Anno 2012 N.RF125 IVIE - CHIARIMENTI DEL DECRETO ATTUATIVO

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1 Anno 2012 N.RF125 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 8 OGGETTO IVIE - CHIARIMENTI DEL DECRETO ATTUATIVO RIFERIMENTI PROVV. ENTRATE N DEL 5/06/2012; RM 54// INFO FISCO 072/2012 CIRCOLARE DEL 13/06/2012 Sintesi: con la pubblicazione di apposito provvedimento, l'agenzia ha disposto le modalità applicative dell imposta sul valore degli immobili situati all estero (IVIE), stabilendo in particolare che: l importo della franchigia di. 200 va assunto al lordo delle detrazioni previste dalla norma per gli immobili non più posseduti al 31/12 si deve fare riferimento al valore rilevato al termine del periodo di detenzione. tra le attività finanziarie estere assumono rilevanza anche i finanziamenti in linea con quanto previsto dal quadro RW. Con apposita risoluzione sono stati poi istituiti i codici tributo per il versamento dell'imposta, che andrà effettuato esclusivamente a saldo entro il 9 luglio Il DL 201/2011 (cd. "Salva Italia") ha istituito a regime, a decorrere dal 2011, una imposta patrimoniale applicata al possesso in paesi esteri: di immobili di attività finanziarie. Il Provv /2012 ha poi dato attuazione alle disposizioni di legge. IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL'ESTERO L'art. 19 c. 13 DL 201/2011 ha istituito a decorrere dal periodo d'imposta 2011 una imposta patrimoniale dovuta dalle persone fisiche: sul valore di terreni e fabbricati a qualsiasi uso destinati AMBITO SOGGETTIVO Sono soggetti alla nuova imposta: le persone fisiche residenti in Italia proprietari o titolari di un diritto reale (usufrutto, nuda proprietà, ecc.) su beni immobili situati fuori dall'italia. Soggetti esclusi: rimangono esclusi dall'imposta oltre alle società ed enti non commerciali si ritiene anche gli immobili posseduti dalle persone fisiche nell'ambito dell'attività d'impresa. AMBITO OGGETTIVO Sono assoggettati all'imposta: tutti i "beni immobili" situati all'estero ivi inclusi quelli oggetto in passato di emersione (cd. "Scudo fiscale") con la procedura: di regolarizzazione di rimpatrio giuridico (provv. Entrate 72442/2012) Nuova REDAZIONE FISCALE - Riproduzione Vietata Diritti Riservati -

2 Redazione Fiscale Info Fisco 125/2012 Pag. 2 / 8 DETERMINAZIONE DELL IMPOSTA L'imposta va determinata come segue: Valore dell'immobile x aliquota 0,76% x periodo di possesso x % comproprietà BASE IMPONIBILE: l'aspetto più controverso attiene la determinazione del "valore dell'immobile"; è disposto un trattamento differenziato a seconda dell'ubicazione dell'immobile: PAESE DOV'E' SITO IL BENE MODALITA' CRITERI IN ORDINE DI APPLICAZIONE ACQUISIZIONE 1 VAL. CATAST. 2 VAL. DICHIARATO 3 COSTO STORICO 4 VAL. NORMALE PAESI UE e PAESI SEE (Norvegia e Islanda) PAESI EXTRAUE ed EXTRASEE (incl. Svizzera) A TITOLO ONEROSO SUCCESSIONE / DONAZIONE A TITOLO ONEROSO SUCCESSIONE / DONAZIONE VALORE "CATASTALE" come determinato (ed eventualmente rivalutato) nel Paese estero VALORE DICHIARATO in Dich. di success. o nell'atto registrato VALORE DICHIARATO in Dich. di success. o nell'atto registrato COSTO D'ACQUISTO risultante dall'atto d'acquisto o "dai contratti" (se documentato) COSTO D'ACQUISTO del decuius o del donante (se documentato) COSTO D'ACQUISTO risultante dall'atto d'acquisto o "dai contratti" (se documentabile) COSTO D'ACQUISTO del decuius o del donante (se documentabile) VALORE DI MERCATO rilevabile al 31/12 nel Paese estero Immobili ceduti in corso d'anno: per i beni non più posseduti al 31/12, va fatto riferimento al valore rilevato al termine del periodo di detenzione. RAGGUAGLIO A PERIODO ED A QUOTA DI POSSESSO: la norma dispone che: l'imposta sia ragguagliata ai mesi di possesso dell'immobile computando per intero il periodo di possesso superiore a 15 giorni. Nel caso di comproprietà, l'imposta va ragguagliata alla percentuale di quota posseduta. CREDITO D IMPOSTA PER LE IMPOSTE ESTERE Dall imposta patrimoniale dello 0,76% si detrae: fino a concorrenza del suo ammontare un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nell'anno di riferimento nello Stato estero in cui è situato l'immobile. PAESI UE/SEE - IMPOSTE SUI REDDITI: in caso di immobili situati in Paesi UE o SEE: oltre all'imposta patrimoniale versata all'estero (da utilizzare in via prioritaria) è scomputabile anche la quota di imposta reddituale estera gravante sugli stessi immobili non già utilizzata a quadro CR dal contribuente (art. 165 Tuir). Per beni siti in paesi diversi, le imposte estere sui redditi fondiari sono scomputabili solo quadro CR.

3 Redazione Fiscale Info Fisco 125/2012 Pag. 3 / 8 VALORE "CATASTALE" E IMPOSTE PATRIMONIALI NEI PAESI UE Non è di immediata applicazione il concetto di "valore catastale" in paesi diversi dall'italia e l'agenzia delle entrate dovrà intervenire a fornire i debiti chiarimenti. In particolare all'interno della UE: numerosi sono i paesi che attribuiscono alle unità immobiliari una "redditività media", individuando un valore analogo alla nostra "rendita catastale", in base alla quale determinare una serie di adempimenti (es: l'spagna) tuttavia non in tutti i paesi esiste un "valore catastale"; in particolare in alcuni paesi i tributi sono determinati direttamente sulla base della sola rendita (es: Francia), senza transitare da un valore catastale determinato con applicazione di un coefficiente; in tal caso non è chiaro se sia possibile applicare i coefficienti italiani (presumibilmente quelli validi ai fini Imu), oppure se occorra fare riferimento ai "criteri alternativi". Dati che si ritiene possano rilevare per alcuni Paesi UE Paese Valore catastale "IMU" estera Francia Esiste la rendita catastale Taxe foncière + l'impôt de solidarité sur la fortune ISF Spagna SI IBI Impuesto sobre Bienes Inmuebles Austria SI (Einheitswert) Grundsteuer Inghilterra NO Council tax Fonte: Sts Deloitte MODALITA DI CALCOLO E VERSAMENTO IMPORTO MINIMO: l'imposta non è dovuta (franchigia) se l'importo calcolato prima di applicare le specifiche detrazioni risulta non superiore complessivamente ad Il Provvedimento in esame dispone che la franchigia di. 200 vada assunta: al lordo (e non al netto) delle detrazioni (al contrario di quanto dispongono le istruzioni del quadro RM di Unico2012 che, con ogni probabilità, dovranno essere oggetto di modifica) contitolari: in presenza di contitolari rileva come imposta dovuta da tutti i contitolari (es.: coniugi in comunione legale con un'imposta complessiva lorda di 300; l'imposta netta di 100 andrà versata per 50 da parte di entrambi). Principio di cassa: dal testo del provvedimento pare vadano applicati i medesimi concetti per la fruizione del credito per imposte estere del quadro CR e dunque per lo scomputo di tali imposte: vige il principio di cassa (scomputo non sui versamenti eseguiti nel 2011 a favore del Paese estero) va limitato alle imposte versate in via definitiva. Il sig. Rossi ha acquistato in data 10/10/2011 una casa per le vacanze in Francia al prezzo di (indicato nel rogito di acquisto). Ai fini dell'imposta il valore rileva per 3/12 (incluso il mese di ottobre) ovvero, per Esempio1 Sull'immobile ha scontato imposte indirette (una sorta di "ICI francese") per L'imposta dovuta, tenendo conto delle istruzioni UNICO 2012, viene così calcolata: IVIE lorda: x 0,76% x 3/12 =. 380 e pertanto l'imposta è dovuta credito d'imposta da imposte estere: 200 IVIE netta:. 180 (cioè ) l'imposta lorda eccede la franchigia

4 Redazione Fiscale Info Fisco 125/2012 Pag. 4 / 8 Nota: seguendo le istruzioni di Unico 2012 l imposta dovuta (calcolata al netto dell imposta versata in Francia) non supera la franchigia (. 200) pertanto, il sig. Rossi, non dovrebbe versare l imposta. SOCIETA FIDUCIARIE: in caso di immobili (ivi compresi quelli oggetto di operazione di emersione) per i quali sia stato stipulato un contratto di amministrazione con una società fiduciaria, quest'ultima provvede ad applicare e a versare l'imposta dovuta previa fornitura della provvista. Qualora il contribuente non fornisca la provvista, la società fiduciaria deve comunicare i dati dello stesso all'amministrazione finanziaria nel modello 770 ordinario, a decorrere da quello relativo al periodo d'imposta 2012 (mod. 770/2013). IMMOBILI ABITAZIONE PRINCIPALE PER LAVORATORI ESTERO Con evidente simmetria rispetto all'imu dovuta dai soggetti residenti sugli immobili posseduti in Italia, i soggetti che lavorano all'estero lo stato italiano l'ivie è dovuta con applicazione di criteri analoghi. ALIQUOTA RIDOTTA ALLO 0,4% Secondo quanto previsto dall 19 co. 15-bis del DL 201/2011: per i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale per le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'italia (la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri del TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati) l IVIE si applica nella misura ridotta dello 0,4%: per l'immobile adibito ad abitazione principale per le relative pertinenze. Tale aliquota ridotta (0,4%): permane fino a quando il lavoratore presta la propria attività all'estero viene meno al rientro in Italia (da tale momento la residenza fiscale viene acquisita secondo le disposizioni ordinarie, e non in base ad accordi internazionali). A DETRAZIONI D IMPOSTA Dall'imposta dovuta per l immobile (abitazione principale e pertinenze) si detrae: fino a concorrenza del suo ammontare, la somma di. 200 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Figli età < 26 anni: per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di.50 per ciascun figlio convivente di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di Il provvedimento in esame sancisce infine che: a) non spetta la franchigia di. 200 Esempio2 Il sig. Bianchi presta lavoro presso l'ambasciata italiana in Spagna. Nel 2006 ha acquistato l'appartamento dove risiede assieme al proprio figlio (di età < 26 anni) al prezzo di (indicato nel rogito di acquisto). Nel 2011 ha scontato imposte indirette (una sorta di "ICI spagnola") per. 300.

5 Redazione Fiscale Info Fisco 125/2012 Pag. 5 / 8 L'imposta dovuta viene così calcolata: immobile: x 0,4% =. 800 credito per imposte estere:. 300 detrazione per abitazione principale:. 200 detrazione 1 figlio < 26 anni convivente:. 50 Imposta netta:. 250 (cioè N.B.:non spetta la franchigia di. 200). ALTRE DISPOSIZIONI È disposto che si applicano le disposizioni previste per l'irpef in relazione: al versamento (se versa negli stessi termini dell'irpef, con la possibilità di rateizzazione) alla liquidazione/accertamento dell'imposta alla riscossione alle sanzioni (al reddito omesso si dovrebbe applicare, oltre al 100% di sanzione base, anche la maggiorazione del 30% per redditi di fonte estera) ai rimborsi al contenzioso IMPOSTA SULLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO L'art. 19 c. 18 DL 210/2011 istituisce, in modo analogo all'imposta sugli immobili esteri: a decorrere dal periodo d'imposta 2011 una imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all'estero. AMBITO APPLICATIVO Sono interessati alla nuova imposta: le persone fisiche residenti in Italia che detengono attività finanziarie all'estero. Con il provv /2012 l Agenzia precisa che: sono soggette all imposta anche le attività finanziarie che sono state oggetto di operazioni di emersione mediante la procedura della regolarizzazione non si considerano detenute all estero le attività finanziarie rimpatriate (sia fisicamente che giuridicamente). Imposta di Bollo: si applica, inoltre, una sorta di principio di alternanza con l imposta di bollo ordinaria. Si afferma, infatti, che le attività finanziarie oggetto di un contratto di: amministrazione con una società fiduciaria residente gestione con un intermediario residente sono soggette all'imposta di bollo (art. 13, co. 2-bis e 2-ter, Tariffa, DPR 642/72) Sulle stesse non è dovuta l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero.

6 Redazione Fiscale Info Fisco 125/2012 Pag. 6 / 8 DETERMINAZIONE DELL IMPOSTA L'imposta va determinata come segue: Valore attività finanziarie x 0,1% x periodo di possesso x % comproprietà BASE IMPONIBILE: il valore delle attività finanziarie è costituito: in primo luogo: il valore di mercato rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute in mancanza (per titoli/partecipazioni non quotate): il valore nominale o il valore di rimborso. Attività non possedute al 31/12: si fa riferimento al valore delle attività rilevata al termine del periodo di detenzione. Inoltre, l Agenzia precisa che per quanto riguarda: titoli negoziati in mercati italiani/esteri: si deve fare riferimento: al valore puntuale di quotazione rilevato al 31/12 di ciascun anno o al termine del periodo di detenzione. A tal fine, può essere utilizzata la documentazione: - dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività - dell'impresa di assicurazione estera. Qualora alla predetta data non ci sia stata negoziazione si deve assumere il valore di quotazione rilevato nel giorno antecedente più prossimo. titoli non negoziati in mercati italiani/esteri (e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione): si deve far riferimento: in primo luogo: al valore nominale in mancanza: al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente. Ai fini della quantificazione del valore rilevano anche i titoli che non presentino né un valore nominale né un valore di rimborso. In tal caso, occorre tenere conto del valore di acquisto dei titoli. ALIQUOTE ED IMPOSTA Aliquote: l'imposta è dovuta nella misura del: 1 per mille per il 2011 e il ,5 per mille per gli anni successivi. In particolare, l'imposta: è rapportata ai giorni di detenzione è ripartita in base alla percentuale di possesso (per attività finanziarie cointestate). Assicurazioni estere: l'imposta non è dovuta con riferimento alle polizze emesse da imprese di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi e stipulate da soggetti residenti in Italia, a condizione che dette imprese applichino l'imposta di bollo. Previdenza complementare: non sono soggette all'imposta le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero.

7 Redazione Fiscale Info Fisco 125/2012 Pag. 7 / 8 partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti obbligazioni italiane o estere e titoli similari titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi in Italia o all'estero titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese le quote di OICR) diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o strumenti finanziari assimilati obbligazioni italiane o estere e titoli similari metalli preziosi allo stato grezzo o monetato valute estere ATTIVITA' ESTERE SOGGETTE ALL'IMPOSTA contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui: - finanziamenti - riporti - pronti contro termine - prestito titoli - polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o diversi di natura finanziaria di fonte estera depositi e c/c costituiti all'estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad es. accrediti di stipendi, di pensione o di compensi) CONTI CORRENTI E LIBRETTI DI RISPARMIO Per i c/c ed i libretti di risparmio detenuti in Paesi UE o SEE (Norvegia e Islanda): l imposta è stabilita in misura fissa pari all imposta di bollo dovuta per l anno che per il 2011 ammonta ad. 34,20. Al riguardo, il Provvedimento sancisce che l imposta: è rapportata ai giorni di detenzione è ripartita in base alla percentuale di possesso (per c/c o libretti di risparmio cointestati) non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a Esempio Se due coniugi sono cointestatari di un conto corrente in Belgio, che, nel corso del 2011, ha avuto una giacenza media di , ciascuno di essi deve liquidare all interno della sezione XVI del quadro RM del modello UNICO un ammontare di 17,20 euro Si nota una sostanziale identità tra quanto indicato nel quadro RW e quanto evidenziare nel quadro RM da assoggettare ad imposta. CREDITO D IMPOSTA Dall imposta si potrà dedurre: fino a concorrenza del suo ammontare un credito d imposta pari all ammontare dell imposta patrimoniale versata in relazione al medesimo periodo d imposta nello Stato estero in cui sono detenute le attività finanziarie. ALTRE DISPOSIZIONI È disposto che si applicano le disposizioni previste per l'irpef in relazione: al versamento (se versa negli stessi termini dell'irpef, con la possibilità di rateizzazione) alla liquidazione/accertamento/riscossione dell'imposta alle sanzioni (al reddito omesso si dovrebbe applicare, oltre al 100% di sanzione base, anche la maggiorazione del 30% per redditi di fonte estera) ai rimborsi al contenzioso

8 Redazione Fiscale Info Fisco 125/2012 Pag. 8 / 8 VERSAMENTO DELLE IMPOSTE PATRIMONIALI A decorrere dal 2011, il versamento delle imposte patrimoniali va effettuato: nel termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi in unica soluzione (salvo eventuali rateizzazioni) Inoltre, in relazione al versamento il provvedimento 72442/2012 ha stabilito che: non sono dovuti acconti è consentito rateizzare l imposta (fino a novembre 2012, ex art. 20, DLgs. 241/97). Importi in valuta: nel caso in cui il valore degli immobili o delle attività finanziarie sia espresso in valuta diversa dall euro, si applicano i tassi di cambio utili ai fini della compilazione del modulo RW del modello UNICO (per il 2011 indicati nel provv. Entrate 30/01/2012). CODICE TRIBUTO La RM 54/2012 ha istituito i seguenti codici tributo per il versamento con mod. F24: Cod. Trib Denominazione Imposta sul valore degli immobili situati all estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato Imposta sul valore degli immobili situati all estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato società fiduciarie Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato Compilazione F24: vanno esposti nella sezione Erario nel campo anno di riferimento, va indicato l anno d imposta per cui si effettua il versamento Esempio: in relazione all'esempio1 si avrà: RATEAZIONE In merito alla possibilità di rateizzare l imposta, la RM 54/2012 stabilisce che: per i codici tributo 4041 e 4043: campo rateazione/regione/prov./mese rif. : si indica il numero della rata (formato NNRR ) in caso di pagamento in un unica soluzione, invece, il suddetto campo deve essere valorizzato con 0101 per il codice tributo 4042: il campo NN non deve essere valorizzato, in quanto il versamento da parte delle società fiduciarie, in base alla provvista ricevuta, è effettuato cumulativamente per tutti i soggetti amministrati.

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