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1 Redatto ai sensi del Regolamento IVASS n. 35 del 26/05/ Data dell ultimo aggiornamento: 22/07/ GTC IT AP 02 FP IT V2 Semplicemente Protetto Infortuni Contratto di assicurazione infortuni e assistenza FASCICOLO INFORMATIVO Il presente Fascicolo informativo, contenente la Nota Informativa comprensiva del Glossario delle Condizioni di Assicurazioni e della Proposta di Polizza ove necessaria (solo qualora il contratto sia concluso tramite posta), deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ivass, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ivass. Il seguente documento mira a fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che aderisce al contratto assicurativo) tutte le informazioni necessarie prima della conclusione del contratto assicurativo, ai sensi dell'art. 185 del Decreto Legislativo N. 7/9/ e dei regolamenti dell'ivass. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni Generali di Assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto. La nota informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle Condizioni Generali di Assicurazione. Le definizioni contenute nel Glossario riportato nella nota informativa, integrano e precisano quanto disciplinato all interno delle Condizioni Generali di Assicurazione. A. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA COMPAGNIA E ALL'ASSICURATORE CHE PRESTA I SERVIZI DI ASSISTENZA 1. Informazioni generali a) FamilyProtect S.A. (di seguito anche la "Compagnia") offre le coperture infortuni previste dalla Polizza, è una compagnia costituita secondo le leggi francesi nella forma di Société Anonyme, con sede a Parigi (Francia) 21 Avenue Matignon è iscritta al Registro delle Imprese di Parigi (RCS) al numero Family Protect appartiene al gruppo AXA. La Compagnia è stata autorizzata all'esercizio dell attività assicurativa nei rami 1 (Infortuni), 2 (Malattia) e 20 (Vita) con il provvedimento n 2011-C-27 del 29 giugno FamilyProtect S.A. opera in Italia in regime di libera prestazioni di servizi ed è soggetta al controllo dell'autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 61, rue Taitbout Paris cedex 09 ed è iscritta al Registro delle Imprese di Assicurazioni al n Inter Partner Assistance S.A. (di seguito anche l'"assicuratore Assistenza") offre le coperture di assistenza previste dalla Polizza, è una compagnia costituita in Belgio nella forma di Société Anonyme, avente sede legale in Belgio, Avenue Louise 166 bte Bruxelles, TVA BE RPM Bruxelles. iscritta al registro imprese al numero 0487 e autorizzata ad esercitare il ramo 18 (assistenza). Inter Partner Assistance SA è soggetta alla Vigilanza prudenziale della Banque nationale de Belgique (14, Boulevard de Berlaimont, 1000 Bruxelles - Inter Partner Assistance SA svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi. b) Contatti Gli Assicuratori mettono a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito ai medesimi sia in relazione al Contratto proposto: Per la Compagnia: indirizzo: FamilyProtect Servizio Clienti, Casella Postale San Giuliano Milanese (MI); numero telefonico ; indirizzo di posta elettronica: servizioclienti@familyprotect.it; Per l'assicuratore Assistenza: indirizzo: Inter Partner Assistance S.A., Avenue Louise 166 bte Bruxelles; numero telefonico Fax: ; indirizzo di posta elettronica quality.brussels@ip-assistance.com. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale delle Compagnie di Assicurazioni Informazioni sulla situazione patrimoniale di Family Protect S.A.. Il capitale sociale di FamilyProtect S.A.., riferito all ultimo bilancio approvato (esercizio 2013), ammonta a ,9 di cui L indice di solvibilità di FamilyProtect S.A., ovvero l indice che rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, riferito alla gestione vita e danni e relativo all ultimo bilancio approvato, è pari al 200%. Il patrimonio netto di Inter Partner Assistance S.A. risultante dall ultimo bilancio approvato (esercizio 2011), ammonta a ,00 di cui Euro ,00 di capitale sociale interamente versato e ,00 di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio. L indice di solvibilità, ovvero l indice che rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, riferito alla gestione danni e relativo all ultimo bilancio approvato, è pari al %. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il Contratto può essere concluso mediante tre modalità di sottoscrizione a distanza, ossia tramite il sito web della compagnia, tramite posta o mediante telefonia vocale (telemarketing). Il Contratto ha una durata annuale e in mancanza di disdetta data rispettivamente dalla Compagnia (che agisce in tal caso anche in nome e per conto dell'assicuratore Assistenza) o dall'assicurato almeno 60 giorni prima della scadenza dell assicurazione è tacitamente prorogato per un anno e così successivamente. Avvertenze: In mancanza di disdetta data dalla Compagnia (che agisce in tal caso anche in nome e per conto dell'assicuratore Assistenza) o dall'assicurato almeno 60 giorni prima della scadenza dell assicurazione (art.18 C.G.A.) il contratto è tacitamente rinnovato per un anno e così successivamente per ulteriori periodi annuali. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed Esclusioni a) Garanzie assicurative infortuni Le garanzie infortuni offerte da FamilyProtect S.A. ai sensi della polizza sono: (I) Il pagamento di un indennizzo ai beneficiari in caso di morte dell'assicurato a seguito di Infortunio, a condizione che tale decesso si verifichi entro 3 anni dal giorno dell'infortunio; tale indennizzo sarà corrisposto dalla Compagnia in un unica soluzione e il relativo ammontare varierà in funzione del Limite massimo assicurabile e della formula selezionata dal Contraente al momento della sottoscrizione della Polizza; nel caso in cui il Contraente abbia selezionato la formula Duo o famiglia, in caso di morte a seguito di infortunio di uno o più figli a carico Assicurati minori di 25 anni e solo nel caso in cui tale decesso si verifichi entro 3 anni dall Infortunio la Compagnia rimborserà ai beneficiari l'importo delle spese funebri sostenute per le esequie dell'assicurato, fino ad un massimo di 5.000; (II) l pagamento di un indennizzo in caso di Invalidità Permanente dell'assicurato derivante da infortunio, a condizione che tale invalidità si verifichi entro 2 anni dalla data dell'infortunio e che tale invalidità sia pari o superiore al 66%. (III) Il pagamento di una diaria giornaliera per ogni ricovero dell'assicurato in ospedale per più di 2 giorni consecutivi compresi come conseguenza diretta di un infortunio. Soddisfatta tale condizione, l'indennizzo sarà corrisposto a partire dal primo giorno di ricovero ospedaliero. Tale criterio dei due giorni deve essere applicato ad ogni ricovero ospedaliero anche se legato al medesimo infortunio. L'indennizzo massimo per tale garanzia è pari a 364 volte la diaria giornaliera per infortunio. FASCICOLO INFORMATIVO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SEMPLICEMENTE PROTETTO INFORTUNI ED 22/07/2014 Pagina 1 di 12

2 Il premio e gli indennizzi previsti dalla polizza dipendono dalla formula selezionata dal contraente (formula polizza singolo, duo o famiglia come descritte nelle Condizioni Generali di Assicurazione) e dal tipo di garanzia selezionato. Gli indennizzi standard previsti alla data di stipula del Contratto possono variare per la garanzia in caso di Decesso e Invalidità Totale e Permanente da ,00 euro a ,00 euro e da 30,00 euro a 80,00 euro per la diaria giornaliera in caso di ricovero; nel caso in cui il Contraente abbia selezionato la formula Duo o famiglia, al verificarsi della morte di uno o più Assicurati figli a carico minori di 25 anni, la Compagnia rimborserà ai beneficiari l'importo delle spese funebri sostenute per le esequie dell'assicurato, fino ad un massimo di Le prestazioni in caso di infortunio sopra descritte sono corrisposte da FamilyProtect S.A.. Inter Partner Assistance S.A. fornirà all'assicurato/beneficiario i servizi di assistenza descritti nella sezione che segue. La copertura assicurativa è efficace sia per infortuni verificatisi durante l'attività professionale dell'assicurato sia durante attività non professionali, con le esclusioni previste nella sezione relativa alle esclusioni e limitazioni delle Condizioni Generali di Assicurazione. Per ulteriori informazioni sulle prestazioni assicurative previste dalla presente polizza si invita il Contraente a leggere attentamente la sezione 2 "Le garanzie e sezione 3 Limiti e esclusioni" che seguono delle Condizioni Generali di Assicurazione. b) Garanzie di Assistenza Inter Partner Assistance S.A., tramite la Centrale Operativa fornisce, al verificarsi di un sinistro previsto dalla polizza, le prestazioni di assistenza assicurativa di seguito sinteticamente descritte: (I) Invio di un medico in caso di emergenza Se il medico della Centrale Operativa lo ritiene necessario, si provvederà ad inviare in loco un medico generico. (II) Messa a disposizione di un infermiere Se necessario nei 10 giorni successivi alle dimissioni, la Centrale Operativa invierà un infermiere per massimo cinque giorni per sinistro e due ore al giorno. Il servizio è prestato se richiesto con un preavviso di 3 (tre) giorni. (III) Messa a disposizione di baby sitter Se necessario nei 30 giorni successivi alle dimissioni, la Centrale Operativa invierà un baby sitter per un massimo di 10 (dieci) ore in 3 (tre) giorni. (IV) Trasferimento / Rimpatrio Se ritenuto necessario dal medico della Centrale Operativa in accordo con il medico curante, la Centrale Operativa organizzerà il trasferimento dell assicurato nella struttura medica adatta più vicina e/o il rimpatrio nel paese di origine. Massimale ,00 euro per sinistro. (V) Messa a disposizione di un interprete Se necessario durante ricovero all estero, per massimo 4 (quattro) ore e fino a 500,00 euro. (VI) Rimpatrio della salma Se l assicurato dovesse decedere all estero la Centrale Operativa organizza il rimpatrio della salma sostenendone i costi entro il limite di 8.000,00 euro per assicurato. Se la cerimonia funebre dovesse svolgersi nel luogo del decesso, sempre all estero, in alternativa mette a disposizione di un familiare un biglietto andata e ritorno (prima classe in treno, o economy class in aereo o altro mezzo a scelto a proprio insindacabile giudizio) al fine di poter partecipare al funerale. (VII) Rientro in patria In caso di decesso dell'assicurato all'estero se necessario la Centrale Operativa fornirà al compagno di viaggio, sempre che assicurato, un biglietto del treno in prima classe o per l'aereo in economy class, fino ad un limite di 2.000,00 euro per Assicurato. Per la descrizione dettagliata delle Garanzie di Assistenza vedere la Sezione 2, Articolo 6 delle Condizioni Generali di Assicurazioni. Avvertenze: Limitazioni ed Esclusioni La Polizza prevede esclusioni e limitazioni della copertura che possono determinare la cessazione della copertura e pertanto il mancato pagamento della prestazione assicurativa. Si prega di leggere la Sezione 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione per ulteriori dettagli. Non sono previste franchigie o periodi di carenza delle garanzie assicurative. Le informazioni relative alle esclusioni e limitazioni della copertura compreso i limiti di età sono contenute nella sezione "Limiti ed Esclusioni" di cui alla Sezione 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Avvertenza: Il limite Massimo di età assicurabile è 75 anni. Si prega di leggere la Sezione 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione per ulteriori dettagli. 4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio Avvertenza: ogni dichiarazione falsa o incompleta sulle circostanze del rischio resa dal Contraente o dall'assicurato al momento della sottoscrizione del contratto potrebbe comportare effetti sull'esistenza del diritto all'indennizzo o sull'ammontare dell'indennizzo stesso (i.e. parziale o totale perdita del diritto alla prestazione assicurativa previsto dalla polizza) o la risoluzione del contratto assicurativo ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazione della professione Il Contraente non è tenuto ad informare gli assicuratori di alcun aggravamento o diminuzione del rischio (per esempio dovuto alla variazione della professione) in quanto gli Assicuratori espressamente rinunciano al proprio diritto di aumentare o ridurre il premio in maniera corrispondente, o diminuire le prestazioni assicurative previste dalla presente polizza, nonché di recedere dal contratto ai sensi degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile. 6. Premi Il premio per il ramo infortuni e per il ramo assistenza è calcolato secondo quanto previsto dalla Sezione 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione ed è corrisposto a FamilyProtect S.A. mensilmente a partire dal secondo mese dalla data di efficacia del Contratto, sulla base della formula di pagamento e della somma assicurata prescelta dal Contraente (i.e. Articolo 14 Sezione 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione) senza costi aggiuntivi, tramite addebito diretto sul conto corrente (RID) o carta di credito emessa a nome dell'assicurato in funzione della scelta effettuata dal Contraente. Le informazioni relative alle procedure di pagamento del premio sono contenute nella Sezione 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione "Premio assicurativo". 7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Il premio e le somme assicurate non sono automaticamente rivalutati. In ogni caso, gli Assicuratori si riservano il diritto di adeguare il premio e le prestazioni assicurative previste dal Contratto, previa comunicazione scritta al contraente almeno 60 giorni prima della scadenza del Contratto, concedendo al Contraente il diritto di recedere dal Contratto prima della scadenza, senza alcuna penale. Qualsiasi modifica alle Condizioni Generali di Assicurazione e alle condizioni particolari previste dal Contratto dovrà essere provata per iscritto. 8. Diritto di ripensamento ( recesso ) e di risoluzione anticipata del Contratto a) Diritto di Ripensamento Il Contraente ha facoltà di recedere dal presente Contratto entro i 30 giorni immediatamente successivi alla data di efficacia (il Periodo di Recesso ). A tal fine, il Contraente dovrà inviare alla Compagnia una comunicazione scritta mediante posta, , o fax ai seguenti recapiti: FamilyProtect S.A. - Servizio Clienti Casella Postale San Giuliano Milanese (MI); servizioclienti@familyprotect.it; Fax: La Compagnia provvederà a risolvere il Contratto e a restituire tutti i premi eventualmente corrisposti entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione. L'esercizio del diritto di ripensamento durante il Periodo di Recesso è ammissibile esclusivamente se e fino a quando nel medesimo periodo non sono state presentate denunce di sinistro. Una volta ricevuta la richiesta di recesso, il Contratto si risolve con restituzione dei premi da parte della Compagnia e pertanto dalla medesima data cessa l efficacia delle garanzie assicurative previste dal presente Contratto. b) Diritto di risolvere anticipatamente il Contratto/Disdetta della polizza: Il Contraente ha facoltà di risolvere il Contratto con un preavviso scritto di almeno 60 giorni prima del rinnovo della polizza ad ogni scadenza annuale, da inviarsi alla Compagnia tramite lettera raccomandata a.r.. La Polizza sarà risolta a partire dalla data della scadenza annuale e rimarrà in vigore fino a tale data. FASCICOLO INFORMATIVO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SEMPLICEMENTE PROTETTO INFORTUNI ED 22/07/2014 Pagina 2 di 12

3 Gli Assicuratori si riservano il diritto di risolvere anticipatamente il Contratto durante la sua durata con preavviso scritto da inviarsi al Contraente almeno 60 giorni prima di ciascuna scadenza annuale del Contratto. La Polizza sarà risolta a partire dalla data della scadenza annuale e rimarrà in vigore fino a tale data. c) Recesso delle parti in caso di sinistro Gli Assicuratori si riservano il diritto di recedere dalla polizza a seguito di ciascun sinistro non più tardi di 60 giorni dopo la liquidazione del sinistro o il rifiuto di liquidare il medesimo, mediante comunicazione scritta all'assicurato. Il recesso avrà effetto 60 giorni dopo tale comunicazione. Al Contraente è riconosciuto il medesimo diritto di recedere dalla polizza a seguito di ciascun sinistro alle medesime condizioni mediante comunicazione scritta da inviarsi alla Compagnia. Qualsiasi comunicazione inviata dal Contraente/Assicurato alla Compagnia ai fini di quanto previsto dal presente articolo deve intendersi inviata anche all'assicuratore Assistenza. 9. Informazioni sulla conclusione del contratto mediante tecniche di comunicazioni a distanza Il contratto può essere concluso mediante tre modalità di comunicazione a distanza, ossia mediante il sito internet della Compagnia, per posta o telefonicamente. La data di efficacia è indicata nel Certificato di Polizza e rappresenta la data alla quale la Compagnia ha accettato la proposta del Contraente, determinata come segue: (I) Quando la proposta del Contraente è effettuata mediante il sito internet della Compagnia, la Compagnia può accettare il contratto (anche in nome e per conto dell'assicuratore Assistenza) in tempo reale non appena il sistema della Compagnia riceve tale proposta sul proprio sito internet e sono state soddisfatte tutte le condizioni ed i requisiti riguardanti l'assicurato; (II) Quando la proposta è inviata a mezzo posta, il contratto diviene efficace previa accettazione della Compagnia (anche in nome e per conto dell'assicuratore Assistenza) a condizione che la Compagnia abbia ricevuto il Modulo di Proposta debitamente compilato e sottoscritto dall'assicurato ed i relativi allegati richiesti dalla Compagnia. (III) Quando la proposta è effettuata attraverso comunicazione telefonica, la Compagnia (anche in nome e per conto dell'assicuratore Assistenza) può accettare il contratto dopo la ricezione e registrazione del consenso del Contraente da parte degli operatori del call center a condizione che l'assicurato abbia verificato che tutti i requisiti richiesti in relazione all'assicurato siano soddisfatti. 10. Ricezione e trasmissione di documenti Il Contraente ha il diritto di scegliere il formato per la trasmissione e ricezione dei documenti precontrattuali e contrattuali e per la ricezione delle informazioni in corso di contratto, nonché di modificare tale modalità in ogni momento e senza costi aggiuntivi, purché tale formato preveda un supporto durevole e sia in ogni caso concesso al Contraente il diritto di richiedere che tali documenti siano trasmessi in formato cartaceo (qualora abbia optato per altra modalità. 11. Richiesta di restituzione della copia firmata In conformità a quanto previsto dal Regolamento IVASS 34/2010, il Contraente deve sottoscrivere e trasmettere alla Compagnia una copia firmata del Certificato di Assicurazione su carta stampata o altro supporto durevole ai fini della prova del medesimo, restando intesto che la mancata restituzione di tale copia firmata non ha alcun effetto sulla validità del Contratto stabilita secondo i tempi e nei modi descritti nella sezione 5 "Data di Decorrenza del Contratto e periodo di ripensamento" delle Condizioni Generali. 12. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal Contratto Ai sensi dell'art del Codice Civile, i diritti nascenti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni dalla data in cui si verifica il fatto su cui il diritto si fonda. 13. Legge applicabile al Contratto Il presente Contratto è regolato dalla legge Italiana. Tuttavia, ai sensi dell'art. 180 del decreto legislativo n 209/05, le Parti hanno diritto di scegliere una diversa legge applicabile al contratto senza alcun pregiudizio per le norme imperative di diritto italiano. 14. Lingua La presente nota informativa, così come ogni altro documento ad essa allegato nonché successive comunicazioni tra le parti sono redatte in lingua italiana. L'utilizzo di ogni altra lingua deve essere specificatamente concordato tra le Parti. 15. Regime fiscale Con riferimento alla copertura assicurativa contro gli infortuni è prevista un'imposta sui premi del 2.5% della porzione di premio relativo al rischio infortuni e pari al 10% della porzione di premio relativo alla garanzia per i servizi di assistenza. Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del contraente. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 16. Sinistri: liquidazione dell'indennizzo La sezione 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione prevede i termini e le disposizioni relative al momento di insorgenza del sinistro, e alle modalità di denuncia dello stesso. In caso di sinistro relativo alle coperture infortuni, il dichiarante deve presentare la denuncia di sinistro alla Compagnia come prevista nella sezione 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione intitolata "Dichiarazione del Sinistro", con espresso consenso al trattamento dei dati personali, inclusi i dati sensibili. La stessa sezione contiene dettagli sulle modalità di comunicazione dei sinistri del ramo assistenza al fine di ottenere i servizi di assistenza previsti dalla Polizza. Avvertenza: La gestione dei sinistri Ramo 18 Assistenza è affidata dall'assicuratore Assistenza alla struttura organizzativa di Inter Partner Assistenza e Servizi S.p.A.. Per richiedere il servizio di assistenza è necessario contattare telefonicamente la Centrale Operativa ai numeri: (dall'italia e senza costi aggiuntivi) (alla tariffa definita dai singoli operatori telefonici e dall'estero) Il Contratto può prevedere particolari modalità e termini per la denuncia del sinistro, il mancato rispetto dei quali può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo. Si prega di leggere attentamente gli articoli 20 e 21 della sezione 6 "Obblighi in caso di sinistro" delle Condizioni Generali di Assicurazione. Si prega di fornire i dettagli richiesti dagli operatori: Numero di polizza; Nome dell'assicurato, indirizzo di residenza o domicilio (indirizzo, numero di telefono, numero di fax); ogni altra informazione in funzione del tipo di assistenza richiesta, al fine di ottenere i servizi di assistenza previsti dalla polizza. 17. Reclami Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro possono essere presentati per iscritto agli Assicuratori come segue: Se relativi alle coperture infortuni al Servizio Clienti di FamilyProtect S.A., Casella Postale San Giuliano Milanese (MI) avendo cura di indicare: nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; numero della polizza e nominativo del contraente; numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; breve descrizione del motivo di lamentela; ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. In caso di reclami relativi alle garanzie di assistenza, il Contraente, l Assicuratore, i suoi eredi o i Beneficiari possono contattare il Servizio Assistenza al seguente indirizzo IPA SA - Avenue Louise 166, bte Bruxelles / Quality.brussels@ip-assistance.com La Compagnia e l'assicuratore Assistenza forniscono riscontro al reclamo entro 45 giorni dal relativo ricevimento. FASCICOLO INFORMATIVO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SEMPLICEMENTE PROTETTO INFORTUNI ED 22/07/2014 Pagina 3 di 12

4 Qualora l esponente non abbia ricevuto risposta dagli Assicuratori entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo da parte della Compagnia o dell'assicuratore Assistenza oppure abbia ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente, è possibile presentare reclamo: (i) all IVASS Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, Roma (fax ) oppure, rispettivamente per i reclami relativi alle coperture infortuni e assistenza (ii) all'autorità regolamentare francese Autorité de Controle Prudentiel et de Résolution, 61, Rue Taitbout Paris Cedex o all'autorità regolamentare belga Banque nationale de Belgique (14, Boulevard de Berlaimont, 1000 Bruxelles - corredando il reclamo con la documentazione presentata precedentemente agli Assicuratori. Possono essere presentati direttamente all IVASS Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, Roma (fax ) o rispettivamente all'autorità regolamentare francese Autorité de Controle Prudentiel, 61, Rue Taitbout Paris Cedex o all'autorità regolamentare belga Banque nationale de Belgique (14, Boulevard de Berlaimont, 1000 Bruxelles - eventuali reclami non inerenti al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte degli Assicuratori, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi. E inoltre possibile presentare reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET, per la risoluzione delle liti transfrontaliere. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l attribuzione della responsabilità che implichi un accertamento del fatto, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Resta salva, in ogni, caso la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. 18. Arbitrato Avvertenza: L'arbitrato può essere previsto per la risoluzione di eventuali controversie in relazione alle quali le parti possono rivolgersi all'autorità Giudiziaria. La sede dell'arbitrato è la città dell'istituto di medicina legale più vicino all'assicurato, senza alcun pregiudizio per eventuali previsioni contrattuali più favorevoli. Resta comunque salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. FamilyProtect S.A. e Inter Partner Assistance S.A. sono responsabile per la veridicità e completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa. Il rappresentante legale FamilyProtect S.A. Robert WATTERS Il rappresentante legale Inter Partner Assistance S.A. Franz Régimbeau NOTA INFORMATIVA GLOSSARIO - Assicurato: la persona il cui interesse è coperto dall'assicurazione e che rispetta i requisiti previsti dall articolo 10 delle Condizioni Generali, anche in funzione della formula di polizza prescelta dal Contraente. Assicuratore Assistenza: Inter Partner Assistance S.A. che fornisce le coperture assicurative del ramo assistenza previste dal Contratto. - Assicuratori: FamilyProtect S.A. e Inter Partner Assistance S.A.. - Beneficiario: colui che è autorizzato a ricevere le prestazioni assicurative previste dalla polizza a seguito di un sinistro. Centrale Operativa: la struttura organizzativa di Inter Partner Assistenza e Servizi S.p.A. Via Bernardino Alimena, Roma, composta da risorse umane ed impianti, attivi 24 ore al giorno tutto l'anno che, in virtù di un preesistente accordo con l'assicuratore Assistenza, forniscono un contatto telefonico all'assicurato, organizzano interventi sul posto e forniscono, con costi a carico dell'assicuratore Assistenza, i servizi di assistenza previsti dalla Polizza. - Compagnia: la compagnia assicurativa FamilyProtect S.A. che fornisce le coperture infortuni previste dal Contratto. Contraente: la persona che sottoscrive il Contratto e corrisponde il premio assicurativo - Contratto o Polizza: il presente contratto di assicurazione infortuni e assistenza denominato "Semplicemente Protetto Infortuni". - Certificato di Assicurazione: il documento emesso dalla Compagnia in cui sono previste le prestazioni da corrispondere al beneficiario e che costituisce la prova del Contratto. - Convivente: persona in relazione di convivenza more uxorio con il contraente. Tale relazione deve essere attestata legalmente dal certificato di stato di famiglia. - Day hospital: un giorno in ospedale senza pernottamento, ma documentato da referti medici, presso un istituto sanitario dotato di letti dedicati all'ospedale. - Data di Decorrenza del Contratto: la data a partire dalla quale il contratto assicurativo è efficace e che si intende approvata sia dal Contraente che dalla Compagnia. - Diritto di Ripensamento o recesso: il diritto del Contraente/Assicurato di recedere dal presente contratto di assicurazione nel Periodo di Recesso, tale diritto comporta la cessazione immediata degli effetti del contratto dalla data di ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di recesso e la restituzione dei premi corrisposti. - Diritto di Risoluzione: il diritto del Contraente o dell'assicurato di risolvere anticipatamente la copertura assicurativa durante la validità del contratto a ciascuna Scadenza annuale. Domicilio: il luogo dove l'assicurato ha stabilito il centro dei propri affari e interessi. - Fascicolo Informativo: il fascicolo informativo contenente i seguenti documenti precontrattuali e contrattuali previsti dai Regolamenti dell'ivass: 1. La nota informativa, comprensiva di glossario, 2. Le Condizioni Generali di Assicurazione (incluse le condizioni particolari, ove esistenti). 3. Proposta di Polizza, se prevista. - Frequenza del pagamento del premio: la frequenza con la quale il Contraente si impegna a pagare il premio assicurativo. Incidente stradale (compresi gli scooters): incidente all'assicurato collegato all'utilizzo di mezzi di trasporto come conducente o passeggero (esclusi i pedoni) - Indennizzo o prestazioni: l'importo dovuto dalla Compagnia all'assicurato o al Beneficiario in caso di sinistro approvato. - Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. - Invalidità Permanente: la perdita o la definitiva diminuzione della capacità dell'assicurato di eseguire tutte o alcune attività, a prescindere dalla sua professione, con la sola esclusione di danni puramente estetici. Ai fini del presente Contratto, tale perdita o diminuzione deve corrispondere ad una percentuale di invalidità almeno pari o superiore al del 66%. - Italia: il territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano. FASCICOLO INFORMATIVO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SEMPLICEMENTE PROTETTO INFORTUNI ED 22/07/2014 Pagina 4 di 12

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