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1 N. / del Allegato C Rubrica Atti Privati FERSERVIZI (C. SAP ) CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO DIVERSO DALL ABITATIVO TRA RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A., con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n 1, capitale sociale Euro ,00, interamente versato, codice fiscale e numero d iscrizione al Registro delle Imprese di Roma , iscritta al Repertorio Economico Amministrativo di Roma al n (società per azioni con socio unico soggetta all attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell art sexies del codice civile, tenuto conto del d.lgs. n. 188/2003 e relativa decretazione applicativa, con particolare riferimento alle funzioni sensibili per l accesso alla rete ferroviaria), Partita IVA , di seguito più brevemente denominata RFI, ovvero LOCATORE - per la quale interviene Ferservizi S.p.A., con sede in Roma-Piazza della Croce Rossa, 1-capitale sociale i.v ,00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma-codice fiscale e P. IVA R.E.A: (società per azioni con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.)- nella sua qualità di mandataria con rappresentanza di RFI in virtù del contratto per Servizi Immobiliari in data 15 aprile 2005 registrato al N 83 del 18 aprile 2005-rubrica Atti privati Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di RFI, e, per essa, il responsabile protempore della Zona Centro di Ferservizi S.p.A., in persona dell Arch., nato a ( ) il, codice fiscale, giusti i poteri allo stesso conferiti con procura rilasciata dall Amministratore Delegato di Ferservizi S.p.A., Dott. Francesco Rossi nato a Houthalen (Belgio) il giorno 11 dicembre 1961, per atti Notaio Paolo Castellini,

2 classificata al numero Rogito registrata a Roma, Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 1, il, E La Ditta che di seguito verrà pure denominata CONDUTTORE, si conviene e si stipula quanto segue: ARTICOLO 1 OGGETTO RFI S.p.A. concede in locazione alla Ditta, l'immobile di sua proprietà costituito da un locale di mq circa destinato ad uso. Resta convenuto che potranno essere commercializzati, in abbinamento ai giornali e periodici, esclusivamente i seguenti prodotti: libri ed altri prodotti editoriali, anche su supporti elettronici; video, CD; cartoleria, cartotecnica, materiale fotografico di consumo; biglietteria trasporti; carte telefoniche e servizi remoti (ricariche cellulari, ecc.); lotto, lotterie ed altri giochi a pronostico autorizzati dallo Stato; piccoli articoli per la persona e l igiene personale; souvenir, prodotti alimentari confezionati (caramelle, biscotti, ecc.). Non è consentita la commercializzazione di ulteriori prodotti se non previa espressa autorizzazione scritta di Ferservizi (secondo cpv. SOLO PER I LOCALI ADIBITI AD EDICOLA/LIBRERIA/CARTOLERIA). Il fabbricato ferroviario in cui è ubicato il locale, non ancora singolarmente censito, è individuato al catasto Fabbricati del Comune di ( ) con i seguenti identificativi: Foglio Particella (Sub in corso di individuazione) parte, Categoria. Il tutto meglio descritto nel verbale di consegna di immobile che, sottoscritto dalle parti, è allegato al presente atto (allegato ). La Ditta dichiara di essere a conoscenza del fatto che

3 gli immobili delle stazioni sono interessati da potenziali variazioni in dipendenza del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 (in S.O. n. 223 alla G.U n. 277 del 28 novembre 2006). Pertanto, consapevole di tale circostanza, dichiara altresì che terrà indenne R.F.I. S.p.A. per pregiudizio che dovesse derivare dalla attuale categoria dell immobile e dal riaccatastamento e dalle operazioni ad esso connesse. L'immobile è accettato dal CONDUTTORE nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trova, ed è riconosciuto idoneo all'uso pattuito; il tutto documentato nell'apposito verbale di consegna con relativa planimetria, redatto e sottoscritto in contraddittorio e contenente la descrizione dello stato del bene, riferito al momento della consegna, e la sua ubicazione. L'immobile si intende destinato esclusivamente ad uso di. Il mutamento, anche solo temporaneo, della destinazione d'uso comporta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art c.c. ARTICOLO 2 AUTORIZZAZIONI E LICENZE Sono a carico del CONDUTTORE tutte le incombenze relative all'acquisizione, qualora non ne fosse in possesso, di tutte le autorizzazioni e licenze richieste dalle leggi e dai regolamenti vigenti per lo svolgimento dell'attività indicata al precedente art.1. La revoca, per qualsiasi causa, delle predette autorizzazioni e licenze costituirà grave inadempimento e causa di risoluzione di diritto del rapporto negoziale, ex art.1456 c.c. ARTICOLO 3 DURATA

4 Il presente contratto ha una durata di anni sei, con decorrenza dal giorno e pertanto scadrà il. Il rinnovo del contratto alla prima scadenza sarà di 6 (sei) anni e potrà essere denegato esclusivamente al verificarsi delle fattispecie previste dall art. 29, lettere b), c), d) della legge 392/78. ARTICOLO 4 RESTITUZIONE DELL'IMMOBILE Al cessare del rapporto, per qualunque motivo, il CONDUTTORE dovrà riconsegnare il bene locato nello stato medesimo in cui l'ha ricevuto, salvo il normale deperimento d'uso, secondo quanto previsto dall'articolo 1590 c.c.. Ai sensi dell'art c.c., le Parti convengono che, in caso di ritardata consegna dell'immobile, il CONDUTTORE sarà tenuto, oltre che al pagamento del canone dovuto, al pagamento di una penale pari, per ogni giorno di ritardo, all'importo del canone di locazione mensile diviso per il numero dei giorni del mese moltiplicato per cinque, salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno subito dal LOCATORE. Rete ferroviaria Italiana S.p.A. si riserva il diritto, per impreviste esigenze connesse direttamente e/o indirettamente alla sicurezza ed all esercizio ferroviario o alla realizzazione di progetti di riqualificazione, valorizzazione, ristrutturazione, restyling, miglioramento funzionale e diversificazione del compendio immobiliare nel quale ricade l immobile locato, di riprendere possesso, in qualsiasi momento, dell immobile concesso in locazione avvisando il conduttore con un congruo anticipo e proponendo, ove possibile, solo ed esclusivamente una soluzione locativa alternativa. ARTICOLO 5 CANONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE

5 Il canone annuo della locazione viene stabilito in (euro /00) più IVA. Qualora la Società ottenga la concessione e le prescritte autorizzazioni per la vendita di tabacchi/generi di privativa, la medesima dovrà corrispondere, in aggiunta al canone annuo di cui al comma precedente, la percentuale dell aggio fissata con decreto del Ministro dei Trasporti 43/T del ai sensi della legge 25/86 e s.m.i. (il 13% fino ad 5.164,57 più il 15% sulla parte eccedente) (secondo cpv. SOLO PER I LOCALI ADIBITI A CAFFE RISTORATORE). Le Parti si danno reciprocamente atto che i criteri per la determinazione del suddetto canone hanno tenuto conto della situazione di fatto dell'immobile locato nonché degli obblighi assunti a proprio carico dal CONDUTTORE a norma del successivo art. 10. Alla scadenza di ogni anno contrattuale, l importo del canone di cui sopra verrà aggiornato in ragione delle variazioni, accertate dall ISTAT, dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. ARTICOLO 6 MODALITA DI PAGAMENTO Il pagamento del canone dovrà avvenire in quattro rate trimestrali anticipate uguali, da pagarsi ciascuna entro il giorno 25 del primo mese del trimestre di riferimento. Tale modalità potrà tuttavia essere modificata in corso di rapporto, a semplice richiesta scritta del LOCATORE. I pagamenti verranno effettuati mediante versamento su conto corrente postale intestato a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., utilizzando, preferibilmente, gli appositi bollettini prestampati che saranno inviati unitamente alle fatture. Il mancato ricevimento della fattura non costituisce motivo per ritardare il pagamento del

6 canone alla scadenza che, indipendentemente dal ricevimento del bollettino, potrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente Bancoposta n (codice IBAN: IT03A ) intestato a R.F.I. S.p.A. Piazza della Croce Rossa n Roma. Il mancato pagamento nel termine di 15 giorni da ogni singola scadenza anche di una sola rata di canone, produrrà di diritto la risoluzione del contratto, senza necessità di alcuna ulteriore formalità, ai sensi dell'articolo 1456 c.c.. In ogni caso, per il ritardato pagamento delle somme comunque dovute in dipendenza del presente contratto, il CONDUTTORE dovrà corrispondere a RETE FERROVIARIA ITALIANA gli interessi di mora dal giorno successivo a quello in cui è venuto a maturare il debito, fino al giorno in cui viene eseguito il pagamento, senza che occorra formale costituzione in mora mediante richiesta o intimazione. La prova del pagamento del canone e degli oneri accessori può essere data esclusivamente tramite l originale, debitamente quietanzato, della ricevuta di bollettino postale o, in tutti gli altri casi, tramite estratto delle scritture contabili della Banca incaricata del pagamento nell interesse del CONDUTTORE. La misura degli interessi di mora è pari al saggio d interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea maggiorato di 7 (sette) punti percentuali (d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 art. 5) e comunque nei limiti di legge. Le fatture, gli avvisi di fattura e ogni altra corrispondenza verranno inviate dal LOCATORE in ( ) Via n. CAP. Il CONDUTTORE si impegna a comunicare al LOCATORE eventuali variazioni del suddetto indirizzo. Fermo restando quanto previsto precedentemente, il CONDUTTORE rimborserà

7 al LOCATORE tutte le spese, incluse quelle legali, ragionevolmente sostenute in relazione al recupero degli arretrati per canoni e/o per oneri accessori. ARTICOLO 7 DEPOSITO CAUZIONALE / GARANZIA FIDEIUSSORIA A garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, il CONDUTTORE, all atto della stipula del presente atto, si obbliga a presentare il documento originale comprovante l avvenuta stipula di idonea fideiussione bancaria/assicurativa a prima escussione, intestata a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., per un importo complessivo pari a euro /00 (euro /00) corrispondente a quindici mensilità di canone comprensive di IVA. La fideiussione deve prevedere che il pagamento del risarcimento sia effettuato entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta. Deve inoltre contenere l espressa rinuncia da parte del fideiussore a godere del beneficio della preventiva escussione della Ditta obbligata, in deroga all art del codice civile. Deve infine contenere l espressa rinuncia da parte del fideiussore ad eccepire il decorso dei termini di cui all art del codice civile. La sottoscrizione della fideiussione deve essere completa di autentica notarile attestante i poteri e le qualità del firmatario. Il fideiussore sarà obbligato in solido con la Ditta debitrice per tutta la durata del contratto e comunque sino a quando la Ditta debitrice non abbia soddisfatto tutti gli impegni derivanti dal contratto stesso e la Società beneficiaria Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. o per essa altra Società del Gruppo F.S. non abbia fornito comunicazione di svincolo della fideiussione. Alla scadenza del sesto anno di locazione il CONDUTTORE si obbliga a presentare, per tutta la durata del sessennio successivo, una fideiussione, escutibile entro l anno successivo alla data di scadenza del secondo sessennio, per un importo

8 pari a quindici mensilità di canone comprensive di IVA aggiornate con le variazioni ISTAT che saranno nel frattempo intervenute. ARTICOLO 8 ONERI ACCESSORI Resta fin d'ora convenuto tra le Parti che il CONDUTTORE provvederà, a proprie spese e dietro previa autorizzazione di Rete ferroviaria Italiana S.p.A., alla richiesta di fornitura presso gli enti erogatori, con conseguente pagamento integrale di tutti gli oneri accessori, delle utenze/forniture di cui all'articolo 9 della L.392/78. Il CONDUTTORE dovrà farsi carico dell adeguamento/volturazione delle cartelle afferenti la Tassa Rifiuti Solidi Urbani relative agli spazi oggetto del contratto. Il CONDUTTORE ha inoltre l obbligo di garantire, in via continuativa, l apertura e la chiusura giornaliera dei varchi della stazione sulla base dell orario dei treni. In particolare l apertura dovrà essere effettuata almeno 30 minuti prima del passaggio del primo treno e la chiusura almeno 15 minuti dopo il passaggio dell ultimo treno. Il CONDUTTORE dovrà altresì garantire la custodia e la consegna delle chiavi dei servizi igienici al pubblico nonché la consegna delle citate chiavi ai vari viaggiatori che ne facciano richiesta (ultimi tre cpv. SOLO PER IL CONDUTTORE DEL CAFFE RISTORATORE DI SERRAMANNA). ARTICOLO 9 DIVIETO DI SUBLOCAZIONE E' fatto divieto al CONDUTTORE di cedere il presente contratto, di sublocare anche parzialmente l'immobile, di darlo in affitto o comodato parziale e/o totale, salvo quanto disposto dall art.36 della legge 392/78. La violazione di uno qualunque di tali divieti produrrà la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c. per colpa del CONDUTTORE, il quale

9 resta obbligato al risarcimento dei danni subiti da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.. ARTICOLO 10 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI I locali, le aree, le pertinenze ed i relativi impianti devono essere tenuti con cura e diligenza dal CONDUTTORE che ne deve garantire la funzionalità ed il decoro provvedendo a proprie spese all'esecuzione delle opere necessarie. Sono a carico del CONDUTTORE la manutenzione ordinaria e le riparazioni di piccola manutenzione di cui all'articolo 1609 c.c.. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1576 c.c., debbono essere eseguite a cura e spese del CONDUTTORE le innovazioni imposte per legge, e tutte le spese di manutenzione straordinaria. IL LOCATORE potrà, in caso di inadempienza del CONDUTTORE, sostituirsi a quest'ultimo nell'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, con diritto all'integrale rimborso delle spese sostenute entro 20 giorni dalla richiesta. Tutti i lavori diversi da quelli di ordinaria manutenzione dovranno comunque essere sottoposti alla preventiva autorizzazione scritta di R.F.I., che ne prescriverà gli standard progettuali. I lavori da eseguire, per i quali vi sia stato il consenso espresso da parte del LOCATORE, dovranno essere progettati e diretti da un tecnico abilitato; il CONDUTTORE ha l'obbligo, a propria cura e spese, di richiedere le eventuali autorizzazioni e/o permessi delle autorità competenti, secondo la normativa vigente. Rimane a carico del CONDUTTORE l'espletamento di tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi eventualmente necessari per l'esecuzione dei predetti lavori. A tal fine il CONDUTTORE espressamente dichiara di essere a conoscenza di tutti

10 i vincoli tecnici e amministrativi inerenti l'immobile oggetto del presente contratto. ARTICOLO 11 MIGLIORIE ED ADDIZIONI In deroga a quanto disposto dagli articoli 1592 e 1593 c.c., per tutte le eventuali migliorie e addizioni che venissero eseguite, anche con il consenso del LOCATORE, quest'ultimo al termine della locazione, potrà, a suo insindacabile scelta, chiedere la rimessione in pristino dei locali ovvero ritenere le opere eventualmente eseguite. In ogni caso il CONDUTTORE espressamente accetta che nulla gli spetterà, anche in caso di anticipata risoluzione del contratto, a titolo di indennizzo, risarcimento o compenso per le migliorie ed addizioni apportate all'immobile. ARTICOLO 12 DIVIETO DI PUBBLICITÀ E' fatto divieto al CONDUTTORE di far installare nell'immobile oggetto della locazione scritte o cartelli pubblicitari, in quanto lo sfruttamento pubblicitario è riservato al LOCATORE, direttamente e/o tramite terzi. E' consentita l'apposizione di scritte o cartelli con la sola indicazione del tipo di attività svolta nell'immobile, sempre e comunque previa autorizzazione espressa del LOCATORE. In ogni caso le indicazioni devono essere intonate al decoro dei locali e non risultanti in contrasto con gli interessi di R.F.I. S.p.A. in genere o contrarie alla decenza, al buon costume o all'ordine pubblico. ARTICOLO 13 RESPONSABILITÀ PER DANNI Il CONDUTTORE è costituito custode dell'immobile locato ed è direttamente

11 responsabile dei danni arrecati a se stesso ed a terzi ai sensi dell'articolo 2051 c.c.. Il CONDUTTORE è altresì responsabile per il deterioramento e per tutti i danni causati alla cosa locata, e più in generale a tutti i danni al patrimonio ferroviario che dovessero avvenire nel corso della locazione, mantenendo indenne Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti arrecati, per qualsiasi causa a terzi e alla cosa locata, sia all interno che all esterno dell immobile concesso. A tal fine il CONDUTTORE si impegna a stipulare, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente atto, adeguata polizza assicurativa a primo rischio assoluto con un massimale non inferiore a euro ,00 (unmilione/00) per sinistro. La suddetta polizza, valida per l intera durata del presente contratto, deve prevedere l espresso obbligo da parte dell Assicuratore di comunicare al LOCATORE il mancato pagamento del premio da parte del CONDUTTORE. Le Parti convengono che, in caso di rinnovo del presente contratto di locazione, il CONDUTTORE si impegni a stipulare analoghe polizze assicurative valide per il sessennio successivo, con massimali che saranno preventivamente concordati con il LOCATORE. Il mancato tempestivo pagamento del premio ed il mancato adempimento dell obbligo, di cui al comma precedente, comporta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell art del codice civile per fatto e colpa del CONDUTTORE, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione. ARTICOLO 14 FACOLTÀ DI ACCESSO/ISPEZIONE DELL'IMMOBILE Durante la locazione il LOCATORE o suo incaricato possono visitare/ispezionare

12 l'immobile locato per constatarne le modalità d'uso o per la verifica degli impianti e/o degli interventi effettuati, e controllare che il CONDUTTORE osservi tutti gli obblighi che gli incombono per legge o per contratto. L accesso/ispezione è effettuato previa comunicazione al CONDUTTORE. Il LOCATORE nel corso delle ispezioni può, inoltre, verificare che i servizi offerti dal CONDUTTORE nonché gli arredi e le attrezzature dell immobile locato siano conformi a quelli descritti nel piano di gestione tecnico-commerciale (allegato ). Il CONDUTTORE dovrà assicurare al personale di Ferservizi e di RFI l accesso ai locali in qualunque momento, per ogni accertamento o verifica ritenuta opportuna ad assicurare le esigenze connesse all esercizio ferroviario. Il provvedimento di chiusura dell esercizio, disposto dalla Pubblica Autorità, costituisce causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell art c.c. nei seguenti casi: a) quando il singolo provvedimento sia di durata superiore a 7 (sette) giorni; b) quando, nell arco della durata contrattuale, venga comminato più di un provvedimento di chiusura a prescindere dalla loro durata. ARTICOLO 15 CLAUSOLA DI TRASPARENZA e RINVIO al CODICE ETICO Il CONDUTTORE espressamente ed irrevocabilmente: a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto; b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese controllate o collegate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

13 c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi dei commi precedenti, ovvero il CONDUTTORE non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell articolo 1456 c.c. per fatto e colpa del CONDUTTORE, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione. Resta convenuto che le attività oggetto del presente Contratto dovranno essere eseguite, sempre ed in ogni caso, nell'ottica di salvaguardare l'immagine ed il prestigio di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane nel suo complesso, privilegiando sempre tale indicazione rispetto al successo dell'attività svolta dal CONDUTTORE. A tal fine il CONDUTTORE espressamente dichiara di ben conoscere le prescrizioni contenute nel Codice Etico adottato dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ed approvato dal Consiglio di Amministrazione di Ferservizi nella seduta del 10 maggio 2005 al fine di uniformare, ove compatibile, il proprio comportamento ai criteri in esso previsti. ARTICOLO 16 CESSIONE DEL CONTRATTO Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1406 e 1407 c.c., il CONDUTTORE presta il proprio preventivo consenso alla cessione del presente contratto. ARTICOLO 17 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

14 Il CONDUTTORE si obbliga ad osservare tutte le leggi ed i regolamenti disciplinanti l'esercizio dell'attività per la quale è stato locato l'immobile, nonché ogni disposizione in vigore per la sicurezza, la prevenzione danni, infortuni, incendi. ARTICOLO 18 RINVIO ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE Per quanto non è previsto nel presente contratto, le Parti contraenti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile ed alle norme vigenti in materia. ARTICOLO 19 FORO COMPETENTE Resta convenuto fra le Parti che le eventuali vertenze giudiziarie, comunque derivanti dal presente contratto, saranno deferite in via esclusiva alla cognizione del Foro di Cagliari. ARTICOLO 20 ELEZIONE DI DOMICILIO Agli effetti fiscali e giudiziari le Parti dichiarano il proprio domicilio come segue: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. dichiara il proprio domicilio fiscale in Roma, Piazza della Croce Rossa n. l P. IVA Codice Fiscale nr Ferservizi S.p.A. dichiara il proprio domicilio fiscale in Roma, Piazza della Croce Rossa n. l - Partita IVA/Codice Fiscale nr La Ditta dichiara il proprio domicilio fiscale in via n., cap., ( ), con l intesa che, ove venisse a mancare, il domicilio stesso si intenderà trasferito presso il Comune di CAGLIARI (CA). ARTICOLO 21 SPESE DI STIPULAZIONE FISCALI E REGISTRAZIONE

15 Le spese postali per l'invio delle fatture (e dei bollettini di pagamento), e i tributi fiscali inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico delle Parti contraenti, secondo Legge. Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in alcun caso, a variazione dei corrispettivi pattuiti. Per quanto attiene alla disciplina delle imposte sul valore aggiunto e di registro, applicabile al presente contratto, ai sensi e per gli effetti di quanto prevede l art. 10, comma 1, numero 8) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e l art. 40, comma 1-bis, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il LOCATORE manifesta espressamente l opzione per l'imposizione ai fini IVA dei corrispettivi previsti dal presente contratto. Contestualmente il CONDUTTORE dichiara di agire nell esercizio di impresa (ovvero arte o professione) e di non svolgere in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione d imposta in percentuale pari o inferiore al 25%. Eventuali variazioni del regime fiscale non daranno luogo a variazione dei corrispettivi. ARTICOLO 22 DICHIARAZIONI LIBERATORIE Il CONDUTTORE dichiara di aver preso visione, conoscere ed ottemperare ai disposti del D.P.R. 753/80 e s.m.i. in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell esercizio ferroviario nonché del D.I.P. (Documento di Informazione sui Pericoli specifici esistenti nell ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate nell ambito ferroviario). Pertanto libera Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti arrecati, per qualsiasi causa, a se medesimo a terzi e alla cosa locata, sia all interno che all esterno dell immobile concesso in locazione.

16 ARTICOLO 23 DOCUMENTAZIONE E CLAUSOLA DI RISERVATEZZA Con la sottoscrizione del presente contratto il CONDUTTORE irrevocabilmente autorizza il LOCATORE a richiedere, in nome proprio e nell interesse comune, tutte le informazioni e documentazioni ritenute necessarie ai fini dell esecuzione del presente contratto. Tale richiesta potrà essere effettuata nei confronti dei soggetti che intrattengono rapporti giuridici, collegati e/o strumentali al presente contratto, con il CONDUTTORE. A tal fine, il CONDUTTORE si impegna ad ottenere, dai propri danti ed aventi causa, la disponibilità alla trasmissione ed esibizione dei documenti ed informazioni richiesti oltre che l autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni. Il LOCATORE, ottenute le informazioni e/o documentazioni di cui al primo capoverso del presente articolo, si impegna a mantenere ed a far mantenere ai propri dipendenti e/o collaboratori il più assoluto riserbo in ossequio anche a quanto previsto dal citato d.lgs. 196/2003. Qualora il CONDUTTORE sia reiteratamente inadempiente rispetto agli obblighi scaturenti dal presente articolo il contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell art c.c., salvo il risarcimento del danno, su semplice richiesta del LOCATORE. ARTICOLO 24 ORARIO DI VENDITA / APERTURA

17 Il punto commerciale è rivolto prevalentemente ai viaggiatori. Pertanto l orario di apertura e chiusura nonché il periodo di non attività per ferie dovranno essere fissati tenendo conto dell orario dei treni ed andranno concordati con Ferservizi S.p.A. o con R.F.I. S.p.A.. ARTICOLO 25 ESPOSIZIONE DI PRODOTTI Le pubblicazioni, sia quotidiane che periodiche, dovranno essere disposte in modo tale che il pubblico possa avere una visione completa dei titoli con conseguente libertà di scelta. Tenuto conto del particolare carattere degli ambienti di stazione e di tutela dell immagine, l esposizione di riviste, libri, cassette, DVD, disegni, stampe o più in generale di qualsiasi articolo commercializzato a vario titolo nei locali ferroviari concessi in locazione, oltre a non essere contraria alla decenza ed al buon costume dovrà essere sobria ed intonata all ambiente. Il CONDUTTORE sarà pertanto tenuto a rimuovere, su motivata richiesta di Ferservizi o delle competenti strutture ferroviarie responsabili della stazione, eventuali esposizioni non in sintonia con l ambiente di stazione o pregiudizievoli per l immagine di Rete Ferroviara Italiana. ARTICOLO 26 INTEGRAZIONI E MODIFICHE Eventuali modifiche e integrazioni al presente contratto potranno essere effettuate esclusivamente in forma scritta, previa intesa tra le Parti, da far pervenire a mezzo raccomandata a.r. o raccomandata consegnata a mano presso la Sede delle Parti. ARTICOLO 27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi e per gli effetti di cui all art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e

18 successive modificazioni, il CONDUTTORE dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto dell informativa resa da Ferservizi, di cui allo specifico documento che si allega al presente Contratto (allegato ). Pertanto il CONDUTTORE, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 23 e 26 del citato D.Lgs, attesta il proprio consenso affinché venga effettuato da parte di Ferservizi il trattamento dei dati personali in suo possesso e la comunicazione degli stessi secondo quanto scritto nella menzionata informativa. Per FERSERVIZI S.p.A xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx IL CONDUTTORE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Cagliari, Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il CONDUTTORE dichiara di approvare specificatamente e senza riserve le disposizioni dei seguenti articoli di cui si trascrivono i titoli: articolo 1 (oggetto); articolo 2 (autorizzazioni e licenze); articolo 4 (restituzione dell immobile); articolo 6 (modalità di pagamento); articolo 7 (deposito cauzionale - garanzia); articolo 9 (divieto di sublocazione); articolo 10 (manutenzione degli immobili); articolo 11 (migliorie e addizioni); articolo 13 (responsabilità per danni); articolo 14 (facoltà di accesso/ispezione dell'immobile); articolo 16 (cessione del contratto); articolo 19 (foro competente); articolo 21 (spese di stipulazione fiscali e registrazione); IL CONDUTTORE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

19 Allegato 2 INFORMATIVA RELATIVA ALL USO DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell art. 13 del d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali (qui di seguito il Codice ) relativo alla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali Ferservizi SpA informa il Conduttore di quanto segue: I) i dati raccolti riguardanti il Conduttore nonché determinati dipendenti e organi dello stesso Conduttore, previo ottenimento da parte di quest ultimo del consenso degli interessati, saranno trattati: - per l esecuzione del Contratto in relazione al quale essi sono richiesti e di ogni successivo Atto tra Ferservizi SpA ed il Cliente; - per eseguire obblighi di legge derivanti da norme contabili, fiscali, ecc.; - per la gestione dell eventuale contenzioso (giudiziale o stragiudiziale); - per esigenze di tipo operativo e gestionale interne alla Società saranno trattati con e senza l ausilio di mezzi automatizzati, con modalità idonee a garantire riservatezza, correttezza, liceità, trasparenza in relazione alle seguenti operazioni:registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione o distruzione. II) Il conferimento dei dati richiesti all atto della sottoscrizione del presente Contratto e di quelli che successivamente potranno essere richiesti ha carattere obbligatorio ed è, pertanto, strettamente necessario per l adempimento da parte di Ferservizi SpA degli obblighi contrattuali da esso assunti nei confronti del cliente. III) Pertanto in caso di rifiuto di fornire i dati, Ferservizi SpA si potrebbe trovare nell impossibilità di dare esecuzione al Contratto con il Cliente.

20 IV) I dati trattati potranno essere comunicati a: - dipendenti di Ferservizi SpA che abbiano necessità di gestire i dati del cliente per la corretta esecuzione dei relativi rapporti contrattuali con Ferservizi SpA nei limiti strettamente pertinenti alle finalità di cui sopra, alla lettera I); - società del Gruppo FS Spa, tra cui RFI SpA, le quali potranno a loro volta comunicare i dati, o concedere l accesso ad essi, ai propri dipendenti, soci e aventi causa per il perseguimento dei medesimi fini per i quali i dati sono stati raccolti da Ferservizi SpA; - società, enti, consorzi o altri soggetti la cui attività è finalizzata alla tutela del credito, i quali potranno comunicare i dati ricevuti nei limiti in cui ciò sia strumentale all esercizio dell attività di tutela dei crediti di Ferservizi SpA; - consulenti in materia fiscale e/o legale che gestiranno i dati sulla base di contratti con Ferservizi SpA atti a garantire l obbligo di riservatezza e la correttezza nel trattamento dei dati stessi. Tali soggetti potranno comunicare i dati raccolti nei limiti in cui ciò sia funzionale all esecuzione dei contratti suddetti. V) a ciascun soggetto che fornisce i propri dati personali l art. 7 del Codice attribuisce taluni diritti, che possono essere esercitati anche da soggetti o associazioni espressamente delegati per iscritto dall interessato, nonché in caso di morte di quest ultimo, da chiunque vi abbia interesse. Si riporta pertanto integralmente il testo dell art. 7 citato, per consentire una completa cognizione dei diritti spettanti all interessato. Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 1. L interessato ha diritto di ottenere la conferma dell esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

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