DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

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1 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ATTO N. 06 DEL 29/01/2009 OGGETTO: Regolamento per applicazione norme sulla repressione degli abusi. Criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione previste in materia di abusi edilizi dal DPR 380/2001 e dalla L.R. 15/2008; L anno duemilanove il giorno 29 del mese di gennaio alle ore 11,30 e seguenti, nella consueta sala delle riunioni, convocato dal Presidente, con avvisi spediti nei modi e termini di legge, si è riunito in pubblica seduta, in via straordinaria e d urgenza ed in prima convocazione. IL CONSIGLIO COMUNALE nelle persone dei Signori: 1) MAGNANTI Federico 11) BIANCHI Amedeo 2) ZEOLI Antonio 12) PAGLIAROLI Armando 3) MIGNACCA Luca 13) SCHINTU Salvatore 4) CHIARATO Alberto 14) CAPPONCELLI Gianni 5) ZAPPALA Stefano 15) SANNA Francesco 6) CUCCARONI Alberto 16) GIULIANI Piero 7) BELLASSAI Salvatore 17) GELARDI Marilena 8) FOGLI Giovanni Pietro 18) VENDITTI Giuseppe 9) CAPRIGLIONE Pasquale 19) BIANCHI Nicola 10) CASALATI Maurizio 20) DE ANGELIS Antonio Sono assenti: Mignacca, Cuccaroni, Capriglione, Schintu, Giuliani,Venditti, Bianchi N. e De Angelis. Partecipa il Segretario Dott. Carmine Caputo Constatata la legalità dell adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio ad adottare le competenti determinazioni in ordine all argomento in oggetto. 1

2 Il Presidente dà la parola all assessore Mantuano perché illustri la proposta di deliberazione presenti 12. Gli interventi di costoro, una volta riprodotti su supporto cartaceo, verranno acquisiti al verbale originale dell odierna seduta. Non avendo nessun altro consigliere chiesto di intervenire; Premesso IL CONSIGLIO COMUNALE - che le fonti normative dirette alla vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi nonché il relativo sistema sanzionatorio amministrativo, in caso di violazioni, sono costituite dal D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 (Titolo IV, Capo I e Capo II) e dalla L.R. n. 15 del 21 agosto 2008 ; - che la L.R. n. 11/08 attribuisce i compiti di vigilanza sull'attività urbanistica e edilizia, l'assunzione dei conseguenti provvedimenti nonché i poteri di irrogazione delle sanzioni amministrative al dirigente o al responsabile della struttura comunale competente, attualmente individuata nella nell Ufficio antiabusivismo del Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio; Rilevato: - che, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 15/08 - il Titolo IV, capo I e capo II, del DPR n. 380/01 ha cessato di avere diretta applicazione nella Regione Lazio, fatto salvo per quanto non contemplato dalla stessa legge regionale; - che il sistema sanzionatorio degli illeciti amministrativi edilizi introdotto dalla L.R. n. 15/2008, non si applica, ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 36 della legge regionale medesima, ai procedimenti sanzionatori già in atto alla data di entrata in vigore della legge, che restano disciplinati, per la loro conclusione, dalle disposizioni del D.P.R. n. 380/2001; - che, pertanto, in relazione a detta normativa transitoria, persiste attualmente un duplice sistema sanzionatorio degli illeciti amministrativi edilizi: il primo previsto nel Titolo IV del DPR n. 380/01, il secondo contenuto nel Capo II della L.R. n. 15/2008; - che entrambi i suddetti sistemi prevedono l applicazione di sanzioni pecuniarie nonchè la corresponsione di somme a titolo di oblazione, in caso di accertamento di conformità, commisurate alla tipologia dell'abuso commesso e stabilite in un importo compreso tra un minimo e un massimo edittale, questi ultimi, peraltro, fissati in misura diversa nella normativa statale e in quella regionale; 2

3 - che pertanto, a garanzia dell'esigenza di certezza, nonchè di buon andamento e di trasparenza dell'azione amministrativa di rilievo costituzionale, si rende necessario individuare i criteri per la concreta determinazione dell'ammontare delle sanzioni edilizie pecuniarie e delle somme dovute a titolo di oblazione (nel caso in cui l'abuso risulti sanabile) previste dal suddetto doppio regime sanzionatorio correlato - come si è detto - all'epoca di realizzazione dell'illecito e ciò al fine di operare una coerente graduazione delle stesse rapportata alla gravità dell'abuso definendo, al riguardo, le singole fattispecie di riferimento. Considerato: - che, in materia di immobili vincolati, la disciplina sanzionatoria edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001 ed alla L.R. n. 15/2008 costituisce un procedimento del tutto autonomo e distinto rispetto a quello previsto dal D.Lgs. n. 42/2004 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio") in caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni nel Decreto medesimo previsti a tutela dei beni culturali e del paesaggio per cui le sanzioni da quest'ultimo previste troveranno un'autonoma e distinta applicazione rispetto a quelle edilizie trattandosi, all'evidenza, di normative poste a salvaguardia di interessi diversi fra loro; - che in particolare, per quanto riguarda gli abusi realizzati in zone soggette a vincolo paesaggistico, l'eventuale accertamento della compatibilità paesaggistica con il vincolo gravante sull'area su cui insistono le opere abusive non preclude, ai sensi dell'art. 181, comma 1 - ter del D.Lgs. n. 42/2004 (così come modificato dal D.Lgs. n. 157/2006), l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 167 del medesimo D.Lgs. n. 42/2004 né l'attivazione del procedimento sanzionatorio edilizio; - che, per la determinazione della suddetta sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004, si seguiranno i criteri e le modalità di calcolo stabiliti con la deliberazione del Giunta Comunale. n. 61 del 22 aprile 2008, per quanto concerne la determinazione dell indennità risarcitoria per opere oggetto di condono edilizio, - che, per quanto riguarda gli edifici vincolati - o ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 o dagli strumenti urbanistici comunali -, gli artt. 24, 25 e 26 della L.R. n. 15/2008 pongono la restituzione in pristino come unica sanzione ammissibile; - che, per quanto riguarda gli abusi realizzati su immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, l'art. 16, 4 comma della L.R. n. 15/2008 stabilisce che il Comune, oltre ad ingiungere la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, irroga una sanzione pecuniaria da Euro 2.500,00 ad Euro ,00 la quale sarà sempre dovuta a prescindere dai futuri provvedimenti sanzionatori di cui all art.167 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.; 3

4 - che, peraltro, per l applicazione della sanzione pecuniaria da Euro 2.500,00 ad Euro ,00, prevista dall'art. 16, 4 comma della L.R. n. 15/2008 per abusi realizzati su immobili anche non vincolati compresi nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro del LL.PP. del 2 aprile 1968, essa è decisa sulla base del parere vincolante della Commissione comunale per il paesaggio, nelle more della sua costituzione, del Ministero per i beni e le attività culturali, decorsi inutilmente 60gg. dalla richiesta si prescinde dallo stesso; - che l accertamento di inottemperanza all ingiunzione a demolire, ai sensi dell art.15 comma 3, della L.R. 15/2008, comporta altresì l applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di 2.000,00 euro ad un massimo di , 00, in relazione all entità delle opere; - che, per quanto riguarda gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia eseguiti in parziale difformità al permesso di costruire o alla DIA, il responsabile ingiunge la demolizione della parte eseguita in difformità, che qualora, sulla base di un motivato accertamento dell ufficio comunale, la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, si applica una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'incremento del valore di mercato dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi abusivi determinato con riferimento alla data di applicazione della sanzione. Qualora, in relazione alla tipologia di abuso accertato, non sia possibile determinare il valore di mercato, si applica una sanzione pecuniaria da un minimo di 3.000, 00 euro ad un massimo di ,00, in relazione alla gravità dell abuso; - che, nel caso di interventi eseguiti in assenza o in difformità della denuncia di inizio attività (compreso il cambio d'uso nell ambito della stessa categoria previsti dall art.7 della L.R. 36/1987) il responsabile applica una sanzione pecuniaria da un minimo di 1500,00 euro ad un massimo di ,00, in relazione alla gravità dell abuso. Qualora tali opere consistano in interventi di restauro e risanamento conservativo su immobili comunque vincolati, fatto salvo quanto previsto dall art. 167 del D.lgs. 42/2004, l ente preposto alla tutela del vincolo può ingiungere il ripristino o applicare una sanzione pecuniaria da un minimo di 2.500, 00 euro ad un massimo di , 00, in relazione alla gravità dell abuso. Qualora gli interventi siano eseguiti su immobili anche non vincolati, compresi nella zona omogenea A di cui al D.M. n. 1444/1968, l applicazione della sanzione pecuniaria è decisa sulla base del parere vincolante della Commissione comunale per il paesaggio, nelle more della sua costituzione, del Ministero per i beni e le attività culturali, decorsi inutilmente 60gg. dalla richiesta si prescinde dallo stesso; Considerato altresì: 4

5 - che l'art. 22, comma 2, lett. a) della L.R. n. 15/2008 stabilisce, nel caso di accertamento di conformità per abusi di nuova costruzione eseguiti in assenza del titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali i permessi in sanatoria sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, di importo pari al valore di mercato dell intervento eseguito, determinato con riferimento alla data di applicazione dell oblazione; - che l'art. 22, comma 2, lett. b) della L.R. n. 15/2008 stabilisce, nel caso di accertamento di conformità per interventi di ristrutturazione edilizia e cambi di destinazione d uso senza titolo, in totale difformità o con variazioni essenziali, nonché per interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativi, i permessi in sanatoria sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, di importo pari al doppio dell incremento del valore di mercato dell immobile conseguente all esecuzione delle opere, determinato con riferimento alla data di applicazione dell oblazione; qualora, in relazione alla tipologia dell abuso accertato, non sia possibile determinare l incremento del valore di mercato, si applica una sanzione pecuniaria pari al triplo del costo di costruzione; - che l'art. 22, comma 2, lett. c) della L.R. n. 15/2008 stabilisce, nel caso di accertamento di conformità per interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività, i permessi in sanatoria sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, di un importo da un minimo di 1.000,00 euro ad un massimo di ,00, in relazione alla gravità dell abuso. Dato atto: - che le sanzioni di cui alla presente delibera sono da apllicarsi per ogni singola unità immobiliari e per singolo abuso o violazione, fatto salvo che il caso in cui venga accertata una pluralità di abusi realizzati, anche in periodi temporali diversi, nella stessa unità immobiliare - così come risultante a seguito degli abusi medesimi -, sulla base del principio della unitarietà dell'intervento edilizio unanimemente affermato in giurisprudenza (secondo cui, ai fini della qualificazione dell'intervento edilizio abusivo, non può prescindersi da una considerazione unitaria delle opere eseguite onde il relativo giudizio non può essere formulato scomponendo l'intervento medesimo nei suoi singoli elementi ma valutando il risultato complessivo), si applicherà la sanzione maggiore prevista, appunto, per l'intervento complessivamente considerato; - che analogamente, nel caso di abusiva realizzazione di opere - anche diversamente qualificabili se singolarmente considerate - in un unico edificio nella fase di costruzione dello stesso in esecuzione di un unico progetto, l'intervento abusivo verrà considerato unitariamente come eseguito in difformità dal titolo abilitativo e sarà irrogata, quindi, la sanzione prevista per tale fattispecie; - che la qualificazione dell'abuso sarà operata sulla base, oltre che delle disposizioni legislative vigenti, anche dei parametri edilizi e delle definizioni tecniche stabiliti dal 5

6 Regolamento Edilizio e dalle N.T.A. del P.R.G. in vigore alla data di emanazione dei provvedimenti sanzionatori; 6

7 - che l'accertamento dell'epoca di realizzazione dell'abuso edilizio, ai fini della individuazione del regime sanzionatorio in concreto applicabile, può essere effettuato sia attraverso specifici verbali di violazione urbanistico-edilizia redatti dal Corpo di Polizia Municipale; sia mediante documentazione prodotta dall'interessato (documentazione catastale, certificazione della C.C.I.A.A...); sia infine, per mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa nei modi di legge; Ravvisata, pertanto, la necessità di stabilire i criteri ed i parametri di riferimento per la determinazione del concreto ammontare delle sanzioni pecuniarie irrogabili in relazione alle singole fattispecie di abuso nonché delle somme dovute a titolo di oblazione, in caso di accertamento di conformità, nelle ipotesi - sopra considerate - in cui sia la L.R. n. 15/2008; sia il D.P.R. n. 380/2001, stabiliscono la possibilità di graduare l'entità delle sanzioni medesime e dell'oblazione entro un minimo ed un massimo edittale. Vista la relazione del Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio prot. n 4977 del 05/11/2008 e ritenendo validi i criteri individuati e la proposta di regolamento per l applicazione delle norme sulla repressione degli abusi edilizi; Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore Urbanistica; Su proposta del Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio; Sentita la competente Commissione Consiliare che ha espresso parere favorevole nella seduta del 22/12/2008 Con votazione unanime resa per alzata di mano dai 12 consiglieri presenti e votanti DELIBERA - di approvare, per le ragioni di cui in premessa, le modalità, i criteri ed i parametri di applicazione delle sanzioni pecuniarie, riportati nel Regolamento di applicazione delle norme sugli abusi edilizi, facente parte integrante del presente provvedimento ed i criteri per la determinazione del concreto ammontare delle sanzioni pecuniarie irrogabili in relazione alle singole fattispecie di abuso (Tabelle A), nonché delle somme dovute a titolo di oblazione, in caso di accertamento di conformità (Tabelle B), nelle ipotesi - nella premessa medesima considerate - in cui sia la L.R. n. 15/2008, sia il D.P.R. n. 380/2001, stabiliscono la possibilità di graduare l'entità delle sanzioni stesse e dell'oblazione entro un minimo ed un massimo edittale; - che la determinazione della sanzione pecuniaria pari al doppio dell aumento del valore dell immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive, determinata con riferimento alla data di applicazione della sanzione prevista all art16 e all art.22 per l accertamento di conformità, sotto il profilo quantitativo, sarà effettuata d ufficio in base al costo di produzione calcolato come da tabella C 7

8 A tal proposito occorre seguire lo schema di calcolo, attraverso il quale, moltiplicando il costo base a mq dell immobile per la differenza di superficie convenzionale prima e dopo i lavori si ottiene l aumento di valore dell immobile a seguito dei lavori abusivi. Il doppio di questo valore costituirà la sanzione pecuniaria da irrogare. La superficie convenzionale è data dalla somma dei seguenti elementi: l intera superficie dell unità immobiliare; il 50% della superficie delle autorimesse singole; il 20% della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune; il 25% della superficie dei balconi, terrazze cantine ed altri accessori simili - In aggiunta alla sanzione così determinata, è dovuto il contributo di costruzione (già contributo di concessione) previsto dall art. 16 del D.P.R. 380/01; - di dare atto che le sanzioni edilizie di cui al D.P.R. n. 380/2001 ed alla L.R. n. 15/2008, in caso di abusi realizzati su immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, troveranno un'autonoma e distinta applicazione rispetto a quelle previste dal Decreto medesimo, trattandosi di normative poste a salvaguardia di interessi diversi, e che l'eventuale accertamento di compatibilità paesaggistica con il vincolo gravante sull'area su cui insistono le opere abusive non precluderà, ai sensi dell'art. 181, comma 1 - ter del suddetto D.Lgs n. 42/2004, l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 167 del decreto stesso - determinata sulla base dei criteri e delle modalità di calcolo stabiliti con deliberazione giunta comunale. n. 61 del 22 aprile né l'attivazione del procedimento sanzionatorio edilizio; - di dare atto, inoltre, che, nel caso in cui l'accertamento di compatibilità paesaggistica venga reso in termini negativi o qualora l'intervento abusivo esuli dalle previsioni di cui alle lett. a), b) e c) del comma 1-ter dell'art. 181 del D.Lgs. n. 42/2004, non potrà mai farsi luogo al rilascio del titolo edilizio a sanatoria; - di dare atto che agli abusi edilizi si applicano le sanzioni previste nelle tabelle A e B riportate nell' allegato e parti integranti del presente atto in relazione al tipo di intervento per ogni unità immobiliare interessata dall'intervento abusivo; - di dare atto, infine, che, nel caso in cui venga accertata una pluralità di abusi realizzati, anche in periodi temporali diversi, nella stessa unità immobiliare - come risultante a seguito degli abusi medesimi -, sulla base del principio della unitarietà dell'intervento edilizio, si applicherà la sanzione di entità maggiore prevista per l'intervento complessivamente considerato; mentre, nel caso di abusiva realizzazione di opere - anche diversamente qualificabili se singolarmente considerate - in un unico edificio in fase di costruzione dello stesso, in esecuzione di un unico progetto, l'intervento sarà considerato unitariamente come eseguito in difformità dal titolo abilitativo con conseguente irrogazione della sanzione prevista per tale fattispecie; - di stabilire che in caso di interventi edilizi abusivi compiuti su un immobile che sia, allo stesso tempo, sottoposto a diverse tipologie di vincolo (vincolo urbanistico e a vincolo paesistico secondo il disposto della seconda o della terza parte del decreto legislativo 8

9 42/2004) la sanzione pecuniaria applicabile è quella di entità maggiore; - di stabilire, altresì, che la qualificazione dell'abuso sarà operata sulla base, oltre che delle disposizioni legislative vigenti, anche dei parametri edilizi e delle definizioni tecniche specificati dal Regolamento edilizio e dalle N.T.A. del P.R.G. in vigore alla data di emanazione dei provvedimenti sanzionatori; - di stabilire che alla luce della classificazione degli interventi edilizi contenuta nell'articolo 3 del D.P.R. 380/2001 tutti gli interventi, su edifici vincolati, di manutenzione straordinaria devono essere parificati, a tutti gli effetti, agli interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo ai sensi dell'articolo 37 del medesimo D.P.R.; - di stabilire, inoltre, che l'accertamento dell'epoca di realizzazione dell'abuso edilizio, ai fini della individuazione del regime sanzionatorio in concreto applicabile, può essere effettuato sia attraverso specifici verbali di violazione urbanistico-edilizia redatti da agenti di Polizia Giudiziaria, sia mediante documentazione prodotta dall'interessato, sia per mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa nei modi di legge; 9

10 TABELLA A1 ALLEGATA ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PER IL SISTEMA SANZIONATORIO EDILIZIO IN APPLICAZIONE DEL DPR 380/2001 E DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008 CLASSIFICAZIO NE INTERVENTO TIPO DI IMMOBILE DPR 380/01 LR 15/2008 Interventi manutenzione straordinaria (opere interne e/o esterne) in immobili vincolati ai sensi del D.Lvo 42/04 parte II e III Art. 37 comma1 DOPPIO DELL AUMENTO DEL VALORE VENALE DELL IMMOBILE CONSEGUENTE ALL ABUSO ( Comunque NON INFERIORE A 516 ) Art. 19 comma1 SANZIONE DA A Interventi manutenzione straordinaria (opere interne e/o esterne) Restauro conservativo (adeguamento igienico, aumento u.i.) Restauro conservativo (adeguamento igienico, aumento u.i.) Cambio d'uso senza opere in immobili classificati dagli strumenti urbanistici comunali in immobili vincolati ai sensi del D.Lvo 42/04 parte II e III in immobili classificati ai sensi degli strumenti urbanistici comunali in immobili vincolati ai sensi del D.Lvo 42/04 parte II e III Art. 37 comma1 Art. 37 comma2 RIPRISTINO + SANZIONE DA 516 A Art. 37 comma3 RIPRISTINO O SANZIONE PARI AL DOPPIO DELL AUMENTO DEL VALORE VENALE DELL IMMOBILE CONSEGUENTE ALL ABUSO ( CMQ NON INFERIORE A 516 ) CON PARERE VINCOLANTE Art. 37 comma1 Art. 19 comma1 SANZIONE DA A Art. 19 comma2 SANZIONE DA A Art. 19 comma2 SANZIONE DA A CON PARERE VINCOLANTE Art. 16 comma4 RIPRISTINO + SANZIONE DA A

11 Cambio d'uso senza opere Cambio d'uso senza opere ristrutturazione (compreso il cambio) in immobili classificati ai sensi degli strumenti urbanistici comunali n immobili classificati ai sensi degli strumenti urbanistici comunali posti in zona omogenea A (per il DPR 380/01) in immobili vincolati ai sensi del D.Lvo 42/04 parte II e III Art. 37 comma1 Art. 37 comma1 Art. 33 Comma3 RIPRISTINO + SANZIONE DA 516 A 5164 Art. 16 comma3 SANZIONE PARI AL DOPPIO DELL INCREMENTO DEL VALORE DI MERCATO CONSEGUNETE ALL ESECUZIONE DELL OPERA + CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE Art. 16 comma5 SANZIONE PARI AL DOPPIO DELL INCREMENTO DEL VALORE DI MERCATO CONSEGUNETE ALL ESECUZIONE DELL OPERA CON PARERE VINCOLANTE Art. 16 comma4 RIPRISTINO + SANZIONE DA A ristrutturazione (compreso il cambio d'uso) ristrutturazione (compreso il cambio d'uso) Interventi di nuova costruzione Interventi di nuova costruzione in immobili classificati ai sensi degli strumenti urbanistici comunali posti in zona omogenea A (per il DPR 380/01) In immobili non vincolati né classificati posti in zona omogenea A in immobili vincolati ai sensi del D.Lvo 42/04 parte II e III in immobili non vincolati Art. 33 comma 4 RIPRISTINO O SANZIONE DA 516 A 5164 CON PARERE VINCOLANTE Art. 33 comma 4 RIPRISTINO O IRROGAZIONE SANZIONE CON PARERE VINCOLANTE DA 516,00 A 5164 Art. 16 comma5 SANZIONE PARI AL DOPPIO DELL INCREMENTO DEL VALORE DI MERCATO CONSEGUNETE ALL ESECUZIONE DELL OPERA CON PARERE VINCOLANTE Art. 16 comma3 SANZIONE PARI AL DOPPIO DELL INCREMENTO DEL VALORE DI MERCATO CONSEGUNETE ALL ESECUZIONE DELL OPERA + CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - RIPRISTINO - Art. 34 comma 2 SANZIONE PARI AL DOPPIO DEL COSTO DI PRODUZIONE SE AD USO RESIDENZIALE O PARI AL Art. 18 comma3 SANZIONE PARI AL DOPPIO DELL INCREMENTO 11

12 DOPPIO DEL VALORE VENALE SE DIVERSO DA RESIDENZIALE DEL VALORE DI MERCATO DELL IMMOBILE CONSEGUENTE ALLA REALIZZAZIONE DELL ABUSO SANZIONE DA A (SE NON SI E IN GRADO DI VALUTARE IL VALORE DI MERCATO) 12

13 TABELLA A2 ALLEGATA ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PER IL SISTEMA SANZIONATORIO EDILIZIO IN APPLICAZIONE DELL ART. 15 DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008- GRADUAZIONE DELLE SANZIONI IN CASO DI ACCERTAMENTO DELL INOTTEMPERANZA ALL ORDINANZA DI DEMOLIZIONE INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE ESEGUITI IN ASSENZA O IN TOTALE DIFFORMITA' O CON VARIAZIONI ESSENZIALI AL TITOLO art. 15 L.R. 15/2008 DEMOLIZIONE + SANZIONE PER VERBALE DI INOTTEMPERANZA (DA A ) TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI TIPO DI IMMOBILE in immobili vincolati ai sensi del D.Lvo 42/04 parte II e III Immobili non vincolati NUOVA COSTRUZIONE TETTOIE, GAZEBI, PERGOLATI 2.500, ,00 EDIFICI PERTINENZIALI O ACCESSORI 3.000, ,00 AMPLIAMENTO MINORE O UGUALE AL 20% DELL'AUTORIZZATO 3.500, ,00 COMPRESO TRA IL 20% E IL 50% 4.000, ,00 SUPERIORE AL 50% 4.500, ,00 EDIFICI PRINCIPALI MINORE O UGUALE A 50 MQ 9.000, ,00 COMPRESO TRA 50 E 100 MQ , ,00 SUPERIORE A 100 MQ , ,00 13

14 TABELLA A3 ALLEGATA ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PER IL SISTEMA SANZIONATORIO EDILIZIO IN APPLICAZIONE DELL ART. 16 DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008- GRADUAZIONE DELLE SANZIONI IN CASO DI INTERVENTI SU IMMOBILI VINCOLATI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E CAMBI DI DESTINAZIONE D'USO ESEGUITI IN ASSENZA O IN TOTALE DIFFORMITA' O CON VARIAZIONI ESSENZIALI AL TITOLO ABILITATIVO art. 16 L.R. 15/2008 DEMOLIZIONE O SE NON POSSIBILE SANZIONE PARI AL DOPPIO DELL'INCREMENTO DEL VALORE DI MERCATO DELL'IMMOBILE CONSEGUENTE ALL'OPERA ABUSIVA, DETERMINATO CON RIFERIMENTO ALLA DATA DI APPLICAZIONE DELLA SANZIONE SE IMMOBILE NON VINCOLATO - SE IMMOBILE VINCOLATO DEMOLIZIONE +SANZIONE DA A TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI TIPO DI IMMOBILE in immobili vincolati ai sensi del D.Lvo 42/04 parte II e III in immobili anche non vincolati compresi nelle zone omogenea A CON PARERE VINCOLANTE CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO SENZA OPERE 3.000, ,00 CON OPERE 4.000, ,00 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA MODIFICA DELLE FACCIATE CON VARIAZIONE DELLE DIM., POSIZIONE E N DELLE APERTURE TALI DA CONSIDERARE UN NUOVO ORGANISMO EDILIZIO 6.000, ,00 RIORGANIZZAZIONE DELLE UNITA' IMMOBILIARI IN NUMERO E DIMENSIONE 8.000, ,00 CREAZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI 8.500, ,00 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FEDELE , ,00 14

15 TABELLA A4 ALLEGATA ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PER IL SISTEMA SANZIONATORIO EDILIZIO IN APPLICAZIONE DELL ART.18 DELLA LEGGE REGIONALE 15/ GRADUAZIONE DELLE SANZIONI IN CASO DI INTERVENTI PER I QUALI NON E POSSIBILE DETERMINARE IL VALORE DI MERCATO INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ESEGUITI IN PARZIALE DIFFORMITA' AL TITOLO ABILITATIVO art. 18 L.R. 15/2008 DEMOLIZIONE O SE NON POSSIBILE SANZIONE PARI AL DOPPIO DELL'INCREMENTO DEL VALORE DI MERCATO DELL'IMMOBILE CONSEGUENTE ALL'OPERA ABUSIVA, DETRMINATO CON RIERIMENTO ALLA DATA DI APPLICAZIONE DELLA SANZIONE - SE NON POSSIBILE DETERMINARE IL VALORE DI MERCATO +SANZIONE DA A TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI TIPO DI IMMOBILE CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO SENZA OPERE 3.000,00 CON OPERE 3.500,00 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA MODIFICA DELLE FACCIATE CON VARIAZIONE DELLE DIM., POSIZIONE E N DELLE APERTURE TALI DA CONSIDERARE UN NUOVO ORGANISMO EDILIZIO 4.000,00 RIORGANIZZAZIONE DELLE UNITA' IMMOBILIARI IN NUMERO E DIMENSIONE 4.500,00 CREAZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI 5.000,00 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FEDELE 5.500,00 NUOVA COSTRUZIONE TETTOIE, GAZEBI, PERGOLATI 7.000,00 EDIFICI PERTINENZIALI O ACCESSORI 7.500,00 AMPLIAMENTO MINORE O UGUALE AL 20% DELL'AUTORIZZATO 8.000,00 COMPRESO TRA IL 20% E IL 50% 8.500,00 SUPERIORE AL 50% ,00 EDIFICI PRINCIPALI MINORE O UGUALE A 50 MQ ,00 COMPRESO TRA 50 E 100 MQ ,00 SUPERIORE A 100 MQ ,00 15

16 TABELLA A5 ALLEGATA ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PER IL SISTEMA SANZIONATORIO EDILIZIO IN APPLICAZIONE DELL ART.19 DELLA LEGGE REGIONALE 15/ GRADUAZIONE DELLE SANZIONI IN CASO DI INTERVENTI ESEGUITI IN DIFFORMITA ALLA D.I.A. INTERVENTI ESEGUITI IN ASSENZA O IN DIFFORMITA' ALLA DIA art. 19 L.R. 15/2008 SANZIONI (DA A DA A ) TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI TIPO DI IMMOBILE in immobili vincolati ai sensi del D.Lvo 42/04 parte II e III in immobili anche non vincolati compresi nelle zone omogenea A Immobili non vincolati MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON PARERE EDIFICI PERTINENZIALI VINCOLANTE MODIFICA AREA DI SEDIME 2.500, , ,00 OPERE INTERNE 2.500, , ,00 MODIFICHE PROSPETTICHE DA NON COMPORTARE NUOVO ORGANISMO 3.000, , ,00 EDIFICI PRINCIPALI MODIFICA AREA DI SEDIME OPERE INTERNE 2.500, , ,00 MODIFICHE PROSPETTICHE DA NON COMPORTARE NUOVO ORGANISMO 3.000, , , , , ,00 CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO SENZA OPERE 3.500, , ,00 CON OPERE 4.000, , ,00 RESTURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO 4.500, ,00 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON PARERE VINCOLANTE MODIFICA DELLE FACCIATE CON VARIAZIONE DELLE DIM., POSIZIONE E N DELLE APERTURE TALI DA CONSIDERARE UN NUOVO ORGANISMO EDILIZIO 8.000, , ,00 RIORGANIZZAZIONE DELLE UNITA' IMMOBILIARI IN NUMERO E DIMENSIONE 9.000, , ,00 CREAZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI 9.500, , ,00 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FEDELE , , ,00 16

17 TABELLE B1 GRADUAZIONE DELLE OBLAZIONI IN CASO DI ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008 ART. 22 COMM 2 lettera a b c TIPOLOGIA DI INTERVENTI EDILIZI Nuova costruzione Ristrutturazione edilizia, cambi di destinazione Cambio d'uso nella stessa categoria, manutenzione straordinaria, Restauro e risanamento conservativo e adeguamento ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' OBLAZIONE DOVUTA EURO LEGGE REGIONALE 15/2008 ARTICOLO 22 COMMA 2 lettera a) b) c) Oblazione pari al valore di mercato dell intervento eseguito determinato con riferimento alla data dell oblazione Oblazione pari al doppio dell incremento del valore di mercato dell intervento eseguito determinato con riferimento alla data dell oblazione o triplo del costo di costruzione se non si può valutare il valore di mercato Importo da un minimo di 1.000,00 ad un massimo di ,00 in relazione alla gravità dell abuso 17

18 TABELLE B2 GRADUAZIONE DELLE SANZIONI IN CASO DI ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008 ART. 22 COMMA 2 LETT.c ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' SANZIONI (DA A NEI CASI PREVISTI DALL'ART.19) TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI Immobili non vincolati MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PERTINENZIALI MODIFICA AREA DI SEDIME 1.000,00 OPERE INTERNE 1.500,00 MODIFICHE PROSPETTICHE DA NON COMPORTARE NUOVO ORGANISMO 2.000,00 EDIFICI PRINCIPALI MODIFICA AREA DI SEDIME 1.000,00 OPERE INTERNE 2.000,00 MODIFICHE PROSPETTICHE DA NON COMPORTARE NUOVO ORGANISMO 2.500,00 CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO SENZA OPERE 3.000,00 CON OPERE 3.500,00 RESTURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO 4.000,00 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA MODIFICA DELLE FACCIATE CON VARIAZIONE DELLE DIM., POSIZIONE E N DELLE APERTURE TALI DA CONSIDERARE UN NUOVO ORGANISMO EDILIZIO 5.000,00 RIORGANIZZAZIONE DELLE UNITA' IMMOBILIARI IN NUMERO E DIMENSIONE 6.000,00 CREAZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI 6.500,00 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FEDELE ,00 18

19 TABELLE C CALCOLO COSTO BASE DI PRODUZIONE Rivalutazione dal 08/1997 al 08/2008 del costo base di produzione indice ISTAT al 8/ ,5 indice ISTAT al 8/ ,1 Coefficiente di raccordo 1 non si applica per base uguale Rivalutazione C. Produzione ((135,5/104,1)-1)*100 = 30,16 % costo base al costo base al 1997euro 748,86 costo base rivalutato al 08/2008 (748,86*30,16/100)+748,86 = 974,74 SANZIONE PECUNIARIA Costo base/mq Differenza di Superficie convenzionale Sanzione Pecuniaria x Mq. x 2 = 19

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