PROGETTO SICUREZZA FAMIGLIA

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1 PROGETTO SICUREZZA FAMIGLIA Cod. 110E INDICE DEFINIZIONI pag. 2 NOTA INFORMATIVA pag. 3 CONDIZIONI DI POLIZZA pag. 7 CONDIZIONI DELL ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE INFORTUNI pag. 12 1

2 DEFINIZIONI TARIFFA COD 110E: Progetto Sicurezza - Famiglia è un assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale e premio annuo costanti con costo differenziato per fumatori e non fumatori che prevede il pagamento del capitale assicurato ai beneficiari designati qualora l Assicurato deceda nel corso della durata dell assicurazione. In caso di sopravvivenza dell Assicurato alla scadenza, la polizza si estingue ed i premi restano acquisiti dalla Società. SOCIETA : l'impresa assicuratrice Roma Vita S.p.A. CONTRAENTE: chi stipula il contratto con la Società e si impegna a pagare i premi. ASSICURATO: la persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto che può coincidere con il Contraente. BENEFICIARI: i soggetti ai quali, per designazione del Contraente, spettano le somme assicurate. CONSUMATORE: è la persona fisica che agisce, in relazione al contratto, per scopi estranei all attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (vedi art bis, 2 comma, del Codice Civile). PREMIO: l'importo dovuto dal Contraente alla Società. RISERVA MATEMATICA: l'importo accantonato dalla Società per far fronte in futuro ai suoi obblighi contrattuali. 2

3 NOTA INFORMATIVA PREMESSA La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere l'assicurazione prescelta con cognizione di causa e fondatezza di giudizio. Essa è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall'lsvap sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall'unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita. 1. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ ROMA VITA è una Società per Azioni con sede legale in Italia, denominata nel seguito Società. L'indirizzo della Direzione Generale è: Via Massimi Roma. 2. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO Il contratto qui descritto è denominato Progetto Sicurezza Famiglia. Si tratta di una assicurazione temporanea in caso di morte, appositamente studiata e realizzata per i Clienti della Banca che vogliono garantire ai propri famigliari una somma di denaro nel caso in cui venisse a mancare il proprio sostegno economico in caso di morte. a) Definizione delle garanzie La garanzia consiste nell'impegno della Società di pagare il capitale pattuito qualora l'assicurato deceda nel corso della durata contrattuale. In caso di sua sopravvivenza alla scadenza, la polizza si estingue ed i premi resteranno acquisiti dalla Società. Il costo di tale garanzia è differenziato per fumatori e non fumatori. È inoltre prevista una garanzia complementare, disponibile a richiesta del Contraente, che consiste nella corresponzione di un ulteriore capitale in caso di morte dell Assicurato a seguito di infortunio, capitale che si raddoppia qualora l infortunio sia provocato da incidente stradale; tale garanzia cessa al termine del pagamento dei premi e comunque al compimento del 75 anno di età dell Assicurato. Questo contratto richiede il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'assicurato mediante visita medica. È tuttavia possibile, entro un determinato importo del capitale, limitarsi alla compilazione di un questionario. Modalità specifiche sono previste per la garanzia relativa al decesso dovuto ad infezione da HIV (Aids e patologie collegate). b) Durata del contratto Per durata del contratto si intende l'arco di tempo, che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto, durante il quale sono operanti le garanzie assicurative. La scelta della durata va effettuata in relazione agli obiettivi perseguiti e compatibilmente con l'età dell'assicurato. Per questo contratto la durata può essere fissata da un minimo di 5 anni ad un 3

4 NOTA INFORMATIVA massimo di 20 anni, tenendo comunque presente che l'età massima dell'assicurato a scadenza è di 75 anni. c) Informazioni sui premi A fronte delle garanzie previste dal contratto è dovuto un premio annuo costante anticipato, per tutta la durata del contratto e comunque non oltre la morte dell'assicurato. Il premio può essere corrisposto anche in rate sub-annuali. In tal caso la maggiorazione di costo è pari al 2% del premio annuo netto in caso di frazionamento semestrale, al 3% per il frazionamento trimestrale e al 4% per il frazionamento mensile. L'entità del premio dipende dalla gamma e dal livello delle garanzie previste; influiscono inoltre la durata dell'assicurazione, l'età ed il sesso dell'assicurato, nonché il suo stato di salute e le abitudini di vita (professione, sport, ecc.) Il premio di questa assicurazione è differenziato per fumatori e non fumatori; si considera non fumatore l Assicurato che dichiara di non aver mai fumato nel corso dei 12 mesi precedenti la sottoscrizione della proposta. È di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'assicurato siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive e legittime contestazioni della Società che potrebbero anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento del capitale assicurato. I1 premio dovuto per la garanzia principale e per l eventuale garanzia complementare non può essere modificato dalla Società nel corso della durata del contratto. Qualora il pagamento del premio avvenga mediante addebito automatico sul conto corrente bancario, in caso di estinzione del conto il Contraente può proseguire il pagamento dei premi concordandone le modalità con la Società. d) Modalità di scioglimento del contratto In caso di morte dell Assicurato è prevista la risoluzione del contratto; la Società liquida ai Beneficiari indicati in polizza il capitale assicurato. e) Mancato pagamento del premio: risoluzione Il mancato pagamento anche di una sola rata del premio determina, trascorsi 30 giorni dalla scadenza della rata di premio, la risoluzione del contratto ed i premi pagati restano acquisiti dalla Società. Entro 12 mesi il Contraente ha comunque il diritto di richiedere il ripristino della piena efficacia del contratto in base all Art. 7 delle Condizioni di Polizza. f) Pagamenti della Società I pagamenti dovuti dalla Società vengono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista dalle Condizioni di Polizza all'art. 19. Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. 4

5 NOTA INFORMATIVA g) Modalità di esercizio del diritto di recesso dal contratto e di revoca della proposta Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata a. r. contenente gli elementi identificativi del contratto ed indirizzata a Roma Vita: Via Massimi, Roma. Il contratto è concluso nel giorno in cui il Contraente ha ricevuto la comunicazione dell accettazione della proposta da parte della Società. In assenza di tale comunicazione il termine di 30 giorni decorre dal giorno in cui: - la polizza è stata sottoscritta dal Contraente e dalla Società ovvero - il Contraente abbia ricevuto la polizza sottoscritta dalla Società. Il recesso ha l effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Società rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto al netto della parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. Nella fase che precede la conclusione del contratto il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione. h) Indicazioni generali relative al regime fiscale Imposta di assicurazione sui premi (*) I premi corrisposti per la garanzia complementare infortuni sono soggetti ad un imposta di assicurazione del 2,5%. Detrazione fiscale dei premi (*) I premi versati per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5% ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana danno diritto ad una detrazione dall imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge. In virtù della riduzione di imposta della quale il Contraente viene così a beneficiare, il costo effettivo dell assicurazione risulta inferiore al premio versato. Tassazione delle somme assicurate (*) Le somme corrisposte in dipendenza di assicurazione sulla vita in caso di morte dell'assicurato sono esenti dall'irpef e dall'imposta sulle successioni. * Misure e modalità in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa. 5

6 NOTA INFORMATIVA i) Legislazione applicabile Al contratto si applica la legge italiana. l) Lingua utilizzabile I1 contratto e tutte le comunicazioni ad esso relative, vengono redatti in lingua italiana. m) Foro competente In caso di controversie relative al contratto nelle quali sia parte un Consumatore, quale definito dall art bis, 2 comma, del Codice Civile, foro competente è quello della residenza o del domicilio elettivo del Consumatore medesimo. n) Riservatezza dei dati La Società raccoglie e registra dati personali riguardanti i Contraenti, gli Assicurati e/o gli Interessati allo scopo di concludere ed eseguire il presente contratto ed è tenuta al rispetto di quanto stabilito dalla legge 31 Dicembre 1996, n. 675 utilizzando i dati raccolti in termini compatibili con lo scopo suddetto e trattando i dati personali in modo lecito e secondo correttezza. In riferimento al trattamento assicurativo di dati personali comuni e sensibili si rinvia all'apposita informativa unita al presente contratto, ed al consenso richiesto ai Contraenti, agli Assicurati e/o agli Interessati al momento della sottoscrizione della proposta di contratto. o) Reclami Il Cliente, che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni alla Direzione della Società (Via Massimi, Roma.) che è in ogni caso a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili. È comunque facoltà del Cliente di presentare reclamo all ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse Collettivo), con sede in Via del Quirinale, Roma. 3. INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO Nel corso della durata contrattuale, la Società fornirà per iscritto al Contraente le informazioni di cui al punto 1, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e e 2f, nel caso di modifica del contratto o della legislazione ad esso applicabile. ROMA VITA S.p.A. 6

7 Art. 1 Obblighi della Società - Prestazione Gli obblighi della Società risultano dal contratto che è disciplinato esclusivamente dalle presenti Condizioni di Polizza, dal documento di polizza e dalle eventuali appendici firmate dalla Società stessa, nonché dalle disposizioni legislative in materia. La Società garantisce il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati qualora l Assicurato deceda nel corso della durata dell assicurazione. In caso di sopravvivenza dell Assicurato alla scadenza il contratto si estingue ed i premi restano acquisiti dalla Società. Art. 2 Dichiarazioni del Contraente e dell'assicurato (incontestabilità) Le dichiarazioni del Contraente e dell'assicurato devono essere esatte e complete. Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o della sua riattivazione, il contratto non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell' Assicurato, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede. L'inesatta indicazione dell'età e del sesso dell'assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base alla situazione reale, delle somme dovute. Art. 3 Entrata in vigore dell'assicurazione L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio, alle ore 24 del giorno in cui: - la polizza sia stata sottoscritta dal Contraente e dall'assicurato oppure - la Società abbia rilasciato al Contraente la polizza o gli abbia altrimenti inviato per iscritto comunicazione del proprio assenso. Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva, l'assicurazione non può entrare in vigore prima delle ore 24 del giorno previsto. Art. 4 Rischio di morte I1 rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'assicurato. È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da: - dolo del Contraente o del Beneficiario; - partecipazione attiva dell'assicurato a delitti dolosi; - partecipazione attiva dell'assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; - incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio o vola su deltaplani, ultra leggeri, parapendii, girocotteri o effettua lanci con il paracadute; - suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dalla eventuale riattivazione dell'assicurazione; - sindrome di immuno deficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate, qualora il decesso dell'assicurato avvenga entro i primi cinque anni dal perfezionamento della polizza. L'Assicurato potrà richiedere l'immediata copertura sottoponendosi a test anti HIV 7

8 e trasmettendo l'esito alla Direzione della Società. Qualora la polizza fosse emessa in sostituzione di uno o più precedenti contratti, espressamente richiamati in proposta, l applicazione della suddetta limitazione avverrà tenendo conto dell'entità, forma e durata effettiva, a partire dalla data di perfezionamento delle polizze sostituite. In questi casi, la Società paga il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso. Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Pagamento del premio Il premio, calcolato in annualità anticipate, è dovuto per tutta la durata ma non oltre l'anno assicurativo di decesso dell'assicurato. Il versamento del premio avviene tramite addebito diretto sul conto corrente bancario intrattenuto dal Contraente presso l Istituto Bancario distributore. Mancato pagamento del premio: risoluzione Il mancato pagamento anche di una sola rata del premio determina, trascorsi 30 giorni dalla scadenza della medesima, la risoluzione del contratto e i premi pagati restano acquisiti alla Società. A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio. Ripresa del pagamento del premio: riattivazione Entro sei mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il Contraente ha comunque diritto di riattivare l'assicurazione pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali. Trascorsi 180 giorni dalla data di scadenza della prima rata di premio non pagata, la riattivazione può avere luogo solo dietro espressa domanda del Contraente e previa accettazione scritta, a proprio insindacabile giudizio, della Società, che potrà richiedere nuovi accertamenti sanitari in capo all Assicurato. In ogni caso di riattivazione, l'assicurazione entra nuovamente in vigore, per l'intero suo valore, alle ore 24 del giorno del pagamento dell'importo dovuto. Trascorsi 12 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, l assicurazione non può essere riattivata. Modalità di esercizio del diritto di recesso dal contratto e di revoca della proposta Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata a. r. contenente gli elementi identificativi del contratto ed indirizzata a Roma Vita: Via Massimi, Roma. Il contratto è concluso nel giorno in cui il Contraente ha ricevuto la comunicazione dell accettazione della proposta da parte della Società. In assenza di tale comunicazione il termine di 30 giorni decorre dal giorno in cui: - la polizza è stata sottoscritta dal Contraente, dall Assicurato (se persona diversa) e dalla Società; ovvero - il Contraente abbia ricevuto la polizza sottoscritta dalla Società. Il recesso ha l effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Società rimborsa al 8

9 Contraente il premio da questi corrisposto al netto della parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. Nella fase che precede la conclusione del contratto il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione. Art. 9 Beneficiari Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: - dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e 1' accettazione del beneficio; - dopo la morte del Contraente; - dopo che verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. In tali casi le operazioni di pegno o vincolo di polizza di cui al seguente Art. 10, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento. Art. 10 Cessione, pegno e vincolo Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione in polizza o su appendice. Art. 11 Pagamenti della Società I pagamenti dovuti dalla Società in esecuzione del contratto vengono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento dei documenti (indicati all Art. 19) comprovanti il diritto dei Beneficiari. Decorso il termine dei 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari. Ogni pagamento viene effettuato presso la sede della Società o presso gli sportelli dell Istituto bancario distributore. Art. 12 Definizione di non-fumatore e di fumatore E definito non-fumatore colui che dichiara di non aver mai fumato nel corso dei dodici mesi precedenti; è definito fumatore colui che non rilascia la dichiarazione di cui sopra. Art. 13 Modifica dello stato di non fumatore e di fumatore Nel caso di modifica dello stato di non fumatore e di fumatore dell Assicurato, intervenuta nel corso della durata del contratto, il Contraente e l'assicurato sono tenuti a darne informazione alla Società, a mezzo lettera raccomandata indirizzata a Roma Vita: Via Massimi, Roma. Art. 14 Passaggio di stato da non-fumatore a fumatore La Società, ricevuta la comunicazione di cui al precedente Art. 13 che l'assicurato, dichiaratosi non-fumatore, ha iniziato o ricominciato a fumare, provvederà a 9

10 ricalcolare il premio annuo dovuto per Assicurati fumatori, per garantire la copertura prevista, determinato in base all'età ed alla durata fissate alla decorrenza del contratto. La Società prenderà atto di tale passaggio di stato mediante appendice indicando il nuovo premio che sarà dovuto a partire dalla rata successiva alla comunicazione. In caso di mancata comunicazione del cambiamento di stato, la Società pagherà in caso di decesso, in luogo del capitale assicurato, un importo ridotto, che si ottiene moltiplicando il capitale assicurato per il rapporto tra il premio di polizza e il premio dovuto se l'assicurato si fosse dichiarato fumatore. Art. 15 Passaggio di stato da fumatore a non-fumatore La Società, ricevuta la comunicazione di cui al precedente Art. 13 attestante che l'assicurato ha smesso di fumare da almeno dodici mesi, provvederà a ricalcolare il premio annuo dovuto per Assicurati non-fumatori, per garantire, sin dall'origine, la copertura prevista. La Società prenderà atto di tale passaggio di stato mediante appendice indicando il nuovo premio che sarà dovuto a partire dalla rata successiva alla comunicazione. Art. 16 Riservatezza dei dati La Società raccoglie e registra dati personali riguardanti i Contraenti, gli Assicurati e/o gli Interessati allo scopo di concludere ed eseguire il presente contratto ed è tenuta al rispetto di quanto stabilito dalla legge 31 Dicembre 1996, n. 675 utilizzando i dati raccolti in termini compatibili con lo scopo suddetto e trattando i dati personali in modo lecito e secondo correttezza. In riferimento al trattamento assicurativo di dati personali comuni e sensibili si rinvia all'apposita informativa unita al presente contratto, ed al consenso richiesto ai Contraenti, agli Assicurati e/o agli Interessati al momento della sottoscrizione della proposta di contratto. Art. 17 Oneri fiscali Sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto, secondo le norme di legge, gli oneri fiscali derivanti dal contratto. Art. 18 Foro competente In caso di controversie relative al contratto nelle quali sia parte un Consumatore, quale definito dall art bis, 2 comma, del Codice Civile, foro competente è quello della residenza o del domicilio elettivo del Consumatore medesimo. Art. 19 Documentazione da presentare per i pagamenti da parte della Società Per la richiesta di liquidazione delle somme assicurate il Beneficiario della polizza può recarsi presso gli sportelli dell Istituto bancario distributore per la compilazione di moduli di richiesta prestampati. Inoltre, la richiesta di liquidazione può essere direttamente inviata alla Società con raccomandata a.r. indirizzata a Roma Vita: Via Massimi, Roma. Di seguito si riportano le dichiarazioni da fornire unitamente alla documentazione da allegare alle singole richieste. Revoca della proposta o recesso dal contratto Documentazione da presentare: - originale di proposta/polizza. Liquidazione in caso di decesso Documentazione e dichiarazioni da presentare: 10

11 - originale di proposta/polizza; - originale del certificato di morte dell Assicurato; - relazione sanitaria compilata dal medico che per ultimo ebbe in cura l Assicurato; - ulteriore documentazione di carattere sanitario, anche al fine di verificare l effettivo stato di non fumatore. La Società si riserva il diritto di richiedere per la disamina del sinistro copie delle cartelle cliniche o dichiarazione di altri medici curanti. In caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio) occorre copia del referto dell Autorità di P.S. o Giudiziaria, da cui si possano rilevare le circostanze del decesso. Nel caso di beneficiari minori: - decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l esercente la patria potestà o il tutore dei beneficiari minori a riscuotere per loro conto l importo spettante, esonerando la Società da ogni ingerenza e responsabilità circa l eventuale impiego. Nel caso in cui i beneficiari indicati in polizza siano gli eredi testamentari o legittimi è necessario presentare in aggiunta alla documentazione di cui sopra anche: - testamento in copia autenticata; oppure in mancanza - atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti a) se il Contraente/Assicurato abbia lasciato o meno disposizioni testamentarie valide e non impugnate, tendenti a variare la clausola beneficiaria della polizza (in tal caso dovrà essere rimessa copia autentica dell atto testamentario); b) lo stato di famiglia del Contraente/Assicurato con i dati anagrafici e domiciliari di ogni componente; c) se tra il predetto ed il coniuge è stata pronunciata sentenza di separazione. Per gli eredi legittimi: - la dichiarazione da parte della vedova di non essere in stato di gravidanza. In caso di necessità o in presenza di particolari situazioni di fatto, la Società si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione probatoria. 11

12 CONDIZIONI DELL ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE INFORTUNI (applicabili quando la polizza preveda tale garanzia) Art. 1 Art. 2 Art. 3 Definizione di infortunio È considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali siano causa diretta ed esclusiva della morte dell'assicurato. Sono considerati infortuni: - l asfissia non di origine morbosa; - gli avvelenamenti acuti da ingestione o assorbimento di sostanze; - le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi, escluse per queste ultime quelle di cui gli insetti siano portatori necessari; - l annegamento; - l assideramento o congelamento; - la folgorazione; - i colpi di sole o di calore; - le lesioni determinate da sforzi (esclusi gli infarti); - gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, a condizione che l'assicurato non vi abbia preso parte attiva. Sono compresi in garanzia: - gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza; - gli infortuni derivanti da imprudenze e negligenze anche gravi. Oggetto della garanzia Il capitale assicurato con la presente garanzia è indicato in polizza e il suo valore non può essere superiore a L. 250 milioni. La Società liquiderà il capitale assicurato qualora l'infortunio provochi la morte dell'assicurato, anche se successiva alla scadenza del contratto, ma verificatasi entro un anno dal giorno nel quale è avvenuto l'infortunio stesso, sempre che alla data dell'infortunio la polizza risulti pienamente in vigore. La Società liquiderà un ulteriore capitale, di ammontare uguale a quello del capitale assicurato, qualora l'infortunio sia cagionato da veicoli o mezzi meccanici in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate nonché su aree private, in cui l'assicurato rimanga vittima come pedone, conducente o passeggero oppure qualora l'infortunio sia occorso all'assicurato in qualità di passeggero di qualsiasi mezzo di locomozione e trasporto pubblico terrestre, marittimo e aereo. Il capitale verrà corrisposto ai Beneficiari indicati in polizza. Denuncia dell'infortunio ed obblighi relativi La denuncia dell'infortunio, con una dettagliata descrizione dello stesso e delle sue cause e conseguenze, corredata da un certificato medico, deve essere fatta alla Società ed indirizzata a Roma Vita: Via Massimi, Roma nel termine di 15 giorni dall'infortunio o dal momento in cui gli aventi diritto ne abbiano avuto possibilità. Gli aventi diritto devono consentire a qualsiasi indagine od accertamento che la Società ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'assicurato stesso o che sono intervenuti dopo l'infortunio. Art. 4 Limiti di garanzia L'assicurazione resta operante anche durante il servizio militare di leva in tempo di 12

13 CONDIZIONI DELL ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE INFORTUNI (applicabili quando la polizza preveda tale garanzia) pace, o durante il servizio sostitutivo dello stesso. Non sono compresi nell'assicurazione gli infortuni derivanti: a) dalla pratica di: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce od accesso a ghiacciai (salvo, in quest'ultimo caso, nelle aree appositamente attrezzate per la pratica dello sci), salto dal trampolino con sci o idrosci, guido slitta, immersioni con autorespiratore, speleologia, paracadutismo, deltaplano e sport aerei in genere, sci acrobatico, bob; b) dalla partecipazione a gare e corse (e relative prove) calcistiche e ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; da guida e uso di veicoli o natanti a motore nella partecipazione a corse e gare (e relative prove), salvo che si tratti di regolarità pura; Sono pure esclusi: c) gli infortuni derivanti da guerra, insurrezione, movimenti tellurici, inondazioni, ed eruzioni vulcaniche; da delitti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato; d) gli infortuni che siano conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo e di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti; e) gli infortuni derivanti da stato di ubriachezza, dall' abuso di alcoolici o psicofarmaci o da uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; f) gli infortuni occorsi in occasione di partecipazione ad imprese temerarie, salvo in quest'ultimo caso che si tratti di atti compiuti dall'assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; g) le conseguenze di operazioni chirurgiche e di accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio. Art. 5 Infortuni aeronautici Premesso che sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti dalla guida di aeromobili in genere e degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo (es. deltaplano, ultra leggeri, parapendio), I'assicurazione vale per gli infortuni che l'assicurato subisca in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di Trasporto Pubblico Passeggeri su velivoli ed elicotteri da chiunque eserciti, esclusi i viaggi effettuati: - su aeromobili di Società/Aziende di lavoro aereo per voli diversi dal Trasporto Pubblico Passeggeri; - su aeromobili di Aeroclub; - su apparecchi per il Volo da Diporto o Sportivo. In ogni caso, fermi restando i limiti di copertura previsti dalla presente garanzia complementare, qualora vengano eventualmente ad accumularsi sullo stesso Assicurato più assicurazioni che includono la copertura del rischio aeronautico, stipulate dallo stesso Assicurato o da altri sulla sua persona, la somma dei capitali tra la presente e le altre assicurazioni non deve superare i limiti di per il caso morte. Il Contraente e 1'Assicurato si impegnano a comunicare alla Società la successiva stipulazione di altre assicurazioni che includono la copertura degli infortuni aeronautici, qualora il totale dei capitali assicurati superi il limite di cui al punto precedente. La Società dichiara che il premio relativo alla presente garanzia per gli infortuni aeronautici è pari al 2% del premio netto della garanzia complementare infortuni. 13

14 CONDIZIONI DELL ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE INFORTUNI (applicabili quando la polizza preveda tale garanzia) Art. 6 Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, a favore dell'assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione, di cui all'art del Codice Civile, verso i terzi responsabili dell'infortunio. Art. 7 Controversie o Arbitrato irrituale In caso di disaccordo sulla causa o sulla natura delle lesioni o sulla valutazione delle conseguenze attribuibili all'infortunio, le Parti di comune accordo potranno conferire per iscritto mandato a decidere se ed in quale misura sia dovuto l'indennizzo, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici. Art. 8 Limiti territoriali L'assicurazione viene prestata per tutto il mondo. In ogni caso il pagamento delle somme assicurate verrà effettuato in Italia con moneta nazionale. Art. 9 Risoluzione - Cessazione per limiti di età Il premio annuo va corrisposto contemporaneamente e con le stesse modalità del premio della polizza di cui la presente assicurazione è complementare. Venendo a cessare per qualunque motivo, il pagamento del premio sulla polizza vita, l'assicurazione complementare infortuni si risolve di diritto; tuttavia, con la riattivazione della polizza vita e purché nel frattempo l'assicurato non abbia subito infortuni, può essere riattivata anche la presente assicurazione. L'assicurazione complementare cessa comunque automaticamente al termine dell'anno di assicurazione nel quale l'assicurato compie 75 anni, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti, dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta dell'assicurato. Art. 10 Rinvio alle Condizioni di Polizza Per quanto non risulta previsto dalle presenti Condizioni dell Assicurazione Complementare Infortuni, valgono le Condizioni di Polizza. 14

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