COSTITUZIONE
|
|
- Donato Miele
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Statuto di LINK-Coordinamento Universitario approvato all'assemblea fondativa il 15 maggio 2010 ed emendato alla seconda assemblea nazionale il 22 maggio 2011 Art. 1 - COSTITUZIONE È costituita, nel rispetto del codice civile, l'associazione denominata LINK-Coordinamento Universitario. LINK-Coordinamento Universitario (d'ora in poi LINK ) è un'associazione nazionale studentesca che mette in rete realtà universitarie locali di ispirazione sindacale e politica. L'associazione ha sede legale a Roma, in via IV Novembre 98, ha durata illimitata, è senza fini di lucro, è apartitica e aconfessionale. Si riconosce nei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana e rifiuta ogni discriminazione basata sull'identità etnica, religiosa, di genere o di orientamento sessuale. LINK partecipa insieme all'unione degli Studenti alla costituzione della rete dei soggetti in formazione. Art. 2 PRINCIPI E FINALITÀ LINK si dà il compito, tramite la messa in rete delle esperienze territoriali e la condivisione di un'elaborazione comune, di promuovere i diritti degli studenti universitari e di affermarne il protagonismo nella costruzione di una società democratica basata sui principi di libertà, uguaglianza e fraternità. In particolare, gli studenti e le studentesse di LINK considerano un'università pubblica, laica e democratica, liberamente accessibile e autonomamente governata dalla comunità accademica come un luogo fondamentale per la costruzione di una coscienza di cambiamento e per il progresso economico, sociale e civile della nostra società, rifiutando le logiche del clientelismo e del profitto. Le realtà territoriali aderenti costituiscono LINK come luogo di elaborazione e realizzazione di un'azione politica nazionale mirata ad abbattere le barriere all'accesso ai saperi per tutti e per tutte, rivendicare una didattica di qualità e una ricerca libera, conquistare un nuovo welfare universale come base dell'uguaglianza e della cittadinanza, fare della conoscenza il motore di un nuovo modello di sviluppo democratico e sostenibile dal punto di vista sociale e ambientale. Gli studenti e le studentesse di LINK si impegnano quindi per affermare il diritto allo studio per tutti e per tutte come nodo fondamentale nella costruzione di una società dell'uguaglianza, e in particolare promuovono il diritto all'abitare, alla mobilità, alle mense pubbliche, alla prevenzione e alla salute, a un reddito in grado di garantire l'autonomia dalla famiglia, a una formazione di qualità, al valore legale e reale dei titoli di studio, all'accesso ai contenuti culturali nel senso più ampio, a un sapere libero da vincoli proprietari e pubblicamente accessibile, alla formazione continua, alla ricerca e all'arte libere,come dice la Costituzione, da ogni vincolo ideologico, confessionale o economico, alle pari opportunità, alla qualità e alla dignità della vita quotidiana, a spazi e tempi di aggregazione ed espressione liberi dalle logiche del consumo mercificato, alla partecipazione democratica al governo delle università e delle città. Per promuovere queste rivendicazioni, gli studenti e le studentesse di LINK utilizzano tutti gli strumenti democratici del protagonismo sociale, come, ad esempio, le mobilitazioni studentesche e generali, gli organismi di rappresentanza, le vertenze locali e nazionali con le autorità accademiche e pubbliche, la costruzione di luoghi e momenti di aggregazione e mutualismo, l'informazione e la produzione culturale.
2 LINK è parte dei movimenti e delle lotte sociali contro il razzismo, il fascismo, il sessismo, l omofobia, contro lo sfruttamento dell'essere umano e dell'ambiente dettato dal profitto e contro le oppressioni, le guerre e le violenze da esso generate. Art. 3 ORGANIZZAZIONE LINK è lo strumento di elaborazione e promozione della politica nazionale dei soggetti territoriali che la compongono. Ha il compito, tramite la messa in rete delle esperienze territoriali, di condividere l'elaborazione tra i soggetti aderenti e di promuovere una politica nazionale unitaria e coordinata. Si dota di strumenti di comunicazione verso il pubblico e promuove momenti di formazione interna ed esterna. LINK riconosce e valorizza il pluralismo interno e l autonomia di analisi e di azione delle realtà che la compongono, nel rispetto dei suoi principi fondativi. LINK fa tesoro del percorso compiuto dai soggetti aderenti nella sperimentazione di ogni forma di partecipazione democratica e nella critica del potere, e costituisce un modello organizzativo basato sulla compartecipazione dei diversi nodi alle decisioni comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, senza subordinazioni di carattere gerarchico. L'organizzazione e il processo decisionale di LINK si basano sull'uguaglianza di diritti di tutti i membri, sulla democrazia delle scelte, sulla trasparenza e verificabilità delle decisioni, sull'elaborazione delle linee d'azione tramite la costruzione del consenso e sulla tutela e valorizzazione dell'autonomia dei soggetti territoriali nell'ambito del proprio contesto locale. Art. 4 - I SOCI Fanno parte di LINK tutte le associazioni ed i singoli studenti universitari che condividano i principi e le finalità dell'associazione e che si impegnino a rispettare il presente statuto, indipendentemente dalla loro nazionalità, religione, condizione sociale, identità sessuale e di genere, opinione politica. L'adesione a LINK avviene attraverso l'adesione a uno dei soggetti territoriali che ne fanno parte, secondo le modalità da essi determinate nei rispettivi statuti, manifesti identitari e regolamenti. Tutti gli studenti universitari presenti in città in cui non sono presenti soggetti aderenti a LINK possono sostenere e promuovere le attività di LINK in concerto con il coordinamento nazionale. Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L associazione può avvalersi in casi di particolare necessità e/o complessità della collaborazione di soggetti esterni retribuiti, attraverso contratti di lavoro stabiliti dalle normative vigenti oppure ricorrendo con modalità analoghe ai propri associati che dimostrino di avere i requisiti necessari allo svolgimento di una determinata attività. Art. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI Ogni socio ha diritto: a concorrere all elaborazione delle linee di azione politica e a partecipare alle attività promosse dall associazione; a essere informato sulle decisioni assunte dagli organismi nazionali e territoriali; a partecipare in maniera attiva e passiva alla nomina degli organismi nazionali e territoriali; far ricorso all operato degli organismi di garanzia per la risoluzione di eventuali controversie interne. Ogni socio è tenuto a:
3 osservare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organismi associativi, nell'ambito delle competenze di ognuno; versare alle scadenze stabilite le quote sociali eventualmente decise dagli organismi associativi. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate. Art. 6 LE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI Le associazioni territoriali sono il principale livello del coordinamento, dell'azione e della sintesi politica ed organizzativa di LINK nei territori. Nei limiti del rispetto della legge, del presente statuto e dei principi della partecipazione democratica, si organizzano in modo autonomo secondo le proprie esigenze, fatta eccezione per l individuazione di un referente territoriale che faccia da punto di riferimento di quel territorio per gli altri soggetti territoriali e per l'organizzazione nazionale. L'organizzazione nazionale segue il principio di sussidiarietà verticale: le attività vengono svolte dall'entità territoriale più vicina ai soci, e possono essere esercitate dai livelli territoriali superiori solo se questi possono rendere il servizio in maniera più efficace ed efficiente. Gli interventi dei livelli superiori sono temporanei e tesi a restituire l autonomia d azione all entità di livello inferiore e seguono il principio della proporzionalità dell'intensità dell'intervento in rapporto alle finalità. Le associazioni territoriali rappresentano LINK nei confronti di enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale, sono competenti per l'azione politica di livello locale e partecipano alla costruzione della politica nazionale. Le associazioni territoriali, in virtù delle funzioni di articolazione nazionale, assumono le relative responsabilità di controllo e di indirizzo verso i soci. Ai fini del processo decisionale interno, l'unità di base di LINK è l'ambito metropolitano, cioè la città in cui sia presente almeno un ateneo, o una sua sede staccata con almeno iscritti. Nel caso esistano più soggetti territoriali aderenti a LINK nello stesso ambito metropolitano, essi, pur mantenendo la rispettiva autonomia nell'azione locale, contano come una sola unità di base nell'organizzazione nazionale, in particolare nella ripartizione dei delegati per l'assemblea nazionale e in eventuali votazioni nel coordinamento nazionale. La ripartizione dei delegati tra i soggetti territoriali che insistono nello stesso ambito metropolitano compete all'accordo tra gli stessi soggetti e, in caso di controversie, al coordinamento nazionale. Art. 7 - RADICAMENTO LINK persegue l'obiettivo di radicarsi negli atenei e nelle città universitarie tramite l'inclusione di soggetti universitari territoriali attivi nel movimento studentesco e compatibili con il proprio percorso politico, secondo i criteri di autonomia, radicamento e vertenzialità. I soggetti aderenti devono cioè essere dotati della necessaria autonomia politica ed organizzativa rispetto a qualsiasi altra organizzazione, devono essere effettivamente radicati nella propria realtà territoriale e devono avere tra i propri obiettivi il cambiamento dell'esistente. LINK promuove relazioni con tutti i soggetti universitari territoriali che condividono i suoi principi e obiettivi. Le relazioni con le realtà presenti nelle città in cui è presente un soggetto universitario aderente a LINK passano attraverso quel soggetto. Sulla costruzione di relazioni con realtà universitarie presenti in città in cui esiste una sede territoriale dell'unione degli Studenti, va consultato per informazioni non vincolanti l'esecutivo nazionale di quell'organizzazione.
4 I soggetti territoriali che condividano le finalità di LINK e che si impegnino a rispettare il presente statuto possono chiedere di entrare a far parte dell'associazione. L'ammissione all'associazione, secondo i criteri di cui sopra, è deliberata a maggioranza dei 2/3 dal coordinamento nazionale, su proposta argomentata dell'esecutivo nazionale. Il diniego va motivato. Le associazioni territoriali che aderiscono a LINK hanno diritto ad usarne il nome e il logo all'interno del proprio territorio. Un'associazione territoriale può recedere da LINK mediante comunicazione scritta da inviare al coordinamento nazionale, che ha l'obbligo di discutere i contenuti della comunicazione e di prenderne atto. Un'associazione può essere esclusa da LINK in caso di gravi violazioni dello statuto e dei criteri necessari all'appartenenza all'organizzazione nazionale, o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'organizzazione stessa. All'associazione territoriale va assicurato il diritto al contraddittorio per tutta la durata del procedimento. L'esclusione dell'associazione territoriale è discussa e deliberata dal coordinamento nazionale con la maggioranza dei 2/3 e comunicata a mezzo lettera, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione. Il coordinamento nazionale può sancire, a maggioranza dei 2/3, il rapporto di collaborazione con soggetti universitari territoriali non aderenti a LINK, in vista di una futura adesione o comunque come suggello di un percorso di condivisione politica. I soggetti che hanno sottoscritto un rapporto di collaborazione partecipano alla vita associativa di LINK senza far parte dell'associazione ai fini del processo decisionale interno. Art. 8 - GLI ORGANI Gli organi dell'associazione sono: l'assemblea nazionale; il coordinamento nazionale; i gruppi di lavoro; l'esecutivo nazionale; il collegio dei garanti. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito e in qualsiasi momento revocabili da parte dell'organo che le ha determinate. Art. 9 - L'ASSEMBLEA NAZIONALE L'assemblea è il massimo organo deliberante dell'associazione ed è convocata dal coordinamento nazionale in via ordinaria ogni anno e in via straordinaria quando condizioni particolari lo rendano necessario. La convocazione straordinaria è disposta dal coordinamento nazionale su richiesta motivata di almeno metà più uno delle unità di base di cui all'art. 6, che dev'essere eseguita entro 2 mesi. Il coordinamento nazionale, all atto della convocazione dell'assemblea, approva a maggioranza dei 2/3, un regolamento per il suo svolgimento, che ne disciplina obiettivi e compiti e ne stabilisce la composizione. L'assemblea ha il potere di: discutere ed approvare il programma generale dell associazione; nominare gli organismi sociali, salvo le eccezioni individuate dal presente statuto; discutere e approvare le modifiche allo statuto nazionale. Art IL COORDINAMENTO NAZIONALE
5 Il coordinamento nazionale è il luogo di elaborazione e promozione della politica nazionale di LINK, di cui rappresenta l'organo sovrano nella decisione politica, limitato solo dalle linee determinate dall'assemblea e dall'autonomia dei territori. Alle riunioni del coordinamento, convocate via con almeno 7 giorni di preavviso dall'esecutivo nazionale o da almeno un terzo delle unità di base di cui all'art. 6, partecipano delegati liberamente designati da ogni soggetto territoriale. Gli interventi in coordinamento vengono gestiti in maniera equilibrata tra i diversi soggetti presenti. La politica nazionale universitaria viene elaborata costruendo il consenso tra i soggetti partecipanti. In caso di votazione, ognuna delle unità di base di cui all'art. 6 esprime un solo voto. Il coordinamento nazionale: delibera l'adesione di nuovi soggetti territoriali; convoca l'assemblea nazionale e ne dispone le modalità di svolgimento; determina l'azione politica nazionale dell'associazione; designa i propri rappresentanti in ogni organismo esterno e l'adesione agli stessi; decide eventuali funzioni e deleghe al di fuori degli organismi previsti dal presente statuto. Il coordinamento nazionale può revocare, a maggioranza dei 2/3, il mandato dell'esecutivo nazionale e sostituirlo in qualsiasi momento. Analogamente, sempre a maggioranza dei 2/3, può integrare il numero dei membri dell'esecutivo nazionale. Art. 11 I GRUPPI DI LAVORO LINK si dota, su proposta di almeno due realtà territoriali, di gruppi di lavoro tematici per approfondire determinati aspetti della politica universitaria nazionale, per svolgere specifici incarichi o per discutere di problematiche relative a macroaree didattiche. Ogni soggetto territoriale nomina liberamente suoi rappresentanti all'interno dei gruppi di lavoro. Il coordinamento nomina un responsabile per ogni gruppo di lavoro, a cui spetta il compito di tirare le fila del lavoro di analisi e proposta attuato del gruppo e di fare da punto di riferimento per i soggetti territoriali sullo specifico tema. I gruppi di lavoro, tramite i rispettivi responsabili, istruiscono i lavori del coordinamento nazionale per quanto riguarda le rispettive competenze. Art. 12 L'ESECUTIVO NAZIONALE L'esecutivo nazionale di LINK, il cui numero di membri può variare da 2 a 6, ha il compito di coordinare tra loro le iniziative dei soggetti territoriali e del coordinamento nazionale, di rappresentare l'associazione verso l'esterno e di prendere le iniziative necessarie al compimento delle decisioni del coordinamento nazionale. Può inoltre assumere tutti i mandati e gli incarichi che il coordinamento gli conferisce. Resta in carica un anno. L'esecutivo nazionale decide, di comune accordo, e comunica al coordinamento nazionale, eventuali funzioni e incarichi, salvo ove previsto dal presente statuto. Sono obbligatoriamente previste le funzioni di responsabile dell'organizzazione, di tesoriere e di portavoce, che è il legale rappresentante di LINK. Le funzioni di portavoce e tesoriere non possono essere esercitate dalla stessa persona. Le funzioni di portavoce e responsabile dell organizzazione sono attribuite dall assemblea nazionale contestualmente alla nomina dell'esecutivo nazionale. Non esistono differenziazioni gerarchiche tra i membri dell'esecutivo nazionale. Art I MEZZI FINANZIARI I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono da: proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
6 proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti; contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali e non presuppongano un condizionamento all'attività politica dell'associazione. Ogni mezzo che non sia in contrasto con lo statuto e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio. Il compito prioritario dell'associazione è favorire lo sviluppo dell'autonomia politica ed economica delle sede territoriali, secondo i principi di cui all'articolo 6. Art BILANCIO I bilanci preventivo e consuntivo sono predisposti dal tesoriere e approvati dall'assemblea nazionale, che in casi eccezionali può delegare questo compito al coordinamento nazionale. L'esercizio finanziario si svolge dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo deve essere discusso ed approvato entro l'inizio dell'esercizio a cui si riferisce; il rendiconto economico e finanziario, o il bilancio consuntivo, deve essere approvato entro 4 mesi dal termine dell'esercizio a cui fa riferimento. Può essere prevista ulteriore deroga in caso di comprovata necessità o impedimento. La gestione finanziaria deve essere economicamente sostenibile. Art. 15 IL COLLEGIO DEI GARANTI Il collegio dei garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Esso ha il compito di: interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi sulla loro corretta applicazione; emettere pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi; dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi e i soggetti territoriali. Il collegio dei garanti interviene a seguito di richiesta o ricorso di parte. Il collegio dei garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 giorni dalla richiesta, e deve sentire le parti interessate. Le delibere del collegio sono approvate a maggioranza dei membri e succintamente motivate; sono immediatamente esecutive. Il collegio dei garanti è formato da 3 componenti effettivi individuati dall'assemblea nazionale, tra soci ed ex soci di provata affidabilità, che non possono rivestire nessun altro incarico all interno dell organizzazione. Art INCOMPATIBILITÀ Qualsiasi incarico all'interno di LINK è incompatibile con la presenza all interno di organismi di partito di livello provinciale o superiore. Qualsiasi incarico all'interno di LINK è incompatibile con la qualità di componente delle assemblee elettive della Repubblica e dell Unione Europea a tutti i livelli istituzionali. Tale incompatibilità non si estende alle assemblee o organismi elettivi finalizzati alla rappresentanza studentesca e/o giovanile. L incompatibilità determina l immediata decadenza da ogni incarico; la decadenza è automatica. È responsabilità del coordinamento nazionale garantirne la concreta attuazione. Art MODIFICHE STATUTARIE
7 Questo statuto è modificabile dall'assemblea nazionale con la maggioranza dei 2/3. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la legge italiana. Art. 18 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 4/5 di un'assemblea nazionale appositamente convocata. L'assemblea nazionale che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari. Art DISPOSIZIONI FINALI Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.
DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale
DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale 1 Articolo 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale
DettagliREGOLAMENTO CONVOL REGIONALE. della Regione
REGOLAMENTO CONVOL REGIONALE della Regione Art. 1 Costituzione E costituita su delibera della ConVol nazionale la Rete regionale ConVol della Regione come articolazione regionale della ConVol nazionale,
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1 (Denominazione e Sede) - E costituita l associazione di volontariato denominata Amico Albero, in seguito definita
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA L Associazione ABILMENTE CON TUTTI vuole essere una risposta alla situazione di profondo disagio in cui vengono a trovarsi le persone
DettagliStatuto associazione Salvaiciclisti-Bologna
Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna Articolo 1 Denominazione, Sede e Durata E costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015
STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in
DettagliREGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 04.05.2006 Indice ART. 1 - OBIETTIVI...2 ART. 2 - FUNZIONI DELLA CONSULTA...2
DettagliSTATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " " ART. 1 (Denominazione e sede) E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata:
DettagliL Associazione ha sede legale in Mantova - Piazza Sordello 43 - l Amministrazione Provinciale di Mantova.
Art. 1 COSTITUZIONE E costituita una Associazione ai sensi dell art. 36 e seguenti del C.C. che ha carattere aconfessionale e apartitico, avente la denominazione Collegamento Provinciale del Volontariato
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS Art.1 DENOMINAZIONE SEDE DURATA 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Consorzio associazioni con il Mozambico
DettagliREGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI
C O M U N E D I D E R U T A PROVINCIA DI PERUGIA REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI. Art. 1 Istituzione.. Art. 2 Attribuzioni.. CAPO II ORGANI DELLA
DettagliSTATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE. Articolo 1 (Denominazione e sede)
STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE Articolo 1 (Denominazione e sede) E costituita, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n.383 e della legge regionale 6 dicembre 2012, n.42, l Associazione di Promozione Sociale
DettagliSTATUTO NAZIONALE CENTRO DI AZIONE GIURIDICA (Ce.A.G.) Il Centro di Azione Giuridica ha sede in Roma, Via Salaria n.
STATUTO NAZIONALE CENTRO DI AZIONE GIURIDICA (Ce.A.G.) DI LEGAMBIENTE ONLUS Approvato il 14.04.2013 ART. 1. Organizzazione e sede del Ce.A.G. Il Centro di Azione Giuridica ha sede in Roma, Via Salaria
DettagliREGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA
PROVINCIA DI MANTOVA Servizio Protezione Civile REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI
DettagliSCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 1/7 SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 2/7 ART. 1* (Denominazione
DettagliCOMUNE DI LONDA Provincia di Firenze REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 35 del 29.04.2010 1 INDICE ART. 1: Oggetto del regolamento ART. 2: Valorizzazione della partecipazione
DettagliSTATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>
STATUTO Associazione di promozione sociale > ART. 1 (denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione
DettagliINSIEME PER LIMANA Gruppo d'acquisto Solidale
Statuto INSIEME PER LIMANA Gruppo d'acquisto Solidale 1 E costituita una Associazione denominata GAS INSIEME PER LIMANA L Associazione è costituita in conformità al dettato della L. 383/2000, pertanto
DettagliRegolamento di Veneto Stato. Art. 3 - Iscrizione a gruppi territoriali o tematici
Regolamento di Veneto Stato Art. 1 - Organizzazione territoriale Veneto Stato (d'ora in poi anche VS) si compone di gruppi territoriali, dei quali favorisce la formazione. I gruppi territoriali si classificano
DettagliSTATUTO. dell Associazione di associazioni Volontà Solidale
STATUTO dell Associazione di associazioni Volontà Solidale Art. 1 COSTITUZIONE E' costituita con sede legale a Cosenza l'associazione Volontà Solidale, di seguito denominata Associazione. Volontà Solidale
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE Articolo 1 Natura giuridica 1. L Associazione Amici della Scuola di musica di Fiesole, promossa dal Maestro Piero Farulli, è un istituzione
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO Art 1 Denominazione e sede dell associazione 1. È costituita l Associazione culturale e professionale degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative lend
DettagliASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DONO E SERVIZIO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DONO E SERVIZIO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Art. 1 Costituzione 1.E' costituita nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia l'associazione
Dettaglistatuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004
statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004 Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE È costituita dal 1908 l Unione delle Province d Italia (U.P.I.). Essa ha sede in Roma.
DettagliSTATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata
STATUTO Art.1 - Denominazione, sede e durata E' costituita l'associazione di promozione scientifica e culturale, Associazione Carlo Giannini, con sede presso la Facoltà di Economia dell Università degli
DettagliL Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO BUONI AMICI STATUTO Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata. a - E costituita l Associazione di Volontariato BUONI AMICI. L Associazione ha sede in Favria, Via
DettagliREGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI Elaborazione Ufficio Servizi Culturali Ottobre 2007 INDICE Art. 1 Principi ispiratori Art. 2 Consulta delle Associazioni Art. 3 Finalità ed attività Art. 4
DettagliSTATUTO CONSULTA GIOVANILE COMUNALE COMUNE DI ORISTANO. Comuni de Aristanis
COMUNE DI ORISTANO Comuni de Aristanis STATUTO CONSULTA GIOVANILE COMUNALE (APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 21 DEL 06.03.2008) (MODIFICATO CON DELIBERA C.C. NR. 8 DEL 10.03.2009). I N D I C E CAPO I NORME
DettagliSTATUTO. E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino
Allegato "A" al rep. 3237/1231. STATUTO ARTICOLO 1) - COSTITUZIONE E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino ARTICOLO 2) - SEDE E DURATA L'Associazione ha sede in Piazza s. Giulia
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DEGLI STRANIERI. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 30-10-2012
REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DEGLI STRANIERI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 30-10-2012 Entrato in vigore il 2.11.2012 INDICE Art. 1 Istituzione Art. 2 Finalità Art.
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire
(Allegato a) STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire Sulle orme di Karol Titolo I Costituzione e Scopi Art. 1. E costituita l Associazione denominata Vds Voglia di stupire con sede presso parrocchia
DettagliREGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL COORDINAMENTO E LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA SPORTIVE E RICREATIVE
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL COORDINAMENTO E LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA SPORTIVE E RICREATIVE Approvato con atto del C.C. n. 73 del 5.11.2014. Pubblicato all albo comunale, ai sensi dell art.
DettagliSTATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi
STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi ART. 1 (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata: assume la forma giuridica di
Dettagli- Statuto Associazione
ASSOCIAZIONE CARNEVALE BORGOTARESE Pzza Manara, 5 43043 Borgo Val di Taro PARMA P.Iva 02474990344 C.F. 90008010341 Statuto Associazione Art. 1 DENOMINAZIONE E' costituita nel rispetto del codice civile
DettagliSTATUTO. Associazione Il Larice Club
STATUTO Associazione Il Larice Club Art. 1 - L associazione non riconosciuta denominata Associazione IL LARICE CLUB con sede in Carezzate (VA), Via al Lago n.449, è retta dal seguente statuto. La denominazione
DettagliCOMUNE DI ESCALAPLANO
COMUNE DI ESCALAPLANO Provincia di Cagliari STATUTO CONSULTA GIOVANI DI ESCALAPLANO CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI FONTI NORMATIVE Le disposizioni contenute nel presente statuto trovano il loro
DettagliSTATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli
STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA ART. 1 - DENOMINAZIONE È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e alle indicazioni
DettagliREGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI dell AISLA Onlus Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica Organizzazione non lucrativa di utilità sociale Indice Titolo
DettagliSTATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA
STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA Art.1 Costituzione e Sede Ad opera delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore della pubblica assistenza
DettagliART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "BERICO ASSI- STENZA", CON SEDE IN BRENDOLA. ART. 1 (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione
DettagliREGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA
COMUNE DI CARRARA Decorato di Medaglia d Oro al Merito Civile REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA Approvato in data con deliberazione consiliare n. Premesso che la Legge 5 Febbraio 1992 n.
DettagliConsulta Regionale Volontariato di Protezione Civile
Consulta Regionale Volontariato di Protezione Civile Regolamento Approvato nell Assemblea Generale del 20 Aprile 2002 1 Consulta regionale volontariato di protezione civile REGOLAMENTO Art. 1 (Oggetto
DettagliLa durata dell Associazione è illimitata. L anno o esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
STATUTO Associazione "La Fabbrica di Zurigo" con sede in Josefstrasse 102, 8005 Zurigo, primo piano Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1. Denominazione A norma dell art. 60 segg. del Codice civile
DettagliRegolamento per l introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica.
Regolamento per l introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica. Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi della normativa
DettagliA.I.C.S. - Solidarietà
STATUTO ART.1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE E costituita l Associazione Regionale fra Comitati Provinciali della Toscana dell A.I.C.S. che operano nel campo delle attività culturali, sportive e sociali
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO ART. 1 (Denominazione e sede) 1 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile l associazione denominata: Il Rompighiaccio- Onlus con sede in via San Francesco
DettagliPROVINCIA DI LECCE STATUTO
PROVINCIA DI LECCE FORUM PROVINCIALE DEI GIOVANI STATUTO TITOLO 1 COSTITUZIONE FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI ART. 1 COSTITUZIONE E istituito il Forum Provinciale dei Giovani, di seguito Forum, della Provincia
DettagliSTATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE
STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE 1- E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale denominata:
DettagliSTATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>
STATUTO Associazione di promozione sociale ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione
DettagliSTATUTO. Articolo 1. Articolo 2
STATUTO Articolo 1 Costituzione, denominazione, sede e durata E costituita l Associazione LINEA ROSA. L associazione ha sede in Ravenna, Via Garatoni n. 12. Articolo 2 Finalità ed attività dell Associazione.
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it
Allegato A al contratto costitutivo dell Associazione StudentiGiurisprudenza.it STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it Articolo 1. Denominazione e sede È costituita
DettagliREGOLAMENTO CONSULTA COMUNALE DEL VOLONTARIATO
REGOLAMENTO CONSULTA COMUNALE DEL VOLONTARIATO Approvato con deliberazione del C.C. n. 25 del 29/05/2013 Foglio 2/6 L Amministrazione Comunale di Settimo Milanese, al fine di riconoscere e valorizzare
DettagliSTATUTO. In particolare, l Associazione, potrà:
STATUTO ART. 1 L'Associazione di volontariato "COMBATTIAMO L ORCO Associazione di volontariato contro la violenza sessuale in famiglia" più avanti chiamata per brevità Associazione, con sede in Genova
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO
STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO FINALITÀ E SCOPI Art. 1 L Associazione è costituita al fine di sostenere le scuole aderenti nel raggiungimento dei fini istituzionali
DettagliACCORDO DI RETE RETE NAZIONALE SCUOLE ITALIA ORIENTA. con protocollo 0004232 che riconoscono alla scuola
ACCORDO DI RETE RETE NAZIONALE SCUOLE ITALIA ORIENTA Visto il D.P.R. n. 275/1999, art. 7, che prevede la possibilità per le istituzioni Scolastiche autonome di stipulare accordi di rete per perseguire
DettagliSTATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA
STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA Articolo 1. Denominazione e sede. Su iniziativa dell Associazione R.E TE. Imprese Italia è costituita la Fondazione R.E TE. Imprese Italia, con sede in Roma.
DettagliUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA REGOLAMENTO CENTRO DI SICUREZZA STRADALE (DISS) (Centro Universitario ai sensi dell art.6 del Regolamento per l Istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari,
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA
Associazione Casa della Città Leopolda Piazza Guerrazzi 56125 Pisa Tel. 050.21531 STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA Titolo primo: i principi generali Art. 1 1. L Associazione Casa della
DettagliArt. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DENOMINATA CONSULTA DEL VOLONTARIATO VIADANESE Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL VOLONTARIATO VIADANESE. 2. L attività dell Associazione
DettagliCOMUNE DI TREVISO BRESCIANO Provincia di Brescia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO
COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Provincia di Brescia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO 1 STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Art. 1 Istituzione
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE GIOVANI BANCA di CREDITO COOPERATIVO Giuseppe Toniolo CAPO I - PRINCIPI FONDAMENTALI
STATUTO ASSOCIAZIONE GIOVANI BANCA di CREDITO COOPERATIVO Giuseppe Toniolo CAPO I - PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 1 - L Associazione L Associazione GIOVANI BANCA di CREDITO COOPERATIVO Giuseppe Toniolo (GIOVANI
DettagliCOMUNE DI IGLESIAS REGOLAMENTO SULLA CONSULTA DEI GIOVANI
COMUNE DI IGLESIAS REGOLAMENTO SULLA CONSULTA DEI GIOVANI TITOLO I - PRINCIPI GENERALI Art. 1 - Costituzione, sede e durata Il Comune di Iglesias attiva, ai sensi dell art. 11, dello Statuto, la Consulta
DettagliREGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.
COMUNE DI CARUGATE PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D. DEL COMUNE DI CARUGATE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 62 DEL 25/07/2007 ART. 1 Il Comune di Carugate ha attivato,
DettagliSTATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DELL ETIOPIA
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DELL ETIOPIA ART. 1 Denominazione e sede 1.1. E' costituita l'associazione di volontariato denominata " Amici dell Etiopia". 1.2. L'Associazione ha sede
DettagliSTATUTO CONSORTILE ART. 1 - SCOPO DEL CONSORZIO. di azioni volte a migliorare l accesso delle PMI al mercato del credito e ai mercati finanziari,
STATUTO CONSORTILE ART. 1 - SCOPO DEL CONSORZIO E costituito il Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza, avente per scopo lo svolgimento di azioni volte a migliorare l accesso delle PMI al mercato
DettagliVERBALE DI COSTITUZIONE DEL COMITATO " QUELLI DEL CARNEVALE DI VANZAGHELLO"
VERBALE DI COSTITUZIONE DEL COMITATO " QUELLI DEL CARNEVALE DI VANZAGHELLO" Il giorno 06/07/2011 in Vanzaghello, Via Rossini, 10 compaiono le seguenti persone: NOMI DEI SOCI FONDATORI CON DOCUMENTO DI
DettagliStatuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione
ALLEGATO 2 (SCHEMA TIPO) Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione Art. 1 Costituzione e Sede E costituita ai sensi dell art. 36 e seguenti del C.C., l Organizzazione di Volontariato denominata,
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE StoriaMemoria.EU
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE StoriaMemoria.EU Titolo I Denominazione, sede e durata Art. 1 - E' costituita l'associazione denominata StoriaMemoria.EU. Art. 2 - L'associazione ha sede legale in Bologna. L
DettagliUNIONE POPOLARE CRISTIANA STATUTO
UNIONE POPOLARE CRISTIANA STATUTO Art.1 E costituita, ai sensi degli artt. 18 e 49 della Costituzione, e dell art. 36 e ss. del Codice Civile, l Associazione UNIONE POPOLARE CRISTIANA (UPC), successivamente
DettagliASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE
ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO Art.1- DENOMINAZIONE E costituita, a tempo indeterminato, l associazione denominata ASSOCIAZIONE ONLUS TRAME AFRICANE (di seguito, l associazione od ONLUS ) avente le caratteristiche
DettagliGruppo Albergatori della provincia di Monza e Brianza REGOLAMENTO
Gruppo Albergatori della provincia di Monza e Brianza REGOLAMENTO ART.1 - Denominazione e ambiti di rappresentanza Nell ambito dell Associazione Provinciale Albergatori di Milano di seguito Apam - è costituito
DettagliREGOLAMENTO DEL FORUM COMUNALE DEI GIOVANI (Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 28/9/04)
REGOLAMENTO DEL FORUM COMUNALE DEI GIOVANI (Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 28/9/04) Art. 1 Istituzione il Consiglio Comunale di San Giorgio a Cremano, riconosciuto: l importanza
DettagliStatuto e libri sociali: obblighi e comportamenti consigliati. A cura di: Cristiano Corghi e Enrico Savio
Statuto e libri sociali: obblighi e comportamenti consigliati A cura di: Cristiano Corghi e Enrico Savio 1 Enti e Codice Civile Associazioni (artt. 14-38 c.c.) Fondazioni (artt. 14-35 c.c.) Comitati (art.
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD
STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD ART. 1 (La denominazione, la sede e la durata dell Associazione) E costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg.
Dettagli1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di
STATUTO COSTITUZIONE E SCOPI 1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di solidarietà e con durata illimitata,
DettagliATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO FOTOGRAFICO IDEAVISIVA con sede a Campi Bisenzio. Il Gruppo
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «AMICI DEL TESORO» TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Denominazione e sede)
Associazione AMICI DEL TESORO Via Fossa Fresca n 9 Cap 37050 S.Giovanni Lupatoto - Verona Tel e Fax 045-8732283 Nr Iscrizione Registro Volontariato VR0705 STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «AMICI
DettagliE' costituita l'associazione denominata "Associazione Culturale e Ricreativa:
Art. 1 DENOMINAZIONE I - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI, DURATA E' costituita l'associazione denominata "Associazione Culturale e Ricreativa: VOLI PINDARICI Art. 2 SEDE L'associazione ha sede legale in Aci
DettagliSTATUTO dell' Associazione Culturale " Mondo Mediazione "
STATUTO dell' Associazione Culturale " Mondo Mediazione " Articolo 1 Costituzione. E' costituita con SEDE in BERGAMO prov. (BG) via 4 NOVEMBRE N 14, CAP 24128, una Associazione Culturale denominata " MondoMediazione
DettagliSTATUTO Il Sole Onlus
STATUTO Il Sole Onlus Titolo 1 Denominazione- Sede Art. 1 E costituita un associazione denominata : IL SOLE ASSOCIAZIONE per la cooperazione internazionale e le adozioni a distanza Onlus L associazione
DettagliIstituto Galileo. CRFF (Centro di Ricerca e Formazione Frosinone) STATUTO
Istituto Galileo CRFF (Centro di Ricerca e Formazione Frosinone) STATUTO Approvato con delibera del Consiglio Comunale di Frosinone n. 6 del 2.3.2011 Art. 1 Costituzione e sede. Il Comune di Frosinone
DettagliSTATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1
STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS Art.1 E costituita ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del Codice civile, nonchè del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, una associazione denominata AMICIZIA MISSIONARIA
DettagliCOMITATO METODOLOGIE di ASSICURAZIONE della QUALITA' REGOLAMENTO
COMITATO METODOLOGIE di ASSICURAZIONE della QUALITA' REGOLAMENTO Titolo I Denominazione, Funzionamento, Sede, Scopo, Durata Art. 1 - Denominazione Nell ambito dell Associazione Italiana Cultura Qualità
DettagliSTATUTO. Denominazione Sede Durata
STATUTO Denominazione Sede Durata Art. 1 - E' costituita una associazione non a scopo di lucro denominata Associazione Fabrizio Bellocchio ONLUS. L'Associazione, agli effetti fiscali, assume la qualifica
DettagliSTATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE ITALIA SOTTERRANEA
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE ITALIA SOTTERRANEA Articolo 1 E' costituita una libera associazione consortile senza fini di lucro, denominata ITALIA SOTTERRANEA. Articolo2 La sede dell'associazione
DettagliSTATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E' costituita nel rispetto del codice civile l'associazione denominata Clanis.
STATUTO Art. 1 DENOMINAZIONE E' costituita nel rispetto del codice civile l'associazione denominata Clanis. Art. 2 SEDE Clanis ha sede legale in Località Gargonza a Monte San Savino 52048 (AR) e sede operativa
DettagliSTATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.
STATUTO Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale Giovanni Bottesini con sede in Crema, via Alemanio Fino 29. L Associazione
DettagliStatuti del Ramo amministrazione pubblica
Statuti del Ramo amministrazione pubblica Art. 1 Forma giuridica Sede Art. 2 Scopo 1 Il ramo Amministrazione pubblica è un associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero. 2 L Associazione
DettagliCONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO. La Provincia di Novara, nell ambito delle proprie attività e nel rispetto di quanto assegnatole dalla vigente
CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO ART. 1 ISTITUZIONE CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO La Provincia di Novara, nell ambito delle proprie attività e nel rispetto di quanto assegnatole dalla vigente
DettagliSTATUTO L ASSOCIAZIONE CULTURALE TUBLÀ DA NIVES
Art. 1 DENOMINAZIONE STATUTO L ASSOCIAZIONE CULTURALE TUBLÀ DA NIVES E' costituita nel rispetto del Codice Civile e della Legge n. 383/2000 l'associazione culturale TUBLÀ DA NIVES, senza scopo di lucro
DettagliCENTRO ANZIANI DI PORCIA
Centro anziani di Porcia Associazione di volontariato O.N.L.U.S Iscritto al n 930 del Registro del Volontariato F.V.G Decreto iscrizione n. 1574 del 23.04.2015 Via delle Risorgive, 3-33080 Porcia (PN)
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE SNOQ?UDINE
STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE SNOQ?UDINE ART. 1/ DENOMINAZIONE E SEDE E' costituita nel rispetto del Codice Civile (Tit.1, cap. III, art. 36 e ss.) l'associazione culturale denominata "SeNonOraQuando?
DettagliRegolamento Consulta Comunale dell Associazionismo e del Volontariato
Regolamento Consulta Comunale dell Associazionismo e del Volontariato Premessa Il Comune di Monte Urano riconosce, nelle numerose Associazioni e organismi di volontariato che senza fini di lucro operano
DettagliStatuto dell associazione di volontariato Solidali Associazione Disturbi Alimentari Novara
Statuto dell associazione di volontariato Solidali Associazione Disturbi Alimentari Novara Articolo 1 L'Associazione di volontariato Solidali - Associazione Disturbi Alimentari Novara più avanti chiamata
DettagliComune di Montagnareale Provincia di Messina
REGOLAMENTO PER LA NOMINA ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE PER L ESAME DELLE NORME REGOLAMENTARI DELL ENTE INDICE Art. 1 - Oggetto del regolamento- definizioni. Art. 2 - Composizione,
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE TITOLO I COSTITUZIONE, SEDE E DURATA Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede E costituita, ai sensi dell art. 36 e seguenti del Codice Civile, l Associazione denominata
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE OPTION PLAYER. Titolo I Costituzione e scopi
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE OPTION PLAYER Titolo I Costituzione e scopi Art. 1 - E' costituita un'associazione culturale denominata OPTION PLAYER. L Associazione ha sede in Massa, Via Beatrice
DettagliASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Q.d.V. O.N.L.U.S. STATUTO. E costituita l'associazione di volontariato denominata ASSOCIAZIONE DI
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Q.d.V. O.N.L.U.S. STATUTO Art. 1) E costituita l'associazione di volontariato denominata ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Q.d.V. O.N.L.U.S. SEDE Art. 2) L'associazione ha sede
DettagliSTATUTO dell'associazione
TARA DEWA TARA DEWA STATUTO dell'associazione Associazione Tara Dewa Onlus - sede legale: vicolo Marconi n.18-31020 Carità di Villorba (TV) - Italia CF/IVA: 94115830260 Mail: info@taradewa.org Web: www.taradewa.org
DettagliSTATUTO Dicembre 2004 pag. 1
STATUTO Dicembre 2004 pag. 1 Articolo 1 A norma dell art. 36 e seguenti del Codice Civile e della Normativa in materia, è costituita un Associazione di promozione sociale denominata Colomba Bianca Associazione
Dettagli