COMUNE DI MARANELLO PROVINCIA DI MODENA SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

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1 COMUNE DI MARANELLO PROVINCIA DI MODENA SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO Criteri operativi e gestionali per la determinazione delle sanzioni di cui all art. 167 del DLgs. 42/2004, di cui alla L 308/2004, di cui alla L47/1985, L 724/1994 L 326/2003 e smi. (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 28 settembre 2009, n. 58) esecutivo dal 18/10/2009

2 INDICE TITOLO I... 3 PREMESSE... 3 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO... 3 AMBITO DI APPLICAZIONE...5 CASI DI ESCLUSIONE... 5 TITOLO II... 5 IL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA PAESAGGISTICA PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO... 6 DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA... 8 TITOLO III... 9 DETERMINAZIONE SANZIONE PECUNIARIA PREVISTA DALL ART. 1 COMMA 37 LETTERA B) PUNTO 2 DELLA L. N. 308/ TITOLO IV DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA PER LE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO DI CUI ALLE L. 47/85, L. 724/94 E L. 326/

3 TITOLO I PREMESSE Con il presente atto si intende, nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti, definire gli indirizzi operativi per la gestione delle procedure di seguito descritte: 1. definire le fasi del procedimento per l accertamento di compatibilità paesaggistica di cui agli artt. 167 e 181 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.; 2. definire la modalità per la determinazione delle sanzioni amministrative ai sensi del comma 5 dell art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e ai sensi del comma 37 dell art. 1 della L 308/2004 e ss.mm.ii.; 3. definire la modalità per la determinazione delle sanzioni amministrative per le istanze di condono edilizio presentate ai sensi della L 47/85, della L 724/94 e della L 326/2003 e ss.mm.ii.. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO - D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, Attuazione della delega di cui all art. 1 della legge 22.07/1975, n. 382 e ss.mm.ii.; - Legge 29 giugno 1939, n Protezione delle Bellezze naturali e ss.mm.ii.; - Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell art. 1 della Legge 8 ottobre 1997, n. 352 e ss.mm.ii.; - Legge Regionale 1 agosto 1978, n. 26, Modificazioni e integrazioni della L.R. 24 marzo 1975, n. 18, in materia urbanistica Norme in materia ambientale, come modificata ed integrata dalle Legge Regionale 29 marzo 1980, n. 23, Legge Regionale 30 gennaio1995, n. 6, Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3 e Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20, che all art. 10 dispone la sub-delega ai Comuni di tutte le funzioni di cui agli artt e 15 della L , n. 1497; - Legge 28 febbraio 1985, n. 47 Norme in materia di controllo dell attività urbanistico edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie e ss.mm.ii.; - Legge 23 dicembre 1994, n. 724 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica e ss.mm.ii.; - art. 2, comma 46, della legge 31 dicembre 1996, n. 662 e ss.mm.ii.; - art. 10, comma 5-ter, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30; - Decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 26 settembre 1997, Determinazione dei parametri e delle modalità per la qualificazione dell indennità risarcitoria per le opere abusive realizzate nelle aree sottoposte a vincolo ; - Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, recante norme di "Riforma del sistema regionale e locale", all art. 94, comma 4 Tutela del paesaggio e bellezze naturali modifiche alla L.R. n. 26/78 dispone: I Comuni, nell esercizio delle funzioni sub delegate, sostituiscono tutti gli enti, uffici od organi nelle competenze ai medesimi attribuite dalle disposizioni indicate dal primo comma ; - Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137 e ss.mm.ii.; 3

4 - Decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, 2 giugno 2000, n.3184 Applicazione dell art.15 della L , n.1497 (ora art.164 del Dlgs.490/99) ; - Decisione del Consiglio di Stato in adunanza generale n. 2340/2001 del 11 aprile Accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Emilia Romagna e le Associazioni delle Autonomie Locali Emilia Romagna, del 9 ottobre 2003, ai sensi dell art. 46 della Legge Regionale 25 novembre 2002, n.31; Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e ss.mm.ii.; Legge 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell andamento dei conti pubblici)e ss.mm.ii.; Legge Regionale 21 ottobre 2004, n. 23 e ss.mm.ii. recante disposizioni in materia di vigilanza e controllo dell attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all art. 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326; - Legge 15 dicembre 2004, n. 308, Delega al governo per il riordino, il coordinamento e l integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione e ss.mm.ii.; - Legge 9 gennaio 2006, n. 14 ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 (G.U. n. 16 del 20/01/2006); - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre A seguito del quadro legislativo sopra evidenziato e nonostante le varie modificazioni, integrazioni ed abrogazioni, la normativa sulla tutela paesaggistica prevede che: - i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i., non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione; - gli interventi di modificazione del territorio debbano essere sempre preventivamente autorizzati ai sensi degli artt. 146 e 159 del DLgs 42/2004 ess.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dall art. 149 Interventi non soggetti ad autorizzazione del medesimo decreto legislativo; le violazioni a tale regime determinano, oltre all applicazione delle sanzioni comminate dal codice penale per il reato di modificazione del territorio, l irrogazione di sanzioni per l illecito amministrativo; l art. 167 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio ha sostituito, riproducendone il contenuto per quanto riguarda il meccanismo sanzionatorio, l art. 15 della Legge 22 giugno 1939, n e poi l art. 164 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n In particolare l art. 167, co. 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. prevede che In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte Terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese fatto salvo quanto previsto al comma 4 ; Il successivo art. 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. (così come integrato dall art. 1, co. 36, lettera c) della Legge n. 308/2004), dopo aver stabilito, ai commi 1 e 1 bis 4

5 specifiche sanzioni penali nel caso di realizzazione di interventi di qualsiasi genere su beni paesaggistici in assenza della prescritta autorizzazione o in difformità da essa, prevede al successivo co. 1 ter che, Ferma restando l applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all art. 167, le sanzioni penali non si applicano qualora l autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al successivo comma 1 quarter, in presenza di particolari tipologie di interventi descritti alle lettere a), b) e c) del medesimo co. 1- ter; Con la legge 15 dicembre 2004, n. 308, Delega al governo per il riordino, il coordinamento e l integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, sono state apportate modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in merito alla depenalizzazione dei reati edilizi commessi in violazione ai vincoli paesaggistici. AMBITO DI APPLICAZIONE Il presente atto di indirizzo trova applicazione, ai sensi della normativa vigente, nelle seguenti fattispecie: art. 167 comma 5 e art. 181 comma 1 quater del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.; art. 1 comma 37 della L. 308/2004 per gli abusi commessi entro e non oltre il 30 settembre 2004 e soggetti a domanda di sanatoria ambientale presentata entro il 31 gennaio 2005; trasgressioni oggetto di condono edilizio ai sensi della Legge 28 febbraio 1985 n. 47, della Legge 23 dicembre 1994 n. 724, della Legge 24 novembre 2003, n. 326 e ss.mm.ii. CASI DI ESCLUSIONE Le disposizioni di cui al presente documento non si applicano agli interventi indicati dall art. 149 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. e più precisamente: a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio; c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia. Sono inoltre escluse le opere abusive per le quali si è pronunciato o si dovrà pronunciare il diniego della domanda ed ingiungere successivamente al ripristino dei luoghi. TITOLO II 5

6 IL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA PAESAGGISTICA. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell immobile o dell area interessato dagli interventi di cui all art. 167, co.4, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. presenta apposita domanda all autorità preposta alla tutela del vincolo ai fini dell accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di 180 giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di 90 giorni. Il procedimento si articola nelle seguenti fasi: 1. Richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica; 2. Comunicazione avvio del procedimento ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; 3. Istruttoria della richiesta di compatibilità paesaggistica; 4. Richiesta ed acquisizione di eventuali documenti integrativi che non risultano già nella disponibilità dell Amministrazione Comunale con conseguente sospensione dei termini; 5. Acquisizione parere della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio; 6. Acquisizione parere della Soprintendenza; 7. Rilascio o diniego del provvedimento di compatibilità paesaggistica (in caso di rilascio: determinazione ed applicazione della sanzione pecuniaria, in caso di diniego attivazione della sanzione demolitoria). PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO La Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, di cui all art. 3 della L.R. 31/2002, nei casi di opere abusive negli ambiti individuati ai sensi del 1 comma dell art. 142 del DLgs 42/2004, dovrà esprimere il proprio parere obbligatorio e non vincolante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica. Il parere espresso dalla Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio avrà per oggetto la valutazione di compatibilità dell opera già eseguita con i valori paesaggistico ambientali. In particolare dovranno essere condotte le seguenti verifiche: 1. conformità dell intervento proposto con le prescrizioni contenute nella pianificazione di riferimento; 2. coerenza dell intervento proposto con gli obiettivi di qualità paesistica; 3. congruità dell intervento proposto con i valori riconosciuti dal vincolo; 4. correttezza, formale e sostanziale, dell intervento proposto in merito al suo inserimento nel contesto urbano, paesaggistico ed ambientale. Le attività di verifica indicate ai punti 1 e 2 restano in capo al Servizio preposto, le attività di verifica di cui ai punti 3 e 4 competono propriamente alla Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio. In merito al punto 1 si precisa che la verifica di conformità deve essere condotta in riferimento alle disposizioni del PTPR così come specificato e articolato dai PTCP e dai PSC che ne abbiano attuato i contenuti e gli obiettivi. 6

7 In merito al punto 2 si precisa che per obiettivi di qualità paesistica possono essere considerati gli obiettivi di tutela e di limitazione alle trasformazioni fissati dai piani e riconducibili alle diverse zonizzazioni effettuate dal PTPR e specificate ed articolate dai PTCP ovvero dai PSC nei casi in cui questi abbiano proceduto tale individuazione. In particolare agli obiettivi di qualità paesistica vengono affidate le seguenti finalità: - il mantenimento delle caratteristiche, dei valori costitutivi e delle morfologie, tenendo conto anche delle tipologie architettoniche, nonchè delle tecniche e dei materiali costruttivi tradizionali; - la previsione di linee di sviluppo compatibili con i diversi livelli di valori riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesistico del territori, con particolare attenzione alla salvaguardia delle aree agricole; - la riqualificazione delle parti compromesse o degradate per il recupero dei valori preesistenti ovvero per la creazione di nuovi valori paesistici coerenti ed integrati. Qualora la Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio rilevi che l incompatibilità dell opera eseguita deriva da connotati morfologici o particolari costruttivi non compatibili con la ragione del vincolo, potrà fornire precise prescrizioni finalizzate al superamento delle incompatibilità, allo scopo di assicurare l inserimento paesaggistico dell intervento. La verifica eseguita dalla Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio in merito ai progetti proposti può determinare tre possibili esiti: a) opere incompatibili: qualora dalla valutazione emerga che l opera realizzata abbia determinato effetti negativi ovvero distruttivi nei confronti del bene sottoposto a tutela; b) opere compatibili con prescrizioni: qualora l incompatibilità dell opera eseguita derivi da connotati morfologici o particolari costruttivi non compatibili con la ragione del vincolo. In questo caso potranno essere date particolari prescrizioni finalizzate ad assicurare l inserimento paesaggistico dell intervento; c) opere compatibili: qualora si verifichi la mancata produzione di effetti pregiudizievoli dell opera già eseguita in relazione allo stato dei luoghi antecedente alla realizzazione dell opera. Si precisa che la Commissione per la Qualità architettonica e per il Paesaggio dovrà dare congrua motivazione in ordine al giudizio espresso, sia esso positivo che negativo. Nel caso di cui al punto a) si dovrà procedere alla demolizione; nel caso di cui al punto b) si dovrà procedere alla determinazione della sanzione, la quale sarà determinata dal maggiore importo fra danno arrecato e profitto conseguito; nel caso c) si dovrà procedere alla determinazione della sanzione, la quale sarà equivalente solo al profitto conseguito. Dopo l acquisizione del parere della Commissione per la qualità architettonica e per il Paesaggio, l ufficio competente attiva la procedura con la competente Soprintendenza, trasmettendo tutta la documentazione, prevista dalla normativa vigente e meglio specificata di seguito. Il parere della Soprintendenza deve essere reso entro il termine perentorio di novanta (90) giorni. Decorso tale termine l Ufficio competente provvederà alla conclusione del procedimento prescindendo dal parere della competente Soprintendenza. Alle istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell art. 167 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. dovrà essere allegata la documentazione sottoelencata: - Relazione paesaggistica redatta i sensi del DPCM 12 dicembre 2005; - Elaborati stato di fatto; 7

8 - Elaborati stato di progetto; - Perizia di stima asseverata. DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA L' art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii dispone che Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. La stima (a mezzo di perizia di stima asseverata ) viene predisposta dal tecnico abilitato individuato dal trasgressore ed è sottoposta al controllo del Responsabile del Servizio preposto. Il danno ambientale, peraltro, pur non costituendo criterio esclusivo di commisurazione della sanzione amministrativa in quanto alternativo a quello del profitto a seconda del maggiore importo dell uno o dell altro, assume comunque rilievo preponderante nella determinazione della sanzione prevista da valutarsi in maniera diversa a secondo se l intervento sia ritenuto compatibile o meno. Relativamente alla determinazione del danno ambientale non esistono leggi, norme o dottrina che determinino un approfondimento specifico diretto ad individuare criteri obiettivi, razionali e coerenti ai fini della sua definizione e quantificazione. Per la quantificazione del danno ambientale potranno essere utilizzati i seguenti criteri di ordine generale: - rilevanza socio-economica che la distruzione, il deterioramento o l alterazione producono all ambiente, considerato nella sua accezione più vasta ed unitaria; - alterazione, deterioramento o distruzione, parziale o totale, dell ambiente, cagionata da qualunque fatto doloso o colposo in violazione di legge o di provvedimenti adottati secondo legge. Per il risarcimento del danno ambientale si terrà conto di qualsiasi spesa che gli enti pubblici si trovino a sostenere, anche in futuro, per eliminare od attenuare gli effetti della violazione, nonché a qualsiasi diminuzione di valore che derivi a beni pubblici in seguito della violazione stessa. Per la determinazione del profitto si ritiene di poter confermare i criteri dettati dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e dal Ministero dei Lavori Pubblici col Decreto 26 settembre 1997, in quale ha stabilito all art. 2 che in via generale é qualificato quale profitto la differenza tra il valore dell opera realizzata ed i costi sostenuti per l esecuzione della stessa, alla data di effettuazione della perizia. Il decreto 26 settembre 1997, anche se emanato ai soli fini del condono edilizio, costituisce l unico riferimento legislativo certo ed oltretutto a scala nazionale, per il calcolo dell indennità risarcitoria di cui all art. 167 del Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.. Ai sensi dell art. 3 del citato decreto il profitto è pari in via ordinaria al tre percento del valore d estimo dell unità immobiliare come determinato ai sensi dell art. 2 della Legge 24 marzo 1993, n, 75, del Decreto Legislativo 28 dicembre 1993, n. 568 e della Legge 23 dicembre 1996, n Nel caso in cui il profitto non è determinabile con il calcolo del valore d estimo quale differenza prima e dopo l esecuzione delle opere, il profitto conseguito dalla esecuzione delle opere abusive è determinato dalla differenza tra: 8

9 - il valore dell opera realizzata alla data di effettuazione della perizia; - i costi di costruzione sostenuti per l esecuzione della stessa alla data di effettuazione della perizia. Per la consistenza a cui fare riferimento nel calcolo della superficie utile sono quelle di cui agli artt. 2 e 3 del DM 10 maggio 1977, n. 801 e ss.mm.ii. L incremento di volume senza aumento di superficie si riconduce in termini di superficie convenzionale dividendo il volume stesso per 5 e moltiplicando il risultato per 3. Per il valore effettivo dell opera realizzata si farà riferimento ai valori medi di mercato al mq. desunti dall UTE applicando dei coefficienti correttivi relativamente alla tipologia, alla classe demografica del comune, l ubicazione, la vetustà e lo stato di conservazione e manutenzione così come indicati rispettivamente agli artt. 16, 17, 18, 20 e 21 della Legge 27 luglio 1978, n. 392 e ss.mm.ii. Per il calcolo inerente il costo di costruzione sostenuto per l esecuzione dell opera abusiva si farà riferimento al listino dei prezzi informativi delle opere edili in Modena per l anno a cui si riferisce la perizia. In ogni caso ai sensi dell art. 4 del citato decreto il valore oggetto di perizia e conseguentemente di determinazione della sanzione pecuniaria non potrà risultare inferiore a 352,74; Nel caso in cui unitamente alla richiesta di compatibilità paesaggistica sia stata attivata un istanza ai sensi dell art. 15 ovvero 16 ovvero 17 della Legge Regionale 21 ottobre 2004, n. 23 e ss.mm.ii., si considera quale profitto il più alto tra quello determinato in applicazione del Decreto 26 settembre 1997 e quello determinato dalla Commissione Provinciale di cui all art. 21 della LR 23/2004. Il pagamento dell importo della sanzione deve essere corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della notifica della conclusione del procedimento salve le rateizzazioni concesse. Il mancato pagamento di quanto dovuto alla scadenza prevista comporterà la riscossione coattiva a mezzo ruolo. Per quanto concerne il pagamento rateale della sanzione pecuniaria si farà riferimento alle modalità indicate all interno del Regolamento Generale delle Entrate Comunali. Esperite tutte le fasi del procedimento descritte ai precedenti punti ed acquisiti tutti i pareri necessari, il Responsabile del Servizio preposto rilascia il provvedimento finale con propria determinazione applicando la sanzione di cui all art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.. TITOLO III DETERMINAZIONE SANZIONE PECUNIARIA PREVISTA DALL ART. 1 COMMA 37 LETTERA B) PUNTO 2 DELLA L. N. 308/2004. Per i lavori compiuti su beni paesaggistici entro e non oltre il 30 settembre 2004 senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa, l'accertamento di compatibilità paesaggistica dei lavori effettivamente eseguiti, anche rispetto all'autorizzazione eventualmente rilasciata, comporta l'estinzione del reato di cui all'articolo 181 del decreto legislativo n. 42/2004, e di ogni altro reato in materia paesaggistica alle seguenti condizioni: a) che le tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati, anche se diversi da quelli indicati nell'eventuale autorizzazione, rientrino fra quelli previsti e assentiti dagli strumenti di 9

10 pianificazione paesaggistica, ove vigenti, o, altrimenti, siano giudicati compatibili con il contesto paesaggistico; b) che i trasgressori abbiano previamente pagato: 1) la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004, maggiorata da un terzo alla metà; 2) una sanzione pecuniaria aggiuntiva determinata, dall'autorità amministrativa competente all'applicazione della sanzione di cui al precedente numero 1), tra un minimo di tremila euro ed un massimo di cinquantamila euro La sanzione pecuniaria di cui all art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., determinata secondo i criteri indicati per la determinazione della sanzione pecuniaria ai fini del rilascio della compatibilità paesaggistica, dovrà essere maggiorata ai sensi del comma 37 lettera b punto 1 art. 1 della L 308/2004 di un terzo. La sanzione pecuniaria aggiuntiva prevista ai sensi del comma 37 lettera b punto 2 art. 1 della L 308/2004 si dovrà attestare al minimo previsto dalla norma ovvero tremila euro; Per quanto concerne le modalità di pagamento e le possibili rateizzazioni si adotteranno gli stessi criteri precedentemente elencati ai fini del rilascio della compatibilità paesaggistica. TITOLO IV DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA PER LE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO DI CUI ALLE L. 47/85, L. 724/94 E L. 326/2003 La Legge 662/96, all art. 2 comma 46, ha specificato che per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico di cui alle Leggi 1497/39 e 431/85, il pagamento dell oblazione non esime dall applicazione dell indennità risarcitoria di cui all art. 15 della L. 1497/39, con la conseguenza che a tutte le opere condonate, realizzate dopo la data di apposizione di tali vincoli, deve essere applicata tale indennità risarcitoria. Questa norma è divenuta operativa con la pubblicazione del Decreto del Ministero per i Beni Ambientali Culturali e Ambientale e del Ministero dei Lavori Pubblici del 26 settembre 1997, il quale ha definitivamente affermato che l applicazione delle sanzioni ex art. 15 L. 1497/39, comprende tutte le opere realizzate abusivamente sulle aree sottoposte a vincolo, ai sensi della stessa L. 431/85. Pertanto la sanzione pecuniaria per gli interventi oggetto di istanza di condono edilizio ai sensi delle L.47/85, L. 724/94 e L. 326/03 è determinata seguendo i disposti del Decreto 16 settembre Il citato Decreto all art. 2 ha stabilito che "L indennità risarcitoria [..] è determinata previa apposita perizia di valutazione del danno casuato dall intervento abusivo in rapporto alle caratteristiche del territorio vincolato e alla normativa di tutela vigente sull area interessata, nonché mediante la stima del profitto conseguito dalla esecuzione delle opere abusive. In via generale è qualificato quale profitto la differenza tra il valore dell opera realizzata ed i costi sostenuti per la esecuzione della stessa, alla data di effettuazione della perizia asseverata" e all art. 3 ha stabilito che il profitto è pari in via ordinaria al tre percento del valore d estimo dell unità immobiliare come determinato ai sensi dell art. 2 della Legge 24 marzo 1993, n, 75, del Decreto Legislativo 28 dicembre 1993, n. 568 e della Legge 23 dicembre 1996, n

11 Per le sole istanze in sanatoria ai sensi della L. 47/85, L. 724/94 e 326/03, il parere favorevole ai fini paesaggistici ed ambientali della Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio deve essere inteso nel senso che la realizzazione dell opera abusiva non ha recato danno all ambiente. La realizzazione di eventuali prescrizioni o condizioni, contenute nel parere stesso o nella nota della Soprintendenza, e riguardanti le finiture, i particolari o le schermature del manufatto realizzato abusivamente o altri modesti interventi edilizi volti a migliorare la tipologia o l estetica del manufatto, una volta ottemperate, sono da considerarsi interventi finalizzati all eliminazione del danno ambientale e paesaggistico prodotto. In questa ipotesi la determinazione della sanzione pecuniaria sarà esclusivamente riferita alla determinazione del profitto. Per le istanze di condono inquadrabili nelle tipologie 1, 2 e 3 della tabella allegata alla L. 47/85 qualora la variazione del valore dell opera sia determinabile con il calcolo del valore d estimo, il profitto è calcolato pari al 3% della differenza dello stesso valore d estimo calcolato prima e dopo la realizzazione dell opera abusiva. Nel caso in cui il profitto non è determinabile con il calcolo del valore d estimo, il profitto conseguito dalla esecuzione delle opere abusive è determinato dalla differenza tra: - il valore dell opera realizzata alla data di effettuazione della perizia; - i costi di costruzione sostenuti per l esecuzione della stessa alla data di effettuazione della perizia. Per la consistenza a cui fare riferimento nel calcolo della superficie utile sono quelle di cui agli artt. 2 e 3 del DM 10 maggio 1977, n. 801 e ss.mm.ii.. L incremento di volume senza aumento di superficie si riconduce in termini di superficie convenzionale dividendo il volume stesso per 5 e moltiplicando il risultato per 3. Per il valore effettivo dell opera realizzata si farà riferimento ai valori medi di mercato al mq. desunti dall UTE applicando dei coefficienti correttivi relativamente alla tipologia, alla classe demografica del comune, l ubicazione, la vetustà e lo stato di conservazione e manutenzione così come indicati rispettivamente agli artt. 16, 17, 18, 20 e 21 della Legge 27 luglio 1978, n. 392 e ss.mm.ii. Per il calcolo inerente il costo di costruzione sostenuto per l esecuzione dell opera abusiva si farà riferimento al listino dei prezzi informativi delle opere edili in Modena per l anno a cui si riferisce la perizia. In ogni caso ai sensi dell art. 4 del citato decreto il valore oggetto di perizia e conseguentemente di determinazione della sanzione pecuniaria non potrà risultare inferiore al minimo previsto dal decreto tenendo conto della variazione ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale ovvero 352,74. Per le istanze di condono riconducibili alle tipologie 4, 5, 6 e 7, il profitto è valutato in misura corrispondente a quello di cui all art. 3 del citato decreto 26 settembre 1997, tenendo conto della variazione ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale: Tipologia 4 705,48 Tipologia 5 e 6 529,11 Tipologia 7 352,74 11

12 Il pagamento dell importo della sanzione pecuniaria deve essere corrisposto entro i termini indicati nella notifica della conclusione del procedimento salve le rateizzazioni concesse. Il mancato pagamento di quanto dovuto alla scadenza prevista comporterà la riscossione coattiva a mezzo ruolo. Per quanto concerne il pagamento rateale della sanzione pecuniaria si farà riferimento alle modalità indicate all interno del Regolamento Generale delle Entrate Comunali. 12

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