COMUNE DI GRADARA ( PU) VIA MANCINI, N. 23

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1 1 COMUNE DI GRADARA ( PU) VIA MANCINI, N. 23 CAPITOLATO TECNICO DI UNA POLIZZA CUMULATIVA CONTRO GLI INFORTUNI PROFESSIONALE ED EXTRA PROFESSIONALE POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA = NOTA INFORMATIVA SUI SINISTRI IN BASE ALLE INFORMAZIONI RACCOLTE SI RILEVA CHE NON CI SONO STATE DENUNCIE DI SINISTRI. DEFINIZIONI: Nel testo che segue debbono intendersi per: Contraente Assicurato Società Contratto Premio Rischio Broker Il soggetto che stipula l assicurazione Il soggetto protetto dall assicurazione L Impresa assicuratrice Il documento che prova l assicurazione La somma dovuta dal Contraente alla Società La probabilità che si verifichi il sinistro L incaricato del Contraente INVALIDITA PERMANENTE La perdita permanente, definitiva ed irrimediabile, in misura parziale o totale, della capacità generica dell Assicurato da un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. RISCHI PROFESSIONALI ED EXTRA PROFESSIONALI : ( Solo per le persone assicurate elencate nell allegato N. 1). =gli infortuni che l Assicurato subisca nell esercizio delle proprie occupazioni professionali. =RICOVERO: degenza in istituto di cura comportante almeno un pernottamento.

2 2 Art. 1= RICHIAMO ALLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE- INTERPRETAZIONE. Le presenti condizioni dattiloscritte devono intendersi come estensioni di garanzia e pertanto derogano e prevalgono su qualsiasi altra condizione di polizza a stampa. Comprese le Condizioni Generali di assicurazione. ART. 2= Variazione premi. La Compagnia aggiudicataria della gara ( più avanti denominata Società), non avrà diritto ad alcun aumento del prezzo offerto per tutta la durata del Contratto, salvo che le polizze non subiscano variazioni conseguenti a diminuzioni o aggravamento del rischio o modificazioni di garanzia richieste dall Amministrazione nel corso della durata del Contratto. ART. 3= DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO. Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell Assicurazione ai sensi degli artt. 1892,1893 e 1894 del C.C. Tuttavia, l omissione da parte dell Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell Assicurato all atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo. ART: 4= ALTRE ASSICURAZIONI. L Assicurato è esonerato da comunicare preventivamente alla Società l esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Solo in caso di sinistro l Assicurato è tenuto a comunicare l esistenza di altre coperture sullo stesso rischio, precisando a ciascun assicuratore il nome degli altri. ART. 5= PAGAMENTO E DEROGA AL VERSAMENTO DEL PREMIO. La Società assicuratrice aggiudicataria della gara si impegna a dare copertura assicurativa dalle h del 31/12/2010 e avrà diritto al pagamento dei premi entro 30 giorni successivi all effetto della Polizza, nonché dei rinnovi e delle eventuali variazioni e regolazioni onerose. Decorso questo ulteriore termine l assicurazione resta sospesa in pari data e riprende vigore alle h del giorno del pagamento, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.

3 3 ART. 6= DURATA DEL CONTRATTO Il presente contratto di assicurazione decorre dalle h del 31/12/2010 e cessa alle h del 31/12/2013. In tale data il contratto si intenderà automaticamente risolto senza obbligo di inviare disdetta dal parte del Contraente.. Allo scadere della durata del Contratto, il Contraente si riserva altresì, a suo insindacabile giudizio: 1. di rinnovare per una durata di 1 (un) anno la presente polizza alle medesime condizioni normative ed economiche accettate al momento dell aggiudicazione; 2. di prorogare le garanzie assicurative per ulteriori tre mesi, notificandolo alla Società almeno 15 gg. Prima del termine del Contratto, al fine di procedere all espletamento di nuova gara. ART: 7= MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE. Le eventuali modificazioni dell assicurazione vanno provate per iscritto. ART. 8= Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni constatato aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell Assicurazione ai sensi dell art del C.C. Tuttavia,, l omissione da parte dell Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tale omissione o inesatta dichiarazione non sia frutto di dolo. ART. 9= Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato ai sensi dell art del C.C. e rinuncia a l relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata( diminuzione del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze che hanno originato la diminuzione del rischio siano venute a conoscenza della Società) e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte. ART. 10= Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo dovuto, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal Contratto con preavviso di 60 gg. ( sessanta) da darsi con lettera raccomandata. In ambedue i casi, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse. ART. 11= DENUNCE SINISTRI. In caso di sinistro, il Contraente o l Assicurato deve darne avviso scritto entro 30 gg. Da quando ne ha avuto conoscenza.

4 4 ART. 12=ONERI FISCALI:Gli oneri fiscali relativi a i vari contratti di assicurazione sono a carico del Contraente. ART. 13= Per le controversie riguardanti l esecuzione del presente contratto è competente il Foro territoriale del Comune di Gradara (PU). ART. 14= Per quanto non espressamente regolamentato, valgono le norme di legge. ART. 15= OGGETTO DELL ASSICURAZIONE- PARTITE ASSICURATE. La presente polizza assicura contro il rischio degli infortuni, regolato come specificato alle singole partite, le categorie di persone sotto elencate: PARTITA 1= Tutti gli amministratori dell Ente Contraente, ivi compressa la Giunta, il Sindaco, il Vice Sindaco, i Consiglieri ( d ora in poi denominati Amministratori) per gli infortuni subiti durante lo svolgimento di qualsiasi incarico per conto dell Ente Contraente, compresi i rischi della circolazione stradale, per la partecipazione a riunioni, sopralluoghi r comunque nello svolgimento di ogni incarico inerente il mandato ricoperto,purchè risulti dagli appositi verbali e registri. L assicurazione vale anche per ogni altra funzione inerente la loro specifica carica dichiarata, compresi trasferimenti, e missioni, purchè risulti mandato ricavabile da verbali, registrazioni, relazioni o lettere di incarico, documenti tutti che il Contraente è tenuto ad esibire su richiesta degli incaricati della Società. L Assicurazione vale anche per gli infortuni che colpissero l assicurato durante il percorso da lui effettuato per recarsi dalla propria abitazione ( o luogo dove esercita la sua attività professionale privata) al luogo ove l assicurato stesso svolge le funzioni di cui sopra e, viceversa, il rientro all abitazione ( o luogo di esercizio dell attività professionale privata). PARTITA 2= tutti i dipendenti dell Ente Contraente, ivi compresi il Segretario e i Dirigenti esterni ( anche se in rapporto con l Ente tramite contratto di collaborazione) e collaboratori coordinati e continuativi ai sensi del D. Lgs 38/2000, quando in occasione di missioni e/o per adempimenti di servizio al di fuori della normale sede di lavoro, sempre che autorizzati dall Ente medesimo: a) utilizzano in qualità di conducente qualsiasi mezzo di trasporto che non sia di proprietà dell Ente Contraente; b) si spostano senza uso di mezzi, compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, i dipendenti quando svolgono attività di portavalori. c) Ai fini di quanto sopra si conviene che:

5 5 = sono comunque comprese le operazioni di avvicinamento ai mezzi di salita e di discesa nonché spinta a mano a seguito di rottura e/o incidenti stradali; = sono compresi gli infortuni che colpissero l assicurato durante il percorso da lui effettuato per recarsi dalla propria abitazione al luogo di lavoro e viceversa. Si conviene altresì che vengano parificati ai dipendenti dell Ente Contraente i dipendenti di Enti Terzi che, distaccati temporaneamente presso l Ente Contraente, dipendano funzionalmente da quest ultimo. In tal caso resta inteso che, qualora a favore degli stessi dipendenti sia contemporaneamente operante analoga copertura stipulata da parte dell Ente Terzo, la presente polizza, fermi i capitali assicurati, opererà esclusivamente per la parte eventuale di somma, non coperta dall Ente Terzo, spettante al dipendente a titolo di equo indennizzo. PARTITA 3= Qualunque persona, sia essa uno qualsiasi dei soggetti assicurati alle altre Partite della presente polizza che un terzo in genere, quando, specificatamente autorizzato dal Comune, si trovi alla guida di un veicolo dell Ente Contraente. Ai fini di quanto sopra sono comprese le operazioni di avvicinamento ai mezzi di salita e di discesa nonché spinta a mano a seguito di rottura e/o incidenti stradali. PARTITA 4= Operatori di Volontariato= La garanzia copre gli infortuni subiti dagli Operatori di Attività Socialmente Utili, incaricati dall Ente Contraente con appositi atti deliberativi, a svolgere attività socialmente utili, quali a, titolo indicativo e non esaustivo: a) lavori di vigilanza e sorveglianza edifici; b) conduzione e piccola manutenzione immobili. La garanzia opera esclusivamente durante lo svolgimento dell attività di volontariato. PARTITA 5= La garanzia copre gli infortuni subiti da: a) Obiettori di Coscienza in servizio civile; b) Militari in servizio di leva; che prestano servizio presso l Amministrazione Comunale in virtù delle apposite convenzioni sottoscritte tra Comune, Ministero della Difesa della Repubblica Italiana, Reparti militari e/o altri Enti preposti. La garanzia opera esclusivamente durante lo svolgimento di tali attività. Si conviene tra le parti che debba essere compreso in garanzia anche il rischio in itinere, ovvero gli infortuni verificatisi nel tragitto fra il domicilio ( abitazione o caserma) dell Obiettore di Coscienza e/o Militare in servizio di leva ed il luogo di lavoro per conto dell Ente Contraente e viceversa.

6 6 PARTITA 6= Handicappati. La garanzia copre gli infortuni subiti dagli Handicappati che, attraverso borse di studio e con appositi atti deliberativi, svolgono attività nell ambito delle strutture ed organizzazioni della Contraente nonché presso Enti Terzi. La garanzia opera esclusivamente durante lo svolgimento di tali attività. ART. 16= SOMME ASSICURATE: Le somme assicurate sotto esposte sono riferite a tutte le Partite assicurate ( art. 15) e devono intendersi per ciascuna persona assicurata, ( i seguenti massimali si riferiscono alle persone indicate nell allegato n.1) CASO MORTE EURO: ,00 CASO INVALIDITA PERMANENTE EURO: ,00 INDENNITA GIORN. RICOVERO EURO: 60,00 RIMBORSO SPESE MEDICHE EURO: ,00 I massimali sotto esposti si riferiscono alle persone indicate nell allegato n. 2: CASO MORTE EURO: ,00 CASO INVALIDITA PERMANENTE EURO: ,00 RIMBORSO SPESE MEDICHE E CURA EURO: 5.000,00 I massimali sotto esposti si riferiscono alle persone indicate nell allegato n. 3. GARANZIE PRESTATE MASSIMALI ASSICURATI EURO CASO MORTE ,00 CASO INVALIDITA PERMANENTE ,00 RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INF ,00 INDENNITA PER RICOVERO DA INF. 25,00

7 7 ART. 17= RISCHI COMPRESI: a) Fermo quanto riportato all art. 16 e nella DEFINIZIONI di Polizza, si conferma che, tra gli altri, sono considerati infortuni: b) le conseguenze dei colpi di sole, di calore e di freddo; c) le conseguenze di ingestione di sostanze dovute a causa fortuita; d) l asfissia e) l annegamento f) le lesioni corporali sofferte per legittima difesa, per dovere di solidarietà umana in occasione di aggressioni e di atti violenti subiti, se dovuti a movente politico, sociale, sindacale o terrorismo, nonché quelle sofferte in occasione di tumulti popolari ai quali L Assicurato non abbia preso parte attiva. g) Le conseguenze delle infezioni nonché degli avvelenamenti causate da morsi di animali e punture di insetti; h) Le lesioni sofferte in conseguenza di colpa grave nonché in stato di malore o incoscienza; i) Le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti resi necessari da infortuni indennizzabili a termini di Polizza. ART. 18= ERNIE E SFORZI. Sono considerati infortuni le rnie da causa violenta nonché le lesioni muscolari da sforzi, con l intesa che se, l ernia risulti operabile, non viene liquidata alcuna indennità. Fa eccezione, ove prevista, la garanzia di rimborso spese di cura nei limiti indicati per ciascuna partita. Se l ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile viene corrisposto, a titolo di invalidità permanente, un indennizzo non superiore al 20% della relativa somma assicurata. ART. 19= TRASPORTI. L Assicurazione vale per gli infortuni derivanti dall uso e guida di qualsiasi veicolo o natante a motore a condizione che l Assicurato si abilitato a norma delle disposizioni di legge, esclusi i mezzi subacquei ed aerei. ART. 20= RISCHIO VOLO. Fermo quanto riportato in premessa, l assicurazione comprende gli infortuni che l assicurato subisca durante i viaggi aerei effettuati in qualità di passeggero di veicoli ed elicotteri eserciti da Società di traffico aereo regolare, non regolare e di trasporto a domanda, nonché da autorità civili e militari in occasione di traffico civile, da ditte e privati per attività turistica e di trasferimento e da società di lavoro aereo, esclusivamente durante trasporto pubblico passeggeri, ed è prestata per le somme corrispondenti a quelle assicurate con la presente polizza e per i rischi da essa previsti. Restano in ogni caso esclusi voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da aeroclubs. Comunque, la somma delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre assicurazioni stipulate dallo stesso Contraente, dall Assicurato o da terzi in suo favore non potrà superare i capitali di:

8 8 CASO MORTE ,00 CASO IMVALIDITA PERMANENTE ,00 CASO INVALIDITA TOTALE ,00 CASO INABILITA TEMPORANEA. 60,00 complessivamente per aeromobile, nel caso di assicurazione prestata con polizza cumulativa. In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferiti ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze del medesimo tipo di capitolato stipulate dallo stesso Contraente- Nell eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopraindicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti. ART. 21= MOVIMENTI TELLURICI- ERUZIONI VULCANICHE. INONDAZIONI. La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, con l intesa che l esborso massimo della Società non potrà superare l importo di ,00 ( euroduemilioni) qualunque sia il numero delle persone infortunate, assicurate con la presente polizza e con eventuali altre stipulate per lo stesso rischio con l infrascritta Società. Qualora le indennità liquidabili eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte. ART. 22= STATO DI GUERRA ALL ESTERO. A parziale deroga di quanto previsto dal successivo art. 23 la garanzia si intende estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra ( dichiarata e non dichiarata) e di insurrezione per il periodo di 14 giorni dall inizio delle ostilità se ed in quanto l assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all estero in un paese sino ad allora in pace. ART. 23= LIMITI TERRITORIALI L assicurazione vale per tutto il mondo. ART. 24= ESCLUSIONI Sono esclusi dall assicurazione gli infortuni derivanti: a) da guerra ed insurrezione, salvo quanto previsto dal precedente art. 22; b) dalla partecipazione a corse e gare ( e relative prove di allenamento) comportanti l uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di gare di regolarità pura;

9 9 Sono pure esclusi: a) gli infortuni causati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci non a scopo terapeutico, dall uso di sostanze stupefacenti o allucinogeni; b) gli infortuni che siano la conseguenza di proprie azioni delittuose; c)l e conseguenze diretta od indirette dalla trasmutazione del nucleo dell atomo, come pure di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche. ART. 25= INVALIDITA PERMANENTE Se l infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l infortunio è avvenuto, la Società liquida, per tale titolo, una indennità calcolandola sulla somma assicurata per invalidità permanente assoluta secondo le disposizioni seguenti alle percentuali indicate nella tabella di cui all allegato 1 del DPR 30 giugno 1965 n e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione del contratto, con rinuncia della Società all applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge. La perdita assoluta ed irrimediabile dell uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso. Se trattasi di minorazione, le percentuali stabilite dalla tebella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti in uno stesso infortunio, l indennità viene stabilita mediante l addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, l indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. In caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità permanente stabilite dalla suddetta tabella di legge per l arto superiore destro e la mano destra varranno l arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa. Il diritto alla indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibili agli eredi. Tuttavia, se l assicurato muore per causa indipendente dall infortunio dopo che l indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga ai beneficiari l importo liquidato od offerto. ART. 26= FRANCHIGIA PER INVALIDITA PERMANENTE: La somma assicurata per invalidità permanente non è soggetta ad alcuna franchigia.

10 10 ART. 27= INDENNITA PRIVILEGIATA PER INVALIDITA PERMANENTE GRAVE: Nel caso in cui la invalidità permanente sia pari o superiore al 50% l indennità per I.P. verrà liquidata al 100% sul capitale assicurato in Polizza per I.P., fermo restando in ogni caso il disposto dell art. 32 CRITERI DI INDENNIZZABILITA. ART. 28= RIMBORSO SPESE SANITARIE OSPEDALIERO. E DI TRASFERIMENTO IN CENTRO Per ogni infortunio, nei limiti della somma assicurata alla relativa PARTITA, la Società assicura il rimborso delle spese per: onorari dei chirurghi o dell equipe operatoria; di degenza: = uso della sala operatoria, materiale di intervento, apparecchi terapeutici ed endoprotesi; = esami ed accertamenti diagnosi; = trattamenti fisioterapici e rieducativi; = trasporto dell Assicurato in ospedale o in clinica ed il ritorno a casa effettuato con ambulanza; = prestazioni medico- infermieristiche, medicinali, acquisto e/o noleggio di apparecchi protesici e sanitari incluse le carrozzelle ortopediche. Sono altresì comprese le spese per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici provocati da infortunio. Qualora l Assicurato venga ritenuto non curabile nell ambito dell organizzazione ospedaliera del luogo ove è avvenuto l infortunio, la Società rimborsa altresì le spese di trasferimento con aereo in un centro ospedaliero attrezzato alla cura dell Assicurato. La Società effettua il rimborso previa presentazione dei documenti giustificativi di spesa in originale. Il pagamento viene effettuato a cura ultimata. ART. 29= MORTE: Se l infortunio ha per conseguenza la morte dell Assicurato, la Società liquida la somma assicurata per il caso di morte applicando i criteri di individuazione della successione legittima qualora in polizza non siano indicati i nominativi dei beneficiari. ART. 30= MORTE PRESUNTA. Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di Polizza il corpo dell Assicurato scompaia o non venga ritrovato e si presume sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà il capitale previsto per il caso di morte entro 90 giorni dalla presentazione dell istanza per la dichiarazione di morte presunta. Nel caso che, successivamente al pagamento, risulti che la morte non vi è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto al rimborso della somma liquidata. L Assicurato stesso potrà far valere i propri diritti per l I.P. eventualmente subita.

11 11 ART. 31= DENUNCIA DELL INFORTUNIO. Ai fini della denuncia dell infortunio l Ente Contraente, entro venti giorni dall infortunio o dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza il Servizio competente, dovrà inviare alla Società una comunicazione scritta contenente le seguenti informazioni e documentazione.: = luogo, giorno e ora dell evento; = modalità con cui si è svolto l evento; = dichiarazione dell Ente ( o documentazione alternativa) che attesti, ove necessario in funzione della PARTITA interessata, l autorizzazione alla missione, la qualifica dell assicurato ( dipendente, consigliere, terzo autorizzato, ecc.), la proprietà del veicolo. = ove possibile, primo certificato medico. Successivamente l Assicurato, deve inviare, a periodi non superiori a trenta giorni e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l infortunio abbia cagionatola morte dell assicurato, o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso alla Società. ART. 32= CRITERI DI INDENNIZZABILITA La Società liquida l indennità convenuta soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio, che risulti indennizzabile a termini di Polizza, indipendentemente da malattie o difetti fisici preesistenti sopravvenuti. Pertanto l influenza che l infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all esito delle lesioni prodotte dall infortunio, sono conseguenze indirette e quindi indennizzabili. ART. 33= LIQUIDAZIONE SINISTRI Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida le indennità che risultino dovute, ne da immediata comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento non oltre i 10 giorni successivi. Se la Società non provvede al pagamento entro 10 giorni, la stessa deve sostenere una penale del 10% da calcolare sull importo dell indennizzo. ART. 34= ANTICIPI. Qualora trascorsi tre mesi dal termine della cura medica sia prevedibile che all Assicurato infortunatosi residui un Invalidità Permanente superiore del 20%, la Società., se richiesta, corrisponderà all Assicurato un anticipo pari alla metà di quello che spetterebbe in base alla previsione, da conguagliarsi in sede di liquidazione definitiva.

12 12 ART. 35= RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA. La Società rinuncia favore dell Assicurato al diritto di surroga che le compete per l art del C.C. verso i terzi responsabili dell infortunio. ART. 36= ESONERO DENUNCIA GENERALITA L Ente Contraente è esonerato dall obbligo di denunciare le generalità delle persone da ritenersi assicurate. Tali persone dovranno essere in condizioni di assicurabilità. Per l identificazione delle medesime si fa riferimento ai libri di amministrazione del Contraente, ai registri per le assicurazioni sociali ed in generale a qualunque documentazione utile ai fini dimostrativi. ART. 37= ESONERO DENUNCIA PRECEDENTI INFERMITA. DIFETTI FISICI E MUTILAZIONI. L Ente Contraente è esonerato dall obbligo di denunciare le infermità da cui i singoli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione della presente polizza o che dovessero in seguito sopravvenire. ART. 38= R.C. DEL CONTRAENTE Qualora l infortunio o, in caso di morte, i beneficiari o soltanto qualcuno di essi non accettino a completa tacitazione pretese a titolo di responsabilità civile, l indennità nella sua totalità, a richiesta del Contraente, viene accantonata per essere computata nel risarcimenti che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per legge, sentenza o transazione. Qualora l infortunio o gli anzidetti beneficiari recedano dall azione di responsabilità civile, o rimangano in essa soccombenti, l indennità accantonata, a richiesta della Contraente, viene agli stessi pagata sotto deduzione delle spese di difesa sostenute dal Contraente. ART. 39= CONTROVERSIE In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di I.P. nonché sulla liquidabilità delle indennità o sulla misura dei rimborsi, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato a decidere se ed in qaule misura siano dovute le indennità, a norma delle condizioni di Polizza, ad un collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in contrario, dal Presidente del Consiglio dell ordine dei Medici.Il collegio medico risiede a Pesaro. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.

13 13 Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. Art. 40= Aggiudicazione Il Contraente si riserva la facoltà di stipulare la Polizza anche nel caso pervenga una sola offerta, purchè ritenuta valida, oppure di non dare corso alla stipula del Contratto se non ritiene soddisfacente l esito della gara e comunque si riserva la facoltà di non procedere all aggiudicazione. Art. 41= Risoluzione del Contratto Il Contraente si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, senza alcun genere di indennità e compenso alla Società assicuratrice, qualora non fosse garantito il pieno rispetto di tutte le condizioni stabilite nel presente capitolato. In tal caso, alla Società saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell inadempimento degli impegni contrattuali. In questo caso entro 30 gg. dall efficacia della risoluzione del Contratto la Società assicuratrice è tenuta a rimborsare al Contraente i ratei di premio non goduti, escluse le tasse. Art. 42= INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO Si conviene fra le Parti che verrà data l interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente e/o Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di Polizza. Art. 43= ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall Assicurato. Art. 44= DEROGA DENUNCIA INFERMITA Il Contraente è esonerato dal comunicare alla Società eventuali malattie, infermità, difetti fisici e/o mutilazioni preesistenti da cui siano affetti gli Assicurati.

14 14 Art. 45= RECESSO IN CASO DI RIFIUTO DEL PAGAMENTO O CONTESTAZIONE DEL SINISTRO. Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto o contestazione dell indennizzo, le Parti possono recedere dal Contratto con preavviso di 30 giorni. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. Art.46=CLAUSOLA BROKER In particolare: 1 ) Il broker gestirà per conto dell Ente i contratti, fintanto che tale incarico resterà in vigore; 2 ) E fatto obbligo all Ente di comunicare alla Compagnia di assicurazione aggiudicataria del Contratto l eventuale revoca dell incarico al Broker, nonché ogni variazione del rapporto che possa essere di interesse alla Compagnia; 3 ) La Società, oppure il proprio Agente di zona, darà preventiva comunicazione al Broker affinché, questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente; 4 ) Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessione del rapporto assicurativo, che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla Compagnia dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. 5 ) La Compagnia, oppure il proprio Agente di zona, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta, provvederà all emissione dei contratti assicurativi e li farà pervenire al Broker, il quale curerà che il Contraente provveda al perfezionamento degli stessi, nonché al pagamento dei relativi premi; 6 ) Le polizze e le appendici emesse dalla Compagnia ed inviate al Broker, dovranno essere da questi restituite alla stessa dopo il perfezionamento e/o l incasso del premio; le copie di spettanza del Contraente verranno trattenute all atto del perfezionamento. Le Polizze, le appendici e le quietanze, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla Compagnia; 7 ) Il Broker provvederà all incasso dei premi e per conto del Contraente dovranno essere versati alla Compagnia oppure al proprio Agente di zona nei termini pattuiti. Il Broker comunicherà tramite telefax la decorrenza di garanzia che non potrà essere anteriore alla comunicazione stessa e alla data di effetto prevista nei documenti contrattuali.

15 15 8 ) Inoltre il Broker provvederà ad inviare alla Compagnia, oppure al proprio Agente di zona, regolare denuncia dei sinistri: la Compagnia, oppure il proprio Agente di zona, comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l indirizzo del Perito incaricato, nonché l esito dei sinistri. 9 ) La Compagnia e/o i propri incaricati condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker. La Compagnia, oppure il proprio Agente di zona, comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva sollevata nel corso della liquidazione. 10 ) Infine si precisa che per il presente contratto al Broker Piva Ivo verranno riconosciute provvigioni pari al 12% (dodicipercento) da calcolare sul premio imponibile di Polizza, che restano a carico della Compagnia aggiudicataria della gara, oppure a carico del proprio Agente di zona. Art. 47)= TEMPISTICA PER LA STIPULA DEI CONTRATTI I Contratti prescelti saranno inoltrati al Broker del Comune di Gradara, Sig. PIVA Ivo, incaricato con delibera di Giunta n. 109 del 06/10/2009, esecutiva ai sensi di legge. La sede del Broker è in Via Mancini n.22= Cattolica (RN). Tel. e Fax: 0541/ , E- mail: pivaivo.brokerass(@ )libero.it ( Cell. 335/ ). Si conviene che tutti i documenti, ( polizze, quietanza, appendici, liquidazioni dei sinistri, variazioni, nulla escluso ed eccettuato) dovranno essere consegnati nella sede del Broker del Comune. Si precisa che le Polizze e le successive variazioni dovranno pervenire al Broker nella propria sede almeno 20 giorni prima della decorrenza. Così dicasi per le quietanze dei premi delle rate successive alla stipula del Contratto. Art. 48)= CONDIZIONI BROKER Poiché L Amministrazione Comunale si è avvalsa per l analisi dei rischi e la stesura del Capitolato di un Broker di assicurazione, iscritto al RUI con il N. B , oltre che per l esecuzione del Contratto chiederà al medesimo la valutazione tecnica delle offerte presentate in corso di gara. La Società di assicurazione aggiudicataria della gara, oppure il proprio Agente di zona cui è affidata la gestione del Contratto,dovrà farsi carico della remunerazione provvigionale del Broker nella misura del 12% (dodicipercento) da calcolarsi sul premio Imponibile di Polizza, che resterà esclusivamente a carico della Società aggiudicataria della gara, oppure del proprio Agente di zona. Nel caso che la Società assicuratrice aggiudicataria della gara, oppure il proprio Agente di zona, contravvenendo alle disposizioni della gara, ritenesse di non riconoscere la provvigione così come prevista dal presente disciplinare e il Broker volesse agire per sua diretta legittimazione, in compensazione secondo quanto previsto dall art e seguenti del C.C., l Amministrazione Comunale autorizza fin d ora il Broker a trattenere direttamente l importo equivalente della provvigione a lui spettante.

16 16 Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all art. 118 del D. Lgs 209/2005 e dall art. 55 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La gestione del presente contratto è affidata al Sig. PIVA Ivo, in qualità di Broker del Comune di Gradara ( PU). L Amministrazione Comunale di Gradara e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi e tutte le comunicazioni inerenti l esecuzione del presente Contratto avverranno per il tramite del suddetto Broker. Art. 49)= RAPPORTI CON IL BROKER I premi da inoltrare alla Società oppure all Agenzia di zona saranno versati direttamente al Broker con riconosciuto effetto liberatorio per la Società, cui verrà inviata alla stessa semplice comunicazione via telefax. Il Broker dovrà versare alla Società oppure al proprio Agente di zona il premio della Polizza, al netto delle provvigioni allo stesso spettanti. La Società è tenuta prima della sottoscrizione della Polizza ad indicare nome e recapito del rappresentante di zona che avrà il compito di interlocutore con l Ente tramite il Broker. Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte per iscritto alla Società, oppure all Agente di zona al quale è assegnata la gestione della Polizza, tramite il Broker. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato. La Società riconosce che le comunicazioni fatte al Broker sono equivalenti a quelle fatte direttamente ad essa. La Società assicuratrice aggiudicataria del Contratto e/o i suoi incaricati condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker. Art. 50)= CONDIZIONI POLIZZE I costi e le tassazioni stabilite in sede di gara devono rimanere fissi ed invariabili per tutta la durata della Polizza, salvo eventuali più favorevoli condizioni per il Contraente. Il premio offerto sarà inoltre comprensivo di tutti gli oneri di natura fiscale. Non saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni, le precisazioni e le modalità per la formulazione prevista dal presente Capitolato e nel bando di gara, ovvero risultino equivoche, difformi dalla richiesta e condizionate da altre clausole. Eventuali condizioni aleatorie, espresse in modo indeterminabile non verranno accettate e costituiscono nulla l offerta. Art. 51)= DENUNCIA SINISTRI Il Contraente deve fare denuncia di ciascun sinistro entro 30 giorni dal fatto o dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza.

17 17 Art. 52)= ULTERIORI PRECISAZIONI La Società aggiudicataria della gara si impegna ad assicurare tutti i rischi che presentano caratteristiche tecniche simili a quelle indicate nel repente capitolato. Art. 53)= SPESE CONTRATTUALI Tutte le spese relative al Contratto, ( bolli, copie, registrazioni, provvigioni al Broker, diritti, ecc), nessuno escluso ed eccettuato, restano a carico della Società aggiudicataria della gara senza diritto di rivalsa. Art. 54)= ULTERIORI CONDIZIONI L ammissione alla gara è subordinata alla presenza di una struttura Agenziale nell ambito del territorio della Provincia di Pesaro/Urbino o di Rimini. della Società Art. 55)= CESSAZIONE POLIZZA La polizza cesserà alla sua naturale scadenza, senza obbligo da parte del Contraente di inviare la disdetta. Nel contratto di assicurazione la Società aggiudicataria della gara, pena l esclusione, deve riportare la seguente clausola: Senza obbligo da parte del Contraente di inviare la disdetta. Art. 56)= PARTECIPAZIONE ALLA GARA La partecipazione alla gara è subordinata all accettazione incondizionata di tutti gli articoli del presente Capitolato e del bando di gara, nessuno escluso ed eccettuato.

18 18 DICHIARAZIONE Il sottoscritto in rappresentanza della Società di assicurazione Dichiara di accettare incondizionatamente tutte le NORME previste nel presente capitolato tecnico,nessuna esclusa ed eccettuata. Inoltre si precisa che la consegna del presente capitolato senza il timbro, la firma e la data, verrà escluso dalla gara. Dichiara infine di essere consapevole che il mancato rispetto di uno o più delle predette NORME comporterà l esclusione dalla gara. TIMBRO / FIRMA Data

19 19 ALLEGATO N.1 PERSONE ASSICURATE AL GRUPPO N. 1 N. ASSICURATO/A ATTIVITA DATANASCITA NATO/A Codice Fiscale 1 Foronchi Franca Sindaco Gradara FRNFNC62B61E122H 2 Caroli Marco Tiziano V. Sindaco Rimini CRLMCT55L06H284Z 3 Stramigioli Maria A. Assessore Gradara STRMSL60A70E122F 4 Stramigioli Michele Assessore Pesaro STRMHL72R14G479D 5 Del Baldo M.Caterina Assessore Gradara DLBMCT63T43E122E 6 Pantucci Solindo Assessore Cattolica PNTSND68S10C357J 7 Pacini Carmen Dirigente Cattolica PCNCMN69S59C357V 8 Giusini Stefania Dirigente Pesaro GSNSFN655D70G479T 9 Gerboni M. Assunta Dirigente Gradara GRBMSS59S68E122O 10 Giusini Selene Dirigente Gradara GSNSLN69L61E122D 11 Morelli Paolo Dirigente FANO MRLPLA57H24D488P 12 Miceli Giovanni Segretario Gizzeria MCLGNN49H13E069G

20 20 ALLEGATO N.2 PERSONE ASSICURATE AL GRUPPO 2 N. ASSICURATO ATTIVITA DATA NASCITA LUOGO NASCITA CODICE FISCALE 1 ABBONDANZA DIANA CONSIGLIERE GATTEO BBNDNI52C44D935V 2 ALESSI SANDRO CONSIGLIERE Pesaro LSSSDR51B03G479K 3 ARDUINI MAFALDA CONSIGLIERE GRADARA 4 BALDUCCI MICHELE CONSIGLIERE PESARO 5 CRESCENTINI MAURIZIO CONSIGLIERE PESARO RDNMLD58H63E122I BLDMHL81M18G470D CRSMRZ52R01G479P 6 DEL PRETE MARIO CONSIGLIERE CATTOLICA DLPMRA62P23C357X 7 FOGLIETTA LUIGI CONSIGLIERE URBANIA FGLLGU41T08I498E 8 MASCARUCCI PATRIZIA CONSIGLIERE C.CASTELLANA MSCPRZ51R43C765E 9 PENSALFINI MICHELE CONSIGLIERE PESARO PNSMHL74E27G479E 10 PRIOLI FELICE CONSIGLIERE CATTOLICA PRLFLC43T09C357J 11 TREBBI ANTONIO CONSIGLIERE GRADARA TRBNTN47E04E122M

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