CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE POLIZZA INFORTUNI ED INVALIDITA PERMANENTE DA MALATTIA CONSORZIO BROKERS ITALIANI. CONVENZIONE N.

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1 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE POLIZZA INFORTUNI ED INVALIDITA PERMANENTE DA MALATTIA CONSORZIO BROKERS ITALIANI CONVENZIONE N.Polizza Modello

2 DEFINIZIONI GENERICHE Società Assicurato Contraente Broker Assicurazione Polizza Certificato Premio Rischio Sinistro Indennizzo Beneficiari l impresa assicuratrice AIG EUROPE S.A. Rappresentanza Generale per l Italia Via della Chiusa, Milano la persona il cui interesse è protetto dall assicurazione. il soggetto contraente del singolo Certificato. il Broker associato al Consorzio Brokers Italiani indicato nel Certificato. il Contratto di Assicurazione. il documento che prova l assicurazione. il documento che prova l'adesione al contratto di assicurazione. la somma dovuta dal Contraente alla Società. la probabilità che si verifichi il sinistro. il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. saranno, in caso di morte, salvo diversa indicazione fornita al momento dell'inclusione in garanzia o salvo diversa designazione successiva, purché comunicata alla Società prima dell'evento, gli eredi legittimi o testamentari. In caso di invalidità saranno gli assicurati stessi. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e1894 C.C. Tuttavia nel caso in cui tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede, il Contraente e/o l Assicurato non decadrà dal diritto all'indennizzo totale o parziale. Art.2 Pagamento del premio - Durata del Contratto di Assicurazione Ai sensi dell art.1901 C.C., l assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato nel Certificato se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti. I premi devono essere pagati al Broker al quale è assegnata la polizza oppure alla Società. In mancanza di disdetta inviata a mezzo raccomandata e spedita almeno un mese prima della scadenza, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Salvo quanto previsto dall art. 14. Polizza Convenzione Brokers Italiani N. Polizza Modello Pagina 2 di 15

3 Art.3 Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art.4 Diminuzione del rischio. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell art.1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art.5 Aggravamento del rischio. Ai sensi dell art.1898 C.C., il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non accettati o non conosciuti dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione. Art.6 Denuncia di sinistro. In caso di sinistro, il Contraente e/o l Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto al Broker al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza o la possibilità ai sensi dell art.1913 C.C. Art.7 Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società e il Contraente possono recedere dall assicurazione, o, nel caso che siano assicurate più persone, possono far cessare l assicurazione relativa alla sola persona infortunata, con preavviso di 60 giorni. In tal caso al Contraente spetta il rimborso della parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. Viceversa, in caso di recesso da parte del Contraente, la parte di premio restituibile, conteggiata come sopra detto, sarà ridotta della metà. Art.8 Diritto di surrogazione La Società rinuncia, a favore dell Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all art.1916 C.C. verso i terzi responsabili del sinistro. Art.9 Assicurazione Cumulativa Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall Assicurato, così come disposto dall art.1891 C.C. Art.10 Oneri fiscali. Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art.11 Competenza territoriale Per ogni controversia è competente il Foro di Milano o, a scelta della parte attrice, quello del luogo dove ha sede il Broker cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto. Le Parti rinunciano espressamente a valersi del disposto degli Artt. 282 e 648 del Codice di Procedura Civile. Art.12 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art.13 Regolazione del premio Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nel Certificato e regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo l'eventuale premio minimo stabilito in polizza. Affinché la Società possa procedere alla regolazione del premio definitivo, entro 90 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione, o del minor periodo di durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società i dati necessari per la regolazione. Nel caso in cui al termine dell annualità assicurativa si verifichino entrambe le seguenti condizioni: - Il premio totale annuo di polizza anticipato in via provvisoria sia inferiore a 2.500,00 Euro - il totale delle retribuzioni oggetto di eventuale regolazione sia ricompreso tra il 90% e il 110% delle retibuzioni utilizzate per il conteggio del premio anticipato NON si procederà a regolazione del premio calcolato sulle retribuzioni.. Polizza Convenzione Brokers Italiani N. Polizza Modello Pagina 3 di 15

4 In tutti gli altri casi si procederà a regolazione del premio così come di seguito normato. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate / rimborsate nei 30 giorni dalla relativa comunicazione. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissarle un ulteriore termine non inferiore a quindici giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24,00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Art.14 Gestione dell assicurazione Per la stipulazione e gestione della presente polizza il Contraente dichiara di aver affidato l'incarico al Broker associato al Consorzio Brokers Italiani indicato nel Certificato. Agli effetti dei termini e garanzie già previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker deve intendersi come fatta alla Società, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Contraente, alla Società s'intenderà come fatta dal Contraente stesso. Analogamente ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker s'intenderà come fatta al Contraente. Tali comunicazioni, per essere ritenute valide, dovranno essere effettuate mediante lettera raccomandata, telegramma o telescritto. La presente clausola deve intendersi abrogata e priva di effetto quando il Contraente comunicherà alla Società la cessazione dell'incarico al Broker designato. Resta inteso e pertanto convenuto che in caso di trasferimento di gestione ad altro intermediario, non associato al Consorzio Brokers Italiani, il contratto cesserà automaticamente alla prima scadenza anniversaria. Parimenti in caso di annullamento della Convenzione tra il Broker e la Società i contratti cesseranno alla prima scadenza anniversaria. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE - INFORTUNI CUMULATIVA DEFINIZIONI SPECIFICHE Infortunio Inabilità temporanea Invalidità permanente si intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali per conseguenza diretta ed esclusiva abbiano determinato la morte, un'invalidità permanente oppure un'inabilità temporanea. si intende la perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'assicurato di attendere alle attività professionali principali e secondarie dichiarate. si intende la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. Art.1.A Oggetto dell Assicurazione L assicurazione vale per gli infortuni che l Assicurato subisca, durante il periodo di validità del Certificato, nello svolgimento delle attività relative al Tipo di rischio richiamato nel Certificato per ciascuna categoria di assicurati. Per ogni tipo di rischio corrispondono le seguenti definizioni: a) rischio professionale: attività professionali (di cui la principale è dichiarata nel Certificato); b) rischio extraprofessionale: ogni attività che non abbia carattere professionale; c) rischio carica: attività che l Assicurato svolga con carattere di professionalità, ossia le funzioni connesse alla carica indicata in polizza svolta per il Contraente, e cioè per le partecipazioni alle riunioni ordinarie e straordinarie degli organi del Contraente, nonché per lo svolgimento di incarichi, missioni o trasferte per conto del Contraente e per partecipazione a manifestazioni pubbliche, mostre, fiere, rassegne, convegni e riunioni, commissioni o gruppi di lavoro che per i loro Polizza Convenzione Brokers Italiani N. Polizza Modello Pagina 4 di 15

5 scopi o finalità giustificano la presenza del suddetto Assicurato. Il tutto purché sia accertabile da atti, verbali, documenti, o dalla pubblica notorietà. Si specifica che sono compresi gli infortuni in itinere. d) rischio terrorismo: gli infortuni che l Assicurato subisca, in ambito professionale e durante il c.d. rischio in itinere, a seguito di un atto di terrorismo. Il c.d. rischio in itinere si intende compreso nelle attività professionali di cui al punto a) se non diversamente indicato nel Certificato - e si intende come definito e disposto dal Decreto Legislativo n. 38/2000. Sono considerati infortuni ai sensi della presente polizza, anche: l asfissia non di origine morbosa; gli avvelenamenti da ingestione di cibo e/o da assorbimento di sostanze; l annegamento; l assideramento o congelamento, i colpi di sole e di calore, le influenze termiche ed atmosferiche; il contatto accidentale con corrosivi; le punture di insetti (con esclusione di malaria) e morsi di rettili e animali; le lesioni (esclusi gli infarti) determinati da sforzo; le ernie traumatiche e le lesioni muscolari determinate da sforzi, con l intesa che: - qualora l ernia non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposta solamente un indennità non superiore al 10%, senza alcuna deduzione, della somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale; - qualora l ernia risulti operabile verrà corrisposta solamente l indennità assicurata per il caso di inabilità temporanea, ove prevista, fino a un massimo di 150 giorni; - qualora insorga contestazione circa la natura e/o l operabilità dell ernia, la decisione è rimessa al Collegio medico di cui all art.15.a; fermi comunque i criteri di indennizzabilità di cui all art.10.a; sono inoltre compresi: gli infortuni subiti in stato di malore o incoscienza; gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi, nonché gli infortuni causati da colpa grave del Contraente, dell'assicurato e del Beneficiario, a parziale deroga dell'art.1900 C.C.; gli infortuni causati da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, frane, valanghe e slavine; gli infortuni causati dalla pratica: - di alpinismo con scalata di rocce, pareti, ghiacciai oltre il III grado della scala Monaco; - di speleologia effettuata in solitaria; - immersione con autorespiratore oltre i 18 metri di profondità; per detti infortuni si intende operante un capitale pari al 50% di quello previsto per le attività extraprofessionali con il massimo di Euro ,00; restano comunque escluse tutte le attività di tipo professionale o semiprofessionale. Limitatamente alle sole figure professionali per le quali la copertura opera nel rispetto di un CCNL di Categoria (ad es: Dirigenti e Quadri), a parziale deroga del presente articolo, si prende atto che la garanzia viene estesa alla pratica non professionale di qualsiasi sport, ad eccezione del paracadutismo e sports aerei in genere. La garanzia è prestata per il 100% del capitale assicurato per persona per i casi di morte o invalidità permanente. Art.2.A Rischio volo Viaggi aerei L assicurazione vale anche per gli infortuni che l Assicurato subisca mentre effettua in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell equipaggio) viaggi aerei su aeromobili (compresi gli elicotteri). Il viaggio si intende iniziato con la salita a bordo dell aeromobile e terminato con l abbandono dello stesso. In caso di sinistro - o serie di infortuni che siano causati, riconducibili o conseguenti alla stessa causa, evento o circostanza - che colpisca più assicurati l esborso a carico della Società non potrà superare la somma complessiva: - riportata nel Certificato alla voce Limite di risarcimento per sinistro che coinvolga più assicurati Rischio Volo in caso in cui gli assicurati viaggino a bordo di aeromobili di linea certificati per il trasporto pubblico di passeggeri che effettuino il servizio tra aeroporti stabiliti ad orari regolari e determinati. Sono compresi i voli c.d. charter effettuati con aeromobili che effettuino anche servizio di linea. - di ,00 in caso in cui gli assicurati viaggino a bordo di aeromobili NON di linea. Polizza Convenzione Brokers Italiani N. Polizza Modello Pagina 5 di 15

6 La somma complessiva che precede si intende unica per ogni certificato della presente Polizza e non cumulabile per i certificati emessi per lo stesso Contraente o per il suo tramite in qualità di Associato ad una Cassa di Assistenza - con la Società per il rischio infortuni. Resta convenuto che la somma riportata nel Certificato alla voce Limite di risarcimento per sinistro che coinvolga più assicurati Rischio Volo rappresenta la somma complessiva massima indennizzabile per sinistro dalla Società per gli infortuni aeronautici così come definiti nel presente articolo di polizza. Se gli indennizzi complessivamente dovuti eccedessero tale importo la Società procederà alla loro riduzione proporzionale. La riduzione conseguente al limite che precede verrà effettuata proporzionalmente alla somma assicurata per ogni persona. Art.3.A Rischio Guerra L assicurazione vale anche per gli infortuni che l Assicurato subisca in conseguenza di atti di guerra. Per guerra si intende ogni attività derivante dalla partecipazione effettiva o tentata nell uso di forza militare tra nazioni. Rientrano nella definizione di guerra la guerra civile, le rivoluzioni e le invasioni. L assicurazione per il rischio guerra non è valida in Italia, nel Paese di Residenza Principale dell Assicurato e nei seguenti Paesi: Afghanistan Iraq Cecenia Corea del Nord Somalia L eventuale estensione al rischio guerra per i Paesi sopra elencati deve essere espressamente richiesta alla Società e con essa concordata. La Società ha la facoltà di annullare la copertura per il rischio guerra durante l annualità assicurativa tramite comunicazione scritta a mezzo raccomandata all ultimo indirizzo conosciuto del Contraente. La copertura per atti di guerra terminerà alle ore 24,00 del settimo giorno dalla data di invio della raccomandata. Art.4.A Ulteriori garanzie 1) Esposizione agli elementi La Società a seguito di evento indennizzabile ai termini del presente contratto corrisponderà le somme rispettivamente assicurate per il caso di Morte e di Invalidità Permanente anche in quei casi in cui gli eventi di cui sopra non siano la causa diretta dell infortunio, ma in conseguenza della zona, del clima o di altre situazioni concomitanti l'assicurato si trovi in condizioni tali da subire la morte o lesioni organiche permanenti. 2) Danni estetici Si conviene che in caso di infortunio non escluso dalle Condizioni di polizza, con conseguenze di carattere estetico, che tuttavia non comporti risarcimento a titolo di Invalidità permanente la Società rimborserà fino ad un massimo di Euro 5.000,00 le spese documentate sostenute dall'assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica. 3) Spese mediche da infortunio Primo soccorso In caso di infortunio risarcibile a termini di Polizza, la Società rimborsa agli Assicurati il costo delle cure mediche fino a concorrenza, per ogni evento, dell importo di Euro 5.000,00. Per cure mediche si intendono: a) spese ospedaliere o cliniche; b) onorari a medici e a chirurghi; c) spese per il trasporto su ambulanze e/o mezzi di trasporto speciali di soccorso all istituto di cura o all ambulatorio; d) spese fisioterapeutiche in genere, spese farmaceutiche e spese per l assistenza domiciliare, da parte di personale sanitario qualificato, purché prescritte dal medico curante; e) spese per la prime protesi, escluse comunque le protesi dentarie. Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per le operazioni di plastica, salvo quelle necessarie per eliminare o contenere il grado di invalidità permanente. 4) Malattie tropicali L'assicurazione si intende estesa alla malattie Tropicali previste dalle disposizioni di legge in materia. La garanzia viene prevista fino a concorrenza delle somme stabilite per le garanzie infortuni e con un massimo di: - Euro ,00 per il caso di Morte; - Euro ,00 per il caso di Invalidità Permanente. La somma assicurata per Invalidità Permanente è soggetta ad una franchigia relativa del 20%. Polizza Convenzione Brokers Italiani N. Polizza Modello Pagina 6 di 15

7 Pertanto non si farà luogo all'indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 20% della totale. Se invece l'invalidità Permanente supera il 20% della totale verrà corrisposto l'indennizzo in rapporto al grado di Invalidità Permanente residuato. Il Contraente dichiara che gli assicurati si trovano in perfette condizioni di salute e che sono stati sottoposti alle prescritte pratiche di profilassi. Art.5.A Esclusioni Sono esclusi dall assicurazione gli infortuni causati: a) dalla guida di mezzi di locomozione aerei e subacquei; b) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l Assicurato è privo della prescritta abilitazione. Nel caso il documento comprovante l abilitazione sia scaduto da meno di tre mesi dalla data dell infortunio, ma a condizione che l assicurato abbia al momento del sinistro i requisiti per il rinnovo, la presente esclusione si intende non operante; c) da paracadutismo e sports aerei in genere; d) dalla pratica di qualsiasi sport a titolo professionale o semiprofessionale; e) da un tasso di alcol nel sangue dell Assicurato uguale o superiore a quello fissato dalle leggi del luogo che regolano l uso di autoveicolo. L esclusione opera solo quando alla guida di un veicolo. f) da uso di psicofarmaci se alla guida di un veicolo o da uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; g) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; h) da delitti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato; Art.6.A Limiti di età L assicurazione non vale per le persone di età superiore ai 85 anni, mentre per quelle già assicurate cessa alla scadenza annuale immediatamente successiva al compimento dell ottantacinquesimo anno, senza che in contrario possa essere opposto l eventuale incasso di premi dopo il compimento dell età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti al Contraente. Art.7.A Persone non assicurabili Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S., le persone sieropositive per H.I.V. o affette dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi. L assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni restando precisato che sono comunque escluse le conseguenze della prima manifestazione. Art.8.A Validità territoriale L assicurazione vale per il mondo intero. La valutazione della invalidità permanente e la corresponsione dell indennizzo verranno tuttavia effettuate in Italia ed in valuta locale. Art.9.A Denuncia dell infortunio e obblighi relativi (vedi anche Art.6) La denuncia dell infortunio indicherà luogo, giorno, ora e causa dell evento. Il decorso delle lesioni dovrà essere documentato da certificati medici. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell assicurazione. L Assicurato, o in caso di morte il beneficiario, deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l Assicurato stesso. Art.10.A Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l influenza che l infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all esito delle lesioni prodotte dall infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo quanto disposto dall Art.13.A. Si dà atto che il Contraente è esonerato dal denunciare difetti fisici, infermità o mutilazioni da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione della polizza o che dovessero in seguito sopravvenire. Art.11.A Morte L indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza del Certificato - entro due anni dal giorno dell infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi o testamentari dell Assicurato. Polizza Convenzione Brokers Italiani N. Polizza Modello Pagina 7 di 15

8 L indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l Assicurato muore, gli eredi dell Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente. Art.12.A Scomparsa dell Assicurato Se il corpo dell Assicurato non viene trovato entro un anno dopo la scomparsa dovuta ad eventi catastrofali o calamità naturali non esclusi dalle condizioni di polizza o dopo la scomparsa, l arenamento, l affondamento od il naufragio del mezzo di trasporto aereo, lacuale, fluviale o marittimo non escluso dalle condizioni di polizza, verrà riconosciuto il risarcimento previsto per il caso di morte considerando l evento di cui sopra come infortunio. Nel caso sia stato effettuato il pagamento delle indennità ed in seguito l Assicurato ritorni o di lui si abbiano notizie sicure, la Società ha diritto alla restituzione delle intere somme pagate e relative spese, e l Assicurato stesso potrà far valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente polizza. Art.13.A Invalidità Permanente L indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza del certificato - entro due anni dal giorno dell infortunio. L indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali di valutazione stabilite dalla tabella di cui all allegato N 1 al DPR N 1124 del 30/06/65 e successive sue modificazioni, con rinuncia da parte della Società all applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge stessa, ma con l'applicazione delle franchigie eventualmente previste dal presente contratto e con l intesa che l indennizzo verrà effettuato in capitale e non sotto forma di rendita. La perdita totale e irrimediabile dell uso funzionale di un arto o di un organo viene considerata come perdita anatomica dello stesso. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più arti o organi è prevista l applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente Totale. La perdita anatomica o funzionale della falange ungueale del pollice e dell alluce è stabilita nella metà, quella di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Per gli Assicurati mancini le percentuali di invalidità previste dalla citata tabella per l arto superiore destro valgono per l arto superiore sinistro e viceversa. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella citata tabella, l indennizzo è stabilito, con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell Assicurato. Qualora il grado di invalidità permanente accertata sia superiore al 50%, la Società corrisponderà un indennizzo pari alla somma assicurata per l invalidità permanente totale. La liquidazione dell'indennizzo verrà effettuata applicando le franchigie previste per ciascuna categoria di rischio come di seguito indicato. Categoria assicurata A1 A2 B C Franchigia Nessuna 3% che si annulla al 10% su rischi extraprofessionali e da circolazione stradale 3% che si annulla al 15% su rischi professionali ed extraprofessionali 3% sui rischi professionali e 3% che si annulla al 20% su rischi extraprofessionali A2: 3% che si annulla al 10% su rischi extraprofessionali e da circolazione stradale In caso di infortunio extraprofessionale o occorso durante la circolazione stradale (come da legge n. 990 del 1969 e successive modificazioni) è stabilito che non si fa luogo a risarcimento per Invalidità Permanente quando questa sia di grado inferiore o pari al 3% della totale. Se l'invalidità Permanente medesima supera il 3% della totale, verrà corrisposto l'indennizzo per la parte eccedente. Se l'invalidità Permanente supera il 10% della totale, il risarcimento viene corrisposto integralmente. B: 3% che si annulla al 15% su rischi professionali ed extraprofessionali Polizza Convenzione Brokers Italiani N. Polizza Modello Pagina 8 di 15

9 E stabilito che non si fa luogo a risarcimento per Invalidità Permanente quando questa sia di grado inferiore o pari al 3% della totale. Se l'invalidità Permanente medesima supera il 3% della totale, verrà corrisposto l'indennizzo per la parte eccedente. Se l'invalidità Permanente supera il 15% della totale, il risarcimento viene corrisposto integralmente. C: 3% sui rischi professionali e 3% che si annulla al 20% su rischi extraprofessionali In caso di infortunio professionale è stabilito che non si fa luogo a risarcimento per Invalidità Permanente quando questa sia di grado inferiore o pari al 3% della totale. Se l'invalidità Permanente medesima supera il 3% della totale, verrà corrisposto l'indennizzo per la parte eccedente. In caso di infortunio extraprofessionale è stabilito che non si fa luogo a risarcimento per Invalidità Permanente quando questa sia di grado inferiore o pari al 3% della totale. Se l'invalidità Permanente medesima supera il 3% della totale, verrà corrisposto l'indennizzo per la parte eccedente. Se l'invalidità Permanente supera il 20% della totale, il risarcimento viene corrisposto integralmente. Art.14.A Concentrazione Resta convenuto che, in caso di sinistro - o serie di infortuni che siano causati, riconducibili o conseguenti alla stessa causa, evento o circostanza - che colpisca più assicurati l esborso a carico della Società non potrà superare la somma complessiva riportata nel Certificato alla voce Limite di risarcimento per sinistro che coinvolga più assicurati Rischio Terra, fatto salvo quanto previsto all Articolo 2A. La somma complessiva che precede si intende unica per ogni certificato della presente polizza e non cumulabile per i certificati emessi per lo stesso Contraente o per il suo tramite in qualità di Associato ad una Cassa di Assistenza - con la Società per il rischio infortuni. Se gli indennizzi complessivamente dovuti eccedessero tale importo la Società procederà alla loro riduzione proporzionale. La riduzione conseguente al limite che precede verrà effettuata proporzionalmente alla somma assicurata per ogni persona. Art.15.A Controversie su natura e conseguenza delle lesioni In caso di controversia sulla natura o le conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità permanente le Parti si obbligano a conferire mandato ad un Collegio di tre medici. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge senza contravvenire alla legge stessa. La proposta di convocare il Collegio medico deve partire dall Assicurato o dagli aventi diritto, entro trenta giorni da quello in cui è stata comunicata la decisione della Società e deve essere fatta per iscritto con l indicazione del nome del medico designato, dopodiché la Società comunicherà all Assicurato entra trenta giorni il nome del medico che essa a sua volta avrà designato. Il terzo medico viene scelto dalle Parti entro una terna di medici proposta dai primi due; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio medico. Nominato il terzo medico, la Società convocherà il Collegio invitando l Assicurato o gli aventi diritto a presentarsi. Il Collegio medico risiede, a scelta del Contraente, presso la sede del Contraente stesso. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunererà il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio medico è obbligatoria per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. Art.16.A - Responsabilità del Contraente Qualora l'assicurato (o in caso di morte i beneficiari) non accetti, a completa tacitazione per l'infortunio, l'indennità dovuta a sensi della presente polizza, ed avanzi verso il Contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità, detta indennità nella sua totalità, viene accantonata per essere computata nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione. Qualora l'assicurato o gli anzidetti beneficiari recedano dall'azione di responsabilità, o rimangano in essa soccombenti, l'indennità accantonata viene agli stessi pagata sotto deduzione, a favore del Contraente, delle spese di causa da lui sostenute. Art.17.A Assicurazione in base all ammontare delle retribuzioni Se la presente polizza è stipulata sull ammontare delle retribuzioni, si conviene quanto segue. 1) Agli effetti assicurativi, per "retribuzione annua " si intende quanto, al lordo delle ritenute, il dipendente effettivamente riceve in compenso delle sue prestazioni, purché risulti registrato nel libro stipendi prescritto a sensi di Legge. 2) Per la liquidazione delle indennità è considerata "retribuzione annua" dell'infortunato quella come sopra descritta, percepita nei 12 mesi precedenti a quello in cui si è verificato l'infortunio; nel caso in cui l'infortunato non abbia raggiunto l'anno di servizio, è considerata "retribuzione annua" quella ottenuta moltiplicando per 365 la retribuzione media giornaliera attribuibile all'infortunato per il periodo compreso tra la data di assunzione in servizio e quella dell'infortunio. Polizza Convenzione Brokers Italiani N. Polizza Modello Pagina 9 di 15

10 3) Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per l'identificazione di tali persone, per la determinazione delle somme assicurate e per il computo del premio si farà riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione del Contraente, libri che questi si obbliga di esibire in qualsiasi momento, insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di fare accertamenti e controlli. 4) Il tasso di premio viene pattuito nella cifra specificata nel Certificato per ogni mille Euro di retribuzione computata ai sensi di cui al precedente punto 1). Il premio viene anticipato dal Contraente in base al preventivo annuo di retribuzione specificato nel Certificato. Art.18.A Altre assicurazioni Il Contraente è esonerato dal comunicare alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio a favore delle stesse persone assicurate. In caso di sinistro, deve essere dato avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell art.1910 C.C. Permane l obbligo da parte del Contraente di comunicare eventuali altre assicurazioni stipulate per la stessa tipologia di rischio con la Società Aig Europe S.A.. Art.19.A Ripartizione del premio Se, su richiesta del Contraente, è indicato nel Certificato che il premio è ripartito allora questo è imputabile: - per un importo pari al 40% agli infortuni extraprofessionali - per un importo pari al 60% agli infortuni professionali CONDIZIONI AGGIUNTIVE Le successive Condizioni Aggiuntive si intendono sempre operanti se non espressamente derogate o abrogate. Art.1.CA Dirigenti Resta tra le Parti convenuto che limitatamente alle persone con la qualifica di Dirigente: a) la garanzia si intende prestata anche per le malattie professionali riconosciute per l industria esercita dal Contraente dal D.P.R. del 30 giugno 1965 n.1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione del presente contratto. A tale riguardo il Contraente dichiara che all atto del perfezionamento del presente contratto i Dirigenti, da ritenersi assicurati, non presentano alcuna manifestazione morbosa riferibile alle predette malattie; b) in caso di invalidità permanente causata da malattia professionale, la valutazione delle percentuali di permanente viene effettuata in base alla tabella annessa al D.P.R. del 30 giugno 1965 n.1124 (per l industria) e con rinuncia da parte della Società all applicazione delle franchigie relative previste dalla Legge, con intesa che le percentuali indicate nella tabella anzidetta vengano in caso riferite ai capitali assicurati indicati in polizza per il caso di invalidità permanente assoluta e che la liquidazione viene fatta dalla Società in contanti anziché sotto forma di rendita; c) qualora in conseguenza di infortunio o di una malattia professionale, l attitudine al lavoro dell Assicurato risulti permanentemente ridotta in misura superiore ai 2/3 la somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente viene liquidata al 100% (cento percento). d) In caso di infortunio che dopo 3 mesi dall evento conduca alla diagnosi di perdita totale temporanea o permanente: della vista, o della voce, o dell udito, o dell uso di entrambi gli arti inferiori, o dell uso di entrambi gli arti superiori, l Assicurato potrà decidere entro 6 mesi dalla data dell infortunio, e comunque prima di essere visitato dal medico della Società, se richiedere l accertamento dei postumi invalidanti alla Società o, in alternativa, richiedere alla Società di conformarsi a quanto stabilito in fase di giudizio sullo stato di invalidità del Dirigente: 1. dall INPS, all atto del riconoscimento della pensione di inabilità ovvero del primo riconoscimento dell assegno di invalidità; 2. dall INAIL, in caso di invalidità di origine professionale e sempreché non ricopra l ipotesi precedente; 3. da altro ENTE PREVIDENZIALE di categoria in ogni altro caso. Una volta comunicata la propria scelta alla Società, entrambe le Parti saranno vincolate alla decisione finale dell Ente Accertatore (INPS, INAIL o altro ENTE PREVIDENZIALE), se diverso dalla Società. Nel caso in cui trascorrano 6 mesi dall infortunio senza che venga comunicata la scelta dell Ente Accertatore, l accertamento verrà eseguito dalla Società nei modi previsti dal presente contratto di assicurazione. Polizza Convenzione Brokers Italiani N. Polizza Modello Pagina 10 di 15

11 Art.2.CA Critical Illness A - Oggetto dell'assicurazione Unicamente nei confronti degli appartenenti alla categoria DIRIGENTI l'assicurazione è estesa alle affezioni critiche di seguito elencate e nelle modalità previste successivamente. La Società liquiderà un importo forfettario pari a Euro 5.000,00 in seguito alla prima diagnosi di una affezione critica. L'indennizzo è erogabile una (1) sola volta durante la vigenza della polizza e la copertura cessa automaticamente per l Assicurato al momento della liquidazione dell'indennizzo stesso, a prescindere dal numero di affezioni critiche riferibili alla persona assicurata. Sono garantite con il presente contratto le seguenti affezioni critiche: 1. Tumori principali - come da definizione di cui alla lettera F 2. Attacco cardiaco come da definizione come da definizione di cui alla lettera F 3. Ictus come da definizione come da definizione di cui alla lettera F Gli indennizzi sono soggetti ad un periodo di carenza di novanta (90) giorni e alla sopravvivenza dell Assicurato per almeno quindici (15) giorni dalla data della diagnosi. B - Esclusioni La presente assicurazione non si applica a un evento che sia causato, direttamente o indirettamente, interamente o in parte, da qualsiasi delle seguenti evenienze: - suicidio tentato o consumato, atti di autolesionismo; - sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), complesso AIDS-correlato o qualsiasi infezione provocata dal virus dell'immunodeficienza umana (HIV); - anomalie congenite o difetti fisici che secondo la letteratura medica siano tra le cause dirette di una delle affezioni critiche oggetto di garanzia; - mancata consultazione di un medico specialista abilitato o inosservanza del parere professionale fornito da un medico specialista abilitato; - qualsiasi condizione preesistente; - quanto riportato all articolo 5.A delle presenti Condizioni di Polizza. C - Limiti di età La garanzia vale per le persone di età non superiore ai 65 anni e cessa dalla successiva scadenza annuale del premio per quelle che raggiungono tale limite di età, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verrebbero restituiti al Contraente. D - Termini e modalità di denuncia sinistro La comunicazione scritta di richiesta di risarcimento deve essere data alla Società entro sessanta (60) giorni dalla diagnosi di una malattia o patologia assicurata di cui la presente polizza fornisca la definizione. La prova dell'insorgenza di qualsiasi malattia o patologia assicurata deve essere sostenuta dalla compresenza dei seguenti elementi: a) evidenza medica fornita da medici abilitati in possesso di adeguata specializzazione; b) opportuni accertamenti, inclusi, a titolo esemplificativo ma non limitativo, evidenze cliniche, radiologiche, istologiche e di laboratorio. I termini medici utilizzati nella presente polizza, salvo quanto diversamente specificato, hanno i significati tecnici ad essi comunemente attribuiti ed utilizzati dai medici specialisti nella pertinente branca medica. La prova di una malattia o patologia assicurata deve essere fornita alla Società durante la vita della persona assicurata ed entro i sei (6) mesi successivi alla diagnosi di tale malattia o patologia. E - Rinvio alle Condizioni della Polizza Infortuni Per quanto non regolato dal presente articolo, valgono - semprechè compatibili - le Condizioni Generali di Assicurazione della polizza in oggetto. F Definizioni Per diagnosi : si intende la diagnosi conclusiva posta da un medico specialista abilitato, sulla base di specifiche evidenze, indicate nella definizione di polizza riferita alla specifica affezione in questione, ovvero, in assenza di tali evidenze specifiche, sulla base di evidenze radiologiche, cliniche, istologiche o di laboratorio ritenute accettabili dalla Società. Tale diagnosi deve essere sostenuta dal responsabile sanitario della Società, il quale potrà fondare il suo parere sulle evidenze mediche presentate dalla persona assicurata e/o su qualsiasi evidenza aggiuntiva che potrà richiedere. In caso di divergenza o disaccordo riguardo all'adeguatezza o alla correttezza della diagnosi si farà ricorso a quanto previsto dall articolo 15.A. Per condizione preesistente : si intende qualsiasi malattia o patologia che sia stata diagnosticata, trattata o per la quale sia stato consultato un medico, in qualsiasi momento prima della data di effetto della presente polizza. A tale fine la malattia o la patologia si ritiene insorta quando sia stata oggetto di accertamento, diagnosi o trattamento o quando la manifestazione dei suoi segni o sintomi indurrebbe una persona normalmente cauta a richiedere una diagnosi, un'assistenza o un trattamento. Per medico specialista abilitato : Polizza Convenzione Brokers Italiani N. Polizza Modello Pagina 11 di 15

12 si intende qualsiasi persona abilitata ad esercitare la professione medica in Italia con una specializzazione riguardante l affezione critica oggetto di garanzia. Per periodo di carenza : si intende il periodo per il quale la Società non è tenuta a corrispondere alcuno degli indennizzi previsti dalla presente polizza per qualsiasi malattia o patologia laddove la diagnosi sia posta entro i novanta (90) giorni successivi alla data di effetto della polizza o laddove i segni o sintomi della condizione in relazione alla quale viene avanzata una richiesta di risarcimento siano iniziati entro i novanta (90) giorni successivi alla data di effetto della polizza. Per carcinoma femminile : si intende un tumore maligno primario invasivo istologicamente confermato a carico del seno, della cervice uterina, dell'utero, della tuba di Falloppio, dell'ovaio o della vagina/vulva. Per carcinoma femminile in situ : si intende una nuova crescita autonoma localizzata di cellule carcinomatose che non abbia ancora determinato l'invasione dei tessuti normali; intendendosi per invasione l'infiltrazione e/o la distruzione attiva del tessuto o del tessuto adiacente. La patologia del carcinoma femminile in situ per la quale la presente polizza offre una copertura è limitata ESCLUSIVAMENTE a seno, cervice uterina, utero, ovaio, tuba di Falloppio e vagina/vulva. La diagnosi di carcinoma femminile in situ deve sempre essere posta in maniera certa sulla base di un esame microscopico di tessuto fissato, mentre nel caso della cervice uterina deve essere ulteriormente sostenuta da una biopsia anulare. L'esito del Pap Test è considerato una diagnosi preliminare e deve essere confermato da un risultato bioptico affinché la richiesta di risarcimento possa essere presa in considerazione. La diagnosi clinica non soddisfa il suddetto requisito. Per tumore principale : si intende un tumore maligno caratterizzato dalla crescita e dalla diffusione incontrollate di cellule maligne con invasione e distruzione del tessuto normale. Tale diagnosi deve essere sostenuta da evidenze istologiche di malignità e confermata da un oncologo o patologo. Sono esclusi: - tumori che mostrino le alterazioni maligne del carcinoma in situ e tumori istologicamente descritti come premaligni o non invasivi, inclusi a titolo esemplificativo e non limitativo: carcinoma mammario in situ, displasia cervicale CIN-1, CIN-2 e CIN-3; - ipercheratosi, carcinoma basocellulare e spinocellulare, melanomi e altri tumori della pelle; - tumori della prostata, microcarcinoma papillare T1N0M0 della tiroide, microcarcinoma papillare della vescica e leucemia linfocitica cronica; - ogni tipo di tumore in presenza di infezione da HIV. - carcinoma femminile e carcinoma femminile in situ Per attacco cardiaco : si intende la necrosi di una porzione del muscolo cardiaco derivante da inadeguato afflusso di sangue al distretto pertinente comprovata da adeguata documentazione medica. Per ictus : si intende un episodio cerebrovascolare, ovvero infarto del tessuto cerebrale, emorragia cerebrale e subaracnoidea, embolia cerebrale e trombosi cerebrale comprovato da adeguata documentazione medica. Sono esclusi: - gli attacchi ischemici transitori; - danno cerebrale dovuto a infortunio o lesione, infezione, vasculite e patologia infiammatoria; - patologia vascolare dell'occhio o del nervo ottico; - disturbi ischemici dell'apparato vestibolare. CONDIZIONI PARTICOLARI Le successive Condizioni Particolari si intendono operanti unicamente quando richiamate espressamente nel Certificato di polizza alla sezione Somme Assicurate, Franchigie ed esclusivamente per le categorie di assicurati per cui sono stabilite le somme assicurate. Art.1.CP Spese mediche da infortunio La Società, in caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, rimborsa all Assicurato, fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo, le spese sostenute per: a) gli esami di laboratorio e gli accertamenti diagnostici (compresi i relativi onorari medici); b) gli onorari dei medici nonché, in caso di intervento chirurgico, dei chirurghi, degli aiuti, degli assistenti, degli anestesisti e di ogni altro soggetto partecipante all intervento, per i diritti di sala operatoria e per il materiale di intervento; Polizza Convenzione Brokers Italiani N. Polizza Modello Pagina 12 di 15

13 c) le cure, per i medicinali, per i trattamenti fisioterapici, rieducativi e per le cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera); d) le rette di degenza; e) il trasporto dal luogo dell infortunio a quello di cura (ospedale, clinica, casa di cura, ambulatorio) per il pronto soccorso; f) il rimpatrio se l infortunio è avvenuto all estero; g) le azioni di salvataggio o di ricerca dell Assicurato stesso; h) il trasporto della salma a seguito di decesso avvenuto al di fuori del comune di residenza. Nel caso in cui all infortunato non venga riconosciuta alcuna invalidità, ovvero gli venga riconosciuta entro i limiti di eventuali franchigie contrattualmente previste, la Società effettuerà, fino alla concorrenza del massimale, il rimborso nella misura del 70% (settanta per cento) delle spese rimborsabili a termini del presente articolo. La Società ha il diritto di eseguire controlli su quanto dichiarato dall Assicurato e di procedere ad effettuare una visita da medici di sua fiducia. L onere a carico della Società per l insieme delle prestazioni di cui alle precedenti lettere e), f), g) e h) non potrà comunque superare il 50% della somma assicurata per tale garanzia. La presente estensione annulla e sostituisce quanto previsto dall art. 4A paragrafo 3. Art.2.CP Diaria da Inabilità Temporanea Infortuni La Società, in caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che abbia per conseguenza una inabilità temporanea al lavoro, liquida, fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo, un indennità giornaliera: a) integralmente per tutto il tempo in cui l Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle occupazioni dichiarate; b) in misura del 50% per tutto il tempo in cui l Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue occupazioni, in relazione al grado che egli ha conservato, o che è andato riacquistando della sua capacità fisica. L indennità per inabilità temporanea viene corrisposta per un periodo massimo di 300 giorni e a decorrere dall ottavo giorno successivo a quello dell infortunio. L indennità cessa il giorno in cui il trattamento all assicurato è considerato completo dal medico curante, o l inabilità al lavoro è terminata, oppure il grado di invalidità può essere fissato, oppure con la morte dell Assicurato. La copertura assicurativa è operante unicamente se abbinata alla copertura base Morte ed Invalidità Permanente. Art.3.CP Invalidità Permanente da Malattia La presente assicurazione è valida ed operante solo se rilasciata congiuntamente alla garanzia infortuni e comunque dopo accettazione scritta da parte della Società del relativo questionario anamnestico che forma parte integrante dell assicurazione. In caso di mancato invio del questionario l assicurazione per l Invalidità Permanente da Malattia resta sospesa fino alle ore 24,00 del giorno di accettazione del questionario, senza che il pagamento del premio relativo alla presente garanzia costituisca accettazione del rischio. L accettazione del questionario farà decorrere l assicurazione dall origine della copertura. Nel caso il questionario non venga inviato ed accettato entro la prima scadenza anniversaria di polizza, l assicurazione si intenderà senza effetto dall origine e verrà restituito il premio relativo al netto di tasse ed accessori. DEFINIZIONI SPECIFICHE Malattia Invalidità permanente Ogni alterazione dello stato di salute, non dipendente da infortunio. La diminuita capacità lavorativa o la perdita definitiva ed irrimediabile della capacità stessa ad attendere alla specifica professione esercitata dall Assicurato. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE - INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA 1. Oggetto dell'assicurazione - Decorrenza della garanzia - Termini di aspettativa. Unicamente nei confronti degli Assicurati indicati nel Certificato, l assicurazione è estesa al caso di Invalidità Permanente derivante da malattia (purché non compresa tra quelle indicate al successivo Art.2.) che insorga nel corso del presente contratto. La garanzia vale anche per la malattia manifestatasi entro un anno dalla cessazione del contratto purché la stessa sia insorta durante il periodo di validità del contratto stesso. Qualora il presente contratto sia stato stipulato in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altro contratto stipulato con la medesima Società riguardante gli stessi Assicurati e identiche garanzie, la garanzia decorre: - al giorno di effetto del contratto sostituito, per le prestazioni e i massimali da quest ultimo previsti; - dal giorno di effetto di questo contratto, limitatamente alle maggiori somme e alle diverse prestazioni da esso previste. Polizza Convenzione Brokers Italiani N. Polizza Modello Pagina 13 di 15

14 La norma di cui al punto precedente vale anche nel caso di variazioni intervenute nel corso di uno stesso contratto. 2. Esclusioni Sono escluse dall assicurazione le invalidità permanenti derivanti direttamente o indirettamente da: a) malattie e/o invalidità preesistenti alla stipulazione della polizza; b) malattie per abuso di alcoolici o per uso non curativo di farmaci, stupefacenti e simili; c) trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche; d) malattie da fonti radioattive e comunque da qualsiasi esposizione o contaminazione nucleare; e) guerra, guerra civile, invasione, insurrezione, rivoluzione, uso della forza militare ovvero rovesciamento di qualsiasi autorità statale o militare; f) sindrome da immunodeficienza acquisita; g) indipendentemente da ogni causa che possa avervi contribuito, qualsiasi esposizione o contaminazione chimica o biologica che sia conseguenza di un atto di terrorismo. 3. Limiti di età Non sono assicurabili le persone che nel corso di validità del contratto superino il 65 anno di età. 4. Persone non assicurabili Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da A.I.D.S., alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici. L assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni restando precisato che sono comunque escluse le conseguenze fin dalla prima manifestazione. 5. Limiti territoriali L assicurazione vale per il mondo intero. La valutazione della invalidità permanente e la corresponsione dell indennizzo verranno tuttavia effettuate in Italia ed in valuta locale. 6. Denuncia della malattia e relativi obblighi del Contraente del Certificato o dell Assicurato La denuncia della malattia, che secondo parere medico, sembri comportare invalidità permanente deve essere presentata per iscritto, dal Contraente o dall Assicurato, alla Società alla quale è assegnata la polizza. La denuncia stessa deve essere corredata da certificato medico riflettente un dettagliato rapporto sulla natura, decorso e conseguenza della malattia. Alla denuncia debbono essere allegati o debbono avere seguito attestazioni mediche in ordine allo stato della malattia, copie delle cartelle cliniche e di ogni altro certificato o documento che possa contribuire alla valutazione dei postumi invalidanti. Trascorsi i trenta giorni dalla denuncia della malattia il Contraente e/o l Assicurato debbono presentare specifica certificazione medica attestante il grado di invalidità permanente direttamente ed esclusivamente residuato dalla malattia denunciata. L Assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Società, fornire alla stessa ogni informazione, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. 7. Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l indennità per le conseguenze dirette ed esclusive di invalidità permanente derivante dalla malattia denunciata, senza riguardo al maggior pregiudizio riconducibile a situazioni patologiche o infermità preesistenti alla stipulazione del contratto e/o a mutilazioni o difetti fisici. 8. Criteri e termini di liquidazione Il grado di invalidità permanente da malattia viene valutato non prima che sia decorso una anno dalla data di denuncia della malattia stessa. Ricevuta la documentazione di cui al precedente Art.6. e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l indennità che risulta dovuta, ne dà comunicazione all interessato e, avuta notizia della sua accettazione, provvede al pagamento. La valutazione dell invalidità permanente viene effettuata secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli infortuni e le malattie professionali, con riferimento alle disposizioni contenute dal T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. del 30/6/1965 n.1124 e successive modifiche. Nei casi di invalidità permanente non previsti dal T.U. la valutazione è concordata tra il medico dell Assicurato ed il consulente medico della Società. Nel caso in cui l Assicurato non intenda sottoporsi ad un adeguato trattamento terapeutico che, a giudizio sia del suo medico che di quello della Società, possa modificare positivamente la prognosi della malattia, la valutazione del danno viene effettuata sulla base dei postumi di invalidità permanente che gli sarebbero residuati se si fosse sottoposto a detto trattamento, senza riguardo perciò al maggior pregiudizio derivante dalla mancata attuazione del citato trattamento terapeutico. Polizza Convenzione Brokers Italiani N. Polizza Modello Pagina 14 di 15

15 Il diritto all indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia se l Assicurato muore dopo che l indennità è stata ufficialmente offerta o liquidata in misura determinata, la Società paga agli eredi dell Assicurato l importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima. Nessuna invalidità spetta quando l invalidità permanente accertata sia di grado inferiore al 25% (venticinque per cento) della totale. Quando l invalidità permanente accertata sia invece di grado pari o superiore al 25%, la Società liquida un indennità calcolata sulla somma assicurata in base alle percentuali seguenti: Percentuale di invalidità Indennità percentuale da Percentuale di invalidità Indennità percentuale da accertata liquidare accertata liquidare dal 35 al 55 dal 35 al 55 dal 66 al Non cumulabilità della presente garanzia con quella prestata dalla polizza infortuni La presente copertura assicurativa non potrà in alcun caso cumularsi con garanzie di invalidità permanente prestate con polizze infortuni della stessa Società. 10. Altre Assicurazioni Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società l eventuale esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni riguardanti lo stesso rischio delle medesime persone assicurate, sotto pena di decadenza dal diritto all indennità. La Società, entro trenta giorni dalla denuncia, può recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni. CONDIZIONI DA APPROVARE ESPRESSAMENTE Si richiama l attenzione del Contraente sulle seguenti disposizioni di polizza: Art. 15.A Controversie su natura e conseguenza delle lesioni Art. 14 Gestione dell Assicurazione - Art.11 Competenza territoriale Art. 7 Recesso in caso di sinistro Art. 2 Pagamento del premio Durata del Contratto di Assicurazione - Art.2.A Rischio volo Viaggi aerei - Art. 3.A Rischio Guerra Art.7.A Persone non assicurabili - Art. 9.A Denuncia dell Infortunio e obblighi relativi Art.14.A Concentrazione-. Art.3.CP Invalidità Permanente da Malattia. Ai fini dell approvazione espressa delle succitate clausole è necessaria la firma del Contraente nell apposita sezione prevista in calce al Certificato allegato. Polizza Convenzione Brokers Italiani N. Polizza Modello Pagina 15 di 15

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