COPIA ALBO PRETORIO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 35 Seduta del giorno 23 novembre 2009

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1 COPIA ALBO PRETORIO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 35 Seduta del giorno 23 novembre 2009 OGGETTO: Regolamento per l allevamento di fauna selvatica a scopo ornamentale ed amatoriale: modifiche. L anno 2009, il giorno ventitre del mese di novembre, alle ore 14, in Cuneo nella Sala Consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, vennero oggi convocati in seduta pubblica i componenti del Consiglio Provinciale, in sessione STRAORDINARIA di prima convocazione, per l esame degli oggetti iscritti all Ordine del Giorno: ACCHIARDI Livio CON SI MANTINI Anna CON NO AMBROGGIO Giulio V.P.C. SI MELLANO Roberto CON SI AMBROSINO Erio CON NO NIZZA Roberto CON SI ANELLO Alberto CON SI PEDUSSIA Marco CON SI BERGESE Riccardo CON SI PELLEGRINO Aurelio CON SI BERGESIO Giorgio P.C. SI PEROSINO Marco CON SI CIRIO Alberto CON NO PONSO Tullio CON SI DELFINO Teresio CON SI PREVER Fiorenzo CON SI DEMARCHI Paolo CON SI ROCCA Francesco CON SI DOGLIANI Gianfranco CON SI ROSSO Angelo CON SI GANCIA Gianna P.P. SI SASSONE Pierino CON SI GARELLI Stefano CON SI TARICCO Mino CON SI GRAGLIA Francesco CON SI TOSELLI Pietro CON SI ICARDI Adelino CON SI VARRONE Pierpaolo CON SI ICARDI Luigi CON SI ZETTI Giovanna CON SI MANASSERO Patrizia CON SI Risultano presenti i componenti sopraindicati in numero di ventotto sui trentuno convocati. Vennero parimenti convocati gli Assessori Provinciali: PRESENTI PRESENTI ROSSETTO Giuseppe V. Presidente SI GREGORIO Federico SI BLENGINI Pietro SI LAURIA Giuseppe SI COLOMBATTO Luca NO RUSSO Roberto SI COSTA Luigi SI SACCHETTO Claudio SI DELFINO Maurizio NO VISCUSI Lucia SI Risultano presenti gli Assessori sopraindicati in numero di otto sui dieci convocati. Assiste il Vice Segretario Generale Dott.ssa Raffaella MUSSO.

2 2 CONSIGLIO PROVINCIALE SESSIONE STRAORDINARIA DEL 23 NOVEMBRE 2009 N. 4 dell ordine del giorno. OGGETTO: Regolamento per l allevamento di fauna selvatica a scopo ornamentale ed amatoriale: modifiche. L Assessore, sig. Claudio SACCHETTO, avuta la parola dal Signor Presidente del Consiglio, riferisce: L art. 23 della L.R. 70/96 prevede che siano le Province a rilasciare l autorizzazione per l impianto e l esercizio di allevamenti di fauna selvatica a scopo ornamentale ed amatoriale, sulla base di un apposito Regolamento approvato dalla Provincia stessa. Per quanto concerne la Provincia di Cuneo, tale Regolamento è stato approvato con D.C.P. n del 27 aprile Poiché nel corso degli ultimi anni, vi è stata una notevole evoluzione delle tecniche di allevamento, soprattutto a livello genetico, che ha portato ai seguenti effetti: - creazione di uccelli ibridi e mutati - fenotipicamente distinguibili dalle specie selvatiche e che non devono essere liberati in natura - che sono il risultato ottenuto artificialmente dall uomo tramite la selezione e l allevamento in cattività dei cosiddetti esemplari ancestrali ; - i suddetti ibridi (soggetti che derivano dall incrocio di specie diverse) non costituiscono specie originarie, essendo, tra l altro, privi di appartenenza ad una specie identificata e sono, infine, infecondi. Rilevato, inoltre, che ai sensi dell art. 7 del vigente Regolamento Provinciale gli allevatori devono dotare i nuovi nati di anellini FOI (Federazione Ornicoltori Italiani - Onlus) inamovibile, quando i pulli hanno un età media di 6-10 giorni, cioè quando gli esemplari sono ancora completamente impulmi e non è possibile l identificazione fenotipica certa (oltre che esposti ad un elevata percentuale di mortalità), si ritiene che la registrazione possa essere posticipata e fatta coincidere con il termine della denuncia di nascita, ovvero entro il mese di dicembre di ogni anno. Infine, qualora la F.O.I., in considerazione dell evoluzione delle singole specie e per garantire l inamovibilità degli anelli ed il rispetto del benessere animale, ritenga di modificare il diametro

3 3 degli anellini in riferimento alla singola specie o sottospecie cui gli allevatori devono attenersi, occorre recepire tale variazione in termini generali in modo da non dover modificare ulteriormente il Regolamento provinciale. Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, si è ritenuto opportuno (anche su richiesta di un Associazione Ornitologica locale) apportare le seguenti modifiche al succitato Regolamento (allegato alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale): Categorie escluse dalla normativa 1. Gli uccelli ibridi e mutati, purchè fenotipicamente distinguibili dalle specie di fauna selvatica, non sono assoggettati alle disposizioni del presente Regolamento. 2. Tali uccelli non devono essere liberati in natura. Registrazione (art. 5) La registrazione dei nuovi nati sul Registro avviene entro lo stesso termine della prevista denuncia di nascita, ai sensi dell art. 5 (entro dicembre). Diametro anellini (art. 7) Il diametro degli anellini dell Allegato A potrà variare per decisione delle Commissioni Tecniche della Federazione Ornicoltori Italiani - Onlus. Si dà atto che l adozione del predetto regolamento, non comporta impegni di spesa. Ciò posto, l Assessore Claudio SACCHETTO, a nome della Giunta Provinciale, sottopone all approvazione del Consiglio il seguente provvedimento deliberativo: IL CONSIGLIO PROVINCIALE visto il disposto dell art.23 della Legge Regionale 4 settembre 1996, n 70, "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"; visto il "Regolamento per l'allevamento di fauna selvatica a scopo ornamentale ed amatoriale" approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n del 27 aprile 1998; viste le modifiche al succitato regolamento, predisposte dall Ufficio Tutela Flora e Fauna provinciale,; ritenuto di dover aggiornare il "Regolamento per l'allevamento di fauna selvatica a scopo ornamentale ed amatoriale", che si compone quindi di n. 11 articoli e che viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale; preso atto del parere favorevole in proposito espresso dall Esecutivo provinciale nella seduta del 14 aprile 2009; Udito il Relatore e convenendo sulle argomentazioni da Lui addotte in ordine al provvedimento proposto; visto il D. Lgs n. 267;

4 4 Visto il parere tecnico favorevole all adozione del presente provvedimento, espresso ai sensi dell art.49, comma,1 del richiamato D.Lgs n. 267/2000; atteso che la documentazione di cui sopra risulta allegata agli atti; D E L I B E R A - di approvare il nuovo "Regolamento per l'allevamento di fauna selvatica a scopo ornamentale ed amatoriale", predisposto dall Ufficio Tutela Flora e Fauna provinciale, il quale si compone di n. 11 articoli, essendo allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale; - di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito, come precisato nelle premesse, il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000; - di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari e/o minori entrate a valere sul bilancio provinciale. Posto ai voti il provvedimento nella formulazione predisposta dalla Giunta, il Presidente del Consiglio accerta che esso viene approvato con il seguente risultato: PRESENTI N.28 VOTANTI N.26 ASTENUTI N. 2 1 U.D.C. Delfino Teresio 1 Lega Nord Anello Alberto VOTI FAVOREVOLI N.26

5 5 PROVINCIA DI CUNEO SETTORE TUTELA FAUNA REGOLAMENTO PER L ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA A SCOPO ORNAMENTALE ED AMATORIALE ARTICOLO 1 FINALITA La Provincia, ai sensi dell art. 23 della Legge Regionale n. 70 del 04/09/1996, per mezzo del presente Regolamento disciplina il rilascio delle autorizzazioni per l impianto e l esercizio di allevamenti di uccelli, a scopo ornamentale ed amatoriale, a persone nominativamente indicate. Le attività di cui al comma precedente possono essere esercitate unicamente su uccelli appartenenti alle famiglie degli emberizidi, dei ploceidi e dei fringillidi propriamente detti, relativamente ai soggetti ancestrali nati in ambiente domestico, che possono essere utilizzati anche per la creazione di ibridi, meticci e mutati. Gli uccelli ibridi, meticci e/o mutati, nati in ambiente domestico, che sono fenotipicamente distinguibili dalla specie selvatica presente sul territorio nazionale, non sono soggetti alle disposizioni del presente Regolamento per quanto attiene all annotazione sul Registro di attività ; di queste varietà e/o mutazioni è vietata la liberazione in natura. ARTICOLO 2 TIPOLOGIA DEGLI ALLEVAMENTI Gli allevamenti soggetti ad autorizzazione sono suddivisi in due categorie: A allevamenti a scopo conservativo - che prevedono la detenzione di un numero di uccelli non superiore a cinque escludendo la riproduzione tra gli animali detenuti; B - allevamenti anche a scopo riproduttivo - che non prevedono un numero massimo di uccelli detenuti e consentono scopi riproduttivi tra i soggetti allevati. ARTICOLO 3 MODALITA PER IL CONSEGUIMENTO DELL AUTORIZZAZIONE L autorizzazione è rilasciata a persona nominativamente indicata previa presentazione di domanda in carta legale indirizzata al Presidente della Provincia di Cuneo. Sulla domanda devono essere indicate le specie ornitiche per le quali si chiede l autorizzazione all allevamento, la forma di allevamento prescelta -tra quelle indicate all art. 2-, il numero ed il sesso dei soggetti che si intende allevare, le strutture (gabbie, voliere, etc.) che si intendono utilizzare (in termini di numero, dimensioni e caratteristiche tecniche), nonchè i locali utilizzati per il posizionamento delle strutture menzionate. Il rilascio dell autorizzazione di tipo A per allevamento a scopo conservativo è soggetto alla semplice richiesta, oltre che al rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento. Il rilascio dell autorizzazione di tipo B per allevamento anche a scopo riproduttivo è altresì soggetta alla presentazione -unitamente alla richiesta- di un Registro di attività con pagine numerate, per la vidimazione da parte del Settore Tutela Fauna della Provincia di Cuneo. Il richiedente di entrambe le tipologie di allevamento non può procedere alla detenzione degli uccelli sin quando non sia in possesso dell autorizzazione rilasciata dalla Provincia.

6 6 ARTICOLO 4 VALIDITA DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI Chiunque risulti titolare di precedente autorizzazione, di entrambe le tipologie, per l allevamento a scopo ornamentale ed amatoriale di emberezidi, ploceidi e fringillidi, secondo i disposti di cui all art. 23 della L.R. 70/96, è autorizzato a continuare la propria attività, ma è tenuto ad adeguarsi ed a rispettare le modalità di allevamento, detenzione, registrazione, dichiarazione di cessione e/o acquisto, previste nel presente Regolamento. ARTICOLO 5 OBBLIGHI AMMINISTRATIVI DELL ALLEVATORE Ciascun titolare d allevamento di tipo B è tenuto a riportare sull apposito Registro con pagine numerate e vidimate, dall Ufficio Tutela Fauna della Provincia di Cuneo, tutta l attività esercitata. Per ogni soggetto presente in allevamento, devono essere riportati sul Registro di attività : la denominazione della specie; la data di acquisizione e/o di nascita; i dati riportati sull anello di riconoscimento di cui al successivo art. 8; la data di morte e/o di cessione dell animale, con le generalità (cognome, nome, indirizzo e codice fiscale) della persona a cui l animale è stato ceduto. Le acquisizioni e le cessioni degli uccelli devono essere attestate da apposita certificazione di origine, riportante tutti i dati relativi al soggetto e presenti sull anello inamovibile applicato alla zampa dello stesso, oltre a quelli del cedente e dell acquirente. I titolari di allevamento di tipo B sono tenuti entro il 31 dicembre di ogni anno, -a norma dell art. 23 comma 4 della L.R. 70/96- alla registrazione dei nuovi nati sul Registro di attività ed a dichiarare in forma scritta o per via telematica, al Servizio Tutela Fauna della Provincia di Cuneo, gli uccelli ancestrali nati nel proprio allevamento nel corso dell anno solare. I titolari di allevamento di tipo B sono tenuti, prima della cessione di ogni singolo soggetto, alla registrazione dello stesso sul Registro di attività. I titolari di allevamento di tipo A sono tenuti, entro il 31 dicembre di ogni anno, a segnalare in forma scritta o per via telematica, al Servizio Tutela Fauna della Provincia di Cuneo, gli esemplari che risultano presenti nel proprio allevamento. Le dichiarazioni devono riportare tutti i dati presenti sugli anelli chiusi ed inamovibili apposti alla zampa di ogni singolo uccello. Per tutti i soggetti detenuti, il proprietario deve dimostrare la legittima provenienza; la stessa provenienza può essere attestata anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Per i soggetti provenienti da Stati esteri e/o da Regioni che non prevedono il rilascio di certificazione da parte dell allevatore, circa la provenienza dell avifauna nata in ambiente domestico, vale la dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell acquirente di cui al comma precedente. Gli stessi esemplari devono essere muniti di idoneo anello chiuso ed inamovibile, rilasciato da una Federazione Ornitologica appartenente alla Confederazione Ornitologica Mondiale (C.O.M.), riportante i dati dell allevatore cessionario. ARTICOLO 6 IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI Per la detenzione di un singolo animale l allevatore deve disporre di una gabbia di capienza interna minima di 26 decimetri cubici (es. gabbia modello cm. 39x23x29). Per l allevamento di più animali nella stessa gabbia o voliera deve essere comunque garantito uno spazio minimo vitale di 18 decimetri cubici per soggetto. Le gabbie utilizzate per fine espositivo, essendo ad uso temporaneo, sono individuate in quelle approvate dalla C.O.M. (Confederazione Ornitologica Mondiale) e/o dalla F.O.I. (Federazione Ornicoltori Italiani). Il trasporto degli animali dall allevamento alle sedi espositive e viceversa deve essere effettuato all interno di appositi contenitori schermati che garantiscano un adeguata aerazione. Tutte le strutture di detenzione devono essere dotate di appositi posatoi, abbeveratoi e distributori di becchime, adeguatamente riforniti.

7 7 Il fondo deve essere attrezzato con materiale atto al drenaggio delle deiezioni da sostituirsi periodicamente con scadenze che garantiscano il dovuto grado di igiene all intera struttura. Le pareti di recinzione verticale devono essere a rete o sbarre, di materiale metallico o plastico almeno per un quarto del loro sviluppo, con luci tali da impedire la fuga o l intrappolamento accidentale dei soggetti detenuti. Tutte le strutture di detenzione devono essere collocate in ambiente salubre, adeguatamente aerato, prevedendo periodiche operazioni di disinfezione delle stesse. In caso di voliere posizionate in ambiente esterno deve essere garantita la copertura contro gli agenti atmosferici, l ombreggiatura di parte del manufatto ed eventuali ripari antivento. Ogni allevatore deve disporre di apposita struttura per l isolamento di selvatici malati o portatori di patologie in atto; accantonare gli animali morti per cause non naturali per i successivi accertamenti sanitari e deve segnalare, ai sensi di legge, al Servizio Veterinario dell Azienda Sanitaria territorialmente competente, situazioni patologiche di natura epidemica in atto o sospette, nonchè dare notizia di ogni anomalia che si riscontri alle uova alla loro schiusa e ai piccoli nati. In ogni allevamento deve essere posta particolarmente cura affinché le acque di scarico ed i rifiuti non divengano motivo di inquinamento e/o diffusione di entità morbose. ARTICOLO 7 L ALIMENTAZIONE DEI SOGGETTI ALLEVATI L alimentazione deve contenere tutti gli ingredienti necessari, in proporzioni appropriate, atti a soddisfare i bisogni primordiali di accrescimento e mantenimento in salute degli esemplari detenuti. In particolare si consiglia la somministrazione di: acqua potabile; mescolanza di semi, appropriata e dosata (miscela), e/o pastoncini preparati dall allevatore o acquistati in negozi specializzati; sostanze vegetali fresche; ossi di seppia, sostanze calcaree, sabbia o grit. ARTICOLO 8 MARCHIATURA DEI SOGGETTI ALLEVATI Tutti i soggetti detenuti in allevamento devono essere muniti di anelli inamovibili adeguati alla specie, da applicarsi per i nuovi nati entro il decimo giorno dalla schiusa, riportanti l anno di nascita, il numero progressivo annuale, il numero di autorizzazione assegnato dalla Provincia o il numero di registro R.N.A. assegnato all allevatore, dalla Federazione Ornicoltori Italiani (F.O.I.). Qualora l allevatore sia regolarmente iscritto alla Federazione Ornicoltori Italiani (F.O.I.) o ad altra associazione aderente alla Confederazione Ornitologica Mondiale (C.O.M.) è consentito l uso degli anelli della stesse Associazioni. Le caratteristiche dimensionali degli anelli devono corrispondere nelle misure di diametro e altezza a quanto stabilito dalla Federazione Ornicoltori Italiani (F.O.I.). Lo stesso diametro potrà variare, secondo lo sviluppo morfologico delle specie, attestato per delibera delle Commissioni Tecniche della Federazione Ornicoltori Italiani (F.O.I.) ed approvato dalla stessa associazione. L allevamento e la detenzione di uccelli provenienti da paesi esteri è consentita purché gli stessi siano adeguatamente inanellati ed accompagnati da documentazione identificativa comprovante la nascita in ambiente domestico, così come indicato all articolo 5 del presente Regolamento. ARTICOLO 9 CESSAZIONE D ATTIVITA DELL ALLEVAMENTO La conclusione dell attività di allevamento, deve essere comunicata al Servizio Tutela Fauna della Provincia di Cuneo in forma scritta entro sessanta giorni dalla cessazione procedendo, nel contempo, alla restituzione dell autorizzazione rilasciata e dell eventuale Registro di attività dell allevamento. ARTICOLO 10 SOSPENSIONE O REVOCA DELL AUTORIZZAZIONE In presenza di inadempienze alle disposizioni di cui al presente Regolamento e/o alle norme nazionali e regionali in materia, la Provincia può procedere alla sospensione o alla revoca definitiva dell autorizzazione per l impianto e l esercizio di allevamenti di uccelli, a scopo ornamentale ed amatoriale.

8 ARTICOLO 11 NORMA FINALE Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle leggi, regolamenti ed atti amministrativi vigenti in materia. 8

9 9 IL PRESIDENTE f.to G. BERGESIO IL V.SEGRETARIO GENERALE f.to Dott.ssa R. MUSSO CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di 15 giorni a norma dell art. 124 del D.Lgs. 267/2000. Cuneo, lì 30 novembre 2009 IL V. SEGRETARIO GENERALE f.to Dott.ssa R. MUSSO Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000. Cuneo, lì IL V.SEGRETARIO GENERALE COPIA CONFORME ALL ORIGINALE Cuneo, lì IL V.SEGRETARIO GENERALE

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