CAPITOLATO D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURAZIONE INFORTUNI STUDENTI E CATEGORIE VARIE

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1 CAPITOLATO D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURAZIONE INFORTUNI STUDENTI E CATEGORIE VARIE Decorrenza: ore 24 del 31/03/2015 Scadenza: ore 24 del 31/03/2018 Rata alla firma dalle ore del al Rateazione Annuale con scadenza al di ogni anno Ultima rata dalle ore del al

2 SEZIONE 1 SEZIONE 2 Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 DEFINIZIONI NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Oggetto dell assicurazione Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Altre assicurazioni Forme di comunicazioni del contraente alla Società Modifiche del contratto Durata e proroga del contratto Pagamento del premio Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari Recesso a seguito di sinistro Obbligo di fornire dati sull andamento del rischio Oneri fiscali Foro competente Rinvio alle norme di legge Estensioni territoriali Assicurazioni per conto altrui Interpretazioni del contratto Validità esclusiva norme dattiloscritte Clausola Broker Coassicurazione e delega Tutela della privacy SEZIONE 3 RISCHI COPERTI Art. 1 Categorie assicurate Art. 2 Rimborso spese mediche a seguito infortunio Art. 3 Contagio accidentale da malattie infettive Art. 4 Malattie tropicali Art. 5 Attività non assistenziali delle scuole di specializzazione mediche Art. 6 Rischio volo SEZIONE 4 ESCLUSIONI Art.1 Rischi esclusi Art.2 Persone escluse dall assicurazione o non assicurabili SEZIONE 5 Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 GESTIONE DEI SINISTRI Denuncia del sinistro e relativi obblighi Calcolo e regolazione del premio Variazioni di polizza Criteri di indennizzabilità Esonero dall obbligo di denuncia di infermità, mutilazioni o difetti fisici Esonero denuncia generalità degli assicurati Controversie Diritto di surrogazione Colpa grave Pag. 2 di 16

3 Nel testo che segue si intendono: SEZIONE 1 - DEFINIZIONI - per Assicurazione: il contratto di assicurazione; - per Polizza: il documento che prova l'assicurazione; - per Contraente: l'impresa o l'ente che stipula la polizza; - per Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione; - per Beneficiario: il soggetto cui, in caso di morte dell' Assicurato, deve essere pagata la somma garantita; - per Società: l'impresa di assicurazione; - per Premio: la somma dovuta alla Società; - per Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro; - per Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione; - per Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; - per Infortunio: l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la Morte, una Invalidità Permanente oppure una Inabilità Temporanea. - per Invalidità permanente la diminuita capacità o la perdita definitiva ed irrimediabile della capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'assicurato. SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 Oggetto dell assicurazione L'assicurazione vale per gli infortuni che l'assicurato subisca nell'esercizio delle attività dichiarate dal Contraente, che abbiano per conseguenza la morte o un'invalidità permanente. E' considerata Invalidità Permanente la diminuita capacità o la perdita definitiva ed irrimediabile della capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'assicurato. E' considerata morte anche lo stato dichiarato di "coma irreversibile" conseguente ad infortunio. Art. 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonchè la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Il Contraente o l'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell' art del C.C. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Pag. 3 di 16

4 Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta alla riduzione immediata del premio e delle rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'assicurato, a parziale deroga dell'art del C.C. rinunciando altresì al relativo diritto di recesso. Tuttavia la mancata comunicazione da parte del Contraente e dell'assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni ed inesattezze siano avvenute in buona fede. Art. 3 - Altre assicurazioni Il presente contratto di assicurazione s'intende stipulato indipendentemente ed in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie previste per gli infortuni sul lavoro dalle leggi vigenti e da quelle eventuali future. Il Contraente è inoltre esonerato dal denunciare le assicurazioni a favore dei propri dipendenti a cui fosse tenuto per legge o per disposizioni aventi comunque carattere obbligatorio, delle quali la presente costituisce un complemento, pur essendo completamente separata ed indipendente. Gli Assicurati sono esentati dall obbligo di comunicare l esistenza di altre assicurazioni stipulate da loro stessi o da altri a copertura degli stessi rischi assicurati con il presente contratto, tuttavia sono obbligati ad effettuare tale comunicazione in caso di sinistro. In caso di sinistro non si farà luogo all applicazione del disposto dell art.1910 del Codice Civile per tutte quelle garanzie che non rappresentino un rimborso di spese sostenute. In tutti gli altri casi la Società Assicuratrice provvederà a liquidare le spese secondo le condizioni tutte della presente polizza fermo il diritto al recupero dagli altri Assicuratori di quota parte dell indennità corrisposta in applicazione del disposto del quarto comma dell art.1910 del Codice Civile. Art. 4 - Forme di comunicazioni del contraente alla Società Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte per via telematica (posta elettronica o posta certificata) od altro mezzo certo (fax, raccomandata o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza. Art. 5 - Modiche del contratto Le eventuali modifiche alla presente polizza devono essere provate per iscritto. Art. 6 - Durata e proroga del contratto Resta convenuto e pattuito che il presente contratto si intende stipulato per la durata di tre anni senza clausola di tacito rinnovo alla scadenza finale, rinnovabile alla scadenza con espressa dichiarazione del contraente e previo accordo fra le parti, fermo comunque il rispetto delle disposizioni legislative in essere alla scadenza di polizza in materia di rinnovo dei contratti. Il Contraente ha comunque la facoltà di rescindere la polizza ad ogni scadenza annuale, sempre con preavviso di almeno 30 giorni. È fatto comunque salvo l obbligo della Società di continuare il servizio alle condizioni e modalità di aggiudicazione/rinnovo fino a quando il Contraente non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto. Tale obbligo non potrà protrarsi oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto originario o dei relativi rinnovi o dalla cessazione in caso di recesso anticipato per qualunque motivo; il premio Pag. 4 di 16

5 relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura. Art. 7 - Pagamento del premio L'assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento del premio o della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art c.c., entro 90 giorni dalla data sopra citata. Ai sensi dell'art. 48bis del DPR 602/1973 la Società da atto che: l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto; il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art c.c. nei confronti della Società stessa. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art del C.C. Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art c.c., vale anche qualora il Contraente si avvalga della facoltà di rinnovazione o proroga. Art. 8 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010 La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG). Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. Art. 9 - Recesso a seguito di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell idennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 180 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente. In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso. E inoltre facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale di polizza per ogni giorno di copertura, si impegna sin d ora a prorogare in tal caso l assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza o dalla cessazione in caso di recesso anticipato per qualunque motivo. Pag. 5 di 16

6 Art Obbligo di fornire dati sull andamento del rischio La Società dall'accensione del contratto ed ogni 6 mesi, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso: - sinistri denunciati; - sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva); - sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato); - sinistri respinti e/o senza seguito (mettendo a disposizione le motivazioni scritte). Tutti i sinistri dovranno essere corredati di: 1) nominativo del terzo reclamante; 2) data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante 3) data di apertura della pratica presso la Società; 4) data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo. Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. Art Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione, sono a carico del Contraente. Art Foro competente Per la soluzione di ogni controversia relativa al presente contratto, le Parti eleggono come foro competente quello del luogo della sede del Contraente. Art Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge interne e comunitarie (art. 180 Capo VI del D. Lgs. 209/2005 e s.m.i.). Art Estensioni territoriali La presente Polizza è operante nel mondo intero durante l'esercizio di attività istituzionali. Per le attività al di fuori delle strutture universitarie, gli studenti sono coperti purché preventivamente autorizzati dai competenti organi amministrativi e/o didattici dell'università. Art Assicurazione per conto altrui Poichè la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato, così come disposto dall'art C.C. Art Interpretazione del contratto Si conviene fra le Parti che verrà data l interpretazione più estensiva e più favorevole all Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza. Pag. 6 di 16

7 Art Validità esclusiva delle norme dattiloscritte Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione. Art Clausola broker Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo in ATI Marsh Spa e Aon Spa in qualità di broker ai sensi della Legge n.792 e del D. Lgs. 209/2005 ed in relazione al contratto di brokeraggio n. 408 del 29/06/2010 stipulato con l Università degli Studi di Brescia e prorogato fino al 30/6/2017. La Società inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato, e riconosce che tale pagamento è liberatorio per l Assicurato/Contraente. Art Coassicurazione e delega (operante se del caso) L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dal Broker, il quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici. Art Tutela della Privacy Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, si informa che dei dati in possesso della Amministrazione non verrà fatto trattamento diverso da quello previsto per le finalità istituzionali e nel rispetto della riservatezza e segretezza delle persone fisiche e giuridiche. Pag. 7 di 16

8 Art. 1 Categorie assicurate SEZIONE 3 RISCHI COPERTI A) - Studenti Laureandi, laureati ed equiparati La garanzia è prestata in favore dei seguenti soggetti, iscritti a qualsiasi titolo ad attività formative organizzate dal Contraente quali a titolo esemplificativo ma non limitativo: studenti iscritti a corsi di laurea e post laurea, studenti iscritti ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, studenti ospitati in base a convenzioni o programmi internazionali, studenti stranieri in entrata Erasmus o altri programmi di mobilità o convenzioni internazionali, studenti collaboratori 150 ore (art. 13 della legge , n. 390), studenti laureandi e laureati che effettuano tirocini e/o stage, studenti in formazione post-laurea, assegnisti di ricerca, ospiti e frequentatori, Personale atipico (collaboratori coordinati e continuativi, studiosi e frequentatori che collaborano in base a contratti, accordi e convenzioni) che svolga la sua attività nell'ambito delle attività principali e secondarie dell'università, sia in sede che presso ogni altro organismo pubblico o privato in tutto il mondo A titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia si intende prestata per i seguenti infortuni: - infortuni subiti durante la partecipazione all attività istituzionalmente organizzata dall Università o preventivamente autorizzata dai responsabili didattici e di struttura dell Università, comprese le attività svolte all estero; - infortuni subiti durante la frequenza, permanenza e trasferimento da struttura a struttura presso l Ateneo o le Aziende Regionali per il diritto allo studio Universitario, la partecipazione ad iniziative o manifestazioni (escluse quelle di carattere agonistico, fatta eccezione per gli iscritti alla facoltà di Scienze Motorie); - infortuni occorsi nelle medesime circostanze di cui sopra anche quando accaduti presso strutture equiparabili, omologhe, assimilabili o collegate, o attraverso cui si esplica l attività istituzionale dell Università; - infortuni nei quali si incorre durante le attività svolte presso centri di studio, campi sperimentali, stabilimenti industriali, commerciali, agricoli e del terziario, miniere, cantieri con accesso a ponteggi e durante lo svolgimento di visite guidate, tesi, viaggi di studio e tirocini pratici, purché dietro autorizzazione di un competente organo accademico o di un responsabile di struttura; - infortuni dei soggetti che a qualsiasi titolo svolgano incarichi nell'ambito delle attività principali e secondarie dell'università, sia in sede che presso ogni altro organismo pubblico o privato in tutto il mondo e dei soggetti studiosi e frequentatori autorizzati dall Università e non coperti dalle strutture di appartenenza. - rischio in itinere, nonché tutti gli spostamenti necessari, effettuati anche con mezzi di trasporto pubblici e privati. Pag. 8 di 16

9 B - Studenti laureandi e laureati dell area medica (clausola non derogabile) La garanzia è prestata in favore dei frequentanti corsi di lauree delle Professioni sanitarie, corso di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, scuole di specializzazione, dottorati di ricerca e titolari di Borse di studio dell area medica dell'ateneo o di ogni altro ente pubblico o privato. A queste categorie si applica la garanzia prevista alla Sezione 4 art. 4 - Contagio accidentale da virus HIV, Epatite B, C e altre malattie infettive. Si applica altresì la garanzia per i rischi da circolazione per tutti gli spostamenti necessari all'espletamento degli incarichi assegnati, effettuati anche con mezzi di trasporto pubblici o privati. C - Dipendenti in missione o adempimento di servizio L assicurazione è operante per gli infortuni che le persone autorizzate dal Contraente, subiscano in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall ufficio, durante la guida di veicoli propri o non intestati al P.R.A a nome del Contraente, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle suddette prestazioni, compresa la salita e la discesa da questi mezzi e l'utilizzo di quelli pubblici. Sono inoltre compresi gli infortuni subiti in conseguenza delle operazioni effettuate in caso di fermata accidentale per mettere i veicoli in condizioni di riprendere la marcia e per spostarli dal flusso del traffico o reinserirli nel flusso medesimo. La presente polizza è rivolta alla copertura di lesioni o decesso del conducente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto per i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria di terzi (ex D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005-Nuovo Codice delle Assicurazioni Private). L assicurazione è operante anche per gli Infortuni che le persone autorizzate dal Contraente, subiscano in occasione di missioni o adempimenti di servizio con l utilizzo di biciclette o velocipedi senza motore di loro proprietà, nella disponibilità dell università od a prestito da terzi, limitatamene al tempo strettamente necessario per l esecuzione delle suddette prestazioni, compresa la salita e al discesa da questi mezzi. E compreso il rischio in itinere. Si farà riferimento in caso di sinistro alla dichiarazione del contraente che attesti: - che l autoveicolo al momento del sinistro era utilizzato per missione o per adempimenti di servizio, - data e luogo ove il dipendente si è recato per servizio o missione, - generalità del dipendente. D - Conducenti veicoli di proprietà o nella disponibilità dell'ente La presente assicurazione opera unicamente per gli infortuni occorsi al conducente di veicoli di proprietà, comodato, uso o comunque nella disponibilità della Contraente, durante ed in conseguenza della circolazione nonché per gli infortuni occorsi durante la riparazione del mezzo e relative operazioni rese necessarie per riprendere la marcia e per spostarlo dal flusso del traffico o reinserirlo nel flusso medesimo. Deve inoltre intendersi compresa in garanzia anche la salita e la discesa dai veicoli. Poichè la presente assicurazione è stipulata dalla Contraente anche nel proprio interesse e secondo quanto disposto dai relativi Accordi Collettivi Nazionali gli importi liquidati in base alla presente polizza saranno detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento. Pag. 9 di 16

10 Sono compresi in garanzia : - l'asfissia non di origine morbosa; - l'asfissia per fuga di gas, vapori o esalazioni velenose; - gli avvelenamenti o le intossicazioni conseguenti ad ingestione od assorbimento di sostanze nocive in genere; - le conseguenze delle infezioni nonché degli avvelenamenti causate da morsi o punture in genere; - contatto con corrosivi; - le morsicature, le punture e le ustioni causate da animali, da punture di insetti o di aracnidi o di vegetali in genere, nonché le infezioni (comprese quelle tetaniche) e le alterazioni patologiche (esclusa la malaria) conseguenti a infortunio indennizzabile a termine di polizza; - l'annegamento; - l'assideramento o congelamento; - la folgorazione, caduta fulmini, scariche elettriche ed altre influenze termiche ed atmosferiche; - i colpi di sole o di calore o di freddo; - le lesioni determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico; - gli infortuni derivanti da aggressioni in genere; - gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, sequestri, rapine, azioni di dirottamento o di pirateria a condizione che l'assicurato non vi abbia preso parte attiva; - gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza; - gli infortuni derivanti da imprudenza, imperizia e negligenza anche gravi; - gli infortuni derivanti dall'uso o guida di ciclomotori, motocicli e velocipedi di qualunque cilindrata, trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motore e natanti, a condizione che l'assicurato in caso di guida sia in possesso, ove prescritto, di regolare patente di abilitazione alla guida medesima; - gli infortuni causati da forze della natura compresi terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti, valanghe, slavine; - gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche; - gli infortuni derivanti da abuso di alcolici; - ernie addominali da sforzo e strappi muscolari derivanti da sforzo; - ernie traumatiche di qualsiasi natura incluse le ernie discali; - danni estetici; - malattie professionali; - malattie tropicali. Si precisa inoltre che la garanzia vale anche per gli infortuni più sotto indicati in via esemplificativa e non limitativa derivanti all'assicurato. Art. 2 - Rimborso spese mediche a seguito infortunio - In caso di prestazioni sanitarie rese necessarie da infortunio la Società rimborserà le spese sostenute fino ad un massimo di Euro 5.000,00. - Tale somma risarcirà, a titolo esemplificativo e non limitativo, l'assicurato per le spese sostenute in occasione di: - onorari dei chirurghi e dell'equipe medica - uso della sala operatoria Pag. 10 di 16

11 - rette di degenza in ospedali o cliniche - medicinali prescritti dal medico curante - onorari dei medici - accertamenti diagnostici - trasporto dell'assicurato in ospedale o clinica con ambulanza - esami di laboratorio - cure e visite mediche - cure di rieducazione, riabilitazione ecc. La Società effettua il rimborso previa presentazione dei documenti giustificativi di spesa in originale. Il pagamento viene effettuato a cura ultimata. Art. 3 - Contagio accidentale da virus HIV, Epatite B e C. (clausola non derogabile) A parziale deroga di quanto disposto all'art. 2 punto 2 Sezione 4, rientra in copertura il caso di contagio da virus HIV e/o epatite B e/o C, esclusivamente avvenuto durante lo svolgimento delle attività assicurate dalla presente polizza in conseguenza di: a) puntura o ferita occasionale da oggetto infettato da virus; b) aggressioni subite dall'assicurato; c) trasfusione di sangue e/o emoderivati resa necessaria da infortunio indennizzabile ai sensi di polizza; d) contagio avvenuto in situazioni di soccorso a soggetti assicurati già portatori del virus HIV e/o epatite B e C. La Società liquiderà la somma convenuta, qualora l'assicurato risulti sieropositivo o affetto dalla patologia epatite B e/o C, secondo la procedura di accertamento stabilita come segue: 1. L'assicurato che ritiene di essere stato contagiato dal virus HIV e/o dall'epatite B e/o C, a causa di un evento accidentale descritto alle lettere a), b), c) e d) che precedono, deve entro 15 giorni dal momento in cui è avvenuto il fatto, darne avviso alla Società (anche per il tramite del Contraente) a mezzo telegramma o telefax indirizzato alla direzione della società o alla sede dell'agenzia o della società di brokeraggio alla quale è assegnata la polizza. Art. 4 - Malattie tropicali L'assicurazione si intende estesa alle malattie tropicali previste dalle disposizioni di legge in materia. La garanzia viene prevista fino a concorrenza delle somme stabilite per le garanzie infortuni. Il Contraente dichiara che gli assicurati si trovano in perfette condizioni di salute e che sono stati sottoposti alle prescritte pratiche di profilassi. Art. 5 - Attività non assistenziali delle scuole di specializzazione dell area medica Per le scuole di specializzazione dell'area medica la copertura vale solo durante le attività non assistenziali, per qualunque infortunio è l'ente o l'azienda ospedaliera ospitante a garantire la copertura, in ottemperanza a quanto predisposto dall'art.41, terzo comma, del d.lgs. 368/99: "L'Azienda sanitaria, presso la quale il medico in formazione specialistica svolge attività formativa, provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa dei rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico medesimo nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale". Pag. 11 di 16

12 Art. 6 - Rischio volo L' assicurazione vale per gli Infortuni che i dipendenti dell Università autorizzati subiscano durante i viaggi in aereo, per missioni, effettuati in qualità di passeggero su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che: - da Società/Azienda di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri; - da aeroclubs. La somma delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre polizze stipulate dall' Assicurato o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare i seguenti importi: per persona: ,00 per il caso di Morte ,00 per il caso di Invalidità Permanente per aeromobile: ,00 per il caso di Morte ,00 per il caso di invalidità Permanente Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contatti. Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l' Assicurato sale a bordo dell' aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso. SEZIONE 4 ESCLUSIONI Art. 1 - Rischi esclusi Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti: a) dalla guida di veicoli e natanti a motore, se l'assicurato è privo della prescritta abilitazione; b) dall' uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultra leggeri), salvo quanto disposto dall' art. 7 della sezione 5; c) dalla pratica del paracadutismo, del parapendio e degli sport aerei in genere; d) da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni; e) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; f) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato; g) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.). Art. 2 - Persone escluse dall'assicurazione o non assicurabili Non sono coperte dalla presente polizza: 1. fatto salvo patto speciale, le persone di età superiore a ottanta anni. Tuttavia per persone che raggiungano tale età nel corso del contratto di assicurazione, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti, dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta del Contraente; 2. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici, sindrome da Pag. 12 di 16

13 immunodeficienza acquisita (AIDS). L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi. Tuttavia, laddove l'assicurazione sia prestata sulla base di disposizione di legge o di contratti collettivi nazionali di lavoro la presente esclusione non troverà applicazione. SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI Art. 1 - Denuncia del sinistro e relativi obblighi La denuncia dell'infortunio dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'evento, nonché le cause che lo hanno determinato, dovrà essere corredata di certificato medico ed indirizzata al broker o alla Società, entro il 30 giorno lavorativo dall'infortunio o dal momento in cui il Contraente, l'assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Avvenuto l'infortunio, l'assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni. Successivamente l'assicurato deve inviare, periodicamente e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni, nonché le fatture, notule e ogni altro documento comprovante le spese mediche o farmaceutiche sostenute e rimborsabili. Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, dovrà essere dato immediatamente avviso alla Società a mezzo fax e/o Pec (posta certificata) e/o con ogni altro mezzo certo. Per quanto concerne le modalità di presentazione delle denunce di sinistro e le relative dichiarazioni dell'infortunato, si farà riferimento al modello pubblicato nel sito internet dell'università. Art. 2 - Calcolo e regolazione del premio Il premio convenuto anticipato in via provvisoria è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati consuntivi necessari per il conguaglio. Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 90 giorni dalla presentazione al Contraente della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta. Art. 3 - Pagamento dell indennizzo Completata la necessaria documentazione e svolti gli accertamenti del caso, la Società calcola l indennizzo dovuto, ne da comunicazione agli aventi diritto e ricevuta l accettazione dell Assicurato, provvede al pagamento entro 30 giorni. Art. 4 - Variazioni di polizza Eventuali variazioni di polizza che comportano aumenti di premio (a titolo esemplificativo e non limitativo: modifiche della copertura prestata per le categorie già assicurate, inserimento di nuove categorie ecc.) si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta fermo il pagamento del premio entro 90 giorni dalla ricezione dell appendice di variazione formalmente ritenuta corretta. Pag. 13 di 16

14 Art. 5 - Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell' infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all' art. 3 della sezione 5 sono diminuite tenendo conto del degrado di invalidità preesistente. a) Morte L' indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche se successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'assicurato in parti uguali. L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente, ma se entro 3 anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'assicurato muore, gli eredi dell'assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente. b) Morte presunta Nel caso di presentazione di istanza per la dichiarazione di Morte presunta ai sensi degli art. 60 e 62 C.C., la Società liquida agli aventi diritto la somma assicurata per il caso di Morte, a condizione che: - siano trascorsi 180 giorni dalla data in cui risale l'ultima notizia dell'assicurato; - possa ragionevolmente desumersi che la Morte sia avvenuta per un evento indennizzabile ai sensi di polizza. Se successivamente l'assicurato ritorna o ne è provata l'esistenza, la Società può agire anche nei suoi confronti per il recupero di quanto pagato e degli interessi, l'assicurato potrà tuttavia far valere i propri diritti per l'invalidità Permanente eventualmente subita. Le lesioni corporali causate dall'esposizione agli elementi della natura dovuti ad un atterraggio di fortuna, arenamento, affondamento o naufragio del mezzo di trasporto Aereo, sono peraltro garantite da questa polizza. c) Invalidità permanente L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio. L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado d'invalidità accertata secondo i criteri e le percentuali indicate nella tabella di cui all'allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione del contratto, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge. Nei confronti delle persone affette da mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Pag. 14 di 16

15 Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'assicurato. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. d) Spese dell assicurato La Società, in caso d'infortunio rientrante nella garanzia prestata, anche se non determinante la morte o l'invalidità permanente, rimborsa all'assicurato, fino alla concorrenza dell'importo convenuto con il massimo di quanto stabilito alla Sezione 6, le spese sostenute. Le spese verranno liquidate con la presentazione di fatture, notule, ecc. La liquidazione potrà avvenire anche se non si è verificata la completa guarigione dell'assicurato. Art. 6 - Esonero dall obbligo di denuncia di infermità, mutilazioni o difetti fisici La Contraente è esonerata dalla denuncia di infermità, difetti fisici o mutilazioni di cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire. In caso di infortunio, resta comunque espressamente confermato il disposto dell'art. 3 della sezione 6. Art. 7 - Esonero denuncia generalità degli assicurati La Contraente è esonerata dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per l'identificazione di tali persone si farà riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione della Contraente, che la Società ha il diritto di verificare e controllare in qualsiasi momento, insieme ad ogni altro documento probatorio. Art. 8 - Controversie In caso di controversie di natura medica sull'indennizzabilità dell'infortunio nonché sulla misura dei rimborsi o sulla liquidabilità delle indennità, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti i rimborsi e le indennità a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico. Il collegio medico risiede ove ha sede l'assicurato/contraente. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunererà il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. Art. 9 - Diritto di surrogazione La Società rinuncia, a favore dell'assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art C.C. verso i responsabili dell'infortunio. Art Colpa grave L' assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da colpa grave dell'assicurato fatta eccezione per dipendenti ed amministratori per i quali la garanzia non opera nel caso in cui gli infortuni siano derivanti da dolo o colpa grave degli stessi, accertati con sentenza passata in giudicato. Pag. 15 di 16

16 SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO Art. 1 - Somme assicurate, franchigie e scoperti L'assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per le persone appartenenti alle categorie qui di seguito evidenziate, e per le garanzie e massimali delle seguenti categorie assicurate: A) Studenti Laureandi, laureati ed equiparati B) Studenti laureandi e laureati dell area medica C) Dipendenti in missione o adempimento di servizio D) Conducenti veicoli di proprietà o nella disponibilità dell'ente Art. 2 - Capitali assicurati Le somme assicurate pro-capite e per tutte le 4 categorie suddette, vengono fissate, senza applicazione di alcuna franchigia in: - Euro in caso di Morte - Euro in caso di Invalidità Permanente - Euro rimborso spese mediche da infortunio Art. 3 - Calcolo del premio e modalità di applicazione della regolazione Il Contraente versa, a titolo di deposito il premio convenuto. Al termine di ogni annualità la Società calcola il premio dovuto sulla base delle variazioni comunicate dalla Contraente in sede di regolazione, il cui pagamento verrà effettuato ai sensi dell'art.2 Sezione 5 della presente polizza. Poiché l'assicurazione è prestata in forma non nominativa in base al numero degli assicurati ed altri elementi variabili riportati per ogni categoria nella seguente tabella, la regolazione del premio sarà effettuata in base agli elementi variabili di polizza presi a base per la determinazione del premio. Non vi è obbligo per la Contraente di comunicare in corso di periodo assicurativo le variazioni di numero di persone, veicoli assicurati, o qualsiasi altro dato variabile. Categoria Categorie assicurate Dato Numerico Premio lordo procapite finito Totale Cat. A - Studenti Laureandi e laureati ed equiparati Numero persone Cat. B - Studenti Laureandi e laureati dell area medica Numero persone Cat. C - Dipendenti in missione o adempimenti di servizio (Obblighi assicurativi ex D.P.R.333/90 - CCNL) Cat. D - Conducenti dei veicoli di proprietà o disponibilità dell'ente PREMIO ANNUO COMPLESSIVO LORDO Numero missioni Numero veicoli assicurati 17. IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ Pag. 16 di 16

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