CITTÀ di AVIGLIANA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17

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1 CITTÀ di AVIGLIANA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 OGGETTO: MODIFICHE AGLI ARTICOLI 15, 18, 21, 22, 23 E 24 DEL REGOLAMENTO SULLLA TUTELA ED I BENESSERE DEGLI ANIMALI L'anno 2016, addì nove, del mese di maggio alle ore 20:22, nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, regolarmente convocata, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: Presidente SIMONI LUCIO SI Sindaco PATRIZIO ANGELO SI Consigliere ARCHINA' ANDREA SI Consigliere TAVAN ENRICO SI Consigliere MORRA ROSSELLA NO Consigliere CROSASSO GIANFRANCO NO Consigliere BUSSETTI GIULIA SI Consigliere MARCECA BALDASSARE SI Consigliere MATTIOLI CARLA NO Consigliere REVIGLIO ARNALDO SI Consigliere PATRIZIO ROSA SI Consigliere TABONE RENZO SI Consigliere SADA ARISTIDE SI Consigliere SPANO' ANTONIO SI Consigliere ZURZOLO BASTIANO SI Consigliere BORELLO CESARE NO Consigliere PICCIOTTO MARIO SI Presenti: 13 Assenti: 4 Assume le presidenza Il Presidente del Consiglio Lucio Simoni. Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Livio Sigot. Il Presidente, riconosciuta legale l adunanza, dichiara aperta la seduta.

2 MODIFICHE AGLI ARTICOLI 15, 18, 21, 22, 23 E 24 DEL REGOLAMENTO SULLLA TUTELA ED I BENESSERE DEGLI ANIMALI. Relaziona l Assessore Giulia Bussetti che chiede che i punti n. 1) ad oggetto: MODIFICHE AGLI ARTICOLI 15, 18, 21, 22, 23 E 24 DEL REGOLAMENTO SULLLA TUTELA ED I BENESSERE DEGLI ANIMALI e n. 2) ad oggetto MODIFICA DELL'ART. 49 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA, inseriti nell ordine del giorno della seduta consiliare odierna, vengano trattati insieme. Si dà atto che alle ore 20,25 entra in aula l Assessore Crosasso Gianfranco portando a 14 il numero dei presenti. Intervengono il Sindaco ed i Consiglieri Picciotto, Simoni, Spanò e Reviglio. Il Sindaco, a seguito dell intervento di Picciotto, propone di modificare, integrandolo, il testo dell art. 24, comma 4, nel modo seguente, indicato in corsivo e grassetto: E vietato inoltre possedere o detenere cani registrati a rischio elevato di aggressività a) ai delinquenti abituali o per tendenza; b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni; d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale, per quelli previsti dall'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n.189, e dall'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201; e) ai minori di 18 anni, agli interdetti e agli inabili per infermità di mente.. Il Presidente chiede di procedere alla votazione della proposta, comprensiva dell emendamento, per appello nominale. I Consiglieri di opposizione Sigg. Sada, Spanò e Zurzolo si allontanano prima della votazione portando a 11 il numero dei presenti. IL CONSIGLIO COMUNALE Vista la proposta di deliberazione di seguito riportata n. 2 del 14/04/2016 redatta dall Area Vigilanza Polizia Locale -, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, come risultante dall emendamento proposto durante il dibattito, avente l oggetto sopra riportato. Ritenuta la proposta di deliberazione, come emendata in corso di seduta, meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute; Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell art.49 e 147 bis del D. Lgs n. 267 e s.m.i., Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, che allegati alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale; Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali; Pag. 2

3 Vista la deliberazione consiliare n. 14 del 29/04/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell esercizio 2016 e pluriennale 2016/2018; Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 218 in data 28/09/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, e con valenza pluriennale come previsto dal comma 2 dell art. 24 del vigente Regolamento di contabilità, con la quale sono state assegnate ai Direttori di Area le risorse necessarie all'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio; Richiamato il Decreto Legislativo n. 267 Testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali ; Visto lo Statuto Comunale; Visto il vigente Regolamento di Contabilità; Constatato l esito della votazione: Presenti e votanti: n. 11 Voti favorevoli n. 11 Voti contrari n. = DELIBERA Di accogliere integralmente la proposta redatta dall Area Vigilanza Polizia Locale -, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, comprensiva dell emendamento. La registrazione audio/video della seduta viene resa disponibile sul sito comunale, alla voce Consiglio Comunale on-line per il tempo previsto dalla Legge ed il testo integrale degli interventi sarà allegato a verbale successivamente dopo regolare trascrizione dai files di registrazione. /ig Pag. 3

4 Area Vigilanza / Polizia Locale Proposta N. 2 del 14/04/2016 OGGETTO: MODIFICHE AGLI ARTICOLI 15, 18, 21, 22, 23 E 24 DEL REGOLAMENTO SULLLA TUTELA ED I BENESSERE DEGLI ANIMALI Su richiesta del Sindaco Angelo Patrizio Premesso che: - l'attuale regolamento per la tutela ed il benessere degli animali risale al 2007; - che negli ultimi anni il Ministero della Salute, con ordinanze contingibili ed urgenti annuali ha modificato alcune norme concernenti la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, in ultimo con l'ordinanza del 3 agosto 2015; - la Regione Piemonte è intervenuta in merito con la legge 4 novembre 2009 n. 27 sulla disciplina del rapporto persone-cani per la prevenzione della salute e del benessere degli animali; - le nuove norme introducono novità anche per i Comuni che devono cogliere l opportunità di adeguare i propri regolamenti; Considerato che le modifiche sono state concordate con la I e III commissione consiliare convocate congiuntamente in data 14 marzo 2016; Rilevato che il presente atto non comporta impiego di spesa a carico del bilancio comunale e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile; Richiamato il Decreto Legislativo 18.08/2000 n. 267 Testo Unico delle Leggi sull ordinamento degli Enti Locali : Visto lo Statuto Comunale; SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI Di approvare le modifiche, evidenziate in giallo, dei seguenti articoli del Regolamento della Città di Avigliana per la tutela ed il benessere degli animali: art. 15 Tutela della popolazione canina Chiunque a qualsiasi titolo detiene uno o più cani è responsabile della loro salute e deve garantire loro l opportuna attività motoria. I cani detenuti in appartamento o in recinto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia le caratteristiche indicate al successivo articolo 19. Pag. 4

5 Chiunque possegga un cane è responsabile dei danni cagionati dall animale sia durante la sua custodia sia che fosse smarrito o fuggito. art. 15 con modifiche Chiunque a qualsiasi titolo detiene uno o più cani è responsabile della loro salute e deve garantire loro l opportuna attività motoria. I cani detenuti in appartamento o in recinto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia le caratteristiche indicate al successivo articolo 19. Chiunque possegga un cane è responsabile del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo in solido con il proprietario. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure: - affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente; - acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore; - assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive. art. 18 Detenzione cani in aree private E vietato detenere cani in spazi angusti, privi del cibo necessario e dell acqua e non provvedere alla periodica pulizia degli escrementi e dell urina. E' vietato detenere cani legati o a catena. Se indispensabile l uso della catena questa deve essere munita di due moschettoni rotanti all estremità, dovrà essere agganciata con un gancio scorrevole ad un cavo aereo posto ad altezza di almeno due metri da terra e la cui lunghezza sia di almeno cinque metri. E comunque vietato l uso del collare a strozzo. In ogni caso,dovra' essere consentito al cane di raggiungere facilmente il proprio riparo, il cibo e l'acqua. E vietato detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo necessario per la protezione dagli agenti atmosferici. Le aree private dove i cani soggiornano liberi devono essere delimitate da una rete metallica o da una cancellata la cui altezza dal fondo di calpestio sia pari almeno al doppio dell altezza del cane e la cui struttura non consenta lo scavalcamento e la fuoriuscita del muso. All interno di aree private non adeguatamente delimitate, i cani devono essere tenuti al guinzaglio ovvero alla catena nei limiti di cui al comma 2, fanno eccezione gli animali utilizzati nell esercizio dell attività venatoria, nella ricerca dei tartufi e nella custodia di greggi e/o mandrie i cui proprietari e accompagnatori sono tenuti al controllo dei movimenti. E necessario che i cani con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare, non disturbino ripetutamente il vicinato. art. 18 con modifiche E vietato detenere cani in spazi inferiori a 8 metri quadrati per animale adulto, privi del cibo necessario e dell acqua, senza adeguata luce ed aria, e non provvedere alla periodica pulizia degli escrementi e dell urina. E' vietato detenere cani legati o a catena. Se indispensabile l uso della catena questa deve essere munita di due moschettoni rotanti all estremità, dovrà essere agganciata con un gancio scorrevole ad un cavo aereo posto ad altezza di almeno due metri da terra e la cui lunghezza sia di almeno cinque metri. E comunque vietato l uso del collare a strozzo. In ogni caso, dovrà essere consentito al cane di raggiungere facilmente il proprio riparo, il cibo e l'acqua. Pag. 5

6 E vietato detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo necessario per la protezione dagli agenti atmosferici. Le aree private dove i cani soggiornano liberi devono essere delimitate da una rete metallica o da una cancellata la cui altezza dal fondo di calpestio sia pari almeno al doppio dell altezza del cane e la cui struttura non consenta lo scavalcamento e la fuoriuscita del muso. All interno di aree private non adeguatamente delimitate, i cani devono essere tenuti al guinzaglio ovvero alla catena nei limiti di cui al comma 2, fanno eccezione gli animali utilizzati nell esercizio dell attività venatoria, nella ricerca dei tartufi e nella custodia di greggi e/o mandrie i cui proprietari e accompagnatori sono tenuti al controllo dei movimenti. E necessario che i cani con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare, non disturbino ripetutamente il vicinato. art. 21 Obbligo di raccolta delle deiezioni I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali hanno l obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. A tale scopo devono essere muniti di sacchetti di plastica e di apposito strumento per la raccolta degli escrementi (paletta o altro mezzo) da esibire per qualsiasi controllo delle forze dell ordine. L obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico dell intero territorio comunale. Sono esclusi dall applicazione del presente articolo i non vedenti, ipovedenti e diversamente abili. art. 21 con modifiche I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali hanno l obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo, depositando gli stessi nei cassonetti/cestini stradali. A tale scopo devono essere muniti di sacchetti di plastica e di apposito strumento per la raccolta degli escrementi (paletta o altro mezzo) da esibire per qualsiasi controllo delle forze dell ordine. L obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico dell intero territorio comunale. Sono esclusi dall applicazione del presente articolo i non vedenti, ipovedenti e diversamente abili. art. 22 Museruole e guinzagli Sulle aree pubbliche o di uso pubblico i proprietari o i detentori sono tenuti a tenere i cani anche di piccola taglia al guinzaglio o muniti di museruola. In occasione di mercati, fiere, feste ovvero durante manifestazioni pubbliche, all interno di locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto i cani anche di piccola taglia devono essere accompagnati al guinzaglio e dotati di museruola. Il guinzaglio, quando utilizzato in modo disgiunto dalla museruola, non può avere una lunghezza superiore a metri 1,5. Sulle aree pubbliche, aperte al pubblico o di uso pubblico i cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio, devono essere sempre accompagnati. I proprietari e i detentori di cani la cui razza è elencata in un apposito elenco allegato all Ordinanza del Ministero della Salute del 12 dicembre 2006 devono, quando si trovano nelle vie o altro luogo aperto al pubblico, nei locali pubblici o sui mezzi di trasporto, applicare sia il guinzaglio sia la museruola. Pag. 6

7 Sono esclusi dai disposti del presente articolo i cani in dotazione alle forze armate, di Polizia, di Protezione civile, dei Vigili del Fuoco quando sono utilizzati per servizio ed i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie. art. 22 con modifiche Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure: a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni; b) portare con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti; la museruola può essere rigida o morbida; Sono esclusi dai dispositivi del presente articolo i cani in dotazione alle forze armate, di polizia, di protezione civile, dei vigili del fuoco quando utilizzati per servizio ed i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie. art. 23 Tutela dall'aggressività dei cani Il detentore o possessore di cani la cui razza è elencata in un apposito elenco allegato all ordinanza del Ministero della Salute del 12 dicembre 2006 è obbligato a vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone e deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati dai cani contro terzi. Si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia di ledere l integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell animale. I servizi veterinari devono tenere aggiornato un archivio dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati, nonché dei cani di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di predisporre i necessari interventi di controllo per la tutela dell incolumità pubblica. L autorità sanitaria stabilisce i criteri per la classificazione del rischio da cani con aggressività non controllata con i relativi parametri per la rilevazione, i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature e l obbligo per i proprietari di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane. Il proprietario o il detentore di un cane di cui al comma 1 e al comma 3, del presente articolo, che non è in grado di mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni dell ordinanza ministeriale deve interessare le autorità veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare con l Amministrazione Comunale idonee soluzioni di gestione dell animale. art. 23 con modifiche I comuni e i servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali possono organizzare percorsi formativi per i proprietari di cani, in conformità al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di un attestato di partecipazione denominato «patentino», avvalendosi della collaborazione degli Ordini professionali dei medici veterinari, dei Dipartimenti di medicina veterinaria delle Università, delle Associazioni veterinarie e delle Associazioni di protezione animale. Per ogni percorso formativo deve essere individuato un responsabile scientifico tra i medici veterinari esperti in comportamento animale di cui all'art. 1, comma 3 del decreto ministeriale 26 novembre 2009 o appositamente formati dal Centro di referenza nazionale per la formazione in sanità pubblica veterinaria, istituito presso l'istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'emilia Romagna. I percorsi formativi su base volontaria possono essere promossi e organizzati autonomamente anche da medici veterinari libero professionisti nel Pag. 7

8 rispetto dei criteri sopra indicati, informando il comune, il Servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale e l'ordine professionale. Il medico veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilità di percorsi formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumità pubblica. A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio i comuni, su indicazione dei servizi veterinari, decidono, nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumità pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese per i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane. I servizi veterinari, oltre a quanto stabilito al precedente capoverso, in caso di rilevazione di rischio elevato, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale. I servizi veterinari detengono un registro aggiornato dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressività ai sensi del precedente capoverso. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e applicano sempre al cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, sia guinzaglio sia museruola. art. 24 Divieti Sono vietati: - l addestramento inteso ad esaltare l aggressività dei cani; - l addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani appartenenti a incroci o razze di cui all ordinanza del Ministero della Salute del 12 Dicembre 2006; - qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l aggressività; - gli interventi chirurgici destinati a modificare l aspetto di un cane senza scopi veterinari e in particolare è vietato il taglio della coda, delle orecchie e delle corde vocali; - l addestramento coercitivo con uso di strumenti elettrici. art. 24 con modifiche Sono vietati: - l addestramento inteso ad esaltare l aggressività dei cani a rischio elevato di aggressività; - qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività; - la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376; - la vendita, l'esposizione ai fini di vendita e la commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici non conformi all'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 novembre 2010, n Gli interventi chirurgici effettuati in conformità all'articolo 10 della citata Convenzione europea sono certificati da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale ed é presentato quando richiesto dalle autorità competenti. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione dell'articolo 10 della citata Convenzione Europea sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale. Pag. 8

9 E' vietato inoltre possedere o detenere cani registrati: a) ai delinquenti abituali o per tendenza; b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni; d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale, per quelli previsti dall'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n.189, e dall'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201; e) ai minori di 18 anni, agli interdetti e agli inabili per infermità di mente. Comma modificato con emendamento in corso di seduta consiliare Per comodità di lettura si allega copia del Regolamento per la tutela del benessere degli animali nella versione modificata. Avigliana, 14 Aprile 2016 il Direttore dell'area Carmelo Romeo / INFOCERT SPA Pag. 9

10 Del che si è redatto il presente verbale. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Lucio Simoni (sottoscritto digitalmente) IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Livio Sigot (sottoscritto digitalmente) Pag. 10

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