NORME DI ATTUAZIONE COORDINATE VII VARIANTE COMUNE DI VOLANO PROVINCIA DI TRENTO PIANO REGOLATORE GENERALE

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1 COMUNE DI VOLANO PROVINCIA DI TRENTO PIANO REGOLATORE GENERALE NORME DI ATTUAZIONE COORDINATE VII VARIANTE studio d ingegneria dott. ing. claudio lorenzi rovereto

2 Titolo 1 il P.R.G. e la sua attuazione ART. 1 DOCUMENTI DEL PIANO 1. Il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) è costituito dai seguenti documenti: a) Tavole grafiche, e precisamente: - Sistema ambientale (TAV. 1 in scala 1:5.000) - Sistema insediativo-produttivo-infrastrutturale (TAV. 2-3 in scala 1:2.880); - Insediamenti storici (TAV. 4 in scala 1:1000) - Legenda b) Le presenti Norme Tecniche di Attuazione; c) Relazione Illustrativa; 2. Nelle cartografie valgono le indicazioni contenute nelle tavole in scala più dettagliata; è ammesso il ricorso alla cartografia numerica memorizzata in computer. ART. 2 APPLICAZIONE DEL PIANO 1. Il P.R.G. si applica nell'intero territorio comunale e vale per i comuni limitrofi solo ove previsto da specifiche disposizioni. 2. L'applicazione del P.R.G. avviene secondo le disposizioni contenute nelle Tavole, nelle presenti Norme Tecniche di Attuazione e nella Relazione Illustrativa. 3. Quanto non esplicitamente considerato nei documenti del P.R.G. è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 1

3 ART. 3 STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO 1. Il P.R.G. si attua mediante i piani esecutivi previsti nel Piano e dal Testo unico delle leggi provinciali inerenti " Ordinamento urbanistico e tutela del territorio " nonché attraverso gli interventi edilizi assoggettati a concessione, autorizzazione o denuncia. Tutti gli strumenti di attuazione devono rispettare le indicazione del P.R.G. 2. I Piani attuativi del P.R.G. sono: - Piano Attuativo a fini Generali (P.A.G.) - Piano attuativo a fini speciali (P.E.E.P. - P.I.P.ecc) - Piano di recupero e progetti di riordino urbano - Comparti edificatori - Piani di Lottizzazione - Piani Guida - Programmi integrati di intervento 3. La cartografia indica con apposita grafia le aree dove si applicano i piani esecutivi di cui al comma precedente. Essi richiedono una progettazione urbanistica-edilizia tale da costituire un quadro di riferimento preciso e complessivo per i successivi interventi edilizi diretti, soggetti a concessione edilizia; pertanto di norma vanno redatti alle scale opportune uniformando la simbologia a quella adottata dal P.R.G. 4. La tabella 7 riporta l'elenco delle aree assoggettate a Piani Attuativi a Fini Generali e gli elementi vincolanti per lo studio degli stessi. 5. Le indicazioni relative ai Piani di Lottizzazione, Piano per l'edilizia Economica Popolare e Piani per Insediamenti Produttivi nonché ai Progetti di Riordino Urbano sono contenute negli appositi cartigli. I confini obbligatori di detti Piani possono essere riportati in cartografia; in tal caso le destinazioni di zona indicate nel P.R.G. possono anche essere spostate purché si mantengano inalterate le quantità dimensionali d'area e di volume previste in lottizzazione. 6. I piani attuativi approvati ed in vigore continuano a disciplinare le aree di competenza con prevalenza su eventualmente difformi indicazioni di P.R.G., fino alla scadenza naturale dei piani attuativi medesimi. 7. Con l'entrata in vigore del P.R.G., nelle aree sottoposte a Piani Attuativi e fino alla loro approvazione, sono ammessi solo gli interventi di conservazione e di ristrutturazione di cui all'art. 8 punto A) per opere esterne agli insediamenti storici; mentre all'interno degli insediamenti storici sono ammesse opere di restauro e risanamento conservativo senza alterazione di volumi di cui al punto B) del citato art.8. Per le aree libere è prevista la normale coltivazione dei fondi; è ammessa la realizzazione delle opere di infrastrutturazione del territorio di cui al titolo 6. 2

4 8. Sono consentite deroghe ai valori indicati per le distanze e il rapporto di copertura nel caso di interventi che derivano da una progettazione unitaria delle parti edificate, degli spazi aperti pubblici e privati, e dei percorsi pedonali e veicolari (opportunamente separati). In ogni caso, devono essere rispettate le distanze minime dalle costruzioni nei confronti degli edifici; le distanze minime dai confini sono relative ai confini di lotti esterni al perimetro dei piani attuativi, intendendosi che al loro interno i piani attuativi stessi possono fissare distanze dai confini anche inferiori a m 5,00. ART. 4 PROGETTI DI RIORDINO URBANO 1. Vengono così definite le aree da progettare a prevalente contenuto urbanistico e viabilistico. Si tratta di progettazione esecutiva predisposta a cura dell'amministrazione Comunale nel rispetto dei seguenti parametri, così come riportati in cartografia: a) formazione di parcheggi pubblici; b) allargamenti, formazione di nuove vie e piazze; provvedimenti per la riorganizzazione del traffico; c) riprogettazione di volumi esistenti o filologicamente documentati anche con spostamento all'interno della zona individuata, con riduzione o demolizione di volumi; è ammesso l'ampliamento del volume complessivo sul totale esistente alla data di entrata in vigore del P.G.T.I.S. ( ), nella percentuale riportata in cartografia da intendersi come valore massimo inderogabile; d) verifica delle destinazioni d'uso; e) aree a varia destinazione a proprietà anche privata; f) servizi alla viabilità. 2. Vanno ricompresi nella progettazione tutti i fronti insistenti nell'area o sul suo perimetro. Si applicano le procedure previste per il Piano Guida di cui all'art. 53 della L.P. 22/ L'attuazione del progetto esecutivo di riordino urbano è demandata ai singoli proprietari e potrà avvenire anche in tempi diversi. 4. Le categorie degli edifici "C" e "D" e le indicazioni di area segnate in planimetria e rientranti nel progetto di riordino urbano si considerano indicative per la stesura del progetto stesso; sono invece vincolanti oltre ai parametri sopra riportati le indicazioni di piano per le categorie operative "A" e "B", i vincoli puntuali e i fronti di pregio. La percentuale di aumento volumetrico si può utilizzare solo in presenza del parametro "C" nel cartiglio del progetto di riordino ed interesserà solo gli edifici non ricompresi nelle categorie "A" e "B" di piano. 5. Fino a quanto l'amministrazione Comunale non avrà approntato il progetto esecutivo di riordino urbano gli edifici compresi e i fronti prospicienti si considerano rientranti nella categoria operativa "B" di cui all'art.16, mentre le aree sono assimilate a quelle dell'art. 24. ART. 5 3

5 DEROGHE AL PIANO 1. Si può derogare alle indicazioni del P.R.G. e previo parere del Consiglio Comunale solo per l'esecuzione di opere pubbliche e di quelle private di interesse pubblico conformemente alla legislazione provinciale in materia. 4

6 Titolo 2 definizioni e prescrizioni generali ART. 6 ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO PRESCRIZIONI GENERALI DI ZONE E CARTIGLI SPECIFICI 1. Il territorio comunale è stato suddiviso in aree e zone omogenee come risulta dalle planimetrie in scale 1:1000 (centro storico), 1:2.880 e 1: Ciascuna di tali aree e zone è sottoposta a distinta disciplina contenuta negli articoli delle presenti norme e sono così classificate anche in relazione alla suddivisione in zone del D.M. 02 aprile 1968 n. 1444: 2.1 Zone A: Insediamenti Storici. art Insediamenti storici; art. 66 Manufatti e siti di interesse culturale, naturalistico e storico; 2.2 Zone B: zone totalmente o parzialmente edificate. art. 29 Aree consolidate; art. 30 Aree da completare. 2.3 Zone C: zone destinate a nuovi complessi insediativi. art. 31 Aree di espansione; art. 32 Aree di ristrutturazione urbanistica; art. 36 Aree commerciali e turistiche di interesse locale. art. 37 Aree per campeggi; art. 59 Verde privato; 2.4 Zone D: zone per impianti industriali e assimilati. art. 33 Aree produttive del settore secondario di interesse provinciale; art. 34 Aree produttive del settore secondario di interesse locale; art. 35 Aree per attività estrattive; 2.5 Zone E: zone agricole. art. 44 Aree agricole specializzate; art. 44 Aree agricole specializzate limitrofe all abitato; art. 45 Altre aree agricole; art. 46 Aziende agricole; art. 47 Aree silvopastorali; art. 70 Aree storico ambientali. 2.6 Zone F: aree per attrezzature ed impianti di interesse generale. art. 38 Aree per servizi ed attrezzature di livello sovracomunale; art. 39 Spazi pubblici attrezzati di interesse locale; art. 40 Verde pubblico e parchi urbani; 5

7 art. 41 Aree private di interesse sociale; art. 42 Aree per impianti ed attrezzature tecnologiche; art. 52 Infrastrutture ferroviarie; art. 53 Infrastrutture stradali; art. 54 Parcheggi pubblici; art. 54 Parcheggi privati; art. 55 Aree per percorsi pedonali e ciclabili; art. 56 Piste da sci e impianti di risalita; art. 57 Elettrodotti; art. 58 Impianti per lo smaltimento dei rifiuti e centri di rottamazione. 2.7 Aree di tutela e protezione. art. 63 Aree di protezione dei corsi d acqua; (ai fini della classificazione del D.M. 1444/68 vale la zona territoriale omogenea a cui la fascia di rispetto appartiene); art. 64 Aree di protezione dei laghi; (ai fini della classificazione del D.M. 1444/68 vale la zona territoriale omogenea a cui la fascia di rispetto appartiene); art. 65 Aree archeologiche; (ai fini della classificazione del D.M. 1444/68 vale la zona territoriale omogenea a cui l area appartiene); art. 67 Aree a rischio geologico e valanghivo; (ai fini della classificazione del D.M. 1444/68 vale la zona territoriale omogenea a cui l area appartiene); art. 68 Aree a rischio produttivo; (ai fini della classificazione del D.M. 1444/68 vale la zona territoriale omogenea a cui l area appartiene); art. 69 Aree di salvaguardia dei pozzi e delle sorgenti; (ai fini della classificazione del D.M. 1444/68 vale la zona territoriale omogenea a cui l area appartiene); art. 71 Tutela ambientale e provinciale; (ai fini della classificazione del D.M. 1444/68 vale la zona territoriale omogenea a cui l area appartiene); art. 72 Aree di controllo geologico e valanghivo; (ai fini della classificazione del D.M. 1444/68 vale la zona territoriale omogenea a cui l area appartiene); art. 73 Aree di controllo archeologico; (ai fini della classificazione del D.M. 1444/68 vale la zona territoriale omogenea a cui l area appartiene); 2.8 Zone che non rientrano nella classificazione prevista dal D.M. 2 aprile 1968 n art. 48 Aree improduttive; art. 49 Aree militari; art. 50 Aree di recupero ambientale; art. 60 Aree di difesa paesaggistica; art. 61 Riserve naturali; art. 62 Biotopi, aree di protezione; 6

8 ART. 7 INDICI URBANISTICI ED EDILIZI DEFINIZIONI GENERALI Ai fini dell applicazione delle norme di attuazione del P.R.G. si assumono le seguenti definizioni e metodi di misurazione. 1. Superficie territoriale (ST). 1.1 E la superficie reale dell area complessiva interessata da un intervento urbanistico attuativo, comprendente le aree per l urbanizzazione primaria, secondaria e le aree destinate all edificazione. 2. Superficie fondiaria (SF). 2.1 E la superficie reale del terreno accorpato, a destinazione omogenea di zona, misurata in proiezione orizzontale con esclusione delle aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria individuate nella cartografia di PRG. 2.2 Si considerano facenti parte della superficie fondiaria del lotto anche le strade private in comproprietà aventi la medesima destinazione di zona, per la quota percentuale di competenza del proprietario. 3. Superficie aziendale (SA). 3.1 Si considera come superficie aziendale l'intera superficie di proprietà dell'azienda ricadente nel territorio del Comune e dei Comuni confinanti avente destinazione d'uso agricola. Alle aziende zootecniche è consentito il conteggio delle aree classificate catastalmente a pascolo avente destinazione silvoastorale o classificate a pascolo nel fascicolo aziendale rilasciato dal Dipartimento Agricoltura e Alimentazione della P.A.T.. 4. Lotto minimo (LM). 4.1 Per lotto minimo si intende la superficie fondiaria minima a destinazione omogenea per l'edificazione. 4.2 Qualora il lotto sia non modificabile la superficie del lotto minimo è ridotta del 25 %. 4.3 L area a verde privato può essere conteggiata nella determinazione della superficie minima del lotto. 5. Lotto non modificabile. 5.1 Il lotto si intende non modificabile quando esso sia circondato da strade esistenti o di P.R.G., ferrovie, corsi d acqua, da lotti già edificati o da limiti di zona. 6. Indice di edificabilità (Ie = V/SF) 6.1 E' il rapporto tra il volume e la superficie fondiaria del lotto. 6.2 Qualora il lotto rientri in zone omogenee per destinazione funzionale ma aventi diverso indice di edificabilità, ai fini della determinazione del volume costruibile i relativi volumi possono sommarsi, nel rispetto degli altri parametri edificatori di zona. 7. Indice di edificabilità agricola (Iea = V/SA) 7.1 E' il rapporto tra il volume e la superficie aziendale. 7

9 8. Rapporto di copertura (Rc = SC/SF) 8.1 E' il rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria del lotto. 9. Rapporto di utilizzo dell interrato (Rui = SI/SF) 9.1 E' il rapporto tra la superficie interrata e la superficie fondiaria. 10. Rapporto di permeabilità (Rpe = SP/SF) 10.1 E' il rapporto tra la superficie permeabile e la superficie fondiaria del lotto. 11. Superficie coperta (SC) 11.1 E la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti fuori terra del fabbricato con esclusione degli elementi aggettanti quali sporti di gronda, pensiline, poggioli, balconi e scale (anche se con il primo gradino appoggiato al suolo), elementi decorativi che non costituiscono volume, delle serre. 12. Sedime 12.1 E l ingombro massimo risultante dalla proiezione ortogonale sul piano orizzontale di tutte le parti fuori terra di un edificio con esclusione degli aggetti, indipendentemente dalle loro dimensioni, quali gli sporti di gronda, le pensiline, i balconi e le scale (anche se con il primo gradino appoggiato al suolo). 13. Limite dell edificazione 13.1 E l area individuata graficamente entro la quale deve essere realizzato il nuovo edificio nel rispetto della superficie coperta massima consentita. 14. Superficie interrata (SI) 14.1 E' la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti interrate e della superficie coperta (SC) dell edificio, al lordo dei muri perimetrali, con esclusione delle rampe di accesso a cielo libero, delle intercapedini di larghezza netta non superiore a m. 1,50 e delle bocche di lupo. 15. Superficie utile lorda (SUL) 15.1 E la somma delle superfici di tutti i piani, fuori e dentro terra, misurate al lordo di tutti gli elementi verticali con esclusione delle rampe di accesso, delle intercapedini di larghezza netta non superiore a m. 1,50 e delle bocche di lupo, degli elementi aggettanti, indipendentemente dalle loro dimensioni, quali gli sporti di gronda, le pensiline, i balconi e le scale (anche se con il primo gradino appoggiato al suolo), gli elementi decorativi che non costituiscono volume. 16. Superficie permeabile (SP) 16.1 E la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti del lotto prive di qualsiasi pavimentazione e di qualsiasi costruzione fuori e/o dentro terra che consenta il deflusso delle acque meteoriche per dispersione. I grigliati di qualsiasi tipo sono considerati pavimentazione. 8

10 17. Volume del fabbricato o dell edificio (V) 17.1 E il volume vuoto per pieno dell edificio emergente dal piano di campagna autorizzato o dal piano di spiccato qualora questi risulti in tutto o in parte a quota inferiore rispetto al piano di campagna fino all intradosso del tetto (riferito all orditura secondaria canteri ) o della copertura piana Nel calcolo del volume non si considera la rampa di accesso ai garage incassata rispetto al piano di campagna, se di larghezza non superiore ai 5 m Nel calcolo del volume non si computa lo spessore delle murature perimetrali (intonaci compresi) e dei solai (pavimento e intonaco compresi) che eccede i 30 cm Sono esclusi dal volume i porticati (eccetto i vani scala chiusi, i vani ascensore, i vani portineria, ecc.), i cavedi, i balconi e le logge rientranti anche se aperti su un solo lato, i volumi tecnici e quelli relativi ad impianti tecnologici e funzionali, le serre Le tettoie, le strutture analoghe e tutti gli elementi con un solo lato aperto sono da considerarsi volume, eccetto quelli precisati al punto precedente. 18. Volume tecnico E il volume strettamente necessario a contenere quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, di scale e ascensore al di sopra del tetto, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono, per esigenze di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche (ad esempio: serbatoi idrici, canne fumarie e di ventilazione, camini, torrette di ascensore, scale, muri tagliafuoco al di sopra del tetto, i manufatti realizzati per consentire l accesso ai volumi tecnici sopraccitati) Sono altresì volumi tecnici, qualora non incorporati nel volume degli edifici, le cabine di trasformazione dell energia elettrica, le cabine di pompaggio degli acquedotti o degli impianti fognari, quelle di compressione o decompressione di gasdotti, quelle degli impianti di depurazione delle acque di scarico e degli aeriformi in emissione, i silos e in genere tutte le strutture simili necessarie al funzionamento delle reti tecnologiche o dei pubblici servizi Sono altresì volumi tecnici, qualora non incorporati nel volume degli edifici, i silos destinati allo stoccaggio di materie prime, di scarti di lavorazione, di prodotti per l alimentazione zootecnica che costituiscono pertinenza del rispettivo impianto produttivo Sono inoltre da considerare volume tecnico le opere volte a favorire il risparmio energetico (sovrastrutture, rivestimenti, pareti ventilate, ecc. per la realizzazione di pacchetti isolanti, realizzate sugli edifici esistenti alla data di approvazione della Del.G.P. n d.d La regolarizzazione delle falde, ivi compresa la formazione di cordoli di consolidamento in c.a. dell altezza massima di cm 30 e l esecuzione del tetto a falde a copertura di tetti piani purché sia garantita la ricomposizione formale dell intero corpo oggetto dell intervento. 19. Volume dell abitazione Il volume dell abitazione, nelle zone ove è fissato un valore massimo, è dato dalla superficie utile lorda della parte residenziale (comprese le murature perimetrali esclusive e metà delle murature condivise con altre funzioni) per la relativa altezza misurata dal piano di calpestio all estradosso del solaio o del tetto escluso il manto di copertura. Escluso il vano scala ma comprese le eventuali scale interne all alloggio. 9

11 20. Piano di campagna E la superficie del terreno come risulta allo stato di fatto, documentato da rilievo planialtimetrico, sul quale deve essere impostato il fabbricato Qualora la morfologia del terreno lo richieda, in relazione alle quote delle strade, delle infrastrutture, dei terreni limitrofi, può essere consentito, per un migliore assetto dell area, modificare la quota di riferimento attraverso un piano attuativo convenzionato oppure con concessione edilizia convenzionata Il nuovo piano di campagna dovrà risultare da specifico progetto che dovrà contenere le motivazioni e le giustificazioni dell intervento La richiesta di modifica del piano di campagna può essere allegata alla domanda di concessione ad edificare con specifica separata documentazione. 21. Fabbricato Per fabbricato si intende qualsiasi manufatto che dia origine a volume e/o a superficie coperta come definiti dalle presenti norme. 22. Edificio esistente Per edificio esistente si intende un edificio o parte di esso esistente alla data di entrata in vigore delle presenti norme o alla data precisata nei singoli articoli di riferimento Il termine edificio è riferito solo a quei fabbricati che abbiano caratteristiche di solidità, stabilità e durata in relazione ai materiali impiegati nel complesso della costruzione. Non sono considerati edifici i manufatti quali baracche, tettoie e simili ovvero strutture prive di tamponamenti o con tamponamenti totalmente o parzialmente in legno, lamiere, ondulati o materiali similari 23. Costruzione interrata Per costruzione interrata si intende una costruzione tutta sotto il livello del piano di campagna e che può presentare alla vista solo la parte strettamente necessaria all accesso. 24. Abitazione stagionale Edificio in cui è consentito l uso abitativo non permanente e nel quale è vietato stabilirvi la residenza o il domicilio L utilizzo dell edificio non comporta il diritto da parte del beneficiario alla dotazione di servizi pubblici ad onere della collettività quali infrastrutture per l approvvigionamento di acqua, depurazione delle acque reflue, fornitura di energia elettrica e termica, strade, sgombero neve, asporto dei rifiuti solidi, fornitura di servizi di trasporto La dotazione di eventuali infrastrutture a servizio del singolo edificio è a carico del proprietario, a termini dell art. 24 bis, comma 5, della L.P. n. 22 del Manufatto accessorio Per manufatto accessorio si intende la costruzione destinata a pertinenza di attività o di residenza, secondo le previsioni tipologiche e dimensionali stabilite dal P.R.G Tali manufatti non possono essere adibiti ad abitazione. 10

12 26. Altezza del fabbricato L altezza è la distanza misurata sul piano verticale dal piano di campagna autorizzato e la linea mediana del timpano o delle falde del tetto nel caso di copertura inclinata o l estradosso dell ultimo solaio in caso di tetti piani. Per la determinazione dell altezza non si computano il manto (compresi i listelli di ancoraggio) o il pavimento (compresi gli elementi di appoggio) di copertura, le opere volte a favorire il risparmio energetico e i volumi tecnici In caso di coperture curve, discontinue, o comunque caratterizzate da geometrie diverse, l altezza si misura con riferimento ad un tetto virtuale, piano o a falde, anche per singoli corpi di fabbrica, che le inscrive totalmente Ai fini di determinare l altezza massima del fabbricato si assume che i punti della copertura sui quali si misura l altezza devono essere in ogni punto contenuti fra il piano di campagna autorizzato ed il piano virtuale ad esso parallelo, portato sulla verticale all altezza consentita dalle norme riferentisi alle singole zone o ai singoli cartigli Qualora il piano di spiccato del fabbricato risulti in tutto o in parte a quota inferiore rispetto al piano di campagna, sarà presa in considerazione la superficie del terreno risultante dallo sbancamento. Non sarà considerato lo sbancamento per la realizzazione delle rampe di accesso ai garages incassata rispetto al piano di campagna, se di larghezza non superiore ai 5 m Qualora il piano di spiccato a valle, fino ad una distanza di m 1,50 dalla facciata, risulti ad una quota inferiore rispetto a quello lungo la facciata a valle o lungo i fianchi sarà presa in considerazione la quota di tale spiccato L applicazione della presente norma sarà effettuata con riferimento alla tabella 1 allegata. 27. Lunghezza visiva degli edifici (L) E la lunghezza orizzontale di ciascun prospetto degli edifici. 28. Allineamento obbligatorio E la posizione individuata sulla cartografia che le facciate devono obbligatoriamente rispettare. 29. Distanza tra pareti antistanti E il distacco misurato in senso normale alla proiezione ortogonale delle stesse sul piano orizzontale Non si considerano agli effetti della misurazione della distanza gli sporti di gronda, le pensiline, i balconi e le scale aperte (anche se con il primo gradino appoggiato al suolo), gli elementi decorativi che non costituiscono volume, purché di aggetto non superiore a m 1,50 Qualora tali elementi superino la dimensione sopra indicata va computata la parte eccedente (la distanza deve essere aumentata della dimensione eccedente i m 1,50). Sono esclusi altresì i volumi interrati. 11

13 29.3 Fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia di distanze minime, per la determinazione delle distanze non sono computate eventuali opere volte a favorire il risparmio energetico (sovrastrutture, rivestimenti, pareti ventilate, ecc. per la realizzazione di pacchetti isolanti, realizzate sugli edifici esistenti alla data di approvazione della Del.G.P. n d.d Nel caso di edifici di nuova costruzione, eventuali opere volte a favorire il risparmio energetico sono computate ai fini della determinazione delle distanze. 30. Distanza tra pareti non antistanti, fra edifici E il distacco misurato in proiezione orizzontale che deve intercorrere in ogni punto e in tutte le direzioni fra la proiezione ortogonale delle facciate o del fabbricato sul piano orizzontale Non si considerano agli effetti della misurazione della distanza gli sporti di gronda, le pensiline, i balconi e le scale aperte (anche se con il primo gradino appoggiato al suolo), gli elementi decorativi che non costituiscono volume, purché di aggetto non superiore a m 1,50 Qualora tali elementi superino la dimensione sopra indicata va computata la parte eccedente (la distanza deve essere aumentata della dimensione eccedente i m 1,50). Sono esclusi altresì i volumi interrati Fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia di distanze minime, per la determinazione delle distanze non sono computate eventuali opere volte a favorire il risparmio energetico (sovrastrutture, rivestimenti, pareti ventilate, ecc. per la realizzazione di pacchetti isolanti, realizzate sugli edifici esistenti alla data di approvazione della Del.G.P. n d.d Nel caso di edifici di nuova costruzione, eventuali opere volte a favorire il risparmio energetico sono computate ai fini della determinazione delle distanze. 31. Distanza dei fabbricati dai confini E il distacco misurato in proiezione orizzontale che deve intercorrere in ogni punto e in tutte le direzioni fra la proiezione ortogonale delle facciate o del fabbricato sul piano orizzontale e il confine di proprietà Non si considerano agli effetti della misurazione della distanza gli sporti di gronda, le pensiline, i balconi e le scale aperte (anche se con il primo gradino appoggiato al suolo), gli elementi decorativi che non costituiscono volume, purché di aggetto non superiore a m 1,50 Qualora tali elementi superino la dimensione sopra indicata va computata la parte eccedente (la distanza deve essere aumentata della dimensione eccedente i m 1,50). Sono esclusi altresì i volumi interrati Fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia di distanze minime, per la determinazione delle distanze non sono computate eventuali opere volte a favorire il risparmio energetico (sovrastrutture, rivestimenti, pareti ventilate, ecc.) per la realizzazione di pacchetti isolanti, realizzate sugli edifici esistenti alla data di approvazione della Del.G.P. n d.d (19 novembre 2008). Nel caso di edifici di nuova costruzione, eventuali opere volte a favorire il risparmio energetico sono computate ai fini della determinazione delle distanze, ma non per la determinazione dell altezza. 12

14 32. Distanza dei fabbricati dalle strade E il distacco misurato in proiezione orizzontale che deve intercorrere in ogni punto e in tutte le direzioni fra la proiezione ortogonale delle facciate o del fabbricato sul piano orizzontale, compresi i volumi interrati con esclusione delle rampe di accesso a cielo libero, delle intercapedini di larghezza netta non superiore a m. 1,50 e delle bocche di lupo, e: l asse stradale nel caso di strade di progetto; il limite dell ampliamento come individuato dalla cartografia del P.R.G. per le strade da potenziare o il limite della piattaforma stradale se l ampliamento non è individuato dalla cartografia del P.R.G.; il limite della piattaforma stradale per le strade esistenti; il centro della simbologia di piano nel caso di raccordi o svincoli. La piattaforma stradale comprende la carreggiata e le banchine, sono esclusi gli elementi marginali Non si considerano agli effetti della misurazione della distanza gli sporti di gronda, le pensiline, i balconi e le scale (anche se con il primo gradino appoggiato al suolo), gli elementi decorativi che non costituiscono volume, purché di aggetto non superiore a m 1,50 Qualora tali elementi superino la dimensione sopra indicata va computata la parte eccedente (la distanza deve essere aumentata della dimensione eccedente i m 1,50). 33. Distanze dei muri dai confini, dai fabbricati, dalle strade E il distacco minimo misurato in proiezione orizzontale che deve intercorrere in ogni punto e in tutte le direzioni tra la proiezione orizzontale del muro (escluse le fondazioni interrate) e il confine di proprietà, la proiezione dei fabbricati finitimi, il ciglio o l'asse stradale. 34. Altezza dei muri L altezza dei muri di sostegno del declivio naturale è la differenza di quota fra la sommità del muro e la quota del terreno a valle risultante dallo sbancamento L altezza dei muri di contenimento dei dislivelli di origine artificiale, ai fini delle distanze, è la differenza di quota fra la sommità del muro e la quota del piano di campagna antecedente eventuali scavi di sbancamento a valle del muro. 35. Spazi di parcheggio E la somma, calcolata secondo multipli interi, della superficie netta dei singoli posti di parcheggio misurata con le dimensioni minime previste dalle tabelle allegate L eccedenza della superficie del posto di parcheggio, rispetto alla superficie corrispondente alle dimensioni minime previste, costituisce spazio di accesso e di manovra. 13

15 ART. 8 CATEGORIE DEGLI INTERVENTI EDILIZI A) Per gli interventi edilizi esterni al perimetri degli insediamenti storici, così come individuati con apposita grafia, si considerano quattro categorie di intervento edilizio: 1) di conservazione 2) di ristrutturazione 3) di nuova costruzione 4) di demolizione definitiva. 1. Alla categoria degli interventi di conservazione appartengono quelli di cui all'art. 31, lettera a, b, c, della L. 457/1978,. Con queste opere sono ammesse modifiche delle funzioni degli edifici e dei manufatti esistenti solo laddove espressamente indicato dal P.R.G. Tutti i fabbricati e i manufatti esistenti sono suscettibili di interventi di conservazione. Sono vincolati alla conservazione ed ai relativi interventi i manufatti e gli edifici di interesse culturale individuati e classificati dal P.R.G. 2. Alla categoria degli interventi di ristrutturazione appartengono quelli di cui all'art. 31, lettera d, della L. 457/1978. Salvo che per i fabbricati e i manufatti vincolati alla conservazione di cui al comma precedente, tutti i fabbricati e manufatti esistenti sono suscettibili di ristrutturazione.. Gli interventi di ristrutturazione possono modificare in più o in meno il volume e/o la superficie iniziale dei manufatti e dei fabbricati sui quali si opera, entro i limiti stabiliti dalla Tabella Alla categoria degli interventi di nuova costruzione appartiene, oltre alla stessa nuova costruzione di fabbricati e manufatti su aree libere, anche la ricostruzione di manufatti e fabbricati su aree liberate mediante la demolizione di strutture esistenti. Ad esclusione dei fabbricati e dei manufatti vincolati alla conservazione di cui al secondo comma, ogni fabbricato è suscettibile di demolizione e ricostruzione. Le nuove costruzioni e le ricostruzioni devono comunque rispettare le prescrizioni funzionali e tipologiche di zona ed i relativi parametri edificatori. 4. La demolizione definitiva è un intervento che comporta l'eliminazione di manufatti o fabbricati esistenti, senza sostituzione o ricostruzione. Salvo laddove espressamente indicato la demolizione definitiva è consentita ovunque. Il progetto di demolizione deve prevedere la sistemazione dell'area libera risultante conformemente alle indicazioni funzionali ed ai criteri di ambientazione stabiliti dal piano. B) Per gli interventi edilizi interni al perimetro degli insediamenti storici, così come individuato con apposita grafia, si considerano le seguenti tipologie di intervento in conformità al disposto dell' art.77 bis L.P n 22 : - la manutenzione ordinaria e straordinaria; - il restauro; - il risanamento conservativo; - la ristrutturazione edilizia; 14

16 - la ricostruzione; - la demolizione definitiva. 1. Per manutenzione ordinaria si intendono gli interventi di rinnovo ricorrente e periodico delle rifiniture, della funzionalità e dell'efficienza dell'edificio, delle singole unità immobiliari e delle parti comuni, e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. 2. Per manutenzione straordinaria si intendono le opere e le modifiche sugli edifici necessarie per consolidarli, migliorarne la stabilità, rinnovare e sostituire gli elementi costruttivi e strutturali degradati, senza però modificare l'impianto distributivo degli organismi edilizi o delle singole unità funzionali che li compongono; e per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, al solo fine di adeguarli alle odierne esigenze funzionali in materia di igiene e salubrità e sempre che non si alterino i volumi o si aumentino le superfici utili delle singole unità immobiliari e non avvengano modifiche delle destinazioni d'uso. 3. Per restauro si intende un insieme sistematico di opere rivolte alla conservazione o al ripristino dell'organismo edilizio ed alla valorizzazione dei suoi caratteri stilistici, formali, tipologici e strutturali, assicurandone al tempo stesso la funzionalità nell'ambito di una destinazione d'uso compatibile. L'intervento deve conservare l'organismo su cui si interviene ed assicurarne la funzionalità per usi compatibili, nel rispetto di tutti i suoi elementi tipologici, formali o strutturali, ed ammette i lavori di consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costruttivi e degli impianti tecnologici richiesti dalle esigenze d'uso, nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. Esso contempla in generale le opere dirette non solo alla conservazione dei manufatti edilizi con tutti i loro caratteri plani volumetrici, formali e strutturali, ma anche alla valorizzazione di quelli architettonicidecorativi, al ripristino delle parti alterate o distrutte ed all'eliminazione di aggiunte degradanti. Nell'ambito di quanto generalmente prescritto in fatto di zonizzazione funzionale, le specifiche destinazioni d'uso degli immobili restaurati dovranno risultare sempre compatibili con i loro caratteri storici, tipologici, distributivi, architettonici e formali. Il restauro può riguardare interi organismi edilizi o singoli elementi dotati di significativi valori culturali, architettonici o decorativi esterni o interni (volte di particolare interesse, portali, pavimentazioni, rivestimenti, stufe, camini, forni, dipinti, elementi scultorei, stemmi, affreschi e decorazioni) ed è prescritto per gli edifici o loro parti già vincolati a norma della L. n.1089/1939, e per quelli di grande rilevanza storico-culturale espressamente assoggettati a tale tipologia di intervento, tutti classificati nella categoria operativa A. I fabbricati pubblici costruiti da più di cinquant'anni sono vincolati a restauro monumentale solo nei casi evidenziati. L'estensione esatta degli elementi già vincolati è riportata nei provvedimenti di vincolo. 4. Per risanamento conservativo si intende un insieme sistematico di opere che mira al recupero funzionale mantenendo la configurazione d'assieme ed i caratteri costitutivi principali degli organismi edilizi, ed in particolare tutti gli elementi esterni che sono testimonianze della cultura edilizia locale (pietre, balconi, cornici, affreschi, ecc.). In casi particolari può comportare modeste modifiche conservando o ripristinando gli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnica edificatoria nonché adeguando all'uso moderno l'organismo edilizio, migliorandone le condizioni di abitabilità in ordine soprattutto alle esigenze igienico-sanitarie. Negli interventi di risanamento conservativo le opere dovranno essere sempre valutate in riferimento alla cortina edilizia o alla strada o alla piazza in cui l'edificio oggetto di intervento è inserito. In ogni caso è vincolante il ricorso alle tecniche, ai materiali in vista ed ai particolari costruttivi locali e tradizionali; 15

17 5. Per ristrutturazione edilizia si intende un insieme di opere rivolte ad adeguare un immobile a nuove e diverse esigenze anche con cambio della destinazione d'uso, con la possibilità di variare l'impianto strutturale interno e distributivo dell'organismo edilizio e di cambiare il suo aspetto architettonico, i tipi ed il modo d'uso dei materiali impiegati, purché le murature perimetrali non vengano demolite. La ristrutturazione edilizia deve comunque sempre riproporre negli immobili oggetto d'intervento i caratteri tradizionali perduti, documentati o desumibili dal contesto esistente o da tipologie simili, oppure apportare quelle varianti che possano garantire un migliore inserimento ambientale nel quadro del valore storico dell'abitato. 6. Per ricostruzione si intende quella che segue la demolizione di fabbricati non ricuperabili e/o non adeguati. 7. Per nuova costruzione si intende quella su suoli non edificati. E' ammessa nel rispetto dei parametri edificatori di zona. 8. La demolizione definitiva ha per conseguenza la sistemazione degli spazi risultanti per usi che non contemplino l'esistenza di fabbricati fuori terra. 16

18 ART. 9 TIPOLOGIA DEI FABBRICATI 1. Per quanto concerne gli interventi di trasformazione edilizia e nuova costruzione, si considerano sette tipi fondamentali di fabbricati, definiti come segue, e si fissano per ciascun tipo - zona per zona - le volumetrie massime ammissibili. 2. Per fabbricati residenziali si intendono anzitutto gli edifici per abitazioni di ogni tipo, primarie e secondarie, urbane e rurali, singole o associate in complessi di appartamenti. In secondo luogo sono considerati fabbricati residenziali anche quelli che contengono - oltre alle abitazioni eventualmente anche studi professionali, atelier artigianali o di tipo familiare, negozi, pubblici esercizi e quant'altro può essere inteso come generico complemento della residenza, ivi compresi i garages, le cantine, le legnaie, ecc., purché la residenza occupi almeno il 50% della superficie utile. 3. Per fabbricati turistici si intendono gli edifici e le strutture specialmente conformati per la ricettività turistica di ogni natura, alberghiera ed extra alberghiera, per le colonie, per gli ostelli e simili, con le loro attrezzature complementari di servizio (ristoranti, bar, depositi, garages, ecc.) nonché le strutture edilizie a servizio dei campeggi e dell'escursionismo. Le attrezzature complementari di servizio dovranno risultare chiaramente al servizio ed in stretta relazione funzionale con tutto il complesso alberghiero. 4. Per fabbricati terziari si intendono gli edifici specialmente conformati per accogliere uffici, attività commerciali e servizi pubblici o privati, e le relative attrezzature complementari (depositi, garages, ecc.); ovvero gli edifici residenziali, qualora la residenza occupi meno del 50% della superficie utile e il resto sia assegnato stabilmente a funzioni terziarie. 5. Come equipaggiamenti si definiscono i fabbricati, le strutture, gli impianti e gli spazi pubblici e privati, conformati per ospitare le attrezzature e i servizi civili, culturali, religiosi, sportivi, ricreativi e turistici del sistema insediativo territoriale, con i loro specifici complementi funzionali (depositi, garages, ecc.). 6. Per fabbricati produttivi si intentendono gli edifici industriali e artigianali, i capannoni e le tettoie che ospitano fabbriche e macchinari, depositi commerciali e di materiali edile; rivendite all'ingrosso, parcheggi per autotrasportatori e mezzi speciali nonché i silo industriali, gli impianti per la lavorazione e lo stoccaggio di inerti e in generale le strutture e gli spazi comunque conformati per lo svolgimento di attività produttive collegate all'industria, all'artigianato non familiare, al commercio in grande scala e simili, con i loro accessori e complementi e con gli spazi liberi necessari alle manovre e ai depositi all'aperto; gli edifici agro-industriali e loro complementi funzionali. 7. Per fabbricati agricoli specializzati si intendono le strutture zootecniche per il ricovero e l'allevamento in massa del bestiame, le serre, i depositi e le strutture per il magazzinaggio, trasformazione e la conservazione dei prodotti agricoli, ecc. con i loro complementi funzionali (fienili, concimaie, depositi, silo, garages, ecc.). 8. Per fabbricati rustici si intendono i manufatti edilizi minori che sono complementari allo svolgimento delle funzioni produttive dell'agricoltura, della zootecnia e delle attività silvopastorali, della caccia e della pesca: ripari, baiti, capanni, alveari, silo, fienili, concimaie, depositi di attrezzi, chioschi, piccole tettoie, ecc. Questi fabbricati sono tipici delle aree non urbanizzate, per essi si ammette un volume massimo di 100 mc. 17

19 9. Salvo che per quelli rustici, nei nuovi fabbricati non residenziali di ogni tipo è ammessa la realizzazione di residenza per il conduttore e per il custode. Tale volume non può superare i mc. 400 per fabbricato e non può costituire in alcun caso una unità edilizia a sé stante, ovvero un fabbricato separato, ma deve comporsi nella massa del fabbricato principale della struttura produttiva o dell'equipaggiamento cui si riferisce, e deve accorparsi nella sua volumetria. 10. Il P.R.G. può prescrivere nei cartigli tre tipologie edilizie: - Tb a blocco - si intendono costruzioni plurifamiliari nelle quali gli alloggi e spazi per attività comunicano con l'esterno mediante scale o anditi comuni. - Ts a schiera - si intendono costruzioni plurifamiliari nelle quali ogni alloggio e attività comunicano con l'esterno senza passare per anditi comuni tutti i condomini. - Ti edifici isolati - si intendono costruzioni unifamiliari isolate e costruzioni plurifamiliari costituite da non più di due elementi aggregati. 18

20 ART. 10 PARCHEGGI 1. In ciascun intervento edilizio di nuova costruzione o di ricostruzione, opportune aree vanno attrezzate a parcheggio per veicoli privati. La misura di queste aree, a seconda delle funzioni considerate, è data in posti-macchina, al netto degli spazi di disimpegno e di circolazione, che vanno previsti a parte in ogni progetto. 2. L'area da assicurare a parcheggio privato deve essere atta alla sosta duratura di veicoli, al coperto o allo scoperto, a livello del suolo o a quote diverse, e distinta dagli spazi di disimpegno e circolazione. Deve essere direttamente accessibile dalla pubblica viabilità e di norma deve essere situata entro la superficie fondiaria del lotto di pertinenza di ciascun edificio. 3. Salvo indicazioni particolari contenute negli articoli successivi, il numero dei posti-macchina da assicurare quale parcheggio privato è fissato nella Tabella In ogni caso, almeno il 25% dei posti macchina, individuati come parcheggi privati e previsti per ogni intervento di nuova costruzione, siano direttamente accessibili dall'esterno del lotto di pertinenza. 5. Nel caso di ristrutturazione di fabbricati privati esistenti, questo articolo si applica soltanto alle porzioni interessate da modifica di destinazione d'uso e ad eventuali nuovi alloggi, qualora queste modifiche comportino il peggioramento della situazione in atto relativa ai parcheggi. 6. Gli interventi nel centro storico, compresi gli ampliamenti di edifici esistenti, fatta eccezione per le nuove costruzioni ed i servizi pubblici di cui ai punti 3c, 3d e 3f individuati con deliberazione n dd della G.P., sono esonerati dall'obbligo del rispetto delle quantità minime qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperire gli spazi per parcheggio. 19

21 ART. 11 FASCE DI RISPETTO 1. A tutela di elementi territorialmente significativi o per ragioni di sicurezza, di igiene ecc. sono stabilite opportune fasce non edificabili. 2. Gli edifici esistenti nelle fasce di rispetto possono essere ristrutturati e ampliati nel rispetto delle specifiche norme; le possibilità di ampliamento dei fabbricati previsto dal D.P.G.P.909 del si applicano anche all'interno delle zone di cui al titolo III e art.56 e 59 delle presenti norme. 3. Nelle fasce di rispetto sono consentite tutte le forme di utilizzazione del suolo compatibili con le funzioni di vincolo delle fasce stesse, nell'ambito della zonizzazione stabilita. Le aree entro le fasce di rispetto si computano ai fini della densità fondiaria, del rapporto di copertura e della superficie minima del lotto. 4. Qualora non riportate in cartografia, le ampiezze delle fasce di rispetto sono riportate nelle Tabelle 4, 5 e 5b. Le indicazioni cartografiche prevalgono su quelle della tabella citata. 20

22 ART. 11 bis DISTANZE TRA EDIFICI DA APPLICARE NEGLI INSEDIAMENTI STORICI E NELLE AREE EDIFICATE 1. Negli insediamenti storici e nelle zone totalmente o parzialmente edificate corrispondenti alle zone A e B del D.M. n del 1968 per gli interventi di risanamento conservativo, ristrutturazione e sostituzione edilizia di cui all art. 99 della L.P. n. 1 del 2008, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati pereesistenti, computati senza tenere conto di superfetazioni e costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico od ambientale. 2. Gli interventi di sopraelevazione degli edifici esistenti alla data di approvazione della Del.G.P. n d.d (19 novembre 2008) per il recupero dei sottotetti, qualora ammessi dagli strumenti urbanistici, possono essere realizzati esclusivamente nel rispetto del sedime esistente e delle distanze minime previste dal Codice Civile. 3. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, di cui all art. 99 lettera g) della L.P. n. 1 del 2008, si applicano le seguenti disposizioni: a) in caso di ricostruzione al di fuori del sedime originario, si osservano le disposizioni dell articolo 11 quater, comma 1, lettera a), limitatamente alla parte di volume che fuoriesce dal sedime medesimo; b) in caso di ricostruzione all interno del sedime originario e nel rispetto del limite dell altezza dell edificio preesistente, si applicano le distanze previste dal comma 1; c) in caso di ricostruzione all interno del sedime, ma con un altezza superiore rispetto a quella dell edificio preesistente, la parte di edificio che supera l altezza originaria deve essere realizzata nel rispetto delle distanze minime previste dal Codice Civile. 4. Nelle zone di questo articolo, per i nuovi edifici o per l ampliamento laterale di edifici esistenti si applicano le disposizioni di cui all articolo 11 quater, comma 1, lettera a). ART. 11 ter DISTANZE TRA EDIFICI DA APPLICARE NELLE AREE PRODUTTIVE 1. Nelle aree destinate ad insediamenti produttivi, o ad essi assimilati corrispondenti alle zone D del D.M. n del 1968 tra edifici produttivi è prescritta una distanza minima di m 6,00, misurata in ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due fabbricati o tra corpi di fabbrica dello stesso fabbricato. Nel caso di unità abitative all interno delle aree produttive, si applica l articolo 11 quater, comma 1, lettera a). 2. Per la distanza tra edifici ricadenti nelle aree produttive e quelli ricadenti in aree limitrofe con destinazione diversa, si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell articolo 5. 21

23 ART. 11 quater DISTANZE TRA EDIFICI DA APPLICARE IN ALTRE AREE 1. Nelle aree diverse da quelle di cui agli articoli 11 bis e 11 ter si applicano le seguenti disposizioni: a) per i nuovi edifici, per l ampliamento laterale di edifici esistenti, nonché per gli interventi di demolizione e ricostruzione, è prescritta la distanza minima tra pareti antistanti di m 10,00. In caso di altezze degli edifici superiori a ml 10,00, la distanza minima fra pareti antistanti di ml 10 è aumentata in misura pari al 50 per cento dell altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici comunali eccedente i m 10,00; b) in caso di sopraelevazione nel rispetto del sedime di edifici antistanti esistenti alla data di approvazione della Del.G.P. n d.d (19 novembre 2008) si applicano le distanze minime previste dal Codice Civile. 2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), è prescritta una distanza minima tra pareti non antistanti di m 6,00, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni. 3. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate dai commi 1 e 2, nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di piani attuativi, di cui al Capo IX del Titolo II della L.P. n. 1 del 2008, purché contengano precise previsioni planivolumetriche e con esclusivo riferimento agli edifici ricadenti nel perimetro del piano attuativo. Tale riduzione è ammessa inoltre all interno delle aree specificatamente destinate alla realizzazione di edifici pubblici o di interesse pubblico. ART. 11 quinqiues DISTANZE DA APPLICARE TRA MANUFATTI ACCESSORI 1. Per i manufatti accessori, qualora non siano realizzati in aderenza, è prescritta una distanza minima dagli edifici e tra loro medesimi di m 3,00 misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dagli strumenti urbanistici comunali. 2. Le barchesse, le tettoie, le legnaie, i garage e simili modeste costruzioni esistenti, regolarmente assentite, sono equiparate ai manufatti accessori al fine della misurazione della distanza fra i fabbricati stabilita dalle presenti norme. 22

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