AZIENDA AUTONOMA DI CURA SOGGIORNO E TURISMO VICO EQUENSE REGOLAMENTO CONTABILE DEI BENI MOBILI
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1 AZIENDA AUTONOMA DI CURA SOGGIORNO E TURISMO VICO EQUENSE REGOLAMENTO CONTABILE DEI BENI MOBILI
2 ART.1 CLASSIFICAZIONE DEI BENI MOBILI I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie: a) mobili, arredi, macchine di ufficio; b) materiale bìbliografico; c) collezioni scientifiche; d) strumenti tecnici, attrezzature in genere; e) automezzi, natanti ed altri mezzi di trasporto; f) valori mobiliari; g) altri beni mobili I beni singoli e le collezioni di interesse storico, archeologico e artistico, devono essere descritti anche in separati inventari con le indicazioni atte ad identificarli. ART.2 INVENTARIO DEI BENI MOBILI Tutti i beni mobili che determinano incremento del patrimonio debbono essere registrati sulle apposite scritture patrimoniali dell'azienda A.C.S.Turismo contestualmente all'ordine di liquidazione della fattura. Salvo quanto previsto al successivo punto, í beni devono essere numerati progressivamente; la loro descrizione deve essere sintetica ma atta a distinguere, senza alcuna incertezza, l'oggetto inventariato il suo valore, la sua localizzazione, nonché il suo consegnatario. Su di essi deve essere apposta idonea etichetta identificativa che permettono di individuare la corrispondente descrizione sul Registro inventario. L'inventario dei beni mobili deve contenere, di norma, le seguenti indicazioni: il numero di inventario progressivo; a. la categoria di cui al precedente art. 1; b. la descrizione; c. la destinazione (luogo e struttura); d. il consegnatario; e. la data di acquisizione; f. il valore di acquisizione (comprensivo di I.V.A. ); g. le variazioni di valore; Le predette indicazioni saranno annotate esclusivamente per le nuove acquisizioni. Alle integrazioni di beni già inventariati viene attribuito lo stesso numero di inventario. Le singole parti di un'apparecchiatura, collocate all'interno della stessa o che costituiscono un insieme unitario i cui componenti non siano autonomamente utilizzabili, devono essere inventariate sotto lo stesso numero dell'apparecchiatura principale. Qualora un componente di un'apparecchiatura venga utilizzato su più apparecchiature, considerata la destinazione d'uso dei bene, in via eccezionale si può dare un numero d inventario proprio. Gli inventari sono redatti, in unico esemplare che è conservato presso l'amministrazione. Gli inventari sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario con l intesa che per i beni mobili già inventariati saranno riportate le annotazioni esistenti.
3 ART.3 ATTRIBUZIONE DEL VALORE INVENTARIALE Il valore da iscrivere sul registro inventario deve essere definito a seconda delle modalità di acquisizione dei bene. I beni acquistati devono essere inventariati al prezzo di acquisto diminuito da eventuali sconti ed aumentato dell'iva e di eventuali spese strettamente connesse all'acquisizione dei bene stesso (es.: spese doganali, ecc... ). I beni pervenuti per altra causa (donazione, ecc.) sono valutati al prezzo di mercato o stima, comprese eventuali spese di sdoganamento, installazione, ecc. Le apparecchiature costruite nelle officine e nei laboratori dell'azienda A.C.S.Turismo e/o che risultino dall assemblaggio di componenti sono inventariate coi valore pari alla somma dei prezzi costo delle singole parti. I beni mobili ottenuti a seguito di contratti leasing dovranno essere iscritti nei registri i inventario ed al valore della somma dei canoni depurata delle quote versate in conto "interessi". I valori mobiliari sono valutati al prezzo di acquisto o, in mancanza, al valore di borsa dei giorno precedente a quello dell'inventariazione. Essi sono descritti con indicazione della natura dei titoli, dei loro numero di identificazione, della scadenza, dei valore nominale e della rendita annuale. Per i libri ed il materiale bib1íògrafico viene tenuto un separato inventario con autonoma numerazione. I libri singoli e le collezioni dei libri sono inventariati al loro prezzo di copertina, anche se pervenuti gratuitamente, o al valore di stima se non è segnato alcun prezzo. Per materiale bibliografico si devono intendere anche videocassette, supporti informatici, microfilm, microfisches. La videocassetta, il supporto informatico, il microfilm, il mícrofish, allegati al materiale bibliografico vengono inventariati con lo stesso numero di inventario della rivista o del libro a cui fanno da supporto. Quando la videocassetta e/o il supporto informatico non sono associati ad un libro o ad una rivista, devono essere inventariati con numeri di inventario propri. Per le apparecchiature informatiche si terrà conto quanto disposto dalla direttiva del Presidente del C.d.M. del 5/11/1999. ART.4 REGISTRO DEL MATERIALE DI MODICO VALORE E DI FACILE DEPERIMENTO O OBSOLESCENZA I beni di modico valore e di facile deterioramento sono esclusi dalla registrazione nei fogli inventario per essere contabilizzati in un apposito registro detto di "consistenza " Si considerano beni di modico valore e/o facile deterioramento: l. software in licenza d'uso completi di manuali di importo inferiore a.300, 00 IVA esclusa); 2. beni di facile deperimento; 3. manuali o pubblicazioni di uso corrente. Fanno eccezione:
4 a) gli arredi di importo superiore a. 50, 00 (IVA esclusa); b) gli aumenti di valore dei beni già inventariati (integrano il valore già inventariato); c) libri, qualunque sia l'importo ad eccezione di quelli di cui al precedente punto 3 del precedente comma. Per i beni sopraelencati vale la disciplina dettata ai precedenti punti. Il registro di consistenza deve contenere, anche in maniera sintetica, descrizione dei beni il loro valore e la loro localizzazione. La cancellazione dei beni dal registro di consistenza deve essere autorizzata dal Coordinatore Generale sentito il consegnatario, essa non richiede alcuna approvazione degli Organi collegiali. La situazione patrimoniale, da allegare al conto consuntivo, comprende tali beni in una apposita colonna denominata beni di facile deperimento o modico valore. Non sono iscritti nelle scritture patrimoniali (registro inventario e registro consistenza) i beni che per loro natura sono consumabili, cioè che devono essere consumati per la loro utilizzazione quali: a)il materiale di cancelleria, la componentistica, i ricambi, le materie prime necessari per le attività degli uffici; b)le diapositive, le videocassette, í nastri, í dischi e simili. c)materiale promozionale Per i beni di cui al precedente comma è tenuta, da parte dei responsabili incaricati della relativa gestione, apposita contabilità, a quantità e specie. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano: nel caso di usuali scorte di modesto valore e quantità, atte a garantire la continuità dei funzionamento dei servizi, che non incidono significativamente sul patrimonio dell'ente; per i materiali immediatamente necessari all'attività degli uffici, quali minuterie metalliche, bulloneria, componentistica di base, colle materie prime e simili destinati ad essere distrutti od utilizzati nell assemblaggio. ART.5 CONSEGNATARI DEI BENI MOBILI I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria e i materiali di consumo, sono presi in consegna dall'economo. I consegnatari possono affidare, per compiti di istituto, i beni ad altri dipendenti dell'azienda A.C.S.Turismo, che agiranno come subconsegnatari. Sia i consegnatari che i subconsegnatari assumono la veste di "agenti responsabili" ART.6 AGENTI RESPONSABILI I consegnatari e i subconsegnatari sono responsabili dei materiale inventariato o meno -loro affidato per compiti d'istituto, sia per quanto riguarda la custodia sia per quanto riguarda la conservazione e il corretto uso. Essi hanno l'obbligo di adottare, con ogni diligenza,- tutte le misure idonee alla conservazione dei bene e di segnalare tempestivamente ogni perdita o deterioramento.
5 ART.7 PASSAGGI DI GESTIONE Il cambio del Consegnatario ha luogo previa ricognizione dei beni, registrati sulle scritture patrimoniali al momento della consegna. Il verbale di consegna è redatto in tre copie, di cui una per il Consegnatario cessante, una per il Consegnatario subentrante e una terza per l'ufficio Patrimonio. Qualora la presa in carico dei beni mobili da parte del Consegnatario subentrante dovesse eccezionalmente avvenire con la clausola della "riserva" da scíogliersí solo a seguito della materiale ricognizione dei beni stessi, questa dovrà essere effettuata entro il termine perentorio di 90, giorni dalla presa in carico con "riserva". Decorso tale termine la consegna si considera avvenuta a tutti gli effetti. ART.8 RICOGNIZIONE DEI BENI MOBILI La ricognizione dei beni consiste nella verifica della corrispondenza tra quanto contenuto nei registri inventario ed i beni mobili esistenti. Allorché le registrazioni risultassero discordanti dalla situazione reale si deve procedere alle necessarie rettifiche. La ricognizione dei beni mobili conferiti è effettuata a cura dei rispettivi Consegnatari. Di tale ricognizione dovrà essere dato atto in apposito verbale che dovrà essere trasmessa all'amministrazione - Economato e Patrimonio - entro trenta giorni dal termine della ricognizione. La ricognizione dei beni mobili e il rinnovo dei relativi inventari. deve essere effettuata almeno ogni dieci anni. ART.9 CANCELLAZIONE DAI REGISTRI INVENTARIO Lo scarico è l'operazione in base alla quale il bene viene cancellato dall'inventario e cessa di far parte dei patrimonio. Lo scarico deve essere autorizzato dagli Organi Collegiali competenti sulla base di motivata richiesta dei Consegnatario dei bene. Lo scarico deve essere oggetto di delibera di diminuzione di Stato patrimoniale. Si procede al discarico inventariale dei beni mobili al verificarsi delle seguenti condizioni: a) furto, previa regolare denuncia all'autorità giudiziaria e chiusura istruttoria da parte della stessa; b) danneggiamento grave che escluda il recupero dei bene; c) obsolescenza dei bene; d) alienazione e permuta; e) errore di inventario o ogni altro giustificato evento non espressamente previsto. Il discarico può essere disposto anche nel caso in cui la riparazione dei bene ancorché possibile non risulti economicamente conveniente rispetto al valore residuale dei bene. ART.10 L'ECONOMO E' consegnatario dei beni mobili dell'amministrazione.
6 L'Economo effettua la ricognizione dei beni mobili dell'amministrazione almeno ogni cinque anni e collabora con il Dirigente per l'effettuazione della loro ricognizione inventariale. L'Economo provvede alla corretta tenuta dell inventario generale dell'azienda, al carico dei beni nei libri di inventario, al loro scarico a seguito di provvedimenti degli organi competenti, procede a periodiche verifiche dell'inventario segnalando al Coordinatore Generale ogni irregolarità riscontrata. IL COORDINATORE GENERALE Elio Sica L AMMINISTRATORE Dr. Luigi Salvato
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