Dott.ssa Federica Terzi

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1 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 06 GIUGNO 2014 In sintesi le principali novità della settimana appena trascorsa. Le aliquote TASI sono state deliberate dai Comuni nei tempi previsti nel 28,6% dei casi. I Comuni italiani le cui delibere di approvazione delle aliquote sono state pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze entro il 31 maggio sono, precisamente, In questi Comuni, entro il 16 giugno 2014, andrà versata la prima rata della TASI a titolo di acconto Nel frattempo, la proroga a ottobre del versamento della prima rata della TASI nei Comuni che non hanno deliberato entro il 23 maggio trova una prima conferma ufficiale. La Commissione Bilancio e Finanze del Senato ha dato, infatti, ieri il via libera al testo emendato del Decreto sul bonus Irpef (D.L. n. 66/2014), in fase di conversione in legge. Nel maxiemendamento approvato figura la proroga della TASI al 16 ottobre per i Comuni ritardatari. Il testo emendato del D.L. n. 66/2014 approvato dal Senato contiene, oltre alla proroga della TASI, anche altre novità, tra cui: l'estensione del bonus Irpef di 80 euro anche alle famiglie monoreddito con almeno due figli a carico, ma solo dal 2015; il versamento in 3 rate (16 giugno, 16 settembre e 16 dicembre) dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d'impresa, anziché in unica soluzione; la possibilità, per i contribuenti che sono decaduti da dilazioni dell'agente della riscossione al (data di entrata in vigore del D.L. n. 69/2013), di presentare una nuova istanza entro la fine di luglio 2014 per chiedere una rateazione "eccezionale" fino a 72 rate, non prorogabile. Da oggi 6 giugno parte l'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione. In particolare, l'obbligo per il momento scatta solo per la fatturazione verso Ministeri e loro diramazioni (ad esempio scuole, Forze di polizia e Forze armate), Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza (solo 38 amministrazioni, ma ben uffici). L'obbligo si estenderà anche agli altri enti pubblici solo dal 31 marzo Sul sito dell'agenzia per l'italia digitale ( è possibile trovare diversi indirizzi. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno, il decreto 3 giugno 2014 del presidente del Consiglio dei ministri che fa slittare a lunedì 16 il termine ultimo per la presentazione del modello 730/2014 a Caf e professionisti abilitati da parte di lavoratori dipendenti, pensionati e tutti coloro che possono avvalersi dell assistenza fiscale. La proroga è stata prevista a causa delle difficoltà riscontrate nel reperimento dei Cud, oltre che a causa dell incertezza sull utilizzo in compensazione della somma a rimborso risultante dal 730 per il pagamento delle imposte comunali. Come conseguenza del rinvio del termine di presentazione, slittano anche i termini connessi con le fasi successive alla presentazione del modello: entro il 24 giugno, Caf e 1

2 professionisti dovranno consegnare al contribuente copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione, mentre entro l 8 luglio dovranno comunicare il risultato finale delle dichiarazioni e trasmettere in via telematica i modelli all Agenzia delle Entrate. E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2014 il D.L. n. 83/2014 contenente "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo". Il decreto prevede, tra le altre misure, il cosiddetto "Artbonus", ovvero un credito d'imposta per chi contribuisce con le proprie risorse a finanziare alla salvaguardia del patrimonio artistico - culturale del nostro Paese. Il credito d'imposta spetta a persone fisiche, imprese ed enti non commerciali ed è pari al 65% delle erogazioni liberali versate nel 2014 e 2015 e al 50% di quelle versate nel Il credito è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed ha un tetto, pari al 15 % del reddito imponibile per le persone fisiche e al 5% dei ricavi annui per le imprese. Cordiali saluti 2

3 INDICE AUTOTRASPORTI, LE AGEVOLAZIONI CONFERMATE PER IL 2014 Con il comunicato stampa del 30 maggio 2014, l Agenzia delle Entrate ha confermato la proroga, anche per il 2014, delle agevolazioni per gli autotrasportatori, in particolare della deduzione di spese non documentate per i trasporti effettuati dall'imprenditore ed il credito d'imposta per il recupero del contributo SSN versato sui premi di assicurazione dei mezzi. PROROGA DEL MODELLO 730/2014 È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno, il decreto 3 giugno 2014 del presidente del Consiglio dei ministri che fa slittare a lunedì 16 il termine ultimo per la presentazione del modello 730/2014 a Caf e professionisti abilitati da parte di lavoratori dipendenti, pensionati e tutti coloro che possono avvalersi dell assistenza fiscale. SGRAVIO CONTRIBUTIVO PREMI DI PRODUTTIVITÀ 2013 I datori di lavoro potranno fruire anche nel 2014 dello sgravio contributivo per le erogazioni effettuate nel 2013 in relazione ai contratti di secondo livello. Si tratta di erogazioni ai propri dipendenti per incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività. Quest'anno, lo sgravio ha trovato la sua regolamentazione nel Decreto del Ministero del Lavoro del , pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 29 maggio. 3

4 INFORMAZIONE FISCALE Ai Sig.ri Clienti Loro Sedi OGGETTO: Autotrasporti, le agevolazioni confermate per il 2014 Con il comunicato stampa del 30 maggio 2014, l Agenzia delle Entrate ha confermato la proroga, anche per il 2014, delle agevolazioni per gli autotrasportatori, con gli stessi importi previsti nel Si tratta, in particolare: della deduzione forfetaria dal reddito d'impresa delle spese non documentate sostenute per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore; del credito d imposta per il recupero (in compensazione mediante modello F24) di quanto versato a titolo di Contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile (RC auto) sui veicoli. AGEVOLAZIONI AUTOTRASPORTATORI CONFERMATE PER IL 2014 DEDUZIONE FORFETARIA DI SPESE NON DOCUMENTATE PER TRASPORTI EFFETTUATI DALL IMPRENDITORE (Art. 66, comma 5, primo periodo, TUIR e Comunicato stampa dell Agenzia delle Entrate del ) L art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR, prevede, per le imprese di autotrasporto di merci per conto terzi, una deduzione forfetaria dal reddito per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore. La deduzione è diversa a seconda che il trasporto sia effettuato nella Regione o nelle Regioni confinanti o oltre tale ambito. La misura dell agevolazione, dal 2008 ad oggi, non è variata e anche nel 2014, come confermato dal comunicato stampa dell'agenzia delle Entrate del , sarà deducibile (in UNICO 2014) un importo pari a: 56,00 per le spese non documentate sostenute nel periodo d'imposta 2013 per i trasporti effettuati dall'imprenditore all'interno della Regione e delle Regioni confinanti. La deduzione spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per gli stessi trasporti nell'ambito della Regione o delle Regioni confinanti, cioè 19,60; 92,00 per le spese non documentate sostenute nel periodo d'imposta 2013 per i trasporti effettuati oltre questo ambito. Si precisa che la deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Ad esempio, se un autotrasportatore usufruisce per un giorno della deduzione per i viaggi fuori dal Comune in cui ha sede l'impresa, non può beneficiare anche della deduzione per i viaggi all'interno del Comune, anche se nell'arco della stessa giornata ha effettuato più viaggi. Inoltre, si ricorda che, per poter fruire di tale deduzione, il 4

5 contribuente deve predisporre e conservare un prospetto in cui siano indicati: i viaggi effettuati, la loro durata e la località di destinazione; gli estremi dei documenti di trasporto delle merci o delle fatture o delle lettere di vettura. I documenti di trasporto, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine previsto per l'accertamento. Tale deduzione è riconosciuta anche ai soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice e alle imprese di autotrasporto merci che siano: in contabilità semplificata; in contabilità ordinaria per opzione. Sono, pertanto, escluse le imprese in contabilità ordinaria per obbligo. IMPRESE INTERESSATE MISURA DEDUZIONE IMPRESE DI AUTOTRASPORTI C/TERZI: IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA IN CONTABILITÀ ORDINARIA PER OPZIONE Trasporti effettuati nel Comune Trasporti effettuati fuori dal Comune, ma all interno della Regione o delle Regioni confinanti Trasporti effettuati al di fuori del predetto ambito territoriale 19,60/giorno 56,00/giorno 92,00/giorno INDICAZIONE IN UNICO 2014 IMPRESE IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA IMPRESE IN CONTABILITA' ORDINARIA PER OPZIONE IMPRESA INDIVIDUALE SOCIETÀ DI PERSONE IMPRESA INDIVIDUALE SOCIETÀ DI PERSONE Rigo RG22, col. 4 e 6, di UNICO PF 2014 (3 fascicolo) Rigo RG22, col. 5 e 7, di UNICO SP 2014 Rigo RF55, codice "99", di UNICO PF 2014 Rigo RF55, codice "99", di UNICO SP

6 CREDITO D IMPOSTA PER IL RECUPERO DEL CONTRIBUTO SSN PAGATO NEL 2013 (Art. 1, comma 103, Legge n. 266/2005 e Comunicato stampa dell Agenzia delle Entrate del ) Il comunicato stampa del 30 maggio 2014 ha, poi, confermato anche per il 2014 la possibilità, per le imprese di autotrasporto in conto terzi o in conto proprio, di beneficiare di un credito d imposta per recuperare quanto versato nel 2013 a titolo di Contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sui premi di assicurazione per la responsabilità civile (RC auto). Questo beneficio è stato introdotto dalla Legge n. 266/2005 ed è stato successivamente prorogato negli anni. In particolare, le imprese di autotrasporto possono utilizzare in compensazione nell'anno 2014, fino ad un importo massimo di 300 a veicolo, le somme versate nel 2013 a titolo di contributo al SSN sui premi di assicurazione per responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, adibiti al trasporto di merci, aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Le imprese di autotrasporto merci possono utilizzare il contributo al SSN in compensazione dei versamenti di qualunque imposta (IVA, ritenute, ecc.). La compensazione di tali somme non concorre al limite di L agevolazione prevista dalla L. n. 266/2005 è utilizzabile esclusivamente in compensazione di altri tributi nel modello F24, utilizzando il codice tributo 6793 (anno di riferimento "2014", cioè l'anno in cui è effettuata la compensazione 1 ) e deve essere poi indicata nel modello UNICO (UNICO 2015 per il contributo SSN versato nel 2013 e portato in compensazione nel 2014), all'interno del quadro RU. Le somme utilizzate in compensazione non rilevano ai fini Irpef/Ires e non concorrono alla formazione del valore della produzione ai fini Irap. IMPRESE INTERESSATE AGEVOLAZIONE IMPRESE DI AUTOTRASPORTI C/TERZI O C/PROPRIO Utilizzo in compensazione nel 2014, mediante Mod. F24 (codice tributo "6793"), dei contributi SSN pagati nel 2013 sui premi RC auto fino a 300 per veicolo di massa complessiva 11,5 ton. (il credito d imposta fruito nel 2014 dovrà essere poi indicato il prossimo anno nell apposita sezione del Quadro RU del modello UNICO 2015) Distinti saluti Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento 1 Risoluzione n. 3/E del

7 INFORMAZIONE FISCALE Ai Sig.ri Clienti Loro Sedi OGGETTO: Proroga del modello 730/2014 É stato differito dal 3 giugno al 16 giugno 2014 il termine entro cui dipendenti, pensionati e altri soggetti che possono avvalersi dell'assistenza fiscale devono presentare il modello 730/2014. La proroga è stata stabilita con DPCM del , pubblicato in Gazzetta Ufficiale 127 del PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO 730/2014 MODELLO 730/2014 ENTRO IL 16 GIUGNO (DPCM del ) Con decreto del 3 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 127 del , è stato prorogato per i contribuenti il termine entro cui presentare al Caf/professionista abilitato il mod. 730/2014. La scadenza, originariamente fissata al 3 giugno 2014, slitta a lunedì 16 giugno Il rinvio è stato effettuato in ragione delle difficoltà riscontrate nel reperimento dei CUD, e nell'incertezza sull'utilizzo in compensazione del credito risultante in dichiarazione per il pagamento delle imposte comunali. In conseguenza a questa proroga, slittano anche i termini delle fasi successive alla presentazione del modello per i Caf e i professionisti, che avranno tempo: fino al 24 giugno (anziché entro il 16 giugno) per consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione; i fino all'8 luglio (anziché entro il 30 giugno) per comunicare il risultato finale delle dichiarazioni e trasmettere in via telematica i modelli all'agenzia delle Entrate. ADEMPIMENTO A CARICO DEL VECCHIA SCADENZA NUOVA SCADENZA Presentazione al Caf/professionista abilitato del modello Contribuente 3 GIUGNO 16 GIUGNO 730/2014 7

8 Consegna al contribuente della copia della dichiarazione 16 GIUGNO 24 GIUGNO elaborata e del prospetto di liquidazione CAF/ professionista Comunicazione del risultato finale e trasmissione dei 30 GIUGNO 8 LUGLIO modelli all'agenzia delle Entrate Distinti saluti Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento 8

9 INFORMAZIONE FISCALE Ai Sig.ri Clienti Loro Sedi OGGETTO: Sgravio contributivo premi di produttività 2013 I datori di lavoro potranno fruire anche nel 2014 dello sgravio contributivo per le erogazioni effettuate nel 2013 in relazione ai contratti di secondo livello. Si tratta di erogazioni ai propri dipendenti per incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività. Quest'anno, lo sgravio ha trovato la sua regolamentazione nel Decreto del Ministero del Lavoro del , pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 29 maggio. Le aziende interessate allo sgravio dovranno essere in possesso del DURC, rispettare gli accordi contrattuali e presentare apposita istanza all'inps. SGRAVIO CONTRIBUTIVO PREMI DI PRODUTTIVITA 2013 (FRUIZIONE NEL 2014) NORMATIVA DI RIFERIMENTO La Legge n. 247/2007 (all art. 1, comma 67), ha introdotto, in via sperimentale per il triennio dal 2008 al 2010 e a domanda delle aziende, uno sgravio contributivo sulle: erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell andamento economico dell impresa e dei suoi risultati. Lo sgravio è stato riproposto anche per l anno 2011 dall art. 53 del D.L. n. 78/2010, finché poi la Riforma Fornero (precisamente, l'art. 4, comma 28, della Legge n. 92/2012), andando a modificare i commi 67 e 68 della Legge n. 247/2007, ha fissato dal 2012 "a regime" lo sgravio contributivo in parola, sempre secondo le regole previste dall'art. 1, comma 67, Legge n. 247/2007. Per l'anno 2014 (premi di produttività erogati nel 2013) il beneficio ha trovato la sua regolamentazione nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLO SGRAVIO Lo sgravio contributivo in esame è concesso: con riferimento ad un importo annuo complessivo delle erogazioni relative a incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività non superiore al 5% della retribuzione contrattuale 9

10 percepita dal lavoratore; entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore. Il decreto del precisa che l'inps effettuerà un monitoraggio e, sulla base dei risultati da esso derivanti, entro il l'istituto potrà rideterminare la misura del limite massimo della retribuzione contrattuale percepita. MISURA DELLO SGRAVIO Nel rispetto dei limiti di cui sopra, lo sgravio sui contributi previdenziali è pari al: 25% della quota a carico del datore di lavoro (al netto dello 0,30% del contributo integrativo DS - disoccupazione involontaria, delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate e delle eventuali misure compensative spettanti); 100% della quota a carico del lavoratore. Per accedere allo sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, devono presentare le seguenti caratteristiche: essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati (qualora il deposito non sia già avvenuto) presso la Direzione provinciale del Lavoro territorialmente competente, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto del , cioè entro 30 giorni dal e, quindi, il deposito dovrà avvenire entro il ; prevedere erogazioni correlate ad aumenti di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a CONDIZIONI DI ACCESSO ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio. La concessione dello sgravio rimane, inoltre, subordinata al rispetto delle condizioni previste dall art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi. In caso di indebita fruizione del beneficio, i datori di lavoro sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni, salvo che il fatto costituisca reato e come tale faccia scattare la responsabilità penale. MODALITA DI RICHIESTA Come stabilito dall'art. 3 del decreto del Lavoro del , per essere ammessi allo sgravio, i datori di lavoro, anche tramite 10

11 intermediari abilitati 2, dovranno inoltrare apposita istanza in via telematica all'inps, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto (quindi dal ) e fino al termine che sarà fissato dall'inps. La domanda dovrà contenere: i dati identificativi dell'azienda; la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello; la data di avvenuto deposito del contratto presso la competente Direzione territoriale del lavoro; l'indicazione dell'ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici; ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall'istituto di Previdenza. AMMISSIONE ALLO SGRAVIO Entro i 60 giorni successivi al termine finale per l'invio delle domande, termine che sarà fissato dall'inps, l Istituto dovrà provvedere all ammissione delle aziende allo sgravio contributivo, dandone tempestiva comunicazione alle stesse e agli intermediari autorizzati. Ai fini del rispetto del limite di risorse stanziate, che per il 2014 è pari a 607 milioni di euro, l'inps, ferma restando l'ammissione di tutte le domande trasmesse, provvede all'eventuale riduzione delle somme richieste da ciascuna azienda e lavoratore, in misura percentuale dandone tempestiva comunicazione ai richiedenti. Inoltre, l'art. 1 del decreto in esame stabilisce che le risorse stanziate (607 milioni di euro) sono ripartite nella misura del: 62,5% per la contrattazione aziendale; 37,5% per la contrattazione territoriale. In caso di mancato utilizzo dell'intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette tipologie di contrattazione, la percentuale residua è attribuita all'altra tipologia. Distinti saluti Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento 2 Consulenti del lavoro e altri soggetti indicati all'art. 1, commi 1 e 4, della Legge n. 12 dell'11 gennaio

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