IL SINDACO COMUNE DI CAMPI BISENZIO PROVINCIA DI FIRENZE. Registro Generale

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1 Ord. n Registro Generale Reg. Ord. Circ. Stradale n IL SINDACO Visto l art. 32 della Costituzione Italiana, che indica quale obiettivo primario del nostro ordinamento la tutela della salute come fondamentale diritto dell individuo e interesse della collettività; Visto il D.Lgs 30 aprile 1992 n 285 Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l articolo 7 comma 1 lettera b, il quale prevede che nei centri abitati i Comuni possono, con Ordinanza del Sindaco ( omissis.) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale ; Vista la Legge 4 novembre 1997 n 413 Misure urgenti per la prevenzione dell inquinamento atmosferico da Benzene, che prevede al suo articolo 3 che i Sindaci possano adottare le misure di limitazione della circolazione di cui all articolo 7 comma 1 lettere a) e b) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 per esigenze di prevenzione dell inquinamento atmosferico, sulla base di criteri ambientali e sanitari stabiliti con decreto del Ministero dell Ambiente di concerto con il Ministero della Sanità; Visto il D.M. 21 aprile 1999 n 163 Regolamento recante norme per l individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i Sindaci adottano le misure della limitazione della circolazione, come modificato dal D.M. 02 aprile 2002 n 60; Preso atto che le attività umane necessarie per muoversi, produrre, riscaldarsi necessitano dell ausilio di strumenti che consumano energia e che la produzione di energia comporta quasi sempre l uso di combustibili che causano emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera; Atteso che la combustione per produrre energia è causa di fenomeni di inquinamento dell aria e che questi fenomeni sono prevalentemente concentrati nelle aree urbane e industriali; Considerato che per rilevare i livelli di inquinamento dell aria è stata predisposta, su atto di indirizzo della Regione Toscana, una rete di centraline di rilevamento generalmente di proprietà delle amministrazioni provinciali e normalmente gestite dall Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana ARPAT; Considerato che l UE impone, con le Direttive di omologazione dei veicoli, obiettivi di progressiva riduzione delle emissioni in atmosfera da traffico veicolare, e con le Direttive sulla qualità dell aria fissa i limiti degli inquinanti dispersi in atmosfera da non superare per la protezione della salute umana; Vista la Direttiva 1999/30/CE del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell aria ambiente, con la quale si stabiliscono i limiti per la qualità dell aria per biossido di zolfo, biossido di azoto, ossido di azoto, particelle e piombo (SO 2, NO x, NO 2, PTS, Pb); Vista la Direttiva 2000/69/CE del 16 novembre 2000, concernente i valori limite di qualità dell aria ambiente, con la quale si stabiliscono i limiti per la qualità dell aria per Benzene e Monossido di Carbonio; Pag. 1 di 4

2 Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2002 n. 60 di recepimento delle due direttive predette, che stabilisce valori limite e termini precisi entro i quali detti valori limite devono essere raggiunti (2005 e 2010) per materiale particolato, biossido di azoto ed ossidi di azoto, benzene, biossido di zolfo, piombo, e monossido di carbonio, e al tempo stesso ribadisce la competenza dei Sindaci ad adottare le misure di limitazioni della circolazione di cui all articolo 7 comma 1 lettera a) e b) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285; Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 183 Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all ozono nell aria ; Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n del 15/12/2003 Presa d atto della valutazione della qualità dell aria e dell ambiente ed adozione della classificazione del territorio regionale, ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 351/1999 e del D.M. 261/02. Abrogazione della DGR n. 1406/01", in cui si rileva che il territorio dell Area Omogenea Fiorentina, in cui è compreso il Comune di Campi Bisenzio, presenta superamenti dei valori limite previsti dalle direttive CE in materia di qualità dell aria, recepite con DM 2 aprile 2002 n. 60, per più di una sostanza inquinante, ed è pertanto tenuto ad adottare ed attuare le misure necessarie al raggiungimento dei valori limite per tali inquinanti entro i termini stabiliti dalla citata normativa; Visti gli Accordi di programma del 2003 e del 2005 firmati in data 10 ottobre 2003 e 20 dicembre 2005 da Regione Toscana, ANCI, URPT, Province e Comuni, che programmavano limitazioni alla circolazione finalizzate al rinnovo del parco veicolare; Visto l Accordo tra Regione Toscana, ANCI, URPT, Province e vari Comuni per la riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti e la prevenzione di fenomeni di inquinamento atmosferico, sottoscritto in data , che in coerenza e continuità con i precedenti Accordi del 10 ottobre 2003 e del 20 dicembre 2005, all articolo 6 impegna i vari soggetti sottoscrittori all adozione di misure specifiche ed individua ulteriori interventi per il risanamento della qualità dell aria ambiente in particolare per la riduzione delle emissioni di PM 10 e dei suoi precursori, al fine di perseguire il rispetto dei valori limite di qualità dell aria vigenti e di avviare il percorso verso il rispetto di quelli che entreranno in vigore al 2010 (relativi al biossido di azoto NO 2, PM 10 fase II, benzene e ozono); Viste la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 316 del 7 maggio 2007 che approva il suddetto Accordo; Visto il Piano di Azione Comunale , approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 30 luglio 2007 che contiene l elenco degli interventi già effettuati, la valutazione degli effetti ottenuti e le azioni ed i progetti pianificati dall Amministrazione Comunale, da attuarsi in modo progressivo dal 2007 al 2010, gli interventi per limitare le emissioni per il mantenimento ed il risanamento della qualità dell aria, riguardano impianti termici, risparmio energetico, interventi strutturali per la mobilità sostenibile e interventi sulla sorgente traffico mediante limitazioni della circolazione veicolare; Considerato che il suddetto Piano di Azione Comunale prevede, tra i vari interventi, in coerenza a quanto contenuto nell Accordo , di adottare le limitazioni alla circolazione dei veicoli con i maggiori fattori di emissioni specifiche, fra i quali figurano anche i mezzi di trasporto pubblico e turismo: Preso atto che i veicoli oggetto delle limitazioni sono tra i più vecchi del parco circolante e sono quelli che hanno emissioni specifiche più elevate e che i provvedimenti di limitazione riguardanti tali veicoli hanno effetto sulla riduzione delle emissioni totali da traffico, in Pag. 2 di 4

3 particolare sulla riduzione degli inquinanti PM 10, Benzene, Ossidi di Azoto e precursori dell ozono, effetti che saranno monitorati da parte di ARPAT; Considerato che con finanziamento della Regione Toscana sono stati avviati nel corso del 2007, progetti coordinati da ARPAT ed ATAF, per la sperimentazione di interventi tecnici e dispositivi per la riduzione della presenza di particolato nei gas di scarico degli autobus TPL Euro 0, i cui risultati finali non sono ancora disponibili in quanto la sperimentazione non è terminata; Considerato che il Ministero dei Trasporti ha predisposto un Decreto interministeriale Disposizioni concernenti l omologazione e l installazione di sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato emesso da motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di autoveicoli, e che solo successivamente alla pubblicazione del decreto i dispositivi antiparticolato potranno essere omologati; Considerato che le Aziende di TPL e Turismo potranno montare soltanto dispositivi provvisti dell omologazione ministeriale ed avranno la possibilità di giudicare la qualità delle offerte di mercato grazie anche ai risultati della sperimentazione; Ritenuto pertanto di istituire per gli autoveicoli di cui all art. 54 del Codice della Strada, autobus ed autosnodati M2 ed M3 non conformi alla direttiva 91/542 CEE o successivi aggiornamenti, siano essi destinati al TPL che al turismo, il divieto di transito, sulla parte di territorio già soggetto alle limitazioni di cui all Ordinana n 770 del 28 dicembre 2007; Preso atto che con separata ordinanza sono definiti i divieti di transito per le altre categorie di veicoli; Visti gli articoli 5, 6 e 7 del Codice della Strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con i quali si da facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali; Visto l'articolo 50 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ORDINA che per i motivi in premessa indicati, dal giorno di installazione della relativa segnaletica e comunque non oltre il giorno 31/03/2008, nella viabilità pubblica ricadente nelle aree delimitate da: 1^ AREA Viale P. Paolieri, tratto compreso tra autostrada A1 e variante di Capalle, esclusa; Variante di Capalle S.P. n 8, tratto compreso tra viale Paolieri e autostrada A11, esclusa; Autostrada A11, tratto compreso tra Variante di Capalle e ponte sul fiume Bisenzio, esclusa; Fiume Bisenzio tratto compreso tra autostrada A11 e rotatoria tra le vie Confini e Leonardo da Vinci; Via Leonardo da Vinci, tratto compreso tra via Confini e via Maiano, esclusa; Limite del centro abitato della zona industriale di Maiano nel tratto compreso tra via Maiano e via Tre Ville; Via Tre Ville, tratto compreso tra Stabilimento stampa giornali La Nazione e via Castronella, esclusa; Via Castronella, tratto compreso tra via Tre Ville e via Barberinese, inclusa; Pag. 3 di 4

4 Via Barberinese, tratto compreso tra via Castronella e via T. Fiesoli, inclusa; Via Barberinese, tratto compreso tra via T. Fiesoli e Circonvallazione Sud, esclusa; Circonvallazione Sud, tratto compreso tra via Barberinese e via S. Martino, esclusa; Via San Martino, tratto compreso tra Circonvallazione Sud e via Carraia, esclusa; Via Carraia, tratto compreso tra via San Martino e via Baracca, esclusa; Via Baracca, tratto compreso tra via Carraia e via San Martino, esclusa; Via San Martino, tratto compreso tra via Baracca e via Giuncheta, esclusa; Via Giuncheta, esclusa; Via XIII Martiri, tratto compreso tra via Giuncheta e fiume Bisenzio, esclusa; Via San Cresci, tratto compreso tra fiume Bisenzio e fosso Reale, esclusa (esclusa anche la via Peroni e piazza delle Fornaci); Fosso Reale tratto compreso tra S.R. 66 e autostrada A1; Autostrada A1, tratto compreso tra fosso Reale e viale Paolieri, esclusa; 2^ AREA Variante di San Donnino, tratto compreso tra confine comunale con Firenze e via Pistoiese, esclusa; Via dei Platani, tratto compreso tra via Pistoiese e via vicinale Reggi, esclusa; Via Vicinale Reggi, tratto compreso tra via dei Platani e canale Macinante, esclusa; Canale Macinante tratto compreso tra via vicinale Reggi e via Ponte al Santo; Via Ponte al Santo, tratto compreso tra canale Macinante e via delle Molina, esclusa; Confine parco Chico Mendes escluso; Via vicinale Nuova, tratto compreso tra via Trento e confine comunale con Firenze, esclusa; Confine comunale con Firenze tratto compreso tra via vicinale Nuova e Variante di San Donnino; Vengano istituiti i seguenti provvedimenti in materia di circolazione stradale. 1. DIVIETO DI TRANSITO nei giorni di domenica, dalle ore 0,00 alle ore 24,00 alle seguenti categorie di veicoli: Autobus, ed autosnodati di cui all art. 54 comma 1 lettere b, l, del Codice della strada D.Lgs 285/92 non conformi alla direttiva 91/542 CEE o successivi aggiornamenti, sia destinati al TPL che al turismo; Sono esonerati dai divieti di transito previsti dalla presente ordinanza i seguenti veicoli: a) veicoli con alimentazione a metano od a GPL, o bifuel (benzina-metano, benzina-gpl); b) veicoli delle forze di Polizia, della Polizia locale, delle FF.AA., dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile; c) veicoli adibiti ai sevizi di igiene urbana; d) veicoli, di cui all art. 60 punto 4 del Codice della Strada ed iscritti negli appositi registri, in possesso dell attestato di storicità o del certificato di Identità/Omologazione purché tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle autorità preposte al controllo, appartenenti alle categorie soggette a divieto. Tali veicoli potranno circolare esclusivamente: i giorni di Sabato, Domenica e festivi infrasettimanali per recarsi fuori delle aree soggette al Pag. 4 di 4

5 divieto e/o rientrare alla propria rimessa; in occasione di manifestazioni autorizzate all interno dell area soggetta a divieto; in occasione di cerimonie pubbliche che si svolgono all interno dell area soggetta a divieto. e) veicoli delle Aziende fornitrici di servizi che effettuano esclusivamente interventi urgenti all interno dell area soggetta a divieto, sulle pubbliche infrastrutture e sui servizi essenziali quali gas, acqua, energia elettrica, telefonia, fognature, segnaletica stradale; f) veicoli che effettuano esclusivamente interventi urgenti (gas, acqua, energia elettrica, termici, telefonia, prelievo liquami), all interno dell area soggetta a divieto, con autocertificazione a bordo in carta libera che dovrà riportare gli estremi del veicolo, le indicazioni dell orario del luogo di partenza e del luogo dell intervento di riparazione. L autocertificazione dovrà essere mostrata ogni qualvolta le autorità preposte al controllo ne facciano richiesta; g) veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività all interno dell area soggetta a divieto, in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale o dall Ufficio Traffico Comunale. L autorizzazione dovrà indicare gli estremi del veicolo, l orario di transito ed i tragitto; h) veicoli adibiti all allestimento dei mercati ambulanti all interno dell area soggetta a divieto previa esibizione dell autorizzazione al commercio su area pubblica; i) veicoli su cui sono installati dispositivi idonei a ridurre le emissioni di particolato. Per ognuno dei mezzi interessati, dovrà essere tenuta a bordo del veicolo, ed esibita a richiesta all autorità competente al controllo, idonea documentazione inerente le caratteristiche tecniche e gli abbattimenti previsti, oltre ad idonea certificazione dell avvenuta istallazione del dispositivo stesso; La presente ordinanza può essere derogata in occasione di specifiche manifestazioni autorizzate; All interno dell area soggetta alle limitazioni alla circolazione di cui al presente atto sono istituiti i seguenti itinerari non soggetti al divieto transito in quanto considerate principali arterie di attraversamento degli abitati e comunque indispensabili a garantire i collegamenti: Via B. Buozzi, tratto compreso tra sottopasso all autostrada A1 e via Palagetta; Via Palagetta, tratto compreso tra via Buozzi e la Circonvallazione Sud; Circonvallazione Sud tratto compreso tra via Palagetta e via San Martino; Le aree soggette a divieto di circolazione, nonché gli itinerari di attraversamento, sono indicati nella planimetria allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante. COMUNICA Ai sensi dell articolo 37 comma 3 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, che contro il presente provvedimento può essere presentato da chi abbia interesse ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell atto e con le modalità cui all articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n Che entro il termine di cui al punto precedente può essere presentato ricorso al T.A.R. Toscana, per motivi di incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge ai sensi dell articolo 3 della Legge 241/1990; Pag. 5 di 4

6 AVVERTE Che i trasgressori saranno sanzionati ai sensi del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n DISPONE Che la presente ordinanza venga resa nota attraverso la pubblicazione all Albo Pretorio e l installazione dei prescritti segnali stradali. Di trasmettere copia della presente Ordinanza al Comando di Polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri di Campi Bisenzio e San Piero a Ponti, all A.R.P.A.T. ed all Assessorato all Ambiente della Regione Toscana. Che il personale designato all espletamento dei servizi di polizia stradale, cui agli Artt. 11 e 12 del D.L. 30/04/1992 n. 285, e incaricato del controllo sulla applicazione del presente provvedimento; Campi Bisenzio, IL VICESINDACO A. Chini Pag. 6 di 4

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