INFORTUNI NOMINATIVA A CAPITALI FISSI

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1 INFORTUNI NOMINATIVA A CAPITALI FISSI Fascicolo Informativo Modello : FI-01-IN Contratto di Assicurazione Contro i Danni Il presente Fascicolo Informativo, contenente: 1) Nota Informativa al Contraente comprensiva del Glossario; 2) Condizioni di Assicurazione; deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. AVVERTENZA Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. Allianz S.p.A. - Sede legale Largo Ugo Irneri 1, Trieste - Tel Fax

2 Servizio Clienti SERVCLIE - D10 Retro Copertina - Pagina 2

3 Nota Informativa al Contraente Contratto di Assicurazione contro i Danni "Polizza di assicurazione cumulativa contro gli Infortuni" La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'isvap, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'isvap. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. a Informazioni sull'impresa di Assicurazione 1. Informazioni Generali Denominazione sociale e forma giuridica della Società Allianz S.p.A., società controllata, tramite A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco (Germania) Sede legale Largo Ugo Irneri, Trieste (Italia). Recapito Telefonico - Sito Internet - Indirizzo info@allianz.it Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni La Società è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 dicembre 2005 n ed iscritta all'albo delle Imprese di Assicurazione n e all'albo Gruppi Assicurativi n Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società Informazioni Patrimoniali Il Patrimonio netto della Società è pari a milioni di euro. La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 403 milioni di euro. La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari milioni di euro. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 233,1% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2009. Si precisa, inoltre, che gli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet a far data dal 31 maggio di ogni anno. b Informazioni sul Contratto Rinnovo del Contratto AVVERTENZA: ad eccezione delle ipotesi in cui sia stata inserita in polizza apposita clausola derogatoria, il contratto, in assenza di disdetta inviata da una delle Parti a mezzo lettera raccomandata, almeno 30 giorni prima della scadenza si rinnova tacitamente alla sua naturale scadenza. Nel caso in cui sia inoltrata regolare disdetta si ricorda che la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art c.c., secondo comma. Per maggior dettaglio si rinvia all'articolo 2.7 "Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione. 3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed Esclusioni Coperture assicurative Il contratto permette di assicurarsi contro i Rischi derivanti da Infortuni professionali e/o extraprofessionali Si rinvia per la disciplina specifica agli Articoli delle Norme relative all'assicurazione Infortuni di seguito indicati: Articolo 3.1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera a) e b) NIISV35 - D10 Nota Informativa - Pagina 3

4 Nota Informativa al Contraente Limitazioni ed Esclusioni AVVERTENZA: Il contratto prevede una serie di limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa, nonché ipotesi di sospensione della stessa, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, come disciplinato negli Articoli delle condizioni di Assicurazione, cui si rinvia per maggior dettaglio. NORME RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE INFORTUNI: Art. 3.1 "Oggetto dell'assicurazione" ultimo capoverso Art. 3.4 "Esclusioni" Art. 3.6 "Persone non assicurabili" AVVERTENZA: Nel contratto le garanzie vengono prestate entro il limite dei massimali e/o delle somme assicurate prescelte; si rammenta inoltre che può essere prevista l'applicazione di scoperti e/o franchigie in sede di corresponsione dell'indennizzo. Per maggior dettaglio si rinvia agli Articoli delle condizioni di Assicurazione che di seguito si riportano. Le differenti forme di franchigia per la garanzia Invalidita' pemanente da Infortunio, garanzia per Inabilita' temporanea, garanzia Indennita' giornaliera da ricovero, garanzia Indennità gessatura, gli scoperti per la garanzia Rimborso Spese mediche vengono indicati nelle Condizioni Particolari di polizza Esemplificazione dell'applicazione di scoperto e/o franchigia: Franchigia per Invalidita' permanente del 5 % assoluta Capitale assicurato per il caso di Invalidità Permanente Euro Grado di Invalidità Permanente accertato 6 % (6% - 5% franchigia) quindi 1% Calcolo: Euro x 1% = Euro importo da indennizzare Franchigia assoluta per il caso di invalidita' permanente (fino a Euro liberi poi differenziata) Capitale assicurato per Invalidita' permanente Euro Grado di Invalidità Permanente accertato 19 % fino a Euro nessuna franchigia, quindi 19% x Euro = Euro tra Euro e Euro franchigia del 5%, (19% - 5% franchigia), quindi 14% x Euro = Euro sulla parte di capitale oltre Euro franchigia 10%, (19% - 10% franchigia), quindi 9% x Euro = Euro Totale = Euro importo da indennizzare Franchigia assoluta per il caso di invalidità permanente (ad indennita' variabile) Capitale Assicurato per Invalidita' permanente Euro se grado di Invalidità Permanente 3% nessuna liquidazione, il sinistro è in franchigia se Grado di Invalidità Permanente 7% allora 7% - 3% = 4% su Euro = Euro se Grado di Invalidità Permanente 25% secondo la tabella di ragguaglio al 25% di Invalidita' Permanente accertata si liquida il 30% del capitale assicurato, quindi 30% di Euro = Euro se grado di Invalidità Permanente accertato 49% secondo tabella di ragguaglio si riconosce il 100 per cento del capitale assicurato 4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze di rischio Dichiarazioni del Contraente e/o dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 c.c., come disciplinato nell'articolo 2.1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" delle Condizioni Generali di Assicurazione cui si rinvia per maggior dettaglio. NIISV35 - D10 Nota Informativa - Pagina 4

5 Nota Informativa al Contraente 5. Aggravamento e Diminuzione del rischio Aggravamento e Diminuzione del rischio Tutte le circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscono sulla valutazione del rischio e danno luogo ad un aggravamento o ad una diminuzione dello stesso, devono essere tempestivamente comunicate per iscritto dal Contraente e/o dall'assicurato. Per la disciplina delle conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione si rinvia agli Articoli 2.3 "Modifiche dell'assicurazione"; 2.4 "Aggravamento del rischio"; 2.5 "Diminuzione del rischio" delle Condizioni Generali di Assicurazione. Esemplificazione: Aggravamento: Si assicura un titolare di azienda Industriale che non accede ad ambienti di lavoro e che successivamente viene a prendere parte al lavoro manuale Diminuzione: si assicura un operaio che accede agli ambienti di lavoro con uso di macchine utensili che successivamente svolge l'attività di impiegato amministrativo senza accesso agli ambienti di lavoro 6. Premi Pagamento del Premio Il premio consiste nel corrispettivo pagato dal contraente per poter usufruire della copertura assicurativa. Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento. In caso di pagamento frazionato del premio può essere prevista l'applicazione di un'addizionale nella misura del: 3% per frazionamento semestrale; quadrimestrale; trimestrale Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento: 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità; 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1; 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto. AVVERTENZA: L'intermediario può discrezionalmente applicare sconti commerciali rispetto al premio di tariffa pur sempre entro limiti e vincoli predeterminati dalla Società. 7. Diritto di Recesso Diritto di recesso alla scadenza contrattuale AVVERTENZA: nel contratto la regolamentazione del Diritto di Recesso può variare a seconda della scelta effettuata dal Contraente/Assicurato in ordine alla durata del contratto stesso, come di seguito precisato. CONTRATTO DI DURATA ANNUALE La società puo' recedere alla scadenza indicata in polizza, inviando lettera raccomandata nei termini e con le modalità disciplinate all'articolo 2.7 "Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione" delle Condizioni Generali di assicurazione, cui si rinvia. CONTRATTO DI DURATA POLIENNALE Al solo Assicurato è riconosciuta, ai sensi di Legge, la facoltà di recedere dal contratto alla scadenza di ogni singola annualità; mentre tale facoltà è riconosciuta ad entrambe le Parti solo con riferimento alla scadenza contrattuale indicata in polizza. I termini e le modalità di esercizio di tale diritto sono disciplinate nella seguente clausola che verrà riportata nel dettato di polizza: "Il sottoscritto contraente, avendo stipulato il presente contratto con la durata poliennale indicata nella Scheda di Polizza, prende atto della facoltà, concessagli ai sensi di legge, di recedere annualmente dal contratto stesso, con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza di ogni annualità". NIISV35 - D10 Nota Informativa - Pagina 5

6 Nota Informativa al Contraente Diritto di recesso per sinistro AVVERTENZA: Le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto in caso di sinistro, come di seguito precisato. Qualora il Contraente rientri nella Categoria dei Consumatori ai sensi dell'art. 3 del D.lgs 6 Settembre 2005, n. 206, ha la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni sinistro regolarmente denunciato. La medesima facoltà è prevista per la Società. Per i termini e le modalità di esercizio di tale facoltà si rinvia all'articolo "2.6 Recesso in caso di sinistro" di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione, cui si rinvia per maggior dettaglio. 8. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto Prescrizione dei Diritti Ai sensi dell'art c.c. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto stesso si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. 9. Legge applicabile al contratto Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa. La Società propone di scegliere la legislazione italiana. Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano. 10. Regime Fiscale Trattamento Fiscale applicabile al contratto Al contratto sono applicate le seguenti aliquote di imposta: Informativa ai fini della detraibilita' fiscale per gli assicurati Per l'eventuale utilizzo della detrazione dall'irpef ai sensi della normativa fiscale vigente, segnaliamo che, a fronte del presente contratto, tale detrazione va calcolata sul premio riferibile a ciascun assicurato determinato con le seguenti modalità. Se la copertura è prestata per il solo caso morte: la detrazione dall'irpef è calcolata sul 100% del corrispondente premio. Se la copertura è prestata anche o solo per il caso di Invalidità permanente, la detrazione dall'irpef per tale garanzia è calcolata: sul 100% del corrispondente premio, se la garanzia è prestata con una franchigia di grado non inferiore al 5%; sulla parte pari al 90% del corrispondente premio, se la garanzia è prestata con una franchigia inferiore al 5%; sulla parte pari al 50% del corrispondente premio, se la garanzia è prestata con un capitale libero, anche per una sola parte, da franchigia Ovviamente i premi corrisposti per le eventuali altre garanzie non rientrano nel calcolo della detraibilità. L'aliquota fiscale applicata è pari a 2,50%, calcolata sull'ammontare del premio imponibile. Nel caso in cui sia inserita nel contratto la condizione particolare "Indennità integrativa per infortuni dei quali sia responsabile il Contraente", tale imposta è elevata a 4,38%. c INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 11. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo Modalità e termini della denuncia AVVERTENZA: IIl contratto prevede obblighi relativi a modalità e termini per la denuncia dei sinistri ed eventuali spese per la ricerca e stima del danno. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative alla disciplina specifica degli Articoli di cui alle Norme relative all'assicurazione Infortuni: Art. 3.7 "Obblighi in caso di sinistro" Art. 3.8 "Criteri di indennizzabilità" AVVERTENZA: relativamente alla Garanzia Assistenza, qualora presente in polizza, la denuncia del sinistro deve essere effettuata direttamente presso la Centrale Operativa di Mondial Service Italia S.c.a.r.l., con le modalità e nei termini di cui all'articolo "Obblighi" delle norme in caso di sinistro della Sezione Assistenza, cui si rinvia per maggior dettaglio. NIISV35 - D10 Nota Informativa - Pagina 6

7 Nota Informativa al Contraente 12. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e.mail) a Allianz S.p.A. - Pronto Allianz - Servizio Clienti - Corso Italia n. 23, Milano - Numero Verde Fax Indirizzo e.mail: info@allianz.it. Resta salva comunque per il contraente/assicurato che ha presentato reclamo alla Società la facoltà di adire l'autorità Giudiziaria. Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'isvap, Via del Quirinale, Roma Fax , corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Società ed il relativo riscontro. Non rientrano nella competenza dell'isvap le controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità, nonché controversie per le quali sia stata già adita l'autorità Giudiziaria. Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente/assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il contraente/assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet oppure, se il contraente/assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'isvap che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al contraente/assicurato stesso. 13. Arbitrato Ricorso all'arbitrato In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'autorità Giudiziaria. Allianz SpA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa. Il Rappresentante Legale NIISV35 - D10 Nota Informativa - Pagina 7

8 Nota Informativa al Contraente Glossario Società : l'impresa assicuratrice. Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione. Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall' assicurazione. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Indennizzo o Indennità: la somma dovuta dalla Società in caso di danno conseguente ad un sinistro. Istituto di cura: ogni struttura sanitaria, pubblica o privata, regolarmente autorizzata all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non sono considerati Istituti di cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le residenze sanitarie assistenziali, i gerontocomi e gli ospizi per anziani, nonché le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche. Ricovero: la degenza comportante pernottamento nell'istituto di cura. Day Hospital: il ricovero in Istituto di cura che si esaurisce in giornata. Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Invalidità permanente: la perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'assicurato. NIISV35 - D10 Nota Informativa - Pagina 8

9 AVVERTENZA: Si precisa che le Condizioni di Assicurazione di seguito riportate indicano la disciplina generale applicabile al contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente/Assicurato, si precisa però che il contenuto del contratto di assicurazione potrà subire delle variazioni, ovvero contenere una personalizzazione delle disciplina ivi prevista, in base alle coperture assicurative effettivamente acquistate dal Contraente /Assicurato e concordate con l'intermediario di riferimento. AVVERTENZA: In tutti in casi in cui le Condizioni di Assicurazione contengano il rinvio a quanto indicato "in polizza" in ordine alle modalità di prestazione delle coperture assicurative, si precisa che tale rinvio deve intendersi fatto al documento che costituisce parte integrante della polizza, che viene consegnato al momento della sottoscrizione della medesima e che riepiloga Somme Assicurate, Massimali, Limiti di indennizzo/risarcimento nonchè eventuali Scoperti e Franchigie. Indice Metodologico 1. DEFINIZIONI (Integralmente contenute nel glossario di cui alla Nota Informativa al Contraente) 2. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3. NORME RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE INFORTUNI 4. CONDIZIONI PARTICOLARI - Pagina 9

10 1 Definizioni Le definizioni di polizza non vengono riportate in questo documento Informativo, ma saranno presenti nella Polizza che Lei deciderà di sottoscrivere, poiché le stesse sono integralmente contenute nel Glossario di cui alla Nota Informativa al Contraente. 2 Condizioni Generali di Assicurazione Art Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901 del Codice Civile. Art Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art Aggravamento del rischio Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonchè la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art del Codice Civile. Art Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può far cessare l'assicurazione - anche parzialmente - o recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia della cessazione o del recesso, rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta. Art Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta spedita, da una delle Parti, mediante lettera raccomandata almeno trenta giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Art Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. 3 Norme relative all'assicurazione infortuni Art Oggetto dell'assicurazione L'assicurazione vale per gli infortuni che 1'Assicurato subisca: a) nell'esercizio delle attività professionali principali e secondarie dichiarate; - Pagina 10

11 b) nello svolgimento di ogni altra attività esercitata non professionalmente purché inerente alla vita comune e di relazione, al disbrigo delle occupazioni familiari e domestiche, ai passatempi e alle comuni manifestazioni della vita di ogni giorno nonché alla pratica di hobbies anche se a carattere continuativo; c) durante il servizio militare di leva o il servizio sostitutivo dello stesso o a seguito di richiamo per ordinarie esercitazioni, il tutto in tempo di pace, limitatamente ai casi di morte e di invalidità permanente. Non è ammessa la stipulazione della polizza o il successivo inserimento in garanzia per le persone che abbiano compiuto 80 anni di eta'. Art Rischi compresi e precisazioni La garanzia è estesa anche ai seguenti casi: infortuni derivanti dall'uso e/o dalla guida di automotoveicoli, ciclomotori e di natanti da diporto sempreché l'assicurato, se alla guida, sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore; infortuni sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza, purché non determinati da abuso di alcoolici, dall'uso di allucinogeni o dall'uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti; infortuni subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; infortuni conseguenti ad atti compiuti dall'assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; infortuni derivanti da tumulti popolari, da atti di terrorismo, da aggressioni o da atti violenti aventi movente politico, sociale o sindacale, a condizione che l'assicurato non vi abbia partecipato in modo volontario; infortuni derivanti da stato di guerra, internazionale o civile, lotta armata e insurrezione per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio degli eventi sopra descritti, se ed in quanto l'assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova all'estero in un Paese sino ad allora in pace. Detta assicurazione è estesa, in conformità alle condizioni contrattuali, ai rischi di volo; asfissia non di origine morbosa; avvelenamenti acuti da ingestione o assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita ed involontaria, eccetto quelli derivanti da abuso di alcoolici o psicofarmaci e da uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o di allucinogeni; avvelenamento del sangue e infezione - escluso il virus H.I.V. - semprechè il germe infettivo si sia introdotto nell'organismo attraverso una lesione esterna traumatica contemporaneamente al verificarsi della lesione stessa; lesioni causate da improvviso contatto con sostanze corrosive; annegamento; lesioni causate da infezioni acute obiettivamente accertate che derivino direttamente da morsi di animali o da punture di insetti, con esclusione della malaria e di qualsiasi altra malattia; folgorazione; colpi di sole o di calore; assideramento o congelamento. lesioni determinate da sforzi, con esclusione degli infarti, delle ernie (fatta eccezione per quelle addominali da sforzo) e delle rotture sottocutanee dei tendini; ernie addominali da sforzo. In tale evenienza: si determina ernia operabile, nessuna indennità verrà corrisposta; nel caso in cui l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo il parere medico, verrà corrisposta una indennità, a titolo di invalidità permanente, non superiore al 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente assoluta. La garanzia ha effetto dalla data di inizio della polizza sempreché, all'atto del perfezionamento di quest'ultima, l'assicurato abbia presentato un certifcato medico che escluda l'esistenza di detta infermità. In mancanza del certifcato la garanzia medesima sarà invece operante dopo un periodo di carenza 0 giorni. Nel caso la polizza sia stata emessa in sostituzione - senza soluzione di continuità - di altra riflettente la garanzia di cui sopra, il termine 0 giorni, in assenza della citata documentazione medica, ha effetto dalla data di decorrenza della precedente copertura, per le somme e le prestazioni dalla stessa previste e dalla data di decorrenza della presente polizza, limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse prestazioni da questa previste. - Pagina 11

12 Art Rischio volo (garanzia valida solo per contratti di durata non inferiore ad un anno) L'assicurazione, limitatamente ai casi di Morte e Invalidità Permanente, è estesa agli infortuni che l'assicurato subisca durante i viaggi aerei che venissero dallo stesso effettuati in qualità di passeggero, su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari e non regolari, di trasporto a domanda (Aerotaxi), di Autorità civili e militari in occasione di traffico civile, di ditte e privati per attività turistica e di trasferimento, nonché di velivoli ed elicotteri di Società di lavoro aereo esclusivamente durante il trasporto pubblico di passeggeri. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da Aeroclubs nonché gli infortuni derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, o da insurrezioni (salvo quanto previsto dall'art. "Rischi compresi e precisazioni".) Resta altresì inteso che l'operatività della presente garanzia non si estende all'eventuale assicurazione complementare infortuni dei quali sia civilmente responsabile il Contraente. Nel caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più Assicurati l'indennizzo non potrà superare la somma complessiva di Euro ,00. Qualora le indennità liquidabili a termine di polizza eccedessero nel loro complessivo tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte. Art Esclusioni Sono esclusi dalla assicurazione gli infortuni causati: dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove; dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili (considerati come tali anche deltaplani, ultraleggeri e simili), salvo quanto disposto al precedente Art. "Rischio volo"; dalla pratica di sports aerei in genere, paracadutismo, pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, judo, karaté, arti marziali, rugby, football americano, speleologia, immersioni non in apnea, canoa fluviale, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci alpinismo, sci estremo, guidoslitta, bob, alpinismo con scalate fino al 3 grado effettuato isolatamente, alpinismo di grado superiore al 3 comunque effettuato, arrampicata libera (free climbing), hockey su ghiaccio o a rotelle; dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta, intendendosi per tale, i rimborsi forfetizzati delle spese e/o diarie che diano palesemente luogo ad un effetto di remunerazione, seppure espesso con altri termini. Essa non riguarda invece eventuali contropartite diverse da corresponsioni monetarie, né s'intende riferibile al conseguimento di premi, ancorché consistenti in somme di denaro, per il piazzamento ottenuto; da ubriachezza, da uso di allucinogeni, dall'uso non terapeutico di stupefacenti o di psicofarmaci; da proprie azioni delittuose o da partecipazione ad imprese temerarie; da guerre, internazionali o civili, lotta armata e insurrezioni (salvo quanto previsto dall'art. "Rischi compresi e precisazioni"); da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni; da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.). Sono altresì escluse dall'assicurazione le conseguenze dell'infortunio che si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.). Non sono considerati infortuni: le ernie, eccezion fatta per quelle addominali da sforzo; gli avvelenamenti, salvo quanto previsto al precedente Art. "Rischi compresi e precisazioni", e le infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva una lesione rientrante nella definizione di infortunio, le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da infortunio; gli infarti da qualsiasi causa determinati; quelli subiti durante il periodo di arruolamento volontario, di richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale. Art Validità territoriale L'assicurazione vale per il mondo intero. Art Persone non assicurabili Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da epilessia, alcoolismo, tossicodipendenza, sieropositività ove già diagnosticata dal test H.I.V., sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici. Di conseguenza l'assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni o, nel caso di sieropositività al test H.I.V., nel momento in cui questa viene diagnosticata. Le persone con difetti fisici o con mutilazioni rilevanti sono assicurabili solo con patto speciale. - Pagina 12

13 Art Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro, il Contraente o l'assicurato devono darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quello in cui l'infortunio si è verificato o da quando ne hanno avuto conoscenza ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile. Art Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali previste dalla"tabella" prescelta per la liquidazione dell'indennità spettante sono diminuite tenendo conto della invalidità preesistente. Art Prestazione per il caso di morte Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'assicurato e questa si verifichi - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida la somma assicurata ai beneficiari designati ovvero, in difetto di designazione, agli eredi dell'assicurato. L'indennità per il caso di morte non è cumulabile con quella per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'assicurato muore, gli eredi dell'assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennità per morte - se superiore - e quella già pagata per invalidità permanente. Qualora, a seguito di infortunio, il corpo dell'assicurato non venga ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari designati ovvero, in difetto di designazione, agli eredi dell'assicurato, il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli artt. 60 e 62 del Codice Civile. Resta inteso che, se dopo che la Società ha pagato l'indennità, risulterà che l'assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l'assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita. Art Prestazione per il caso di invalidità permanente L'indennità per il caso di invalidità permanente è dovuta se l'invalidità stessa si verifca - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio. L'indennità per invalidità permanente parziale è calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado d'invalidità che ha accertato, sulla base delle percentuali previste dalla"tabella" prescelta per la liquidazione dell'indennità spettante e viene corrisposta in conformità al precedente Art. "Criteri di indennizzabilità". L'indennità è liquidata in contanti e non sotto forma di rendita. Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi. Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se la lesione comporta una minorazione, anzichè la perdita totale, le percentuali previste dalla "Tabella" contrattualmente operante vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. In caso l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella "Tabella", l'indennizzo è stabilito con riferimento ai valori della "Tabella" stessa ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'assicurato. Art Valutazione del danno L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società - o da una persona da questa incaricata - con il Contraente o persona da lui designata. In caso di disaccordo, ciascuna delle Parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più Arbitri da nominare con apposito atto. - Pagina 13

14 In caso di ricorso alla perizia collegiale, ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera l'arbitro da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo arbitro. Art Prova E' a carico di chi domanda l'indennità di provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto a termini di polizza. Art Liquidazione dell'indennità Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l'indennità che risulta dovuta, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento. L'indennità verrà corrisposta in Italia in valuta corrente in Italia. Art Assicurazioni presso diversi assicuratori Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e per le stesse persone; in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art del Codice Civile. Art Rinuncia al diritto di surrogazione La Società rinuncia a favore dell'assicurato, o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione di cui all'art de Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio. Art Ininfluenza degli obblighi assicurativi di legge Ai fini della presente assicurazione è ininfluente qualsiasi obbligo dovesse derivare al Contraente da leggi vigenti o future. 4 Condizioni Particolari Rischio calamità naturali L'inserimento della clausola comporta la corresponsione di un sovrappremio A parziale deroga dell'art. 3.4 delle Condizioni di Assicurazione, la garanzia, limitatamente ai casi di morte e di invalidità permanente, è estesa agli infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche. Resta convenuto però che in caso di evento: che colpisca più assicurati con la Società, l'esborso massimo di quest'ultima non potrà superare complessivamente la somma di Euro ,00; qualora i capitali complessivamente assicurati eccedano detto limite, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione. Rischio in itinere L'inserimento della clausola comporta la corresponsione di un sovrappremio nel caso in cui sia assicurato il solo rischio professionale L'Assicurazione vale anche per gli infortuni che gli Assicurati subiscono durante il tragitto da casa al posto di lavoro e viceversa, effettuato con gli ordinari mezzi di locomozione nei limiti di tempo oggettivamente necessari per compiere il tragitto stesso. Prestazione per l'indennità giornaliera da ricovero e convalescenza L'inserimento della clausola comporta la corresponsione di un sovrappremio La presente garanzia puo' essere prestata in alternativa con franchigia assoluta di 3 e 5 gg In caso di ricovero in Istituto di Cura (pubblico o privato) conseguente ad infortunio rientrante nella garanzia prestata, la Società, per ogni giorno di degenza e per una durata non superiore a 300 giorni per anno assicurativo, corrisponderà all'assicurato la somma che verrà indicata nel contratto di assicurazione che sottoscriverà dall'assicurato. La Società effettua il pagamento di quanto dovuto all'assicurato a termini di polizza, su presentazione in originale di regolare attestato di degenza in Istituto di cura. Il pagamento dell'indennità verrà effettuato a cura ultimata. Qualora il ricovero fosse superiore a 3 giorni la Società corrisponderà per la successiva convalescenza il 50% della diaria pattuita fino al massimo di 30 giorni per anno assicurativo. La convalescenza dovrà essere prescritta dal medico curante e documentata con idonea certificazione. - Pagina 14

15 Prestazione per l'indennità giornaliera da gessatura L'inserimento della clausola comporta la corresponsione di un sovrappremio La Società riconosce la somma che verrà indicata nel contratto di assicurazione che sottoscriverà dall'assicurato. Qualora l'assicurato - in conseguenza di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza - sia portatore a domicilio: di apparecchio gessato; di qualsiasi altro mezzo di contenimento immobilizzante - comunque esterno e semprechè applicato da personale medico - limitatamente al trattamento o riduzione di una frattura o reso necessario da intervento ricostruttivo di lesioni capsulo-legamentose, clinicamente diagnosticate in ambiente ospedaliero o da medico specialista ortopedico/traumatologo. La presente indennità non è cumulabile con la garanzia convalescenza e viene corrisposta per ciascun giorno di totale incapacità fisica dello stesso ad attendere all'attività dichiarata in polizza e fino alla rimozione dell'apparecchio gessato o del mezzo di contenimento immobilizzante col massimo di gg. 60 per infortunio. Prestazione per il rimborso delle spese di cura rese necessarie da infortunio L'inserimento della clausola comporta la corresponsione di un sovrappremio L'Assicurazione è valida - in caso di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, fino a concorrenza della somma che verrà indicata nel contratto di assicurazione che sottoscriverà dall'assicurato - per il rimborso delle seguenti spese sanitarie: a) spese per esami strumentali a scopo diagnostico ed analisi di laboratorio compresi i relativi onorari dei medici che li hanno prescritti, i trattamenti fisioterapici e rieducativi purché prescritti dal medico specialista o dal pronto soccorso; b) in caso di ricovero: spese per gli onorari dei medici, nonchè in caso di intervento chirurgico, effettuato anche in ambulatorio o in regime di day hospital, onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento; spese per le cure, per i medicinali, per i trattamenti fisioterapici e rieducativi con il limite del 10% del massimale assicurato; spese per le rette di degenza; c) spese di trasporto dell'assicurato in ambulanza all'istituto di Cura o all'ambulatorio e viceversa, con il limite del 10% del massimale assicurato. Il rimborso verrà comunque effettuato con l'applicazione di uno scoperto pari al 20% delle spese con il minimo di Euro 75,00 per evento. Nel caso in cui l'assicurato si avvalga del "Servizio Sanitario Nazionale", la Società rimborserà le spese non riconosciute dal precitato Servizio e sostenute dall'assicurato per le prestazioni sopra descritte, senza deduzione di scoperto alcuno. La Società effettua il pagamento di quanto dovuto a cura ultimata su presentazione, in originale, delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate nonché, ove ne ricorrano gli estremi,di regolare attestato di degenza in Istituto di Cura. Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi verranno eseguiti in Italia, in valuta corrente in Italia, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'assicurato, ricavato dalle quotazioni dell'ufficio Italiano dei Cambi. La documentazione in originale delle spese sostenute trasmessa alla Società verrà restituita contestualmente alla liquidazione. Qualora l'assicurato debba presentare l'originale delle notule, distinte e ricevute al Servizio Sanitario Nazionale o ad altro Ente per ottenere dagli stessi un rimborso, la Società effettua il rimborso dietro presentazione di copia delle notule, distinte e ricevute delle spese sostenute dall'assicurato o del documento comprovante la loro presentazione al Servizio Sanitario Nazionale o altro Ente: ovviamente dal rimborso dovuto dalla Società verrà detratto quanto già riconosciutogli. Franchigia assoluta per il caso di invalidità permanente (3% fino a Euro ,00, poi differenziata) 1) La somma assicurata per invalidità permanente è soggetta alle seguenti franchigie assolute: sul capitale assicurato fino a Euro ,00 non si farà luogo ad alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 3% della totale; se invece esso risulterà superiore al 3% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite; sull'eventuale parte di capitale assicurato compresa fra Euro ,00 e Euro ,00, non si farà luogo ad alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 5% della totale; se invece esso risulterà superiore al 5% della totale l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite; - Pagina 15

16 sull'eventuale parte di capitale assicurato superiore a Euro ,00 non si farà luogo ad alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 10% della totale; se invece esso risulterà superiore al 10% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite. 2) Nel caso in cui l'invalidità permanente sia di grado superiore al 20% della totale, la Società liquiderà l'indennità senza deduzione di alcuna franchigia. Franchigia assoluta per il caso di invalidità permanente (Euro ,00 liberi - poi differenziata) Clausola applicabile solo alle categorie professionali Dirigenti e Quadri 1) La somma assicurata per invalidità permanente è soggetta alle seguenti franchigie assolute: sul capitale assicurato fino a Euro ,00 non verrà applicata alcuna franchigia e quindi l'indennità verrà corrisposta in base all'effettivo grado di invalidità permanente accertato; sull'eventuale parte di capitale assicurato compreso tra Euro ,00 e Euro ,00 non si farà luogo ad alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 5% della totale; se invece esso risulterà superiore al 5% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite; sull'eventuale parte di capitale assicurato superiore a Euro ,00 non si farà luogo ad alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 10% della totale; se invece esso risulterà superiore al 10% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite. 2) Nel caso in cui l'invalidità permanente sia di grado superiore al 20% della totale, la Società liquiderà l'indennità senza deduzione di alcuna franchigia. Franchigia assoluta per il caso di invalidità permanente (Euro ,00 liberi, poi differenziata) Clausola applicabile solo alle categorie professionali Dirigenti e Quadri 1) La somma assicurata per invalidità permanente è soggetta alle seguenti franchigie assolute: sul capitale assicurato fino a Euro ,00 non verrà applicata alcuna franchigia e quindi l'indennità verrà corrisposta in base all'effettivo grado di invalidità permanente accertato; sull'eventuale parte di capitale assicurato compreso tra Euro ,00 e Euro ,00 non si farà luogo ad alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 5% della totale; se invece esso risulterà superiore al 5% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite; sull'eventuale parte di capitale assicurato superiore a Euro ,00 non si farà luogo ad alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 10% della totale; se invece esso risulterà superiore al 10% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite. 2) Nel caso in cui l'invalidità permanente sia di grado superiore al 20% della totale, la Società liquiderà l'indennità senza deduzione di alcuna franchigia. Franchigia assoluta per il caso di invalidità permanente (Euro ,00 liberi - escluso rischio circolazione - poi differenziata) 1) La somma assicurata per invalidità permanente è soggetta alle seguenti franchigie assolute: sul capitale assicurato fino a Euro ,00 non verrà applicata alcuna franchigia e quindi l'indennità verrà corrisposta in base all'effettivo grado di invalidità permanente accertato. Tuttavia, nel caso in cui l'invalidità permanente derivi da un infortunio conseguente ad incidente stradale, che colpisca quindi l'assicurato in qualità di conducente o trasportato su automotoveicoli e ciclomotori, non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado pari o inferiore al 3%; se invece essa risulta maggiore di detta percentuale, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente; sull'eventuale parte di capitale assicurato compreso tra Euro ,00 e Euro ,00, qualunque sia la tipologia dell'infortunio, non si farà luogo ad alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 5% della totale; se invece esso risulterà superiore al 5% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite; sull'eventuale parte di capitale assicurato superiore a Euro ,00, qualunque sia la tipologia dell'infortunio, non si farà luogo ad alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 10% della totale; se invece esso risulterà superiore al 10% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite. 2) Nel caso in cui l'invalidità permanente sia di grado superiore al 20% della totale, la Società liquiderà l'indennità senza deduzione di alcuna franchigia. - Pagina 16

17 Franchigia assoluta per il caso di invalidità permanente (5% fino a Euro ,00 e 10% sull'eccedenza) 1) La somma assicurata per invalidità permanente è soggetta alle seguenti franchigie assolute: sul capitale assicurato fino a Euro ,00 non si farà luogo ad alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 5% della totale; se invece esso risulterà superiore al 5% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite; sull'eventuale parte di capitale assicurato superiore a Euro ,00 non si farà luogo ad alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 10% della totale; se invece esso risulterà superiore al 10% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite. 2) Nel caso in cui l'invalidità permanente sia di grado superiore al 20% della totale, la Società liquiderà l'indennità senza deduzione di alcuna franchigia. Franchigia assoluta per il caso di invalidità permanente (ad indennità variabile) Opzionabile in caso di capitale assicurato per Invalidità permanente fino ad un massimo di Euro L'indennità per il caso di invalidità permanente verrà liquidata sulla base dei criteri che seguono: sul capitale assicurato non si farà luogo ad alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 3% della totale; se invece esso risulterà superiore al 3% ma non al 10% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente il 3%; nel caso in cui l'invalidità permanente sia di grado superiore al 10% della totale, l'indennità verrà corrisposta calcolandola sul capitale assicurato, in base alle percentuali che seguono: % di invalidità permanente % da liquidare % di invalidità permanente e oltre % da liquidare Condizioni particolari per Dirigenti e Quadri Clausola applicabile solo alle categorie professionali di Dirigenti e Quadri Infermità, mutilazioni, difetti fisici: il Contraente è esonerato dalla denuncia di infermità, difetti fisici o mutilazioni da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire. In caso di infortunio, resta comunque espressamente confermato quanto disposto dall'art. "Criteri di indennizzabilità". Altre assicurazioni: il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che i singoli Assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio con altre Società. Rischi sportivi: l'assicurazione è estesa agli infortuni derivanti dalla pratica non professionale di qualsiasi sport, ad eccezione del paracadutismo e degli sports aerei in genere. Ubriachezza: l'assicurazione vale anche per gli infortuni subiti dall'assicurato in stato di ubriachezza, esclusi comunque quelli conseguenti alla guida di mezzi di locomozione Malattie professionali: l'assicurazione viene estesa anche alle malattie professionali (considerate tali dall'inail e per le quali sia comunque provata la causa di lavoro) che si manifestino nel corso della validità del presente contratto e riducano l'attitudine generica al lavoro in misura superiore al 10% della totale. Qualora la silicosi e l'asbestosi siano associate a tubercolosi polmonare in fase attiva, anche se iniziale, e semprechè il quadro morboso complessivo sia tale da determinare l'abbandono del lavoro, la franchigia predetta si intende abolita. L'indennità viene in ogni caso corrisposta dalla Società per le conseguenze dirette causate dalla singola malattia denunciata. Nel caso in cui la malattia colpisca un soggetto già affetto da altre patologie, non sarà ritenuto indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da tali condizioni menomative preesistenti alla stipula del contratto. Restano in ogni caso escluse le conseguenze dirette e indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure delle radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. Qualora il presente contratto pervenga alla scadenza prima che la malattia sia denunciata, per la presentazione della relativa denuncia è accordato il termine di un anno, semprechè, la malattia si sia manifestata durante il periodo di validità dell'assicurazione. Il periodo massimo utile per procedere alla valutazione definitiva del danno viene fissato in 18 mesi dalla denuncia della malattia. Per quanto non regolamentato dalla presente condizione particolare, valgono - in quanto applicabili - le disposizioni concernenti gli infortuni. - Pagina 17

18 Invalidità permanente: l'indennità per invalidità permanente parziale è calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento ai valori e ai criteri stabiliti dalla "Tabella INAIL" riportata nel presente contratto, già allegata al D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, e successive modificazioni intervenute fino alla data del 24 luglio 2000 e, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla Legge stessa. Qualora l'invalidità permanente conseguente ad infortunio o a malattia professionale accertata con i criteri di indennizzabilità di cui alle Condizioni di Assicurazione, comporti l'abbandono del lavoro in qualità di dirigente ed una riduzione permanente delle capacità lavorative generiche in misura non inferiore al 50%, verrà indennizzata con il 100% del capitale assicurato. - Pagina 18

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