LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

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1 Delibera n Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti della società di revisione Kreston GV Italy Audit S.r.l. (già RSM Italy Audit & Assurance S.r.l.) LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; VISTO il Regolamento concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ( Regolamento Emittenti ); VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato dalla Consob con delibera n del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; VISTI i principi di revisione raccomandati dalla Consob e, in particolare, il Documento 100 Principi sull'indipendenza del revisore ; CONSIDERATO che RSM Italy Audit & Assurance S.r.l. (di seguito anche RSM, società di revisione o Revisore ) (ora Kreston GV Italy Audit S.r.l.) ha svolto i lavori di revisione legale dei bilanci d esercizio e consolidato al 31 dicembre 2013 di Investimenti e Sviluppo S.p.A. ( Investimenti e Sviluppo ) e Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. ( Sintesi ), di seguito anche società o Emittenti. Responsabile dei citati lavori di revisione è stato il Dott. Giovanni Varriale, socio di riferimento di RSM, il quale a conclusione dei lavori medesimi ha emesso relazioni, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 39/2010, sui bilanci d esercizio e consolidato al 31 dicembre 2013 di Investimenti e Sviluppo (in data 8 agosto 2014 e 3 novembre 2014) e di Sintesi (in data 9 agosto 2014 e 14 novembre 2014); CONSIDERATO che con nota del 23 aprile 2014, pervenuta il 2 maggio 2014, RSM ha comunicato alla Divisione Corporate Governance, Ufficio Vigilanza Revisori Legali della Consob (di seguito DCG ) di aver emesso in data 17 aprile 2014 [ ] un prestito obbligazionario per un importo, sottoscritto in prima emissione, per Euro 1 Milione presso il Mercato Extra Mot-Pro [ ] ; CONSIDERATO che dall esame del Documento di ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari denominati «RSM Italy 8% » sul Segmento professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT operato da Borsa Italiana, datato 14 aprile 2014 ed all epoca presente nel sito della società di revisione, è emerso quanto segue: 1. il prestito obbligazionario RSM Italy 8% (di seguito anche prestito obbligazionario o prestito ), di ammontare complessivo massimo pari a 2,5 milioni di Euro, ha avuto un primo periodo di offerta che si è chiuso il 15 aprile 2014 con un emissione pari ad 1 milione di Euro ed un secondo periodo di offerta dal 22 aprile al 30 settembre 2014; 1

2 2. il Soggetto Incaricato del Collocamento era la società [ omissis ] Sim S.p.A. (di seguito anche [ omissis ] o [ omissis ] Sim o Sim ) il cui socio e Amministratore Delegato, Sig. [ omissis ], ricopriva, alla data del primo collocamento del prestito obbligazionario, anche le cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Investimenti e Sviluppo e di Sintesi (nonché in quest'ultima anche Amministratore Delegato), come sopra detto società conferenti l'incarico di revisione legale ad RSM; CONSIDERATO, inoltre, che: - da documentazione trasmessa dalla società di revisione in data 21 luglio 2014 è emerso che una parte significativa delle obbligazioni rivenienti dal prestito obbligazionario era stata sottoscritta dal Sig. [ omissis ] sia in fase di collocamento che di negoziazione sul mercato extra MOT arrivando a detenere alla data del 18 giugno 2014 obbligazioni RSM Italy 8% per un controvalore complessivo di circa euro ; - che il Sig. [ omissis ], tra il 16 ed il 18 luglio 2014, ha provveduto ad alienare tali obbligazioni; - che per effetto della sottoscrizione della convenzione di collocamento con [ omissis ] SIM e la successiva sottoscrizione da parte del Sig. [ omissis ] delle predette obbligazione si era instaurata tra RSM ed il Sig. [ omissis ] una relazione d affari integrante una incompatibilità allo svolgimento dell incarico di revisione, ai sensi dell art. 149-quinquies, comma 1, lett. a), del Regolamento Emittenti; CONSIDERATO che dalle indagini svolte è, altresì, emerso che RSM sebbene avesse svolto valutazioni in ordine alla sussistenza del requisito di indipendenza con riferimento all operazione di prestito obbligazionario, non aveva provveduto ad informarne i Collegi Sindacali degli Emittenti, nella loro qualità di Comitati per il controllo interno e la revisione contabile; CONSIDERATO, inoltre, che nel corso dell attività di vigilanza, anche con riferimento all'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione ricoperto dal Dott. Giovanni Varriale in Agronomia S.p.A. (parte correlata di Sintesi sulla base di quanto riportato nel Documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate pubblicato dalla stessa Sintesi in data 12 maggio 2014), è emerso che RSM, nonostante avesse valutato i potenziali rischi all indipendenza derivanti dalla carica ricoperta dal Dott. Varriale in detta società non aveva provveduto ad informare il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile di Sintesi; VISTA la lettera di contestazioni del 15 maggio 2015, notificata al Dott. Varriale lo stesso 15 maggio 2015 ed alla società di revisione il 28 maggio 2015, con la quale, in esito all attività di vigilanza svolta, la DCG ha contestato ai predetti soggetti: A) in relazione al prestito obbligazionario RSM ITALY 8% , la violazione: - dell art. 10, secondo comma, del D. Lgs. n. 39/2010, secondo il quale Il revisore legale e la società di revisione legale non effettuano la revisione legale dei conti di una società qualora tra tale società e il revisore legale o la società di revisione legale o la rete sussistano relazioni finanziarie, d affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulta compromessa ; 2

3 - dell art. 149-quinquies del Regolamento Emittenti Relazioni d affari, comma 1, lett. a), (applicabile in virtù del regime transitorio previsto dall art. 43, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2010), per il quale Costituisce causa di incompatibilità la sussistenza di relazioni d affari o di impegni ad instaurare tali relazioni, tra la società che ha conferito l incarico, le sue controllanti, le sue controllate, i componenti dei suoi organi di amministrazione e controllo e della sua direzione aziendale, da un lato, e i seguenti soggetti, dall altro: a) la società di revisione, coloro che fanno parte del gruppo di revisione e della catena di comando ; - del Documento 100 Principi sull indipendenza del revisore, paragrafo 4.3. Responsabilità e ambito di applicazione, nella parte in cui prevede che Spetta al Revisore, ed in particolare al Responsabile dell incarico qualora il Revisore sia una società di revisione, assicurare l osservanza del rispetto dell indipendenza [ ] ; B) in relazione allo scambio di informazioni con i Comitati per il controllo interno e la revisione contabile di Sintesi e di Investimenti e Sviluppo, la violazione dell art. 17, comma 9, lett. b) del D. Lgs. n. 39/2010, che prevede che i revisori legali e le società di revisione legale discutono con l organo di cui all articolo 19, comma 1 [Comitato per il controllo interno e la revisione contabile] i rischi per la propria indipendenza nonché le misure adottate per limitare tali rischi, documentati nelle carte di lavoro ai sensi dell articolo 10, comma 7 ; RILEVATO che con la sopra citata lettera di contestazione le parti sono state rese edotte della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati; VISTA la nota in data 9 giugno 2015, con la quale RSM e il Dott. Varriale hanno formulato istanza di accesso agli atti; RILEVATO che l accesso agli atti ha avuto luogo il 6 luglio 2015; VISTA la nota presentata il 12 giugno 2015, con cui la società di revisione e il Dott. Varriale hanno formulato richiesta di proroga di trenta giorni per la presentazione di deduzioni difensive e documenti, a cui è stato dato riscontro positivo con nota del 1 luglio 2015; VISTA, inoltre, la nota anch essa del 12 giugno 2015 con cui i destinatari del procedimento hanno chiesto all Ufficio Sanzioni Amministrative della Consob di consentire l audizione del Dott. Varriale in nome proprio e nella qualità di legale rappresentante della Kreston ; ESAMINATO il verbale di audizione del 23 settembre 2015; ESAMINATA la nota congiunta in data 7 agosto 2015, con cui RSM e il Dott. Varriale hanno presentato proprie deduzioni scritte e documenti; ESAMINATA la Relazione per la Commissione del 9 dicembre 2015 con cui l Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutata la posizione difensiva complessivamente rappresentata dalle parti, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti contestati e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla quantificazione delle relative sanzioni; 3

4 VISTA la nota del 10 dicembre 2015 con la quale è stata tramessa copia della Relazione con cui l Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza delle violazioni contestate e alla specifica determinazione delle sanzioni; VISTA la delibera Consob n del 29 maggio 2015, recante le Modifiche al regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob ai sensi dell articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 130 dell 8 giugno 2015 ed entrata in vigore il successivo 9 giugno 2015; VISTO, in particolare, l art. 2, comma 3, della citata delibera n del 29 maggio 2015, il quale prevede che, per i procedimenti sanzionatori per i quali la fase istruttoria non si sia ancora conclusa prima della entrata in vigore della medesima delibera e nell ambito dei quali i destinatari abbiano già presentato deduzioni scritte ovvero abbiano partecipato all audizione personale, si applicano l articolo 4, comma 2, l articolo 5, comma 1, l articolo 6, comma 4, l articolo 8, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del Regolamento sul procedimento sanzionatorio, come modificati dalla citata delibera; ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate, con nota congiunta, in data 8 gennaio 2016, da RSM e dal Dott. Varriale; RITENUTO accertato, sulla base delle risultanze istruttorie: a) con riferimento al prestito obbligazionario RSM ITALY 8% : - che l operazione di finanziamento realizzata da RSM (attraverso l emissione del prestito obbligazionario) e la sottoscrizione del prestito stesso da parte del Sig. [ omissis ] (alla data di tale operazione socio e Amministratore Delegato del Soggetto Incaricato del Collocamento nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione di Investimenti e Sviluppo e di Sintesi e in quest'ultima anche Amministratore Delegato) ha comportato l instaurarsi, tra la stessa RSM e il Sig. [ omissis ], di una relazione d affari ai sensi dell art. 149-bis, del Regolamento Emittenti; - che i predetti soggetti rientrano, in forza dei ruoli rispettivamente ricoperti, tra quelli fra i quali, ai sensi dell art. 149-quinquies del Regolamento Emittenti, l instaurarsi di una relazione d affari determina una incompatibilità per il revisore. Nel caso di specie, come detto, la relazione è stata instaurata tra la società di revisione ed il Sig. [ omissis ], all epoca del collocamento del prestito obbligazionario e dello svolgimento dei lavori di revisione da parte di RSM sui bilanci 2013 del Gruppo Sintesi, componente degli organi di amministrazione di società appartenenti a tale Gruppo; b) relativamente allo scambio di informazioni con i Comitati per il controllo interno e la revisione contabile degli Emittenti, che: - quanto al prestito obbligazionario, discussioni con i medesimi Comitati in merito alla sussistenza del requisito di indipendenza della società di revisione sono state avviate da RSM solo a partire dal mese di luglio 2014, a seguito delle richieste di chiarimenti al riguardo inoltrate dalla DCG a RSM e ai suddetti Comitati, nonostante il tema della possibile sussistenza di situazioni pregiudizievoli per il requisito dell indipendenza derivanti dall operazione di emissione del prestito fossero state oggetto di valutazione da parte della società di revisione fin dal marzo 2014; - quanto alla fattispecie Agronomia, RSM non ha fornito informazioni al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile di Sintesi in merito alle valutazioni svolte e documentate nelle carte di 4

5 lavoro ( Memo analisi criticità Agronomia S.p.A., datato 8 agosto 2014) con riferimento ai rischi per la propria indipendenza derivanti dall incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione ricoperto dal Dott. Varriale presso Agronomia S.p.A., parte correlata di Sintesi. Le discussioni tra il predetto Comitato ed RSM con riferimento alla fattispecie in esame sono state avviate solo a seguito dei chiarimenti richiesti (a seguito di richiesta della Consob) alla società di revisione dal Collegio Sindacale di Sintesi in data 23 ottobre 2014; RITENUTA, pertanto, accertata la violazione: a) in relazione al prestito obbligazionario RSM ITALY 8% , dell art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2010, dell art. 149-quinquies, comma 1, lett. a), del Regolamento Emittenti e del Documento 100 Principi sull indipendenza del revisore, paragrafo 4.3, Responsabilità e ambito di applicazione, nella parte in cui prevede che Spetta al Revisore, ed in particolare, al Responsabile dell incarico qualora il Revisore sia una società di revisione, assicurare l osservanza del rispetto dell indipendenza [ ] ; b) in relazione all omesso scambio di informazioni con i Comitati per il controllo interno e la revisione contabile degli Emittenti circa i rischi all indipendenza della società di revisione connessi sia al prestito obbligazionario RSM ITALY 8% , sia alla fattispecie Agronomia, dell art. 17, comma 9, lett. b), del D. Lgs. n. 39/2010; TENUTO CONTO del quadro normativo e del regime sanzionatorio applicabili; CONSIDERATI i criteri generali di cui all art. 11 della Legge n. 689/1981; TENUTO CONTO, in particolare, della gravità obiettiva delle violazioni accertate, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalle norme violate ed alla diffusione delle conseguenze dannose anche potenziali, nonché dell eventuale sussistenza di circostanze soggettive idonee ad incidere sulla responsabilità; CONSIDERATO che, con riguardo alla gravità obiettiva, si è tenuto altresì conto che la violazione dell art. 10, comma 2, del D. Lgs. n. 39/2010 configura significativa irregolarità nello svolgimento dell attività di revisione considerato che l indipendenza e l obiettività del revisore costituiscono requisiti fondamentali per la fiducia del pubblico nell affidabilità dell operato del revisore medesimo; CONSIDERATO, inoltre, che ai fini della valutazione del grado di responsabilità si è tenuto conto delle seguenti circostanze: a) che, con riferimento al prestito obbligazionario, la società di revisione, a fronte della mancata ricezione da parte di [ omissis ], nei tempi contrattualmente previsti, dei Moduli d ordine indicanti i sottoscrittori, non si è attivata per sollecitare l informativa alla Sim nell ottica di assicurare l osservanza del rispetto della propria indipendenza; b) che, con riferimento al dovere di informazione verso i Comitati degli Emittenti del Gruppo Sintesi, la società di revisione era stata resa edotta da un parere legale richiesto circa l opportunità di comunicare all organo, comitato o soggetto competente per il controllo rischi di Sintesi circa la conclusione dell accordo di collocamento con [ omissis ] e la duplice carica rivestita dall Amministratore, nonché [di comunicare] le misure adottate al fine di evitare la compromissione dell indipendenza ; 5

6 CONSIDERATO, infine, che, sempre avuto riguardo ai criteri di commisurazione della sanzione, si è tenuto conto della situazione economica della società di revisione come risultante dalla documentazione dalla stessa complessivamente depositata; CONSIDERATO, con riferimento all elemento soggettivo, che i comportamenti complessivamente accertati risultano imputabili a titolo di colpa; SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni, contenuti nell Atto di accertamento che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; D E L I B E R A: Sono applicate nei confronti di Kreston GV Italy Audit S.r.l. (già RSM Italy Audit & Assurance S.r.l.), con sede in Milano, Piazza Diaz n. 5, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: 1. euro ,00 in relazione alla violazione dell art. 10, comma 2, del D. Lgs. n. 39/2010; 2. euro ,00, in relazione alla violazione dell art. 17, comma 9, lett. b), del medesimo Decreto legislativo. E, pertanto, ingiunto a Kreston GV Italy Audit S.r.l., il pagamento della complessiva sanzione amministrativa pecuniaria di euro ,00. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, del quale si allega alla presente fac-simile precompilato. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del TUF alla Corte d Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. 11 febbraio 2016 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas 6

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