COMUNE DI GRADARA ( PU) VIA MANCINI, N. 23
|
|
- Olimpia Viola
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 1 COMUNE DI GRADARA ( PU) VIA MANCINI, N. 23 CAPITOLATO TECNICO DI UNA POLIZZA CUMULATIVA CONTRO GLI INFORTUNI PROFESSIONALE ED EXTRA PROFESSIONALE POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA = NOTA INFORMATIVA SUI SINISTRI IN BASE ALLE INFORMAZIONI RACCOLTE SI RILEVA CHE NON CI SONO STATE DENUNCIE DI SINISTRI. DEFINIZIONI: Nel testo che segue debbono intendersi per: Contraente Assicurato Società Contratto Premio Rischio Broker Il soggetto che stipula l assicurazione Il soggetto protetto dall assicurazione L Impresa assicuratrice Il documento che prova l assicurazione La somma dovuta dal Contraente alla Società La probabilità che si verifichi il sinistro L incaricato del Contraente INVALIDITA PERMANENTE La perdita permanente, definitiva ed irrimediabile, in misura parziale o totale, della capacità generica dell Assicurato da un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. RISCHI PROFESSIONALI ED EXTRA PROFESSIONALI : ( Solo per le persone assicurate elencate nell allegato N. 1). =gli infortuni che l Assicurato subisca nell esercizio delle proprie occupazioni professionali. =RICOVERO: degenza in istituto di cura comportante almeno un pernottamento.
2 2 Art. 1= RICHIAMO ALLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE- INTERPRETAZIONE. Le presenti condizioni dattiloscritte devono intendersi come estensioni di garanzia e pertanto derogano e prevalgono su qualsiasi altra condizione di polizza a stampa. Comprese le Condizioni Generali di assicurazione. ART. 2= Variazione premi. La Compagnia aggiudicataria della gara ( più avanti denominata Società), non avrà diritto ad alcun aumento del prezzo offerto per tutta la durata del Contratto, salvo che le polizze non subiscano variazioni conseguenti a diminuzioni o aggravamento del rischio o modificazioni di garanzia richieste dall Amministrazione nel corso della durata del Contratto. ART. 3= DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO. Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell Assicurazione ai sensi degli artt. 1892,1893 e 1894 del C.C. Tuttavia, l omissione da parte dell Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell Assicurato all atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo. ART: 4= ALTRE ASSICURAZIONI. L Assicurato è esonerato da comunicare preventivamente alla Società l esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Solo in caso di sinistro l Assicurato è tenuto a comunicare l esistenza di altre coperture sullo stesso rischio, precisando a ciascun assicuratore il nome degli altri. ART. 5= PAGAMENTO E DEROGA AL VERSAMENTO DEL PREMIO. La Società assicuratrice aggiudicataria della gara si impegna a dare copertura assicurativa dalle h del 31/12/2010 e avrà diritto al pagamento dei premi entro 30 giorni successivi all effetto della Polizza, nonché dei rinnovi e delle eventuali variazioni e regolazioni onerose. Decorso questo ulteriore termine l assicurazione resta sospesa in pari data e riprende vigore alle h del giorno del pagamento, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.
3 3 ART. 6= DURATA DEL CONTRATTO Il presente contratto di assicurazione decorre dalle h del 31/12/2010 e cessa alle h del 31/12/2013. In tale data il contratto si intenderà automaticamente risolto senza obbligo di inviare disdetta dal parte del Contraente.. Allo scadere della durata del Contratto, il Contraente si riserva altresì, a suo insindacabile giudizio: 1. di rinnovare per una durata di 1 (un) anno la presente polizza alle medesime condizioni normative ed economiche accettate al momento dell aggiudicazione; 2. di prorogare le garanzie assicurative per ulteriori tre mesi, notificandolo alla Società almeno 15 gg. Prima del termine del Contratto, al fine di procedere all espletamento di nuova gara. ART: 7= MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE. Le eventuali modificazioni dell assicurazione vanno provate per iscritto. ART. 8= Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni constatato aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell Assicurazione ai sensi dell art del C.C. Tuttavia,, l omissione da parte dell Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tale omissione o inesatta dichiarazione non sia frutto di dolo. ART. 9= Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato ai sensi dell art del C.C. e rinuncia a l relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata( diminuzione del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze che hanno originato la diminuzione del rischio siano venute a conoscenza della Società) e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte. ART. 10= Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo dovuto, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal Contratto con preavviso di 60 gg. ( sessanta) da darsi con lettera raccomandata. In ambedue i casi, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse. ART. 11= DENUNCE SINISTRI. In caso di sinistro, il Contraente o l Assicurato deve darne avviso scritto entro 30 gg. Da quando ne ha avuto conoscenza.
4 4 ART. 12=ONERI FISCALI:Gli oneri fiscali relativi a i vari contratti di assicurazione sono a carico del Contraente. ART. 13= Per le controversie riguardanti l esecuzione del presente contratto è competente il Foro territoriale del Comune di Gradara (PU). ART. 14= Per quanto non espressamente regolamentato, valgono le norme di legge. ART. 15= OGGETTO DELL ASSICURAZIONE- PARTITE ASSICURATE. La presente polizza assicura contro il rischio degli infortuni, regolato come specificato alle singole partite, le categorie di persone sotto elencate: PARTITA 1= Tutti gli amministratori dell Ente Contraente, ivi compressa la Giunta, il Sindaco, il Vice Sindaco, i Consiglieri ( d ora in poi denominati Amministratori) per gli infortuni subiti durante lo svolgimento di qualsiasi incarico per conto dell Ente Contraente, compresi i rischi della circolazione stradale, per la partecipazione a riunioni, sopralluoghi r comunque nello svolgimento di ogni incarico inerente il mandato ricoperto,purchè risulti dagli appositi verbali e registri. L assicurazione vale anche per ogni altra funzione inerente la loro specifica carica dichiarata, compresi trasferimenti, e missioni, purchè risulti mandato ricavabile da verbali, registrazioni, relazioni o lettere di incarico, documenti tutti che il Contraente è tenuto ad esibire su richiesta degli incaricati della Società. L Assicurazione vale anche per gli infortuni che colpissero l assicurato durante il percorso da lui effettuato per recarsi dalla propria abitazione ( o luogo dove esercita la sua attività professionale privata) al luogo ove l assicurato stesso svolge le funzioni di cui sopra e, viceversa, il rientro all abitazione ( o luogo di esercizio dell attività professionale privata). PARTITA 2= tutti i dipendenti dell Ente Contraente, ivi compresi il Segretario e i Dirigenti esterni ( anche se in rapporto con l Ente tramite contratto di collaborazione) e collaboratori coordinati e continuativi ai sensi del D. Lgs 38/2000, quando in occasione di missioni e/o per adempimenti di servizio al di fuori della normale sede di lavoro, sempre che autorizzati dall Ente medesimo: a) utilizzano in qualità di conducente qualsiasi mezzo di trasporto che non sia di proprietà dell Ente Contraente; b) si spostano senza uso di mezzi, compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, i dipendenti quando svolgono attività di portavalori. c) Ai fini di quanto sopra si conviene che:
5 5 = sono comunque comprese le operazioni di avvicinamento ai mezzi di salita e di discesa nonché spinta a mano a seguito di rottura e/o incidenti stradali; = sono compresi gli infortuni che colpissero l assicurato durante il percorso da lui effettuato per recarsi dalla propria abitazione al luogo di lavoro e viceversa. Si conviene altresì che vengano parificati ai dipendenti dell Ente Contraente i dipendenti di Enti Terzi che, distaccati temporaneamente presso l Ente Contraente, dipendano funzionalmente da quest ultimo. In tal caso resta inteso che, qualora a favore degli stessi dipendenti sia contemporaneamente operante analoga copertura stipulata da parte dell Ente Terzo, la presente polizza, fermi i capitali assicurati, opererà esclusivamente per la parte eventuale di somma, non coperta dall Ente Terzo, spettante al dipendente a titolo di equo indennizzo. PARTITA 3= Qualunque persona, sia essa uno qualsiasi dei soggetti assicurati alle altre Partite della presente polizza che un terzo in genere, quando, specificatamente autorizzato dal Comune, si trovi alla guida di un veicolo dell Ente Contraente. Ai fini di quanto sopra sono comprese le operazioni di avvicinamento ai mezzi di salita e di discesa nonché spinta a mano a seguito di rottura e/o incidenti stradali. PARTITA 4= Operatori di Volontariato= La garanzia copre gli infortuni subiti dagli Operatori di Attività Socialmente Utili, incaricati dall Ente Contraente con appositi atti deliberativi, a svolgere attività socialmente utili, quali a, titolo indicativo e non esaustivo: a) lavori di vigilanza e sorveglianza edifici; b) conduzione e piccola manutenzione immobili. La garanzia opera esclusivamente durante lo svolgimento dell attività di volontariato. PARTITA 5= La garanzia copre gli infortuni subiti da: a) Obiettori di Coscienza in servizio civile; b) Militari in servizio di leva; che prestano servizio presso l Amministrazione Comunale in virtù delle apposite convenzioni sottoscritte tra Comune, Ministero della Difesa della Repubblica Italiana, Reparti militari e/o altri Enti preposti. La garanzia opera esclusivamente durante lo svolgimento di tali attività. Si conviene tra le parti che debba essere compreso in garanzia anche il rischio in itinere, ovvero gli infortuni verificatisi nel tragitto fra il domicilio ( abitazione o caserma) dell Obiettore di Coscienza e/o Militare in servizio di leva ed il luogo di lavoro per conto dell Ente Contraente e viceversa.
6 6 PARTITA 6= Handicappati. La garanzia copre gli infortuni subiti dagli Handicappati che, attraverso borse di studio e con appositi atti deliberativi, svolgono attività nell ambito delle strutture ed organizzazioni della Contraente nonché presso Enti Terzi. La garanzia opera esclusivamente durante lo svolgimento di tali attività. ART. 16= SOMME ASSICURATE: Le somme assicurate sotto esposte sono riferite a tutte le Partite assicurate ( art. 15) e devono intendersi per ciascuna persona assicurata, ( i seguenti massimali si riferiscono alle persone indicate nell allegato n.1) CASO MORTE EURO: ,00 CASO INVALIDITA PERMANENTE EURO: ,00 INDENNITA GIORN. RICOVERO EURO: 60,00 RIMBORSO SPESE MEDICHE EURO: ,00 I massimali sotto esposti si riferiscono alle persone indicate nell allegato n. 2: CASO MORTE EURO: ,00 CASO INVALIDITA PERMANENTE EURO: ,00 RIMBORSO SPESE MEDICHE E CURA EURO: 5.000,00 I massimali sotto esposti si riferiscono alle persone indicate nell allegato n. 3. GARANZIE PRESTATE MASSIMALI ASSICURATI EURO CASO MORTE ,00 CASO INVALIDITA PERMANENTE ,00 RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INF ,00 INDENNITA PER RICOVERO DA INF. 25,00
7 7 ART. 17= RISCHI COMPRESI: a) Fermo quanto riportato all art. 16 e nella DEFINIZIONI di Polizza, si conferma che, tra gli altri, sono considerati infortuni: b) le conseguenze dei colpi di sole, di calore e di freddo; c) le conseguenze di ingestione di sostanze dovute a causa fortuita; d) l asfissia e) l annegamento f) le lesioni corporali sofferte per legittima difesa, per dovere di solidarietà umana in occasione di aggressioni e di atti violenti subiti, se dovuti a movente politico, sociale, sindacale o terrorismo, nonché quelle sofferte in occasione di tumulti popolari ai quali L Assicurato non abbia preso parte attiva. g) Le conseguenze delle infezioni nonché degli avvelenamenti causate da morsi di animali e punture di insetti; h) Le lesioni sofferte in conseguenza di colpa grave nonché in stato di malore o incoscienza; i) Le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti resi necessari da infortuni indennizzabili a termini di Polizza. ART. 18= ERNIE E SFORZI. Sono considerati infortuni le rnie da causa violenta nonché le lesioni muscolari da sforzi, con l intesa che se, l ernia risulti operabile, non viene liquidata alcuna indennità. Fa eccezione, ove prevista, la garanzia di rimborso spese di cura nei limiti indicati per ciascuna partita. Se l ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile viene corrisposto, a titolo di invalidità permanente, un indennizzo non superiore al 20% della relativa somma assicurata. ART. 19= TRASPORTI. L Assicurazione vale per gli infortuni derivanti dall uso e guida di qualsiasi veicolo o natante a motore a condizione che l Assicurato si abilitato a norma delle disposizioni di legge, esclusi i mezzi subacquei ed aerei. ART. 20= RISCHIO VOLO. Fermo quanto riportato in premessa, l assicurazione comprende gli infortuni che l assicurato subisca durante i viaggi aerei effettuati in qualità di passeggero di veicoli ed elicotteri eserciti da Società di traffico aereo regolare, non regolare e di trasporto a domanda, nonché da autorità civili e militari in occasione di traffico civile, da ditte e privati per attività turistica e di trasferimento e da società di lavoro aereo, esclusivamente durante trasporto pubblico passeggeri, ed è prestata per le somme corrispondenti a quelle assicurate con la presente polizza e per i rischi da essa previsti. Restano in ogni caso esclusi voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da aeroclubs. Comunque, la somma delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre assicurazioni stipulate dallo stesso Contraente, dall Assicurato o da terzi in suo favore non potrà superare i capitali di:
8 8 CASO MORTE ,00 CASO IMVALIDITA PERMANENTE ,00 CASO INVALIDITA TOTALE ,00 CASO INABILITA TEMPORANEA. 60,00 complessivamente per aeromobile, nel caso di assicurazione prestata con polizza cumulativa. In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferiti ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze del medesimo tipo di capitolato stipulate dallo stesso Contraente- Nell eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopraindicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti. ART. 21= MOVIMENTI TELLURICI- ERUZIONI VULCANICHE. INONDAZIONI. La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, con l intesa che l esborso massimo della Società non potrà superare l importo di ,00 ( euroduemilioni) qualunque sia il numero delle persone infortunate, assicurate con la presente polizza e con eventuali altre stipulate per lo stesso rischio con l infrascritta Società. Qualora le indennità liquidabili eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte. ART. 22= STATO DI GUERRA ALL ESTERO. A parziale deroga di quanto previsto dal successivo art. 23 la garanzia si intende estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra ( dichiarata e non dichiarata) e di insurrezione per il periodo di 14 giorni dall inizio delle ostilità se ed in quanto l assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all estero in un paese sino ad allora in pace. ART. 23= LIMITI TERRITORIALI L assicurazione vale per tutto il mondo. ART. 24= ESCLUSIONI Sono esclusi dall assicurazione gli infortuni derivanti: a) da guerra ed insurrezione, salvo quanto previsto dal precedente art. 22; b) dalla partecipazione a corse e gare ( e relative prove di allenamento) comportanti l uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di gare di regolarità pura;
9 9 Sono pure esclusi: a) gli infortuni causati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci non a scopo terapeutico, dall uso di sostanze stupefacenti o allucinogeni; b) gli infortuni che siano la conseguenza di proprie azioni delittuose; c)l e conseguenze diretta od indirette dalla trasmutazione del nucleo dell atomo, come pure di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche. ART. 25= INVALIDITA PERMANENTE Se l infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l infortunio è avvenuto, la Società liquida, per tale titolo, una indennità calcolandola sulla somma assicurata per invalidità permanente assoluta secondo le disposizioni seguenti alle percentuali indicate nella tabella di cui all allegato 1 del DPR 30 giugno 1965 n e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione del contratto, con rinuncia della Società all applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge. La perdita assoluta ed irrimediabile dell uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso. Se trattasi di minorazione, le percentuali stabilite dalla tebella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti in uno stesso infortunio, l indennità viene stabilita mediante l addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, l indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. In caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità permanente stabilite dalla suddetta tabella di legge per l arto superiore destro e la mano destra varranno l arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa. Il diritto alla indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibili agli eredi. Tuttavia, se l assicurato muore per causa indipendente dall infortunio dopo che l indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga ai beneficiari l importo liquidato od offerto. ART. 26= FRANCHIGIA PER INVALIDITA PERMANENTE: La somma assicurata per invalidità permanente non è soggetta ad alcuna franchigia.
10 10 ART. 27= INDENNITA PRIVILEGIATA PER INVALIDITA PERMANENTE GRAVE: Nel caso in cui la invalidità permanente sia pari o superiore al 50% l indennità per I.P. verrà liquidata al 100% sul capitale assicurato in Polizza per I.P., fermo restando in ogni caso il disposto dell art. 32 CRITERI DI INDENNIZZABILITA. ART. 28= RIMBORSO SPESE SANITARIE OSPEDALIERO. E DI TRASFERIMENTO IN CENTRO Per ogni infortunio, nei limiti della somma assicurata alla relativa PARTITA, la Società assicura il rimborso delle spese per: onorari dei chirurghi o dell equipe operatoria; di degenza: = uso della sala operatoria, materiale di intervento, apparecchi terapeutici ed endoprotesi; = esami ed accertamenti diagnosi; = trattamenti fisioterapici e rieducativi; = trasporto dell Assicurato in ospedale o in clinica ed il ritorno a casa effettuato con ambulanza; = prestazioni medico- infermieristiche, medicinali, acquisto e/o noleggio di apparecchi protesici e sanitari incluse le carrozzelle ortopediche. Sono altresì comprese le spese per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici provocati da infortunio. Qualora l Assicurato venga ritenuto non curabile nell ambito dell organizzazione ospedaliera del luogo ove è avvenuto l infortunio, la Società rimborsa altresì le spese di trasferimento con aereo in un centro ospedaliero attrezzato alla cura dell Assicurato. La Società effettua il rimborso previa presentazione dei documenti giustificativi di spesa in originale. Il pagamento viene effettuato a cura ultimata. ART. 29= MORTE: Se l infortunio ha per conseguenza la morte dell Assicurato, la Società liquida la somma assicurata per il caso di morte applicando i criteri di individuazione della successione legittima qualora in polizza non siano indicati i nominativi dei beneficiari. ART. 30= MORTE PRESUNTA. Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di Polizza il corpo dell Assicurato scompaia o non venga ritrovato e si presume sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà il capitale previsto per il caso di morte entro 90 giorni dalla presentazione dell istanza per la dichiarazione di morte presunta. Nel caso che, successivamente al pagamento, risulti che la morte non vi è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto al rimborso della somma liquidata. L Assicurato stesso potrà far valere i propri diritti per l I.P. eventualmente subita.
11 11 ART. 31= DENUNCIA DELL INFORTUNIO. Ai fini della denuncia dell infortunio l Ente Contraente, entro venti giorni dall infortunio o dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza il Servizio competente, dovrà inviare alla Società una comunicazione scritta contenente le seguenti informazioni e documentazione.: = luogo, giorno e ora dell evento; = modalità con cui si è svolto l evento; = dichiarazione dell Ente ( o documentazione alternativa) che attesti, ove necessario in funzione della PARTITA interessata, l autorizzazione alla missione, la qualifica dell assicurato ( dipendente, consigliere, terzo autorizzato, ecc.), la proprietà del veicolo. = ove possibile, primo certificato medico. Successivamente l Assicurato, deve inviare, a periodi non superiori a trenta giorni e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l infortunio abbia cagionatola morte dell assicurato, o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso alla Società. ART. 32= CRITERI DI INDENNIZZABILITA La Società liquida l indennità convenuta soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio, che risulti indennizzabile a termini di Polizza, indipendentemente da malattie o difetti fisici preesistenti sopravvenuti. Pertanto l influenza che l infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all esito delle lesioni prodotte dall infortunio, sono conseguenze indirette e quindi indennizzabili. ART. 33= LIQUIDAZIONE SINISTRI Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida le indennità che risultino dovute, ne da immediata comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento non oltre i 10 giorni successivi. Se la Società non provvede al pagamento entro 10 giorni, la stessa deve sostenere una penale del 10% da calcolare sull importo dell indennizzo. ART. 34= ANTICIPI. Qualora trascorsi tre mesi dal termine della cura medica sia prevedibile che all Assicurato infortunatosi residui un Invalidità Permanente superiore del 20%, la Società., se richiesta, corrisponderà all Assicurato un anticipo pari alla metà di quello che spetterebbe in base alla previsione, da conguagliarsi in sede di liquidazione definitiva.
12 12 ART. 35= RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA. La Società rinuncia favore dell Assicurato al diritto di surroga che le compete per l art del C.C. verso i terzi responsabili dell infortunio. ART. 36= ESONERO DENUNCIA GENERALITA L Ente Contraente è esonerato dall obbligo di denunciare le generalità delle persone da ritenersi assicurate. Tali persone dovranno essere in condizioni di assicurabilità. Per l identificazione delle medesime si fa riferimento ai libri di amministrazione del Contraente, ai registri per le assicurazioni sociali ed in generale a qualunque documentazione utile ai fini dimostrativi. ART. 37= ESONERO DENUNCIA PRECEDENTI INFERMITA. DIFETTI FISICI E MUTILAZIONI. L Ente Contraente è esonerato dall obbligo di denunciare le infermità da cui i singoli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione della presente polizza o che dovessero in seguito sopravvenire. ART. 38= R.C. DEL CONTRAENTE Qualora l infortunio o, in caso di morte, i beneficiari o soltanto qualcuno di essi non accettino a completa tacitazione pretese a titolo di responsabilità civile, l indennità nella sua totalità, a richiesta del Contraente, viene accantonata per essere computata nel risarcimenti che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per legge, sentenza o transazione. Qualora l infortunio o gli anzidetti beneficiari recedano dall azione di responsabilità civile, o rimangano in essa soccombenti, l indennità accantonata, a richiesta della Contraente, viene agli stessi pagata sotto deduzione delle spese di difesa sostenute dal Contraente. ART. 39= CONTROVERSIE In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di I.P. nonché sulla liquidabilità delle indennità o sulla misura dei rimborsi, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato a decidere se ed in qaule misura siano dovute le indennità, a norma delle condizioni di Polizza, ad un collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in contrario, dal Presidente del Consiglio dell ordine dei Medici.Il collegio medico risiede a Pesaro. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.
13 13 Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. Art. 40= Aggiudicazione Il Contraente si riserva la facoltà di stipulare la Polizza anche nel caso pervenga una sola offerta, purchè ritenuta valida, oppure di non dare corso alla stipula del Contratto se non ritiene soddisfacente l esito della gara e comunque si riserva la facoltà di non procedere all aggiudicazione. Art. 41= Risoluzione del Contratto Il Contraente si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, senza alcun genere di indennità e compenso alla Società assicuratrice, qualora non fosse garantito il pieno rispetto di tutte le condizioni stabilite nel presente capitolato. In tal caso, alla Società saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell inadempimento degli impegni contrattuali. In questo caso entro 30 gg. dall efficacia della risoluzione del Contratto la Società assicuratrice è tenuta a rimborsare al Contraente i ratei di premio non goduti, escluse le tasse. Art. 42= INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO Si conviene fra le Parti che verrà data l interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente e/o Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di Polizza. Art. 43= ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall Assicurato. Art. 44= DEROGA DENUNCIA INFERMITA Il Contraente è esonerato dal comunicare alla Società eventuali malattie, infermità, difetti fisici e/o mutilazioni preesistenti da cui siano affetti gli Assicurati.
14 14 Art. 45= RECESSO IN CASO DI RIFIUTO DEL PAGAMENTO O CONTESTAZIONE DEL SINISTRO. Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto o contestazione dell indennizzo, le Parti possono recedere dal Contratto con preavviso di 30 giorni. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. Art.46=CLAUSOLA BROKER In particolare: 1 ) Il broker gestirà per conto dell Ente i contratti, fintanto che tale incarico resterà in vigore; 2 ) E fatto obbligo all Ente di comunicare alla Compagnia di assicurazione aggiudicataria del Contratto l eventuale revoca dell incarico al Broker, nonché ogni variazione del rapporto che possa essere di interesse alla Compagnia; 3 ) La Società, oppure il proprio Agente di zona, darà preventiva comunicazione al Broker affinché, questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente; 4 ) Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessione del rapporto assicurativo, che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla Compagnia dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. 5 ) La Compagnia, oppure il proprio Agente di zona, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta, provvederà all emissione dei contratti assicurativi e li farà pervenire al Broker, il quale curerà che il Contraente provveda al perfezionamento degli stessi, nonché al pagamento dei relativi premi; 6 ) Le polizze e le appendici emesse dalla Compagnia ed inviate al Broker, dovranno essere da questi restituite alla stessa dopo il perfezionamento e/o l incasso del premio; le copie di spettanza del Contraente verranno trattenute all atto del perfezionamento. Le Polizze, le appendici e le quietanze, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla Compagnia; 7 ) Il Broker provvederà all incasso dei premi e per conto del Contraente dovranno essere versati alla Compagnia oppure al proprio Agente di zona nei termini pattuiti. Il Broker comunicherà tramite telefax la decorrenza di garanzia che non potrà essere anteriore alla comunicazione stessa e alla data di effetto prevista nei documenti contrattuali.
15 15 8 ) Inoltre il Broker provvederà ad inviare alla Compagnia, oppure al proprio Agente di zona, regolare denuncia dei sinistri: la Compagnia, oppure il proprio Agente di zona, comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l indirizzo del Perito incaricato, nonché l esito dei sinistri. 9 ) La Compagnia e/o i propri incaricati condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker. La Compagnia, oppure il proprio Agente di zona, comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva sollevata nel corso della liquidazione. 10 ) Infine si precisa che per il presente contratto al Broker Piva Ivo verranno riconosciute provvigioni pari al 12% (dodicipercento) da calcolare sul premio imponibile di Polizza, che restano a carico della Compagnia aggiudicataria della gara, oppure a carico del proprio Agente di zona. Art. 47)= TEMPISTICA PER LA STIPULA DEI CONTRATTI I Contratti prescelti saranno inoltrati al Broker del Comune di Gradara, Sig. PIVA Ivo, incaricato con delibera di Giunta n. 109 del 06/10/2009, esecutiva ai sensi di legge. La sede del Broker è in Via Mancini n.22= Cattolica (RN). Tel. e Fax: 0541/ , E- mail: pivaivo.brokerass(@ )libero.it ( Cell. 335/ ). Si conviene che tutti i documenti, ( polizze, quietanza, appendici, liquidazioni dei sinistri, variazioni, nulla escluso ed eccettuato) dovranno essere consegnati nella sede del Broker del Comune. Si precisa che le Polizze e le successive variazioni dovranno pervenire al Broker nella propria sede almeno 20 giorni prima della decorrenza. Così dicasi per le quietanze dei premi delle rate successive alla stipula del Contratto. Art. 48)= CONDIZIONI BROKER Poiché L Amministrazione Comunale si è avvalsa per l analisi dei rischi e la stesura del Capitolato di un Broker di assicurazione, iscritto al RUI con il N. B , oltre che per l esecuzione del Contratto chiederà al medesimo la valutazione tecnica delle offerte presentate in corso di gara. La Società di assicurazione aggiudicataria della gara, oppure il proprio Agente di zona cui è affidata la gestione del Contratto,dovrà farsi carico della remunerazione provvigionale del Broker nella misura del 12% (dodicipercento) da calcolarsi sul premio Imponibile di Polizza, che resterà esclusivamente a carico della Società aggiudicataria della gara, oppure del proprio Agente di zona. Nel caso che la Società assicuratrice aggiudicataria della gara, oppure il proprio Agente di zona, contravvenendo alle disposizioni della gara, ritenesse di non riconoscere la provvigione così come prevista dal presente disciplinare e il Broker volesse agire per sua diretta legittimazione, in compensazione secondo quanto previsto dall art e seguenti del C.C., l Amministrazione Comunale autorizza fin d ora il Broker a trattenere direttamente l importo equivalente della provvigione a lui spettante.
16 16 Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all art. 118 del D. Lgs 209/2005 e dall art. 55 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La gestione del presente contratto è affidata al Sig. PIVA Ivo, in qualità di Broker del Comune di Gradara ( PU). L Amministrazione Comunale di Gradara e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi e tutte le comunicazioni inerenti l esecuzione del presente Contratto avverranno per il tramite del suddetto Broker. Art. 49)= RAPPORTI CON IL BROKER I premi da inoltrare alla Società oppure all Agenzia di zona saranno versati direttamente al Broker con riconosciuto effetto liberatorio per la Società, cui verrà inviata alla stessa semplice comunicazione via telefax. Il Broker dovrà versare alla Società oppure al proprio Agente di zona il premio della Polizza, al netto delle provvigioni allo stesso spettanti. La Società è tenuta prima della sottoscrizione della Polizza ad indicare nome e recapito del rappresentante di zona che avrà il compito di interlocutore con l Ente tramite il Broker. Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte per iscritto alla Società, oppure all Agente di zona al quale è assegnata la gestione della Polizza, tramite il Broker. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato. La Società riconosce che le comunicazioni fatte al Broker sono equivalenti a quelle fatte direttamente ad essa. La Società assicuratrice aggiudicataria del Contratto e/o i suoi incaricati condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker. Art. 50)= CONDIZIONI POLIZZE I costi e le tassazioni stabilite in sede di gara devono rimanere fissi ed invariabili per tutta la durata della Polizza, salvo eventuali più favorevoli condizioni per il Contraente. Il premio offerto sarà inoltre comprensivo di tutti gli oneri di natura fiscale. Non saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni, le precisazioni e le modalità per la formulazione prevista dal presente Capitolato e nel bando di gara, ovvero risultino equivoche, difformi dalla richiesta e condizionate da altre clausole. Eventuali condizioni aleatorie, espresse in modo indeterminabile non verranno accettate e costituiscono nulla l offerta. Art. 51)= DENUNCIA SINISTRI Il Contraente deve fare denuncia di ciascun sinistro entro 30 giorni dal fatto o dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza.
17 17 Art. 52)= ULTERIORI PRECISAZIONI La Società aggiudicataria della gara si impegna ad assicurare tutti i rischi che presentano caratteristiche tecniche simili a quelle indicate nel repente capitolato. Art. 53)= SPESE CONTRATTUALI Tutte le spese relative al Contratto, ( bolli, copie, registrazioni, provvigioni al Broker, diritti, ecc), nessuno escluso ed eccettuato, restano a carico della Società aggiudicataria della gara senza diritto di rivalsa. Art. 54)= ULTERIORI CONDIZIONI L ammissione alla gara è subordinata alla presenza di una struttura Agenziale nell ambito del territorio della Provincia di Pesaro/Urbino o di Rimini. della Società Art. 55)= CESSAZIONE POLIZZA La polizza cesserà alla sua naturale scadenza, senza obbligo da parte del Contraente di inviare la disdetta. Nel contratto di assicurazione la Società aggiudicataria della gara, pena l esclusione, deve riportare la seguente clausola: Senza obbligo da parte del Contraente di inviare la disdetta. Art. 56)= PARTECIPAZIONE ALLA GARA La partecipazione alla gara è subordinata all accettazione incondizionata di tutti gli articoli del presente Capitolato e del bando di gara, nessuno escluso ed eccettuato.
18 18 DICHIARAZIONE Il sottoscritto in rappresentanza della Società di assicurazione Dichiara di accettare incondizionatamente tutte le NORME previste nel presente capitolato tecnico,nessuna esclusa ed eccettuata. Inoltre si precisa che la consegna del presente capitolato senza il timbro, la firma e la data, verrà escluso dalla gara. Dichiara infine di essere consapevole che il mancato rispetto di uno o più delle predette NORME comporterà l esclusione dalla gara. TIMBRO / FIRMA Data
19 19 ALLEGATO N.1 PERSONE ASSICURATE AL GRUPPO N. 1 N. ASSICURATO/A ATTIVITA DATANASCITA NATO/A Codice Fiscale 1 Foronchi Franca Sindaco Gradara FRNFNC62B61E122H 2 Caroli Marco Tiziano V. Sindaco Rimini CRLMCT55L06H284Z 3 Stramigioli Maria A. Assessore Gradara STRMSL60A70E122F 4 Stramigioli Michele Assessore Pesaro STRMHL72R14G479D 5 Del Baldo M.Caterina Assessore Gradara DLBMCT63T43E122E 6 Pantucci Solindo Assessore Cattolica PNTSND68S10C357J 7 Pacini Carmen Dirigente Cattolica PCNCMN69S59C357V 8 Giusini Stefania Dirigente Pesaro GSNSFN655D70G479T 9 Gerboni M. Assunta Dirigente Gradara GRBMSS59S68E122O 10 Giusini Selene Dirigente Gradara GSNSLN69L61E122D 11 Morelli Paolo Dirigente FANO MRLPLA57H24D488P 12 Miceli Giovanni Segretario Gizzeria MCLGNN49H13E069G
20 20 ALLEGATO N.2 PERSONE ASSICURATE AL GRUPPO 2 N. ASSICURATO ATTIVITA DATA NASCITA LUOGO NASCITA CODICE FISCALE 1 ABBONDANZA DIANA CONSIGLIERE GATTEO BBNDNI52C44D935V 2 ALESSI SANDRO CONSIGLIERE Pesaro LSSSDR51B03G479K 3 ARDUINI MAFALDA CONSIGLIERE GRADARA 4 BALDUCCI MICHELE CONSIGLIERE PESARO 5 CRESCENTINI MAURIZIO CONSIGLIERE PESARO RDNMLD58H63E122I BLDMHL81M18G470D CRSMRZ52R01G479P 6 DEL PRETE MARIO CONSIGLIERE CATTOLICA DLPMRA62P23C357X 7 FOGLIETTA LUIGI CONSIGLIERE URBANIA FGLLGU41T08I498E 8 MASCARUCCI PATRIZIA CONSIGLIERE C.CASTELLANA MSCPRZ51R43C765E 9 PENSALFINI MICHELE CONSIGLIERE PESARO PNSMHL74E27G479E 10 PRIOLI FELICE CONSIGLIERE CATTOLICA PRLFLC43T09C357J 11 TREBBI ANTONIO CONSIGLIERE GRADARA TRBNTN47E04E122M
CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SINDACO E CONSIGLIO
CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SINDACO E CONSIGLIO ENTE CONTRAENTE: COMUNE DI B I B B I E N A Decorrenza: dalle ore 24 del 30 Giugno 2010 Scadenza: alle ore 24 del 30 Giugno 2012 1 DEFINIZIONI
DettagliAgenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio. Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193
Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193 CONDIZIONI SPECIFICHE ART.1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE A parziale deroga del primo comma
DettagliFABINFORMA NOTIZIARIO A CURA DEL COORDINAMENTO NAZIONALE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO
NOTIZIARIO A CURA DEL COORDINAMENTO ASSICURAZIONE INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA Anno 2004 PRESTAZIONI Art. 1 - Assicurati Art. 2 - Prestazioni SOMMARIO DELIMITAZIONE DELL ASSICURAZIONE Art. 3 Limiti
DettagliCAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA
CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA Art. 1 - Oggetto dell appalto L appalto ha per oggetto la stipulazione delle polizze assicurative contro i rischi
DettagliCOMUNE DI GRADARA (PU) VIA MANCINI, N.23
1 COMUNE DI GRADARA (PU) VIA MANCINI, N.23 CAPITOLATO TECNICO POLIZZA TUTELA LEGALE CONTRAENTE ASSICURATO ASSICURAZIONE POLIZZA PREMIO RISCHIO INDENNIZZO SCOPERTO FRANCHIGIA BROKER L Ente che stipula il
DettagliPROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU ASSICURAZIONE GLOBALE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE
PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI E AA.GG. Servizio Provveditorato ASSICURAZIONE GLOBALE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE ART. 1. OGGETTO 1.A.
DettagliSCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce)
Pagina 1 di 5 SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce) RC DANNI PATRIMONIALI DIRIGENTI AREA 7 ISPRA In riferimento alla gara a procedura
DettagliARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS
ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa,
DettagliCONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE
CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE Il/La nato a il.., residente in alla via.., C.F.., (se società) nella qualità di..della., con sede in via.. n., part. I.V.A. n., PEC. (committente) E Il Dott./Dott.ssa..,
DettagliDISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO
ALL. B AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART. 125, COMMI 10 E 11, DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO ALLA POLIZZA TRIENNALE INFORTUNI PER LA SEDE DELLA SOGESID S.P.A. DI ROMA. CIG:
DettagliComune di Villa di Tirano
Comune di Villa di Tirano! "" #$% &' ( CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 1. OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha per oggetto l affidamento del servizio
DettagliRiepilogo Copertura Infortuni. Bocconi Sport Team Società Sportiva Dilettantistica
Riepilogo Copertura Infortuni Bocconi Sport Team Società Sportiva Dilettantistica Indice INFORTUNI... 2 Oggetto della copertura... 3 Capitali assicurati... 3 Principali garanzie... 4 Principali esclusioni...
DettagliCAPITOLATO SPECIALE D APPALTO
SETTORE AVVOCATURA SERVIZIO APPALTI CONTRATTI E ASSICURAZIONI CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA R.C.A. E INFORTUNIO DEL CONDUCENTE CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono:
DettagliPolizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione
Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione Seguito aggiudicazione gara pubblica è in corso un contratto All Risk Property ed RCTO con la Carige
DettagliPOLIZZA VOLONTARIO SICURO
POLIZZA VOLONTARIO SICURO CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: per "Legge sul volontariato : la legge-quadro sul volontariato del 11 agosto 1991, n 266;
DettagliProt.n.1708 Roma, 26 Novembre 2010. OGGETTO: Rinnovo assicurazione 2011 decorrenza 01 gennaio 2011
IL PRESIDENTE Prot.n.1708 Roma, 26 Novembre 2010 Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni e dal Ministero dell Interno - Iscritto al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale del Ministero
DettagliCONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (LAVORO A PROGETTO) Tra le sotto indicate Parti: La Società.. srl, costituita ai sensi della Legge italiana con sede a Milano in via., C.F. e P. IVA.,
DettagliLE CARATTERISTICHE [ SIGILLO ] VADEMECUM. Che cosa è. A chi si rivolge. Che cosa offre. Quali somme sono assicurate
LE CARATTERISTICHE Che cosa è E una polizza collettiva contro gli infortuni professionali ed extraprofessionali, che può essere sottoscritta esclusivamente dai titolari di conti correnti di una delle Banche
DettagliASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI DEFINIZIONI
ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: - per Assicurazione : il contratto di assicurazione; - per Polizza :
DettagliCOMUNE DI PALERMO SETTORE FINANZIARIO SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI Via Roma n. 209 90133 Palermo
LOTTO N. 12 CAPITOLATO SPECIALE D ONERI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PER VISITE FUORI COMUNE. IMPORTO DISPONIBILE 27.272,72 oltre IVA (10%) ART. 1) OGGETTO DEL SERVIZIO, DESCRIZIONE
Dettagli17a - Assicurazioni Polizza Infortuni Soci
Normativa sulla Trasparenza Bancaria Foglio informativo sulle operazioni e servizi offerti alla clientela 17a - Assicurazioni Polizza Infortuni Soci INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca Popolare Valconca della
DettagliCAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE
CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: per "assicurazione": il contratto di assicurazione; per "polizza": il documento che prova l'assicurazione;
DettagliPOLIZZA PER L ASSICURAZIONE DELLE SPESE DI TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE STRADALE E RITIRO PATENTE
Contraente/Ente POLIZZA PER L ASSICURAZIONE DELLE SPESE DI TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE STRADALE E RITIRO PATENTE Partita I.V.A. CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA MORELLI BUGNA 01557080239 sede legale c.a. p.
DettagliPRODOTTI e SERVIZI ASSICURATIVI
Allegato 3 Convenzione Nazionale CISL - UGF PRODOTTI e SERVIZI ASSICURATIVI Condizioni riservate alle Strutture Sindacali (Nazionali, Regionali, Territoriali e di Categoria) e alle Società ed Enti di loro
DettagliContratto internazionale di Agenzia
Contratto internazionale di Agenzia Tra:.... con sede in (in seguito denominato "il Fabbricante") e: con sede in (in seguito denominato "l'agente") SI CONVIENE QUANTO SEGUE: Art. 1: Territorio e Prodotti
DettagliLegge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA
POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE CONDIZIONI OBBLIGATORIE: AUMENTO MASSIMALE DA EURO 150.000,00 A EURO 3.000.000,00 E RIDUZIONE DELLA FRANCHIGIA DA EURO 50.000,00 A EURO 15.000,00 CONDIZIONI
DettagliCAPITOLATO SPECIALE D APPALTO POLIZZA FIDEJUSSORIA COMUNE DI TRAPANI
CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO POLIZZA FIDEJUSSORIA COMUNE DI TRAPANI FIDEJUSSIONE A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERI- VANTI DA GESTIONE POST CHIUSURA VASCHE DI DISCARICA LOTTO 1 1 Schema di condizioni contrattuali
DettagliIPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI
IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI Infermiere Professionale. NELLA FORMA LIBERO-PROFESSIONALE CON
DettagliCAPITOLATO INFORTUNI DEL COMUNE DI ANDRIA (BA)
SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI CAPITOLATO INFORTUNI DEL COMUNE DI ANDRIA (BA) Pagina 1 di 7 CONDIZIONI GENERALI Art. 1 - RICHIAMO ALLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Premesso che le normative
DettagliL'importo dovuto quale premio minimo imponibile, per ciascun anno o frazione, in nessun caso potrà essere inferiore a 00,00 ITALIA
POLIZZA Numero Agenzia Canale Distribuzione F50.025.0000904486 MILANO F50 DATI DEL CONTRAENTE Ragione Sociale Partita Iva F.I.T.E.T. ST. OLIMPICO CURVA NORD SNC DATI DI POLIZZA Effetto Ore 24.00 del 31/12/09
DettagliPOLIZZA NAUTICA. per l assicurazione di unità da diporto
POLIZZA NAUTICA per l assicurazione di unità da diporto Condizioni di Assicurazione Sommario 1 Definizioni 2 Condizioni Generali di Assicurazione valide per tutte le garanzie 3 Garanzie: Responsabilità
DettagliCONDIZIONI CONTRATTUALI
CONDIZIONI CONTRATTUALI Contratto di capitalizzazione a premio unico e premi integrativi, con rivalutazione annuale del capitale assicurato (tariffa n 357) PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO Articolo 1 -
DettagliRegole in materia di coperture per Infortuni Professionali ed Extraprofessionali. appartenente alle Aree Professionali ed ai Quadri Direttivi
Regole in materia di coperture per Infortuni Professionali ed Extraprofessionali a favore del Personale appartenente alle Aree Professionali ed ai Quadri Direttivi Aprile 2008 Regole in materia di coperture
DettagliFOGLIO INFORMATIVO ANALITICO
FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO Foglio informativo analitico recante le condizioni contrattuali praticate per i rapporti di prestito sociale dalla Cooperativa G. di Vittorio Società
DettagliGLI ASPETTI PRINCIPALI DELLA CONVENZIONE
CONVENZIONE ASSICURATIVA PER LE ODV Attraverso un accordo con l importante broker assicurativo AON il Centro di Servizi Vol. To, in continuità con la precedente esperienza di Idea Solidale, consente alle
DettagliSCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI
1 SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI Codice CIG L anno duemila, il giorno del mese di nella sede della Casa per Anziani Umberto I - Piazza della Motta
DettagliAllegato: Contratto di fornitura di servizi
All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di
DettagliCONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI
Ent 1 CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI... (Ragione Sociale dell Azienda) 1) Compravendita. La... (qui di seguito denominata
DettagliAssicurazione professionale
Assicurazione professionale dei medici-chirurghi e odontoiatri Caratteristiche per una copertura assicurativa ideale massima Caratteristiche per una copertura assicurativa ideale massima Nell analisi delle
DettagliCAPITOLATO DI POLIZZA KASKO
CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO Nel testo che segue, si deve intendere per: DEFINIZIONI ASSICURATO ASSICURAZIONE BROKER CONTRAENTE ASSICURATI INDENNIZZO INDENNITÀ LIMITE DI INDENNIZZO PERIODO DI ASSICURAZIONE
DettagliAttivazione sul sito della FMSI (www.fmsi.it) del servizio del pagamento online della Quota di rinnovo del Tesseramento
ALLEGATO_1 (Tesseramento 2010) Servizio di Tesseramento Online Attivazione sul sito della FMSI (www.fmsi.it) del servizio del pagamento online della Quota di rinnovo del Tesseramento E attivo sul sito
DettagliPOLIZZA INTEGRATIVA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI CURA per Malattia o Infortunio
FIPA Fondo Integrativo Previdenza Assistenza Complementari di Bordo. POLIZZA INTEGRATIVA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI CURA per Malattia o Infortunio In caso di malattia/infortunio l Assistente di Volo
DettagliINFORTUNI PERSONALE IN MISSIONE
REGIONE SICILIANA Capitolato Speciale di Appalto Polizza di Assicurazione INFORTUNI PERSONALE IN MISSIONE Lotto 2 DEFINIZIONI ASSICURAZIONE: Il contratto di assicurazione come definito dall art. 1882 cc.
DettagliASSICURAZIONE TEMPORANEA MONOANNUALE DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE E Dl INVALIDITA TOTALE E PERMANENTE
ASSICURAZIONE TEMPORANEA MONOANNUALE DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE E Dl INVALIDITA TOTALE E PERMANENTE Polizza Collettiva N. Agenzia Taormina GT ASSISERVICE s.r.l. - Cod. 642 - Tra la Spett.le A.I.G.A.
DettagliVISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;
Oggetto: LEGGE 12.03.1999 N. 68 - APPROVAZIONE CONVENZIONE PROGRAMMATICA PER L ASSUNZIONE DI 1 UNITÀ DI PERSONALE APPARTENENTE ALLE LISTE EX ART. 8 L. 68/1999. ASSICURAZIONI GENERALI SPA. VISTA la legge
DettagliMODULO DI PROPOSTA DI ASSICURAZIONE PER LA
MODULO DI PROPOSTA DI ASSICURAZIONE PER LA Polizza di Responsabilità Civile Professionale dei Progettisti degli obblighi previsti dal Codice dei Contratti Pubblici derivante dagli incarichi di progettazione
DettagliCONTRATTO DI PRESTAZIONE IN REGIME DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
CONTRATTO DI PRESTAZIONE IN REGIME DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA L'Università degli Studi di Parma con sede in Parma, via Università n. 12 codice fiscale n. 00308780345 rappresentata dal
DettagliSCHEMA CONTRATTO PER LA FORNITURA/SERVIZIO DI
CASA DI RIPOSO- RESIDENZA PROTETTA FONDAZIONE "CECI" Via G.P. Marinelli, n. 3, 60021 Camerano (AN) SCHEMA CONTRATTO PER LA FORNITURA/SERVIZIO DI (art. 279, c. 1, lett. f) DPR 5.10.2010, n. 207) Lì.. IL
Dettagli9 $VVLFXUD]LRQH: il contratto di assicurazione; 9 &RQWUDHQWH: il soggetto che stipula l assicurazione;
'(),1,=,21, Nel testo che segue si intendono per: 9 $VVLFXUD]LRQH: il contratto di assicurazione; 9 3ROL]]D: il documento che prova l assicurazione; 9 &RQWUDHQWH: il soggetto che stipula l assicurazione;
DettagliBOZZA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE
BOZZA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE CA FOSCARI FORMAZIONE E RICERCA S.r.l., con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3246, C.F. e Partita IVA 03387580271, rappresentata dal Prof. Maurizio Scarpari
DettagliDISCIPLINARE D INCARICO PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
Allegato A) alla determinazione n. 1778 del 21.12.2011 C I T T A di C O S S A T O (Provincia di Biella) DISCIPLINARE D INCARICO PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO ART. 1 OGGETTO DELL'INCARICO
DettagliAvvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Responsabilità Civile Terzi e Dipendenti Enti Pubblici Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa, comprensiva
DettagliCAPITOLATO SPECIALE PER LA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI
CAPITOLATO SPECIALE PER LA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI CONTRAENTE: COMUNE DI BIBBIENA ASSICURAZIONE NELLA FORMA LIBRO MATRICOLA 1 SEZ. 1
Dettagli!"#$%&!"!"'())***+ C A P I T O L A T O AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ED ATTREZZATURE DI LAVORO OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE
C A P I T O L A T O AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ED ATTREZZATURE DI LAVORO OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE E DELLE OPERE IDRAULICHE Avellino, IL PRESIDENTE f.to dott. Michele
DettagliART. 1 OGGETTO DELL INCARICO. Il presente capitolato ha per oggetto la disciplina del servizio di
CAPITOLATO AFFIDAMENTO INCARICO SERVZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO ART. 1 OGGETTO DELL INCARICO Il presente capitolato ha per oggetto la disciplina del servizio di Brokeraggio assicurativo, ai sensi della
DettagliATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA IN ACCOMANDITA. Modello costituzione di società in accomandita semplice ATTO COSTITUTIVO
ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE Modello costituzione di società in accomandita semplice ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE I sottoscritti: -... nato a... il... e residente
Dettaglicarta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria)
carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria) (indicare denominazione e indirizzo completo della filiale/agenzia emittente la garanzia) Riferimento
DettagliSCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO
CHE COS È LA La Cessione del Quinto dello Stipendio è una particolare forma di prestito personale che viene rimborsata dal soggetto finanziato (Cliente) mediante la cessione pro solvendo alla Banca di
DettagliCOMUNE DI ADRANO REGOLAMENTO. del Servizio di ILLUMINAZIONE VOTIVA
Pagina 1 di 5 COMUNE DI ADRANO Provincia di Catania REGOLAMENTO del Servizio di ILLUMINAZIONE VOTIVA Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 27/02/2010 Pagina 1 INDICE Pagina 2 di
DettagliOGGETTO: Modifica della polizza assicurativa per responsabilità patrimoniale degli Amministratori e Dipendenti comunali. LA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Modifica della polizza assicurativa per responsabilità patrimoniale degli Amministratori e Dipendenti comunali. LA GIUNTA COMUNALE Premesso che con deliberazione n. 292 dd. 03.12.2003 è stata
DettagliAZIENDA OSPEDALIEARA S.MARIA VIA TRISTANO DA JOANNACCIO 51100 TERNI (TR) POLIZZA RCT N (EMITTENDA) ART. 39 : RINUNCIA RIVALSA IN CASO DI COLPA GRAVE
AZIENDA OSPEDALIEARA S.MARIA VIA TRISTANO DA JOANNACCIO 51100 TERNI (TR) POLIZZA RCT N (EMITTENDA) ART. 39 : RINUNCIA RIVALSA IN CASO DI COLPA GRAVE CONDIZIONI DI GARANZIA MODALITÀ DI ADESIONE Pagina 1
DettagliESTRATTO DELLE CONVENZIONI ASSICURATIVE 2015/2016 (coperture infortuni redatte come da decreto legislativo 03/11/2010)
ESTRATTO DELLE CONVENZIONI ASSICURATIVE 2015/2016 (coperture infortuni redatte come da decreto legislativo 03/11/2010) Le coperture assicurative stipulate per il periodo 2015/2016 sono le seguenti: Polizza
DettagliPOLIZZA INTEGRATIVA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI CURA per Malattia o Infortunio
FIPA Fondo Integrativo Previdenza Assistenza Complementari di Bordo. POLIZZA INTEGRATIVA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI CURA per Malattia o Infortunio In caso di malattia/infortunio l Assistente di Volo
DettagliREGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Piazza Unità d Italia, 1 34121 Trieste COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI
Capitolato LOTTO 2 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Piazza Unità d Italia, 1 34121 Trieste COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI DURATA DELL APPALTO L appalto ha la durata di 3
DettagliPRESIDENZA REGIONE SICILIANA DIPARTIMENTO DEL PERSONALE, DEI SS.GG. DI QUIESCENZA, PREVIDENZA E DI ASSISTENZA DEL PERSONALE
PRESIDENZA REGIONE SICILIANA DIPARTIMENTO DEL PERSONALE, DEI SS.GG. DI QUIESCENZA, PREVIDENZA E DI ASSISTENZA DEL PERSONALE Capitolato Polizza di Assicurazione Infortuni Cumulativa Lotto 2 DEFINIZIONI
DettagliPRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile
PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile Tra L Università di, Dipartimento di con sede in alla Via, codice fiscale, in persona del rappresentante legale sig., di seguito denominata
DettagliAPPALTO PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA ASSICURATIVA BROKERAGGIO ASSICURATIVO CAPITOLATO SPECIALE
APPALTO PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA ASSICURATIVA BROKERAGGIO ASSICURATIVO CAPITOLATO SPECIALE ART. 1 OGGETTO DELL APPALTO Il presente capitolato ha per oggetto l appalto del servizio professionale
DettagliAO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO. Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte. Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino
Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino CONFERIMENTO DELLA POSIZIONE DI COORDINATORE SANITARIO E DI ASSISTENTE SOCIALE CRITERI GENERALI (art. 10 c.8
DettagliTermini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici
Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era
DettagliRegolamento Sanimpresa
Regolamento Sanimpresa Art.1 Ambito di applicazione Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa (SANIMPRESA) costituita in favore dei dipendenti
DettagliCOMUNE DI PASIAN DI PRATO PROVINCIA DI UDINE SERVIZIO DI BROKER ASSICURATIVO
COMUNE DI PASIAN DI PRATO PROVINCIA DI UDINE internet: www.pasian.it SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BROKER ASSICURATIVO INDICE Articolo 1 Affidamento del servizio pagina 2 Articolo
DettagliSezione II - Condizioni particolari per il prodotto SARASAVE club. - Condizioni particolari per il prodotto SARACOVER club
SARA assicurazioni spa Assicuratrice ufficiale dell Automobile Club d Italia Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.) Sede e Direzione Generale 00198 Roma - Italia - Via Po n. 20 Iscrizione Tribunale Roma
DettagliCAPITOLATO D APPALTO
CAPITOLATO D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELL'OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO CIG 6201196CD0
DettagliCOSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA
COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA I sottoscritti: a) (Capofila). nato a il. nella sua qualità di.. e legale rappresentante
DettagliMANDATO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DELLE ANAGRAFI ZOOTECNICHE
MANDATO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DELLE ANAGRAFI ZOOTECNICHE Con la presente scrittura privata, da fare valere ad ogni effetto di legge, tra le sottoscritte parti: e Paolo Ciceri in qualità di Presidente
DettagliC O M U N E D I CARAGLIO Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI
C O M U N E D I CARAGLIO Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 33
DettagliCONTRATTO DI FORNITURA (Rif. CIG: ) TRA
1 CONTRATTO DI FORNITURA (Rif. CIG: ) TRA l Istituto per la Microelettronica e Microsistemi del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di seguito indicato per brevità Istituto, con Codice Fiscale nr.80054330586
DettagliData ultimo aggiornamento: 07/2014
TECNICA DESCRIZIONE POLIZZA CONTRATTUALE LIMITI ASSUNTIVI E PERIODI DI CDARENZA ESCLUSIONI Assicurazione a termine fisso a capitale rivalutabile a premio annuo costante. È un prodotto rivolto ad una clientela
DettagliPOLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3
POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 5 Il presente fascicolo è redatto
DettagliCONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER LO SVOLGIMENTO DI UN SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO DI TIPO
Reg. Inc. n. Pordenone, lì CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER LO SVOLGIMENTO DI UN SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO DI TIPO INFORMATICO ALL ATTIVITÀ DI ESTRAPOLAZIONE, ELABORAZIONE E MONITORAGGIO STATISTICO
DettagliMODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO IVASS/ISVAP 5/2006 SEZIONE A
MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO IVASS/ISVAP 5/2006 SEZIONE A COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI
Dettaglitra con sede legale in n. con sede legale in - impianto, l impianto ubicato nel Comune di, autorizzato
SERVIZI COMUNALI S.p.A. CONTRATTO DI SMALTIMENTO Rifiuti solidi urbani e assimilati tra con sede legale in n., codice fiscale e partita I.V.A. n., in persona del Suo Legale Rappresentante sig. (di seguito
DettagliSCHEDA PRODOTTO (ed. Dicembre 2008) PRESTITI A LAVORATORI DIPENDENTI CON RIMBORSO MEDIANTE TRATTENUTA SULLO STIPENDIO
SCHEDA PRODOTTO (ed. Dicembre 2008) PRESTITI A LAVORATORI DIPENDENTI CON RIMBORSO MEDIANTE TRATTENUTA SULLO STIPENDIO Contraente: CONSEL S.p.A., quale Istituto mutuante. Assicuratore: l Impresa di Assicurazioni
DettagliZAPPULLA Servizi Assicurativi
ZAPPULLA Servizi Assicurativi CONTRATTO D INCARICO RILASCIATO A Il Sig....nato il... a...(...) e residente a... in Via......n... Codice Fiscale... Partita Iva... riconosciuto con Carta Identità N... rilasciata
DettagliUNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI Sede: 00184 ROMA - Via Cesare BALBO, 43 - Tel 0647824328 - Fax 0647886945
UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI Sede: 00184 ROMA - Via Cesare BALBO, 43 - Tel 0647824328 - Fax 0647886945 COMUNICATO DEL 31 GENNAIO 2002 La Zoccatelli Assicurazioni ha fatto presente
DettagliSCHEDA PRODOTTO Protezione Mutuo New
SCHEDA PRODOTTO Protezione Mutuo New NOME PRODOTTO PROTEZIONE MUTUI - New Revisione prodotto come da Lettera Ivass-Banca d Italia del 26/08/2015: Polizze abbinate a finanziamenti (PPI Payment Protection
DettagliL anno nel mese di il giorno.in Milano Via Vivaio, 1 TRA
SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI AI DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO CON ESTINZIONE MEDIANTE L ISTITUTO DELLA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO L anno nel mese di il giorno.in
DettagliAssiteca per Ministero Affari esteri Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
Assiteca per Ministero Affari esteri Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo Polizza Infortuni Cattolica Ass.ni n. 2106.31.300032 Polizza Malattia Cattolica Ass.ni n. 2106.30.300004 Polizza
DettagliCONTRATTO DI CONSULENZA
CONTRATTO DI CONSULENZA Con la presente scrittura privata, da valere fra le parti a tutti gli effetti di legge, tra la società Con sede in Partita Iva / Codice Fiscale Rappresentata dal sig. Nato a il
DettagliCOMUNE DI MENAGGIO Provincia di Como REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL RAPPORTO TRA COMUNE E PERSONE SVOLGENTI ATTIVITA INDIVIDUALE DI VOLONTARIATO
COMUNE DI MENAGGIO Provincia di Como REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL RAPPORTO TRA COMUNE E PERSONE SVOLGENTI ATTIVITA INDIVIDUALE DI VOLONTARIATO Art. 1 Il Comune di Menaggio, volendo garantire nell ambito
DettagliCONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI
CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI DEFINIZIONI - CONTRAENTE : CRAL ASL 14 - SEDE LEGALE : CHIOGGIA Strada Madonna Marina, 500-30015 - SOCIETA : FONDIARIA SAI S.p.a. - ASSICURATI : DIPENDENTI ASL 14,
DettagliLa polizza assicurativa in caso di invalidità o decesso
La polizza assicurativa in caso di invalidità o decesso Polizza assicurativa in caso di decesso o invalidità I rinnovi dei contratti collettivi del settore tessile abbigliamento, calzature, pelle cuoio
DettagliBOZZA DI CONTRATTO. tra
BOZZA DI CONTRATTO tra la società TRM S.p.A., con sede in Torino, in via Livorno n. 60, Partita Iva n., in persona dell Amministratore Delegato, sig.bruno Torresin (qui di seguito denominata TRM ) - da
DettagliCapitolato per il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo dell Università degli Studi di Camerino. Codice CIG: 03477181F8
ALLEGATO 2 Capitolato per il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo dell Università degli Studi di Camerino Codice CIG: 03477181F8 ART. 1 - OGGETTO DELL APPALTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
DettagliAVVISO PUBBLICO PER L INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CUI AFFIDARE IL SEGUENTE SERVIZIO:
AVVISO PUBBLICO PER L INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CUI AFFIDARE IL SEGUENTE SERVIZIO: REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI INTERNET FRA LE SEDI COMUNALI, FRA LE SEDI COMUNALI E SITI ESTERNI OVVERO FRA SITI ESTERNI
DettagliCAPITOLATO SPECIALE D APPALTO. Servizio di Consulenza ed Assistenza Assicurativa (brokeraggio)
CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO Servizio di Consulenza ed Assistenza Assicurativa (brokeraggio) Art. 1 OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha per oggetto l affidamento del servizio di consulenza ed assistenza
Dettaglilinea SOLUTIO Protection Medici SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto:
linea SOLUTIO SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto: Protection Medici Tipologia di prodotto: Protection Medici è un prodotto assicurativo a contraenza collettiva e individuale dedicato al libero professionista
DettagliCOMUNE DI ALTOPASCIO
COMUNE DI ALTOPASCIO PROVINCIA DI LUCCA C.A.P. 55011 tel. 0583 / 216455 c.f. 00197110463 CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO per affidamento incarico del servizio di brokeraggio assicurativo 1 INDICE ART.1 Oggetto
Dettaglidel 27/02/2007 n. 184
D E T E RMINAZI ONE DEL DIRIGENTE del 27/02/2007 n. 184 I X S E T T O R E T u t e l a d e l l A m b i e n t e Oggetto: Approvazione schemi per la stipulazione delle garanzie finanziarie relative alle attività
DettagliMODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006
MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 SEZIONE A (ex modello 7A) COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI
Dettagli