FONDAZIONE UNIVERSITA MAGNA GRECIA DI CATANZARO

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1 FONDAZIONE UNIVERSITA MAGNA GRECIA DI CATANZARO REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE E PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE DEGLI STUDENTI

2 Sommario Art. 1 Finalità... 3 Art. 2 Commissione... 3 Art. 3 Associazioni Studentesche... 3 Art. 4 Albo delle Associazioni Studentesche... 3 Art. 5 Associazioni Studentesche: requisiti per l iscrizione all Albo... 3 Art. 6 Atto Costitutivo e Statuto delle Associazioni... 4 Art.7 Riconoscimento e iscrizione all Albo... 4 Art. 8 Mantenimento e cancellazione dall Albo... 5 Art. 9 Rapporti dell Ateneo con le Associazioni studentesche... 5 Art. 10 Tipologie di interventi economici a sostegno delle Associazioni studentesche... 5 Art. 11 Attività finanziabili... 5 Art. 12 Modalità di presentazione delle richieste e di assegnazione dei fondi... 6 Art. 13 Accettazione dei finanziamenti assegnati... 6 Art. 14 Erogazione del finanziamento... 6 Art. 15 Pubblicità delle iniziative finanziate... 7 Art. 16 Norme transitorie e finali... 7

3 Art. 1 Finalità La Fondazione Università degli Studi di Catanzaro (da qui in poi: Fondazione ) riconosce e promuove le associazioni costituite da studenti iscritti all Università degli Studi di Catanzaro, al Conservatorio Torrefranca di Vibo Valentia ed all Accademia delle Belle Arti di Catanzaro secondo i principi e i criteri previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento. La Fondazione promuove e sostiene le attività culturali e ricreative degli studenti rendendo disponibili strutture e servizi compatibilmente con lo svolgimento delle attività istituzionali. Il presente Regolamento disciplina le modalità di iscrizione all Albo delle Associazioni studentesche e le modalità di utilizzo delle strutture e dei servizi. Art. 2 Commissione La Commissione per il riconoscimento delle Associazioni studentesche, è costituita dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione nel Nucleo di Valutazione e nel Senato Accademico dell Università di Catanzaro, nonché dai rappresentanti degli studenti del Conservatorio Torrefranca di Vibo Valentia e dell Accademia delle Belle Arti di Catanzaro e dal Presidente della Fondazione o suo delegato che la presiede. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. La Commissione è convocata dal Presidente ordinariamente almeno una volta l anno e, in via straordinaria, sempre che occorra o su richiesta di almeno metà dei suoi componenti. I componenti della Commissione non possono avere cariche sociali nelle Associazioni da valutare. Non sono previsti compensi, in alcun modo denominati, a favore dei membri della Commissione. Art. 3 Associazioni Studentesche Sono considerate Associazioni Studentesche le associazioni di studenti, non partitiche e senza finalità di lucro, costituite al fine di svolgere in via esclusiva attività funzionali al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione tra cui, a titolo esemplificativo, attività culturali, sportive e ricreative; attività di supporto alla didattica e al tutorato; orientamento pre- e post- universitario; organizzazione e gestione di spazi per lo studio; altre attività di servizio a favore degli studenti. Art. 4 Albo delle Associazioni Studentesche La Fondazione istituisce con determina del Direttore Generale l Albo delle Associazioni Studentesche, da qui in poi Albo. L iscrizione nell Albo è immediatamente efficace e decorre dalla data del provvedimento. L Albo è sottoposto a revisione annuale al fine di verificare il mantenimento dei requisiti in capo alle Associazioni ivi iscritte. L Albo è inoltre aggiornato entro 15 giorni dal pronunciamento della Commissione che dispone l inserimento di Associazioni ovvero la cancellazione di quelle già iscritte. Art. 5 Associazioni Studentesche: requisiti per l iscrizione all Albo Al fine di ottenere l iscrizione all Albo le Associazioni sono richiesti i seguenti requisiti: 1. avere almeno cinquanta soci studenti. Sono "soci studenti" gli studenti iscritti ad uno dei corsi di laurea, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione e master dell Università di Catanzaro, gli assegnisti di ricerca del medesimo Ateneo nonché gli studenti iscritti ai corsi di grado universitario del Conservatorio Torrefranca di Vibo Valentia;

4 2. essere Associazioni fondate da studenti dell Università di Catanzaro, del Conservatorio Torrefranca di Vibo Valentia e dell Accademia delle Belle Arti di Catanzaro o sezioni costituite presso l Università di Catanzaro e/o i citati Istituti superiori universitari collegate ad Associazioni nazionali od internazionali; 3. essere regolarmente costituite ai sensi dell art. 6 del presente Regolamento. Art. 6 Atto Costitutivo e Statuto delle Associazioni Le Associazioni si costituiscono con atto redatto nella forma dell atto pubblico o della scrittura privata, nel rispetto della normativa vigente in materia. Lo Statuto deve essere ispirato ai principi di democrazia e di uguaglianza di tutti gli associati e deve contenere: a) la denominazione dell Associazione, che non deve contenere espressioni volgari, riferimenti politici o comunque potenzialmente lesive dell immagine, della dignità e del buon nome dell Università e/o degli Istituti universitari; b) la sede legale; c) che trattasi di Associazione di studenti dell Università di Catanzaro o del Conservatorio Torrefranca di Vibo Valentia o dell Accademia delle Belle Arti di Catanzaro; d) l attribuzione della rappresentanza legale dell Associazione al Presidente della stessa; e) il carattere non partitico, l assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in alcun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette; f) l obbligo di reinvestire l eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste; g) la previsione dell elettività delle cariche sociali che dovranno essere ricoperte esclusivamente da soci studenti; h) i criteri per l ammissione e l esclusione degli associati, i loro diritti ed obblighi, tenuto conto di quanto previsto dal presente Regolamento; i) l obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari con cadenza annuale, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; j) le modalità di scioglimento dell Associazione. Art.7 Riconoscimento e iscrizione all Albo Al fine del riconoscimento e della conseguente iscrizione all Albo, il Presidente dell Associazione dovrà presentare istanza indirizzata al Presidente della Fondazione. Non verrà presa in esame l istanza che non è corredata da: a) Atto Costitutivo e Statuto dell Associazione; b) elenco dei soci studenti (con l indicazione del nome, cognome, numero di matricola) datato e sottoscritto su ogni pagina dal Presidente e firmato da ogni studente in corrispondenza dei propri dati; c) dichiarazione che il numero minimo di soci studenti previsto all art. 5 è raggiunto computando studenti che non sono soci di altre Associazioni di studenti dell Università di Catanzaro, del Conservatorio Torrefranca di Vibo Valentia e dell Accademia delle Belle Arti di Catanzaro; d) nominativo del Presidente, che rappresenta l Associazione nei confronti della Fondazione, e di un suo supplente che ne faccia le veci in caso di assenza e/o impedimento, nonché dei soci che rivestono una carica sociale; e) programma delle attività che l Associazione intende svolgere nel corso dell anno, con l indicazione, tra l altro, delle strutture richieste alla Fondazione presso le quali svolgere il programma, degli studenti alle quali saranno indirizzate, del numero di studenti potenzialmente coinvolgibili e dell eventuale modalità di coordinamento con le attività istituzionali dell Ateneo o degli Istituti universitari.

5 Il Presidente si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dello Statuto e delle cariche sociali, nonché ogni altro elemento di potenziale rilievo ai fini del mantenimento dei requisiti per il riconoscimento dell Associazione da parte della Fondazione. Il riconoscimento delle Associazioni e la conseguente iscrizione all Albo sono disposti con provvedimento del Direttore Generale, previa deliberazione favorevole della Commissione di cui al precedente art.2. Art. 8 Mantenimento e cancellazione dall Albo Il mantenimento dell iscrizione nell Albo è subordinato alla presentazione alla Fondazione, di norma entro il 15 novembre di ogni anno, di una Relazione sulle attività svolte dall Associazione, nel corso dell anno accademico precedente. Alla relazione va allegata una dichiarazione del Presidente dell Associazione, nella forma dell autocertificazione ai sensi dell art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante il numero di soci studenti di cui al precedente art. 5. Decorsi 60 gg dalla data di acquisizione della Relazione comprensiva dell autocertificazione al protocollo generale della Fondazione, nel silenzio della Fondazione, l iscrizione all Albo si intende confermata per un ulteriore anno. Con provvedimento del Direttore Generale potrà essere disposta la cancellazione dall Albo, per gravi e documentati motivi tra cui, a titolo meramente esemplificativo: - atti e comportamenti lesivi dell immagine o degli interessi dell Università, degli Istituti universitari interessati, della Fondazione, della Comunità accademica o comunque di terzi in genere; - venir meno di uno o più dei requisiti previsti dal presente Regolamento; - mancato rispetto degli adempimenti previsti dal presente Regolamento; - violazioni del Codice Etico, accertate dalla competente Commissione, da parte di studenti che rivestono cariche sociali nell Associazione. Art. 9 Rapporti dell Ateneo con le Associazioni studentesche Le Associazioni potranno: - utilizzare a titolo gratuito le aule e gli spazi della Fondazione, nel rispetto delle disposizioni previste dallo specifico Regolamento; - utilizzare il logo della Fondazione nell ambito delle proprie attività e iniziative programmate e comunicate in sede di riconoscimento o di rendicontazione (per tutte le altre attività sarà necessario inoltrare specifica richiesta alla Commissione). La Fondazione si impegna a creare sul proprio sito web un collegamento adeguatamente visibile ai siti web delle Associazioni e ad agevolare la diffusione di materiale informativo sulle attività e le iniziative delle Associazioni presso gli spazi pubblici, i monitor e le bacheche della Fondazione. Art. 10 Tipologie di interventi economici a sostegno delle Associazioni studentesche La Fondazione potrà prevedere, compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie e con i vincoli di bilancio, il finanziamento di particolari attività indicate negli articoli seguenti. Art. 11 Attività finanziabili Sono ammissibili a finanziamento le iniziative culturali e ricreative che raccolgano un significativo interesse nella popolazione studentesca e rivestano, a giudizio della Commissione, apprezzabili contenuti culturali o che offrano occasioni di socializzazione.

6 Non sono ammissibili a finanziamento compensi agli studenti universitari organizzatori dell iniziativa, per lo svolgimento della stessa. I contributi vengono assegnati dalla Commissione esclusivamente alle Associazioni richiedenti ed iscritte all Albo. E fatto divieto di estendere i benefici ottenuti ad altre associazioni o enti diversi, anche se collegati con l Associazione beneficiaria. Art. 12 Modalità di presentazione delle richieste e di assegnazione dei fondi Le attività culturali e ricreative da svolgere nel corso dell anno sono finanziate sulla base delle disponibilità in bilancio. Concorrono alla formazione delle disponibilità i contributi versati a titolo liberale o come sponsorizzazioni da Enti pubblici o privati, a condizione che detti contributi e sponsorizzazioni non vincolino in alcun modo l autonomia decisionale della Commissione. Le richieste di finanziamento devono contenere: a) l indicazione dettagliata delle iniziative per cui si chiede il contributo, dei periodi di svolgimento e delle modalità di pubblicità atte a promuovere la partecipazione degli studenti; b) il piano finanziario di ciascuna iniziativa, comprese le previsioni di contributi e sponsorizzazioni esterne, da approvarsi da parte della Commissione; c) la designazione di un supplente che, in caso di assenza o impedimento del responsabile, dovrà rispondere della regolare esecuzione dell iniziativa nei confronti della Fondazione e dei terzi; Qualunque richiesta non completa della predetta documentazione non sarà ammessa alla valutazione da parte della Commissione. Le richieste ammesse al finanziamento potranno, in base alle disponibilità di fondi e ad insindacabile giudizio della Commissione, essere finanziate integralmente o parzialmente. La Commissione si riunirà per l esame delle domande entro un mese dal termine fissato per la presentazione delle stesse. Art. 13 Accettazione dei finanziamenti assegnati I responsabili delle iniziative proposte, ricevuta la comunicazione ufficiale di assegnazione dei contributi, dovranno esprimere per iscritto, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa, l accettazione e l impegno a svolgere l attività così come definita nella richiesta di finanziamento. La mancata accettazione formale del finanziamento assegnato comporta l automatica revoca dello stesso. La Commissione può decidere di riassegnare i fondi resisi così disponibili ad altre iniziative, nel rispetto della graduatoria di merito. Art. 14 Erogazione del finanziamento In sede di assegnazione del finanziamento è prevista la possibilità di richiedere un acconto nella misura massima del 50% dell importo messo a contributo per ciascuna iniziativa. Entro un mese dalla conclusione di ciascuna iniziativa finanziata, il responsabile è tenuto a presentare all Ufficio competente una relazione finale dell attività che illustri i contenuti della stessa, le modalità organizzative, il numero effettivo di partecipanti, corredata dal dettaglio delle spese sostenute. La relazione finale costituisce, unitamente ai giustificativi di spesa, elemento essenziale per la liquidazione dei contributi e verrà pubblicata sul sito web della Fondazione. I contributi sono liquidati nei limiti del finanziamento approvato. La mancata presentazione del rendiconto e della relazione conclusiva comporta la decadenza dal finanziamento e l immediata restituzione dell eventuale acconto concesso.

7 Art. 15 Pubblicità delle iniziative finanziate Le iniziative realizzate con i contributi assegnati dalla Commissione dovranno essere adeguatamente pubblicizzate, al fine di promuovere la partecipazione degli studenti universitari, cui sono rivolte, e di valorizzare l immagine della Fondazione, in qualità di finanziatrice. Il materiale pubblicitario prima della stampa dovrà essere sottoposto all approvazione della Segreteria della Commissione che verificherà il rispetto dei criteri sopra indicati. Art. 16 Norme transitorie e finali In prima applicazione le otto associazioni con il numero di iscritti maggiore avranno collocazione nella sede delle residenze universitarie. In prima applicazione la scadenza della domanda sarà il 30 Gennaio 2015.

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