ferrovia e per vie navigabili interne. Era quindi necessaria aggiornare le disposizioni della direttiva 1999/36/CE, onde evitare contraddizioni tra le norme, in particolare per quanto riguarda i requisiti di conformità, la valutazione della conformità e le procedure di valutazione della conformità delle attrezzature a pressioni trasportabili. Inoltre si ritiene utile segnalare che la linea guida PED n 1/33 accettata dal gruppo di lavoro della Commissione Europea nella versione finale del 27 febbraio 2002, stabilisce che se un contenitore così come definito dall art. 2 della Direttiva TPED, marcato è stato immesso sul mercato e adoperato come attrezzatura a pressione trasportabile, può essere usato in modo permanente come attrezzatura a pressione statica senza essere marcato CE. Tuttavia il medesimo può essere soggetto a regolamentazioni nazionali relative all esercizio che definiscono le condizioni d uso, l installazione e la periodicità delle ispezioni (Lettera Circolare ISPESL-DCC TPED/PED n 4 del 2009). Segue la Tabella 1, che riassume le normative da applicare per i diversi tipi di estintori per quanto riguarda il rischio pressione sia per la costruzione sia per l esercizio. Normativa di riferimento per il rischio pressione COSTRUZIONE ESERCIZIO : messa in servizio e revisioni periodiche Estintori PORTATILI -Direttiva PED recepita in Italia con il D.Lgs. 93/200; - Prodotto marcato CE - DM 329/04 Estintori MOBILI O CARRELLATI - Direttiva 2010/35/UE TPED (dal 1 luglio 2011) - Prodotto marcato - Direttiva 2010/35/UE TPED (dal 1 luglio 2011) Tabella 1 normativa per i diversi tipi di estintori
3 Figura 1 Estintore portatile Figura 2 Estintore carrellato 2. Caratteristiche degli estintori in base al mezzo estinguente utilizzato Di seguito vengono elencati le caratteristiche principali degli estintori in circolazione in base al mezzo estinguente utilizzato, almeno i tipi portatili ad acqua, a schiuma, a polvere, ad anidride carbonica. 2.1 Estintori ad acqua Sono costituiti da un recipiente in acciaio di forma troncoconica o cilindrica contenente circa l 80% del volume di acqua che sotto la pressione di un gas sviluppato di solito da una reazione chimica viene proiettata sull incendio. Ogni apparecchio è provvisto di dispositivo di sicurezza (valvola o disco) per evitare eventuali sovrapressioni durante il suo impiego. 2.2 Estintori a schiuma Sono costituiti da un recipiente in acciaio, generalmente a forma cilindrica e dotato sempre di valvola di sicurezza, contenente una emulsione a base di liquido schiumogeno ed aria in soluzione acquosa. Al momento dell impiego la presenza di gas nell emulsione, che si libera in genere per reazione chimica, da origine alla schiuma, facendo la pressione necessaria alla sua fuoriuscita del recipiente con conseguente soffocamento dell incendio. 2.3 Estintori a polvere Sono sempre costituiti da un recipiente in acciaio, provvisto di valvola di sicurezza, di solito a forma cilindrica, che utilizza come sostanza estinguente una polvere finissima (per es. ammonio monofosfato) espulsa da anidride carbonica o azoto compresso a 6 bar, gas contenuto in una cartuccia considerato un componente di un estintore. Tale polvere esercita un azione soprattutto meccanica e di soffocamento sul materiale interessato dall incendio.
4 2.4 Estintori ad anidride carbonica Sono costituiti da bombole in acciaio, datate di valvola di sicurezza, in cui si trova anidride carbonica liquida, sulla quale la fase gassosa esercita una pressione di bar. E soprattutto il raffreddamento del gas, conseguente all espansione del gas stesso fino alla pressione atmosferica a seguito dell azionamento dell estintore, a provocare lo spegnimento del focolaio dell incendio. 3. Manutenzione degli estintori La norma UNI/CNVF 9994 regola la manutenzione per le apparecchiature per estinzione incendi e estintori d incendio. Si evidenzia che tale norma distingue la manutenzione in diverse fasi. Quella che interessa il rischio pressione e di conseguenza la stabilità dei serbatoi o involucri in pressione è la fase denominata di collaudo sotto riportata. Le fasi della manutenzione si distinguono in : 3.1 Sorveglianza, misura di prevenzione atta a controllare, con costante e particolare attenzione, l estintore nella sua posizione in cui è collocato, tramite l effettuazione di una serie di accertamenti. La sorveglianza può essere effettuata normalmente da personale adeguatamente informato. 3.2 Controllo, verifica semestrale delle condizioni del mezzo estintore nella sua posizione con particolare attenzioni a manomissioni, efficienza, detto controllo è effettuato da personale specializzato. 3.3 Revisione, va effettuata ogni volta che un estintore viene utilizzato, comunque va eseguita obbligatoriamente nei tempi previsti dalla norma corrispondenti alla perdita dei requisiti chimici e fisici degli agenti estinguenti in esso contenuti serve a rendere perfettamente efficiente l estintore, tramite l effettuazione dei seguenti accertamenti: verifica della conformità al prototipo omologato per quanto attiene alle iscrizioni e all idoneità degli eventuali ricambi; verifiche di cui alla sorveglianza e al controllo; esame interno dell apparecchio per verificare lo stato di conservazione del serbatoio; controllo della funzionalità di tutte le sue parti; controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliari, se presente, e dell agente estinguente, in particolare il tubo pescante, i tubi flessibili, i raccordi e gli ugelli, per verificare che siano liberi da incrostazioni, occlusioni e sedimentazioni; controllo dell assale delle ruote, negli estintori carrellati; ripristino delle protezioni superficiali se danneggiate; sostituzione dei dispositivi di sicurezza contro le sovrappressioni con altri nuovi: sostituzione dell agente estinguente; montaggio dell estintore in perfetta efficienza. 3.4 Collaudo: consiste in una misura di prevenzione atta a verificare con apposita frequenza sotto specificata la stabilità del serbatoio o della bombola dell estintore in quanto apparecchi in pressione. Questo aspetto sarà analizzato nel seguente paragrafo 4 e 5 della presente memoria. 4. Esercizio degli estintori Di seguito si puntualizzano i vari adempimenti inerenti l esercizio degli estintori portatili e fissi in merito al rischio pressione, in conformità al DM 329/04: 4.1 Estintori fissi con diametro < 400 mm, oppure con pressione < 10 bar L art. 2 comma 1 lettera d) del DM 329/04, evidenzia che non si applica il prima evidenziato decreto e di conseguenza non occorre procedere a collaudi quali controllo di messa in servizio, e verifiche di riqualificazione periodiche (funzionamento ed integrità) previste dal DM 329/04. Tali estintori quindi sono esclusi dal DM 329/04.
5 4.2 Estintori portatili ad acqua, a schiuma e a polvere, pressurizzati con cartuccia di gas con pressione minore o uguale a 18 bar L art. 2 comma 1 lettera d) del DM 329/04, evidenzia che non si applica il prima evidenziato decreto e di conseguenza non occorre procedere a collaudi quali controllo di messa in servizio, e verifiche di riqualificazione periodiche (funzionamento ed integrità) previste dal DM 329/04. Anche tali estintori quindi sono esclusi dal DM 329/ Estintori portatili ad acqua, a schiuma e a polvere, pressurizzati con cartuccia di gas con pressione maggiore di 18 bar Per questi estintori portatili ai sensi dell art. 5 comma 1 lett. b) del DM 329/04 è previsto l esclusione del controllo della messa in servizio da parte dell INAIL (Ex ISPESL); per tale controllo è sufficiente la sola dichiarazione di messa in servizio dell utilizzatore. Inoltre poiché tali estintori non rientrano nel campo dell art. 11 comma 1 lettera i), essi hanno l obbligo della riqualificazione periodica, intesa come verifica dell integrità delle membrature e constatazione della rispondenza delle condizioni di effettivo utilizzo a quanto indicato nella suddetta dichiarazione di messa in servizio, nonché come accertamento della funzionalità degli accessori. Per la riqualificazione periodica, si deve seguire l allegato B del DM 329/04, che evidenzia che gli estintori portatili devono essere sottoposti a revisione ad intervalli : - decennali in presenza di fluidi non corrosivi ; - triennali in presenza di fluidi corrosivi. 4.4 Estintori portatili ad anidride carbonica o ad altri fluidi gassosi appartenente al gruppo 2 (fluido non pericoloso) Per questi estintori sono invece obbligatori i controlli di messa in servizio (art 4 DM 329/04) e della riqualificazione periodica (art. 10 DM 329/04). Per quest ultima l allegato B del DM 329/04 evidenzia che gli estintori portatili devono essere sottoposti a revisione ad intervalli : - decennali in presenza di fluidi non corrosivi ; - triennali in presenza di fluidi corrosivi; salvo diverse indicazioni del costruttore. 4.5 Estintori fissi con diametro > 400 mm oppure con pressione > 10 bar con fluidi del gruppo 2 (fluido non pericoloso) Per questi estintori sono invece obbligatori i controlli di messa in servizio (art 4 DM 329/04) e della riqualificazione periodica (art. 10 DM 329/04). Per questi estintori la revisione deve essere : - ogni 3 anni (per categoria PED III e IV), ogni 4 anni (per categoria PED I e II) per quanto riguarda la verifica di funzionamento; - ogni 10 anni per la verifica di integrità. 5. Esercizio degli estintori mobili o carrellati Per quanto riguarda l esercizio degli estintori mobili o carrellati si deve prendere in considerazione quanto prescritto della nuova direttiva TPED, 2010/35/UE, pubblicata nella GUUE L 165 del 30 giugno 2010 è entrata in vigore dal 1 luglio Tale nuova direttiva TPED presenta diversi cambiamenti rispetto alla vecchia direttiva TPED (99/36/CE). L INAIL- Dipartimento Certificazione e Conformità, con lettera circolare n 5/2011 del , nelle more del recepimento della nuova direttiva TPED, per quanto di competenza dell Organismo Notificato INAIL (n 0100) dispone la sua applicazione fin da subito. In riferimento a quanto disposto dall art.12 della nuova TPED tutti i contenitori e tutte le cisterne devono soddisfare oltre a quelli previsti nei capi III e IV della stessa, i requisiti relativi alla valutazione della conformità, alle ispezioni periodiche, alle ispezioni intermedie e alle verifiche straordinarie stabiliti negli allegati della direttiva 2008/68/CE (adozione dei
6 Regolamenti ADR e RID edizioni 2011) recepita in Italia con il D.Lgs. 27 gennaio 2010 n 35. Prima tra le conseguenze derivanti dalla adozione degli allegati della direttiva 2008/68/CE è la prescritta osservanza dei regolamenti ADR e RID ed che comportano la cancellazione delle categorie di rischio, dei moduli della valutazione di conformità e dei moduli di ispezione periodica che di fatto i Regolamenti prima evidenziati non prevedono. Ai sensi dell art. 40 della nuova TPED gli attestati d esame CE della progettazione (ex moduli B) rilasciati in accordo alla direttiva 99/36/CE sono riconosciuti equivalenti ai Certificati di Approvazione del tipo, che dovranno essere rilasciati a partire dal 1 luglio Il Certificato di Conformità della Fabbricazione sostituisce i vecchi moduli della valutazione della conformità che prescindono dal sistema di qualità, mentre il certificato di Sorveglianza del servizio interno di ispezione sostituisce i moduli legati alla qualità sia in sede di costruzione che di ispezione periodica. Restano invariate tra vecchia e nuova TPED le disposizioni relative alla apposizione del marchio dal fabbricante. 6. Conclusioni Con la presente memoria in modo sintetico si vuole fare il punto dello stato dell arte delle norme che oggi regolano la costruzione e l esercizio degli estintori con riferimento al rischio pressione, al fine di affrontare in modo corretto lo stesso sia sul piano tecnico che su quello amministrativo. Si ringrazia il collega M. A. Pierdominici della sede centrale per le preziose e puntuali indicazioni fornitemi. 7. Bibliografia [1] Decreto del Ministero dell industria del (G.U. n 28 del ) [2] D.Lgs n 93 (S.O. n.62/l a GU n 91 del ) [3] Decreto n 329 ( S.O. n 10/L a GU n 22 del 28/01/2005) [4] Direttiva 2010/35/UE (nuova TPED), pubblicata nella GUUE L.165 del 30 giugno 2010
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